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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/02/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 121/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente rel.
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 121/2024 R.G., promossa da
( ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
( ), nata Siracusa il 17.11.1979, in proprio e nella qualità di Parte_2 C.F._2
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
( ), nato a [...] il [...], residente in [...], scala C, C.F._3 elettivamente domiciliati in Catania, Via Monfalcone n.28 A presso lo studio dell'Avv. Laura Garofalo che li rappresenta e difende per mandato in atti;
- ricorrenti contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SIRACUSA, in persona del Sostituto Procuratore della
Repubblica dott.ssa Chiara Valori, giusta atto di intervento depositato il 26.4.2024;
- resistente
( ), nato a [...] il [...], residente in [...], Persona_1 C.F._3
Via Sicilia n.50, scala C, elettivamente domiciliato in Catania, Via Monfalcone n.28 A presso lo studio dell'Avv. Laura Garofalo che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- parte intervenuta pagina 1 di 7 All'udienza collegiale del 28.1.2025, il procuratore delle parti ricorrenti e della parte intervenuta ha concluso come da verbale in atti ed all'esito della discussione il collegio ha posto la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nei termini di rito.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.1.2024 e in proprio e quali genitori Parte_1 Parte_2
esercente la responsabilità sul figlio minore nato a [...] il [...], hanno Persona_1 chiesto l'autorizzazione alla rettifica di attribuzione di sesso del loro figlio e all'adeguamento chirurgico dei suoi caratteri sessuali.
Hanno esposto che sin dalla tenera età ha evidenziato comportamenti in tutto e per tutto Per_1
orientati a quelli tipicamente femminili palesati con ancor maggiore evidenza in età pre-puberale e poi adolescenziale con crescente disagio per la sensazione di incongruenza della propria percezione di sé quale appartenente al genere femminile e l'essere invece geneticamente maschio.
Hanno altresì precisato che il disagio sociale e il malessere interiore del loro figlio determinato dall'appartenenza al genere maschile anziché femminile lo ha condotto alla convinta decisione di Per_ cambiare sesso assumendo il nome di quale nome identificativo della sua persona e di intraprendere il lungo percorso terapeutico psicologico e ormonale volto ad accompagnarlo nella transizione di genere.
Hanno dedotto che essendo ormai avvenuto il completamento del suddetto percorso sussistono pienamente le condizioni di legge perché venga autorizzata al rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile con conseguente adeguamento degli atti di Stato Civile mediante assunzione Per_ del nome in luogo di e perché venga altresì autorizzato il trattamento chirurgico di Per_1
cambiamento di sesso.
Integrato il contraddittorio è intervenuto il Sostituto Procuratore della Repubblica non opponendosi alla domanda e riservandosi all'esito dell'istruttoria di esprimere le proprie determinazioni in merito alla necessità dell'intervento chirurgico.
All'udienza del 2.7.2024 si è proceduto a sentire personalmente il minore e la Persona_1
ricorrente madre . Parte_2
Con atto depositato il 16.10.2026 è intervenuto in giudizio divenuto frattanto Persona_1
maggiorenne, facendo proprio il ricorso già depositato dai genitori.
Con note conclusive depositate il 13.1.2025 i ricorrenti e la parte intervenuta hanno modificato le originarie domande alla luce dell'intervenuta pronunzia della Corte Costituzionale n. 143/2024 che ha pagina 2 di 7 dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 31 comma 4 del Dlgs 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico.
La causa è stata infine rimessa all'udienza di discussione sopra indiata nella quale è stata assunta in decisione. xxx
Tanto precisato in fatto, il collegio ritiene che la domanda meriti sia fondata e come tale meritevole di accoglimento.
In diritto giova richiamare l'art. 1 della Legge n. 164/1982 a tenore del quale “La rettificazione si fa in forza di una sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 D. Lgs. n. 150/2011 prevede poi che un tale cambiamento si realizzi “mediante trattamento medico-chirurgico”, “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali”.
Il combinato delle citate norme è stato oggetto di ripetute pronunce che ricostruiscono nei seguenti termini il quadro interpretativo di riferimento.
Infatti, il S.C. ha dapprima operato una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme ai parametri della CEDU dell'art. 31 cit. escludendo che la sottoposizione ad un intervento demolitorio- ricostruttivo costituisca requisito obbligatorio o necessario per la rettificazione del sesso.
E' stato infatti evidenziato che il combinato disposto delle norme sopra richiamate –art. 1 L.164/82 e art. 31 Dlgs 10/2011- non impongono “tale correzione "chirurgica", essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche, ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”.
In linea con le superiori premesse è stato affermato che la rettificazione nei registri dello Stato Civile dell'attribuzione di sesso non è subordinata alla preventiva sottoposizione ad interventi chirurgici di modifica dei caratteri sessuali primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere, in linea con una evoluzione normativa conforme alla giurisprudenza comunitaria ed alla Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo, “può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità,
pagina 3 di 7 purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale” (Cass. n. 15138/2015).
Sullo stesso solco è intervenuta la Corte Costituzionale sottolineando che: “Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità («Quando risulta necessario») del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. Il percorso ermeneutico sopra evidenziato riconosce, quindi, alla disposizione in esame il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all'identità personale (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto, dotato anch'esso di copertura costituzionale, alla salute” (Corte Costituzionale, sentenza n. 221/2015; ed inoltre C.Cost. sent. n. 185 del 13.7.2017)
Quanto all'autorizzazione al trattamento medico chirurgico va richiamato il recentissimo intervento della Corte Costituzionale che con la sentenza n.143 del 23/07/2024 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 31 comma 4 del Dlgs 150/2011 rilevando che “Poiché va escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al
pagina 4 di 7 trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.”.
Alla luce del complesso normativo così venuto a delinearsi anche a seguito della summenzionata pronunzia della Corte Costituzionale deve pertanto concludersi che il tribunale non debba statuire alcuna autorizzazione in ordine al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali allorchè si accerti che le intervenute modificazioni di tali caratteri siano già sufficienti ad autorizzare la rettificazione dell'attribuzione anagrafica del sesso del richiedente.
Ne consegue che l'accoglimento della domanda di rettificazione anagrafica dell'attribuzione del sesso comporta di pieno diritto e senza alcuna autorizzazione giudiziale che gli operatori medico-sanitari debbano dare corso agli interventi chirurgici demolitivi/ricostruttivi dei caratteri anatomici sessuali del richiedente ove questi lo richieda per il conseguimento del suo benessere psicofisico.
Il collegio peraltro si è già espresso in tal senso in altri precedenti giudizi affermando che “Orbene, la decisione in commento (ndr la sentenza C.Cost. n. 143/2024) rende pleonastica e comunque priva di ogni rilievo giuridico l'eventuale pronuncia di autorizzazione al trattamento chirurgico qui eventualmente disposta siccome è evidente che con la soppressione della norma art. 31, comma 4, del
d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 questo Collegio ha peraltro perso il potere, in corso di causa, di pronunciarsi sulla detta autorizzazione.
Sul piano operativo e delle scelte personalissime che competono al ricorrente, la mancata indicazione nel dispositivo di questa sentenza di una esplicita autorizzazione al trattamento chirurgico non può tuttavia essere letta o interpretata dalle strutture sanitarie cui eventualmente si rivolgerà il ricorrente quale omessa pronuncia, elemento ostativo o, ancora, rigetto della autorizzazione al trattamento chirurgico. Del resto, se così si opinasse, si vanificherebbe la portata innovativa della pronuncia della
Corte Costituzionale che nel ritenere assolutamente irragionevole l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, riconosce, in buona sostanza, al/lla diretto/a interessato/a e, senza ulteriore ricorsi giudiziali, il diritto personalissimo di sottoporsi ad eventuale intervento chirurgico onde adeguare l'aspetto fisico e, all'uopo i caratteri sessuali primari e secondari, al genere riconosciuto dal
Tribunale nella sua sentenza di rettificazione di sesso.” (v. più di recente sentenza del 4.2.2025 est.
Dott. G. Rapisarda)
Tanto precisato in diritto, occorre ora coniugare i superiori principi alle risultanze del caso in esame.
pagina 5 di 7 I ricorrenti hanno depositato in atti documentazione medica attestante il percorso propedeutico alla transizione di genere seguito da Persona_1
In particolare è stato depositato il certificato del 6.11.2023 della dott. dell'ASP di Catania Per_3
attestante che nel febbraio 2023 è stata accertata la disforia di genere di il quale da Persona_1
allora si è sottoposto regolarmente a colloqui specialistici psicologici per essere accompagnato nel percorso di riassegnazione sessuale.
E' stata altresì depositata la relazione del 19.9.2023 a firma del prof. medico Persona_4 specialista in endocrinologia e andrologia presso l'Ospedale Garibaldi di Catania, che dà conto della terapia ormonale per disforia di genere seguita con successo da della rappresentazione Persona_1
dei suoi caratteri secondari femminili e della adeguata volontà dello stesso di conseguire l'autorizzazione alla rettificazione dell'attribuzione di sesso e di correzione del sesso gonadico per adeguarlo a quello psicologico, concludendo che “Tale procedura è adeguata e necessaria per il benessere psicofisico del paziente che è peraltro pronto e idoneo”.
All'udienza del 2.7.2024 è comparso avanti al presidente relatore per essere sentito. Persona_1
Si riporta qui di seguito il relativo verbale:
“Il Giudice, preliminarmente dà atto che la persona che risponde al nome di si Persona_1
presenta in tutto e per tutto con fattezze femminili essendo all'esterno identificabile come appartenente al genere femminile.
Per_ Il giudice procede quindi a sentire la minore la quale così dichiara: Mi chiamano anche a scuola da circa due anni cioè da quando ho iniziato la terapia ormonale. E' stato il medico endocrinologo che mi segue che mi ha suggerito di farmi da subito chiamare con il nome femminile che io e mia madre abbiamo scelto insieme. Faccio presente che fin da piccola, avevo circa 4 anni, notavo che qualcosa in me era diverso rispetto a mio fratello maggiore. Guardavo mia madre e volevo essere come lei.
Quando è arrivata l'adolescenza sentivo che qualcosa in me era diverso e volevo cambiare. Ne ho parlato a mamma e papà e anche a scuola ho reso partecipi tutti del modo di sentirmi. Non ne ho fatto mai mistero. Abbiamo quindi deciso in famiglia di rivolgerci al dott. il quale è uno Persona_5
specialista in questo settore e ho seguito le sue indicazioni anche in ordine al percorso psicologico in affiancamento alla terapia ormonale. Cosa che ho fatto dato che anche attualmente sto seguendo questo percorso composito. Mi trovo benissimo. Sono felice, ho ritrovato la mia serenità perché sento che questa è la strada giusta da seguire per il mio bene. Sono assolutamente convinta di continuare nel mio percorso per l'adeguamento del genere da maschile a femminile anche sotto il profilo del trattamento chirurgico. Peraltro sto per diventare maggiorenne e sono assolutamente consapevole e convinta, in modo del tutto maturo, della scelta che ho fatto e che i miei genitori hanno rappresentato
pagina 6 di 7 per me, nel mio esclusivo interesse. Il fatto di non essere sessualmente in linea con il mio intimo modo di essere mi condiziona con disagio rispetto alle relazioni personali perché quando un ragazzo prova interesse per me e io per lui mi blocco perché provo disagio per la mia condizione. Lo stesso disagio provo al momento di chiedere i documenti di identità o altro. Non vedo l'ora di potere fare l'intervento chirurgico di adeguamento così da non provare più il disagio di cui parlo.”
Anche la madre, sentita alla stessa udienza ha confermato le dichiarazioni di Parte_2
Per_ riferendo di vivere con lei “il disagio di cui ha parlato” e di percepire “come autenticamente sentita e consapevolmente voluta la scelta della propria figlia di adeguamento del genere sessuale e del trattamento chirurgico.”.
Alla luce delle superiori convergenti risultanze il collegio ritiene che sia stata pienamente raggiunta la prova circa la consapevole e ferma volontà di di adeguare la propria identità al genere Persona_1 femminile e quindi l'effettiva necessità, in relazione al desiderio ribadito dallo stesso, della rettifica Per_ anagrafica mediante attribuzione del sesso femminile e del pre-nome ”.
La domanda di rettificazione di sesso deve quindi essere accolta.
Nulla va invece statuito in merito all'autorizzazione al trattamento chirurgico di adeguamento del caratteri sessuali per le ragioni e con le precisazioni sopra evidenziate.
Nulla sulle spese stante la natura della causa e l'assenza di ragioni di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, così statuisce: dispone in favore di nato a [...] il [...], la rettificazione, nell'atto di Persona_1
nascita e in ogni altro atto dello Stato civile, del sesso da maschio a femmina e del pre-nome da a ”; Per_1 Per_2 ordina all'ufficiale di Stato Civile di Siracusa di effettuare i superiori adempimenti;
nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Siracusa, all'esito della camera di consiglio del 14.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente rel.
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 121/2024 R.G., promossa da
( ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
( ), nata Siracusa il 17.11.1979, in proprio e nella qualità di Parte_2 C.F._2
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
( ), nato a [...] il [...], residente in [...], scala C, C.F._3 elettivamente domiciliati in Catania, Via Monfalcone n.28 A presso lo studio dell'Avv. Laura Garofalo che li rappresenta e difende per mandato in atti;
- ricorrenti contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SIRACUSA, in persona del Sostituto Procuratore della
Repubblica dott.ssa Chiara Valori, giusta atto di intervento depositato il 26.4.2024;
- resistente
( ), nato a [...] il [...], residente in [...], Persona_1 C.F._3
Via Sicilia n.50, scala C, elettivamente domiciliato in Catania, Via Monfalcone n.28 A presso lo studio dell'Avv. Laura Garofalo che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- parte intervenuta pagina 1 di 7 All'udienza collegiale del 28.1.2025, il procuratore delle parti ricorrenti e della parte intervenuta ha concluso come da verbale in atti ed all'esito della discussione il collegio ha posto la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nei termini di rito.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.1.2024 e in proprio e quali genitori Parte_1 Parte_2
esercente la responsabilità sul figlio minore nato a [...] il [...], hanno Persona_1 chiesto l'autorizzazione alla rettifica di attribuzione di sesso del loro figlio e all'adeguamento chirurgico dei suoi caratteri sessuali.
Hanno esposto che sin dalla tenera età ha evidenziato comportamenti in tutto e per tutto Per_1
orientati a quelli tipicamente femminili palesati con ancor maggiore evidenza in età pre-puberale e poi adolescenziale con crescente disagio per la sensazione di incongruenza della propria percezione di sé quale appartenente al genere femminile e l'essere invece geneticamente maschio.
Hanno altresì precisato che il disagio sociale e il malessere interiore del loro figlio determinato dall'appartenenza al genere maschile anziché femminile lo ha condotto alla convinta decisione di Per_ cambiare sesso assumendo il nome di quale nome identificativo della sua persona e di intraprendere il lungo percorso terapeutico psicologico e ormonale volto ad accompagnarlo nella transizione di genere.
Hanno dedotto che essendo ormai avvenuto il completamento del suddetto percorso sussistono pienamente le condizioni di legge perché venga autorizzata al rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile con conseguente adeguamento degli atti di Stato Civile mediante assunzione Per_ del nome in luogo di e perché venga altresì autorizzato il trattamento chirurgico di Per_1
cambiamento di sesso.
Integrato il contraddittorio è intervenuto il Sostituto Procuratore della Repubblica non opponendosi alla domanda e riservandosi all'esito dell'istruttoria di esprimere le proprie determinazioni in merito alla necessità dell'intervento chirurgico.
All'udienza del 2.7.2024 si è proceduto a sentire personalmente il minore e la Persona_1
ricorrente madre . Parte_2
Con atto depositato il 16.10.2026 è intervenuto in giudizio divenuto frattanto Persona_1
maggiorenne, facendo proprio il ricorso già depositato dai genitori.
Con note conclusive depositate il 13.1.2025 i ricorrenti e la parte intervenuta hanno modificato le originarie domande alla luce dell'intervenuta pronunzia della Corte Costituzionale n. 143/2024 che ha pagina 2 di 7 dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 31 comma 4 del Dlgs 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico.
La causa è stata infine rimessa all'udienza di discussione sopra indiata nella quale è stata assunta in decisione. xxx
Tanto precisato in fatto, il collegio ritiene che la domanda meriti sia fondata e come tale meritevole di accoglimento.
In diritto giova richiamare l'art. 1 della Legge n. 164/1982 a tenore del quale “La rettificazione si fa in forza di una sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 D. Lgs. n. 150/2011 prevede poi che un tale cambiamento si realizzi “mediante trattamento medico-chirurgico”, “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali”.
Il combinato delle citate norme è stato oggetto di ripetute pronunce che ricostruiscono nei seguenti termini il quadro interpretativo di riferimento.
Infatti, il S.C. ha dapprima operato una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme ai parametri della CEDU dell'art. 31 cit. escludendo che la sottoposizione ad un intervento demolitorio- ricostruttivo costituisca requisito obbligatorio o necessario per la rettificazione del sesso.
E' stato infatti evidenziato che il combinato disposto delle norme sopra richiamate –art. 1 L.164/82 e art. 31 Dlgs 10/2011- non impongono “tale correzione "chirurgica", essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche, ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”.
In linea con le superiori premesse è stato affermato che la rettificazione nei registri dello Stato Civile dell'attribuzione di sesso non è subordinata alla preventiva sottoposizione ad interventi chirurgici di modifica dei caratteri sessuali primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere, in linea con una evoluzione normativa conforme alla giurisprudenza comunitaria ed alla Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo, “può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità,
pagina 3 di 7 purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale” (Cass. n. 15138/2015).
Sullo stesso solco è intervenuta la Corte Costituzionale sottolineando che: “Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità («Quando risulta necessario») del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. Il percorso ermeneutico sopra evidenziato riconosce, quindi, alla disposizione in esame il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all'identità personale (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto, dotato anch'esso di copertura costituzionale, alla salute” (Corte Costituzionale, sentenza n. 221/2015; ed inoltre C.Cost. sent. n. 185 del 13.7.2017)
Quanto all'autorizzazione al trattamento medico chirurgico va richiamato il recentissimo intervento della Corte Costituzionale che con la sentenza n.143 del 23/07/2024 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 31 comma 4 del Dlgs 150/2011 rilevando che “Poiché va escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al
pagina 4 di 7 trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.”.
Alla luce del complesso normativo così venuto a delinearsi anche a seguito della summenzionata pronunzia della Corte Costituzionale deve pertanto concludersi che il tribunale non debba statuire alcuna autorizzazione in ordine al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali allorchè si accerti che le intervenute modificazioni di tali caratteri siano già sufficienti ad autorizzare la rettificazione dell'attribuzione anagrafica del sesso del richiedente.
Ne consegue che l'accoglimento della domanda di rettificazione anagrafica dell'attribuzione del sesso comporta di pieno diritto e senza alcuna autorizzazione giudiziale che gli operatori medico-sanitari debbano dare corso agli interventi chirurgici demolitivi/ricostruttivi dei caratteri anatomici sessuali del richiedente ove questi lo richieda per il conseguimento del suo benessere psicofisico.
Il collegio peraltro si è già espresso in tal senso in altri precedenti giudizi affermando che “Orbene, la decisione in commento (ndr la sentenza C.Cost. n. 143/2024) rende pleonastica e comunque priva di ogni rilievo giuridico l'eventuale pronuncia di autorizzazione al trattamento chirurgico qui eventualmente disposta siccome è evidente che con la soppressione della norma art. 31, comma 4, del
d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 questo Collegio ha peraltro perso il potere, in corso di causa, di pronunciarsi sulla detta autorizzazione.
Sul piano operativo e delle scelte personalissime che competono al ricorrente, la mancata indicazione nel dispositivo di questa sentenza di una esplicita autorizzazione al trattamento chirurgico non può tuttavia essere letta o interpretata dalle strutture sanitarie cui eventualmente si rivolgerà il ricorrente quale omessa pronuncia, elemento ostativo o, ancora, rigetto della autorizzazione al trattamento chirurgico. Del resto, se così si opinasse, si vanificherebbe la portata innovativa della pronuncia della
Corte Costituzionale che nel ritenere assolutamente irragionevole l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, riconosce, in buona sostanza, al/lla diretto/a interessato/a e, senza ulteriore ricorsi giudiziali, il diritto personalissimo di sottoporsi ad eventuale intervento chirurgico onde adeguare l'aspetto fisico e, all'uopo i caratteri sessuali primari e secondari, al genere riconosciuto dal
Tribunale nella sua sentenza di rettificazione di sesso.” (v. più di recente sentenza del 4.2.2025 est.
Dott. G. Rapisarda)
Tanto precisato in diritto, occorre ora coniugare i superiori principi alle risultanze del caso in esame.
pagina 5 di 7 I ricorrenti hanno depositato in atti documentazione medica attestante il percorso propedeutico alla transizione di genere seguito da Persona_1
In particolare è stato depositato il certificato del 6.11.2023 della dott. dell'ASP di Catania Per_3
attestante che nel febbraio 2023 è stata accertata la disforia di genere di il quale da Persona_1
allora si è sottoposto regolarmente a colloqui specialistici psicologici per essere accompagnato nel percorso di riassegnazione sessuale.
E' stata altresì depositata la relazione del 19.9.2023 a firma del prof. medico Persona_4 specialista in endocrinologia e andrologia presso l'Ospedale Garibaldi di Catania, che dà conto della terapia ormonale per disforia di genere seguita con successo da della rappresentazione Persona_1
dei suoi caratteri secondari femminili e della adeguata volontà dello stesso di conseguire l'autorizzazione alla rettificazione dell'attribuzione di sesso e di correzione del sesso gonadico per adeguarlo a quello psicologico, concludendo che “Tale procedura è adeguata e necessaria per il benessere psicofisico del paziente che è peraltro pronto e idoneo”.
All'udienza del 2.7.2024 è comparso avanti al presidente relatore per essere sentito. Persona_1
Si riporta qui di seguito il relativo verbale:
“Il Giudice, preliminarmente dà atto che la persona che risponde al nome di si Persona_1
presenta in tutto e per tutto con fattezze femminili essendo all'esterno identificabile come appartenente al genere femminile.
Per_ Il giudice procede quindi a sentire la minore la quale così dichiara: Mi chiamano anche a scuola da circa due anni cioè da quando ho iniziato la terapia ormonale. E' stato il medico endocrinologo che mi segue che mi ha suggerito di farmi da subito chiamare con il nome femminile che io e mia madre abbiamo scelto insieme. Faccio presente che fin da piccola, avevo circa 4 anni, notavo che qualcosa in me era diverso rispetto a mio fratello maggiore. Guardavo mia madre e volevo essere come lei.
Quando è arrivata l'adolescenza sentivo che qualcosa in me era diverso e volevo cambiare. Ne ho parlato a mamma e papà e anche a scuola ho reso partecipi tutti del modo di sentirmi. Non ne ho fatto mai mistero. Abbiamo quindi deciso in famiglia di rivolgerci al dott. il quale è uno Persona_5
specialista in questo settore e ho seguito le sue indicazioni anche in ordine al percorso psicologico in affiancamento alla terapia ormonale. Cosa che ho fatto dato che anche attualmente sto seguendo questo percorso composito. Mi trovo benissimo. Sono felice, ho ritrovato la mia serenità perché sento che questa è la strada giusta da seguire per il mio bene. Sono assolutamente convinta di continuare nel mio percorso per l'adeguamento del genere da maschile a femminile anche sotto il profilo del trattamento chirurgico. Peraltro sto per diventare maggiorenne e sono assolutamente consapevole e convinta, in modo del tutto maturo, della scelta che ho fatto e che i miei genitori hanno rappresentato
pagina 6 di 7 per me, nel mio esclusivo interesse. Il fatto di non essere sessualmente in linea con il mio intimo modo di essere mi condiziona con disagio rispetto alle relazioni personali perché quando un ragazzo prova interesse per me e io per lui mi blocco perché provo disagio per la mia condizione. Lo stesso disagio provo al momento di chiedere i documenti di identità o altro. Non vedo l'ora di potere fare l'intervento chirurgico di adeguamento così da non provare più il disagio di cui parlo.”
Anche la madre, sentita alla stessa udienza ha confermato le dichiarazioni di Parte_2
Per_ riferendo di vivere con lei “il disagio di cui ha parlato” e di percepire “come autenticamente sentita e consapevolmente voluta la scelta della propria figlia di adeguamento del genere sessuale e del trattamento chirurgico.”.
Alla luce delle superiori convergenti risultanze il collegio ritiene che sia stata pienamente raggiunta la prova circa la consapevole e ferma volontà di di adeguare la propria identità al genere Persona_1 femminile e quindi l'effettiva necessità, in relazione al desiderio ribadito dallo stesso, della rettifica Per_ anagrafica mediante attribuzione del sesso femminile e del pre-nome ”.
La domanda di rettificazione di sesso deve quindi essere accolta.
Nulla va invece statuito in merito all'autorizzazione al trattamento chirurgico di adeguamento del caratteri sessuali per le ragioni e con le precisazioni sopra evidenziate.
Nulla sulle spese stante la natura della causa e l'assenza di ragioni di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, così statuisce: dispone in favore di nato a [...] il [...], la rettificazione, nell'atto di Persona_1
nascita e in ogni altro atto dello Stato civile, del sesso da maschio a femmina e del pre-nome da a ”; Per_1 Per_2 ordina all'ufficiale di Stato Civile di Siracusa di effettuare i superiori adempimenti;
nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Siracusa, all'esito della camera di consiglio del 14.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Veronica Milone
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