Articolo 15 della Legge 18 agosto 2000, n. 248
Articolo 14Articolo 16
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19 settembre 2000
Art. 15. 1. Dopo l' articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' inserito il seguente:
"ART, 171-quinquies. 1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge e' equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita".
Entrata in vigore il 19 settembre 2000
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