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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/02/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 13.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8467/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. LECCISI IVANO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. MARINELLI VINCENZA MARIA CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. – assegno ordinario di invalidità
***
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni del consulente CP_1 tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c..
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Ai sensi dell'art. 2 L. 224/84 si considera inabile - ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall CP_1
l'assicurato o il titolare di invalidità il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, invece, si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno,
l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti le sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Nella relazione in atti il CTU ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che determina una riduzione della capacità lavorativa nella misura richiesta dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità con decorrenza dal mese di APRILE 2023.
In particolare, il ctu ha così concluso: “Si ravvisa nella fattispecie un quadro biopatologico piuttosto variegato e complesso, che in una donna sessantenne, vale a dire con energie fisiche naturalmente ridotte, è certamente idoneo ad incidere sensibilmente sulle attitudini lavorative, le quali, pur espletandosi in autonomia, sono pur sempre quelle di una lavoratrice manuale. La cardiopatia ipertensiva, classificata in II classe NYHA, e la BPCO, non considerata nella ctu dell'ATP, sono due infermità che fanno sentire i loro effetti durante lo svolgimento di un'attività lavorativa come quella della ricorrente, che comporta, tra l'altro, movimentazione manuale di carichi. La spondilodiscartrosi, trascurata nell'ATP, e l'artrite psoriasica, agendo sinergicamente sull'apparato osteo-articolare, determinano una maggiore difficoltà nell'esecuzione dei movimenti del tronco, degli arti inferiori e delle mani. A tutto ciò che è stato detto finora bisogna aggiungere lo stato di astenia fisica, derivante dall'ipotiroidismo e dalla terapia con farmaci biologici, necessaria per la cura dell'artrite psoriasica, e la condizione di disagio psicologico e di precaria situazione igienica durante il lavoro, causata dall'incontinenza urinaria.
Per concludere, si ritiene che il quadro biopatologico della ricorrente sia idoneo a ridurre di oltre due terzi la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini, secondo il disposto dell'art. 1 L. 222/84. Le predette infermità riducono permanentemente la sua capacità lavorativa, in occupazioni confacenti, di oltre due terzi, con decorrenza presumibile da aprile 2023.”
Ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, non contestate dalle parti.
Pertanto, sussistono i requisiti sanitari richiesti dalla L. 222/84 per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità con la decorrenza indicata dal CTU.
Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario deve essere quindi demandato all' ed il pagamento della prestazione è CP_1 subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell'Istituto.
Le spese vanno compensate, in quanto il diritto è stato riconosciuto con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa e del ricorso per ATP.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il
25.07.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza da APRILE 2023 e condanna l' al pagamento del dovuto oltre interessi o CP_1 rivalutazione, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti diversi da quello sanitario.
2. Spese di lite compensate.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 13.02.2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo