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8 gennaio 1993
8 gennaio 1993
Art. 3. 1. Nell'articolo 20 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 , recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 , come modificato dall' articolo 50 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1.1. L'autorita' giudiziaria o la direzione penitenziaria competente valutano se ricorre l'esigenza di assicurare, nei confronti dei soggetti minorenni che si trovano in particolari condizioni emotive, l'assistenza psicologica a mezzo dei servizi dei centri per la giustizia minorile.".
Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 20 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 488 , recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 , come modificato dall' art. 50 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 , e dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 20 (Cautele nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione). - 1.
Nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione, sono adottate le opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosita' del pubblico e da ogni specie di pubblicita' nonche' per ridurne, nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche. E' vietato l'uso di strumenti di coercizione fisica, salvo che ricorrano gravi esigenze di sicurezza.
1- bis. Il minorenne condotto presso gli uffici di polizia giudiziaria in esecuzione di un arresto, di un fermo o di un accompagnamento e' trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati.
1.1. L'autorita' giudiziaria o la direzione penitenziaria competente valutano se ricorre l'esigenza di assicurare, nei confronti dei soggetti minorenni che si trovano in particolare condizioni emotive, l'assistenza psicologica a mezzo dei servizi dei centri per la giustizia minorile.".
"1.1. L'autorita' giudiziaria o la direzione penitenziaria competente valutano se ricorre l'esigenza di assicurare, nei confronti dei soggetti minorenni che si trovano in particolari condizioni emotive, l'assistenza psicologica a mezzo dei servizi dei centri per la giustizia minorile.".
Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 20 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 488 , recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 , come modificato dall' art. 50 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 , e dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 20 (Cautele nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione). - 1.
Nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione, sono adottate le opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosita' del pubblico e da ogni specie di pubblicita' nonche' per ridurne, nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche. E' vietato l'uso di strumenti di coercizione fisica, salvo che ricorrano gravi esigenze di sicurezza.
1- bis. Il minorenne condotto presso gli uffici di polizia giudiziaria in esecuzione di un arresto, di un fermo o di un accompagnamento e' trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati.
1.1. L'autorita' giudiziaria o la direzione penitenziaria competente valutano se ricorre l'esigenza di assicurare, nei confronti dei soggetti minorenni che si trovano in particolare condizioni emotive, l'assistenza psicologica a mezzo dei servizi dei centri per la giustizia minorile.".
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 3
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