CA
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/09/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Giulia Maisano Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1525/2020, posta in decisione in data 11.7.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. , nato a [...] in Parte_1 C.F._1
data 29/03/1956, con il patrocinio dell'Avv. ALLENA GIOVANNI PAOLO e con elezione di domicilio in via VIA SAVORELI 120 00165 ROMA presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(PA) in data 22/07/1962, con il patrocinio dell'Avv. STAGNO D'ALCONTRES
ALBERTO e dall'Avv. PIAZZA VALENTINA ) VIALE C.F._3
1 SCADUTO, 14 90144 PALERMO;
e con elezione di domicilio in via VIALE F.
SCADUTO, 14-PALERMO C/O presso il Controparte_2
medesimo difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SCADUTO ANNA CP_3 P.IVA_1
MARIA e con elezione di domicilio in PALERMO in via MARCHESE DI
VILLABIANCA N. 98 presso il medesimo difensore
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
citava in giudizio in proprio e nella Parte_1 Controparte_1
qualità di amministratore unico della e quest'ultima società, avanti al CP_3
Tribunale di Palermo, esponendo: che, con atto pubblico del 19.3.1980, costituiva la società (poi insieme alla signora , soci Controparte_4 CP_3 Persona_1
rispettivamente al 50 %; che, raggiunta la maggiore età, nella partecipazione di subentrava il fratello il quale, una volta Persona_1 Controparte_1
divenuto socio, nel 1986 stipulava con la società un preliminare di vendita avente ad oggetto un terreno di sua proprietà (sito in Aspra - Bagheria, c.da Marino), su cui insisteva un vecchio stabilimento industriale, al prezzo di 100 milioni di lire;
che, in data 15.9.1987 veniva concluso, tra l'attore e la società, l'atto definitivo per la cessione del fondo (senza che venisse fatto riferimento nel rogito anche alle fabbriche ivi insistenti) allo stesso prezzo concordato nel preliminare;
che quanto trasferito superava enormemente il prezzo indicato nel rogito, avendo il terreno e le fabbriche un valore commerciale almeno pari ad £. 2.000.000.000, importo questo mai richiesto dal venditore alla società; che, tuttavia, il venditore e il convenivano, con Per_1
apposito patto fiduciario, un futuro riassetto dei rapporti societari tra i due soci che tenesse conto del reale apporto economico del alla società effettuato Parte_1
attraverso la cessione immobiliare del 1987; che, in particolare, tale accordo
2 prevedeva il trasferimento da parte del al di una quota Per_1 Parte_1
partecipativa da determinarsi avuto riguardo al maggior valore dei beni trasferiti alla società rispetto al corrispettivo incassato per tale cessione;
che, inoltre, in data
4.12.1998 veniva deliberato di aumentare il capitale sociale della da £ Controparte_4
Contr
1.000.000.000 a £ 1.800.000.000 e di trasformare la società da;
che Pt_2
l'unico a sottoscrivere l'aumento azionario era avendo il Controparte_1
deciso di non parteciparvi per vicende penali in cui era rimasto coinvolto Parte_1 in quel periodo;
che, per effetto dell'aumento di capitale, il socio diveniva Per_1
titolare del 72,22% del capitale della Sud Pesca spa (ora mentre la quota CP_3
del si riduceva al 27,28%; che, tenendo conto del valore effettivo Parte_1
del terreno e del fabbricato conferiti alla società e del patto fiduciario intercorso tra i soci, la partecipazione del avrebbe dovuto essere del 68% e quella del Parte_1
del 31,93%; che, nonostante le numerose rassicurazioni fornite negli anni, Per_1
il si rifiutava di dare esecuzione al patto e di trasferire al le Per_1 Parte_1
azioni fiduciariamente intestategli.
Chiedeva, pertanto, di accertare che in proprio e nella Controparte_1
qualità di amministratore della , detiene e possiede azioni fiduciarie per CP_3
conto di del capitale sociale della (nella misura che Parte_1 CP_3
verrà determinata nel corso di causa attraverso CTU) e che tali azioni devono essere restituite al;
conseguentemente condannare lo stesso , in Parte_1 Per_1
proprio e nella qualità, a restituire le azioni di cui è intestatario fiduciario, CP_3
al nella misura indicata in citazione o in quella che emergerà dalla Parte_1
espletanda CTU;
in via subordinata, chiedeva di accertare il diritto di ottenere dalla società la restituzione delle fabbriche insistenti sul terreno oggetto del trasferimento immobiliare;
in ulteriore subordine, di accertare il diritto di ottenere dalla società una somma pari alla differenza tra il maggior valore del compendio immobiliare ceduto rispetto al corrispettivo incassato.
Costituendosi, la contestava le pretese attoree, ritenendole infondate CP_3
in fatto e in diritto e, al contempo, formulava domanda riconvenzionale. In particolare, deduceva che il presunto patto fiduciario vedeva, in caso, quali parti il e il , non potendo sussistere con la società. Precisava che il Parte_1 Per_1
patto fiduciario, riguardante beni immobili, doveva risultare da atto scritto ad
3 substantiam che, nella fattispecie, non sussisteva. Quanto alla domanda restitutoria, evidenziava che, unitamente al terreno, il aveva ceduto anche le fabbriche Parte_1
sullo stesso ubicate, come da contratto preliminare nonché da definitivo. Infine, rappresentava che, in ogni caso, le pretese attoree erano da considerarsi prescritte e, in subordine, chiedeva accertarsi l'acquisto, ex art. 1158 c.c., delle fabbriche insistenti sul terreno.
Si costituiva, altresì, rilevando l'infondatezza delle Controparte_1
domande attoree. Specificamente, rappresentava: che la vendita del terreno era stata reca necessaria per il fatto che il aveva richiesto una concessione edilizia Parte_1 per l'ampliamento dello stabilimento al Comune di Bagheria al fine poi di ottenere l'accesso al finanziamento FEOGA;
che il contratto preliminare di acquisto aveva indicato analiticamente tutti i bene, compresi i fabbricati, considerato che l'erogazione del finanziamento presupponeva che l'intero compendio immobiliare fosse di proprietà del soggetto finanziato;
che lo stesso sottoscriveva il contratto per conto della società in quanto il , essendo all'epoca il legale rappresentante Parte_1
della società, si trovava in conflitto di interessi;
che la domanda di intestazione delle quote societarie era indeterminata, considerato che l'attore non aveva chiarito il numero delle azioni e, al contempo, sosteneva senza alcuna prova che il patto fiduciario sarebbe intercorso con e non con la società; che, peraltro, tale Per_1
richiesta non era mai stata prima formulata in occasione dei precedenti aumenti di capitale sociale;
che, al contrario, aveva dato istruzioni alla moglie di non Parte_1
esercitare il diritto di opzione, stante le vicende personali e patrimoniali che lo aveva colpito e che avevano determinato la confisca di azioni pari al 5,08% allo stesso intestate;
che, per tali ragioni, chiedeva il rigetto delle domande.
Istruita la causa a mezzo di acquisizioni documentali e assunzione di prove orali, con sentenza n. 608 del 6.2.2020, il Tribunale rigettava in toto le pretese attoree.
In motivazione, il primo Giudice premetteva, in diritto, che la prova del patto fiduciario poteva essere offerta per mezzo di testimoni, non trovando applicazione le preclusioni di cui agli artt. 2721, 2722, 2725 c.c., in quanto il negozio fiduciario non amplia, né modifica il contenuto di un altro negozio, operando esso solo sul piano della creazione di un obbligo da adempiere a cura del fiduciario. Procedendo, poi, alla disamina delle prove orali espletate, il Tribunale evidenziava che dalla
4 deposizione del teste non erano emersi elementi Testimone_1
significativi, avendo lo stesso riferito di aver partecipato ad incontri in cui erano emersi dissidi familiari tra le parti ma senza alcun riferimento a patto fiduciario.
Evidenziava che solamente la teste aveva affermato l'esistenza Testimone_2
di tale patto ma che, tuttavia, si trattava di circostanze apprese de relato, dovendosi anche considerare il rapporto di coniugio con il . Quanto alle registrazioni Parte_1 prodotte da parte attrice, il Giudice rilevava che la “rec.2” riguardava conversazioni a cui non aveva partecipato nessuna delle parti in causa e quindi era inutilizzabile, mentre dalle altre, “rec.003” e “rec.3”, non emergeva in alcun modo la sussistenza di un patto fiduciario. A conclusione della valutazione degli elementi di prova offerti dalle parti, il Tribunale rilevava che il lasso di tempo, di oltre trent'anni, tra la data di stipula del trasferimento immobiliare del 1987 e l'anno (2015) in cui si sarebbero tenuti gli incontri che, secondo la prospettazione dell'attore, sarebbero stati volti a discutere, per la prima volta, i termini del trasferimento al delle azioni Parte_1
fiduciariamente intestate al convenuto, rendeva nel complesso poco credibile e attendibile l'ipotesi di un accordo tra le stesse parti nei termini indicati dal
. Rigettava, altresì, le pretese avanzate nei confronti della società, Parte_1
considerandole peraltro generiche, tenuto conto che le fabbriche insistenti sul fondo risulterebbero in ogni caso acquistate dalla convenuta in base al principio di accessione ex art. 934 c.c. e che ogni altra pretesa risulterebbe prescritta.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello , con atto di Parte_1
citazione del 6.11.2020. Si costituiva ritualmente chiedendo la conferma CP_3
della sentenza impugnata e spiegando al contempo appello incidentale condizionato.
Anche costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto.
In data 11.7.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione senza assegnazione dei termini per le difese conclusionali ex art. 190 c.pc..
Preliminarmente, con riguardo alla questione dell'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dalla società appellata, si osserva che la stessa è stata ritenuta implicitamente infondata allorché, con provvedimento del 16 luglio 2021, la
Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni a successiva udienza, nulla
5 osservando sulla (in)sussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame. In ogni caso, la questione non può esaminarsi in questa sede, essendosi ormai superata la fase prevista dall'art. 350 c.p.c. (si veda, al riguardo il 1° comma dell'art. 348 ter c.p.c.) ed essendo pervenuto il giudizio al momento conclusivo di cui al 1° comma dell'art. 352 del codice di rito.
Quanto, poi, all'eccepita inammissibilità ex art. 342 c.p.c., la stessa non può accogliersi, giacché l'impugnazione contiene (come richiesto dalla Cassazione nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007,
1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad una diversa valutazione del quadro probatorio) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Nel merito, con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per violazione dei principi regolatori del pactum fiduciae. Argomenta che tanto dalle prove orali quanto dalle registrazioni, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere l'effettiva esistenza del patto.
Le censure sono infondate. In punto di diritto, va premesso, confermando quanto evidenziato già in prime cure, che la giurisprudenza, a cui in questa sede si ritiene di aderire, riconosce che la prova dell'intestazione fiduciaria di partecipazioni può essere offerta anche per testimoni o per presunzioni, ossia mediante l'introduzione in giudizio di fatti gravi, precisi e concordanti che inducano a desumere che il trasferimento delle partecipazioni fosse funzionale al perseguimento degli interessi del fiduciante e che i diritti connessi alla titolarità delle partecipazioni siano stati esercitati solo formalmente dai fiducianti, i quali abbiano agito su direttiva o per conto del fiduciante. La prova testimoniale è ammessa persino allorquando il negozio fiduciario abbia ad oggetto diretto beni immobili, avendo chiarito che anche in relazione al patto fiduciario con oggetto immobiliare non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a
6 giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.
Tuttavia, va precisato che la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti concreti specifici, determinati nella loro collocazione spazio-temporale, utili a contestualizzare le modalità di conclusione del negozio fiduciario, il contesto nel quale è avvenuto, le parti presenti, il contenuto specifico delle clausole convenute tra le parti. La richiesta di provare per testimoni un fatto esige, cioè, non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova e alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, non essendo possibile demandare al teste di provare l'esistenza di un negozio fiduciario mediante una generica dichiarazione, che lo inviti semplicemente a confermare l'esistenza di un patto fiduciario in quanto tale, senza offrire alcun elemento utile a ricostruire la vicenda storica che avrebbe dato origine al patto stesso.
Nel caso di specie, analizzando le prove orali, va evidenziato che, per quanto attiene all'interrogatorio formale di , assolutamente sfornita di Controparte_1
prova risulta la doglianza dell'appellante, il quale sostiene la mendacità delle dichiarazioni. Difatti, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, non è stato possibile accertare a quale titolo abbia consegnato svariate somme di Per_1
denaro alla sorella, ossia alla moglie di , e al figlio della stessa, Parte_1
considerando sia il rapporto di parentela tra gli stessi sia la compartecipazione della sorella alla società e, infine, tenuto conto della circostanza che tra questi soggetti intercorrevano altri rapporti societari. A ciò si aggiunga che l'asserita falsità delle dichiarazioni è stata ulteriormente sconfessata dall'archiviazione del procedimento a carico di per falsa testimonianza. Né tantomeno, contrariamente a quanto Per_1 sostenuto dall'appellante, può evincersi la prova del patto fiduciario dalla registrazione “rec.3” avente ad oggetto proprio la dazione di tali somme di denaro, difatti, anche dal tenore delle stesse non è desumibile con un elevato grado di certezza la causa di tali versamenti.
Per quanto attiene alla doglianza circa la testimonianza di Testimone_2
in diritto, va innanzitutto precisato che “la capacità a testimoniare differisce dalla
7 valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che
l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico
(non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione
e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (ex multis Cass. n.15712/2010). Orbene, ciò posto deve rilevarsi che, per quanto la qualità di coniuge non determini in automatico un giudizio di inattendibilità, la stessa deve essere tuttavia valutata nel giudizio complessivo. A fortiori, se si tiene conto che il teste, seppur ha confermato l'esistenza del patto fiduciario, ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti in quanto oggetto di discussione in famiglia, sicché può al più configurarsi una conoscenza de relato, non avendo la stessa dichiarato di aver preso parte o di essere presente al momento dell'accordo (cfr. verbale di udienza del 30/4/2018).
Quanto alle registrazioni, l'appellante contesta le conclusioni a cui è pervenuto il
Giudice di primo grado, in primo luogo, facendo riferimento alla registrazione denominata “rec.003”. Invero, dal contenuto della stessa non emerge affatto la prova dell'esistenza del patto fiduciario ma solamente i dissidi di svariata natura esistenti tra le parti in causa, tenuto conto anche del fatto che si fa riferimento a vicende pure di altre società, per stessa ammissione dell'appellante.
Avuto riguardo, invece, alla registrazione denominata “rec.2”, stante la doglianza dell'appellante, deve trovare conferma in questa sede quanto statuito dal
Tribunale circa la sua inutilizzabilità in giudizio. Difatti, la Suprema Corte, con orientamento costante, ribadisce anche da ultimo che “la registrazione su nastro magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge sia parte in causa” (Cass.
8 n. 30977/2024 e Cass. n. 1250/2018). Pertanto, considerato che nessuna delle parti in causa era presente al colloquio, oggetto della registrazione sopra detta, essendo questa avvenuta esclusivamente tra soggetti terzi, il contenuto non può essere utilizzato nel presente giudizio. Infine, per la registrazione “rec.3”, si ribadisce, come già evidenziato sopra, che durante il colloquio non si fa alcun specifico riferimento al patto fiduciario, ma si discute solamente di somme di denaro versate dal Per_1
senza alcuna indicazione utile.
In questo quadro, le affermazioni ricavabili dalle registrazioni in ordine alla consegna di denaro contante (€ 45.000,00 a , moglie del Testimone_2
ed € 13.000,00 al figlio ) non sono sufficienti a inferire che Parte_1 Per_2
trattasi di somme corrisposte quali utili delle quote fiduciarie oggi rivendicate. Le affermazioni ricavate dalle registrazioni appaiono vaghe e, come osserva lo stesso
Tribunale, in difetto di altri elementi, anche evincibili dalla registrazione e men che meno esterni, del tutto insufficienti. La conferma della riscossione delle suddette somme in contanti che avrebbe dato a titolo di utili per la Testimone_2
effettiva partecipazione del marito (cioè per la quota “fiduciaria”), per i motivi già evidenziati, cioè per la scarsa credibilità intrinseca della teste, resta insufficiente.
Conclusivamente, anche tenendo in debita considerazione che il teste Tes_1
, in sede di escussione, ha negato di essere a conoscenza del patto fiduciario di
[...] cui si discute, va rilevato che l'unica testimonianza in senso favorevole al riconoscimento è quella rilasciata da Ebbene, quanto al merito Testimone_2
della stessa già è stato detto, e va aggiunto che da sola, per le incongruenze rilevate, non è bastevole per ritenere assolto l'onere della prova e ritenere esistente il patto fiduciario con elevato grado di certezza.
Di fatto, la particolarità, la consistenza e l'oggetto della domanda e l'impatto che questa avrebbe avuto sull'assetto societario di (che in caso di CP_3
accoglimento delle domande qui proposte avrebbe comportato un rivolgimento delle partecipazioni societari delle parti persone fisiche in avrebbe richiesto CP_3
indizi e prove ben più solide e coerenti di quelle offerte.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza tanto per l'erronea valutazione del quadro probatorio quanto per omessa pronuncia sulle richieste istruttorie.
9 Il motivo è infondato. In ragione dell'ordine logico da imprimere alla trattazione, deve vagliarsi in primo luogo la doglianza relativa all'omessa pronuncia sulle richieste istruttorie. Per ciò che concerne la perizia fonica, essa è stata richiesta solamente dopo la conclusione della fase istruttoria e, in ogni caso, va rilevato che
, in sede di escussione, ha confermato poi di aver partecipato agli Testimone_1
incontri. Quanto alla mancata escussione del teste va evidenziato che la Tes_3 prova testimoniale è stata articolata dall'appellante con memoria ex art. 183, comma
6, n. 3 c.p.c., e rigettata con ordinanza istruttoria dell'8.1.2018 e che, tuttavia, lo stesso non ha provveduto a chiederne formalmente la revoca o la correzione.
Relativamente, infine, all'istanza di sostituzione del testimone , Testimone_4
residente all'estero, con il teste , questa Corte si è già Testimone_5
pronunciata con ordinanza del 11 luglio 2025, statuendo che la chiesta sostituzione non rientra nelle ipotesi previste in via tassativa (Cass. 29.3.2019 n. 8929) dall'art. 257 del codice di rito.
Infine, quanto alla doglianza sull'erronea valutazione dell'intero quadro probatorio, va rilevato che le presunzioni, addotte dall'appellante, - quali il corrispettivo della vendita, le fideiussioni rilasciate dal , la corresponsione Parte_1
del danaro in contanti da parte del - non sono idonee a dimostrare la Per_1 sussistenza del patto fiduciario in quanto possono iscriversi nell'ambito dei rapporti societari e familiari sussistenti tra le parti in causa, tanto più che nessuna prova in senso contrario è stata offerta dall'appellante.
Passando alla disamina dell'appello incidentale condizionato, spiegato dalla questo deve essere dichiarato assorbito in ragione del rigetto dell'appello CP_3 principale proposto, a fortiori, tenendo conto che l'appellante principale non ha impugnato il capo della sentenza relativo all'acquisto della proprietà delle fabbriche, da parte della società, per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 6.200,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dell'appellante principale.
10
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 608/2020 pronunziata dal Tribunale di Palermo in
[...]
data 17.1.2020;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 6.200,00, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 18.9.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Giulia Maisano Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1525/2020, posta in decisione in data 11.7.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. , nato a [...] in Parte_1 C.F._1
data 29/03/1956, con il patrocinio dell'Avv. ALLENA GIOVANNI PAOLO e con elezione di domicilio in via VIA SAVORELI 120 00165 ROMA presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(PA) in data 22/07/1962, con il patrocinio dell'Avv. STAGNO D'ALCONTRES
ALBERTO e dall'Avv. PIAZZA VALENTINA ) VIALE C.F._3
1 SCADUTO, 14 90144 PALERMO;
e con elezione di domicilio in via VIALE F.
SCADUTO, 14-PALERMO C/O presso il Controparte_2
medesimo difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SCADUTO ANNA CP_3 P.IVA_1
MARIA e con elezione di domicilio in PALERMO in via MARCHESE DI
VILLABIANCA N. 98 presso il medesimo difensore
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
citava in giudizio in proprio e nella Parte_1 Controparte_1
qualità di amministratore unico della e quest'ultima società, avanti al CP_3
Tribunale di Palermo, esponendo: che, con atto pubblico del 19.3.1980, costituiva la società (poi insieme alla signora , soci Controparte_4 CP_3 Persona_1
rispettivamente al 50 %; che, raggiunta la maggiore età, nella partecipazione di subentrava il fratello il quale, una volta Persona_1 Controparte_1
divenuto socio, nel 1986 stipulava con la società un preliminare di vendita avente ad oggetto un terreno di sua proprietà (sito in Aspra - Bagheria, c.da Marino), su cui insisteva un vecchio stabilimento industriale, al prezzo di 100 milioni di lire;
che, in data 15.9.1987 veniva concluso, tra l'attore e la società, l'atto definitivo per la cessione del fondo (senza che venisse fatto riferimento nel rogito anche alle fabbriche ivi insistenti) allo stesso prezzo concordato nel preliminare;
che quanto trasferito superava enormemente il prezzo indicato nel rogito, avendo il terreno e le fabbriche un valore commerciale almeno pari ad £. 2.000.000.000, importo questo mai richiesto dal venditore alla società; che, tuttavia, il venditore e il convenivano, con Per_1
apposito patto fiduciario, un futuro riassetto dei rapporti societari tra i due soci che tenesse conto del reale apporto economico del alla società effettuato Parte_1
attraverso la cessione immobiliare del 1987; che, in particolare, tale accordo
2 prevedeva il trasferimento da parte del al di una quota Per_1 Parte_1
partecipativa da determinarsi avuto riguardo al maggior valore dei beni trasferiti alla società rispetto al corrispettivo incassato per tale cessione;
che, inoltre, in data
4.12.1998 veniva deliberato di aumentare il capitale sociale della da £ Controparte_4
Contr
1.000.000.000 a £ 1.800.000.000 e di trasformare la società da;
che Pt_2
l'unico a sottoscrivere l'aumento azionario era avendo il Controparte_1
deciso di non parteciparvi per vicende penali in cui era rimasto coinvolto Parte_1 in quel periodo;
che, per effetto dell'aumento di capitale, il socio diveniva Per_1
titolare del 72,22% del capitale della Sud Pesca spa (ora mentre la quota CP_3
del si riduceva al 27,28%; che, tenendo conto del valore effettivo Parte_1
del terreno e del fabbricato conferiti alla società e del patto fiduciario intercorso tra i soci, la partecipazione del avrebbe dovuto essere del 68% e quella del Parte_1
del 31,93%; che, nonostante le numerose rassicurazioni fornite negli anni, Per_1
il si rifiutava di dare esecuzione al patto e di trasferire al le Per_1 Parte_1
azioni fiduciariamente intestategli.
Chiedeva, pertanto, di accertare che in proprio e nella Controparte_1
qualità di amministratore della , detiene e possiede azioni fiduciarie per CP_3
conto di del capitale sociale della (nella misura che Parte_1 CP_3
verrà determinata nel corso di causa attraverso CTU) e che tali azioni devono essere restituite al;
conseguentemente condannare lo stesso , in Parte_1 Per_1
proprio e nella qualità, a restituire le azioni di cui è intestatario fiduciario, CP_3
al nella misura indicata in citazione o in quella che emergerà dalla Parte_1
espletanda CTU;
in via subordinata, chiedeva di accertare il diritto di ottenere dalla società la restituzione delle fabbriche insistenti sul terreno oggetto del trasferimento immobiliare;
in ulteriore subordine, di accertare il diritto di ottenere dalla società una somma pari alla differenza tra il maggior valore del compendio immobiliare ceduto rispetto al corrispettivo incassato.
Costituendosi, la contestava le pretese attoree, ritenendole infondate CP_3
in fatto e in diritto e, al contempo, formulava domanda riconvenzionale. In particolare, deduceva che il presunto patto fiduciario vedeva, in caso, quali parti il e il , non potendo sussistere con la società. Precisava che il Parte_1 Per_1
patto fiduciario, riguardante beni immobili, doveva risultare da atto scritto ad
3 substantiam che, nella fattispecie, non sussisteva. Quanto alla domanda restitutoria, evidenziava che, unitamente al terreno, il aveva ceduto anche le fabbriche Parte_1
sullo stesso ubicate, come da contratto preliminare nonché da definitivo. Infine, rappresentava che, in ogni caso, le pretese attoree erano da considerarsi prescritte e, in subordine, chiedeva accertarsi l'acquisto, ex art. 1158 c.c., delle fabbriche insistenti sul terreno.
Si costituiva, altresì, rilevando l'infondatezza delle Controparte_1
domande attoree. Specificamente, rappresentava: che la vendita del terreno era stata reca necessaria per il fatto che il aveva richiesto una concessione edilizia Parte_1 per l'ampliamento dello stabilimento al Comune di Bagheria al fine poi di ottenere l'accesso al finanziamento FEOGA;
che il contratto preliminare di acquisto aveva indicato analiticamente tutti i bene, compresi i fabbricati, considerato che l'erogazione del finanziamento presupponeva che l'intero compendio immobiliare fosse di proprietà del soggetto finanziato;
che lo stesso sottoscriveva il contratto per conto della società in quanto il , essendo all'epoca il legale rappresentante Parte_1
della società, si trovava in conflitto di interessi;
che la domanda di intestazione delle quote societarie era indeterminata, considerato che l'attore non aveva chiarito il numero delle azioni e, al contempo, sosteneva senza alcuna prova che il patto fiduciario sarebbe intercorso con e non con la società; che, peraltro, tale Per_1
richiesta non era mai stata prima formulata in occasione dei precedenti aumenti di capitale sociale;
che, al contrario, aveva dato istruzioni alla moglie di non Parte_1
esercitare il diritto di opzione, stante le vicende personali e patrimoniali che lo aveva colpito e che avevano determinato la confisca di azioni pari al 5,08% allo stesso intestate;
che, per tali ragioni, chiedeva il rigetto delle domande.
Istruita la causa a mezzo di acquisizioni documentali e assunzione di prove orali, con sentenza n. 608 del 6.2.2020, il Tribunale rigettava in toto le pretese attoree.
In motivazione, il primo Giudice premetteva, in diritto, che la prova del patto fiduciario poteva essere offerta per mezzo di testimoni, non trovando applicazione le preclusioni di cui agli artt. 2721, 2722, 2725 c.c., in quanto il negozio fiduciario non amplia, né modifica il contenuto di un altro negozio, operando esso solo sul piano della creazione di un obbligo da adempiere a cura del fiduciario. Procedendo, poi, alla disamina delle prove orali espletate, il Tribunale evidenziava che dalla
4 deposizione del teste non erano emersi elementi Testimone_1
significativi, avendo lo stesso riferito di aver partecipato ad incontri in cui erano emersi dissidi familiari tra le parti ma senza alcun riferimento a patto fiduciario.
Evidenziava che solamente la teste aveva affermato l'esistenza Testimone_2
di tale patto ma che, tuttavia, si trattava di circostanze apprese de relato, dovendosi anche considerare il rapporto di coniugio con il . Quanto alle registrazioni Parte_1 prodotte da parte attrice, il Giudice rilevava che la “rec.2” riguardava conversazioni a cui non aveva partecipato nessuna delle parti in causa e quindi era inutilizzabile, mentre dalle altre, “rec.003” e “rec.3”, non emergeva in alcun modo la sussistenza di un patto fiduciario. A conclusione della valutazione degli elementi di prova offerti dalle parti, il Tribunale rilevava che il lasso di tempo, di oltre trent'anni, tra la data di stipula del trasferimento immobiliare del 1987 e l'anno (2015) in cui si sarebbero tenuti gli incontri che, secondo la prospettazione dell'attore, sarebbero stati volti a discutere, per la prima volta, i termini del trasferimento al delle azioni Parte_1
fiduciariamente intestate al convenuto, rendeva nel complesso poco credibile e attendibile l'ipotesi di un accordo tra le stesse parti nei termini indicati dal
. Rigettava, altresì, le pretese avanzate nei confronti della società, Parte_1
considerandole peraltro generiche, tenuto conto che le fabbriche insistenti sul fondo risulterebbero in ogni caso acquistate dalla convenuta in base al principio di accessione ex art. 934 c.c. e che ogni altra pretesa risulterebbe prescritta.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello , con atto di Parte_1
citazione del 6.11.2020. Si costituiva ritualmente chiedendo la conferma CP_3
della sentenza impugnata e spiegando al contempo appello incidentale condizionato.
Anche costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto.
In data 11.7.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione senza assegnazione dei termini per le difese conclusionali ex art. 190 c.pc..
Preliminarmente, con riguardo alla questione dell'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dalla società appellata, si osserva che la stessa è stata ritenuta implicitamente infondata allorché, con provvedimento del 16 luglio 2021, la
Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni a successiva udienza, nulla
5 osservando sulla (in)sussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame. In ogni caso, la questione non può esaminarsi in questa sede, essendosi ormai superata la fase prevista dall'art. 350 c.p.c. (si veda, al riguardo il 1° comma dell'art. 348 ter c.p.c.) ed essendo pervenuto il giudizio al momento conclusivo di cui al 1° comma dell'art. 352 del codice di rito.
Quanto, poi, all'eccepita inammissibilità ex art. 342 c.p.c., la stessa non può accogliersi, giacché l'impugnazione contiene (come richiesto dalla Cassazione nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007,
1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad una diversa valutazione del quadro probatorio) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Nel merito, con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per violazione dei principi regolatori del pactum fiduciae. Argomenta che tanto dalle prove orali quanto dalle registrazioni, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere l'effettiva esistenza del patto.
Le censure sono infondate. In punto di diritto, va premesso, confermando quanto evidenziato già in prime cure, che la giurisprudenza, a cui in questa sede si ritiene di aderire, riconosce che la prova dell'intestazione fiduciaria di partecipazioni può essere offerta anche per testimoni o per presunzioni, ossia mediante l'introduzione in giudizio di fatti gravi, precisi e concordanti che inducano a desumere che il trasferimento delle partecipazioni fosse funzionale al perseguimento degli interessi del fiduciante e che i diritti connessi alla titolarità delle partecipazioni siano stati esercitati solo formalmente dai fiducianti, i quali abbiano agito su direttiva o per conto del fiduciante. La prova testimoniale è ammessa persino allorquando il negozio fiduciario abbia ad oggetto diretto beni immobili, avendo chiarito che anche in relazione al patto fiduciario con oggetto immobiliare non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a
6 giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.
Tuttavia, va precisato che la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti concreti specifici, determinati nella loro collocazione spazio-temporale, utili a contestualizzare le modalità di conclusione del negozio fiduciario, il contesto nel quale è avvenuto, le parti presenti, il contenuto specifico delle clausole convenute tra le parti. La richiesta di provare per testimoni un fatto esige, cioè, non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova e alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, non essendo possibile demandare al teste di provare l'esistenza di un negozio fiduciario mediante una generica dichiarazione, che lo inviti semplicemente a confermare l'esistenza di un patto fiduciario in quanto tale, senza offrire alcun elemento utile a ricostruire la vicenda storica che avrebbe dato origine al patto stesso.
Nel caso di specie, analizzando le prove orali, va evidenziato che, per quanto attiene all'interrogatorio formale di , assolutamente sfornita di Controparte_1
prova risulta la doglianza dell'appellante, il quale sostiene la mendacità delle dichiarazioni. Difatti, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, non è stato possibile accertare a quale titolo abbia consegnato svariate somme di Per_1
denaro alla sorella, ossia alla moglie di , e al figlio della stessa, Parte_1
considerando sia il rapporto di parentela tra gli stessi sia la compartecipazione della sorella alla società e, infine, tenuto conto della circostanza che tra questi soggetti intercorrevano altri rapporti societari. A ciò si aggiunga che l'asserita falsità delle dichiarazioni è stata ulteriormente sconfessata dall'archiviazione del procedimento a carico di per falsa testimonianza. Né tantomeno, contrariamente a quanto Per_1 sostenuto dall'appellante, può evincersi la prova del patto fiduciario dalla registrazione “rec.3” avente ad oggetto proprio la dazione di tali somme di denaro, difatti, anche dal tenore delle stesse non è desumibile con un elevato grado di certezza la causa di tali versamenti.
Per quanto attiene alla doglianza circa la testimonianza di Testimone_2
in diritto, va innanzitutto precisato che “la capacità a testimoniare differisce dalla
7 valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che
l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico
(non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione
e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (ex multis Cass. n.15712/2010). Orbene, ciò posto deve rilevarsi che, per quanto la qualità di coniuge non determini in automatico un giudizio di inattendibilità, la stessa deve essere tuttavia valutata nel giudizio complessivo. A fortiori, se si tiene conto che il teste, seppur ha confermato l'esistenza del patto fiduciario, ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti in quanto oggetto di discussione in famiglia, sicché può al più configurarsi una conoscenza de relato, non avendo la stessa dichiarato di aver preso parte o di essere presente al momento dell'accordo (cfr. verbale di udienza del 30/4/2018).
Quanto alle registrazioni, l'appellante contesta le conclusioni a cui è pervenuto il
Giudice di primo grado, in primo luogo, facendo riferimento alla registrazione denominata “rec.003”. Invero, dal contenuto della stessa non emerge affatto la prova dell'esistenza del patto fiduciario ma solamente i dissidi di svariata natura esistenti tra le parti in causa, tenuto conto anche del fatto che si fa riferimento a vicende pure di altre società, per stessa ammissione dell'appellante.
Avuto riguardo, invece, alla registrazione denominata “rec.2”, stante la doglianza dell'appellante, deve trovare conferma in questa sede quanto statuito dal
Tribunale circa la sua inutilizzabilità in giudizio. Difatti, la Suprema Corte, con orientamento costante, ribadisce anche da ultimo che “la registrazione su nastro magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge sia parte in causa” (Cass.
8 n. 30977/2024 e Cass. n. 1250/2018). Pertanto, considerato che nessuna delle parti in causa era presente al colloquio, oggetto della registrazione sopra detta, essendo questa avvenuta esclusivamente tra soggetti terzi, il contenuto non può essere utilizzato nel presente giudizio. Infine, per la registrazione “rec.3”, si ribadisce, come già evidenziato sopra, che durante il colloquio non si fa alcun specifico riferimento al patto fiduciario, ma si discute solamente di somme di denaro versate dal Per_1
senza alcuna indicazione utile.
In questo quadro, le affermazioni ricavabili dalle registrazioni in ordine alla consegna di denaro contante (€ 45.000,00 a , moglie del Testimone_2
ed € 13.000,00 al figlio ) non sono sufficienti a inferire che Parte_1 Per_2
trattasi di somme corrisposte quali utili delle quote fiduciarie oggi rivendicate. Le affermazioni ricavate dalle registrazioni appaiono vaghe e, come osserva lo stesso
Tribunale, in difetto di altri elementi, anche evincibili dalla registrazione e men che meno esterni, del tutto insufficienti. La conferma della riscossione delle suddette somme in contanti che avrebbe dato a titolo di utili per la Testimone_2
effettiva partecipazione del marito (cioè per la quota “fiduciaria”), per i motivi già evidenziati, cioè per la scarsa credibilità intrinseca della teste, resta insufficiente.
Conclusivamente, anche tenendo in debita considerazione che il teste Tes_1
, in sede di escussione, ha negato di essere a conoscenza del patto fiduciario di
[...] cui si discute, va rilevato che l'unica testimonianza in senso favorevole al riconoscimento è quella rilasciata da Ebbene, quanto al merito Testimone_2
della stessa già è stato detto, e va aggiunto che da sola, per le incongruenze rilevate, non è bastevole per ritenere assolto l'onere della prova e ritenere esistente il patto fiduciario con elevato grado di certezza.
Di fatto, la particolarità, la consistenza e l'oggetto della domanda e l'impatto che questa avrebbe avuto sull'assetto societario di (che in caso di CP_3
accoglimento delle domande qui proposte avrebbe comportato un rivolgimento delle partecipazioni societari delle parti persone fisiche in avrebbe richiesto CP_3
indizi e prove ben più solide e coerenti di quelle offerte.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza tanto per l'erronea valutazione del quadro probatorio quanto per omessa pronuncia sulle richieste istruttorie.
9 Il motivo è infondato. In ragione dell'ordine logico da imprimere alla trattazione, deve vagliarsi in primo luogo la doglianza relativa all'omessa pronuncia sulle richieste istruttorie. Per ciò che concerne la perizia fonica, essa è stata richiesta solamente dopo la conclusione della fase istruttoria e, in ogni caso, va rilevato che
, in sede di escussione, ha confermato poi di aver partecipato agli Testimone_1
incontri. Quanto alla mancata escussione del teste va evidenziato che la Tes_3 prova testimoniale è stata articolata dall'appellante con memoria ex art. 183, comma
6, n. 3 c.p.c., e rigettata con ordinanza istruttoria dell'8.1.2018 e che, tuttavia, lo stesso non ha provveduto a chiederne formalmente la revoca o la correzione.
Relativamente, infine, all'istanza di sostituzione del testimone , Testimone_4
residente all'estero, con il teste , questa Corte si è già Testimone_5
pronunciata con ordinanza del 11 luglio 2025, statuendo che la chiesta sostituzione non rientra nelle ipotesi previste in via tassativa (Cass. 29.3.2019 n. 8929) dall'art. 257 del codice di rito.
Infine, quanto alla doglianza sull'erronea valutazione dell'intero quadro probatorio, va rilevato che le presunzioni, addotte dall'appellante, - quali il corrispettivo della vendita, le fideiussioni rilasciate dal , la corresponsione Parte_1
del danaro in contanti da parte del - non sono idonee a dimostrare la Per_1 sussistenza del patto fiduciario in quanto possono iscriversi nell'ambito dei rapporti societari e familiari sussistenti tra le parti in causa, tanto più che nessuna prova in senso contrario è stata offerta dall'appellante.
Passando alla disamina dell'appello incidentale condizionato, spiegato dalla questo deve essere dichiarato assorbito in ragione del rigetto dell'appello CP_3 principale proposto, a fortiori, tenendo conto che l'appellante principale non ha impugnato il capo della sentenza relativo all'acquisto della proprietà delle fabbriche, da parte della società, per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 6.200,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dell'appellante principale.
10
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 608/2020 pronunziata dal Tribunale di Palermo in
[...]
data 17.1.2020;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 6.200,00, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 18.9.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
11