Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 27/05/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 76/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: scioglimento del matrimonio
Fra:
rappresentata e difesa dall'Avv. Lucrezia Novaro, Parte_1
presso il cui studio sito in Savona, Corso Italia 20/1,è
elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
- Appellante -
-
contro
-
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Vigna , Controparte_1
presso il cui studio sito in Savona Via XX Settembre 19/3,è
elettivamente domiciliato, come da mandato in atti
-Appellato –
-
contro
-
Avv. Patrizia Angelini, in qualità di curatrice speciale dei minori e Persona_1 Persona_2
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
1
Pubblico Ministero, per le causali e le ragioni dedotte, disporre assegno divorzile in favore della conchiudente in misura non inferiore a Euro 300,00 e disporre assegno di mantenimento in misura non inferiore a Euro 300,00 in favore di ciascuno dei due figli minori (3.10.2008) e Persona_3 Persona_2
(13.4.2011) ripristinando la paritetica alternanza settimanale atteso che i minori vivono a Savona con la madre.
Revocare le statuizioni in merito alla sanzione ex art. 709 ter cpc in odio alla madre, revocare la nomina del curatore speciale in persona della avv. Patrizia Angelini per evidente sovrapposizione con il Servizio Sociale
Revocare la vigilanza disposta a carico dei minori per il periodo di anni 2 Revocare ogni statuizione in punto spese posta a carico dell'appellante
Il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, reciectis adversis respingere integralmente la domanda di controparte in quanto infondata e,
conseguentemente, confermare la sentenza 905/24 emessa dal Tribunale
di Savona con vittoria delle spese e delle competenze del presente giudizio ivi comprese quelle relative alla fase cautelare
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede che codesta Ill.ma Corte di Appello Voglia richiedere eventuale accertamento reddituale nei confronti della Sig.ra Pt_1
ove ritenuto necessario ai fini della decisione.”
[...]
Per la curatrice speciale: “
2 IN FATTO E DIRITTO
1.Il Tribunale di Savona con sentenza n. 1146/2022 disponeva la separazione dei coniugi e stabilendo Parte_1 Controparte_1
a carico del marito un assegno di mantenimento per i due figli minori di euro 300,00 ciascuno e per il mantenimento della moglie un contributo di euro 300,00. I figli minori, dato l'acceso contrasto fra i due coniugi (che avevano dato luogo ad un ammonimento nei confronti del ), venivano affidati ai Servizi Sociali, con CP_1
nomina di un curatore speciale e collocazione prevalente presso la madre.
2. iniziava un procedimento per lo scioglimento del Controparte_1
matrimonio chiedendo che nessun assegno di divorzio fosse previsto,
che fosse mantenuto fermo l'affidamento ai servizi sociali, che i figli stessero in egual misura sia con il padre che con la madre che avrebbero provveduto al mantenimento diretto. da parte sua domandava che fosse riconosciuto un Parte_1
assegno di divorzio a suo favore di 300,00 Euro al mese e la conferma del contributo al mantenimento per ciascun figlio di 300,00 Euro al mese.
Veniva emessa sentenza parziale di divorzio e la causa proseguiva per le questioni economiche.
Nel corso della causa, la subiva lo sfratto a causa del Pt_1
mancato pagamento del canone di locazione, per il quale si CP_1
era reso garante. Successivamente, la si trasferiva in Pt_1
un'abitazione a Carcare e poi nuovamente a Savona.
3.Il Tribunale di Savona con sentenza n. 905 del 18 dicembre 2024
:
3 - disponeva l'affidamento dei figli minori ai Servizi Sociali
territorialmente competenti per il periodo di 24 mesi, con limitazione della responsabilità genitoriale;
-disponeva che i figli fossero con i genitori a settimane alterne,
rimanendo con il padre nelle settimane della madre nel pomeriggio del martedì e giovedì;
- disponeva l'assegno di mantenimento per i figli di euro 300,00
(150,00 ciascuno) oltre all'80% delle spese straordinarie;
- respingeva le ulteriori domande inclusa la richiesta di un assegno di divorzio;
- condannava la al pagamento delle spese di lite in favore Pt_1
del del 50% che liquidava in euro 1.904,00 per compensi CP_1
professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
come per legge;
- condannava e in solido tra loro al pagamento delle Pt_1 CP_1
spese legali sostenute dal curatore speciale per euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura dell'8%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Erario;
- condannava al pagamento di una sanzione amministrativa Pt_1
pecuniaria di Euro 2.500,00 in quanto la nonostante Pt_1
l'affidamento dei figli al Servizio Sociale aveva comunicato in ritardo il trasferimento di residenza dei minori da Carcare a
Savona, ed aveva trascorso una breve vacanza in Svizzera non avvertendo né il padre e né i Servizi Sociali.
4. formulava appello contro la sentenza sulla base Parte_1
dei seguenti motivi.
Primo motivo di appello.
4 La sentenza era nulla in quanto il Pubblico Ministero, pur informato del procedimento, non aveva partecipato alla discussione della decisione della causa.
Secondo motivo di appello
Pur dichiarando di non proporre appello contro l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali e la nomina di un curatore speciale scrivendo “il capo della sentenza che ne contempla, per l'appunto,
l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali, non è oggetto di
gravame, nella consapevolezza che la residua conflittualità tra
coniugi (ma non tra coniugi e minori che non si rileva nel caso che
ci occupa) può ben essere “sterilizzata”con l'intervento del S.S. “
la contestava la sentenza ove stigmatizzava il trasferimento Pt_1
da Carcare a Savona ed il viaggio in Svizzera senza informare il padre ed i Servizi Sociali .
Il Tribunale non aveva valutato abbastanza che il padre era venuto meno agli obblighi di garanzia e che per questo lei era stata sfrattata.
Il viaggio in Svizzera era stato fatto nei giorni in cui i bambini erano con lei per le vacanze.
Non si vedeva come il trasferimento senza informare i Servizi
Sociali potesse cagionare danni ai minori .
L'art. 337 sexies c.c. prevedeva che la comunicazione fosse fatta entro trenta giorni dal trasferimento nel nuovo domicilio e lei aveva rispettato questo termine. Condizioni di vita nell'alloggio dove era andata erano insalubri
Infine la sanzione ex art. 709 ter c.p.c. era stato abrogato dalla riforma Cartabia.
Chiedeva pertanto la revoca della condanna al pagamento della sanzione di 2.500,00 Euro.
5 Terzo motivo di appello
Aveva errato il Tribunale a non riconoscerle l'assegno di divorzio.
Il , di professione Carabiniere, aveva sostenuto che dopo CP_1
l'ammonimento era stato messo al lavoro amministrativo perdendo circa 500 € al mese;
tuttavia con la revoca dell'ammonimento il era tornato alle funzioni originarie CP_1
Era evidente lo squilibrio delle condizioni economiche dei due coniugi
Il Tribunale aveva confuso una vendita di beni personali con una attività commerciale.
Lei aveva rinunciato alle proprie possibilità di lavoro per dedicarsi all'attività domestica.
era proprietario di un immobile mentre lei non era CP_1
proprietaria di immobili.
Inoltre, riteneva eccessiva ed errata la riduzione del contributo al mantenimento per i figli ad euro 300,00 complessivi (150,00 per ciascun figlio), tanto più in presenza del rigetto della domanda del riconoscimento di un assegno di divorzio.
5. si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
e la conferma della sentenza di primo grado.
Si costituiva la curatrice speciale dei due minori riferendo che la residenza degli stessi nel mese di dicembre 2024 era stata trasferita nel comune di Savona in via Boselli n. 10/3 unitamente a quella della madre nonché del compagno Controparte_2
Segnalava che il Pubblico Ministero era stato informato del procedimento anche se poi non aveva precisato le sue conclusioni.
Le parti precisavano le loro conclusioni all'udienza del15 maggio
2025 , tenuta con le modalità della trattazione scritta e la causa,
era decisa in camera di consiglio.
6
6.Il primo motivo di appello è infondato.
Risulta dal fascicolo telematico che il Pubblico Ministero è stato informato del procedimento in primo grado in data 6 marzo 2023 che vi aveva apposto il suo visto in data 27 marzo 2023.
E' pacifico che per l'intervento del pubblico ministero nel procedimento non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni,
essendo sufficiente che lo stesso, mediante l'invio degli atti sia informato del giudizio e, quindi, in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna, la Suprema corte ha ritento necessario accedere al fascicolo di ufficio. (cfr Cassazione civile
, sez. I , 15/06/2017 , n. 14896, Cassazione civile , sez. I ,
21/05/2014 , n. 11223).
Deve escludersi pertanto che sussista una nullità della sentenza appellata.
Il secondo motivo di appello può essere accolto solo limitatamente al quantum.
La disciplina sanzionatoria sussiste anche con la riforma Cartabia
ed è prevista dall' 473 bis 39 c.p.c. al punto c) :
“ In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di
atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto
svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della
responsabilità genitoriale, il giudice del procedimento in corso può
d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche
congiuntamente:
a) ammonire il genitore inadempiente;
7 b) individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro
dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva
ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di
5.000 euro a favore della ammende “. CP_3
Circa la sussistenza dei presupposti di una sanzione nel momento in cui i minori sono affidati al Servizi Sociali questi devono essere informati sia del trasferimento di residenza dei minori sia della vacanza all'estero per potere dare la loro autorizzazione.
La situazione non può essere parificata come sostiene all'appellante alle ipotesi in cui vi sia un affidamento congiunto ai genitori senza l'affidamento ai Servizi Sociali.
In quest'ultimo caso infatti è una necessaria informazione all'altro genitore con eguali poteri;
nel primo caso invece l'informativa serve anche a permettere ai Servizi Sociali se dare il proprio assenso.
Di qui l'impossibilità di una informazione inviata a cose fatte.
Né è necessario che si sia verificato un danno, la cui presenza può
invece essere il presupposto per una obbligazione risarcitoria.
Pare però alla corte eccessiva una sanzione di 2.500,00 € essendo adeguata alla gravità delle violazioni il minore importo di 500,00
Euro.
Il terzo motivo di appello può essere accolto in parte.
Mentre in sede di separazione la quantificazione del contributo al mantenimento doveva tenere conto sia della differenza dei redditi fra i due ex coniugi sia del collocamento prevalente dei due figli presso la madre, ora la collocazione è sostanzialmente Per_4
paritaria e quindi mettere un contributo a carico di uno dei due genitori trova giustificazione solo nella differenza dei redditi.
8 In base alla certificazione unica del 2024 il nel 2023 ha CP_1
percepito un reddito lordo di Euro 44.650,51 , corrispondente ad un reddito netto detratte le imposte di € 31.321,07 netti, pari ad un reddito netto mensile di 2.610,00.
Lo stesso non ha oneri alloggiativi vivendo in un appartamento di servizio, essendo un militare gode di un servizio di mensa.E'
proprietario di un immobile in Cairo Montenotte. Per contro paga un mutuo di 300,00 Euro al mese ed una rata per finanziamento di 300,00
Euro.
La risulta svolgere lavori part time in ambito scolastico Pt_1
con delle supplenze che le danno entrate di qualche centinaia di
Euro.
Il Tribunale enfatizza il fatto che dall'estratto conto risultino delle entrate provenienti dalla vendita di oggetti on line con la società dalla società YO net-a porter GR s.p.a. .
Ma il fatto che queste entrate siano assenti nel 2023 rende plausibile che si tratti di vendita di propri capi di abbigliamento usati e non di una forma di commercio esercitata in via continuativa.
I versamenti da parte del parente , sé più facilmente Parte_2
interpretabile come un aiuto ad un soggetto in difficoltà economica.
Risultano dei versamenti in contanti la cui origine è sconosciuta,
forse ripetizioni,
L'appellante riceve anche la NASPI e l'assegno unico per i figli.
Il Tribunale sottolinea come nel 2023 sul conto corrente vi siano entrate per Euro 30.560,00 ma bisogna tenere conto che ogni mese vi
9 era il versamento per l'assegno di separazione e per il contributo al mantenimento dei figli di 900,00 Euro al mese circa;
esiste inoltre un rimborso di imposta di 1100,00 Euro.
E' opinione della Corte quindi che il Tribunale abbia sopravvalutato le reali entrate della per cui togliendo i versamenti dell'ex Pt_1
marito ed il rimborso di imposta citato si può concludere che fra supplenze, probabili lezioni privati, aiuti dei familiari, NASPI,
assegno unico per i figli la riesca a racimolare fra i 1000 Pt_1
ed i 1500,00 euro al mese nella migliore delle ipotesi.
Alla luce della comunque indiscussa differenza di reddito fra i due genitori il Tribunale ritiene adeguato un contributo a carico del di Euro 200,00 per figlio. Pt_3
Venendo all'assegno di divorzio le due parti in causa si sono sposate nel 2011 e si sono separati nel 2022.
La , che essendo nata nel 1981, aveva 30 anni quando si è Pt_1
sposata ed aveva 27 anni quando prima del matrimonio nel 2008 nacque il primo figlio della coppia, si è dedicata principalmente alla cura dei figli durante il matrimonio , il che spiega anche la sua precarietà lavorativa.
I sacrifici affrontati nell'interesse comune, la differenza reddituale sensibile sopra indicata nonché l'incertezza della stessa giustificano l'accoglimento della richiesta di un assegno di divorzio che può essere quantificato in 200,00 Euro al mese .
Si compensano le spese legali dei due gradi del giudizio data la reciproca soccombenza.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
10 Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da contro la sentenza Parte_1
del Tribunale di Savona n n. 905 del 18 dicembre 2024 ed in parziale
modifica della stessa:
-pone a carico di ed a favore di un Controparte_1 Parte_1
contributo mensile al mantenimento di 200,00 Euro al mese
rivalutabile annualmente in base gali indici ISTAT;
-pone a carico di un contributo mensile per il Controparte_1
mantenimento dei figli si 200,00 Euro per ciascun figlio , importo
rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
-determina in Euro 500,00 la condanna di al pagamento Parte_1
alla Cassa delle ammende.
Spese dei due gradi di giudizio compensate.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
11