Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 14/06/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott. Maria Margiotta Giudice
dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1991 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], , elettiva- Parte_1
mente domiciliata in Casteldaccia, via Messina n. 42, presso l'Avv. Ange-
lina La Monica, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...], in data [...]; Controparte_1
– parte resistente contumace–
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: divorzio - cessazione effetti civili.
deva insistendo in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
ha chiesto al tribunale di pronunciare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con in Catsel- Controparte_1
daccia in data 11.6.1987.
Il resistente non si è costituito in giudizio.
All'udienza indicata in epigrafe la causa è stata posta in decisione.
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli ef-
fetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presi-
dente del Tribunale nella causa di separazione.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricosti-
tuiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spiri-
tuale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente provato che i coniugi si sono sepa-
rati con sentenza n. 558/09 di questro Trbunale, passata in giudicato.
In considerazione della natura del giudizio si ritengono sussistere giu-
sti motivi per lasciare in capo alla parte che le ha anticipate le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
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contratto in Casteldaccia, in data 11/06/1987, da , nata a [...]- Parte_1
steldaccia (PA), in data 23/06/1965, e da nato a [...]- Controparte_1
steldaccia (PA), in data 19/10/1962, trascritto nei registri dello Stato Ci-
vile del medesimo Comune al n. 15, parte II serie A, dell'anno 1987;
nulla sulle spese dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Termini Imerese, in data 03/06/2025.
Il presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice est.
Daniele Salvatore Abbate
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