Articolo 557 del Codice penale
Articolo 549Articolo 486
Versione
1 luglio 1931
Art. 557.

(Prescrizione del reato)

Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui e' sciolto uno dei due matrimoni o e' dichiarato nullo il secondo per bigamia.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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