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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
GRILLO SALVATORE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 890/2024 depositato il 28/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mesagne - Via Roma N. 2 72023 Mesagne BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2971 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4582 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento TASI n. 2971/2019, notificato il 31.10.2024, e l'avviso di accertamento IMU n. 4582/2019, notificato il 12.12.2024, entrambi per l'anno d'imposta 2019, con i quali, il Comune di Mesagne ha intimato il pagamento di € 31,00 a titolo di saldo TASI e di € 122,00 per saldo IMU, in relazione alle seguenti unità immobiliari in Mesagne, appartenenti alla ricorrente:
1. civile abitazione alla IR, categoria A/3 Cl. 2, identificata al N.C.U. al Foglio 47 p.lla 1022 Sub. 6, rendita catastale € 235,50; 2. box alla Indirizzo_2, categoria C/6 Cl. 8, identificato al N.C.U. al Foglio 47 p.lla 2169 Sub. 15, rendita catastale € 63,52; 3. box alla IR snc, categoria C/6 Cl. 2, identificato al N.C.U. al Foglio 47 p.lla 1022 Sub. 7, rendita catastale € 6,97; 4. civile abitazione alla Indirizzo_3, categoria A/3 Cl. 6, identificata al N.C.U. al Foglio 132 p.lla 1122 Sub. 16 (attualmente Sub. 30), rendita catastale € 180,76 (attualmente € 176,89).
Il Comune di Mesagne, non riconoscendo la natura pertinenziale del box sub 2 rispetto all'abitazione principale sub 1, aveva rideterminato l'importo complessivo delle imposte dovute, liquidando come sopra il saldo non versato.
La ricorrente censura gli atti impositivi impugnati per difetto di motivazione, perché da essi non si evincerebbe il criterio seguito dall'Ente impositore nel ricalcolo dei tributi, e, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa impositiva, avendo la ricorrente correttamente asservito, quale pertinenza, il suddetto box sub 2 all'abitazione principale sub 1, con conseguente esenzione dall'imposta dovuta.
Si è costituito in giudizio il Comune di Mesagne, opponendosi all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 28/1/2026, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi scritti difensivi, la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso ha fondamento.
In primo luogo, va escluso il lamentato difetto di motivazione degli atti impositivi impugnati.
Il tenore degli avvisi di accertamento consente di evincere tutti gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa tributaria. D'altronde, la ricorrente ha chiaramente individuato e contestato le ragioni della maggiore pretesa fiscale, azionata dal Comune, così confermando l'assenza del vizio motivazionale poi lamentato, non risultando pregiudicato in alcun modo il diritto di difesa.
Quanto al merito, come già emerge dalla ricostruzione della vicenda processuale, oggetto di discussione nel presente giudizio è la natura pertinenziale del box auto posto in Indirizzo_2 che, secondo la difesa del Comune, non avrebbe i requisiti di legge di cui all'art. 817 cod. civ.
In particolare, difetterebbe il requisito della contiguità spaziale;
non sarebbe configurabile l'utilità arrecata dal bene accessorio al bene principale, essendo irrilevante quella conseguibile dal proprietario;
mancherebbe anche il requisito della natura durevole, attuale ed effettiva, del vincolo pertinenziale.
Orbene, in punto di diritto, non v'è dubbio che, come più volte ribadito dal Supremo Collegio (cfr. Cass. Sez.
1, n. 11970 del 16/05/2018; Sez. 2, n. 4599 del 02/03/2006), ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra il bene principale e quello accessorio, è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare un'utilità a quello principale, e non al proprietario di esso.
Nel caso in esame, ad avviso della Corte sussistono entrambi i requisiti, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa del Comune resistente.
Sussiste il requisito soggettivo, appartenendo alla NO sia l'abitazione principale che il box, asservito alla prima secondo la destinazione impressa dalla proprietaria, fin dall'atto di acquisto (come emerge dalla Nota di trascrizione del 30.12.2008).
Quanto al profilo oggettivo, posto che la contiguità tra le unità immobiliari può essere anche soltanto di servizio (quindi non necessariamente una contiguità materiale ma, soprattutto, di natura funzionale ed economica), plurimi elementi di fatto concorrono a ravvisare il vincolo di servizio stabile e duraturo tra gli immobili in oggetto.
Come già evidenziato, il vincolo di asservimento tra le due unità immobiliari risale all'atto di acquisto.
Inoltre, non è in discussione l'effettiva utilizzazione del box di Indirizzo_2 a parcheggio dei veicoli del nucleo familiare occupante l'abitazione principale di IR . D'altronde, negli anni d'imposta precedenti, il Comune nulla ha osservato al riguardo.
Inoltre, non sembra decisiva, al fine di escludere il vincolo pertinenziale, la distanza, di circa 100 m esistente tra l'abitazione principale e il box auto in questione, ben potendo quest'ultimo assolvere pienamente la sua funzione servente, consistente nel consentire la custodia dei veicoli utilizzati dagli occupanti l'abitazione principale.
È appena il caso di sottolineare, poi, l'indubbia utilità concreta, oggi come oggi, conseguibile obiettivamente, anche in termini di maggior valore, dall'unità abitativa principale, per la comodità (derivante ai suoi occupanti) di avvalersi di adeguati posti auto ove custodire i veicoli in uso alla famiglia.
Né vale, come sostenuto dalla difesa del Comune per negare il vincolo pertinenziale in oggetto, sottolineare l'appartenenza alla NO di altra unità immobiliare, in IR , posta a ridosso dell'abitazione principale, che, per le sue modeste dimensioni (soli 9 mq), rispetto a quelle ben più ampie (30 mq) del box auto di Indirizzo_2, tuttavia non offre le medesime utilità (si pensi al parcheggio ed alla custodia di più veicoli o, quanto meno, di veicolo di medio/grosse dimensioni) conseguibili dall'asservimento del box più ampio, benchè più lontano.
Sicchè, non emergono elementi significativi e concreti per escludere il vincolo di destinazione impresso dalla proprietaria al box di Indirizzo_2, fin dal suo acquisto.
Ne deriva la fondatezza della censura mossa dalla ricorrente e l'illegittimità degli atti di accertamento qui impugnati.
In considerazione della costituzione in giudizio a titolo personale della ricorrente, nulla v'è da disporre in ordine alla regolamentazione delle spese processuali del presente grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Nulla per le spese. Brindisi 28/1/2026. Il Pres. Nominativo_2
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
GRILLO SALVATORE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 890/2024 depositato il 28/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mesagne - Via Roma N. 2 72023 Mesagne BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2971 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4582 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento TASI n. 2971/2019, notificato il 31.10.2024, e l'avviso di accertamento IMU n. 4582/2019, notificato il 12.12.2024, entrambi per l'anno d'imposta 2019, con i quali, il Comune di Mesagne ha intimato il pagamento di € 31,00 a titolo di saldo TASI e di € 122,00 per saldo IMU, in relazione alle seguenti unità immobiliari in Mesagne, appartenenti alla ricorrente:
1. civile abitazione alla IR, categoria A/3 Cl. 2, identificata al N.C.U. al Foglio 47 p.lla 1022 Sub. 6, rendita catastale € 235,50; 2. box alla Indirizzo_2, categoria C/6 Cl. 8, identificato al N.C.U. al Foglio 47 p.lla 2169 Sub. 15, rendita catastale € 63,52; 3. box alla IR snc, categoria C/6 Cl. 2, identificato al N.C.U. al Foglio 47 p.lla 1022 Sub. 7, rendita catastale € 6,97; 4. civile abitazione alla Indirizzo_3, categoria A/3 Cl. 6, identificata al N.C.U. al Foglio 132 p.lla 1122 Sub. 16 (attualmente Sub. 30), rendita catastale € 180,76 (attualmente € 176,89).
Il Comune di Mesagne, non riconoscendo la natura pertinenziale del box sub 2 rispetto all'abitazione principale sub 1, aveva rideterminato l'importo complessivo delle imposte dovute, liquidando come sopra il saldo non versato.
La ricorrente censura gli atti impositivi impugnati per difetto di motivazione, perché da essi non si evincerebbe il criterio seguito dall'Ente impositore nel ricalcolo dei tributi, e, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa impositiva, avendo la ricorrente correttamente asservito, quale pertinenza, il suddetto box sub 2 all'abitazione principale sub 1, con conseguente esenzione dall'imposta dovuta.
Si è costituito in giudizio il Comune di Mesagne, opponendosi all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 28/1/2026, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi scritti difensivi, la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso ha fondamento.
In primo luogo, va escluso il lamentato difetto di motivazione degli atti impositivi impugnati.
Il tenore degli avvisi di accertamento consente di evincere tutti gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa tributaria. D'altronde, la ricorrente ha chiaramente individuato e contestato le ragioni della maggiore pretesa fiscale, azionata dal Comune, così confermando l'assenza del vizio motivazionale poi lamentato, non risultando pregiudicato in alcun modo il diritto di difesa.
Quanto al merito, come già emerge dalla ricostruzione della vicenda processuale, oggetto di discussione nel presente giudizio è la natura pertinenziale del box auto posto in Indirizzo_2 che, secondo la difesa del Comune, non avrebbe i requisiti di legge di cui all'art. 817 cod. civ.
In particolare, difetterebbe il requisito della contiguità spaziale;
non sarebbe configurabile l'utilità arrecata dal bene accessorio al bene principale, essendo irrilevante quella conseguibile dal proprietario;
mancherebbe anche il requisito della natura durevole, attuale ed effettiva, del vincolo pertinenziale.
Orbene, in punto di diritto, non v'è dubbio che, come più volte ribadito dal Supremo Collegio (cfr. Cass. Sez.
1, n. 11970 del 16/05/2018; Sez. 2, n. 4599 del 02/03/2006), ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra il bene principale e quello accessorio, è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare un'utilità a quello principale, e non al proprietario di esso.
Nel caso in esame, ad avviso della Corte sussistono entrambi i requisiti, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa del Comune resistente.
Sussiste il requisito soggettivo, appartenendo alla NO sia l'abitazione principale che il box, asservito alla prima secondo la destinazione impressa dalla proprietaria, fin dall'atto di acquisto (come emerge dalla Nota di trascrizione del 30.12.2008).
Quanto al profilo oggettivo, posto che la contiguità tra le unità immobiliari può essere anche soltanto di servizio (quindi non necessariamente una contiguità materiale ma, soprattutto, di natura funzionale ed economica), plurimi elementi di fatto concorrono a ravvisare il vincolo di servizio stabile e duraturo tra gli immobili in oggetto.
Come già evidenziato, il vincolo di asservimento tra le due unità immobiliari risale all'atto di acquisto.
Inoltre, non è in discussione l'effettiva utilizzazione del box di Indirizzo_2 a parcheggio dei veicoli del nucleo familiare occupante l'abitazione principale di IR . D'altronde, negli anni d'imposta precedenti, il Comune nulla ha osservato al riguardo.
Inoltre, non sembra decisiva, al fine di escludere il vincolo pertinenziale, la distanza, di circa 100 m esistente tra l'abitazione principale e il box auto in questione, ben potendo quest'ultimo assolvere pienamente la sua funzione servente, consistente nel consentire la custodia dei veicoli utilizzati dagli occupanti l'abitazione principale.
È appena il caso di sottolineare, poi, l'indubbia utilità concreta, oggi come oggi, conseguibile obiettivamente, anche in termini di maggior valore, dall'unità abitativa principale, per la comodità (derivante ai suoi occupanti) di avvalersi di adeguati posti auto ove custodire i veicoli in uso alla famiglia.
Né vale, come sostenuto dalla difesa del Comune per negare il vincolo pertinenziale in oggetto, sottolineare l'appartenenza alla NO di altra unità immobiliare, in IR , posta a ridosso dell'abitazione principale, che, per le sue modeste dimensioni (soli 9 mq), rispetto a quelle ben più ampie (30 mq) del box auto di Indirizzo_2, tuttavia non offre le medesime utilità (si pensi al parcheggio ed alla custodia di più veicoli o, quanto meno, di veicolo di medio/grosse dimensioni) conseguibili dall'asservimento del box più ampio, benchè più lontano.
Sicchè, non emergono elementi significativi e concreti per escludere il vincolo di destinazione impresso dalla proprietaria al box di Indirizzo_2, fin dal suo acquisto.
Ne deriva la fondatezza della censura mossa dalla ricorrente e l'illegittimità degli atti di accertamento qui impugnati.
In considerazione della costituzione in giudizio a titolo personale della ricorrente, nulla v'è da disporre in ordine alla regolamentazione delle spese processuali del presente grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Nulla per le spese. Brindisi 28/1/2026. Il Pres. Nominativo_2