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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9404 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 23483/2024 R.G. cui è stata riunita quella recante il n. 23484 dell'anno 2024 vertente
TRA rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, Parte_1 dall'Avv. Simona Statuti ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Roma, via G. Andreoli n.2;
- ricorrente C O N T R O
Controparte_1
in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' Controparte_1
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55,
[...]
- resistente
OGGETTO: “retribuzione professionale docenti” ex art. 7 CCNL comparto scuola del 15/03/2001 e successive modifiche e/o integrazioni – Carta Docenti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorsi separati, poi riuniti, depositati entrambi in data 1.11.2024, Pt_1 ha adito il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, per accertare
[...]
e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professione docenti (R.P.D.) per l'a.s. 2019/2020 per l'effetto condannare il CP_1 convenuto al pagamento della somma complessiva di € 1.394,40 oltre interessi e rivalutazione, dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, nonché accertare e dichiarare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021,
1 2021/2022 e 2024/2025 e di conseguenza la condanna del ad erogare in CP_1 favore della ricorrente il beneficio economico di €500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente per una somma complessiva di € 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione;
spese vinte da distrarsi.
In relazione alla mancata percezione del reddito professionale docenti ha esposto:
- di aver prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale resistente nell'a.s. 2019/2020 sulla scorta di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato cd. supplenze brevi e saltuarie, precisamente nei periodi:
per l'a.s. 2019-2020: contratti con decorrenza dal giorno 25.09.2019 al 02.10.2019; dal 3.10.2019 al 13.10.2019, dal 14.10.2019 al 12.11.2019, dal 13.11.2019 al 20.12.2019, dal 07.01.2020 al 05.04.2020, dal 06.04.2020 al 30.04.2020, dal 01.05.2020 al 07.06.2020.
- di non aver percepito per le supplenze brevi effettuate l'intera retribuzione sulla base delle previsioni del CCNL Comparto Scuola, risultando omesso, in suo favore, il versamento della Retribuzione Professionale Docenti prevista e disciplinata dall'art 7 del CCNL comparto scuola del 15/03/2001.
Ha lamentato di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali, per non aver beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente. Ha evidenziato il contrasto col principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della Direttiva 1999/70. Facendo, anche, riferimento a quanto affermato dalla Suprema Corte di cassazione, con ordinanza n. 20015 del 27.07.2018.
Nel costituirsi tempestivamente il Controparte_2 ha eccepito l'infondatezza della domanda stante la natura speciale della disciplina in materia di personale scolastico, l'esistenza di ragioni oggettive per la diversità di regime nel riconoscimento degli incrementi stipendiali, ritenendo che il compenso in esame non compete ai soggetti che effettuano supplenze brevi, temporanee e saltuarie.
Ha evidenziato la compatibilità della disciplina vigente con la direttiva comunitaria 1999/70 CE, dal momento che nel caso in esame sussistono ragione oggettive che giustificano la disparità di trattamento, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Quanto all'altra causa in cui ha domandato l'erogazione in suo favore relativa alla Carta docente, parte ricorrente ha riportato la normativa di riferimento, dolendosi
2 della immotivata diversità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato e sostenendo che la scelta del di escludere dal beneficio i CP_1 docenti a tempo determinato è contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione); ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n.1842/2022; ha evidenziato il contrasto dell'art. 1 comma 122 Legge 107/2015 col principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della Direttiva 1999/70, e al relativo accordo quadro europeo;
ha invocato pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito rese anche in sede europea.
Co La resistente è, in quest'altro giudizio, rimasta contumace nonostante la regolare notifica del ricorso.
Istruita la causa in via documentale, dopo il deposito di note di trattazione scritta è stata decisa con separata sentenza comunicata alle parti.
Le domande vanno accolte secondo quanto appresso.
Va premesso che : “La riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15383 del 13 luglio 2011)
Retribuzione professionale docenti
Occorre premettere che la questione qui controversa è stata già esaminata in plurime occasioni dai giudici di merito e di legittimità, che si sono pronunciati in senso favorevole alla tesi attorea.
Aderendo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alla decisione della Suprema Corte n. 20015 del 2018, il decidente reputa, come già in precedenti resi su questione analoga da altri giudici di questa sezione, di condividere l'orientamento espresso dal giudice di legittimità .
Il tema d'indagine verte sull'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e non percepite durante i servizi di lavoro prestati alle dipendenze dell'amministrazione scolastica – sulla scorta di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato (cd. supplenze brevi e saltuarie) – nell'a.s. 2019/2020 e 2021/2022, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria.
L'art. 7 del CCNL 15.03.2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti ed ha previsto al comma 1 che: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della
3 funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.”; il successivo comma 3 del medesimo art. 7 del CCNL 15.03.2001, ha aggiunto: ”La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”
Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto 'in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio' e precisando, poi, che 'per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio'.
L'emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali 'non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive'. La clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.), inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento
4 ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.).
La Cassazione, con ordinanza 20015/2018 ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (nelle stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
Nel caso de quo deve escludersi che la ricorrente, supplente temporanea in quanto assunto per ragioni sostitutive, non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito. Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 e poi dall' art. 7 del D.Lgs. n. 81/2015, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte, con valutazione che si condivide, deve ritenersi che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di
5 quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Deve evidenziarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Pertanto, non si giustificherebbe una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.
Recentissima è, poi, la pronuncia della Corte di cassazione civile sez. lav., 07/05/2024, n.12309, secondo cui: “il Collegio intende dare continuità ai principi affermati da Cass. n. 20015 del 27 luglio 2018 (seguita dalla conforme Cass. n. 6293 del 5 marzo 2020)….. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ."
Secondo la Corte di Cassazione non può, quindi, dubitarsi che la Retribuzione Professionale Docenti costituisca un compenso fisso e continuativo atteso che lo stesso viene corrisposto, ai sensi dell'art. 7 del CCNL, per dodici mensilità, perché il supplente temporaneo, in quanto assunto per sostituzioni brevi e saltuarie, rende una prestazione equivalente - quanto a mansioni e funzioni – a quella del lavoratore sostituito.
Cont Nel caso in esame dai cedolini prodotti dal ricorrente, si evince che il non le ha corrisposto l'emolumento reclamato per i periodi in cui ha svolto gli incarichi di supplenze brevi e temporanee.
Pertanto, il ricorso va accolto così come formulato e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente
6 per l'a.s. 2019/2020, pari ad € 1.394,40, in relazione agli incarichi di supplenze brevi e temporanee dedotti.
Carta Docente
Quanto alla domanda relativa al beneficio economico di euro 500,00 annui analogamente a quanto riconosciuto ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo , essa è meritevole di accoglimento.
Si tratta della richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del e del merito derivante dallo svolgimento del Controparte_1 rapporto di lavoro.
Anche questa domanda è fondata nei termini appresso specificati, tanto più dopo la sentenza emessa dalla S.C. sez. lav., del 27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_5 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al
7 personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, IC e EE sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, IC e EE sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le norme della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione della ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolotra i destinatari della Carta del docente, ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine.
Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione, atteso che la parte ricorrente ha
8 dimostrato di avere prestato servizio presso l'Amministrazione per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025 (cfr. contratto in atti) e precisamente:
- a.s. 2020/2021: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 8.10.2020 al 30.06.2021;
- a.s. 2021/2022: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 9.09.2021 al 30.06.2022.
- a.s. 2024/2025: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 13.09.2024 al 31.08.2025.
Va poi aggiunto , anche sulla scorta dei principi affermati dalla succitata pronuncia del 27/10/2023, n. 29961, che la docente, al momento della pronuncia giudiziale, non é fuoriuscito dal sistema delle docenze scolastiche ed anzi é divenuta docente a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2025.
Ne deriva la condanna del e del merito all'attribuzione della Controparte_1
Carta elettronica del docente, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Va ancora chiarito che, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
La disposizione di cui, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata.
Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile.
Pertanto , la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
9 Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi. Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Le spese di lite si liquidano ai minimi tenuto conto della natura seriale della questione e dell'intervento pregiudiziale della S.C. ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.2000), con esclusione della fase istruttoria e decisionale che sono mancate, con distrazione in favore del procuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente per l'a.s. 2019/2020 per la complessiva somma di € 1.394,40, oltre interessi e rivalutazione, in relazione agli incarichi di supplenze temporanee Cont svolti e per l'effetto, condanna il al pagamento della retribuzione professionale docenti, per il predetto anno scolastico e relativamente ai periodi oggetto del ricorso, così come disciplinata e calcolata sulla base dell'attuale CCNL 2016 2018;
2) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025;
2) condanna il all'attribuzione della Carta Controparte_1
Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025;
3) condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_6 tempore alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in
10 complessivi € 941,00 ed oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Simona Statuti.
Si comunichi.
Napoli, li 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
11
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 23483/2024 R.G. cui è stata riunita quella recante il n. 23484 dell'anno 2024 vertente
TRA rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, Parte_1 dall'Avv. Simona Statuti ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Roma, via G. Andreoli n.2;
- ricorrente C O N T R O
Controparte_1
in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' Controparte_1
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55,
[...]
- resistente
OGGETTO: “retribuzione professionale docenti” ex art. 7 CCNL comparto scuola del 15/03/2001 e successive modifiche e/o integrazioni – Carta Docenti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorsi separati, poi riuniti, depositati entrambi in data 1.11.2024, Pt_1 ha adito il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, per accertare
[...]
e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professione docenti (R.P.D.) per l'a.s. 2019/2020 per l'effetto condannare il CP_1 convenuto al pagamento della somma complessiva di € 1.394,40 oltre interessi e rivalutazione, dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, nonché accertare e dichiarare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021,
1 2021/2022 e 2024/2025 e di conseguenza la condanna del ad erogare in CP_1 favore della ricorrente il beneficio economico di €500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente per una somma complessiva di € 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione;
spese vinte da distrarsi.
In relazione alla mancata percezione del reddito professionale docenti ha esposto:
- di aver prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale resistente nell'a.s. 2019/2020 sulla scorta di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato cd. supplenze brevi e saltuarie, precisamente nei periodi:
per l'a.s. 2019-2020: contratti con decorrenza dal giorno 25.09.2019 al 02.10.2019; dal 3.10.2019 al 13.10.2019, dal 14.10.2019 al 12.11.2019, dal 13.11.2019 al 20.12.2019, dal 07.01.2020 al 05.04.2020, dal 06.04.2020 al 30.04.2020, dal 01.05.2020 al 07.06.2020.
- di non aver percepito per le supplenze brevi effettuate l'intera retribuzione sulla base delle previsioni del CCNL Comparto Scuola, risultando omesso, in suo favore, il versamento della Retribuzione Professionale Docenti prevista e disciplinata dall'art 7 del CCNL comparto scuola del 15/03/2001.
Ha lamentato di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali, per non aver beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente. Ha evidenziato il contrasto col principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della Direttiva 1999/70. Facendo, anche, riferimento a quanto affermato dalla Suprema Corte di cassazione, con ordinanza n. 20015 del 27.07.2018.
Nel costituirsi tempestivamente il Controparte_2 ha eccepito l'infondatezza della domanda stante la natura speciale della disciplina in materia di personale scolastico, l'esistenza di ragioni oggettive per la diversità di regime nel riconoscimento degli incrementi stipendiali, ritenendo che il compenso in esame non compete ai soggetti che effettuano supplenze brevi, temporanee e saltuarie.
Ha evidenziato la compatibilità della disciplina vigente con la direttiva comunitaria 1999/70 CE, dal momento che nel caso in esame sussistono ragione oggettive che giustificano la disparità di trattamento, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Quanto all'altra causa in cui ha domandato l'erogazione in suo favore relativa alla Carta docente, parte ricorrente ha riportato la normativa di riferimento, dolendosi
2 della immotivata diversità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato e sostenendo che la scelta del di escludere dal beneficio i CP_1 docenti a tempo determinato è contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione); ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n.1842/2022; ha evidenziato il contrasto dell'art. 1 comma 122 Legge 107/2015 col principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della Direttiva 1999/70, e al relativo accordo quadro europeo;
ha invocato pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito rese anche in sede europea.
Co La resistente è, in quest'altro giudizio, rimasta contumace nonostante la regolare notifica del ricorso.
Istruita la causa in via documentale, dopo il deposito di note di trattazione scritta è stata decisa con separata sentenza comunicata alle parti.
Le domande vanno accolte secondo quanto appresso.
Va premesso che : “La riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15383 del 13 luglio 2011)
Retribuzione professionale docenti
Occorre premettere che la questione qui controversa è stata già esaminata in plurime occasioni dai giudici di merito e di legittimità, che si sono pronunciati in senso favorevole alla tesi attorea.
Aderendo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alla decisione della Suprema Corte n. 20015 del 2018, il decidente reputa, come già in precedenti resi su questione analoga da altri giudici di questa sezione, di condividere l'orientamento espresso dal giudice di legittimità .
Il tema d'indagine verte sull'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e non percepite durante i servizi di lavoro prestati alle dipendenze dell'amministrazione scolastica – sulla scorta di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato (cd. supplenze brevi e saltuarie) – nell'a.s. 2019/2020 e 2021/2022, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria.
L'art. 7 del CCNL 15.03.2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti ed ha previsto al comma 1 che: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della
3 funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.”; il successivo comma 3 del medesimo art. 7 del CCNL 15.03.2001, ha aggiunto: ”La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”
Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto 'in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio' e precisando, poi, che 'per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio'.
L'emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali 'non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive'. La clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.), inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento
4 ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.).
La Cassazione, con ordinanza 20015/2018 ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (nelle stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
Nel caso de quo deve escludersi che la ricorrente, supplente temporanea in quanto assunto per ragioni sostitutive, non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito. Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 e poi dall' art. 7 del D.Lgs. n. 81/2015, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte, con valutazione che si condivide, deve ritenersi che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di
5 quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Deve evidenziarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Pertanto, non si giustificherebbe una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.
Recentissima è, poi, la pronuncia della Corte di cassazione civile sez. lav., 07/05/2024, n.12309, secondo cui: “il Collegio intende dare continuità ai principi affermati da Cass. n. 20015 del 27 luglio 2018 (seguita dalla conforme Cass. n. 6293 del 5 marzo 2020)….. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ."
Secondo la Corte di Cassazione non può, quindi, dubitarsi che la Retribuzione Professionale Docenti costituisca un compenso fisso e continuativo atteso che lo stesso viene corrisposto, ai sensi dell'art. 7 del CCNL, per dodici mensilità, perché il supplente temporaneo, in quanto assunto per sostituzioni brevi e saltuarie, rende una prestazione equivalente - quanto a mansioni e funzioni – a quella del lavoratore sostituito.
Cont Nel caso in esame dai cedolini prodotti dal ricorrente, si evince che il non le ha corrisposto l'emolumento reclamato per i periodi in cui ha svolto gli incarichi di supplenze brevi e temporanee.
Pertanto, il ricorso va accolto così come formulato e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente
6 per l'a.s. 2019/2020, pari ad € 1.394,40, in relazione agli incarichi di supplenze brevi e temporanee dedotti.
Carta Docente
Quanto alla domanda relativa al beneficio economico di euro 500,00 annui analogamente a quanto riconosciuto ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo , essa è meritevole di accoglimento.
Si tratta della richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del e del merito derivante dallo svolgimento del Controparte_1 rapporto di lavoro.
Anche questa domanda è fondata nei termini appresso specificati, tanto più dopo la sentenza emessa dalla S.C. sez. lav., del 27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_5 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al
7 personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, IC e EE sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, IC e EE sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le norme della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione della ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolotra i destinatari della Carta del docente, ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine.
Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione, atteso che la parte ricorrente ha
8 dimostrato di avere prestato servizio presso l'Amministrazione per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025 (cfr. contratto in atti) e precisamente:
- a.s. 2020/2021: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 8.10.2020 al 30.06.2021;
- a.s. 2021/2022: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 9.09.2021 al 30.06.2022.
- a.s. 2024/2025: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 13.09.2024 al 31.08.2025.
Va poi aggiunto , anche sulla scorta dei principi affermati dalla succitata pronuncia del 27/10/2023, n. 29961, che la docente, al momento della pronuncia giudiziale, non é fuoriuscito dal sistema delle docenze scolastiche ed anzi é divenuta docente a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2025.
Ne deriva la condanna del e del merito all'attribuzione della Controparte_1
Carta elettronica del docente, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Va ancora chiarito che, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
La disposizione di cui, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata.
Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile.
Pertanto , la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
9 Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi. Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Le spese di lite si liquidano ai minimi tenuto conto della natura seriale della questione e dell'intervento pregiudiziale della S.C. ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.2000), con esclusione della fase istruttoria e decisionale che sono mancate, con distrazione in favore del procuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente per l'a.s. 2019/2020 per la complessiva somma di € 1.394,40, oltre interessi e rivalutazione, in relazione agli incarichi di supplenze temporanee Cont svolti e per l'effetto, condanna il al pagamento della retribuzione professionale docenti, per il predetto anno scolastico e relativamente ai periodi oggetto del ricorso, così come disciplinata e calcolata sulla base dell'attuale CCNL 2016 2018;
2) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025;
2) condanna il all'attribuzione della Carta Controparte_1
Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025;
3) condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_6 tempore alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in
10 complessivi € 941,00 ed oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Simona Statuti.
Si comunichi.
Napoli, li 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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