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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/07/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 10757/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Il Tribunale di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Monica Tarchi Giudice
Dott.ssa Serena Alinari Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10757/2024 V.G., avente come oggetto:
“adozione di maggiorenne” promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella Campa, per l'adozione di:
, nato il [...] a [...] Parte_2
(Repubblica Moldova), con l'intervento del Pubblico Ministero
Fatto e Diritto
Con ricorso ritualmente depositato ha chiesto di adottare il figlio Parte_1 maggiorenne della sua coniuge il sig, ai Persona_1 Parte_2 sensi degli artt. 291 ss. c.c..
All'udienza del 27.11.2024 l'adottante e l'adottando hanno prestato il loro consenso all'adozione; alla medesima udienza è stata sentita la sig.ra madre Persona_1 dell'adottando e coniuge dell'adottante, che ha prestato il suo assenso all'adozione. Il
pagina 1 di 4 Giudice delegato ha rinviato all'udienza cartolare del 12.02.2025 in attesa delle informazioni di Pubblica Sicurezza. All'udienza cartolare il Giudice delegato ha rimesso il procedimento al Collegio.
Con provvedimento emesso in data 12.02.2025 il Collegio ha statuto che il ricorrente notificasse il ricorso, il verbale dell'udienza del 27.11.2024 e lo stesso decreto al padre dell'adottando entro il termine perentorio del 30.06.2025 ed ha fissato avanti al Giudice delegato dott. Serena Alinari nuova udienza del 09.07.2025, poi rinviata al 16.07.2025.
All'udienza suddetta sono comparsi l'avv. Campa per l'adottante e l'adottando.
L'avv. Campa si è riportato alle note scritte già depositate telematicamente ed ha esposto che la madre aveva avuto una avventura breve con il padre biologico dell'adottando da cui
è nato quest'ultimo e che la stessa non era in grado di indicare la data di nascita del padre biologico. L'adottando ha chiesto di assumere il cognome Persona_2
ed ha precisato di essere cittadino italiano. L'avv. Campa ha concluso come da
[...] ricorso chiedendo che l'adottando assuma il cognome come da lui richiesto all'udienza odierna e in subordine l'applicazione della norma del c.c. vigente. Il Giudice si è riservato di riferire al Collegio.
* * * *
Sussistono i presupposti per farsi luogo all'adozione come richiesta. È stato infatti manifestato il consenso dell'adottante e dell'adottando come risulta dal verbale dell'udienza del 27.11.2024. Al riguardo si rileva che l'adottante ha riferito di avere cresciuto l'adottando come se fosse suo figlio dopo che aveva conosciuto la sua attuale coniuge. Il legame affettivo tra adottante e adottando è stato confermato da quest'ultimo che ha dichiarato di avere sempre “vissuto con l'adottante in termini familiari”.
Il ricorrente è nato nel 1963 mentre l'adottando è nato nel 1991 e Parte_1 pertanto risultano rispettate le condizioni di cui all'art. 291 c.c. circa l'età dell'adottante e dell'adottando.
Il PM ha apposto il proprio visto in ordine al ricorso.
Le informative di P.S. hanno riferito che l'adottante e l'adottando sono persone esenti da segnalazioni pregiudizievoli.
Con riferimento ai genitori dell'adottando, va rilevato che la madre, coniuge dell'adottante, ha prestato il suo assenso mentre il padre biologico dell'adottando, del quale non si pagina 2 di 4 conoscono i dati anagrafici, non è rintracciabile: a tal riguardo il difensore del ricorrente ha tentato di individuarlo rivolgendosi all'Ambasciata in Moldavia, stato in cui è nato l'adottando e dove è stato redatto l'atto di nascita del bambino, con la speranza, che avendo registrato la nascita del figlio potesse rilasciare qualche notizia in più ma invano.
L' ha risposto di non avere alcuna informazione. Controparte_1
Né la madre dell'adottando ha saputo fornire alcuna indicazione, non avendo più avuto contatti con l'uomo dopo la nascita del figlio. L'adottando non ha mai conosciuto il padre.
L'adozione in questione è conforme agli interessi dell'adottando: il ricorrente ha riferito nel ricorso di aver conosciuto l'adottando quando questi aveva appena nove anni e di avere instaurato un forte legame affettivo, genitoriale, con l'adottando, sostenendolo moralmente e materialmente e occupandosi della sua educazione. L'adottando ha confermato tale legame affettivo.
Quanto alla situazione economica dell'adottante, ai fini della valutazione della convenienza dell'adozione per l'adottando ex art. 312, n. 2, c.c., il ricorrente ha dichiarato di essere insegnante in una scuola alberghiera e ristoratore, di guadagnare al mese euro 2000,00-
2500,00 e di essere proprietario esclusivo dell'immobile in cui vive con l'adottando e la coniuge e di altri immobili in Calabria.
Quanto all'adottando, lo stesso ha dichiarato di essere studente universitario e di fare lavori saltuari, di essere celibe senza figli e di non essere proprietario di immobili.
Non sussistono, pertanto, dubbi sulla convenienza dell'adozione per l'adottando, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra adottante e adottando che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare (Cass. Sez. I, 3.2.2006, n. 2426).
Sussistono dunque i presupposti per accogliere il ricorso di adozione di persona maggiorenne, avuto riguardo sia alla previsione di cui all'art. 312 n.1 e 2 c.c., sia alle condizioni di cui agli artt. 291 e segg. c.c..
Non può essere accolta, invece, nei termini in cui è stata formulata, la richiesta volta all'eliminazione del cognome dell'adottando Parte_2
L'eliminazione del cognome del padre biologico non è ammessa dal legislatore italiano
Di conseguenza, il Collegio ritiene di dover disporre come per legge che l'adottato assuma il cognome dell'adottante anteponendolo al proprio senza Pt_1 Parte_2 cancellazione del cognome paterno.
pagina 3 di 4 Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo in via definitiva, rigettando ogni altra richiesta, istanza e domanda diversa, dispone quanto segue:
1) fa luogo all'adozione di , nato il Parte_2
24.10.1991 a Chisinau (Repubblica Moldova), da parte del sig.
[...]
nato a [...] il [...]; Parte_3
2) dispone che l'adottato assuma il cognome dell'adottante ” Pt_1 anteponendolo al proprio ”; Parte_2
3) manda alla Cancelleria per la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.
e per la comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 16.07.2025 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari
Il Presidente dott.ssa Silvia Governatori
Il Giudice estensore dott.ssa Serena Alinari
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Il Tribunale di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Monica Tarchi Giudice
Dott.ssa Serena Alinari Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10757/2024 V.G., avente come oggetto:
“adozione di maggiorenne” promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella Campa, per l'adozione di:
, nato il [...] a [...] Parte_2
(Repubblica Moldova), con l'intervento del Pubblico Ministero
Fatto e Diritto
Con ricorso ritualmente depositato ha chiesto di adottare il figlio Parte_1 maggiorenne della sua coniuge il sig, ai Persona_1 Parte_2 sensi degli artt. 291 ss. c.c..
All'udienza del 27.11.2024 l'adottante e l'adottando hanno prestato il loro consenso all'adozione; alla medesima udienza è stata sentita la sig.ra madre Persona_1 dell'adottando e coniuge dell'adottante, che ha prestato il suo assenso all'adozione. Il
pagina 1 di 4 Giudice delegato ha rinviato all'udienza cartolare del 12.02.2025 in attesa delle informazioni di Pubblica Sicurezza. All'udienza cartolare il Giudice delegato ha rimesso il procedimento al Collegio.
Con provvedimento emesso in data 12.02.2025 il Collegio ha statuto che il ricorrente notificasse il ricorso, il verbale dell'udienza del 27.11.2024 e lo stesso decreto al padre dell'adottando entro il termine perentorio del 30.06.2025 ed ha fissato avanti al Giudice delegato dott. Serena Alinari nuova udienza del 09.07.2025, poi rinviata al 16.07.2025.
All'udienza suddetta sono comparsi l'avv. Campa per l'adottante e l'adottando.
L'avv. Campa si è riportato alle note scritte già depositate telematicamente ed ha esposto che la madre aveva avuto una avventura breve con il padre biologico dell'adottando da cui
è nato quest'ultimo e che la stessa non era in grado di indicare la data di nascita del padre biologico. L'adottando ha chiesto di assumere il cognome Persona_2
ed ha precisato di essere cittadino italiano. L'avv. Campa ha concluso come da
[...] ricorso chiedendo che l'adottando assuma il cognome come da lui richiesto all'udienza odierna e in subordine l'applicazione della norma del c.c. vigente. Il Giudice si è riservato di riferire al Collegio.
* * * *
Sussistono i presupposti per farsi luogo all'adozione come richiesta. È stato infatti manifestato il consenso dell'adottante e dell'adottando come risulta dal verbale dell'udienza del 27.11.2024. Al riguardo si rileva che l'adottante ha riferito di avere cresciuto l'adottando come se fosse suo figlio dopo che aveva conosciuto la sua attuale coniuge. Il legame affettivo tra adottante e adottando è stato confermato da quest'ultimo che ha dichiarato di avere sempre “vissuto con l'adottante in termini familiari”.
Il ricorrente è nato nel 1963 mentre l'adottando è nato nel 1991 e Parte_1 pertanto risultano rispettate le condizioni di cui all'art. 291 c.c. circa l'età dell'adottante e dell'adottando.
Il PM ha apposto il proprio visto in ordine al ricorso.
Le informative di P.S. hanno riferito che l'adottante e l'adottando sono persone esenti da segnalazioni pregiudizievoli.
Con riferimento ai genitori dell'adottando, va rilevato che la madre, coniuge dell'adottante, ha prestato il suo assenso mentre il padre biologico dell'adottando, del quale non si pagina 2 di 4 conoscono i dati anagrafici, non è rintracciabile: a tal riguardo il difensore del ricorrente ha tentato di individuarlo rivolgendosi all'Ambasciata in Moldavia, stato in cui è nato l'adottando e dove è stato redatto l'atto di nascita del bambino, con la speranza, che avendo registrato la nascita del figlio potesse rilasciare qualche notizia in più ma invano.
L' ha risposto di non avere alcuna informazione. Controparte_1
Né la madre dell'adottando ha saputo fornire alcuna indicazione, non avendo più avuto contatti con l'uomo dopo la nascita del figlio. L'adottando non ha mai conosciuto il padre.
L'adozione in questione è conforme agli interessi dell'adottando: il ricorrente ha riferito nel ricorso di aver conosciuto l'adottando quando questi aveva appena nove anni e di avere instaurato un forte legame affettivo, genitoriale, con l'adottando, sostenendolo moralmente e materialmente e occupandosi della sua educazione. L'adottando ha confermato tale legame affettivo.
Quanto alla situazione economica dell'adottante, ai fini della valutazione della convenienza dell'adozione per l'adottando ex art. 312, n. 2, c.c., il ricorrente ha dichiarato di essere insegnante in una scuola alberghiera e ristoratore, di guadagnare al mese euro 2000,00-
2500,00 e di essere proprietario esclusivo dell'immobile in cui vive con l'adottando e la coniuge e di altri immobili in Calabria.
Quanto all'adottando, lo stesso ha dichiarato di essere studente universitario e di fare lavori saltuari, di essere celibe senza figli e di non essere proprietario di immobili.
Non sussistono, pertanto, dubbi sulla convenienza dell'adozione per l'adottando, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra adottante e adottando che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare (Cass. Sez. I, 3.2.2006, n. 2426).
Sussistono dunque i presupposti per accogliere il ricorso di adozione di persona maggiorenne, avuto riguardo sia alla previsione di cui all'art. 312 n.1 e 2 c.c., sia alle condizioni di cui agli artt. 291 e segg. c.c..
Non può essere accolta, invece, nei termini in cui è stata formulata, la richiesta volta all'eliminazione del cognome dell'adottando Parte_2
L'eliminazione del cognome del padre biologico non è ammessa dal legislatore italiano
Di conseguenza, il Collegio ritiene di dover disporre come per legge che l'adottato assuma il cognome dell'adottante anteponendolo al proprio senza Pt_1 Parte_2 cancellazione del cognome paterno.
pagina 3 di 4 Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo in via definitiva, rigettando ogni altra richiesta, istanza e domanda diversa, dispone quanto segue:
1) fa luogo all'adozione di , nato il Parte_2
24.10.1991 a Chisinau (Repubblica Moldova), da parte del sig.
[...]
nato a [...] il [...]; Parte_3
2) dispone che l'adottato assuma il cognome dell'adottante ” Pt_1 anteponendolo al proprio ”; Parte_2
3) manda alla Cancelleria per la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.
e per la comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 16.07.2025 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari
Il Presidente dott.ssa Silvia Governatori
Il Giudice estensore dott.ssa Serena Alinari
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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