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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/09/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 727/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere Relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, avente ad oggetto “Responsabilità professionale”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 727 dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 4345/2022 emessa dal Tribunale di Bari – Terza Sezione Civile, pubblicata il 24.11.2022
TRA
(C.F. ), in proprio e quale procuratore Parte_1 C.F._1 speciale di ( ), rappresentati e difesi, Parte_2 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli AVV.TI MAZZUCCHIELLO GIUSEPPE, FAFONE CLEMENTINA E COLAPIETRO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Sanvito Gabriella in Bari alla Via Abate Gimma n. 147, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV.TI SELETTI SONIA, DI MARCO FRANCESCA e ed elettivamente domiciliata Parte_3
Bari (BA) alla Via J. Serra, 19 presso lo studio Avv. Parte_3
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
nonché CONTRO pagina 1 di 17 (C.F. ), in persona del legale rappresentante, CP P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'AVV. DE BONIS CRISTALLI ROCCO ed elettivamente domiciliata in Bari (BA) alla Via Quintino Sella, 241, presso lo studio dell'Avv. Amato Alessandro
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 26.03.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato l'11.02.2016, in Parte_1 proprio e nella qualità di procuratore speciale di conveniva in Parte_2 giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, l al fine di ottenere, Controparte_1 previo accertamento e declaratoria di responsabilità della struttura sanitaria, la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, patiti in conseguenza delle gravissime lesioni invalidanti cagionate a per le errate cure Parte_2 sanitarie somministrategli. A fondamento della domanda il ricorrente deduceva che: - in data 8.06.2004, a un anno dalla diagnosi di “ischemia cronica arto inferiore sinistro” e dall'intervento di PTA e stenting dell'arteria iliaca sinistra eseguiti presso altra struttura ospedaliera, si ricoverava presso l di Bari per effettuare l'angiografia; - il giorno seguente, in Controparte_1 assenza di idoneo consenso informato, veniva sottoposto a intervento d PTA su arteria iliaca sinistra ed applicazione di 4 stents a detta arteria e due all'arteria iliaca destra;
- in data 11.06.2004 veniva dimesso con diagnosi di “claudicatio gamba sinistra in paziente con arteriopatia obliterante arti inferiori”; - in data 16.07.2004, a seguito dell'intervento, il paziente veniva ricoverato presso l'Ospedale 'Maselli Mascia' di San Severo per forti dolori bilaterali al basso ventre, con diagnosi di addome acuto. Sottoposto a TC addome, all'esito veniva eseguita laparotomia esplorativa, che evidenziava una peritonite emorragica secondaria a terapia anticoagulante prescritta alla dimissione, somministrata a dosaggio non adeguato, con conseguente innalzamento patologico dell'INR e sanguinamento addominale;
in data 30.07.2004 veniva dimesso con diagnosi di “emoperitoneo con diatesi emorragica. Ematoma anse intenstinali. Arteriopatia obliterante arti. inferiori”; al persistere della sintomatologia dolorosa agli arti inferiori, il 21.10.2004 eseguiva Eco Color Dopler che riferiva ischiemia critica arto inferiore sinistro insufficienza arteriosa arto inferiore dx…” in data 8.11.2004 veniva nuovamente ricoverato e, a seguito di angiografia agli arti inferiori per via percutanea da arteria femorale destra in data 12.11.04, veniva sottoposto dai sanitari dell CP_1 ad intervento di bypass femoro-femorale e TEA arteria femorale Controparte_1 superficiale destra.
Secondo la prospettiva difensiva dell'attore, l'intervento eseguito presso la struttura sanitaria convenuta si sarebbe rivelato, ancora una volta, inappropriato e improntato a pagina 2 di 17 negligenza, poiché – considerate le condizioni cliniche e generali del paziente – i sanitari avrebbero dovuto optare per una tecnica chirurgica più sicura, quale il bypass axillo- bifemorale;
infatti, in data 21.1.2005, si rendeva necessario un nuovo ricovero con diagnosi di arteriopatia obliterante degli arti inferiori, presso l'Ospedale “Masselli Mascia” di S. Severo, dove si procedeva a trattamento con Endoprost ed a nuova arteriografia attestante “ateromasia aorta distale. Occlusione asse iliaco sn..Stenosi intra-stent asse iliaco dx. Stenosi arteria femorale comune dx. Occlusione arteria femorale superficiale, bilateralmente. Scarsissima rivascolarizzazione distale a sn.”. Sicché, il 3.03.2005 veniva sottoposto ad ulteriore ricovero presso la struttura sanitaria convenuta e un nuovo esame angiografico agli arti inferiori evidenziava “Aorta addominale ateromasica. . Aorta iliaca comune occlusa all'origine in CP_3 sede di pregressa PTA..Arteria sinistra. Arteria iliaca comune occlusa all'origine in sede di pregressa PTA”, al quale seguiva un ulteriore ricovero presso l'Ospedale di Viterbo che attestava “in sede di scarpa sinistro” l'esistenza di “tramite fistoloso secernente materiale purisimile, probabilmente in rapporto con una probabile sepsi della protesi nella stessa sede”. Tanto premesso, l'attore fondava la propria pretesa risarcitoria nei confronti dell
[...] sull'assunto che i trattamenti sanitari inadeguati avessero causato gravi Controparte_1 complicanze cliniche, determinando un netto aggravamento delle condizioni di Pt_2
con insorgenza di sepsi, perdita della deambulazione (costringendolo all'uso
[...] della sedia a rotelle), incontinenza, impotenza sessuale e un serio pericolo per la vita. 1.2 Costituendosi in giudizio, l chiedeva il rigetto della domanda Controparte_1 attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e formulava istanza di chiamata di terzo in garanzia nei confronti della compagnia assicurativa al fine di essere CP manlevata, nell'ipotesi di accertamento della riconducibilità delle lesioni subite da alla condotta sanitaria colposa imputabile a essa convenuta. Parte_2
1.3 Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio l' e CP chiedeva: - in via principale, di respingersi la domanda risarcitoria avanzata nei confronti dell'assicurata perché infondata in fatto e in diritto;
- in subordine, di accertarsi la non operatività della garanzia assicurativa in ragione della mancata acquisizione del consenso informato, nonché l'accertamento della riconducibilità delle lesioni di cui è causa a personale dipendente della struttura sanitaria. 1.4 La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali prodotte dalle parti e l'espletamento della consulenza medico-legale. 1.5 Con sentenza n. 4345/2022, pubblicata il 24.11.2022, il Tribunale di Bari, in considerazione dei principi vigenti in materia di responsabilità medica e del periodo temporale in cui si erano verificati gli eventi alla base della richiesta risarcitoria, riconosceva la natura contrattuale dell'obbligazione assunta dal medico nei confronti del paziente. All'esito dell'istruttoria, escludeva profili di responsabilità a carico della struttura sanitaria in relazione al primo intervento eseguito il 9.06.2004, riconoscendo al contrario la responsabilità dei sanitari per il secondo intervento (“bypass femoro- femorale e TEA arteria femorale superficiale destra”) eseguito il 12.11.2004, ritenendo pagina 3 di 17 la condotta della struttura causalmente connessa alle lesioni riportate dal paziente;
a tal riguardo, il Tribunale accertava la sussistenza di un danno iatrogeno quantificato in giorni 57 di inabilità temporanea e nel 20% di invalidità permanente in termini differenziali. Inoltre escludeva ogni personalizzazione del predetto danno e rigettava: 1) la domanda di risarcimento del danno da capacità lavorativa, 2) la domanda di risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, 3) la domanda di risarcimento del danno parentale richiesto dal figlio in proprio. Parte_1
Rigettava l'eccezione della di inoperatività della garanzia assicurativa sia CP sotto il profilo della mancanza di consenso informato, sia di prestazione sanitaria eseguita da personale non dipendente della e, per l'effetto, accoglieva la CP_4 domanda di manleva proposta dall nei confronti di . Controparte_1 CP
Pertanto, così provvedeva: “1) accoglie, nei limiti di ragione, la domanda proposta da
, in qualità di procuratore speciale di e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 condanna la al pagamento in favore dell'attore, per le causali Controparte_1 indicate in parte motiva, della somma di €208.969,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
2) rigetta la domanda di risarcimento proposta da Pt_1 in proprio;
3) condanna la alla refusione della metà delle
[...] Controparte_1 spese di lite sostenute da parte attrice, che si liquidano in €272,50 per ½ esborsi documentati e in €7.042,50 per 1/2 compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%), cap e iva come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari;
dichiara compensata la restante parte;
4) pone le spese di ctu a carico della 5) condanna la a tenere indenne la Controparte_1 CP [...] di tutto quanto da quest'ultima dovuto in favore di , in qualità CP_1 Parte_1 di procuratore speciale di in forza dei punti 1, 3 e 4 del presente Parte_2 dispositivo che precedono;
6) condanna la al pagamento in favore della CP delle spese di resistenza che si liquidano in €14.085,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%), cap e iva come per legge”.
--------------- 2.1 Avverso detta sentenza, con atto di citazione in appello, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. il 24.05.2023, in proprio e quale procuratore speciale di Parte_1
ha interposto tempestivo gravame e ha chiesto, in riforma della Parte_2 sentenza impugnata, di “1) accertare, riconoscere e dichiarare -ove necessario, previo espletamento della prova testi richiesta nella seconda memoria ex art. 183 6° co. c.p.c., e previa convocazione del CTU a chiarimenti e disamina di tutte le emergenze processuali attinenti al quantum debeatur- il diritto al risarcimento di una maggior somma a titolo di danno non patrimoniale (temporaneo e permanente, biologico, alla salute, relazionale, esistenziale, morale, etc.) patito dal sig. in Parte_2 conseguenza dell'evento lesivo causato dalla già riconosciuta responsabilità della appellata con conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento Controparte_1 dello stesso in favore del sig. quale procuratore speciale del sig. Parte_1
da determinarsi in una maggiore misura (rispetto a quanto Parte_2
pagina 4 di 17 determinato e liquidato nella sentenza impugnata) secondo equità circostanziata ex artt. 2056 e 1223 e ss. c.c., sulla base dell'evidenza disponibile, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dall'evento al soddisfo sulla somma rivalutata di anno in anno;
2) accertare, riconoscere e dichiarare -anche ammettendo la prova testi di cui alla seconda memoria ex art. 183 6° co. c.p.c.- la sussistenza del danno non patrimoniale (relazionale, esistenziale, morale, etc. per la compromissione del rapporto parentale) patiti dal sig. in proprio, in conseguenza dell'evento lesivo Parte_1 causato dalla responsabilità dell'appellata con conseguente condanna Controparte_1 di quest'ultima al risarcimento degli stessi in favore del sig. in Parte_1 proprio, nella misura da determinarsi secondo equità circostanziata ex artt. 2056 e 1223 e ss. c.c., alla luce di tutta l'evidenza disponibile, oltre rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dall'evento al soddisfo sulla somma rivalutata di anno in anno;
3) Condannare in p.l.r.p.t. al pagamento in favore degli appellanti Controparte_1 delle spese e competenze di lite di 1° grado in una maggiore misura rispetto a quanto liquidato in primo grado nella gravata pronuncia, come da allegata nota spese attorea di 1° grado, con il rimborso forfettario come per legge, CPA ed IVA, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari;
4) Condannare, altresì, l'appellata al pagamento in favore degli appellanti delle spese e competenze del 2° grado di giudizio, con il rimborso forfettario come per legge, CPA ed IVA, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza, contestando la violazione degli artt. 115, 116 e 132 co. 1 n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 6° co. Cost., e comunque degli artt. 2, 3, 4, 13, 29, 30, 31, 32 e 35 Cost., nonché degli artt. 1218, 1223, 1224, 1226, 2056, 2059, 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere il Tribunale riduttivamente valutato e liquidato, sulla scorta della CTU, il danno biologico relativo all'invalidità fisica e psichica temporanea e permanente iatrogena patita dal sig. conseguente Parte_2 all'accertata responsabilità di Controparte_1
Secondo la prospettiva difensiva dell'appellante, all'esito delle risultanze fattuali e istruttorie, il Tribunale avrebbe dovuto: 1) commisurare il danno iatrogeno su una invalidità complessiva compresa tra 80 e 100% e non del 55%, così riconoscendo una somma maggiore;
2) riconoscere la personalizzazione del danno, avendo allegato e provato i notevoli pregiudizi morali, esistenziali ed alla capacità lavorativa, meritevoli di riconoscimento nella misura massima prevista del 25% prevista dalle tabelle milanesi del 2021. Con il secondo motivo di appello, l'appellante eccepisce l'apparente e/o incongrua motivazione con violazione degli artt. 115, 116, 132 co. 1 n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 6° co. Cost., degli artt. 2, 3, 13, 32 Cost., e comunque delle regole probatorie di cui agli artt. 1218, 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere il Tribunale rigettato la domanda attorea di ristoro dei danni da lesione dell'autodeterminazione e della salute ritenendola priva di adeguato supporto probatorio, nonostante avesse riconosciuto il carente consenso informato all'intervento chirurgico del 12.11.2004.
pagina 5 di 17 Con il terzo motivo di gravame, l'appellante contesta la violazione degli artt. 115, 116 e 132 co. 1 n. 4 c.p.c., dell'art. 111 6° co. cost. e comunque degli artt. 2, 3, 29, 32 Cost., nonché degli artt. 1218, 1223, 1224, 1226, 2043, 2056, 2059, 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere il Tribunale negato ogni ristoro dei danni patiti da in proprio, in Parte_1 conseguenza dell'illecito sanitario che ha causato al padre gravi sofferenze rendendogli pressoché impossibile la deambulazione. Con il quarto e ultimo motivo di doglianza, l'appellante censura la sentenza nella parte inerente alla liquidazione del danno iatrogeno. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe omesso: 1) l'attualizzazione della somma al 2022, atteso che la liquidazione del danno era stata operata con le tabelle milanesi di riferimento del 2021; 2) il riconoscimento degli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno dal 12.11.2004 al soddisfo;
3) il riconoscimento degli interessi compensativi. 2.2 Costituendosi in giudizio ha chiesto: 1) il rigetto del primo e del terzo CP motivo di appello in quanto infondati in fatto e in diritto;
2) la valutazione delle prove e la conseguente decisione secondo giustizia in ordine all'impugnazione spiegata da quale procuratore speciale di con il secondo e il Parte_1 Parte_2 quarto motivo di gravame. La compagnia assicurativa ha, altresì, interposto appello incidentale ai fini dell'accertamento dell'inoperativa della polizza assicurativa per la mancata acquisizione del consenso informato da parte della struttura sanitaria, nonché per i danni causati da personale non dipendente, chiedendo il rigetto della domanda di manleva spiegata dall' in quanto ingiusta e infondata, disponendo Controparte_1
a carico della stessa o dei singoli percipienti la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza impugnata, oltre rivalutazione e interessi dal pagamento al saldo;
con vittoria di spese e competenze legali. 2.3 Si è costituita in giudizio l e ha contestato gli avversi assunti, Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ - in via principale: respingere l'appello principale svolto dal sig. e l'appello incidentale svolto da Parte_1 CP in quanto infondati, quanto esposto in narrativa;
- in via subordinata: ove mai l'Ill.ma Corte d'Appello dovesse accogliere in tutto o in parte l'appello principale svolto dal sig.
con conseguente riforma della sentenza impugnata e correlata Parte_1 condanna di ad ulteriore esborso risarcitorio nei confronti di parte Controparte_1 appellante, accogliere la domanda di garanzia e manleva formulata da quest'ultima nei confronti di e, per l'effetto, dichiarare e condannare in CP CP persona del legale rappresentante pro-tempore, in forza di polizza assicurativa, tenuta a manlevare e tenere indenne la convenuta da quanto quest'ultima sarà CP_5 eventualmente obbligata a pagare a parte appellante quale conseguenza dei fatti descritti nell'atto introduttivo;
- in ogni caso, chiede che Controparte_1 CP
(già e Lloyd AT S.p.a.) sia condannata - ai sensi e per gli effetti CP_6 dell'art 1917, III co. c.c. - a corrispondere alla stessa le spese sostenute per resistere alla presente azione così come verranno quantificate in esito del presente giudizio. 2.4 A seguito di trattazione scritta, in data 26 marzo 2025, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c. pagina 6 di 17 ……………………
3.In via prioritaria occorre scrutinare il primo motivo di appello formulato dai signori e il primo motivo di appello incidentale della in quanto, con Pt_2 Controparte_1 entrambi i motivi, viene rimessa in discussione la responsabilità della struttura sanitaria (appello incidentale dell e si chiede il riconoscimento di una maggiore CP_1 responsabilità della struttura sanitaria sotto il profilo di un maggior danno differenziale (appello principale degli ). Non vi è invece appello in ordine alla decisione del Pt_2 giudice di prime cure che ha escluso ogni responsabilità dell' con riferimento al CP_1 primo intervento eseguito il 9.06.2004 e su tale punto deve ritenersi intervenuto il giudicato. Ebbene entrambi i motivi non meritano accoglimento. Nel motivo di gravame, l si limita a criticare la decisione, facendo CP_1 riferimento per relationem alle conclusioni del proprio CTP – prof – il quale Per_1 ha escluso la responsabilità della struttura sanitaria, ritenendo corretta l'esecuzione del bypass femoro femorale. Senonchè alle critiche del predetto CTP ha esaurientemente risposto il CTU dott. il Per_2 quale, con spiegazione convincente, ha sostenuto che “ la mancata scelta nel novembre 2004 di eseguire un by-pass aorto-bifemorale, a fronte del discutibile by-pass femoro- femorale effettuato, andando a prelevare sangue da una fonte donatrice, l'asse di destra, giàseppur parzialmente deficitaria, ha inciso in maniera negativasulla funzione deambulatoria. Ne deriva che, una equa quantificazione medico-legale, debba impostarsi come maggior danno biologico, rispetto a quello che un più corretto trattamento di by- pass aorto-bifemorale avrebbe previsto. A sostegno di tale più contenuta valutazione del danno, si ribadisce come il discusso trattamento di by-pass femoro-femorale non ha determinato se non dopo diversi anni il ricorso ad un by-pass axillo-bifemorale (ben 9 anni), né prodotto concreti rischi di amputazione degli arti o gravi fenomeni ulcerativi, di gangrena o di necrosi”. Per essere ancora più sintetici e chiari, il CTU dott. ha spiegato che l'intervento Per_2 bypass femoro-femorale praticato ha certamente preservato il sig. da necrosi, Pt_2 lesioni ulcerative cutanee o dalle amputazioni agli arti, fino al successivo intervento di bypass axillo-bifemorale del 2013, ma non da una progressiva perdita della funzione deambulatoria. E nel chiarire e precisare ulteriormente alle osservazioni dei CTP, il dott afferma Per_2 che la fonte donatrice, non risponde al dato strumentale e funzionale, visto che l'asse iliaco destro fu inizialmente ed in parte compromesso nell'intervento del giugno 2004, allorchè furono introdotti in tale sede due stent, senza adeguata ed efficace protezione di tale comparto. La presenza di un “addome ostile”, non poteva controindicare un by-pass aorto- bifemorale, in quanto, a tutela del concetto fondamentale di “integrità psicofisica”, non può disgiungersi il danno anatomico da quello funzionale, eventualmente a scapito di quest'ultimo.
pagina 7 di 17 La arteriografia del 4.3.2005, garantiva rilevi emodinamici dell'aorta dominali, buoni per un suo utilizzo (v. 140/80/100), tanto che forniva le arterie lombari per i circoli collaterali instauratisi negli arti inferiori. Inoltre, - prosegue il CTU - da quanto emerge dalla lettura delle cartelle cliniche agli atti, non risulta che lo SCOTECE, all'epoca del by-pass femoro-femorale, presentasse una grave compromissione delle condizioni generali e/o una severa disfunzione cardio- respiratoria, come al contrario affermano i CTP. Il “maggior danno biologico”, che il CTU ha individuato nel 20%, rappresenta quella quota di danno che non si sarebbe verificato, qualora lo SCOTECE fosse stato sottoposto ad una più congruo trattamento chirurgico (by-pass aorto-bifemorale), quanto meno secondo un criterio altamente probabilistico. Fondamentalmente, il CTU ha incentrato l'aspetto valutativo sulla funzione deambulatoria del soggetto che, attualmente, è responsabile di un danno biologico complessivo del 55% mentre qualora fosse stato effettuato un trattamento chirurgico di by-pass aorto-bifemorale, tale danno sarebbe stato verosimilmente del 35%. Ne consegue che il danno, attenendo esclusivamente alla funzione deambulatoria, è stato contenuto dal CTU nella misura del 20% . Per quanto sin qui chiarito, ne consegue che non può trovare accoglimento il gravame degli i quali chiedono il riconoscimento di un danno maggiore, facendo Pt_2 riferimento alla funzione deambulatoria, non tenendo conto che proprio l'aggravamento della funzione deambulatoria sostanzia il danno riconosciuto dal CTU. Inoltre un danno maggiore non può essere riconosciuto – come chiedono gli – poiché allo Pt_2
è stata riconosciuta dall' una invalidità del 100%, dal momento che i Pt_2 CP_7 criteri che sottendono all'accertamento della predetta invalidità sono diversi, essendo diversa la funzione dei due istituti e diversi i criteri tabellari, La difesa degli impugna la sentenza eccependo la mancata indicazione dei Pt_2 criteri per calcolare il danno da invalidità temporanea totale, ma l'eccezione è infondata dal momento che, per la quantificazione del danno, il giudice di prime cure ha premesso di utilizzare le tabelle milanesi in vigore al momento della decisione. Allo stesso modo inammissibile è l'eccezione riguardante il numero di giorni da riconoscere per invalidità temporanea totale, poiché con il gravame non si indica con precisione quale sia il numero di giorni da riconoscere e per quale ragione. Venendo alle ulteriori voci di danno non riconosciute dal giudice di prime cure, di cui gli chiedono con l'appello l'accoglimento, occorre osservare: Pt_2
1)in ordine alla personalizzazione del danno, l'appello è inammissibile considerato che gli appellanti reiterano la tesi proposta in primo grado, debitamente confutata dal giudice di prime, senza sottoporre ad adeguata critica la ratio della decisione impugnata. Il giudice di prime cure correttamente ha rigettato la domanda ritenendo né allegate, né provate circostanze specifiche e eccezionali che rendano il danno concreto patito dallo più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello Pt_2 stesso grado sofferti da persone della stessa età, essendo gli esiti (e le relative conseguenze sotto il profilo della vita di relazione) già compiutamente valutati nella pagina 8 di 17 invalidità permanente. Gli appellanti infatti allegano circostanze derivanti dalla impossibilità a deambulare, laddove la invalidità accertata attiene esclusivamente alla funzionalità motoria e le prove orali articolate sul punto non solo nulla aggiungono ma vertono – così come osservato dal Tribunale – su circostanze implicanti giudizi di valore. Allo stesso modo, il danno afferente ad un quadro depressivo risulta privo di specifiche allegazioni e prova. Infine, premesso che ciò che è stato riconosciuto è un danno differenziale, correttamente il giudice di prime cure osserva che, quand'anche l'intervento fosse stato corretto “allo sarebbe comunque derivata una importante menomazione psico fisica (stimata Pt_2 nella misura del 35% dal CTU) legata alla patologia che qui viene in rilievo e che lo stesso era portatore di altre patologie” 2) in ordine alla domanda di risarcimento del danno in favore di figlio di Pt_1
,, l'appello è inammissibile, dal momento che, anche in tal caso, non Parte_2
è sottoposta ad adeguata critica la ratio della decisione impugnata. Ed invero, l'appellante, dopo essersi dilungato sulla nozione di risarcimento del danno riflesso da soggetto macroleso e aver indicato talune massime della Cassazione che si sono occupate della materia, si limita ad affermare che il risarcimento del danno non patrimoniale (psichico, morale ed esistenziale) da compromissione del rapporto parentale può essere riconosciuto anche solo in presenza di lesioni e sulla base dello stretto vincolo familiare, pur in assenza di convivenza, specie laddove non venga fornita la prova contraria ( il giudice di prime cure ha sostenuto che non vi fosse prova della convivenza). Senonchè non propone una critica all'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata. Quest'ultima ha infatti fondato la sua decisione non solo sulla circostanza che non risulta provata la convivenza ma soprattutto sulla circostanza che, avendo lo Pt_2 riportato comunque, “nel caso di esecuzione dell'intervento ritenuto più adeguato, una invalidità del 35% (in aggiunta alle altre patologie dalle quali era affetto), sarebbe stato preciso onere del danneggiato provare, oltre che l'esistenza del danno qui lamentato (prova, come detto, carente), anche il nesso causale tra questo e il peggioramento della patologia di cui il periziando era già affetto…. a nulla rilevando le prove orali reiterate in sede di memoria conclusionale, le quali non possono ritenersi ammissibili avendo ad oggetto circostanze valutative e generiche”. E sul punto non vi è appello specifico. Il consenso informato. La questione del consenso informato costituisce motivo di appello sia dei signori che hanno reclamato il risarcimento danni per assenza di consenso informato Pt_2
(secondo motivo di appello), sia dell (appello incidentale) che dall'assenza CP di consenso informato, fa discendere, come conseguenza, la inoperatività della garanzia assicurativa. Premesso che il ctu ha ritenuto che solo in riferimento al secondo intervento ha ritenuto che il consenso fosse carente, quanto all'appello degli , il giudice di prime cure, Pt_2 dopo aver analizzato il diritto all'autodeterminazione proprio della persona fisica pagina 9 di 17 secondo i più recenti indirizzi giurisprudenziali, ha così concluso: “Passando in ultimo a valutare la richiesta di ristoro del danno da omessa acquisizione del consenso informato (che deve intendersi limitato, attese le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, al secondo intervento sopra preso in esame), …….. occorre osservare che il risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione che si sia verificato per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, pur necessario ed anche se eseguito "secundum legem artis", ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, dovrà conseguire alla allegazione del relativo pregiudizio ad opera del paziente, riverberando il rifiuto del consenso alla pratica terapeutica sul piano della causalità giuridica ex art. 1223 c.c. e cioè della relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione - perfezionatosi con la condotta omissiva violativa dell'obbligo informativo preventivo - e conseguenze pregiudizievoli che da quello derivano secondo un nesso di regolarità causale'. Il paziente che alleghi l'altrui inadempimento sarà dunque onerato della prova del nesso causale tra inadempimento e danno, posto che il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico.Tale prova potrà essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza, le pres ime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta,sulla gravit salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione, non are, "ipso facto", un danno risarcibile con riferimento alla sola ome esa l'impredicabilità di danni "in re ipsa" nell'attuale sistema della ' Tanto precisato in punto di diritto, nel caso in discussione, i una non corretta acquisizione del consenso informato da parte nuta, difetta ad ogni modo la prova del rifiuto che sarebbe stato o ove correttamente Pt_2 informato, nulla essendo stato allegato scritti di causa. Conseguentemente, il ristoro di siffatta lesione glimento”. Avverso la predetta decisione la difesa degli in primo grado parte Pt_2 attrice ha tempestivamente e adeguatamente consenso informato all'intervento del 12.11.2024 allegando alt nno alla salute e all'autodeterminazione in sé, articolando inolt prova sul punto”. E riporta il contenuto dell'atto di citazione e i ui quali i testi (non ammessi dal giudice di prime cure) avrebbero d Senonchè che dalla lettura dell'atto introduttiv che gli attori fanno riferimento al deficit informativo dedo del diritto alla autodeterminazione, laddove quanto al fatto les re allegare e provare, oltre alla violazione dell'obbligo informativo, amente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'i n.1663/2023) e le circostanze che vengono dedotte come prova te esclusivamente alla omessa informazione sui rischi -benefici de ss femoro-femorale, indicato come unico intervento praticabile, m pure si prospetta in pagina 10 di 17 relazione al rifiuto che si sarebbe opposto qualora lo fosse stato adeguatamente Pt_2 informato. Solo con il gravame la difesa ricollega l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente anche alla lesione del diritto alla salute, formulando in tal modo una domanda del tutto nuova. Venendo all'analisi dell'appello incidentale dell , quest'ultima impugna la CP sentenza del Tribunale nella parte in cui ha respinto l'eccezione di inoperatività della garanzia che ha fondato su due separati e autonomi argomenti: CP
1)la polizza opera solo in caso di corretta acquisizione del consenso informato da parte della struttura sanitaria;
2)la polizza non garantisce i danni causati dal personale sanitario non dipendente della struttura. Quanto alla inoperatività per mancanza di un valido consenso informato, Il Tribunale, pur avendo accertato che un valido consenso non fu prestato, ha respinto l'eccezione di
(secondo cui la garanzia non opera in mancanza di acquisizione di un valido CP consenso), assumendo che la sentenza non aveva riconosciuto e liquidato all'attore un danno da lesione del diritto di autodeterminazione. In particolare, il Tribunale scrive a pag. 12 della sentenza: Quanto all'eccezione di inoperatività̀ della polizza assicurativa in ragione della mancata acquisizione del consenso informato, osserva questo giudicante che la domanda di condanna al risarcimento del danno formulata dalla parte danneggiata viene qui accolta in relazione al solo errore clinico/terapeutico, non essendo stata, per contro, fornita prova della sussistenza di un danno da lesione del diritto di autodeterminazione. Conseguentemente, non vi è ragione, in difetto di ulteriori e più̀ puntuali previsioni contrattuali, di escludere l'operatività̀ della polizza. Diversamente opinando, e portando alle estreme conseguenze l'eccezione sollevata dalla compagnia convenuta, si avrebbe la necessità di eseguire un'indagine sulla acquisizione del consenso informato, anche laddove un tale profilo di censura non sia oggetto di discussione tra il terzo danneggiato e l'assicurato.” Secondo la Compagnia assicurativa, la fondatezza di un'eccezione contrattuale non può essere condizionata dal fatto che una domanda formulata da soggetti terzi sia accolta oppure no, ma va accertata solo tramite l'esame dei patti contrattuali. Nel caso di specie, - osserva l - l'art. 1 ultimo comma della polizza azionata in CP giudizio, prevede che:“La garanzia opera purché l'Assicurato-Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione, sia in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private previste dal DPR del 14 gennaio 1997, ed è inoltre subordinata all'acquisizione di valido consenso informato secondo i protocolli previsti per le singole attività”In nessuna parte del contratto è previsto che l'inoperatività sia limitata ai soli danni da violazione del diritto di autodeterminazione.
pagina 11 di 17 Più chiaramente, la sussistenza di un valido consenso informato è stata considerata dalle parti presupposto indispensabile per l'operatività della polizza, tanto quanto la presenza delle autorizzazioni sanitarie di legge, e non è un caso di esclusione della garanzia come, invece, sembra aver ritenuto la prima giudicante. Inoltre – prosegue l - l'indagine sul contenuto del contratto e sulla fondatezza delle CP relative eccezioni, va effettuata solo tramite l'esame dei patti di polizza, a prescindere da quale sia l'oggetto della domanda introdotta dall'attore, che è un soggetto terzo rispetto al con- tratto, e anche qualora - per scelta o per errore - il danneggiato non avesse formulato una domanda di risarcimento per violazione del consenso informato. Tanto significa che , una volta chiamata in causa da in CP Controparte_1 forza della polizza stipulata, a manleva della domanda risarcitoria formulata dal sig.
avrebbe potuto autonomamente sollevare, a prescindere dalla qualità dei danni Pt_2 reclamati, “la necessità di eseguire un'indagine sulla acquisizione del consenso informato, anche laddove un tale profilo di censura non sia oggetto di discussione tra il terzo danneggiato e l'assicurato”, e certamente lo avrebbe fatto se tale aspetto non fosse stato già contestato per iniziativa dell'attore. In tal caso, trattandosi di una legittima eccezione contrattuale, il Tribunale avrebbe dovuto obbligatoriamente indagare ed esprimersi al riguardo, senza bisogno alcuno di portare “alle estreme conseguenze l'eccezione sollevata dalla compagnia convenuta”, ma solo attenendosi doverosamente al principio processuale della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, sancito dall'art. 112 cpc. Con la precisazione che l'onere probatorio (di avere acquisito un valido consenso) ai fini della delibazione dell'eccezione sarebbe stato interamente a carico della casa di cura. Il motivo non può trovare accoglimento. Pur condividendo quanto affermato dalla Assicurazione e cioè che la sussistenza di un valido consenso informato è stata considerata presupposto indispensabile per l'operatività della polizza, manca un accertamento della invalidità del consenso. Né un accertamento (che l'Assicurazione avrebbe dovuto chiedere) può evincersi da quanto affermato dal CTU che si limita a riferire con espressioni generiche “ per quanto attiene il consenso al by-pass femoro femorale risalente all' 11.11.2004 presenta indubbiamente carenze sia in termini di garanzia di adeguato risultato funzionale, sia nella formazione su eventuali alternative chirurgiche sia su possibili complicanze”. L'appellante in via incidentale contesta la sentenza impugnata nella CP misura in cui, sulla base della interpretazione del contratto di polizza azionato da parte di per il caso di soccombenza, oltre che della relativa motivata CP_1 adesione all'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (sent. n. 10825/2020), e non solo, su tale questione, ha accolto la domanda di manleva formulata da parte della e, per l'effetto, ha condannato a tenere CP_4 CP indenne la rispettiva assicurata di ogni esborso risarcitorio statuito in favore degli attori in primo grado. In proposito, ripropone anche in tale sede la rispettiva tesi secondo cui la CP polizza azionata non opererebbe nel caso di specie, in ragione del relativo art. 18 delle pagina 12 di 17 condizioni aggiuntive, in ipotesi di soccombenza per fatto imputabile a personale sanitario non dipendente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1228 c.c. e, per l'effetto, contesta la sentenza impugnata nella misura in cui, al contrario ha ritenuto operativa la garanzia azionata. Da ciò la tesi per cui la convenuta non avrebbe coinvolto nel CP_1 presente giudizio i medici libero professionisti che ebbero in cura il sig. , al fine Pt_2 di ovviare in tal modo ai dedotti limiti di operatività della polizza di cui si tratta, a motivo anche della reiterata riproposizione anche nella presente sede d'appello delle richieste istruttorie di già motivatamente respinte dal Tribunale. CP
L'appello sul punto non merita accoglimento, aderendo la Corte alla interpretazione della polizza assicurativa data dal giudice di prime cure, circa il riconoscimento dell'operatività della garanzia assicurativa, a primo rischio e senza alcuna franchigia, in favore della assicurata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del contratto di assicurazione in Parte_5 esame, non rilevando ai fini della sua applicazione la riconducibilità della condotta lesiva a personale dipendente o non dipendente, e ciò sul presupposto che l'articolo 3, lettera H, CGA non riguarda la garanzia “per conto proprio” dell'assicurata, bensì la garanzia “per conto altrui” in favore del personale non dipendente, riferendosi alla responsabilità
“personale” dei medici ed altri operatori non dipendenti, al pari dell'art. 18 delle condizioni aggiuntive di polizza che prospetta una sostanziale deroga all'art. 3, lettera H, con riferimento al libero professionista personalmente. Come osservato dalla difesa dell' il contratto di assicurazione con CP_1 CP prevede tre distinte garanzie (e quindi rischi assicurati): a)la garanzia assicurativa in favore della casa di cura per le ipotesi in cui sia chiamata, come civilmente responsabile, a risarcire i danni cagionati a terzi da essa stessa o da persone delle quali o con le quali debba rispondere. Tale garanzia – per conto proprio - non ha franchigia ed opera sempre in favore della struttura, indipendentemente dal fatto che si tratti di responsabilità diretta in senso stretto (per fatto proprio) o di responsabilità per l'operato di terzi (per fatto altrui). L'oggetto del contratto di assicurazione prevede, infatti, all'art. 1 CGA che “la Società in base a conforme proposta – questionario si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresa la RC derivante all'Assicurato contraente per fatti imputabili al personale, compreso quello medico e paramedico, dipendente dell'Assicurato, per: morte e lesioni personali distruzione e deterioramento di cose”; b)la garanzia assicurativa in favore del personale dipendente, compresi i medici, quanto alle ipotesi di sua responsabilità personale per danni arrecati a terzi. Il citato art. 1 delle CGA del contratto prevede, infatti, che “la garanzia è altresì estesa alla R.C. Personale dei dipendenti, compresi medici e paramedici, per l'attività prestata nelle strutture gestite dall'Assicurato - Contraente con esclusione pagina 13 di 17 dei danni derivanti da dolo o colpa grave”. Tale estensione di garanzia trova, poi, specifica e particolare disciplina nell'art. 19 delle CAA (Condizioni aggiuntive di polizza), intitolato “Responsabilità personale di tutti i dipendenti”, dove è previsto che “l'assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti del contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi...nello svolgimento delle loro mansioni ... restano ferme tutte le condizioni di polizza non derogate dalla presente estensione di garanzia”; c)la garanzia assicurativa in favore del personale non dipendente, compresi sempre i medici, quanto alle ipotesi di responsabilità personale. In forza di quanto disposto dall'art. 18 delle condizioni aggiuntive di polizza, rubricato “responsabilità di personale dipendente”, “la presente polizza [assicurazione in favore di terzo di cui beneficiano i medici, paramedici ed altri operatori non dipendenti per fatto illecito personale ndr] opera sempre in eccesso alle assicurazioni dei medici e degli altri operatori non direttamente dipendenti dal contraente/assicurato e comunque dopo la somma di Lit.
1.500.000.000 per sinistro e per persona che restano a carico del personale qui indicato, a titolo di franchigia assoluta”. In un tale contesto, l'art. 18, quale condizione aggiuntiva al contratto, delinea un'espressa deroga a quanto stabilito all'art. 3, lett. H, CGA in forza del quale dalla garanzia R.C.T. sarebbero esclusi – tra gli altri – i danni “derivanti da responsabilità personale dei medici, paramedici ed altro personale non dipendente”, sicché, in deroga appunto all'art. 3, lettera H, CGA, la polizza prevede un'esplicita estensione della garanzia assicurativa – già stabilita (senza franchigia alcuna) per la struttura sanitaria e per il personale dipendente – anche al personale non dipendente, pur alle differenti condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 18 già richiamato. In ragione di quanto sopra, sia l'art. 3, lett. H, delle CGA sia l'art. 18 delle condizioni aggiuntive non incidono sull'assicurazione della responsabilità civile della struttura (garanzia per conto proprio ed afferente a danni conseguenti sia a fatto proprio che a fatto altrui), riguardando esclusivamente la copertura personale dei medici non dipendenti. Dal tenore letterale del contratto e dalla comune intenzione delle parti si evince, infatti, che la responsabilità della struttura sanitaria derivante dall'inadempimento di una sua obbligazione contrattuale nei confronti del paziente è disciplinata, in modo unitario, dall'art. 1 delle condizioni generali di polizza, comprendendo espressamente anche il caso di responsabilità per il fatto di terzi (sia dipendenti sia non dipendenti) dei quali la struttura debba rispondere. In virtù della distinzione strutturale tra assicurazione della responsabilità civile “per conto proprio” e “per conto altrui” – ben definita dalla Suprema Corte nella nota pronuncia n. 4936/2015 – ha pertanto stipulato con un contratto Controparte_1 CP destinato ad assicurare:
pagina 14 di 17 “(a) la responsabilità propria, tanto se dipendente da deficit organizzativi (assicurazione di r.c. per conto proprio e per fatto proprio), quanto se dipendente da colpa dei sanitari (assicurazione di r.c. per conto proprio e per fatto altrui, espressamente prevista dall'art. 1900, comma 2, c.c.); (b) la responsabilità dei medici (assicurazione di r.c. per conto altrui, ex art. 1891 c.c.)” (Cassazione civile n. 4936/2015). Conseguentemente, l'oggetto dell'assicurazione si compone, in primo luogo, di un'assicurazione “per conto proprio” stipulata dalla struttura nei termini di cui all'art. 1 delle condizioni generali di polizza, ovvero omnicomprensiva e destinata a coprire qualsiasi ipotesi di responsabilità civile dell'assicurata verso terzi, sia per fatto proprio sia per fatto altrui, a prescindere dalla riconducibilità dell'evento ad un terzo ausiliario dipendente o non dipendente. In un tale contesto, va da sé che l'inciso contenuto nell'art. 1 CGA “compreso quello medico e paramedico, dipendente dell ” non limiti l'assicurazione “per conto Parte_6 proprio” della struttura, rappresentando “solo una esplicitazione di uno dei rischi ricompresi nella più ampia pattuizione che la precede e non già una delimitazione della prima, come chiaramente desumibile dal tenore letterale, atteso che si dice che la responsabilità assicurata è comprensiva di quella per danni cagionati dai propri dipendenti e non già che sia limitata a tali danni” Come correttamente ritenuto anche dal Tribunale di Bari nella sentenza impugnata, un tale percorso interpretativo ha trovato inequivoca conferma, da parte della Suprema Corte, nella sentenza n. 10825/2020 che ha affermato la sussistenza della garanzia a primo rischio e senza franchigie in favore della struttura/assicurata, giusta art. 1 delle CGC, indipendentemente dalla natura dipendente o libero professionale del rapporto con il medico autore della condotta contestata. L'art. 3, lettera H, delle condizioni generali di polizza non può, pertanto, essere interpretato in modo atomistico e avulso dal tenore complessivo del contratto, in forza del quale ultimo l'art. 18 CAA rappresenta un'espressa deroga all'esclusione della garanzia di cui all'art. 3, lettera H CGA e gli articoli già richiamati sottintendono la comune intenzione delle parti di definire una specifica tipologia di rischio assicurato, inerente la responsabilità civile personale del terzo ausiliario non dipendente (quindi un'assicurazione “per conto altrui”), concorrente con la garanzia prestata (senza limiti e/o condizioni) a copertura della responsabilità civile della struttura, per fatto proprio o di terzi, ai sensi dell'art. 1 CGA. Né peraltro l'interpretazione di polizza sostenuta dalla struttura e confermata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10825/2020 può essere disattesa dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 11098/2020 citata da a sostegno del rispettivo appello CP incidentale quale precedente di opposto tenore, e ciò muovendo dal presupposto che la sentenza n. 11098/2020 è intervenuta tra parti e su un contratto di assicurazione che nulla hanno a che vedere con la polizza in esame. pagina 15 di 17 In ogni caso, occorre evidenziare che il contratto oggetto della sentenza n. 11098/2020 rimanda a condizioni generali di polizza che escludono espressamente dalla copertura assicurativa non soltanto la responsabilità “personale” dei medici, paramedici ed altro personale non dipendente, ma anche (a monte) “qualsiasi responsabilità ascrivibile all'assicurato per fatto imputabile ai medici non dipendenti e/o liberi professionisti che esercitavano la loro attività professionale presso le strutture assicurate”. Una previsione quest'ultima che non trova alcuna corrispondenza nella polizza oggetto del presente giudizio, dove l'articolo 1 CGA rimanda ad una copertura omnicomprensiva e, comunque, non menziona alcuna esclusione della garanzia per l'assicurata rispetto al fatto dei medici non dipendenti. Fondato è il quarto motivo di gravame proposto dagli con il quale si chiede il Pt_2 riconoscimento degli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di danno, interessi negati dal giudice di prime cure. Ed invero, sulle somme, già rivalutate all'attualità ( il giudice di prime cure ha applicato le tabelle di Milano del 2021 in vigore al momento della decisione), trattandosi di debito di valore vanno riconosciuti gli interessi compensativi sulla somma devalutata alla data dell'evento dannoso (12 novembre 2004) e rivalutata anno per anno sino alla data della presente sentenza;
con la liquidazione, il debito di valore si trasforma in debito di valuta e sono dovuti gli ulteriori interessi legali al soddisfo (Cass. S.U. n. 1712 del 1995).
4. Venendo alla regolamentazione delle spese, a seguito di riforma sia pure parziale della sentenza di primo grado, occorre considerare l'esito complessivo della causa. Nei rapporti tra l e l , quest'ultima risulta soccombente in CP_1 CP entrambi i gradi del giudizio, per cui rimangono ferme le statuizioni del giudice di primo grado (peraltro non vi è appello delle parti sul punto) e l' va condannata CP anche alle spese del presente giudizio in favore dell' avendo reiterato con CP_1
l'appello incidentale la inoperatività della polizza assicurativa ed essendo risultata-come già detto- soccombente. Nei rapporti tra i signori e all'esito complessivo del giudizio la Pt_2 CP_1 domanda risarcitoria degli risulta parzialmente accolta ( con il gravame Pt_7
l' ha rimesso in discussione l'an della pretesa) per cui si stima equo per CP_1 entrambi i gradi del giudizio compensare le spese per un mezzo e porre la restante metà a carico dell Rimangono pertanto ferme le statuizioni del giudice di primo CP_1 grado che ha deciso nel medesimo modo ( non vi è appello delle parti sul punto) e l' va condannata alle spese del presente giudizio per la metà in favore degli CP_8
, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari, e compensando Pt_2 tra le parti la restante metà. Le spese vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 -valori medi
5. Sussistono i requisiti ai sensi dell'art.13 co.1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 per il versamento da parte degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di pagina 16 di 17 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da in proprio e quale procuratore speciale di Parte_1 Pt_2
con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo p.e.c. il 24 maggio 2023,
[...] nei confronti dell in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e di in persona del legale rappresentante pro tempore nonché CP sull'appello incidentale proposto da e da avverso la Controparte_1 CP sentenza n. 4345/2022 emessa dal Tribunale di Bari pubblicata il 24.11.2022, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1)accoglie in parte l'appello principale proposto da quale procuratore Parte_1 speciale di nei confronti di e, per l'effetto, in Parte_2 Controparte_1 riforma della sentenza gravata, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
quale procuratore speciale di sulle somme così Parte_1 Parte_2 come riconosciute dal Tribunale, degli interessi compensativi e la rivalutazione, come in parte motiva;
2) rigetta l'appello principale proposto da in proprio;
Parte_1
3) rigetta gli appelli incidentali proposti da e da Controparte_1 CP
4) condanna alla refusione della metà delle spese di lite sostenute nel Controparte_1 presente giudizio da in proprio e quale procuratore speciale di Parte_1 che si liquidano in € 4500,00 per compensi professionali, oltre IVA, Parte_2
CAP e rimborso forfettario spese generali, come per legge, disponendo la distrazione in favore dei difensori antistatari e compensando la restante metà.
5) condanna al pagamento, in favore di delle spese del CP Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano in € 9000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali, come per legge.
6) conferma nel resto la sentenza impugnata
7) dichiara che, per effetto della presente decisione, gli appellanti incidentali sono tenuti a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art.13 co.1 bis del d.P.R. n.115 del 2002 Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 16 luglio 2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott.ssa Paola Barracchia Dott. Salvatore Grillo pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere Relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, avente ad oggetto “Responsabilità professionale”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 727 dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 4345/2022 emessa dal Tribunale di Bari – Terza Sezione Civile, pubblicata il 24.11.2022
TRA
(C.F. ), in proprio e quale procuratore Parte_1 C.F._1 speciale di ( ), rappresentati e difesi, Parte_2 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli AVV.TI MAZZUCCHIELLO GIUSEPPE, FAFONE CLEMENTINA E COLAPIETRO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Sanvito Gabriella in Bari alla Via Abate Gimma n. 147, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV.TI SELETTI SONIA, DI MARCO FRANCESCA e ed elettivamente domiciliata Parte_3
Bari (BA) alla Via J. Serra, 19 presso lo studio Avv. Parte_3
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
nonché CONTRO pagina 1 di 17 (C.F. ), in persona del legale rappresentante, CP P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'AVV. DE BONIS CRISTALLI ROCCO ed elettivamente domiciliata in Bari (BA) alla Via Quintino Sella, 241, presso lo studio dell'Avv. Amato Alessandro
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 26.03.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato l'11.02.2016, in Parte_1 proprio e nella qualità di procuratore speciale di conveniva in Parte_2 giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, l al fine di ottenere, Controparte_1 previo accertamento e declaratoria di responsabilità della struttura sanitaria, la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, patiti in conseguenza delle gravissime lesioni invalidanti cagionate a per le errate cure Parte_2 sanitarie somministrategli. A fondamento della domanda il ricorrente deduceva che: - in data 8.06.2004, a un anno dalla diagnosi di “ischemia cronica arto inferiore sinistro” e dall'intervento di PTA e stenting dell'arteria iliaca sinistra eseguiti presso altra struttura ospedaliera, si ricoverava presso l di Bari per effettuare l'angiografia; - il giorno seguente, in Controparte_1 assenza di idoneo consenso informato, veniva sottoposto a intervento d PTA su arteria iliaca sinistra ed applicazione di 4 stents a detta arteria e due all'arteria iliaca destra;
- in data 11.06.2004 veniva dimesso con diagnosi di “claudicatio gamba sinistra in paziente con arteriopatia obliterante arti inferiori”; - in data 16.07.2004, a seguito dell'intervento, il paziente veniva ricoverato presso l'Ospedale 'Maselli Mascia' di San Severo per forti dolori bilaterali al basso ventre, con diagnosi di addome acuto. Sottoposto a TC addome, all'esito veniva eseguita laparotomia esplorativa, che evidenziava una peritonite emorragica secondaria a terapia anticoagulante prescritta alla dimissione, somministrata a dosaggio non adeguato, con conseguente innalzamento patologico dell'INR e sanguinamento addominale;
in data 30.07.2004 veniva dimesso con diagnosi di “emoperitoneo con diatesi emorragica. Ematoma anse intenstinali. Arteriopatia obliterante arti. inferiori”; al persistere della sintomatologia dolorosa agli arti inferiori, il 21.10.2004 eseguiva Eco Color Dopler che riferiva ischiemia critica arto inferiore sinistro insufficienza arteriosa arto inferiore dx…” in data 8.11.2004 veniva nuovamente ricoverato e, a seguito di angiografia agli arti inferiori per via percutanea da arteria femorale destra in data 12.11.04, veniva sottoposto dai sanitari dell CP_1 ad intervento di bypass femoro-femorale e TEA arteria femorale Controparte_1 superficiale destra.
Secondo la prospettiva difensiva dell'attore, l'intervento eseguito presso la struttura sanitaria convenuta si sarebbe rivelato, ancora una volta, inappropriato e improntato a pagina 2 di 17 negligenza, poiché – considerate le condizioni cliniche e generali del paziente – i sanitari avrebbero dovuto optare per una tecnica chirurgica più sicura, quale il bypass axillo- bifemorale;
infatti, in data 21.1.2005, si rendeva necessario un nuovo ricovero con diagnosi di arteriopatia obliterante degli arti inferiori, presso l'Ospedale “Masselli Mascia” di S. Severo, dove si procedeva a trattamento con Endoprost ed a nuova arteriografia attestante “ateromasia aorta distale. Occlusione asse iliaco sn..Stenosi intra-stent asse iliaco dx. Stenosi arteria femorale comune dx. Occlusione arteria femorale superficiale, bilateralmente. Scarsissima rivascolarizzazione distale a sn.”. Sicché, il 3.03.2005 veniva sottoposto ad ulteriore ricovero presso la struttura sanitaria convenuta e un nuovo esame angiografico agli arti inferiori evidenziava “Aorta addominale ateromasica. . Aorta iliaca comune occlusa all'origine in CP_3 sede di pregressa PTA..Arteria sinistra. Arteria iliaca comune occlusa all'origine in sede di pregressa PTA”, al quale seguiva un ulteriore ricovero presso l'Ospedale di Viterbo che attestava “in sede di scarpa sinistro” l'esistenza di “tramite fistoloso secernente materiale purisimile, probabilmente in rapporto con una probabile sepsi della protesi nella stessa sede”. Tanto premesso, l'attore fondava la propria pretesa risarcitoria nei confronti dell
[...] sull'assunto che i trattamenti sanitari inadeguati avessero causato gravi Controparte_1 complicanze cliniche, determinando un netto aggravamento delle condizioni di Pt_2
con insorgenza di sepsi, perdita della deambulazione (costringendolo all'uso
[...] della sedia a rotelle), incontinenza, impotenza sessuale e un serio pericolo per la vita. 1.2 Costituendosi in giudizio, l chiedeva il rigetto della domanda Controparte_1 attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e formulava istanza di chiamata di terzo in garanzia nei confronti della compagnia assicurativa al fine di essere CP manlevata, nell'ipotesi di accertamento della riconducibilità delle lesioni subite da alla condotta sanitaria colposa imputabile a essa convenuta. Parte_2
1.3 Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio l' e CP chiedeva: - in via principale, di respingersi la domanda risarcitoria avanzata nei confronti dell'assicurata perché infondata in fatto e in diritto;
- in subordine, di accertarsi la non operatività della garanzia assicurativa in ragione della mancata acquisizione del consenso informato, nonché l'accertamento della riconducibilità delle lesioni di cui è causa a personale dipendente della struttura sanitaria. 1.4 La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali prodotte dalle parti e l'espletamento della consulenza medico-legale. 1.5 Con sentenza n. 4345/2022, pubblicata il 24.11.2022, il Tribunale di Bari, in considerazione dei principi vigenti in materia di responsabilità medica e del periodo temporale in cui si erano verificati gli eventi alla base della richiesta risarcitoria, riconosceva la natura contrattuale dell'obbligazione assunta dal medico nei confronti del paziente. All'esito dell'istruttoria, escludeva profili di responsabilità a carico della struttura sanitaria in relazione al primo intervento eseguito il 9.06.2004, riconoscendo al contrario la responsabilità dei sanitari per il secondo intervento (“bypass femoro- femorale e TEA arteria femorale superficiale destra”) eseguito il 12.11.2004, ritenendo pagina 3 di 17 la condotta della struttura causalmente connessa alle lesioni riportate dal paziente;
a tal riguardo, il Tribunale accertava la sussistenza di un danno iatrogeno quantificato in giorni 57 di inabilità temporanea e nel 20% di invalidità permanente in termini differenziali. Inoltre escludeva ogni personalizzazione del predetto danno e rigettava: 1) la domanda di risarcimento del danno da capacità lavorativa, 2) la domanda di risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, 3) la domanda di risarcimento del danno parentale richiesto dal figlio in proprio. Parte_1
Rigettava l'eccezione della di inoperatività della garanzia assicurativa sia CP sotto il profilo della mancanza di consenso informato, sia di prestazione sanitaria eseguita da personale non dipendente della e, per l'effetto, accoglieva la CP_4 domanda di manleva proposta dall nei confronti di . Controparte_1 CP
Pertanto, così provvedeva: “1) accoglie, nei limiti di ragione, la domanda proposta da
, in qualità di procuratore speciale di e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 condanna la al pagamento in favore dell'attore, per le causali Controparte_1 indicate in parte motiva, della somma di €208.969,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
2) rigetta la domanda di risarcimento proposta da Pt_1 in proprio;
3) condanna la alla refusione della metà delle
[...] Controparte_1 spese di lite sostenute da parte attrice, che si liquidano in €272,50 per ½ esborsi documentati e in €7.042,50 per 1/2 compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%), cap e iva come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari;
dichiara compensata la restante parte;
4) pone le spese di ctu a carico della 5) condanna la a tenere indenne la Controparte_1 CP [...] di tutto quanto da quest'ultima dovuto in favore di , in qualità CP_1 Parte_1 di procuratore speciale di in forza dei punti 1, 3 e 4 del presente Parte_2 dispositivo che precedono;
6) condanna la al pagamento in favore della CP delle spese di resistenza che si liquidano in €14.085,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%), cap e iva come per legge”.
--------------- 2.1 Avverso detta sentenza, con atto di citazione in appello, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. il 24.05.2023, in proprio e quale procuratore speciale di Parte_1
ha interposto tempestivo gravame e ha chiesto, in riforma della Parte_2 sentenza impugnata, di “1) accertare, riconoscere e dichiarare -ove necessario, previo espletamento della prova testi richiesta nella seconda memoria ex art. 183 6° co. c.p.c., e previa convocazione del CTU a chiarimenti e disamina di tutte le emergenze processuali attinenti al quantum debeatur- il diritto al risarcimento di una maggior somma a titolo di danno non patrimoniale (temporaneo e permanente, biologico, alla salute, relazionale, esistenziale, morale, etc.) patito dal sig. in Parte_2 conseguenza dell'evento lesivo causato dalla già riconosciuta responsabilità della appellata con conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento Controparte_1 dello stesso in favore del sig. quale procuratore speciale del sig. Parte_1
da determinarsi in una maggiore misura (rispetto a quanto Parte_2
pagina 4 di 17 determinato e liquidato nella sentenza impugnata) secondo equità circostanziata ex artt. 2056 e 1223 e ss. c.c., sulla base dell'evidenza disponibile, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dall'evento al soddisfo sulla somma rivalutata di anno in anno;
2) accertare, riconoscere e dichiarare -anche ammettendo la prova testi di cui alla seconda memoria ex art. 183 6° co. c.p.c.- la sussistenza del danno non patrimoniale (relazionale, esistenziale, morale, etc. per la compromissione del rapporto parentale) patiti dal sig. in proprio, in conseguenza dell'evento lesivo Parte_1 causato dalla responsabilità dell'appellata con conseguente condanna Controparte_1 di quest'ultima al risarcimento degli stessi in favore del sig. in Parte_1 proprio, nella misura da determinarsi secondo equità circostanziata ex artt. 2056 e 1223 e ss. c.c., alla luce di tutta l'evidenza disponibile, oltre rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dall'evento al soddisfo sulla somma rivalutata di anno in anno;
3) Condannare in p.l.r.p.t. al pagamento in favore degli appellanti Controparte_1 delle spese e competenze di lite di 1° grado in una maggiore misura rispetto a quanto liquidato in primo grado nella gravata pronuncia, come da allegata nota spese attorea di 1° grado, con il rimborso forfettario come per legge, CPA ed IVA, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari;
4) Condannare, altresì, l'appellata al pagamento in favore degli appellanti delle spese e competenze del 2° grado di giudizio, con il rimborso forfettario come per legge, CPA ed IVA, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza, contestando la violazione degli artt. 115, 116 e 132 co. 1 n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 6° co. Cost., e comunque degli artt. 2, 3, 4, 13, 29, 30, 31, 32 e 35 Cost., nonché degli artt. 1218, 1223, 1224, 1226, 2056, 2059, 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere il Tribunale riduttivamente valutato e liquidato, sulla scorta della CTU, il danno biologico relativo all'invalidità fisica e psichica temporanea e permanente iatrogena patita dal sig. conseguente Parte_2 all'accertata responsabilità di Controparte_1
Secondo la prospettiva difensiva dell'appellante, all'esito delle risultanze fattuali e istruttorie, il Tribunale avrebbe dovuto: 1) commisurare il danno iatrogeno su una invalidità complessiva compresa tra 80 e 100% e non del 55%, così riconoscendo una somma maggiore;
2) riconoscere la personalizzazione del danno, avendo allegato e provato i notevoli pregiudizi morali, esistenziali ed alla capacità lavorativa, meritevoli di riconoscimento nella misura massima prevista del 25% prevista dalle tabelle milanesi del 2021. Con il secondo motivo di appello, l'appellante eccepisce l'apparente e/o incongrua motivazione con violazione degli artt. 115, 116, 132 co. 1 n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 6° co. Cost., degli artt. 2, 3, 13, 32 Cost., e comunque delle regole probatorie di cui agli artt. 1218, 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere il Tribunale rigettato la domanda attorea di ristoro dei danni da lesione dell'autodeterminazione e della salute ritenendola priva di adeguato supporto probatorio, nonostante avesse riconosciuto il carente consenso informato all'intervento chirurgico del 12.11.2004.
pagina 5 di 17 Con il terzo motivo di gravame, l'appellante contesta la violazione degli artt. 115, 116 e 132 co. 1 n. 4 c.p.c., dell'art. 111 6° co. cost. e comunque degli artt. 2, 3, 29, 32 Cost., nonché degli artt. 1218, 1223, 1224, 1226, 2043, 2056, 2059, 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere il Tribunale negato ogni ristoro dei danni patiti da in proprio, in Parte_1 conseguenza dell'illecito sanitario che ha causato al padre gravi sofferenze rendendogli pressoché impossibile la deambulazione. Con il quarto e ultimo motivo di doglianza, l'appellante censura la sentenza nella parte inerente alla liquidazione del danno iatrogeno. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe omesso: 1) l'attualizzazione della somma al 2022, atteso che la liquidazione del danno era stata operata con le tabelle milanesi di riferimento del 2021; 2) il riconoscimento degli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno dal 12.11.2004 al soddisfo;
3) il riconoscimento degli interessi compensativi. 2.2 Costituendosi in giudizio ha chiesto: 1) il rigetto del primo e del terzo CP motivo di appello in quanto infondati in fatto e in diritto;
2) la valutazione delle prove e la conseguente decisione secondo giustizia in ordine all'impugnazione spiegata da quale procuratore speciale di con il secondo e il Parte_1 Parte_2 quarto motivo di gravame. La compagnia assicurativa ha, altresì, interposto appello incidentale ai fini dell'accertamento dell'inoperativa della polizza assicurativa per la mancata acquisizione del consenso informato da parte della struttura sanitaria, nonché per i danni causati da personale non dipendente, chiedendo il rigetto della domanda di manleva spiegata dall' in quanto ingiusta e infondata, disponendo Controparte_1
a carico della stessa o dei singoli percipienti la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza impugnata, oltre rivalutazione e interessi dal pagamento al saldo;
con vittoria di spese e competenze legali. 2.3 Si è costituita in giudizio l e ha contestato gli avversi assunti, Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ - in via principale: respingere l'appello principale svolto dal sig. e l'appello incidentale svolto da Parte_1 CP in quanto infondati, quanto esposto in narrativa;
- in via subordinata: ove mai l'Ill.ma Corte d'Appello dovesse accogliere in tutto o in parte l'appello principale svolto dal sig.
con conseguente riforma della sentenza impugnata e correlata Parte_1 condanna di ad ulteriore esborso risarcitorio nei confronti di parte Controparte_1 appellante, accogliere la domanda di garanzia e manleva formulata da quest'ultima nei confronti di e, per l'effetto, dichiarare e condannare in CP CP persona del legale rappresentante pro-tempore, in forza di polizza assicurativa, tenuta a manlevare e tenere indenne la convenuta da quanto quest'ultima sarà CP_5 eventualmente obbligata a pagare a parte appellante quale conseguenza dei fatti descritti nell'atto introduttivo;
- in ogni caso, chiede che Controparte_1 CP
(già e Lloyd AT S.p.a.) sia condannata - ai sensi e per gli effetti CP_6 dell'art 1917, III co. c.c. - a corrispondere alla stessa le spese sostenute per resistere alla presente azione così come verranno quantificate in esito del presente giudizio. 2.4 A seguito di trattazione scritta, in data 26 marzo 2025, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c. pagina 6 di 17 ……………………
3.In via prioritaria occorre scrutinare il primo motivo di appello formulato dai signori e il primo motivo di appello incidentale della in quanto, con Pt_2 Controparte_1 entrambi i motivi, viene rimessa in discussione la responsabilità della struttura sanitaria (appello incidentale dell e si chiede il riconoscimento di una maggiore CP_1 responsabilità della struttura sanitaria sotto il profilo di un maggior danno differenziale (appello principale degli ). Non vi è invece appello in ordine alla decisione del Pt_2 giudice di prime cure che ha escluso ogni responsabilità dell' con riferimento al CP_1 primo intervento eseguito il 9.06.2004 e su tale punto deve ritenersi intervenuto il giudicato. Ebbene entrambi i motivi non meritano accoglimento. Nel motivo di gravame, l si limita a criticare la decisione, facendo CP_1 riferimento per relationem alle conclusioni del proprio CTP – prof – il quale Per_1 ha escluso la responsabilità della struttura sanitaria, ritenendo corretta l'esecuzione del bypass femoro femorale. Senonchè alle critiche del predetto CTP ha esaurientemente risposto il CTU dott. il Per_2 quale, con spiegazione convincente, ha sostenuto che “ la mancata scelta nel novembre 2004 di eseguire un by-pass aorto-bifemorale, a fronte del discutibile by-pass femoro- femorale effettuato, andando a prelevare sangue da una fonte donatrice, l'asse di destra, giàseppur parzialmente deficitaria, ha inciso in maniera negativasulla funzione deambulatoria. Ne deriva che, una equa quantificazione medico-legale, debba impostarsi come maggior danno biologico, rispetto a quello che un più corretto trattamento di by- pass aorto-bifemorale avrebbe previsto. A sostegno di tale più contenuta valutazione del danno, si ribadisce come il discusso trattamento di by-pass femoro-femorale non ha determinato se non dopo diversi anni il ricorso ad un by-pass axillo-bifemorale (ben 9 anni), né prodotto concreti rischi di amputazione degli arti o gravi fenomeni ulcerativi, di gangrena o di necrosi”. Per essere ancora più sintetici e chiari, il CTU dott. ha spiegato che l'intervento Per_2 bypass femoro-femorale praticato ha certamente preservato il sig. da necrosi, Pt_2 lesioni ulcerative cutanee o dalle amputazioni agli arti, fino al successivo intervento di bypass axillo-bifemorale del 2013, ma non da una progressiva perdita della funzione deambulatoria. E nel chiarire e precisare ulteriormente alle osservazioni dei CTP, il dott afferma Per_2 che la fonte donatrice, non risponde al dato strumentale e funzionale, visto che l'asse iliaco destro fu inizialmente ed in parte compromesso nell'intervento del giugno 2004, allorchè furono introdotti in tale sede due stent, senza adeguata ed efficace protezione di tale comparto. La presenza di un “addome ostile”, non poteva controindicare un by-pass aorto- bifemorale, in quanto, a tutela del concetto fondamentale di “integrità psicofisica”, non può disgiungersi il danno anatomico da quello funzionale, eventualmente a scapito di quest'ultimo.
pagina 7 di 17 La arteriografia del 4.3.2005, garantiva rilevi emodinamici dell'aorta dominali, buoni per un suo utilizzo (v. 140/80/100), tanto che forniva le arterie lombari per i circoli collaterali instauratisi negli arti inferiori. Inoltre, - prosegue il CTU - da quanto emerge dalla lettura delle cartelle cliniche agli atti, non risulta che lo SCOTECE, all'epoca del by-pass femoro-femorale, presentasse una grave compromissione delle condizioni generali e/o una severa disfunzione cardio- respiratoria, come al contrario affermano i CTP. Il “maggior danno biologico”, che il CTU ha individuato nel 20%, rappresenta quella quota di danno che non si sarebbe verificato, qualora lo SCOTECE fosse stato sottoposto ad una più congruo trattamento chirurgico (by-pass aorto-bifemorale), quanto meno secondo un criterio altamente probabilistico. Fondamentalmente, il CTU ha incentrato l'aspetto valutativo sulla funzione deambulatoria del soggetto che, attualmente, è responsabile di un danno biologico complessivo del 55% mentre qualora fosse stato effettuato un trattamento chirurgico di by-pass aorto-bifemorale, tale danno sarebbe stato verosimilmente del 35%. Ne consegue che il danno, attenendo esclusivamente alla funzione deambulatoria, è stato contenuto dal CTU nella misura del 20% . Per quanto sin qui chiarito, ne consegue che non può trovare accoglimento il gravame degli i quali chiedono il riconoscimento di un danno maggiore, facendo Pt_2 riferimento alla funzione deambulatoria, non tenendo conto che proprio l'aggravamento della funzione deambulatoria sostanzia il danno riconosciuto dal CTU. Inoltre un danno maggiore non può essere riconosciuto – come chiedono gli – poiché allo Pt_2
è stata riconosciuta dall' una invalidità del 100%, dal momento che i Pt_2 CP_7 criteri che sottendono all'accertamento della predetta invalidità sono diversi, essendo diversa la funzione dei due istituti e diversi i criteri tabellari, La difesa degli impugna la sentenza eccependo la mancata indicazione dei Pt_2 criteri per calcolare il danno da invalidità temporanea totale, ma l'eccezione è infondata dal momento che, per la quantificazione del danno, il giudice di prime cure ha premesso di utilizzare le tabelle milanesi in vigore al momento della decisione. Allo stesso modo inammissibile è l'eccezione riguardante il numero di giorni da riconoscere per invalidità temporanea totale, poiché con il gravame non si indica con precisione quale sia il numero di giorni da riconoscere e per quale ragione. Venendo alle ulteriori voci di danno non riconosciute dal giudice di prime cure, di cui gli chiedono con l'appello l'accoglimento, occorre osservare: Pt_2
1)in ordine alla personalizzazione del danno, l'appello è inammissibile considerato che gli appellanti reiterano la tesi proposta in primo grado, debitamente confutata dal giudice di prime, senza sottoporre ad adeguata critica la ratio della decisione impugnata. Il giudice di prime cure correttamente ha rigettato la domanda ritenendo né allegate, né provate circostanze specifiche e eccezionali che rendano il danno concreto patito dallo più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello Pt_2 stesso grado sofferti da persone della stessa età, essendo gli esiti (e le relative conseguenze sotto il profilo della vita di relazione) già compiutamente valutati nella pagina 8 di 17 invalidità permanente. Gli appellanti infatti allegano circostanze derivanti dalla impossibilità a deambulare, laddove la invalidità accertata attiene esclusivamente alla funzionalità motoria e le prove orali articolate sul punto non solo nulla aggiungono ma vertono – così come osservato dal Tribunale – su circostanze implicanti giudizi di valore. Allo stesso modo, il danno afferente ad un quadro depressivo risulta privo di specifiche allegazioni e prova. Infine, premesso che ciò che è stato riconosciuto è un danno differenziale, correttamente il giudice di prime cure osserva che, quand'anche l'intervento fosse stato corretto “allo sarebbe comunque derivata una importante menomazione psico fisica (stimata Pt_2 nella misura del 35% dal CTU) legata alla patologia che qui viene in rilievo e che lo stesso era portatore di altre patologie” 2) in ordine alla domanda di risarcimento del danno in favore di figlio di Pt_1
,, l'appello è inammissibile, dal momento che, anche in tal caso, non Parte_2
è sottoposta ad adeguata critica la ratio della decisione impugnata. Ed invero, l'appellante, dopo essersi dilungato sulla nozione di risarcimento del danno riflesso da soggetto macroleso e aver indicato talune massime della Cassazione che si sono occupate della materia, si limita ad affermare che il risarcimento del danno non patrimoniale (psichico, morale ed esistenziale) da compromissione del rapporto parentale può essere riconosciuto anche solo in presenza di lesioni e sulla base dello stretto vincolo familiare, pur in assenza di convivenza, specie laddove non venga fornita la prova contraria ( il giudice di prime cure ha sostenuto che non vi fosse prova della convivenza). Senonchè non propone una critica all'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata. Quest'ultima ha infatti fondato la sua decisione non solo sulla circostanza che non risulta provata la convivenza ma soprattutto sulla circostanza che, avendo lo Pt_2 riportato comunque, “nel caso di esecuzione dell'intervento ritenuto più adeguato, una invalidità del 35% (in aggiunta alle altre patologie dalle quali era affetto), sarebbe stato preciso onere del danneggiato provare, oltre che l'esistenza del danno qui lamentato (prova, come detto, carente), anche il nesso causale tra questo e il peggioramento della patologia di cui il periziando era già affetto…. a nulla rilevando le prove orali reiterate in sede di memoria conclusionale, le quali non possono ritenersi ammissibili avendo ad oggetto circostanze valutative e generiche”. E sul punto non vi è appello specifico. Il consenso informato. La questione del consenso informato costituisce motivo di appello sia dei signori che hanno reclamato il risarcimento danni per assenza di consenso informato Pt_2
(secondo motivo di appello), sia dell (appello incidentale) che dall'assenza CP di consenso informato, fa discendere, come conseguenza, la inoperatività della garanzia assicurativa. Premesso che il ctu ha ritenuto che solo in riferimento al secondo intervento ha ritenuto che il consenso fosse carente, quanto all'appello degli , il giudice di prime cure, Pt_2 dopo aver analizzato il diritto all'autodeterminazione proprio della persona fisica pagina 9 di 17 secondo i più recenti indirizzi giurisprudenziali, ha così concluso: “Passando in ultimo a valutare la richiesta di ristoro del danno da omessa acquisizione del consenso informato (che deve intendersi limitato, attese le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, al secondo intervento sopra preso in esame), …….. occorre osservare che il risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione che si sia verificato per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, pur necessario ed anche se eseguito "secundum legem artis", ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, dovrà conseguire alla allegazione del relativo pregiudizio ad opera del paziente, riverberando il rifiuto del consenso alla pratica terapeutica sul piano della causalità giuridica ex art. 1223 c.c. e cioè della relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione - perfezionatosi con la condotta omissiva violativa dell'obbligo informativo preventivo - e conseguenze pregiudizievoli che da quello derivano secondo un nesso di regolarità causale'. Il paziente che alleghi l'altrui inadempimento sarà dunque onerato della prova del nesso causale tra inadempimento e danno, posto che il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico.Tale prova potrà essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza, le pres ime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta,sulla gravit salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione, non are, "ipso facto", un danno risarcibile con riferimento alla sola ome esa l'impredicabilità di danni "in re ipsa" nell'attuale sistema della ' Tanto precisato in punto di diritto, nel caso in discussione, i una non corretta acquisizione del consenso informato da parte nuta, difetta ad ogni modo la prova del rifiuto che sarebbe stato o ove correttamente Pt_2 informato, nulla essendo stato allegato scritti di causa. Conseguentemente, il ristoro di siffatta lesione glimento”. Avverso la predetta decisione la difesa degli in primo grado parte Pt_2 attrice ha tempestivamente e adeguatamente consenso informato all'intervento del 12.11.2024 allegando alt nno alla salute e all'autodeterminazione in sé, articolando inolt prova sul punto”. E riporta il contenuto dell'atto di citazione e i ui quali i testi (non ammessi dal giudice di prime cure) avrebbero d Senonchè che dalla lettura dell'atto introduttiv che gli attori fanno riferimento al deficit informativo dedo del diritto alla autodeterminazione, laddove quanto al fatto les re allegare e provare, oltre alla violazione dell'obbligo informativo, amente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'i n.1663/2023) e le circostanze che vengono dedotte come prova te esclusivamente alla omessa informazione sui rischi -benefici de ss femoro-femorale, indicato come unico intervento praticabile, m pure si prospetta in pagina 10 di 17 relazione al rifiuto che si sarebbe opposto qualora lo fosse stato adeguatamente Pt_2 informato. Solo con il gravame la difesa ricollega l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente anche alla lesione del diritto alla salute, formulando in tal modo una domanda del tutto nuova. Venendo all'analisi dell'appello incidentale dell , quest'ultima impugna la CP sentenza del Tribunale nella parte in cui ha respinto l'eccezione di inoperatività della garanzia che ha fondato su due separati e autonomi argomenti: CP
1)la polizza opera solo in caso di corretta acquisizione del consenso informato da parte della struttura sanitaria;
2)la polizza non garantisce i danni causati dal personale sanitario non dipendente della struttura. Quanto alla inoperatività per mancanza di un valido consenso informato, Il Tribunale, pur avendo accertato che un valido consenso non fu prestato, ha respinto l'eccezione di
(secondo cui la garanzia non opera in mancanza di acquisizione di un valido CP consenso), assumendo che la sentenza non aveva riconosciuto e liquidato all'attore un danno da lesione del diritto di autodeterminazione. In particolare, il Tribunale scrive a pag. 12 della sentenza: Quanto all'eccezione di inoperatività̀ della polizza assicurativa in ragione della mancata acquisizione del consenso informato, osserva questo giudicante che la domanda di condanna al risarcimento del danno formulata dalla parte danneggiata viene qui accolta in relazione al solo errore clinico/terapeutico, non essendo stata, per contro, fornita prova della sussistenza di un danno da lesione del diritto di autodeterminazione. Conseguentemente, non vi è ragione, in difetto di ulteriori e più̀ puntuali previsioni contrattuali, di escludere l'operatività̀ della polizza. Diversamente opinando, e portando alle estreme conseguenze l'eccezione sollevata dalla compagnia convenuta, si avrebbe la necessità di eseguire un'indagine sulla acquisizione del consenso informato, anche laddove un tale profilo di censura non sia oggetto di discussione tra il terzo danneggiato e l'assicurato.” Secondo la Compagnia assicurativa, la fondatezza di un'eccezione contrattuale non può essere condizionata dal fatto che una domanda formulata da soggetti terzi sia accolta oppure no, ma va accertata solo tramite l'esame dei patti contrattuali. Nel caso di specie, - osserva l - l'art. 1 ultimo comma della polizza azionata in CP giudizio, prevede che:“La garanzia opera purché l'Assicurato-Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione, sia in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private previste dal DPR del 14 gennaio 1997, ed è inoltre subordinata all'acquisizione di valido consenso informato secondo i protocolli previsti per le singole attività”In nessuna parte del contratto è previsto che l'inoperatività sia limitata ai soli danni da violazione del diritto di autodeterminazione.
pagina 11 di 17 Più chiaramente, la sussistenza di un valido consenso informato è stata considerata dalle parti presupposto indispensabile per l'operatività della polizza, tanto quanto la presenza delle autorizzazioni sanitarie di legge, e non è un caso di esclusione della garanzia come, invece, sembra aver ritenuto la prima giudicante. Inoltre – prosegue l - l'indagine sul contenuto del contratto e sulla fondatezza delle CP relative eccezioni, va effettuata solo tramite l'esame dei patti di polizza, a prescindere da quale sia l'oggetto della domanda introdotta dall'attore, che è un soggetto terzo rispetto al con- tratto, e anche qualora - per scelta o per errore - il danneggiato non avesse formulato una domanda di risarcimento per violazione del consenso informato. Tanto significa che , una volta chiamata in causa da in CP Controparte_1 forza della polizza stipulata, a manleva della domanda risarcitoria formulata dal sig.
avrebbe potuto autonomamente sollevare, a prescindere dalla qualità dei danni Pt_2 reclamati, “la necessità di eseguire un'indagine sulla acquisizione del consenso informato, anche laddove un tale profilo di censura non sia oggetto di discussione tra il terzo danneggiato e l'assicurato”, e certamente lo avrebbe fatto se tale aspetto non fosse stato già contestato per iniziativa dell'attore. In tal caso, trattandosi di una legittima eccezione contrattuale, il Tribunale avrebbe dovuto obbligatoriamente indagare ed esprimersi al riguardo, senza bisogno alcuno di portare “alle estreme conseguenze l'eccezione sollevata dalla compagnia convenuta”, ma solo attenendosi doverosamente al principio processuale della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, sancito dall'art. 112 cpc. Con la precisazione che l'onere probatorio (di avere acquisito un valido consenso) ai fini della delibazione dell'eccezione sarebbe stato interamente a carico della casa di cura. Il motivo non può trovare accoglimento. Pur condividendo quanto affermato dalla Assicurazione e cioè che la sussistenza di un valido consenso informato è stata considerata presupposto indispensabile per l'operatività della polizza, manca un accertamento della invalidità del consenso. Né un accertamento (che l'Assicurazione avrebbe dovuto chiedere) può evincersi da quanto affermato dal CTU che si limita a riferire con espressioni generiche “ per quanto attiene il consenso al by-pass femoro femorale risalente all' 11.11.2004 presenta indubbiamente carenze sia in termini di garanzia di adeguato risultato funzionale, sia nella formazione su eventuali alternative chirurgiche sia su possibili complicanze”. L'appellante in via incidentale contesta la sentenza impugnata nella CP misura in cui, sulla base della interpretazione del contratto di polizza azionato da parte di per il caso di soccombenza, oltre che della relativa motivata CP_1 adesione all'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (sent. n. 10825/2020), e non solo, su tale questione, ha accolto la domanda di manleva formulata da parte della e, per l'effetto, ha condannato a tenere CP_4 CP indenne la rispettiva assicurata di ogni esborso risarcitorio statuito in favore degli attori in primo grado. In proposito, ripropone anche in tale sede la rispettiva tesi secondo cui la CP polizza azionata non opererebbe nel caso di specie, in ragione del relativo art. 18 delle pagina 12 di 17 condizioni aggiuntive, in ipotesi di soccombenza per fatto imputabile a personale sanitario non dipendente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1228 c.c. e, per l'effetto, contesta la sentenza impugnata nella misura in cui, al contrario ha ritenuto operativa la garanzia azionata. Da ciò la tesi per cui la convenuta non avrebbe coinvolto nel CP_1 presente giudizio i medici libero professionisti che ebbero in cura il sig. , al fine Pt_2 di ovviare in tal modo ai dedotti limiti di operatività della polizza di cui si tratta, a motivo anche della reiterata riproposizione anche nella presente sede d'appello delle richieste istruttorie di già motivatamente respinte dal Tribunale. CP
L'appello sul punto non merita accoglimento, aderendo la Corte alla interpretazione della polizza assicurativa data dal giudice di prime cure, circa il riconoscimento dell'operatività della garanzia assicurativa, a primo rischio e senza alcuna franchigia, in favore della assicurata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del contratto di assicurazione in Parte_5 esame, non rilevando ai fini della sua applicazione la riconducibilità della condotta lesiva a personale dipendente o non dipendente, e ciò sul presupposto che l'articolo 3, lettera H, CGA non riguarda la garanzia “per conto proprio” dell'assicurata, bensì la garanzia “per conto altrui” in favore del personale non dipendente, riferendosi alla responsabilità
“personale” dei medici ed altri operatori non dipendenti, al pari dell'art. 18 delle condizioni aggiuntive di polizza che prospetta una sostanziale deroga all'art. 3, lettera H, con riferimento al libero professionista personalmente. Come osservato dalla difesa dell' il contratto di assicurazione con CP_1 CP prevede tre distinte garanzie (e quindi rischi assicurati): a)la garanzia assicurativa in favore della casa di cura per le ipotesi in cui sia chiamata, come civilmente responsabile, a risarcire i danni cagionati a terzi da essa stessa o da persone delle quali o con le quali debba rispondere. Tale garanzia – per conto proprio - non ha franchigia ed opera sempre in favore della struttura, indipendentemente dal fatto che si tratti di responsabilità diretta in senso stretto (per fatto proprio) o di responsabilità per l'operato di terzi (per fatto altrui). L'oggetto del contratto di assicurazione prevede, infatti, all'art. 1 CGA che “la Società in base a conforme proposta – questionario si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresa la RC derivante all'Assicurato contraente per fatti imputabili al personale, compreso quello medico e paramedico, dipendente dell'Assicurato, per: morte e lesioni personali distruzione e deterioramento di cose”; b)la garanzia assicurativa in favore del personale dipendente, compresi i medici, quanto alle ipotesi di sua responsabilità personale per danni arrecati a terzi. Il citato art. 1 delle CGA del contratto prevede, infatti, che “la garanzia è altresì estesa alla R.C. Personale dei dipendenti, compresi medici e paramedici, per l'attività prestata nelle strutture gestite dall'Assicurato - Contraente con esclusione pagina 13 di 17 dei danni derivanti da dolo o colpa grave”. Tale estensione di garanzia trova, poi, specifica e particolare disciplina nell'art. 19 delle CAA (Condizioni aggiuntive di polizza), intitolato “Responsabilità personale di tutti i dipendenti”, dove è previsto che “l'assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti del contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi...nello svolgimento delle loro mansioni ... restano ferme tutte le condizioni di polizza non derogate dalla presente estensione di garanzia”; c)la garanzia assicurativa in favore del personale non dipendente, compresi sempre i medici, quanto alle ipotesi di responsabilità personale. In forza di quanto disposto dall'art. 18 delle condizioni aggiuntive di polizza, rubricato “responsabilità di personale dipendente”, “la presente polizza [assicurazione in favore di terzo di cui beneficiano i medici, paramedici ed altri operatori non dipendenti per fatto illecito personale ndr] opera sempre in eccesso alle assicurazioni dei medici e degli altri operatori non direttamente dipendenti dal contraente/assicurato e comunque dopo la somma di Lit.
1.500.000.000 per sinistro e per persona che restano a carico del personale qui indicato, a titolo di franchigia assoluta”. In un tale contesto, l'art. 18, quale condizione aggiuntiva al contratto, delinea un'espressa deroga a quanto stabilito all'art. 3, lett. H, CGA in forza del quale dalla garanzia R.C.T. sarebbero esclusi – tra gli altri – i danni “derivanti da responsabilità personale dei medici, paramedici ed altro personale non dipendente”, sicché, in deroga appunto all'art. 3, lettera H, CGA, la polizza prevede un'esplicita estensione della garanzia assicurativa – già stabilita (senza franchigia alcuna) per la struttura sanitaria e per il personale dipendente – anche al personale non dipendente, pur alle differenti condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 18 già richiamato. In ragione di quanto sopra, sia l'art. 3, lett. H, delle CGA sia l'art. 18 delle condizioni aggiuntive non incidono sull'assicurazione della responsabilità civile della struttura (garanzia per conto proprio ed afferente a danni conseguenti sia a fatto proprio che a fatto altrui), riguardando esclusivamente la copertura personale dei medici non dipendenti. Dal tenore letterale del contratto e dalla comune intenzione delle parti si evince, infatti, che la responsabilità della struttura sanitaria derivante dall'inadempimento di una sua obbligazione contrattuale nei confronti del paziente è disciplinata, in modo unitario, dall'art. 1 delle condizioni generali di polizza, comprendendo espressamente anche il caso di responsabilità per il fatto di terzi (sia dipendenti sia non dipendenti) dei quali la struttura debba rispondere. In virtù della distinzione strutturale tra assicurazione della responsabilità civile “per conto proprio” e “per conto altrui” – ben definita dalla Suprema Corte nella nota pronuncia n. 4936/2015 – ha pertanto stipulato con un contratto Controparte_1 CP destinato ad assicurare:
pagina 14 di 17 “(a) la responsabilità propria, tanto se dipendente da deficit organizzativi (assicurazione di r.c. per conto proprio e per fatto proprio), quanto se dipendente da colpa dei sanitari (assicurazione di r.c. per conto proprio e per fatto altrui, espressamente prevista dall'art. 1900, comma 2, c.c.); (b) la responsabilità dei medici (assicurazione di r.c. per conto altrui, ex art. 1891 c.c.)” (Cassazione civile n. 4936/2015). Conseguentemente, l'oggetto dell'assicurazione si compone, in primo luogo, di un'assicurazione “per conto proprio” stipulata dalla struttura nei termini di cui all'art. 1 delle condizioni generali di polizza, ovvero omnicomprensiva e destinata a coprire qualsiasi ipotesi di responsabilità civile dell'assicurata verso terzi, sia per fatto proprio sia per fatto altrui, a prescindere dalla riconducibilità dell'evento ad un terzo ausiliario dipendente o non dipendente. In un tale contesto, va da sé che l'inciso contenuto nell'art. 1 CGA “compreso quello medico e paramedico, dipendente dell ” non limiti l'assicurazione “per conto Parte_6 proprio” della struttura, rappresentando “solo una esplicitazione di uno dei rischi ricompresi nella più ampia pattuizione che la precede e non già una delimitazione della prima, come chiaramente desumibile dal tenore letterale, atteso che si dice che la responsabilità assicurata è comprensiva di quella per danni cagionati dai propri dipendenti e non già che sia limitata a tali danni” Come correttamente ritenuto anche dal Tribunale di Bari nella sentenza impugnata, un tale percorso interpretativo ha trovato inequivoca conferma, da parte della Suprema Corte, nella sentenza n. 10825/2020 che ha affermato la sussistenza della garanzia a primo rischio e senza franchigie in favore della struttura/assicurata, giusta art. 1 delle CGC, indipendentemente dalla natura dipendente o libero professionale del rapporto con il medico autore della condotta contestata. L'art. 3, lettera H, delle condizioni generali di polizza non può, pertanto, essere interpretato in modo atomistico e avulso dal tenore complessivo del contratto, in forza del quale ultimo l'art. 18 CAA rappresenta un'espressa deroga all'esclusione della garanzia di cui all'art. 3, lettera H CGA e gli articoli già richiamati sottintendono la comune intenzione delle parti di definire una specifica tipologia di rischio assicurato, inerente la responsabilità civile personale del terzo ausiliario non dipendente (quindi un'assicurazione “per conto altrui”), concorrente con la garanzia prestata (senza limiti e/o condizioni) a copertura della responsabilità civile della struttura, per fatto proprio o di terzi, ai sensi dell'art. 1 CGA. Né peraltro l'interpretazione di polizza sostenuta dalla struttura e confermata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10825/2020 può essere disattesa dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 11098/2020 citata da a sostegno del rispettivo appello CP incidentale quale precedente di opposto tenore, e ciò muovendo dal presupposto che la sentenza n. 11098/2020 è intervenuta tra parti e su un contratto di assicurazione che nulla hanno a che vedere con la polizza in esame. pagina 15 di 17 In ogni caso, occorre evidenziare che il contratto oggetto della sentenza n. 11098/2020 rimanda a condizioni generali di polizza che escludono espressamente dalla copertura assicurativa non soltanto la responsabilità “personale” dei medici, paramedici ed altro personale non dipendente, ma anche (a monte) “qualsiasi responsabilità ascrivibile all'assicurato per fatto imputabile ai medici non dipendenti e/o liberi professionisti che esercitavano la loro attività professionale presso le strutture assicurate”. Una previsione quest'ultima che non trova alcuna corrispondenza nella polizza oggetto del presente giudizio, dove l'articolo 1 CGA rimanda ad una copertura omnicomprensiva e, comunque, non menziona alcuna esclusione della garanzia per l'assicurata rispetto al fatto dei medici non dipendenti. Fondato è il quarto motivo di gravame proposto dagli con il quale si chiede il Pt_2 riconoscimento degli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di danno, interessi negati dal giudice di prime cure. Ed invero, sulle somme, già rivalutate all'attualità ( il giudice di prime cure ha applicato le tabelle di Milano del 2021 in vigore al momento della decisione), trattandosi di debito di valore vanno riconosciuti gli interessi compensativi sulla somma devalutata alla data dell'evento dannoso (12 novembre 2004) e rivalutata anno per anno sino alla data della presente sentenza;
con la liquidazione, il debito di valore si trasforma in debito di valuta e sono dovuti gli ulteriori interessi legali al soddisfo (Cass. S.U. n. 1712 del 1995).
4. Venendo alla regolamentazione delle spese, a seguito di riforma sia pure parziale della sentenza di primo grado, occorre considerare l'esito complessivo della causa. Nei rapporti tra l e l , quest'ultima risulta soccombente in CP_1 CP entrambi i gradi del giudizio, per cui rimangono ferme le statuizioni del giudice di primo grado (peraltro non vi è appello delle parti sul punto) e l' va condannata CP anche alle spese del presente giudizio in favore dell' avendo reiterato con CP_1
l'appello incidentale la inoperatività della polizza assicurativa ed essendo risultata-come già detto- soccombente. Nei rapporti tra i signori e all'esito complessivo del giudizio la Pt_2 CP_1 domanda risarcitoria degli risulta parzialmente accolta ( con il gravame Pt_7
l' ha rimesso in discussione l'an della pretesa) per cui si stima equo per CP_1 entrambi i gradi del giudizio compensare le spese per un mezzo e porre la restante metà a carico dell Rimangono pertanto ferme le statuizioni del giudice di primo CP_1 grado che ha deciso nel medesimo modo ( non vi è appello delle parti sul punto) e l' va condannata alle spese del presente giudizio per la metà in favore degli CP_8
, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari, e compensando Pt_2 tra le parti la restante metà. Le spese vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 -valori medi
5. Sussistono i requisiti ai sensi dell'art.13 co.1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 per il versamento da parte degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di pagina 16 di 17 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da in proprio e quale procuratore speciale di Parte_1 Pt_2
con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo p.e.c. il 24 maggio 2023,
[...] nei confronti dell in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e di in persona del legale rappresentante pro tempore nonché CP sull'appello incidentale proposto da e da avverso la Controparte_1 CP sentenza n. 4345/2022 emessa dal Tribunale di Bari pubblicata il 24.11.2022, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1)accoglie in parte l'appello principale proposto da quale procuratore Parte_1 speciale di nei confronti di e, per l'effetto, in Parte_2 Controparte_1 riforma della sentenza gravata, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
quale procuratore speciale di sulle somme così Parte_1 Parte_2 come riconosciute dal Tribunale, degli interessi compensativi e la rivalutazione, come in parte motiva;
2) rigetta l'appello principale proposto da in proprio;
Parte_1
3) rigetta gli appelli incidentali proposti da e da Controparte_1 CP
4) condanna alla refusione della metà delle spese di lite sostenute nel Controparte_1 presente giudizio da in proprio e quale procuratore speciale di Parte_1 che si liquidano in € 4500,00 per compensi professionali, oltre IVA, Parte_2
CAP e rimborso forfettario spese generali, come per legge, disponendo la distrazione in favore dei difensori antistatari e compensando la restante metà.
5) condanna al pagamento, in favore di delle spese del CP Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano in € 9000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali, come per legge.
6) conferma nel resto la sentenza impugnata
7) dichiara che, per effetto della presente decisione, gli appellanti incidentali sono tenuti a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art.13 co.1 bis del d.P.R. n.115 del 2002 Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 16 luglio 2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott.ssa Paola Barracchia Dott. Salvatore Grillo pagina 17 di 17