Sentenza 27 marzo 2023
Rigetto
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/01/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00236/2025REG.PROV.COLL.
N. 08421/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8421 del 2023, proposto da EA AP Real Estate S.G.R. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Gattamelata, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Monte Fiore n.22;
contro
Comune di Marino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Lanzillotta, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Lazio, Società Ecovillage Tre A R.L., non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 05251/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Marino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2024 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
FATTO
1. Con ricorso di primo grado EA AP real estate. s.p.a. impugnava la delibera consiliare n. 27, del 29 novembre 2016, – pubblicata all’albo pretorio digitale dell’ente dal 20 dicembre 2016 al 4.1.2017 – con la quale il comune di Marino aveva approvato il piano di emergenza comunale (PEC).
1.1. Esponeva la ricorrente in primo grado di agire in veste di proprietaria delle aree interessate dal Programma integrato di intervento (PRINT) “Ecovillage” (attraverso la partecipazione al “Consorzio Ecovillage” al quale i cespiti sono intestati) adottato, in variante al PRG, con delibera n. 37, del 3 agosto 2011, e, infine, approvato dalla Regione Lazio con delibera di Giunta regionale n. 16/2013, in relazione al quale, il 30 luglio 2013, era stata stipulata una convenzione di urbanizzazione sottoscritta con l’amministrazione resistente.
Alla luce del suddetto programma, la ricorrente si impegnava a ridurre le volumetrie previste dal PRG, alla cessione gratuita all’autorità comunale di aree per servizi pubblici ed edilizia sociale pubblica e alla realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione secondaria a fronte del mutamento di destinazione d’uso delle aree in residua proprietà da artigianale ed industriale a residenziale e commerciale.
In attuazione di detto programma, la ricorrente procedeva alla cessione gratuita delle aree a vocazione pubblica convenute con l’accordo e, a seguito di costituzione del consorzio nel febbraio del 2016, intraprendevano le attività funzionali alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative all’intervento.
1.2. Ciononostante, l’Amministrazione individuava una vasta porzione del comprensorio oggetto del programma urbanistico in questione come superficie idonea ad ospitare un’area di accoglienza per la popolazione, che, a seguito di eventi calamitosi, dovesse evacuare le proprie abitazioni.
Inoltre, la pianificazione emergenziale individuava, per la zona in cui ricade il programma urbanistico “Ecovillage”, tre scenari di rischio: incendio area verde; incidente aereo in fase di decollo/atterraggio dall’aeroporto di Ciampino; terremoto.
1.3. La ricorrente, ritenendo che le valutazioni in base alle quali il PEC aveva interessato, a vario titolo, le aree di sua proprietà fossero contraddittorie, illegittime e lesive dei propri interessi, affidava il ricorso di primo grado ai seguenti motivi.
Con il primo, lamentava la violazione dei doveri partecipativi previsti, tanto dalla disciplina generale del procedimento amministrativo (artt. 7 e seguenti della l. n. 241/1990), quanto da quella in materia di pianificazione emergenziale (legge n. 100 del 12.7.2012 e relativa regolamentazione regionale attuativa), a carico dell’amministrazione pubblica.
Sosteneva, infatti, di aver appresso dei limiti imposti col PEC alle aree di loro proprietà solamente in seguito all’approvazione del medesimo, senza che l’adozione dello stesso fosse stata preceduta da interlocuzione procedimentale alcuna.
Con il secondo mezzo di gravame, la ricorrente censurava la violazione degli atti con cui, in variante al PRG comunale, era stata adottato prima e, infine, approvato il programma integrato “Ecovillage”, nonché la disciplina statale e regionale in materia di pianificazione emergenziale nella parte in cui, imponendo il raccordo tra piani di emergenza ed atti di programmazione urbanistica, obbliga l’amministrazione ad agire, nella predisposizione dei primi, tenendo conto delle destinazioni urbanistiche definite con i secondi, cosa che evidentemente, secondo i ricorrenti, non sarebbe avvenuta nel caso di specie in cui l’ente locale, riservando le aree a ricovero per la popolazione sfollata, avrebbe sostanzialmente imposto un vincolo incompatibile con la destinazione edificatoria dei cespiti precedentemente convenuta.
Con il terzo motivo, lamentava la disparità di trattamento, l’illogicità e la contraddittorietà della scelta effettuata con il PEC, nonché il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, avendo l’amministrazione omesso di valutare la possibilità di allocare le aree di accoglienza previste sulle superfici di proprietà delle ricorrenti nei fondi da queste gratuitamente cedute all’ente locale in esecuzione degli obblighi discendenti dalla convenzione siglata tra le due parti il 30.7.2013.
Con il quarto motivo censurava il difetto di istruttoria, l’illogicità, la contraddittorietà, nonché la violazione delle linee guida statali e regionali per la predisposizione della pianificazione di emergenza, tutte insite nella decisione di allocare sulla proprietà delle ricorrenti le aree di accoglienza per la popolazione coinvolta dai sinistri.
Con il quinto motivo si soffermava, contestandoli, sulla sussistenza dei presupposti per classificare le aree in questione come interessate dal rischio di incendi, terremoti ed incidenti aerei in fase di decollo e atterraggio legati alla prossimità con l’aeroporto civile di Ciampino.
Infine, articolava una domanda caducatoria dei provvedimenti gravati.
2. Il T.a.r., con la sentenza 27 marzo 2023, n. 5251, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo “ evidente infatti che, per effetto dell’approvazione della L.R. n. 7/2018, […], sui medesimi siano adesso operative le misure di salvaguardia a tale scopo previste dall’art. 7 della medesima legge regionale, a mente della quale, nelle more dell’approvazione del piano del parco regionale citato, ai territori […] vadano applicate le misure di salvaguardia previste dall’art. 8 della L.R. n. 29/1997 per le zone “A” previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), della legge regionale da ultimo citata, con conseguente esclusione di ogni edificabilità ”.
3. EA AP ha proposto appello per i motivi riportati nella parte in diritto.
4. Si è costituito nel giudizio di appello il Comune di Marino, chiedendo di dichiarare il ricorso infondato.
5. All’udienza del 26 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.Con il primo mezzo di gravame la società appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato il ricorso di primo grado improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
1.1. Ad avviso della parte appellante, a prescindere dai giudizi pendenti sul Print e sui vincoli sopravvenuti, persisterebbe il suo interesse all’annullamento degli atti impugnati in prime cure in ragione delle seguenti circostanze: (i) la Convenzione urbanistica è giuridicamente valida ed efficace, cosicché continua necessariamente a costituire riferimento essenziale per il Comune (anche) in relazione alla pianificazione emergenziale oggetto del presente appello, e (ii) la vigenza delle previsioni del PEC incide in ogni caso sulla libera disponibilità delle aree e sulla loro intrinseca qualità, indipendentemente dal fatto che le aree siano o meno suscettibili di imminente trasformazione urbanistica, ed indipendentemente dagli esiti dei giudizi amministrativi che pendono nei confronti dei provvedimenti sopra ricordati .
1.2. A sostegno del suesposto assunto la parte appellante evidenzia che, nel ricorso di primo grado sarebbe stata contestata, non solo la compatibilità delle misure emergenziali con le previsioni della Convenzione urbanistica del 30 luglio 2013, ma ancor prima e, in ogni caso, l’irragionevolezza intrinseca di dette misure, la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, l’adeguatezza dell’istruttoria, la contraddittorietà delle scelte effettuate rispetto alle linee guida regionali per l’elaborazione dei piani di emergenza, la proporzionalità del sacrificio imposto alla proprietà, nonché l’assenza del minimo coinvolgimento degli interessati nell’iniziativa assunta dal Comune.
Tali aspetti, rileva l’appellante, non sarebbero stati scrutinati dalla decisione impugnata ed essi rileverebbero a prescindere dalla destinazione urbanistica delle aree e che la proprietà ha comunque interesse a contestare in quanto tali, come puntualmente è stato fatto nel ricorso di prime cure.
2. Il motivo non è fondato.
2.1. L’art. 35, la cui rubrica reca «pronunce di rito», dispone che il ricorso è dichiarato «improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione» (comma 1, lett. c.).
Un consolidato indirizzo giurisprudenziale ha, in più occasioni, avuto modo di affermare che la «l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l’ottenimento - per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente» (Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224).
2.2. In coerente applicazione di tali principi, come correttamente statuito nella sentenza impugnata, la legge regionale n. 7/2018 (riconosciuta conforme a Costituzione con la sentenza n. 267/2020 della Corte Costituzionale), con la quale è stato ampliato il perimetro del Parco dell’Appia Antica, includendovi anche le aree ricadenti nel PRINT oggetto del presente giudizio, e il decreto ministeriale sopravvenuti costituiscono una sopravvenienza che esclude ogni vocazione edificatoria dei terreni oggetto del giudizio, stante l’applicazione delle misure di salvaguardia previste dall’art. 8 della L.R. n. 29/1997 per le zone “A” e a causa della loro sottoposizione al vincolo paesaggistico in quanto “Paesaggio agrario di rilevante valore”, con relativa impossibilita di svolgere su di essi interventi edilizi incompatibili con la riconosciuta vocazione agraria della zona.
Tale mutamento della situazione di fatto e di diritto, rende, infatti, priva di qualsiasi residua utilità giuridica, ancorché meramente strumentale o morale, una pronuncia del giudice adito sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio.
2.3. Ad ulteriore sostegno di questa conclusione si osserva che, come puntualmente documentato dal Comune resistente, in data 5 giugno 2024, il Consiglio Comunale, con la delibera n. 27, ha approvato il nuovo PEC “Piano di Emergenza Comunale” con il quale sono state sostanzialmente modificate le prescrizioni e le previsioni impugnate dalla Società appellante, ragione per la quale, anche sotto tale ulteriore profilo, si impone la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso di primo grado.
3. La conferma del capo della sentenza che ha statuito in ordine alla improcedibilità del ricorso di primo grado rende irrilevante l’esame dei motivi di merito del ricorso di primo grado riproposti nel presente giudizio di appello.
4. In conclusione, per le suesposte ragioni, l’appello va respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
5. La particolarità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.
Compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO