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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/03/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 17 marzo 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2619/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Capo d'AN (ME) via C.F._1
Piave n. 157 presso lo studio dell'Avv. AMADORE EMILIANO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. MONORITI ANTONELLO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 08.09.2024 parte ricorrente esponeva di aver ricevuto, in data 16.04.2024, provvedimento con cui l' gli comunicava che, CP_1
per il periodo dal 01.01.2018 al 31.08.20, aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07062881 per un importo complessivo di €.
3.510,30 per i seguenti motivi: “sono stati accertati redditi personali e/o del coniuge che hanno determinato il ricalcolo della pensione in misura inferiore a quella già corrisposta”, chiedendone la restituzione. Richiedeva quindi l'applicabilità dell'articolo 13 della legge 412/91, eccepiva di aver percepito in buona fede le somme oggetto dell'indebito e concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'irripetibilità delle stesse, con condanna dell' alla restituzione di CP_1
quanto eventualmente trattenuto indebitamente, ed al pagamento delle spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del proprio difensore anticipatario.
Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 06.03.2025 eccependo la l'infondatezza del ricorso nel merito e chiedendone il rigetto con conseguente conferma dell'indebito con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
“l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando
l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. 15 ottobre 2019, n. 26036).
2 La Corte ha chiarito che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari proprie e della famiglia (Corte costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre
1993, n. 431).
La Corte di Cassazione ha quindi evidenziato che “in ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (…) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale»” (Cass. 1 ottobre 2015, n.
19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in
L. 29/1977 (secondo cui gli «organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…, degli invalidi hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo pagamento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, comma 5,
3 d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.) (Cass. 15 ottobre
2019, n. 26036).
Orbene, nel caso di specie il provvedimento dell' è del 25.06.2024. La CP_1
richiesta di indebito, invece, fa riferimento agli anni 2018-2020 (vedi lettera CP_1
del 25.06.2024)
Alla luce degli atti e dei documenti depositati, non si ritiene che sussista, in capo al ricorrente, l'elemento soggettivo del dolo quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito.
Difatti, il dato reddituale era conosciuto/conoscibile dall'ente erogatore facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto pubblico, e ciò anche qualora il percipiente fosse stato in malafede in quanto tale circostanza non è determinante dell'indebita erogazione (Cass. n.8731/2019).
La Suprema Corte ha infatti concluso nel senso che “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n.
5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dall'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dall'accipiens.
Ancora, dagli atti di causa, non sono emersi elementi tali da individuare un dolo del ricorrente.
Appare, piuttosto, che l' abbia erogato il trattamento pensionistico nella CP_2
misura che poi, secondo le indagini dello stesso, si è rilevata non corretta, posto che avrebbe dovuto conoscere la situazione economica del ricorrente (o quanto
4 meno avrebbe dovuto dedurre nel presente giudizio la presenza di redditi dallo stesso non conoscibili a seguito di malafede o dolo del pensionato).
Difatti, per l'indebito ormai circoscritto all'annualità 2018, risultano rilevanti i redditi anno 2017, che si possono evincere dalla documentazione (CU) depositata in atti. Anzi, è l' stesso ad avere copia della dichiarazione dei redditi di CP_2
parte ricorrente.
In applicazione dei criteri sopra indicati, l' ben avrebbe potuto conoscere – CP_1
pur attivando gli strumenti allo stesso a disposizione in collegamento con le banche dati fiscali – la situazione reddituale del ricorrente.
Né sullo stesso appaiono incombere stringenti obblighi ulteriori rispetto a quanto posto in essere, né ipotesi o circostanze che possano ritenersi utili per escludere la buona fede nel ricevere la prestazione oggetto di contestazione.
Infine, non può neanche ritenersi tempestiva l'azione dell' , stante la CP_1
comunicazione di indebito nel 2020 per circostanze già conoscibili nel 2018.
Deve, pertanto, trovare accoglimento la domanda del ricorrente volta all'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014 e ss. modificazioni, parametri minimi, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni affrontate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 08.09.2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- In accoglimento del ricorso dichiara irripetibile la somma richiesta dall' con le nota datata 25.06.2024 ed ordina Controparte_3 all' la restituzione delle eventuali somme trattenute in virtù del CP_1
provvedimento di indebito impugnato;
5 - Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle CP_1
spese del giudizio, che liquida complessivamente in euro 886,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 17 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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