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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 20/02/2026, n. 3022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3022 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3022/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ITRI PAOLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19128/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230072370806503 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3092/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il contribuente Ricorrente_1 , quale erede di Nominativo_1 , rappresentato e difeso come in atti, impugna la cartella di pagamento n. 7120230072370806503 dell'importo di euro 4.002,79 notificata in data 23.7.2025 dall'Agenzia delle Entrate SI per conto della Direzione
Provinciale I di Napoli emessa a seguito del controllo automatizzato (art. 54-bis del DPR 600/1973) sulla dichiarazione IVA per il periodo d'imposta 2019.
Parte ricorrente lamenta (i) la illegittimità della cartella per mancata notifica dell'avviso bonario in violazione dell'art. 6 della L. 212/2000; (ii) l'intervenuta decadenza dell'azione di riscossione;
(iii) nel merito, la non debenza di sanzioni e interessi da parte degli eredi. Ha concluso come segue: in via principale, l'annullamento della cartella impugnata per violazione di legge;
in via subordinata, lo sgravio parziale conseguente alla riduzione ad 1/3 delle somme iscritte a titolo di sanzione, per effetto della mancata notifica della comunicazione di irregolarità prevista dall'articolo 54-bis dPR 600/1973; il riconoscimento della rateazione ai sensi dell'art.
3-bis del d.lgs 462/97; l'annullamento delle sanzioni e degli interessi perché non dovuti dagli eredi;
in subordine l'annullamento delle sanzioni e degli interessi per prescrizione quinquennale degli stessi;
con la condanna dell'Ufficio alle spese ex art.15 d.lgs.546/92l, al difensore antistatario.
In data 03.12.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP1 che ha così concluso: previa riunione col ricorso pendente sub RGR 19130/2025: di voler dichiarare la correttezza del proprio operato in ordine all'attività di liquidazione della dichiarazione, di iscrizione del ruolo e tempestività della consegna all'ADER; di voler rilevare - per quanto attiene invece all'eccepita decadenza – la propria estraneità essendo la notifica della cartella imputabile esclusivamente all'ADER e pertanto di non essere chiamato a rispondere, in caso di soccombenza, delle eventuali spese.
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate – SI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla preliminare richiesta avanzata dall'Ufficio di riunione del presente procedimento a quello recante n. RGR 19130/2025, rileva il giudice che la stessa va respinta in quanto generica e non motivata.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Col secondo e assorbente motivo di ricorso, l'opponente lamenta l'intervenuta decadenza dell'azione di riscossione ai sensi dell'art. 25 comma 1, lett. a), del dPR 602/73.
Il motivo è fondato.
La norma citata prevede infatti che per i controlli automatizzati il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Nel caso di specie, pertanto, il suddetto termine scadeva in via ordinaria il 31.12.2023.
Tuttavia, trattandosi dell'anno di imposta 2019, il concessionario ha beneficiato dell'espressa proroga di un anno stabilita dall'art. 1, comma 158, L. 197/2022, sicché detto termine risultava prorogato al 31.12.2024, mentre l'atto impugnato risulta notificato solo in data 23.7.2025.
Il ricorso va quindi accolto e il provvedimento impugnato conseguentemente annullato.
Le ulteriori eccezioni devono ritenersi assorbite.
Quanto alle spese, rileva il giudice che le stesse vanno poste integralmente a carico dell'Agenzia delle Entrate – SI, essendo l'intervenuta decadenza imputabile esclusivamente alla predetta.
P.Q.M.
il giudice accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate –
SI al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in Euro 500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Compensa le spese quanto all'Agenzia delle
Entrate DP1.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ITRI PAOLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19128/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230072370806503 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3092/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il contribuente Ricorrente_1 , quale erede di Nominativo_1 , rappresentato e difeso come in atti, impugna la cartella di pagamento n. 7120230072370806503 dell'importo di euro 4.002,79 notificata in data 23.7.2025 dall'Agenzia delle Entrate SI per conto della Direzione
Provinciale I di Napoli emessa a seguito del controllo automatizzato (art. 54-bis del DPR 600/1973) sulla dichiarazione IVA per il periodo d'imposta 2019.
Parte ricorrente lamenta (i) la illegittimità della cartella per mancata notifica dell'avviso bonario in violazione dell'art. 6 della L. 212/2000; (ii) l'intervenuta decadenza dell'azione di riscossione;
(iii) nel merito, la non debenza di sanzioni e interessi da parte degli eredi. Ha concluso come segue: in via principale, l'annullamento della cartella impugnata per violazione di legge;
in via subordinata, lo sgravio parziale conseguente alla riduzione ad 1/3 delle somme iscritte a titolo di sanzione, per effetto della mancata notifica della comunicazione di irregolarità prevista dall'articolo 54-bis dPR 600/1973; il riconoscimento della rateazione ai sensi dell'art.
3-bis del d.lgs 462/97; l'annullamento delle sanzioni e degli interessi perché non dovuti dagli eredi;
in subordine l'annullamento delle sanzioni e degli interessi per prescrizione quinquennale degli stessi;
con la condanna dell'Ufficio alle spese ex art.15 d.lgs.546/92l, al difensore antistatario.
In data 03.12.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP1 che ha così concluso: previa riunione col ricorso pendente sub RGR 19130/2025: di voler dichiarare la correttezza del proprio operato in ordine all'attività di liquidazione della dichiarazione, di iscrizione del ruolo e tempestività della consegna all'ADER; di voler rilevare - per quanto attiene invece all'eccepita decadenza – la propria estraneità essendo la notifica della cartella imputabile esclusivamente all'ADER e pertanto di non essere chiamato a rispondere, in caso di soccombenza, delle eventuali spese.
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate – SI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla preliminare richiesta avanzata dall'Ufficio di riunione del presente procedimento a quello recante n. RGR 19130/2025, rileva il giudice che la stessa va respinta in quanto generica e non motivata.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Col secondo e assorbente motivo di ricorso, l'opponente lamenta l'intervenuta decadenza dell'azione di riscossione ai sensi dell'art. 25 comma 1, lett. a), del dPR 602/73.
Il motivo è fondato.
La norma citata prevede infatti che per i controlli automatizzati il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Nel caso di specie, pertanto, il suddetto termine scadeva in via ordinaria il 31.12.2023.
Tuttavia, trattandosi dell'anno di imposta 2019, il concessionario ha beneficiato dell'espressa proroga di un anno stabilita dall'art. 1, comma 158, L. 197/2022, sicché detto termine risultava prorogato al 31.12.2024, mentre l'atto impugnato risulta notificato solo in data 23.7.2025.
Il ricorso va quindi accolto e il provvedimento impugnato conseguentemente annullato.
Le ulteriori eccezioni devono ritenersi assorbite.
Quanto alle spese, rileva il giudice che le stesse vanno poste integralmente a carico dell'Agenzia delle Entrate – SI, essendo l'intervenuta decadenza imputabile esclusivamente alla predetta.
P.Q.M.
il giudice accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate –
SI al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in Euro 500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Compensa le spese quanto all'Agenzia delle
Entrate DP1.