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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/12/2025, n. 7371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7371 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 592 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. TO Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 592 /2019 promossa da:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. CARLONI SILVIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
OSLAVIA, 39/F 00195 ROMA presso il difensore avv. CARLONI SILVIO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
dell'avv. LIETO IRENE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA XIX
MAGGIO 1 04024 presso il difensore avv. LIETO IRENE;
CP_1
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza n. 1275/2018 pubblicata il 15.11.2018 nel giudizio n.R.G. 4270/2015 del Tribunale Ordinario di Cassino
1 Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la ha premesso di avere Controparte_1
sottoscritto contratto preliminare del 30.12.2012 registrato presso l'Agenzia delle
Entrate di Formia il 10.06.2015 con il quale aveva promesso di acquistare dalla un ramo di azienda Controparte_2
Ha esposto che la convenuta non si era presentata dinnanzi al notaio per concludere il contratto definitivo
Ha chiesto pertanto pronunciarsi sentenza ex art. 2932 cc.
La società convenuta ha chiesto il rigetto della domanda.
Ha dedotto che nelle more del procedimento di primo grado l'appellante aveva appreso che la , con atto del 03.08.2015 aveva ceduto ad altro Controparte_2
soggetto giuridico facente riferimento alla medesima compagine societaria – la
– l oggetto del contratto preliminare e aveva, pertanto, CP_3 Pt_1
introdotto giudizio parallelo volto alla declaratoria della nullità di quell'atto di cessione per illiceità dei motivi comuni ad entrambe le parti, ovvero per ottenere, in subordine, la revocazione dell'atto e la restituzione dell a titolo di Pt_1
risarcimento in forma specifica, ex art. 2058 c.c..
La domanda avanzata nel primo giudizio è stata respinta.
Il Tribunale di Cassino ha rigettato la domanda ex art. 2932 c.c. ritenendo che la stessa non potesse essere accolta in mancanza della trascrizione della domanda giudiziale nel
Registro delle Imprese, visto che nel frattempo il bene promesso in vendita era stato ceduto a terzi con atto trascritto nei pubblici registri
Ha proposto appello l'attore.
Ha dedotto quale primo motivo di appello:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 2932, 2652 e 2645 bis c.c.
Ha sostenuto che il Tribunale non aveva tenuto conto che il principio giurisprudenziale applicato non operava nel caso in cui la parte che abbia svolto la domanda ex art. 2932
2 c.c. (senza trascriverla) abbia contestualmente domandato di porre nel nulla l'atto dispositivo stipulato dal promissario venditore in favore del terzo;
una volta eliminato dal mondo del diritto quell'atto, ha dedotto, la domanda di esecuzione in forma specifica ben poteva essere giuridicamente possibile.
Nel caso di specie ha dedotto di avere agito proprio per la declaratoria dell'atto dispositivo del promittente venditore cosicché il Tribunale avrebbe dovuto – anziché giudicare inammissibile la domanda ex art. 2932 c.c. – sospendere il presente procedimento in attesa dell'esito del parallelo giudizio
Ha esposto, inoltre, di avere successivamente trascritto la domanda ex art. 2932 cc determinando così gli effetti prenotativi in mancanza dei quali la domanda è stata rigettata in primo grado.
La sentenza emessa dal Giudice, dunque, era meritevole di riforma anche per effetto del sopravvenire dell'atto giuridico in mancanza del quale l'azione era stata rigettata.
Nel merito ha ribadito le ragioni della fondatezza della domanda ex art. 2932 cc
Ha concluso chiedendo:
“Voglia la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, previa occorrendo sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della conclusione del procedimento pendente dinnanzi il Tribunale di Cassino (n° R.G.
20/2016 – dott. Montefusco), 1) accertare e dichiarare che con scrittura privata del
30.12.2012, registrata presso l'agenzia delle entrate di Formia il 10.06.2015 n. 664 atti privati serie III, la ha promesso di cedere alla Controparte_2 [...]
il ramo di azienda per il commercio al minuto ed Parte_2
all'ingrosso di prodotti ittici costituita da: a) diritti derivati dalla concessione demaniale marittima n. 2009/0045/GA rep. 3593 in corso di rinnovo, tra cui il diritto di superficie sul manufatto esistente sul terreno censito al foglio 36 particella 2588
Comune di;
b) n. 2 BINS con coperchio;
c) una cella frigo priva di impianto CP_1
refrigerante; d) n. 2 banconi in acciaio;
e) una macchina per la produzione di ghiaccio;
2) accertare e dichiarare che la , in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, non ha adempiuto all'obbligazione di trasferire
3 alla il ramo di azienda sopra descritto;
Parte_2
conseguentemente, 3) emettere contro la , in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, ed in favore della Parte_2
sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto
[...]
definitivo non concluso e trasferisca alla il Parte_2
ramo di azienda oggetto del contratto preliminare de quo;
4) condannare la convenuta
a rilasciare, in favore dell'attrice il ramo di azienda per cui è causa. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
L'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello.
Ha esposto che la parte appellante aveva affidato l'unico motivo di gravame, non ad una specifica censura della sentenza impugnata, bensì, ad una mera eventualità di vedersi accolta una domanda proposta in altro giudizio, del tutto indipendente da quello di causa.
Ha esposto che l'ordinanza di rigetto della istanza ex art. 295 c.p.c. emessa nel corso del giudizio di primo grado, non era stata oggetto di revoca in via immediata, né fatta oggetto di riserva di appello, inoltre, controparte aveva omesso di reiterare l'istanza di sospensione in sede di precisazione delle conclusioni, con conseguente abbandono della stessa.
Ha ribadito anche nel merito per ragioni per la infondatezza della domanda avanzata in primo grado e concluso per il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato.
La parte appellante ha dedotto, nel primo motivo di appello, che la sentenza non avrebbe dovuto rigettare la domanda in considerazione della pendenza di altro giudizio volto alla declaratoria della nullità della cessione effettuata dal promissario venditore.
Ha dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto sospendere il presente giudizio in attesa dell'esito dell'altro avente carattere pregiudiziale.
Il motivo è, innanzitutto, superato dal rilievo che la richiesta di declaratoria di nullità dell'atto di trasferimento operato dal promittente venditore è stata respinta con
4 sentenza passata in giudicato e sotto altro profilo è, comunque, infondato nel merito posto che on ricorrevano i presupposti per la sospensione necessaria del procedimento.
Infatti, la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. presuppone una necessaria pregiudizialità, esistente laddove nel giudizio, che abbia per parti le medesime della causa pregiudicata, debba adottarsi una pronuncia di portata vincolante, o che sia destinata a spiegare efficacia di giudicato, all'interno della causa pregiudicata, sicché la decisione del processo pregiudicante è idonea a definire, in tutto o in parte, il tema dibattuto nel processo del quale si chiede la sospensione (Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 22784 del 06/11/2015). Nel caso di specie alcun vincolo di questa natura sussisteva tra i due procedimenti posto che in quello oggetto del giudizio di appello il Tribunale era in grado di giungere alla sentenza senza necessità di attendere l'esito dell'altro giudizio.
In secondo luogo, la parte appellante ha dedotto che il Tribunale non aveva tenuto conto della successiva effettiva trascrizione dell'atto giudiziario.
Si tratta di una circostanza in parte non vera, posto che il Conservatore ha respinto la richiesta, e comunque irrilevante posto che la trascrizione sarebbe stata comunque successiva all'atto di trasferimento dell'azienda.
In ragione di quanto premesso, l'appello deve essere respinto e le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una somma pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 dpr 115/02
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1275/2018 pubblicata il 15.11.2018 nel giudizio n.R.G. 4270/2015 del Tribunale Ordinario di
Cassino, così provvede:
1) Respinge l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di appello che liquida in €. 19.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali
5 3) Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una somma pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 dpr 115/02
Roma 28/11/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. TO Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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