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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 25/06/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Elena Andrea Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 323/2019 riunito alla causa civile R.G.:2025/2019 promossa da:
(CF.: ) difesa dall'Avv. BOSSI BARBARA e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CATTINI NATALIA domiciliato presso lo studio dei difensori in C.F._2
in Cantù (Co), via Malchi n.9,
ATTORE/I contro
(CF.: e e Controparte_1 C.F._3 Parte_2 [...]
difesi e rappresentati dall'Avv. BRESSAN ELISABETTA domiciliati presso il Parte_3
difensore in PIAZZA XXVI MAGGIO, 14 21100 VARESE
E
(C.F.: ) difeso e rappresentato dall'Avv. Gianmarco Controparte_2 CodiceFiscale_4
Piras domiciliato presso lo studio del difensore in Varese Piazza Monte Grappa 12
CONVENUTO/I
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Per parte attrice:
“Nel merito: accertare e dichiarare che i danni, i vizi ed i difetti relativi all'immobile sito nel Comune di NI (Pa), frazione Villagrazia - località Piraineto, interno n. 6, Via Del Loto snc censito al NCEU
Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 4 con il mappale n. 1394 ed insistente su area censita al pagina 1 di 8 Catasto Terreni con i mappali n. 2707 (ex 127/B) e 3402 (ex 168/B), così come meglio specificati nella perizia allegata a firma Ing. sono dipesi da omessa ordinaria manutenzione del bene posta in Per_1 capo all'usufruttuaria (C.F. ), e per l'effetto Parte_4 CodiceFiscale_5
condannare gli odierni convenuti IG.ri , , e Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
nella loro qualità di eredi EL SI.ra ciascuno pro quota, nonché il Parte_3 Pt_4
convenuto anche quale amministratore di sostegno, al risarcimento di tutti i danni patiti e Parte_2
patiendi dalla parte attrice in relazione al summenzionato immobile e segnatamente € 40.278,36 relativi agli atti vandalici ed all'occupazione illecita del bene, oltre ad € 157.963,02 relativi ai danni cagionati dalla cattiva ed omessa manutenzione, nonché dall'omessa vigilanza sul bene. Così per complessivi €
198.241,38, oltre ai danni da quantificarsi in corso di causa e relativi all'impossibilità di poter usufruire del bene, in ogni caso entro i limiti di valore di cui all'art. 13, lett e), d.p.r. n. 115/2002;
In via istruttoria: previa parziale revoca dell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori del
23/02/2021 si insiste per l'ammissione di prova per interpello e per testi sui capitoli da 1 a 5 e sul capitolo 9 di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2
1.Vero che con atto a rogito Notaio del 27.3.2019 rep. 3757/2869, infatti, i IG,ri Per_2 Pt_2
, e hanno accettato tacitamente l'eredità e contestualmente -in pari
[...] CP_2 Controparte_1
data e sempre a mezzo del medesimo Notaio - hanno venduto l'immobile di Palermo via Serradifalco n.
184 ai IG.ri e , giusto doc. 9 che si rammostra (si chiede Controparte_3 Controparte_4
l'interpello formale dei IG.ri , e ). Parte_2 Controparte_5 Controparte_1
2.Vero che la SI.ra al momento del decesso aveva come unico immobile quello Parte_4 di Palermo Via Serradifalco n. 184, che costituiva l'intero patrimonio immobiliare EL defunta, giusta dichiarazione di successione doc. 12 che si rammostra al teste (si indicano a teste sul capitolo la
SI.ra , la SI.ra ed il SI. ). Testimone_1 Parte_5 CP_6
3.Vero che il SI. ha acquistato in data 30.12.2004 con atto a rogito dott. Parte_1 Per_3
, registrato in Palermo 1 in data 14.01.2005 al n. 181 serie T e trascritto presso la
[...]
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Palermo in data 15.01.2005 ai nn. 2538/1482 la nuda proprietà del bene immobile EL SI.ra sito nel Comune di NI (Pa), Parte_4
frazione Villagrazia - località Piraineto, interno n. 6, Via Del Loto snc censito al NCEU Catasto
Fabbricati di detto Comune al foglio 4 con il mappale n. 1394 ed insistente su area censita al Catasto
Terreni con i mappali n. 2707 (ex 127/B) e 3402 (ex 168/B) versando alla SI.ra Parte_4
il prezzo complessivo di € 103.291,38 giusti docc. 13- 10-11 che si rammostrano al teste (si indicano a testi la SI.ra , la SI.ra ed il SI. ). Testimone_1 Parte_5 CP_6
pagina 2 di 8
4.Vero che il Giudice Tutelare con provvedimento in data 7/4/2015 ha autorizzato il SI. , Parte_2
Amministratore di Sostegno EL SI.ra , a rinunciare all'usufrutto sull'immobile Parte_4
di NI in favore del nudo proprietario OT. , senza corrispettivo o condizioni Parte_1
atteso lo stato di abbandono dell'immobile, giusto doc. 3 che si rammostra (si chiede l'interpello del
SI. ). Parte_2
5.Vero che, con atto a rogito dott. Notaio del 05/04/2017 rep. n. 85683 - racc. n. 22682 il Persona_4
SI. , Amministratore di Sostegno EL SI.ra , ha rinunciato Parte_2 Parte_4 all'usufrutto sull'immobile di NI in favore del nudo proprietario OT. , senza Parte_1 corrispettivo o condizione, giusto doc. 2 che si rammostra (si chiede l'interpello del SI. ). Parte_2
9.Vero che il SI. non appena venuto a conoscenza del fatto che l'immobile di NI Parte_1
aveva subito effrazioni ed occupazione da parte di soggetti terzi ha provveduto al cambio delle serrature ed ha sporto denuncia in data 23/8/2017 presso la Stazione dei Carabinieri Villagrazia
NI, giusto doc. 4 che si rammostra al teste (si indicano a testi la SI.ra , il SI. Testimone_1
, il SI. ). CP_6 Testimone_2
nonché prova per testi sui capitoli 6 e 11 EL memoria ex art 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e segnatamente
1. Vero che l'immobile di NI alla data del 30.12.2004 - ossia al momento in cui il SI. Pt_1
ne ha acquistato la nuda proprietà - era in perfetto stato di conservazione e di
[...]
manutenzione, perfettamente fruibile e godibile, così come lo era sempre stato anche negli anni precedenti.
11. Vero che il pessimo stato conservativo dell'immobile di NI (Pa), frazione Villagrazia - località
Piraineto, interno n. 6, Via Del Loto snc, come rappresentato dalla perizia giurata ing. che si Per_1
rammostra al teste, anche quando coinvolge strutture portanti o necessita di interventi di riparativi di straordinaria rilevanza, è dovuto all'aggravarsi EL situazione per effetto EL prolungata incuria e EL mancata manutenzione ordinaria del bene ed in parte all'intervento abusivo di terzi.
Con i testi indicati nella memoria ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c. limitati a
1) residente in [...], Testimone_1
2) residente in [...] CP_6
avendo la parte rinunciato agli altri. in ogni caso: con vittoria delle spese di lite.
Per parte convenuta e e : Controparte_1 Parte_2 Parte_3
Nel merito:
pagina 3 di 8 - in via pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva EL SI.ra
[...]
e del SI. e EL SInora quali meri chiamati Controparte_1 Parte_2 Parte_3 all'eredità e per l'effetto, ordinarsi l'estromissione di questi del procedimento;
- in via principale: rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in subordine: nella denegata e non creduta eventualità in cui l'Autorità Giudiziaria adita, ritenga tenuti la SI.ra , il SI. e la SI.ra al pagamento di Controparte_1 Parte_2 Parte_3
somme a titolo risarcitorio in favore del OT. , quale erede EL SI.ra si Parte_1 Pt_4
chiede che, nel quantum, le somme debende a tale titolo siano commisurate in proporzione alla di loro quota ereditaria ai sensi dell'art. 754 Cod. Civ..
Nell'eventualità in cui L'Autorità Giudiziaria adita ritenga che la SI.ra sia mera Parte_3
legataria rispetto al testamento EL SI.ra rigettare goni pretesa risarcitoria ex Persona_5
adverso levata per le ragioni di cui in narrativa.
- in via istruttoria: con ogni più ampia riserva.
Con vittoria di spese e compensi di lite e con condanna dell'attore al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 III comma cpc, da quantificarsi equitativamente secondo il prudente apprezzamento giudiziale.
Con osservanza.”
Per parte convenuta : Controparte_2
“In via preliminare: accertato che l'odierno convenuto non ha la qualifica di erede EL SI.ra in virtù di quanto allegato in narrativa, dichiarare che l'azione promossa Parte_4 dall'attore nel presente giudizio è improcedibile, stante la carenza di legittimazione passiva del SI.
. Controparte_2
Nel merito
In via principale: respingere le domande di parte attrice, perché infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ravvisasse i presupposti per emettere sentenza di condanna nei confronti dell'odierno convenuto, parametrare l'eventuale condanna, in applicazione dei parametri di cui all'art. 754 c.c., alla reale entità EL quota ereditaria dello stesso, quantificabile in misura pari all'8,11% del patrimonio relitto, ovvero nella minore o maggiore percentuale che verrà accertata in corso di giudizio e, in ogni caso, con condanna del SI. , Parte_2 in qualità di amministratore di sostegno EL SI.ra a manlevare l'odierno Parte_4
convenuto da ogni e qualunque conseguenza pregiudizievole che possa derivare allo stesso dalla predetta sentenza di condanna, per le ragioni esposte in narrativa.
pagina 4 di 8 Vittoria di spese e competenze di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto EL decisione
Il SInor con atto di citazione, conveniva in giudizio i SInori e Parte_1 Pt_2 CP_2
e la SInora nonché la SInora in qualità di eredi EL
[...] Controparte_1 Parte_3
defunta SInora , già proprietaria e poi usufruttaria del bene immobile sito in Parte_4
NI frazione Villagrazia località Piraineto interno 6 Via Del Loto s.n.c., del quale egli aveva acquistato, per la somma di €38.000,00 la nuda proprietà in data 30.12.2004, come da doc.13 prodotto divenendone pieno proprietario in forza di rinuncia abdicativa di usufrutto in data 5.4.2017.
L'Attore, in forza di perizia di parte, evidenziava che l'immobile era affetto da danni e vizi causati da mancata manutenzione ordinaria, ne chiedeva il risarcimento quantificando quanto dovuto in
“€40.278,36 relativi agli atti vandalici ed all'occupazione illecita del bene (da parte di terzi n.d.r.), oltre ad €157.963,02 relativi ai danni cagionati dalla cattiva ed omessa manutenzione, nonché dall'omessa vigilanza sul bene.”
Si costituivano in giudizio il SInor citato anche in qualità di amministratore di sostegno Parte_2
EL SInora nonché la SInora e con diverso difensore il SInor Pt_4 Controparte_1
asserendo di non versare nella condizione di eredi EL defunta SInora Controparte_2 Pt_4 ma di semplici chiamati all'eredità e che il testamento olografo lasciato dalla SInora li Pt_4
costituiva legatari di specifici beni e non eredi del compendio ereditario. In forza di tale condizione chiedevano l'estromissione dal giudizio.
Il SInor si costituiva chiedendo in principalità il rigetto alle domande attoree ed in Controparte_2 subordine “di parametrare l'eventuale condanna, in applicazione dei parametri di cui all'art. 754 c.c., alla reale entità EL quota ereditaria dello stesso, quantificabile in misura pari all'8,11% del patrimonio relitto, ovvero nella minore o maggiore percentuale che verrà accertata in corso di giudizio e, in ogni caso, con condanna del SI. , in qualità di amministratore di sostegno EL SI.ra Parte_2
a manlevare l'odierno convenuto da ogni e qualunque conseguenza Parte_4
pregiudizievole.”
La procedura RG.:2025/2019 veniva riunita alla presente per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. veniva dato corso all'istruttoria a seguito EL quale la procedura veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
pagina 5 di 8 Va in primo luogo esaminata la posizione del SInor nella sua qualità di amministratore di Parte_2
sostegno EL SInora Pt_4
Dai documenti prodotti dalla parte in questione emerge un comportamento scevro da responsabilità
Contr dell' che ha agito con tempestività e correttezza sottoponendo al Giudice Tutelare le istanze sia per un componimento stragiudiziale EL lite intercorsa riguardante sia l'atto di acquisto EL nuda proprietà che le ulteriori richieste risarcitorie dovute, a dire dell'attore, a mancata cura manutentiva dell'immobile fino a giungere all'autorizzazione alla stipula dell'atto abdicativo con il quale in data
5.4.2017 il SInor acquisiva la piena proprietà del bene in questione. Parte_1
Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'asserita occupazione abusiva da parte di terzi non identificati Contr dell'immobile per la quale l' si attivava tempestivamente presso le pubbliche autorità.
Contr Anche in merito all'attività prodromica all'atto abdicativo l' si è mosso con tempestività e competenza presso la PA al fine di appianare le irregolarità rilevate ed ostative alla stipula dell'atto di rinuncia all'usufrutto.
Quanto a questo appare evidente che dovesse avere carattere conciliativo di ogni eventuale richiesta risarcitoria che il OT. aveva già paventato alla SInora giacché altrimenti Pt_1 Pt_4
l'autorizzazione del Giudice Tutelare nona avrebbe di fatto comportato alcun beneficio per l'amministrata.
Pertanto è da escludere qualsivoglia responsabilità, nella funzione di amministratore di sostegno, del
SInor . Parte_2
Quanto alla posizione dei convenuti citati in veste di eredi, emerge dall'esame del testamento redatto dalla SInora che la stessa abbia voluto attribuire beni specifici ad alcuni dei chiamati Pt_4 all'eredità ed in particolare per quanto attiene la casa di Serradifalco n.184 la stessa veniva attribuita alla SInora ed ai SInori e che assumono la qualità di Controparte_1 CP_2 Parte_2
legatari rispetto a tale bene.
Lo stesso dicasi per la SInora alla quale la defunta SInora lasciava il Parte_3 Pt_4
denaro contante, le obbligazioni e Bot presso Unicredit di Palermo.
L'attribuzione di un bene specifico è caratteristica peculiare del legato, istituto che comporta l'acquisizione di un determinato bene e non EL universalità del compendio ereditario.
Altra caratteristica del legato è il mancato trasferimento dei debiti in capo ai legatari che, quindi, al contrario degli eredi, non ne rispondono.
pagina 6 di 8 L'utilizzo del termine “dono” riferito al bene sito in Palermo alla Via Serradifalco 184 è ulteriore indicazione EL volontà EL defunta SInora di non voler nominare eredi gli attuali Pt_4
convenuti ed ma di voler mantenere la qualità di soggetti non rientranti in detta Pt_2 Pt_3
categoria bensì in quella di legatari.
Il codicillo apposto dalla stessa in calce al testamento può valere a determinare una diversa qualità rispetto a quella di meri legatari in capo ai convenuti, essendo l'istituzione a titolo di eredi universali dei predetti, indicata per i restanti beni del suo patrimonio e quindi ad eccezione di quelli conferiti in legato.
Tuttavia, non sono stati evidenziati, nel corredo documentale né a seguito dell'espletamento EL prova testimoniale, situazioni che possano aver determinato l'accettazione del patrimonio residuo, e tra questo segnatamente la casa di NI, per qui si discute, né di altra parte del medesimo patrimonio residuo, di talché appare fondata la tesi di parte convenuta per cui i SInori e la SInora Pt_2 Pt_3 rivestono a tutt'oggi la qualità di meri chiamati all'eredità.
A tal fine non giova la produzione (doc.9 dell'attore) dalla quale si evince che l'immobile di Palermo
Via Serradifalco sarebbe stato alienato giacché detto immobile costituiva oggetto di legato.
La qualità di meri chiamati all'eredità viene confermata, altresì, dal comportamento processuale delle parti convenute che sin dalla loro costituzione hanno evidenziato la predetta eccezione.
Pertanto le domande svolte dall'attore non potranno trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge le domane svolte dall'attore.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare ad ogni parte convenuta le spese di lite, che si liquidano per ognuno dei convenuti in €1.276,00 per la fase di studio, €814,00 per la fase introduttiva, €2.835,00 per la fase di trattazione ed istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisionale, CPA e IVA oltre al rimborso spese generali 15 % ex art.2 DM. 55/2014.
pagina 7 di 8 Varese, 25 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Elena Andrea Pucci
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Elena Andrea Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 323/2019 riunito alla causa civile R.G.:2025/2019 promossa da:
(CF.: ) difesa dall'Avv. BOSSI BARBARA e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CATTINI NATALIA domiciliato presso lo studio dei difensori in C.F._2
in Cantù (Co), via Malchi n.9,
ATTORE/I contro
(CF.: e e Controparte_1 C.F._3 Parte_2 [...]
difesi e rappresentati dall'Avv. BRESSAN ELISABETTA domiciliati presso il Parte_3
difensore in PIAZZA XXVI MAGGIO, 14 21100 VARESE
E
(C.F.: ) difeso e rappresentato dall'Avv. Gianmarco Controparte_2 CodiceFiscale_4
Piras domiciliato presso lo studio del difensore in Varese Piazza Monte Grappa 12
CONVENUTO/I
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Per parte attrice:
“Nel merito: accertare e dichiarare che i danni, i vizi ed i difetti relativi all'immobile sito nel Comune di NI (Pa), frazione Villagrazia - località Piraineto, interno n. 6, Via Del Loto snc censito al NCEU
Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 4 con il mappale n. 1394 ed insistente su area censita al pagina 1 di 8 Catasto Terreni con i mappali n. 2707 (ex 127/B) e 3402 (ex 168/B), così come meglio specificati nella perizia allegata a firma Ing. sono dipesi da omessa ordinaria manutenzione del bene posta in Per_1 capo all'usufruttuaria (C.F. ), e per l'effetto Parte_4 CodiceFiscale_5
condannare gli odierni convenuti IG.ri , , e Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
nella loro qualità di eredi EL SI.ra ciascuno pro quota, nonché il Parte_3 Pt_4
convenuto anche quale amministratore di sostegno, al risarcimento di tutti i danni patiti e Parte_2
patiendi dalla parte attrice in relazione al summenzionato immobile e segnatamente € 40.278,36 relativi agli atti vandalici ed all'occupazione illecita del bene, oltre ad € 157.963,02 relativi ai danni cagionati dalla cattiva ed omessa manutenzione, nonché dall'omessa vigilanza sul bene. Così per complessivi €
198.241,38, oltre ai danni da quantificarsi in corso di causa e relativi all'impossibilità di poter usufruire del bene, in ogni caso entro i limiti di valore di cui all'art. 13, lett e), d.p.r. n. 115/2002;
In via istruttoria: previa parziale revoca dell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori del
23/02/2021 si insiste per l'ammissione di prova per interpello e per testi sui capitoli da 1 a 5 e sul capitolo 9 di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2
1.Vero che con atto a rogito Notaio del 27.3.2019 rep. 3757/2869, infatti, i IG,ri Per_2 Pt_2
, e hanno accettato tacitamente l'eredità e contestualmente -in pari
[...] CP_2 Controparte_1
data e sempre a mezzo del medesimo Notaio - hanno venduto l'immobile di Palermo via Serradifalco n.
184 ai IG.ri e , giusto doc. 9 che si rammostra (si chiede Controparte_3 Controparte_4
l'interpello formale dei IG.ri , e ). Parte_2 Controparte_5 Controparte_1
2.Vero che la SI.ra al momento del decesso aveva come unico immobile quello Parte_4 di Palermo Via Serradifalco n. 184, che costituiva l'intero patrimonio immobiliare EL defunta, giusta dichiarazione di successione doc. 12 che si rammostra al teste (si indicano a teste sul capitolo la
SI.ra , la SI.ra ed il SI. ). Testimone_1 Parte_5 CP_6
3.Vero che il SI. ha acquistato in data 30.12.2004 con atto a rogito dott. Parte_1 Per_3
, registrato in Palermo 1 in data 14.01.2005 al n. 181 serie T e trascritto presso la
[...]
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Palermo in data 15.01.2005 ai nn. 2538/1482 la nuda proprietà del bene immobile EL SI.ra sito nel Comune di NI (Pa), Parte_4
frazione Villagrazia - località Piraineto, interno n. 6, Via Del Loto snc censito al NCEU Catasto
Fabbricati di detto Comune al foglio 4 con il mappale n. 1394 ed insistente su area censita al Catasto
Terreni con i mappali n. 2707 (ex 127/B) e 3402 (ex 168/B) versando alla SI.ra Parte_4
il prezzo complessivo di € 103.291,38 giusti docc. 13- 10-11 che si rammostrano al teste (si indicano a testi la SI.ra , la SI.ra ed il SI. ). Testimone_1 Parte_5 CP_6
pagina 2 di 8
4.Vero che il Giudice Tutelare con provvedimento in data 7/4/2015 ha autorizzato il SI. , Parte_2
Amministratore di Sostegno EL SI.ra , a rinunciare all'usufrutto sull'immobile Parte_4
di NI in favore del nudo proprietario OT. , senza corrispettivo o condizioni Parte_1
atteso lo stato di abbandono dell'immobile, giusto doc. 3 che si rammostra (si chiede l'interpello del
SI. ). Parte_2
5.Vero che, con atto a rogito dott. Notaio del 05/04/2017 rep. n. 85683 - racc. n. 22682 il Persona_4
SI. , Amministratore di Sostegno EL SI.ra , ha rinunciato Parte_2 Parte_4 all'usufrutto sull'immobile di NI in favore del nudo proprietario OT. , senza Parte_1 corrispettivo o condizione, giusto doc. 2 che si rammostra (si chiede l'interpello del SI. ). Parte_2
9.Vero che il SI. non appena venuto a conoscenza del fatto che l'immobile di NI Parte_1
aveva subito effrazioni ed occupazione da parte di soggetti terzi ha provveduto al cambio delle serrature ed ha sporto denuncia in data 23/8/2017 presso la Stazione dei Carabinieri Villagrazia
NI, giusto doc. 4 che si rammostra al teste (si indicano a testi la SI.ra , il SI. Testimone_1
, il SI. ). CP_6 Testimone_2
nonché prova per testi sui capitoli 6 e 11 EL memoria ex art 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e segnatamente
1. Vero che l'immobile di NI alla data del 30.12.2004 - ossia al momento in cui il SI. Pt_1
ne ha acquistato la nuda proprietà - era in perfetto stato di conservazione e di
[...]
manutenzione, perfettamente fruibile e godibile, così come lo era sempre stato anche negli anni precedenti.
11. Vero che il pessimo stato conservativo dell'immobile di NI (Pa), frazione Villagrazia - località
Piraineto, interno n. 6, Via Del Loto snc, come rappresentato dalla perizia giurata ing. che si Per_1
rammostra al teste, anche quando coinvolge strutture portanti o necessita di interventi di riparativi di straordinaria rilevanza, è dovuto all'aggravarsi EL situazione per effetto EL prolungata incuria e EL mancata manutenzione ordinaria del bene ed in parte all'intervento abusivo di terzi.
Con i testi indicati nella memoria ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c. limitati a
1) residente in [...], Testimone_1
2) residente in [...] CP_6
avendo la parte rinunciato agli altri. in ogni caso: con vittoria delle spese di lite.
Per parte convenuta e e : Controparte_1 Parte_2 Parte_3
Nel merito:
pagina 3 di 8 - in via pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva EL SI.ra
[...]
e del SI. e EL SInora quali meri chiamati Controparte_1 Parte_2 Parte_3 all'eredità e per l'effetto, ordinarsi l'estromissione di questi del procedimento;
- in via principale: rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in subordine: nella denegata e non creduta eventualità in cui l'Autorità Giudiziaria adita, ritenga tenuti la SI.ra , il SI. e la SI.ra al pagamento di Controparte_1 Parte_2 Parte_3
somme a titolo risarcitorio in favore del OT. , quale erede EL SI.ra si Parte_1 Pt_4
chiede che, nel quantum, le somme debende a tale titolo siano commisurate in proporzione alla di loro quota ereditaria ai sensi dell'art. 754 Cod. Civ..
Nell'eventualità in cui L'Autorità Giudiziaria adita ritenga che la SI.ra sia mera Parte_3
legataria rispetto al testamento EL SI.ra rigettare goni pretesa risarcitoria ex Persona_5
adverso levata per le ragioni di cui in narrativa.
- in via istruttoria: con ogni più ampia riserva.
Con vittoria di spese e compensi di lite e con condanna dell'attore al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 III comma cpc, da quantificarsi equitativamente secondo il prudente apprezzamento giudiziale.
Con osservanza.”
Per parte convenuta : Controparte_2
“In via preliminare: accertato che l'odierno convenuto non ha la qualifica di erede EL SI.ra in virtù di quanto allegato in narrativa, dichiarare che l'azione promossa Parte_4 dall'attore nel presente giudizio è improcedibile, stante la carenza di legittimazione passiva del SI.
. Controparte_2
Nel merito
In via principale: respingere le domande di parte attrice, perché infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ravvisasse i presupposti per emettere sentenza di condanna nei confronti dell'odierno convenuto, parametrare l'eventuale condanna, in applicazione dei parametri di cui all'art. 754 c.c., alla reale entità EL quota ereditaria dello stesso, quantificabile in misura pari all'8,11% del patrimonio relitto, ovvero nella minore o maggiore percentuale che verrà accertata in corso di giudizio e, in ogni caso, con condanna del SI. , Parte_2 in qualità di amministratore di sostegno EL SI.ra a manlevare l'odierno Parte_4
convenuto da ogni e qualunque conseguenza pregiudizievole che possa derivare allo stesso dalla predetta sentenza di condanna, per le ragioni esposte in narrativa.
pagina 4 di 8 Vittoria di spese e competenze di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto EL decisione
Il SInor con atto di citazione, conveniva in giudizio i SInori e Parte_1 Pt_2 CP_2
e la SInora nonché la SInora in qualità di eredi EL
[...] Controparte_1 Parte_3
defunta SInora , già proprietaria e poi usufruttaria del bene immobile sito in Parte_4
NI frazione Villagrazia località Piraineto interno 6 Via Del Loto s.n.c., del quale egli aveva acquistato, per la somma di €38.000,00 la nuda proprietà in data 30.12.2004, come da doc.13 prodotto divenendone pieno proprietario in forza di rinuncia abdicativa di usufrutto in data 5.4.2017.
L'Attore, in forza di perizia di parte, evidenziava che l'immobile era affetto da danni e vizi causati da mancata manutenzione ordinaria, ne chiedeva il risarcimento quantificando quanto dovuto in
“€40.278,36 relativi agli atti vandalici ed all'occupazione illecita del bene (da parte di terzi n.d.r.), oltre ad €157.963,02 relativi ai danni cagionati dalla cattiva ed omessa manutenzione, nonché dall'omessa vigilanza sul bene.”
Si costituivano in giudizio il SInor citato anche in qualità di amministratore di sostegno Parte_2
EL SInora nonché la SInora e con diverso difensore il SInor Pt_4 Controparte_1
asserendo di non versare nella condizione di eredi EL defunta SInora Controparte_2 Pt_4 ma di semplici chiamati all'eredità e che il testamento olografo lasciato dalla SInora li Pt_4
costituiva legatari di specifici beni e non eredi del compendio ereditario. In forza di tale condizione chiedevano l'estromissione dal giudizio.
Il SInor si costituiva chiedendo in principalità il rigetto alle domande attoree ed in Controparte_2 subordine “di parametrare l'eventuale condanna, in applicazione dei parametri di cui all'art. 754 c.c., alla reale entità EL quota ereditaria dello stesso, quantificabile in misura pari all'8,11% del patrimonio relitto, ovvero nella minore o maggiore percentuale che verrà accertata in corso di giudizio e, in ogni caso, con condanna del SI. , in qualità di amministratore di sostegno EL SI.ra Parte_2
a manlevare l'odierno convenuto da ogni e qualunque conseguenza Parte_4
pregiudizievole.”
La procedura RG.:2025/2019 veniva riunita alla presente per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. veniva dato corso all'istruttoria a seguito EL quale la procedura veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
pagina 5 di 8 Va in primo luogo esaminata la posizione del SInor nella sua qualità di amministratore di Parte_2
sostegno EL SInora Pt_4
Dai documenti prodotti dalla parte in questione emerge un comportamento scevro da responsabilità
Contr dell' che ha agito con tempestività e correttezza sottoponendo al Giudice Tutelare le istanze sia per un componimento stragiudiziale EL lite intercorsa riguardante sia l'atto di acquisto EL nuda proprietà che le ulteriori richieste risarcitorie dovute, a dire dell'attore, a mancata cura manutentiva dell'immobile fino a giungere all'autorizzazione alla stipula dell'atto abdicativo con il quale in data
5.4.2017 il SInor acquisiva la piena proprietà del bene in questione. Parte_1
Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'asserita occupazione abusiva da parte di terzi non identificati Contr dell'immobile per la quale l' si attivava tempestivamente presso le pubbliche autorità.
Contr Anche in merito all'attività prodromica all'atto abdicativo l' si è mosso con tempestività e competenza presso la PA al fine di appianare le irregolarità rilevate ed ostative alla stipula dell'atto di rinuncia all'usufrutto.
Quanto a questo appare evidente che dovesse avere carattere conciliativo di ogni eventuale richiesta risarcitoria che il OT. aveva già paventato alla SInora giacché altrimenti Pt_1 Pt_4
l'autorizzazione del Giudice Tutelare nona avrebbe di fatto comportato alcun beneficio per l'amministrata.
Pertanto è da escludere qualsivoglia responsabilità, nella funzione di amministratore di sostegno, del
SInor . Parte_2
Quanto alla posizione dei convenuti citati in veste di eredi, emerge dall'esame del testamento redatto dalla SInora che la stessa abbia voluto attribuire beni specifici ad alcuni dei chiamati Pt_4 all'eredità ed in particolare per quanto attiene la casa di Serradifalco n.184 la stessa veniva attribuita alla SInora ed ai SInori e che assumono la qualità di Controparte_1 CP_2 Parte_2
legatari rispetto a tale bene.
Lo stesso dicasi per la SInora alla quale la defunta SInora lasciava il Parte_3 Pt_4
denaro contante, le obbligazioni e Bot presso Unicredit di Palermo.
L'attribuzione di un bene specifico è caratteristica peculiare del legato, istituto che comporta l'acquisizione di un determinato bene e non EL universalità del compendio ereditario.
Altra caratteristica del legato è il mancato trasferimento dei debiti in capo ai legatari che, quindi, al contrario degli eredi, non ne rispondono.
pagina 6 di 8 L'utilizzo del termine “dono” riferito al bene sito in Palermo alla Via Serradifalco 184 è ulteriore indicazione EL volontà EL defunta SInora di non voler nominare eredi gli attuali Pt_4
convenuti ed ma di voler mantenere la qualità di soggetti non rientranti in detta Pt_2 Pt_3
categoria bensì in quella di legatari.
Il codicillo apposto dalla stessa in calce al testamento può valere a determinare una diversa qualità rispetto a quella di meri legatari in capo ai convenuti, essendo l'istituzione a titolo di eredi universali dei predetti, indicata per i restanti beni del suo patrimonio e quindi ad eccezione di quelli conferiti in legato.
Tuttavia, non sono stati evidenziati, nel corredo documentale né a seguito dell'espletamento EL prova testimoniale, situazioni che possano aver determinato l'accettazione del patrimonio residuo, e tra questo segnatamente la casa di NI, per qui si discute, né di altra parte del medesimo patrimonio residuo, di talché appare fondata la tesi di parte convenuta per cui i SInori e la SInora Pt_2 Pt_3 rivestono a tutt'oggi la qualità di meri chiamati all'eredità.
A tal fine non giova la produzione (doc.9 dell'attore) dalla quale si evince che l'immobile di Palermo
Via Serradifalco sarebbe stato alienato giacché detto immobile costituiva oggetto di legato.
La qualità di meri chiamati all'eredità viene confermata, altresì, dal comportamento processuale delle parti convenute che sin dalla loro costituzione hanno evidenziato la predetta eccezione.
Pertanto le domande svolte dall'attore non potranno trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge le domane svolte dall'attore.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare ad ogni parte convenuta le spese di lite, che si liquidano per ognuno dei convenuti in €1.276,00 per la fase di studio, €814,00 per la fase introduttiva, €2.835,00 per la fase di trattazione ed istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisionale, CPA e IVA oltre al rimborso spese generali 15 % ex art.2 DM. 55/2014.
pagina 7 di 8 Varese, 25 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Elena Andrea Pucci
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