CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 214/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
POLI MARIATERESA, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 642/2022 depositato il 21/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 IVA-ALTRO 2005 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 BOLLO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 TARSU/TIA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720090007256444 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720100015580634 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110009395208 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110039736858 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120005524262 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120021774392 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120050806467 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130042703221 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140035291710 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140037276953 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150016677032 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160016342114 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160035245168 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170015248333 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170033912726 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170039570459 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Nessuno è comparso
Resistente: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso la Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione n. 057 2021 90039336 86/000 notificato in data 14 gennaio 2022, nei confronti della Agenzia delle Entrate – Riscossione - Latina).
La ricorrente deduceva :
nullità dell'avviso di intimazione per incompetenza territoriale da parte dell'ufficio che lo ha emesso,
mancata indicazione della autorità giudiziaria tributaria competente,
annullamento di diritto delle cartelle n. 0572009000725644400,
05720100015580634000,05720110009395208000,05720120005524262000,05720130018818591000,
05720130042703221000, non essendo stata data alcuna risposta alla richiesta di sospensione.
Mancata notifica degli atti presupposti ,
intervenuta prescrizione delle singole pretese .
Successivamente la ricorrente deduceva di aver presentato richiesta di adesione alla rottamazione quater, che era stata accolta, escludendo però dalla rottamazione le seguenti cartelle:
cartella 05720090007256444000 asseritamente notificata il 18.12.2009, cartella 05720100015580634000 asseritamente notificata il 31.07.2012, cartella 05720110009395208000 asseritamente notificata il
03.02.2012, cartella 05720120005524262000 asseritamente notificata il 23.08.2012,
cartella 05720130018818591000 asseritamente notificata il 16.05.2014,cartella 05720130042703221000 asseritamente notificata il 30.06.2014, chiedendo quindi il giudizio proseguisse limitatamente alle doglianze relative alla ritualità dell'avviso di intimazione impugnato (punto 1 e 2 del ricorso) nonché delle predette cartelle (punto 3, 4 e 5 ricorso).
Si costituivano sia L'Agenzia delle Entrate che l'Agenzia delle Entrate riscossioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 15 12 2025, la corte di Giustizia di Latina, in composizione collegiale, ha emesso la seguente sentenza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, avverso la predetta intimazione il ricorrente ha dedotto il difetto di competenza territoriale dell'ader di Latina che aveva emesso tali intimazioni, in quanto il contribuente risiedeva in
MA e non nella provincia di Latina.
In base alla documentazione prodotta ( certificazioni anagrafica ) e non contestata, risulta che la Ricorrente_1 sia residente in [...]dal 2018 Indirizzo_1 MA .
Del resto l'attuale intimazione indica quale luogo di residenza del contribuente MA ( dove poi è avvenuta la notifica) proprio tale indirizzo anagrafico, sicchè la PA era pienamente cosciente della residenza della ricorrente. Pertanto deve ritenersi che l'atto di intimazione impugnato sia stato emessi da uffici della riscossione incompetenti territorialmente , il che ne comporta la sua annullabilità.
Infatti, l'art. 12, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, prevede che
« L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce».
L'art. 24 a sua volta prevede che « L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del ministero delle Finanze, di concerto con il ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica».
L'art. 25 prevede poi che il concessionario notifica la cartella al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale procede.
Infine, l'art. 46 prevede che «1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere.».
La competenza territoriale dell'agente della riscossione si instaura quindi in virtù della correlazione tra l'ambito territoriale di operatività del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente iscritto a ruolo come peraltro ribadito dalla cassazione con ordinanza del 29/03/2017, n. 8049.
In altri termini gli atti della riscossione posti in essere da un agente della riscossione operante al di fuori del suo ambito territoriale sono affetti da invalidità. ( vedi cass In questo senso, Cass. 04/05/2018, n.
10701 e cass 18/01/2024, n. 1950).
Pertanto, nel caso mancando la correlazione tra l'ambito territoriale dell'ente intimante ed il domicilio del contribuente, risulta violato il principio della competenza territoriale dell'ufficio ER di Latina ad emettere le intimazioni.
Si precisa che l'annullamento della intimaziona impugnata non si estende automaticamente agli atti pregressi , spettando all'erario valutare se ripetere l'intimazione da un ente territorialmente competente, tenendo conto eventualmente del tempo trascorso e delle richieste di rottamazione medio tempore intervenute.
Le spese vanno poste a carico della sola ER nei confronti della ricorrente in grado di individuare l'ufficio territorialmente competente nei confronti del ricorrente , mentre restano compensate le spese tra le altri parti processuali, estranee alle modalità di notifica .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Latina,in composizione collegiale, accoglie il ricorsa e per l'effetto annulla il solo atto impugnato . Condanna l'ADER al pagamento delle spese di lite quantificate nella misura di 1.200,00 oltre oneri se dovuti, a favore della ricorrente .
Latina 15 12 2025 Il presidente est.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
POLI MARIATERESA, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 642/2022 depositato il 21/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 IVA-ALTRO 2005 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 BOLLO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003933686 TARSU/TIA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720090007256444 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720100015580634 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110009395208 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110039736858 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120005524262 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120021774392 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120050806467 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130042703221 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140035291710 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140037276953 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150016677032 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160016342114 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160035245168 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170015248333 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170033912726 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170039570459 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Nessuno è comparso
Resistente: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso la Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione n. 057 2021 90039336 86/000 notificato in data 14 gennaio 2022, nei confronti della Agenzia delle Entrate – Riscossione - Latina).
La ricorrente deduceva :
nullità dell'avviso di intimazione per incompetenza territoriale da parte dell'ufficio che lo ha emesso,
mancata indicazione della autorità giudiziaria tributaria competente,
annullamento di diritto delle cartelle n. 0572009000725644400,
05720100015580634000,05720110009395208000,05720120005524262000,05720130018818591000,
05720130042703221000, non essendo stata data alcuna risposta alla richiesta di sospensione.
Mancata notifica degli atti presupposti ,
intervenuta prescrizione delle singole pretese .
Successivamente la ricorrente deduceva di aver presentato richiesta di adesione alla rottamazione quater, che era stata accolta, escludendo però dalla rottamazione le seguenti cartelle:
cartella 05720090007256444000 asseritamente notificata il 18.12.2009, cartella 05720100015580634000 asseritamente notificata il 31.07.2012, cartella 05720110009395208000 asseritamente notificata il
03.02.2012, cartella 05720120005524262000 asseritamente notificata il 23.08.2012,
cartella 05720130018818591000 asseritamente notificata il 16.05.2014,cartella 05720130042703221000 asseritamente notificata il 30.06.2014, chiedendo quindi il giudizio proseguisse limitatamente alle doglianze relative alla ritualità dell'avviso di intimazione impugnato (punto 1 e 2 del ricorso) nonché delle predette cartelle (punto 3, 4 e 5 ricorso).
Si costituivano sia L'Agenzia delle Entrate che l'Agenzia delle Entrate riscossioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 15 12 2025, la corte di Giustizia di Latina, in composizione collegiale, ha emesso la seguente sentenza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, avverso la predetta intimazione il ricorrente ha dedotto il difetto di competenza territoriale dell'ader di Latina che aveva emesso tali intimazioni, in quanto il contribuente risiedeva in
MA e non nella provincia di Latina.
In base alla documentazione prodotta ( certificazioni anagrafica ) e non contestata, risulta che la Ricorrente_1 sia residente in [...]dal 2018 Indirizzo_1 MA .
Del resto l'attuale intimazione indica quale luogo di residenza del contribuente MA ( dove poi è avvenuta la notifica) proprio tale indirizzo anagrafico, sicchè la PA era pienamente cosciente della residenza della ricorrente. Pertanto deve ritenersi che l'atto di intimazione impugnato sia stato emessi da uffici della riscossione incompetenti territorialmente , il che ne comporta la sua annullabilità.
Infatti, l'art. 12, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, prevede che
« L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce».
L'art. 24 a sua volta prevede che « L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del ministero delle Finanze, di concerto con il ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica».
L'art. 25 prevede poi che il concessionario notifica la cartella al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale procede.
Infine, l'art. 46 prevede che «1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere.».
La competenza territoriale dell'agente della riscossione si instaura quindi in virtù della correlazione tra l'ambito territoriale di operatività del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente iscritto a ruolo come peraltro ribadito dalla cassazione con ordinanza del 29/03/2017, n. 8049.
In altri termini gli atti della riscossione posti in essere da un agente della riscossione operante al di fuori del suo ambito territoriale sono affetti da invalidità. ( vedi cass In questo senso, Cass. 04/05/2018, n.
10701 e cass 18/01/2024, n. 1950).
Pertanto, nel caso mancando la correlazione tra l'ambito territoriale dell'ente intimante ed il domicilio del contribuente, risulta violato il principio della competenza territoriale dell'ufficio ER di Latina ad emettere le intimazioni.
Si precisa che l'annullamento della intimaziona impugnata non si estende automaticamente agli atti pregressi , spettando all'erario valutare se ripetere l'intimazione da un ente territorialmente competente, tenendo conto eventualmente del tempo trascorso e delle richieste di rottamazione medio tempore intervenute.
Le spese vanno poste a carico della sola ER nei confronti della ricorrente in grado di individuare l'ufficio territorialmente competente nei confronti del ricorrente , mentre restano compensate le spese tra le altri parti processuali, estranee alle modalità di notifica .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Latina,in composizione collegiale, accoglie il ricorsa e per l'effetto annulla il solo atto impugnato . Condanna l'ADER al pagamento delle spese di lite quantificate nella misura di 1.200,00 oltre oneri se dovuti, a favore della ricorrente .
Latina 15 12 2025 Il presidente est.