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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 459/2024 R.G. promossa da con il patrocinio dell'avv. Pietro Roccasalva Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano CP_1
avente ad oggetto: indennità di malattia marittimi
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20.2.2024, ha convenuto in Parte_1 causa l al fine di ottenere il pagamento dell'indennità di malattia CP_1
ex art. 7 del R.D.L. n. 1918/1937 invano richiesta in sede amministrativa con domanda del 26.10.2023.
L' , preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_2 dell'atto introduttivo del giudizio, per non avere l'interessato atteso il decorso del termine di 120 giorni dalla domanda amministrativa prima di
1 avanzare ricorso amministrativo e la stessa domanda giudiziale;
quindi ha rilevato di avere già pagato - in data 28.3.2024 - la prestazione oggetto di causa, invocando una declaratoria di cessata materia del contendere a spese compensate.
Parte ricorrente ha confermato la circostanza relativa alla liquidazione e ha tuttavia insistito per la refusione, quantomeno parziale, delle spese processuali.
Tanto premesso, va evidenziato come, in pendenza del giudizio, sia intervenuta una circostanza - il riconoscimento in via amministrativa del diritto fatto valere dal ricorrente, con conseguente liquidazione della prestazione - che ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti;
ciò che impone di dichiarare cessata la materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr., ex multis, Cass. civ., n.
10553/09; Cass. civ., n. 22650/08).
In punto di spese di lite, va osservato che - in disparte ogni considerazione sulla procedibilità ex art. 443 c.p.c. della domanda giudiziale - la circostanza per cui il ricorrente ha introdotto il presente
CP_ giudizio (in data 20.2.2024) senza attendere la decisione dell' o, quantomeno, il decorso dei 120 giorni di legge per il formarsi del silenzio- rifiuto (scadenti il 23.2.2024), non consente di porre le spese di lite a carico dell' secondo il c.d. principio della causalità. CP_2
Del resto, dopo che - in data 2.2.2024 - il ha avanzato ricorso al Pt_1
CP_ CISOA, l , entro il termine di 90 giorni previsto dalla legge per
2 decidere su detto ricorso amministrativo, ha solertemente provveduto - in data 28.3.2024 - a riconoscere la prestazione richiesta.
Nulla, pertanto, è addebitabile all'ente previdenziale, sì da giustificarne la condanna, anche parziale, alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa per intero le spese di lite.
Ragusa, 7.2.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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