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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 01/09/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 5/03/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MILAZZO ROSANNA
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CUNTRERI VINCENZO
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dall'Avv. MILAZZO ROSANNA per “In ottemperanza Parte_1
del termina fissato dal Giudice che ha disposto la trattazione scritta per il presente procedimento si precisa quanto segue.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 299 2023 90032920 91/000 emessa dall della Provincia di Trapani per intervenuta Controparte_3
prescrizione.
Tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente, si riporta ai propri scritti difensivi, ivi compreso le note di trattazione scritta del 30/9/24, e ne chiede l'accoglimento, con rigetto delle eccezioni sollevate dalle amministrazioni convenute. vista anche la nota depositata dall'Avv. CUNTRERI VINCENZO per Ritenuto il CP_4
provvedimento dell'adito Giudice comunicato in data 11/10/2024 – con il quale, in particolare,
l'Autorità Giudicante ha rinviato all'udienza del 05/03/2025, da svolgersi mediante il deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni delle parti –, con le presenti note scritte l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, come sopra Controparte_3 rappresentata e difesa, discute la causa riportandosi integralmente al contenuto e alle conclusioni della propria memoria difensiva e di costituzione, datata e depositata il 20/02/2025, e chiede che la causa venga posta in decisione. vista anche la nota depositata dall'Avv. ILARDO GIANTONY per “ l'Istituto richiama le CP_5
conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Sarah Dispoto“ vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
[...]
oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.05.2024, ha riassunto il giudizio di opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 299 2023 90032920 91/000 emessa dall' Controparte_1
della Provincia di notificata a mezzo pec in data 12/07/2023 con la quale è stato
[...] CP_1 richiesto il pagamento della somma complessiva di € 1.191,45 di cui € 1.137,56 per I.V.S. coltivatori diretti anno 2016, comprensive di sanzioni ed interessi ed oneri, inizialmente proposto innanzi al
Tribunale di Trapani.
Ha eccepito la prescrizione ex articolo 3, comma 9, della legge 335/1995, dei contributi dell'anno
2016 è intervenuta alla fine dell'anno 202; ed anche laddove essi fossero stati notificati nelle date indicate nell'intimazione di pagamento (15/12/2017) la prescrizione estintiva quinquennale, in mancanza di atti interruttivi intermedi.
Ha eccepito la decadenza dell'iscrizione a ruolo perché il ruolo doveva essere consegnato e reso esecutivo entro il 31/12/2017, ma nessuna indicazione in tal senso è contenuta nell'intimazione di pagamento notificata alla debitrice.
La decadenza del diritto di notifica della cartella di pagamento che deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Nella caso de quo, pertanto, l'amministrazione finanziaria, avrebbe dovuto notificare la cartella di pagamento entro il quinto anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, e dunque entro il 31/12/2022.
L'intimazione di pagamento oggi impugnata, è stata invece notificata il 12/07/2023 e dunque ben oltre i termini previsti dalla legge.
Ha formulato anche istanza di sospensione. Si è costituita l' (già ), Controparte_3 Controparte_6
(successivamente indicata come , chiedendo in via preliminare la fissazione di nuova udienza CP_4
nel rispetto dei termini di cui all'art. 415, comma 5, c.p.c.. non essendo stati rispettati i termini di comparizione e contestando quanto asserito e dedotto dalla ricorrente evidenziando che si tratta di motivi che attengono esclusivamente all'operato dell'ente impositore, di CP_7 CP_1
Quanto alla eccezione di prescrizione successiva alla notifica del presupposto avviso di addebito n.
59920170002458236000 (notifica, come detto, di esclusiva competenza dell'ente impositore), si rileva che il termine di prescrizione è stato, nella fattispecie, interrotto dalla notifica dell'impugnata intimazione di pagamento n. 29920239003292091000 (notifica avvenuta, come affermato dalla stessa ricorrente, in data 12/07/2023: cfr.pag. 2 del ricorso in riassunzione).
In ogni caso, ai fini del calcolo del suddetto termine di prescrizione deve tenersi, altresì, conto delle sospensioni ex lege stabilite dall'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 (richiamato dall'art. 68, comma 1, D.L.
n. 18/2020-c.d. Decreto Cura Italia) e dagli artt. 37, comma 2, D.L. 2020, n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020), e 11, comma 9, D.L. n. 183/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 21/2021).
Si è opposta alla concessione della chiesta sospensione.
Si è costituita l' eccependo: CP_5 che l'avviso di addebito contestato è stato notificato a suo tempo, tramite Pec in data 15/12/2017 e che tenendo conto della sospensione dei pagamenti per effetto Covid la data della prescrizione slitta al 21/10/2023, pertanto, l'intimazione di pagamento notificata il 12/07/2023 è nei termini della prescrizione quinquennale.”
2. Inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire.
3 Inammissibilità dell'eccezione di nullità e/o mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, nonché delle altre eccezioni attinenti a vizi formali del titolo;
conseguente inammissibilità di tutte le questioni di merito non proposte nel termine perentorio di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999.
4 Irrilevanza delle eccezioni richiamate al superiore punto 2 e in ulteriore subordine, la loro infondatezza.
Manifesta infondatezza delle questioni prospettate da controparte e infondatezza della doglianza relativa alla mancata notifica preliminare di un avviso bonario, essendo noto che tale adempimento costituisce mera facoltà dell'ente previdenziale.
Nessun dubbio, infatti, può sorgere sulla validità delle notifiche degli avvisi di addebito. 5 Inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per il periodo precedente la notifica degli avvisi di addebito, siccome volta a contestare il merito della pretesa contributiva, per mancata proposizione del ricorso nel termine di cui all'art. 24, comma 5, Lgs. N. 46/1999.
6 Infondatezza dell'eccezione di prescrizione relativamente al periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito, la cui la responsabilità è per legge affidata al concessionario per la riscossione.
7 Ancora sull'efficacia interruttiva della prescrizione degli atti unilaterali recettizi.
8 Nel merito. Mancata specifica contestazione del merito del credito. Conseguente limitazione del thema decidendum ed incontestabilità di tutti i crediti nel presente giudizio. Conseguente manifesta infondatezza del ricorso.
Disposto il rinnovo della notifica e coinvolgendo la controversia profili di ordine meramente documentale, la causa, all'udienza del 5 marzo 2025 è stata definita, secondo le modalità della trattazione scritta mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Per il principio della “ragione più liquida” - in forza del quale è consentito al giudicante di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. (in tal senso, fra le più recenti, Cass. n. 17214/16; Cass. n. 23160/15; Cass. Sez.
Un. n. 9936/14; Cass. Sez. Un. ord. n. 23542/15) - reputa questo Giudice che la causa possa essere decisa sulla base della questione che segue, ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Il ricorso è infondato.
ha eccepito la prescrizione della pretesa contributiva portata nella intimazione di Parte_1
pagamento per i crediti del 2016.
Costituendosi in giudizio, ha prodotto la notifica, non contestata, dell'avviso di addebito n. CP_5
59920170002458236000 effettuata in data 15.12.2017, con pec indirizzato a
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Trattandosi di avvisi riguardanti l'omesso versamento di contributi previdenziali, la fattispecie applicabile è l'art. 3 comma 9 e 10 della L. n. 335/1995 secondo cui le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni, termine che si applica anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della stessa legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Appurata la notifica dell'avviso di addebito, non rimane che verificare la tempestività della notificazione della intimazione di pagamento avvenuta il 12.07.2023.
Va rigettata l'eccezione di prescrizione considerato che dalla data di notifica dell'avviso di addebito avvenuta in data 15.12.2017, prima del decorso del quinquennio, è intervenuta la normativa emergenziale, per far fronte alla diffusione del Covid 19, che ha sospeso i termini di prescrizione
(confr. 37 D.L. 18/2020 conv. nella L. 27/2020 (per 129 giorni) e dall'art.11 comma 9 DL 183/2020 conv. nella L.21/2021 (altri 182 giorni) e art. 68 D.L. 18/2020 (per i carichi affidati alla riscossione).
Nel caso di specie, venendo in rilievo carichi affidati alla riscossione, risulta applicabile l'art. 68 del
D.l. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”), conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 68 dispone quindi la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle e avvisi di addebito con scadenza nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto
2021 prevedendo, tramite il rinvio all'art. 12 d.lgs. 159/2015, una completa inibizione dell'attività di riscossione. Correlativamente l'art. 12 al comma 1, per un corrispondente periodo di tempo e relativamente alle stesse entrate, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione a favore degli agenti della riscossione e, al comma 3, stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
L'art. 12 d.gs. 159/2015 testualmente dispone: Comma 1. “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
Comma 2. “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei
Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Comma 3. “L' non procede alla notifica delle cartelle di pagamento Controparte_8 durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Nel caso di specie, i termini di prescrizione per la riscossione dei contributi contenuti nell'avviso di addebito 59920170002458236000, andava a scadere il 15.12.2022 (5 anni dalla notifica), periodo compreso in quello di sospensione ex art. 68 D.L. 18/2020 e pertanto da intendersi prorogati al
31.12.2023 in forza del comma 2 dell'art. 12 d.lgs. 159/2015 interamente richiamato dall'art. 68 d.l.
18/2020).
Ne consegue che alla data di notifica della intimazione di pagamento (12.7.2023) i contributi non erano prescritti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
condanna a rifondere le spese di lite che liquida in € 400 oltre oneri accessori, per Parte_1
ciascuna delle parti.
Sciacca, 1/09/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini