Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 25/02/2026, n. 1222
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ritiene infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale in quanto l'intimazione è stata notificata nei termini rispetto all'ultima interruzione della prescrizione, tenuto conto della proroga dei termini disposta dalla normativa emergenziale connessa al COVID.

  • Rigettato
    Mancata notifica atto prodromico

    La Corte rileva che l'intimazione n. 281040 è stata notificata per compiuta giacenza in data 9/11/2019. Inoltre, l'intimazione non è stata impugnata, rendendo inammissibili le eccezioni relative a vizi dell'atto divenuto definitivo.

  • Rigettato
    Decadenza

    La Corte ritiene infondata l'eccezione di decadenza in quanto l'intimazione è stata notificata nei termini, tenendo conto della proroga dei termini emergenziale COVID-19. Inoltre, la mancata impugnazione dell'intimazione preclude le eccezioni coeve e anteriori.

  • Rigettato
    Vizi di notifica

    La Corte osserva che non è richiesta la raccomandata informativa in caso di consegna a persona diversa dal destinatario nell'abitazione di residenza. Si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati e non quelle della legge n. 890 del 1982. L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario si ritiene ritualmente consegnato, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 25/02/2026, n. 1222
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1222
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo