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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/07/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 550/2025
Registro generale Appello Lavoro n. 370/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa RI AR UO Presidente est dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott. Giovanni Casella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 504/2025, promosso:
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Paola Sara Mattei ed elettivamente domiciliato Parte_1 in Milano, via Solari n. 19, presso lo studio del difensore ricorrente in riassunzione
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Tosi ed elettivamente domiciliata in CP_1
Milano, Via Paleocapa n. 6, presso lo studio del difensore resistente in riassunzione
I difensori hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
RICORRENTE Voglia l'On.le Corte d'Appello di Milano – in funzione di Giudice del Lavoro -, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: in parziale riforma della cassata sentenza n.1290/201 pubblicata il 18.10.2021 nel procedimento n.854/2021 RG della Corte d'Appello di Milano, in ottemperanza allo statuito in ordinanza n.504/2025 Corte di Cassazione, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare per presentazione di scontrini irregolari ai fini del rimborso poiché i fatti contestati rientrano nelle previsione di cui all'art.60 lett.f) CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016 applicabile, puniti con sanzione conservativa e per l'effetto condannare CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza della Croce Rossa n. 1
[...] Roma, (Codice fiscale alla reintegra del lavoratore a far tempo dalla P.IVA_1 Parte_1 data del licenziamento;
1 - Condannare al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dalla data del CP_1 licenziamento alla reintegra. IN OGNI CASO: Con vittoria di compensi professionali, rimborso forfettario, Cpa, anche per il giudizio di Cassazione.
RESISTENTE Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: nel merito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere il ricorso avversario e per l'effetto applicare le sanzioni di cui all'art. 18, comma 5 (come sostituito dalla legge n. 92/2012) nella misura minima dell'indennità ivi prevista (12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), ovvero ancora in subordine detrarre l'aliunde perceptum e percipiendum dal dovuto risarcimento;
in via istruttoria, in subordine, disporre l'interrogatorio del sig. sul seguente capitolo: “vero Pt_1 che, successivamente alla cessazione del rapporto con ha svolto altra attività Controparte_1 lavorativa retribuita?”, nonché ordinare la produzione dei modelli CUD 740 e/o Unico e del libretto del lavoro ovvero acquisire informazioni presso la DPL territorialmente competente ex art. 213 c.p.c. In ogni caso, con salvezza di spese, competenze e onorari di entrambe le fasi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 504/2025, a fronte di un licenziamento per giusta causa disposto in data 2.12.2019 relativo a plurime irregolarità nelle richieste da parte di Parte_1 di rimborsi spese e indennità in relazione a trasferte a Bologna, tra il 10 luglio e il 15 agosto
2019; fermo il giudicato interno con riferimento all'accertata insussistenza delle contestazioni relative a “richieste maggiorazioni indebite di indennità di trasferta e anticipazione e posticipazioni ingiustificate dell'orario, richieste di note spese per giornate in cui il lavoratore era assente”; ferma l'accertata sussistenza di unico fatto contestato consistente nella “consegna da parte di al Gestore Operativo di Linea dell'impianto di appartenenza (Milano), a Parte_1 fini di rimborso, di plurimi scontrini in pessime condizioni di conservazione, emessi in orari molto ravvicinati, spesso incompatibili con gli orari della prestazione lavorativa, per un totale di spesa di € 107,14 non riconducibili alle trasferte”, per il quale la Corte territoriale ha ritenuto sproporzionata la sanzione espulsiva e quindi ha dichiarato il rapporto risolto con condanna della società al pagamento di un'indennità omnicomprensiva determinata in 14 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
respinto il ricorso di (4 motivi); accoglieva il primo motivo CP_1 del ricorso incidentale proposto da , dichiarando assorbiti gli altri due motivi. Parte_1
Rispetto all'unico fatto provato, la Corte territoriale, ritenuta la condotta disciplinarmente rilevante, in quanto in contrasto con le regole di correttezza e di buona fede e con le specifiche disposizioni aziendali sul rimborso spese (art. 77.1.1. CCNL vigente), in riforma della sentenza di primo grado, riteneva la condotta non riconducibile nell'ambito dell'art. 64 CCNL, “poiché manca l'elemento degli artifici e raggiri, né il comportamento del lavoratore appare contraddistinto da
2 dolo, poiché egli si è limitato a consegnare a supporto della sua richiesta di rimborso spese di vitto a cui pacificamente aveva diritto durante la trasferta, fino all'importo massimo di euro 15,00 per un pranzo o una cena giornaliera;
inoltre la modalità della consegna degli scontrini, in busta ma senza alcun ordine e un po' sgualciti, esclude la configurabilità di un comportamento idoneo a trarre in inganno la controparte datoriale;
g) manca altresì la potenzialità della condotta ad arrecare un serio pregiudizio all'azienda, posto che le richieste di rimborso riguardavano importi ampiamente al di sotto del limite giornaliero a cui il dipendente aveva diritto;
h) dunque questo fatto non integra la giusta causa, sia per il modo in cui si è realizzato, sia perché la stessa società ha ritenuto sussistente la giusta causa valutando complessivamente tre condotte illecite, di cui solo una e quella meno grave è risultata dimostrata;
i) tuttavia la condotta non rientra fra quelle per le quali il CCNL preveda una sanzione conservativa;
j) in particolare non si rientra nell'art. 58 CCNL (lievi irregolarità o violazioni di minor rilievo del corretto comportamento) in considerazione del numero degli episodi contestati;
non si rientra nella semplice inosservanza di leggi e regolamenti da cui non sia derivato pregiudizio agli interessi aziendali (art. 59), posto che un danno certamente vi è stato;
k) quanto alle condotte descritte dall'art. 61 CCNL, le parti collettive non hanno inteso escludere per i casi di maggiore gravità la possibilità di una sanzione espulsiva, sicché quella previsione non è vincolante per il giudice, tale essendo solo quella previsione che tipizzi in modo esatto la condotta del lavoratore come punibile con sanzione conservativa ai fini della tutela reintegratoria ex art. 18, co. 4, L n. 300/1970;
l) ciononostante il licenziamento si rivela sproporzionato, considerato che in tredici anni di lavoro il dipendente non ha mai subito un procedimento disciplinare, si è dimostrato collaborativo con le esigenze aziendali rendendosi disponibile alle trasferte, ma ha posto in essere una condotta connotata da colpa per superficialità e negligenza, che ha provocato un danno esiguo alla società, sicché si applica la tutela di cui all'art. 18, co. 5, L. n. 300/1970 (Cass. n. 12365/2019);
m) è possibile accordare questa minore tutela anche in assenza di domanda, poiché si tratta di applicare il principio iura novit curia, qualificare la domanda e individuare la tutela applicabile
(Cass. n. 23073/2015)”
La Corte di Cassazione, nell'accogliere il primo motivo del ricorso incidentale proposto da
[...]
argomentava nei termini seguenti: Pt_1
“5.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta
“violazione e falsa applicazione” degli artt. 18, co. 4 e 5, L. n. 300/1970, 59, 60 e 61 CCNL per
3 avere la Corte territoriale escluso che vi fossero clausole tipizzatrici di condotte punite con sanzione conservativa, avendo però limitato il suo esame all'art. 61, lett. c), mentre vi erano anche gli artt. 61, lett. e) e 60, lett. f).
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Con riguardo all'art. 61, lett e), il ricorrente non censura il fatto che tale clausola sia inapplicabile in considerazione della gravità del fatto. Egli si limita a dolersi della mancata applicazione di questa clausola, che punisce con sanzione conservativa la “inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio, che avrebbe potuto arrecare pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio o danno all'azienda ed alle persone, anche se l'evento non si è verificato” ed assume che nel caso in esame, appunto, l'evento dannoso non si è verificato.
Tale ricostruzione è inammissibile, perché meramente contrappositiva al diverso accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale, secondo cui un danno – sebbene di poco più di cento euro
– si era comunque verificato. E dunque l'accadimento del danno, a seguire la stessa interpretazione del ricorrente, esclude la sussumibilità della condotta in concreto accertata nella clausola collettiva invocata (art. 61, lett. e), CCNL).
Il motivo è invece fondato in relazione all'art. 60, lett. f), CCNL.
Tale clausola prevede la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da uno a quattro giorni “f) in genere, per negligenza, oppure per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio che abbiano recato pregiudizio al servizio stesso, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'azienda”.
La Corte territoriale ha fatto riferimento alla sanzione di tipo conservativo, valutandola astrattamente congrua rispetto alla condotta del lavoratore, connotata in concreto solo da colpa per superficialità e negligenza, e determinante un danno esiguo alla società, ma ha erroneamente ritenuto insussistente una tipizzazione da parte del contratto collettivo. Dunque l'errore commesso
è di tipo sussuntivo: la Corte territoriale non ha sussunto nella clausola in esame la condotta accertata come addebitabile al lavoratore in termini di negligenza, che andava invece sussunta.
L'art. 60, lett. f), CCNL è infatti previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisce l'illecito con sanzione conservativa. Quindi, in applicazione dei principi di diritto in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4^ e 5^, legge n. 300/1970, come novellato dalla legge n. 92/2012, il giudice può (e deve) compiere una tale operazione di interpretazione e di sussunzione, in quanto non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, ma resta nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità come voluto, graduato, eseguito e tipizzato
4 dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo che quella clausola elastica contenga (Cass. 11 aprile 2022, n. 11665; Cass. 28 giugno 2022, n. 20780).
La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per compiere questo accertamento sussuntivo che è mancato rispetto all'art. 60, lett. f), CCNL.
6.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte territoriale mancato di verificare l'applicabilità dell'art. 60 CCNL.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta
“violazione e falsa applicazione” dell'art. 18, co. 4 (rectius 5), L. n. 300/1970 per avere la Corte territoriale determinato l'indennità risarcitoria senza una specifica motivazione.
I due motivi restano assorbiti dall'accoglimento del primo.”
con il ricorso in riassunzione insiste per l'accoglimento della domanda volta ad Parte_1 accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento perché i fatti contestati non rientrano nelle fattispecie punibili con la sanzione espulsiva e per la conseguente condanna della società alla sua reintegrazione nel posto di lavoro.
Si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, osservando come la Corte di Appello CP_1 avesse già posto in essere l'operazione “di interpretazione e di sussunzione” avendo, anche se implicitamente, escluso che il fatto accertato fosse sussumibile per la gravità nella lettera f) dell'art. 60 CCNL che trova applicazione “ in genere, per negligenza, oppure per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio che abbiano recato pregiudizio al servizio stesso, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'azienda”.
La Corte territoriale -evidenzia la società-, nel confermare la sussistenza della condotta contestata
(consegna al Gestore Operativo di Linea dell'impianto di appartenenza a fini del rimborso, di plurimi scontrini in pessime condizioni di conservazione, emessi in orari molto ravvicinati, spesso incompatibili con gli orari della prestazione lavorativa svolta), ha ritenuto la stessa contraria alle regole di correttezza e buona fede nonché alle specifiche disposizioni aziendali in tema di rimborso spese, seppure “in assenza di quell'elemento psicologico necessario per potere ritenere Pt_ proporzionata la sanzione del licenziamento”, ritenendo la condotta di riconducibile ad una negligenza o colpa lieve non riconducibile ad una “negligenza oppure inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio” tale da arrecare pregiudizio “agli interessi dell'azienda”, ma ad una condotta connotata da evidente contrarietà rispetto al comportamento secondo buona fede che era lecito attendersi dal lavoratore nella presentazione delle domande di rimborso;
una condotta non sussumibile nell'ambito dell'art. 60, lett. f) CCNL di riferimento.
5 Ed infatti, pur nella sua previsione “generare ed elastica”, con la citata norma collettiva le parti sociali hanno inteso tutelare la regolarità e la sicurezza dell'esercizio ferroviario sanzionando quelle condotte che abbiano recato “pregiudizio al servizio stesso, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'azienda” ad essi connessi (art. 60, lett. f, cit.). Pt_ La condotta disciplinarmente rilevante tenuta dal sig. – in contrasto con “le regole di buona fede nella presentazione delle domande di rimborso” – è invece condotta non suscettibile di effetti lesivi sulla sicurezza e regolarità dell'esercizio, invece sanzionata dalla richiamata norma contrattuale, e di contro certamente disciplinarmente rilevante per contrarietà a buona fede pur volendosene ridurre la portata soggettiva escludendo una ipotesi di dolo. Pt_ Né è possibile sussumere la condotta del sig. nell'ambito dell'art. 60, lett. f) facendo esclusivo riferimento al “pregiudizio … agli interessi dell'azienda”, poiché anche tale pregiudizio per come
“tipizzato” dalle parti sociali attiene ad una violazione dell'interesse alla corretta esecuzione delle mansioni nell'ambito dell'esercizio ferroviario.”
In caso di accoglimento del ricorso, chiede di dedurre dall'indennità risarcitoria “quanto percepito dal ricorrente quale corrispettivo di qualsivoglia attività lavorativa nel frattempo svolta, in esecuzione dei principi dell'aliunde perceptum e della compensatio lucri cum damno, ma anche
“quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione”.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Il ricorso, nel rispetto delle regole di diritto enunciate dalla Suprema Corte e delle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, è fondato nei termini di seguito precisati.
È innanzitutto pacifica la sussistenza e la rilevanza disciplinare della più limitata condotta contestata a e consistita nell'aver consegnato al Gestore Operativo di Linea Parte_1 dell'impianto di appartenenza (Milano), a fini di rimborso, plurimi scontrini in pessime condizioni di conservazione, emessi in orari molto ravvicinati, spesso incompatibili con gli orari della prestazione lavorativa, per un totale di spesa di € 107,14 non riconducibili alle trasferte.
Il Collegio, come precisato dalla Suprema Corte, è chiamato a compiere un'operazione di interpretazione e sussunzione della condotta contestata con riferimento all'art. 60, lett. f), CCNL che, come precisato dalla Corte di Cassazione “è previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisce l'illecito con sanzione conservativa”, prevedendo la sanzione disciplinare della sospensione del servizio con privazione della retribuzione da uno a quattro giorni
“f) in genere, per negligenza, oppure per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio che abbiano recato pregiudizio al servizio stesso, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'azienda”.
6 Nel rispetto della linea interpretativa indicata dalla Suprema Corte, la condotta contestata a
[...]
, pacificamente priva di intento doloso ma caratterizzata da mera superficialità e Pt_1 negligenza nonché da inosservanza delle specifiche disposizioni aziendali sul rimborso spese (art. 77.1.1. CCNL), con conseguente danno nei confronti del datore di lavoro sebbene di entità contenuta -circostanze tutte accertate in maniera definitiva dalla Corte territoriale-, è perfettamente sussumibile nella previsione contrattuale di cui all'art. 60, lett. f) CCNL.
L'art. 60, lett. f) CCNL espressamente punisce con sanzione conservativa la condotta “negligente”
- quale quella posta in essere da oppure “per inosservanza di leggi o regolamenti o Parte_1 degli obblighi di servizio” -come nel caso in esame dove non ha osservato le Parte_1 disposizioni collettive sul rimborso spese (art. 77.1.1. CCNL)- e che abbia “recato pregiudizio al servizio stesso, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'azienda” - come nel caso in esame in cui la condotta di ha comportato un pregiudizio agli interessi dell'azienda Parte_1 in termini economici sia pure di contenuta entità-.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata a norma dell'art. 18, comma 4, SL in vigore ratione temporis, (Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative.) l'illegittimità del licenziamento del 2.12.2019 rientrando il fatto contestato tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi e precisamente dell'art. 60, lett. f), CCNL applicato.
7 Conseguentemente la società va condannata alla reintegrazione di nel posto di lavoro Parte_1 ed al pagamento in favore del predetto di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€ 2.322,61 lordi mensili) nella misura di 12 mensilità nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
L'invocata detrazione dell'aliunde perceptum e percipiendum appare preclusa dalla carenza di alcuna specifica allegazione con la memoria di primo grado – ad opera della società – di alcun dato concreto in ordine al percepimento di redditi da lavoro da parte dell'odierno ricorrente nel periodo successivo al licenziamento ed in ordine alle potenzialità occupazionali di quest'ultimo nel medesimo periodo.
In tal senso si è più volte pronunciato il Supremo Collegio, da ultimo affermando “deve quindi ribadirsi l'onere, del datore di lavoro che contesti la pretesa risarcitoria del lavoratore illegittimamente licenziato, di provare, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, l'aliunde perceptum o percipiendum, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito (Cass. n. 22679 del 2018; n. 9616 del 2015; n. 23226 del
2010)” (cfr. Cass Sez. L., Ordinanza n. 3824 del 07/02/2022)
Ai fini della regolazione delle spese di lite, il Collegio condivide il principio per cui “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato” (cfr. Cass. n.
10245/19; Cass. n. 29202/2020; Cass. n.6151/2024); deve poi tenersi conto del fatto che “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass., 11/11/2024, n. 29056).
Considerato l'esito del giudizio, che ha visto del tutto vincitore, le spese di lite di Parte_1 tutti i gradi e del presente giudizio di rinvio vanno rideterminate e liquidate come da dispositivo (€
4.200 per il primo grado -comprensivo della fase sommaria-, € 3.300 per l'appello, € 3.000 per il
8 giudizio di Cassazione, € 3.500 per il giudizio di rinvio) in ragione del valore e della natura della controversia, dell'istruttoria orale svolta in primo grado, e vanno poste a carico di in CP_1 ragione della soccombenza.
PQM
Decidendo in sede di rinvio annulla il licenziamento del 2.12.2019 e condanna alla CP_1 reintegrazione di nel posto di lavoro ed al pagamento in favore del predetto di Parte_1 un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura di 12 mensilità nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
Condanna alla rifusione delle spese di tutti i gradi e del presente giudizio di rinvio CP_1 che liquida in complessivi € 14.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Milano 18.6.2025
Presidente est
RI AR UO
9
Registro generale Appello Lavoro n. 370/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa RI AR UO Presidente est dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott. Giovanni Casella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 504/2025, promosso:
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Paola Sara Mattei ed elettivamente domiciliato Parte_1 in Milano, via Solari n. 19, presso lo studio del difensore ricorrente in riassunzione
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Tosi ed elettivamente domiciliata in CP_1
Milano, Via Paleocapa n. 6, presso lo studio del difensore resistente in riassunzione
I difensori hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
RICORRENTE Voglia l'On.le Corte d'Appello di Milano – in funzione di Giudice del Lavoro -, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: in parziale riforma della cassata sentenza n.1290/201 pubblicata il 18.10.2021 nel procedimento n.854/2021 RG della Corte d'Appello di Milano, in ottemperanza allo statuito in ordinanza n.504/2025 Corte di Cassazione, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare per presentazione di scontrini irregolari ai fini del rimborso poiché i fatti contestati rientrano nelle previsione di cui all'art.60 lett.f) CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016 applicabile, puniti con sanzione conservativa e per l'effetto condannare CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza della Croce Rossa n. 1
[...] Roma, (Codice fiscale alla reintegra del lavoratore a far tempo dalla P.IVA_1 Parte_1 data del licenziamento;
1 - Condannare al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dalla data del CP_1 licenziamento alla reintegra. IN OGNI CASO: Con vittoria di compensi professionali, rimborso forfettario, Cpa, anche per il giudizio di Cassazione.
RESISTENTE Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: nel merito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere il ricorso avversario e per l'effetto applicare le sanzioni di cui all'art. 18, comma 5 (come sostituito dalla legge n. 92/2012) nella misura minima dell'indennità ivi prevista (12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), ovvero ancora in subordine detrarre l'aliunde perceptum e percipiendum dal dovuto risarcimento;
in via istruttoria, in subordine, disporre l'interrogatorio del sig. sul seguente capitolo: “vero Pt_1 che, successivamente alla cessazione del rapporto con ha svolto altra attività Controparte_1 lavorativa retribuita?”, nonché ordinare la produzione dei modelli CUD 740 e/o Unico e del libretto del lavoro ovvero acquisire informazioni presso la DPL territorialmente competente ex art. 213 c.p.c. In ogni caso, con salvezza di spese, competenze e onorari di entrambe le fasi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 504/2025, a fronte di un licenziamento per giusta causa disposto in data 2.12.2019 relativo a plurime irregolarità nelle richieste da parte di Parte_1 di rimborsi spese e indennità in relazione a trasferte a Bologna, tra il 10 luglio e il 15 agosto
2019; fermo il giudicato interno con riferimento all'accertata insussistenza delle contestazioni relative a “richieste maggiorazioni indebite di indennità di trasferta e anticipazione e posticipazioni ingiustificate dell'orario, richieste di note spese per giornate in cui il lavoratore era assente”; ferma l'accertata sussistenza di unico fatto contestato consistente nella “consegna da parte di al Gestore Operativo di Linea dell'impianto di appartenenza (Milano), a Parte_1 fini di rimborso, di plurimi scontrini in pessime condizioni di conservazione, emessi in orari molto ravvicinati, spesso incompatibili con gli orari della prestazione lavorativa, per un totale di spesa di € 107,14 non riconducibili alle trasferte”, per il quale la Corte territoriale ha ritenuto sproporzionata la sanzione espulsiva e quindi ha dichiarato il rapporto risolto con condanna della società al pagamento di un'indennità omnicomprensiva determinata in 14 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
respinto il ricorso di (4 motivi); accoglieva il primo motivo CP_1 del ricorso incidentale proposto da , dichiarando assorbiti gli altri due motivi. Parte_1
Rispetto all'unico fatto provato, la Corte territoriale, ritenuta la condotta disciplinarmente rilevante, in quanto in contrasto con le regole di correttezza e di buona fede e con le specifiche disposizioni aziendali sul rimborso spese (art. 77.1.1. CCNL vigente), in riforma della sentenza di primo grado, riteneva la condotta non riconducibile nell'ambito dell'art. 64 CCNL, “poiché manca l'elemento degli artifici e raggiri, né il comportamento del lavoratore appare contraddistinto da
2 dolo, poiché egli si è limitato a consegnare a supporto della sua richiesta di rimborso spese di vitto a cui pacificamente aveva diritto durante la trasferta, fino all'importo massimo di euro 15,00 per un pranzo o una cena giornaliera;
inoltre la modalità della consegna degli scontrini, in busta ma senza alcun ordine e un po' sgualciti, esclude la configurabilità di un comportamento idoneo a trarre in inganno la controparte datoriale;
g) manca altresì la potenzialità della condotta ad arrecare un serio pregiudizio all'azienda, posto che le richieste di rimborso riguardavano importi ampiamente al di sotto del limite giornaliero a cui il dipendente aveva diritto;
h) dunque questo fatto non integra la giusta causa, sia per il modo in cui si è realizzato, sia perché la stessa società ha ritenuto sussistente la giusta causa valutando complessivamente tre condotte illecite, di cui solo una e quella meno grave è risultata dimostrata;
i) tuttavia la condotta non rientra fra quelle per le quali il CCNL preveda una sanzione conservativa;
j) in particolare non si rientra nell'art. 58 CCNL (lievi irregolarità o violazioni di minor rilievo del corretto comportamento) in considerazione del numero degli episodi contestati;
non si rientra nella semplice inosservanza di leggi e regolamenti da cui non sia derivato pregiudizio agli interessi aziendali (art. 59), posto che un danno certamente vi è stato;
k) quanto alle condotte descritte dall'art. 61 CCNL, le parti collettive non hanno inteso escludere per i casi di maggiore gravità la possibilità di una sanzione espulsiva, sicché quella previsione non è vincolante per il giudice, tale essendo solo quella previsione che tipizzi in modo esatto la condotta del lavoratore come punibile con sanzione conservativa ai fini della tutela reintegratoria ex art. 18, co. 4, L n. 300/1970;
l) ciononostante il licenziamento si rivela sproporzionato, considerato che in tredici anni di lavoro il dipendente non ha mai subito un procedimento disciplinare, si è dimostrato collaborativo con le esigenze aziendali rendendosi disponibile alle trasferte, ma ha posto in essere una condotta connotata da colpa per superficialità e negligenza, che ha provocato un danno esiguo alla società, sicché si applica la tutela di cui all'art. 18, co. 5, L. n. 300/1970 (Cass. n. 12365/2019);
m) è possibile accordare questa minore tutela anche in assenza di domanda, poiché si tratta di applicare il principio iura novit curia, qualificare la domanda e individuare la tutela applicabile
(Cass. n. 23073/2015)”
La Corte di Cassazione, nell'accogliere il primo motivo del ricorso incidentale proposto da
[...]
argomentava nei termini seguenti: Pt_1
“5.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta
“violazione e falsa applicazione” degli artt. 18, co. 4 e 5, L. n. 300/1970, 59, 60 e 61 CCNL per
3 avere la Corte territoriale escluso che vi fossero clausole tipizzatrici di condotte punite con sanzione conservativa, avendo però limitato il suo esame all'art. 61, lett. c), mentre vi erano anche gli artt. 61, lett. e) e 60, lett. f).
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Con riguardo all'art. 61, lett e), il ricorrente non censura il fatto che tale clausola sia inapplicabile in considerazione della gravità del fatto. Egli si limita a dolersi della mancata applicazione di questa clausola, che punisce con sanzione conservativa la “inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio, che avrebbe potuto arrecare pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio o danno all'azienda ed alle persone, anche se l'evento non si è verificato” ed assume che nel caso in esame, appunto, l'evento dannoso non si è verificato.
Tale ricostruzione è inammissibile, perché meramente contrappositiva al diverso accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale, secondo cui un danno – sebbene di poco più di cento euro
– si era comunque verificato. E dunque l'accadimento del danno, a seguire la stessa interpretazione del ricorrente, esclude la sussumibilità della condotta in concreto accertata nella clausola collettiva invocata (art. 61, lett. e), CCNL).
Il motivo è invece fondato in relazione all'art. 60, lett. f), CCNL.
Tale clausola prevede la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da uno a quattro giorni “f) in genere, per negligenza, oppure per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio che abbiano recato pregiudizio al servizio stesso, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'azienda”.
La Corte territoriale ha fatto riferimento alla sanzione di tipo conservativo, valutandola astrattamente congrua rispetto alla condotta del lavoratore, connotata in concreto solo da colpa per superficialità e negligenza, e determinante un danno esiguo alla società, ma ha erroneamente ritenuto insussistente una tipizzazione da parte del contratto collettivo. Dunque l'errore commesso
è di tipo sussuntivo: la Corte territoriale non ha sussunto nella clausola in esame la condotta accertata come addebitabile al lavoratore in termini di negligenza, che andava invece sussunta.
L'art. 60, lett. f), CCNL è infatti previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisce l'illecito con sanzione conservativa. Quindi, in applicazione dei principi di diritto in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4^ e 5^, legge n. 300/1970, come novellato dalla legge n. 92/2012, il giudice può (e deve) compiere una tale operazione di interpretazione e di sussunzione, in quanto non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, ma resta nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità come voluto, graduato, eseguito e tipizzato
4 dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo che quella clausola elastica contenga (Cass. 11 aprile 2022, n. 11665; Cass. 28 giugno 2022, n. 20780).
La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per compiere questo accertamento sussuntivo che è mancato rispetto all'art. 60, lett. f), CCNL.
6.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte territoriale mancato di verificare l'applicabilità dell'art. 60 CCNL.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta
“violazione e falsa applicazione” dell'art. 18, co. 4 (rectius 5), L. n. 300/1970 per avere la Corte territoriale determinato l'indennità risarcitoria senza una specifica motivazione.
I due motivi restano assorbiti dall'accoglimento del primo.”
con il ricorso in riassunzione insiste per l'accoglimento della domanda volta ad Parte_1 accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento perché i fatti contestati non rientrano nelle fattispecie punibili con la sanzione espulsiva e per la conseguente condanna della società alla sua reintegrazione nel posto di lavoro.
Si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, osservando come la Corte di Appello CP_1 avesse già posto in essere l'operazione “di interpretazione e di sussunzione” avendo, anche se implicitamente, escluso che il fatto accertato fosse sussumibile per la gravità nella lettera f) dell'art. 60 CCNL che trova applicazione “ in genere, per negligenza, oppure per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio che abbiano recato pregiudizio al servizio stesso, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'azienda”.
La Corte territoriale -evidenzia la società-, nel confermare la sussistenza della condotta contestata
(consegna al Gestore Operativo di Linea dell'impianto di appartenenza a fini del rimborso, di plurimi scontrini in pessime condizioni di conservazione, emessi in orari molto ravvicinati, spesso incompatibili con gli orari della prestazione lavorativa svolta), ha ritenuto la stessa contraria alle regole di correttezza e buona fede nonché alle specifiche disposizioni aziendali in tema di rimborso spese, seppure “in assenza di quell'elemento psicologico necessario per potere ritenere Pt_ proporzionata la sanzione del licenziamento”, ritenendo la condotta di riconducibile ad una negligenza o colpa lieve non riconducibile ad una “negligenza oppure inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio” tale da arrecare pregiudizio “agli interessi dell'azienda”, ma ad una condotta connotata da evidente contrarietà rispetto al comportamento secondo buona fede che era lecito attendersi dal lavoratore nella presentazione delle domande di rimborso;
una condotta non sussumibile nell'ambito dell'art. 60, lett. f) CCNL di riferimento.
5 Ed infatti, pur nella sua previsione “generare ed elastica”, con la citata norma collettiva le parti sociali hanno inteso tutelare la regolarità e la sicurezza dell'esercizio ferroviario sanzionando quelle condotte che abbiano recato “pregiudizio al servizio stesso, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'azienda” ad essi connessi (art. 60, lett. f, cit.). Pt_ La condotta disciplinarmente rilevante tenuta dal sig. – in contrasto con “le regole di buona fede nella presentazione delle domande di rimborso” – è invece condotta non suscettibile di effetti lesivi sulla sicurezza e regolarità dell'esercizio, invece sanzionata dalla richiamata norma contrattuale, e di contro certamente disciplinarmente rilevante per contrarietà a buona fede pur volendosene ridurre la portata soggettiva escludendo una ipotesi di dolo. Pt_ Né è possibile sussumere la condotta del sig. nell'ambito dell'art. 60, lett. f) facendo esclusivo riferimento al “pregiudizio … agli interessi dell'azienda”, poiché anche tale pregiudizio per come
“tipizzato” dalle parti sociali attiene ad una violazione dell'interesse alla corretta esecuzione delle mansioni nell'ambito dell'esercizio ferroviario.”
In caso di accoglimento del ricorso, chiede di dedurre dall'indennità risarcitoria “quanto percepito dal ricorrente quale corrispettivo di qualsivoglia attività lavorativa nel frattempo svolta, in esecuzione dei principi dell'aliunde perceptum e della compensatio lucri cum damno, ma anche
“quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione”.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Il ricorso, nel rispetto delle regole di diritto enunciate dalla Suprema Corte e delle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, è fondato nei termini di seguito precisati.
È innanzitutto pacifica la sussistenza e la rilevanza disciplinare della più limitata condotta contestata a e consistita nell'aver consegnato al Gestore Operativo di Linea Parte_1 dell'impianto di appartenenza (Milano), a fini di rimborso, plurimi scontrini in pessime condizioni di conservazione, emessi in orari molto ravvicinati, spesso incompatibili con gli orari della prestazione lavorativa, per un totale di spesa di € 107,14 non riconducibili alle trasferte.
Il Collegio, come precisato dalla Suprema Corte, è chiamato a compiere un'operazione di interpretazione e sussunzione della condotta contestata con riferimento all'art. 60, lett. f), CCNL che, come precisato dalla Corte di Cassazione “è previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisce l'illecito con sanzione conservativa”, prevedendo la sanzione disciplinare della sospensione del servizio con privazione della retribuzione da uno a quattro giorni
“f) in genere, per negligenza, oppure per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio che abbiano recato pregiudizio al servizio stesso, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'azienda”.
6 Nel rispetto della linea interpretativa indicata dalla Suprema Corte, la condotta contestata a
[...]
, pacificamente priva di intento doloso ma caratterizzata da mera superficialità e Pt_1 negligenza nonché da inosservanza delle specifiche disposizioni aziendali sul rimborso spese (art. 77.1.1. CCNL), con conseguente danno nei confronti del datore di lavoro sebbene di entità contenuta -circostanze tutte accertate in maniera definitiva dalla Corte territoriale-, è perfettamente sussumibile nella previsione contrattuale di cui all'art. 60, lett. f) CCNL.
L'art. 60, lett. f) CCNL espressamente punisce con sanzione conservativa la condotta “negligente”
- quale quella posta in essere da oppure “per inosservanza di leggi o regolamenti o Parte_1 degli obblighi di servizio” -come nel caso in esame dove non ha osservato le Parte_1 disposizioni collettive sul rimborso spese (art. 77.1.1. CCNL)- e che abbia “recato pregiudizio al servizio stesso, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'azienda” - come nel caso in esame in cui la condotta di ha comportato un pregiudizio agli interessi dell'azienda Parte_1 in termini economici sia pure di contenuta entità-.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata a norma dell'art. 18, comma 4, SL in vigore ratione temporis, (Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative.) l'illegittimità del licenziamento del 2.12.2019 rientrando il fatto contestato tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi e precisamente dell'art. 60, lett. f), CCNL applicato.
7 Conseguentemente la società va condannata alla reintegrazione di nel posto di lavoro Parte_1 ed al pagamento in favore del predetto di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€ 2.322,61 lordi mensili) nella misura di 12 mensilità nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
L'invocata detrazione dell'aliunde perceptum e percipiendum appare preclusa dalla carenza di alcuna specifica allegazione con la memoria di primo grado – ad opera della società – di alcun dato concreto in ordine al percepimento di redditi da lavoro da parte dell'odierno ricorrente nel periodo successivo al licenziamento ed in ordine alle potenzialità occupazionali di quest'ultimo nel medesimo periodo.
In tal senso si è più volte pronunciato il Supremo Collegio, da ultimo affermando “deve quindi ribadirsi l'onere, del datore di lavoro che contesti la pretesa risarcitoria del lavoratore illegittimamente licenziato, di provare, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, l'aliunde perceptum o percipiendum, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito (Cass. n. 22679 del 2018; n. 9616 del 2015; n. 23226 del
2010)” (cfr. Cass Sez. L., Ordinanza n. 3824 del 07/02/2022)
Ai fini della regolazione delle spese di lite, il Collegio condivide il principio per cui “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato” (cfr. Cass. n.
10245/19; Cass. n. 29202/2020; Cass. n.6151/2024); deve poi tenersi conto del fatto che “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass., 11/11/2024, n. 29056).
Considerato l'esito del giudizio, che ha visto del tutto vincitore, le spese di lite di Parte_1 tutti i gradi e del presente giudizio di rinvio vanno rideterminate e liquidate come da dispositivo (€
4.200 per il primo grado -comprensivo della fase sommaria-, € 3.300 per l'appello, € 3.000 per il
8 giudizio di Cassazione, € 3.500 per il giudizio di rinvio) in ragione del valore e della natura della controversia, dell'istruttoria orale svolta in primo grado, e vanno poste a carico di in CP_1 ragione della soccombenza.
PQM
Decidendo in sede di rinvio annulla il licenziamento del 2.12.2019 e condanna alla CP_1 reintegrazione di nel posto di lavoro ed al pagamento in favore del predetto di Parte_1 un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura di 12 mensilità nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
Condanna alla rifusione delle spese di tutti i gradi e del presente giudizio di rinvio CP_1 che liquida in complessivi € 14.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Milano 18.6.2025
Presidente est
RI AR UO
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