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Sentenza 9 settembre 2024
Sentenza 9 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/09/2024, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2024 |
Testo completo
4180/ 2022 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 09.09.2024
Alle ore 09.57, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. LAFORGIA ANTONIO che preliminarmente chiede la Controparte_1 revoca dell' ordinanza del 27.05.2024 con conseguente richiesta di prosecuzione della fase istruttoria disponendo l'escussione dei testi ai sensi dell' art 257 II comma c.p.c. e Tes_1 Testimone_2 individuato quale soggetto a conoscenza dei fatti di causa successivamente al deposito della seconda memoria, e all'esito disponendo ctu medico legale già tempestivamente richiesta;
nel resto si riporta alle note conclusive del 30.07.2024 insistendo in ogni caso per l'accoglimento della domanda.
È presente per l'avv. SPINA in sostituzione dell' avv. VULCANO PIERLUIGI Controparte_2 si oppone alle avverse richieste istruttorie, precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione, chiedendo il rigetto della domanda siccome infondata.
Il Giudice
Sentita la discussione, decide come da allegata sentenza.
Trani, 09.09.2024 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 9.9.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4180/2022 del Ruolo Generale
tra
1 , elettivamente domiciliata in Andria alla Via Duca Degli Abruzzi, 77, presso lo studio Controparte_1
dell'avv.to Antonio Laforgia che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti
-attore-
E
in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_2
domiciliata in Bari, alla Piazza Umberto I, n. 8, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Vulcano che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti
-convenuta-
OGGETTO: “risarcimento danni da cose in custodia”
CONCLUSIONI come da note conclusive e verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, , premesso che in data 07.01.2020 alle ore Controparte_1
12:00 circa, mentre percorreva Via Ferrucci in direzione Via Barletta, in località Andria, sul marciapiede sinistro, giunta all'altezza del civico 194 di Via Ferrucci, rovinava al suolo sul suo lato sinistro inciampando su una transenna recante la scritta “Lavori in corso”, adagiata sul marciapiede in senso orizzontale e lasciata incustodita dagli operai di incaricati di lavori di manutenzione sulla rete elettrica in Controparte_2
quella via, come da avviso affisso sulle strade interessate dai lavori;
di avere riportato in conseguenza della caduta “Postumi di trauma contusivo del ginocchio sinistro con frattura pluriframmentaria della rotula” come da relazione di parte in atti;
di avere formulato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita,
CP_ rifiutato da - tutto quanto premesso ha così concluso: < accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2051
c.c. ed in subordine dell'art. 2043 c.c., la responsabilità esclusiva di per Controparte_2
l'infortunio occorso a , causato dalla mancata rimozione in sicurezza della Controparte_1
transenna, dell'omessa custodia e/o vigilanza sulla segnaletica metallica di proprietà di Controparte_4
condannare la società al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, in favore Controparte_2
dell'attrice, nella misura di €. 18.318,36 ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia,
2 oltre gli interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 149,
ultimo comma, D. Lgs. 209/2005…condannare, altresì, la società convenuta, al pagamento di spese, diritti
ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario>.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.12.2022 si è costituita eccependo Controparte_2
il proprio difetto di legittimazione passiva, sussistente in capo alla società cui sono stati subappaltati i lavori di installazione e manutenzione di linee aeree e interrate e, nel merito, deducendo l'infondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese di lite.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma, c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale con i testi indicati da parte attrice, ritenuta la non indispensabilità ai fini della decisione di una CTU medico legale, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e, udita la discussione orale, al termine la causa viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
La domanda è infondata.
Assume parte attrice di essere inciampata su di una segnaletica stradale di tipo metallico e di forma rettangolare, dello stesso colore del marciapiede, recante la scritta “Lavori in corso” lasciata incustodita in posizione orizzontale sul marciapiede sinistro della via Ferrucci, in direzione Via Barletta.
Non sono state prodotte fotografie raffiguranti la transenna e il suo ingombro sul marciapiede.
Il teste, , indifferente, ha confermato di avere assistito alla caduta della mentre si Tes_3 CP_1
trovava in macchina con il proprio coniuge (alla cui testimonianza la parte ha rinunciato all'udienza del
13.5.2024) ed ha riferito che la transenna non era visibile “in quanto era posta in orizzontale a terra;
preciso
altresì che la transenna in questione era di quelle in metallo utilizzate per delimitare gli spazi e segnalare i
lavori in corso” (verbale del 13.5.2024); la teste, , che parte attrice ha chiesto di sentire come Testimone_4
teste limitatamente alle circostanze sub 9,11(non ammessa) e 12 ha riferito di essere a sua volta inciampata
CP_ sulla medesima transenna qualche ora prima e di avere chiesto alle maestranze di di rimuovere la transenna.
3 È in atti la scheda paziente compilata dai sanitari del 118 che hanno soccorso la alla via Ferrucci CP_1
194, conducendola presso il locale nosocomio.
Il fatto storico della caduta della sul marciapiede della via Ferrucci può ritenersi provato e stando CP_1
alla dichiarazione del teste la sarebbe inciampata su di una transenna in metallo posta Tes_3 CP_1
orizzontalmente sul marciapiede, transenna sulla quale anche la teste ha dichiarato di essere Tes_4
inciampata.
In un recentissimo arresto la Suprema Corte ha affermato che < la responsabilità derivante dall'art. 2051 c.c.
è di natura oggettiva e richiede la dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno,
escludendo una presunzione di colpa del custode. Il danneggiato deve provare il nesso di causalità e la
signoria custodiale effettiva sulla cosa. Il caso fortuito può escludere la responsabilità e può derivare da
fatti naturali o giuridici, come il comportamento colposo del danneggiato. La valutazione del grado di colpa
del danneggiato è un giudizio di fatto> (Cassazione civile sez. III, 13/05/2024, n.12943).
Perché si configuri la responsabilità del custode, il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente: il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile (sicché l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova del nesso causale tra la cosa e il danno: Cass. 18/07/2023, n. 20986).
I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., sono quindi costituiti dalla derivazione del danno dalla cosa e dalla situazione di custodia.
Ai fini che qui rilevano, il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, a prescindere dalle caratteristiche obiettive di questa, sia essa pericolosa e seagente (cioè a dire dotata di intrinseca potenzialità dannosa) oppure meno.
Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato.
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
4 l'ordinaria diligenza.
In forza del richiamato art. 1227, primo comma, cod. civ., la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e deve essere valutata pure tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà sancito dall'art. 2 Cost.
Ciò significa che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso: e ciò - si badi - anche quando la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile dal custode, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (espressamente,
Cass. 20/07/2023, n. 21675).
Sotto il profilo processuale, poi, l'applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero il ricorrere di un fatto colposo del danneggiato (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma della norma citata) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi da cui esso sia ricavabile (Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218).
Non occorre invece che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso precisato,
sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile (oltre a Cass. 24/01/2024, n. 2376, cit., vedi
Cass. 23/05/2023, n. 14228).
Può, quindi, concludersi che la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate,
rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass. 20/07/2023, n.
21675; Cass. 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Cass. 09/07/2023 n. 26142).
5 A tale stregua, non può predicarsi la responsabilità ex art. 2051 c.c. quando il fatto illecito non si è verificato a causa di una dinamica intrinseca alla cosa, ma con l'interazione del comportamento del danneggiato per imprudenza e/o negligenza del medesimo.
L'applicazione di queste coordinate interpretative ribadite dalla Suprema Corte nella su richiamata pronuncia, conduce al rigetto della domanda.
Sebbene non si disponga delle fotografie della transenna né, come detto, della sue esatta posizione sul marciapiede, non di meno, in base a quanto dichiarato dalla parte nella lettera di messa in mora inviata ad il 22.1.2020 in cui si legge che la transenna (doc. CP_3
sub 12 di parte attrice), da valutarsi unitamente alle allegazioni in citazione (< sulla transenna erano ben visibili i segni distintivi della società ) e nella memoria conclusiva ( CP_3
circa>) e alla dichiarazione testimoniale del che ha descritto una transenna in metallo con la scritta Tes_3
“lavori in corso”, deve ritenersi che la transenna che secondo una massima di esperienza è di dimensioni rilevanti, fosse perfettamente visibile al momento del passaggio delle che per mera disattenzione, CP_1
anziché scansare l'ostacolo e scegliere un percorso alternativo, vi è inciampata sopra, rovinando al suolo.
Tenuto conto dell'ora mattutina in cui si è verificata la caduta, delle normali condizioni metereologiche, della assoluta mancanza di prova che vi fossero ostacoli che impedissero la visuale, dovendosi anzi immaginare che i pedoni che precedevano la sulla via Ferrucci ovvero che le venivano incontro avessero scelto CP_1
un percorso alternativo per evitare la transenna e non ci camminassero sopra, la caduta della non CP_1
può che imputarsi a un suo comportamento disattento e imprudente idoneo ad interrompere il nesso causale fra le res e il danno, riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 2043 c.c. (Cass.
Civ. III, ord, 2 novembre 2023, n.30394).
Non vi è luogo per disporre il supplemento di prova testimoniale richiesto dalla parte attrice all'odierna udienza, trattandosi in un caso di un teste cui la stessa parte ha rinunciato alla precedente udienza e quanto all'altro teste, di richiesta senz'altro tardiva rispetto a preclusioni istruttorie già ampiamente maturate.
In conclusione, la domanda risarcitoria è rigettata.
6 Rimane da regolare le spese di lite che nella misura liquidata in dispositivo, applicati i valori medi previsti dalla tabella allegata al DM 55/2014, seguono la soccombenza di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4180/2022 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
2. dichiara tenuta e condanna alla rifusione in favore di in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t. delle spese di lite di che liquida in € 3.387,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti.
Trani, 9.9.2024
Il Giudice
dott. Roberta Picardi
7
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 09.09.2024
Alle ore 09.57, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. LAFORGIA ANTONIO che preliminarmente chiede la Controparte_1 revoca dell' ordinanza del 27.05.2024 con conseguente richiesta di prosecuzione della fase istruttoria disponendo l'escussione dei testi ai sensi dell' art 257 II comma c.p.c. e Tes_1 Testimone_2 individuato quale soggetto a conoscenza dei fatti di causa successivamente al deposito della seconda memoria, e all'esito disponendo ctu medico legale già tempestivamente richiesta;
nel resto si riporta alle note conclusive del 30.07.2024 insistendo in ogni caso per l'accoglimento della domanda.
È presente per l'avv. SPINA in sostituzione dell' avv. VULCANO PIERLUIGI Controparte_2 si oppone alle avverse richieste istruttorie, precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione, chiedendo il rigetto della domanda siccome infondata.
Il Giudice
Sentita la discussione, decide come da allegata sentenza.
Trani, 09.09.2024 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 9.9.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4180/2022 del Ruolo Generale
tra
1 , elettivamente domiciliata in Andria alla Via Duca Degli Abruzzi, 77, presso lo studio Controparte_1
dell'avv.to Antonio Laforgia che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti
-attore-
E
in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_2
domiciliata in Bari, alla Piazza Umberto I, n. 8, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Vulcano che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti
-convenuta-
OGGETTO: “risarcimento danni da cose in custodia”
CONCLUSIONI come da note conclusive e verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, , premesso che in data 07.01.2020 alle ore Controparte_1
12:00 circa, mentre percorreva Via Ferrucci in direzione Via Barletta, in località Andria, sul marciapiede sinistro, giunta all'altezza del civico 194 di Via Ferrucci, rovinava al suolo sul suo lato sinistro inciampando su una transenna recante la scritta “Lavori in corso”, adagiata sul marciapiede in senso orizzontale e lasciata incustodita dagli operai di incaricati di lavori di manutenzione sulla rete elettrica in Controparte_2
quella via, come da avviso affisso sulle strade interessate dai lavori;
di avere riportato in conseguenza della caduta “Postumi di trauma contusivo del ginocchio sinistro con frattura pluriframmentaria della rotula” come da relazione di parte in atti;
di avere formulato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita,
CP_ rifiutato da - tutto quanto premesso ha così concluso: < accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2051
c.c. ed in subordine dell'art. 2043 c.c., la responsabilità esclusiva di per Controparte_2
l'infortunio occorso a , causato dalla mancata rimozione in sicurezza della Controparte_1
transenna, dell'omessa custodia e/o vigilanza sulla segnaletica metallica di proprietà di Controparte_4
condannare la società al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, in favore Controparte_2
dell'attrice, nella misura di €. 18.318,36 ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia,
2 oltre gli interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 149,
ultimo comma, D. Lgs. 209/2005…condannare, altresì, la società convenuta, al pagamento di spese, diritti
ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario>.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.12.2022 si è costituita eccependo Controparte_2
il proprio difetto di legittimazione passiva, sussistente in capo alla società cui sono stati subappaltati i lavori di installazione e manutenzione di linee aeree e interrate e, nel merito, deducendo l'infondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese di lite.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma, c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale con i testi indicati da parte attrice, ritenuta la non indispensabilità ai fini della decisione di una CTU medico legale, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e, udita la discussione orale, al termine la causa viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
La domanda è infondata.
Assume parte attrice di essere inciampata su di una segnaletica stradale di tipo metallico e di forma rettangolare, dello stesso colore del marciapiede, recante la scritta “Lavori in corso” lasciata incustodita in posizione orizzontale sul marciapiede sinistro della via Ferrucci, in direzione Via Barletta.
Non sono state prodotte fotografie raffiguranti la transenna e il suo ingombro sul marciapiede.
Il teste, , indifferente, ha confermato di avere assistito alla caduta della mentre si Tes_3 CP_1
trovava in macchina con il proprio coniuge (alla cui testimonianza la parte ha rinunciato all'udienza del
13.5.2024) ed ha riferito che la transenna non era visibile “in quanto era posta in orizzontale a terra;
preciso
altresì che la transenna in questione era di quelle in metallo utilizzate per delimitare gli spazi e segnalare i
lavori in corso” (verbale del 13.5.2024); la teste, , che parte attrice ha chiesto di sentire come Testimone_4
teste limitatamente alle circostanze sub 9,11(non ammessa) e 12 ha riferito di essere a sua volta inciampata
CP_ sulla medesima transenna qualche ora prima e di avere chiesto alle maestranze di di rimuovere la transenna.
3 È in atti la scheda paziente compilata dai sanitari del 118 che hanno soccorso la alla via Ferrucci CP_1
194, conducendola presso il locale nosocomio.
Il fatto storico della caduta della sul marciapiede della via Ferrucci può ritenersi provato e stando CP_1
alla dichiarazione del teste la sarebbe inciampata su di una transenna in metallo posta Tes_3 CP_1
orizzontalmente sul marciapiede, transenna sulla quale anche la teste ha dichiarato di essere Tes_4
inciampata.
In un recentissimo arresto la Suprema Corte ha affermato che < la responsabilità derivante dall'art. 2051 c.c.
è di natura oggettiva e richiede la dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno,
escludendo una presunzione di colpa del custode. Il danneggiato deve provare il nesso di causalità e la
signoria custodiale effettiva sulla cosa. Il caso fortuito può escludere la responsabilità e può derivare da
fatti naturali o giuridici, come il comportamento colposo del danneggiato. La valutazione del grado di colpa
del danneggiato è un giudizio di fatto> (Cassazione civile sez. III, 13/05/2024, n.12943).
Perché si configuri la responsabilità del custode, il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente: il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile (sicché l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova del nesso causale tra la cosa e il danno: Cass. 18/07/2023, n. 20986).
I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., sono quindi costituiti dalla derivazione del danno dalla cosa e dalla situazione di custodia.
Ai fini che qui rilevano, il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, a prescindere dalle caratteristiche obiettive di questa, sia essa pericolosa e seagente (cioè a dire dotata di intrinseca potenzialità dannosa) oppure meno.
Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato.
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
4 l'ordinaria diligenza.
In forza del richiamato art. 1227, primo comma, cod. civ., la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e deve essere valutata pure tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà sancito dall'art. 2 Cost.
Ciò significa che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso: e ciò - si badi - anche quando la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile dal custode, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (espressamente,
Cass. 20/07/2023, n. 21675).
Sotto il profilo processuale, poi, l'applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero il ricorrere di un fatto colposo del danneggiato (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma della norma citata) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi da cui esso sia ricavabile (Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218).
Non occorre invece che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso precisato,
sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile (oltre a Cass. 24/01/2024, n. 2376, cit., vedi
Cass. 23/05/2023, n. 14228).
Può, quindi, concludersi che la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate,
rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass. 20/07/2023, n.
21675; Cass. 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Cass. 09/07/2023 n. 26142).
5 A tale stregua, non può predicarsi la responsabilità ex art. 2051 c.c. quando il fatto illecito non si è verificato a causa di una dinamica intrinseca alla cosa, ma con l'interazione del comportamento del danneggiato per imprudenza e/o negligenza del medesimo.
L'applicazione di queste coordinate interpretative ribadite dalla Suprema Corte nella su richiamata pronuncia, conduce al rigetto della domanda.
Sebbene non si disponga delle fotografie della transenna né, come detto, della sue esatta posizione sul marciapiede, non di meno, in base a quanto dichiarato dalla parte nella lettera di messa in mora inviata ad il 22.1.2020 in cui si legge che la transenna (doc. CP_3
sub 12 di parte attrice), da valutarsi unitamente alle allegazioni in citazione (< sulla transenna erano ben visibili i segni distintivi della società ) e nella memoria conclusiva ( CP_3
circa>) e alla dichiarazione testimoniale del che ha descritto una transenna in metallo con la scritta Tes_3
“lavori in corso”, deve ritenersi che la transenna che secondo una massima di esperienza è di dimensioni rilevanti, fosse perfettamente visibile al momento del passaggio delle che per mera disattenzione, CP_1
anziché scansare l'ostacolo e scegliere un percorso alternativo, vi è inciampata sopra, rovinando al suolo.
Tenuto conto dell'ora mattutina in cui si è verificata la caduta, delle normali condizioni metereologiche, della assoluta mancanza di prova che vi fossero ostacoli che impedissero la visuale, dovendosi anzi immaginare che i pedoni che precedevano la sulla via Ferrucci ovvero che le venivano incontro avessero scelto CP_1
un percorso alternativo per evitare la transenna e non ci camminassero sopra, la caduta della non CP_1
può che imputarsi a un suo comportamento disattento e imprudente idoneo ad interrompere il nesso causale fra le res e il danno, riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 2043 c.c. (Cass.
Civ. III, ord, 2 novembre 2023, n.30394).
Non vi è luogo per disporre il supplemento di prova testimoniale richiesto dalla parte attrice all'odierna udienza, trattandosi in un caso di un teste cui la stessa parte ha rinunciato alla precedente udienza e quanto all'altro teste, di richiesta senz'altro tardiva rispetto a preclusioni istruttorie già ampiamente maturate.
In conclusione, la domanda risarcitoria è rigettata.
6 Rimane da regolare le spese di lite che nella misura liquidata in dispositivo, applicati i valori medi previsti dalla tabella allegata al DM 55/2014, seguono la soccombenza di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4180/2022 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
2. dichiara tenuta e condanna alla rifusione in favore di in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t. delle spese di lite di che liquida in € 3.387,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti.
Trani, 9.9.2024
Il Giudice
dott. Roberta Picardi
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