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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 24/07/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 757/2025 R.G. promossa con ricorso depositato in data
20.03.2025
DA
– rappresentato e difeso dall'avv. DELLA ROSA Parte_1
DANILO ricorrente
CONTRO
Controparte_1 resistente contumace avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni di parte ricorrente, precisate all'udienza del 9.7.2025:
NEL MERITO: accertati l'appropriazione indebita di denaro commessa dalla nipote in Controparte_1 danno del sig. e il conseguente diritto del secondo non solo alla Parte_1 restituzione dell'importo capitale a lui sottratto ma anche al risarcimento del danno morale a lui cagionato dalla prima, in seguito al versamento di un acconto e alla sopraggiunta remissione parziale condizionata del debito residuo condannarsi la resistente a restituire al ricorrente la capital somma di € 70.000,00 maggiorata degli interessi legali di mora maturati e maturandi ex art. 1219 n. 1) c.c. sulla stessa al tasso previsto dall'art. 1284 primo comma c.c. dal 3/5/2024 (giorno dello svuotamento del nuovo c/c di ) sino al giorno di proposizione della domanda Parte_1 giudiziale e al tasso previsto dall'art. 1284 quarto comma c.c. da tale giorno sino a quello dell'effettivo rimborso, oltre alla refusione di tutte le spese processuali da liquidarsi anche per il procedimento cautelare di sequestro conservativo ante causam.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato in data 20.03.2025, il sig. ha rappresentato, in Parte_1 estrema sintesi, di essere stato raggirato dalla nipote , la quale, Controparte_1 approfittando della situazione di contingente difficoltà abitativa in cui egli versava ed avendogli prospettato, già a marzo del 2024, la possibilità di dimorare come usufruttuario vita natural durante in una casa con cortile che essa resistente intendeva comprare (sita a
Latisana in via Daniele Manin n. 77), lo avrebbe conseguentemente indotto – chiedendogli il pagamento di un corrispettivo di soli € 30.000,00 quale anticipo per il programmato acquisto dell'immobile e la conseguente concessione dell'usufrutto in suo favore- ad aprire un nuovo c/c presso l'Agenzia latisanese della Controparte_2 ed a farvi transitare, unitamente al corrispettivo in questione, i risparmi
[...] depositati nel vecchio conto corrente della filiale 50113 di BANCA INTESA SAN
PAOLO, sempre a LATISANA, per poi, infine, prelevare indebitamente da quel nuovo conto, in forza di una ampia delega ad operarvi da lui stesso rilasciatale in fiducia, il consistente importo di € 143.700,00, ben superiore, quindi, rispetto ai 30.000,00 euro all'inizio richiestigli, tanto da lasciare su quel conto -alla data del 31.12.2024- una liquidità di soli € 31,32.
Il sig. deduceva, più nello specifico, che, dopo aver atteso invano per qualche Parte_1 mese che la nipote lo convocasse davanti ad un notaio per concedergli il promesso usufrutto vitalizio contestualmente all'acquisto della casa dai terzi proprietari, egli aveva scoperto, nell'agosto 2024, che la resistente aveva già acquistato l'abitazione in data
26.7.2024 e che la stessa aveva anche, in virtù della delega concessale, fatto transitare dal conto corrente del nonno al proprio la somma anzidetta di 143.700,00 euro, ben superiore a quella che era stata inizialmente pattuita per la concessione dell'usufrutto.
A fronte di tali evidenze, l'odierno ricorrente presentava in data 6.11.2024 alla Procura presso il Tribunale di Udine una querela per il reato di truffa o appropriazione indebita aggravata;
il procedimento veniva archiviato, stante la sussistenza della causa di non punibilità per il rapporto di parentela intercorrente tra le parti (art. 649 c.p.c.).
Nondimeno, in data 8.3.2025 il sig. otteneva dal Tribunale di Udine la Parte_1 conferma del sequestro conservativo, già concessogli con decreto inaudita altera parte in data 31.1.2025, sui beni mobili ed immobili (inclusa ogni posta di credito verso banche o terzi) appartenenti alla resistente, fino alla concorrenza della somma di euro 150.000,00.
, pur ritualmente citata, non si è costituita, né nel giudizio cautelare né Controparte_1 nella presente causa di merito.
2 All'udienza del 09.07.2025 il procuratore del ricorrente ha discusso oralmente la causa, precisando le conclusioni come da foglio dd. 17.06.2025 (depositato telematicamente), e il giudice l'ha dunque trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
II) Il ricorso è fondato e come tale merita accoglimento.
Risultano, infatti, documentalmente provate tutte le circostanze allegate dal ricorrente e in particolare, per quanto rileva:
- in data 16.02.2024, appena due giorni dopo la vendita di alcuni terreni e l'emissione in suo favore di due assegni circolari per complessivi euro 113.760,00 (doc. 5: rogito notarile di compravendita dd. 14.02.2024), il sig. (si badi, già da Parte_1 anni intestatario del conto corrente n. 1000/1187 presso la filiale latisanese 50113 della ove confluivano anche i suoi ratei pensionistici e ove egli aveva Controparte_3 anche, poco tempo prima, versato l'importo di 19.000,00 ottenuto dalla vendita di altri terreni agricoli in data 30.09.2022, oltre che, durante l'anno 2021, la somma di euro
33.000,00 ottenuta dal figlio in forza di provvedimento giudiziario di condanna: docc. 2-
3) decideva improvvisamente di aprire un nuovo conto (c/c n.
IT96H02063/00000015842042) presso l'Agenzia latisanese della , Controparte_2 proprio ove anche la nipote aveva già il proprio conto corrente (doc. 6);
- nella medesima data, l'odierno ricorrente versava, nel nuovo conto corrente, i due assegni circolari per complessivi € 113.760,00 e sottoscriveva, altresì, una delega (doc.
7) mediante la quale autorizzava la nipote a gestire liberamente il conto, anche prelevandone qualsiasi importo;
- in data 11.04.2024, il sig. disponeva un accredito, dal conto corrente Parte_1
“storico” presso la Banca Intesa San Paolo ed in favore del nuovo conto corrente in
[...]
, a titolo di “trasferimento generico” (doc. 12), della somma di euro 30.000,00: CP_2 secondo quanto riferito dall'attore, egli era convinto, in verità, di trasferire la somma al conto corrente personale della nipote, a fronte della promessa concessione dell'usufrutto vitalizio in suo favore a seguito dell'acquisto della nuova casa da parte dell'odierna resistente;
- in data 03.05.2024 disponeva un ordine di bonifico (doc. 12-13), senza Controparte_1 causale, dal conto corrente del nonno sul quale aveva la delega illimitata ad operare
(T96H02063/00000015842042) al proprio conto corrente in (c/c n. Controparte_2
[...]) per la somma di euro 143.700,00;
3 - acquistava in data 26.07.2024 (doc. 15) la proprietà dell'abitazione, Controparte_1 dell'adiacente capannone e del retrostante terreno (siti in Latisana via Daniele Manin n.
77), il cui acquisto ella aveva prospettato al nonno con promessa di concessione dell'usufrutto, senza, tuttavia, mai di ciò avvisare l'odierno ricorrente e senza adempiere alla promessa che gli era stata fatta.
Ebbene, in punto di diritto, non vi sono elementi che inducano a qualificare il bonifico dd. 03.05.2024 come atto donativo del nonno in favore della nipote, dal momento che:
1) l'ordine di bonifico è stato sottoscritto dalla sig.ra e, pur essendo ella Controparte_1 delegata ad operare illimitatamente su quel conto corrente alimentato solo dalle entrate del nonno, non vi è prova che tale disposizione sia stata voluta, con animus donandi, dal nonno in favore della nipote: anzi, l'odierno ricorrente dichiara di aver scoperto solo successivamente tale accredito in favore della nipote e tale circostanza esclude, già di per sé, la causa liberale necessaria per la configurazione del contratto di donazione;
2) quanto sopra vale, a maggior ragione, con riferimento all'importo di 30.000,00 euro, che il sig. era convinto – secondo la sua stessa narrazione – di aver già Parte_1 versato alla nipote ma non già a titolo liberale, bensì come corrispettivo per la promessa concessione dell'usufrutto vitalizio sulla casa che la Controparte_1 avrebbe, di lì a poco, acquistato;
3) nel bonifico non è stata indicata alcuna causale in qualche modo riconducibile alla causa liberale sottostante l'atto dispositivo.
In ogni caso, anche a voler qualificare giuridicamente la transazione di denaro oggetto di causa come liberalità, essa – essendo astrattamente sussumibile nella categoria delle donazioni dirette, dal momento che il versamento di denaro ha determinato istantaneamente l'arricchimento della nipote ed il depauperamento del nonno senza atti dispositivi intermedi (a nulla rilevando il fatto che l'ordine di bonifico sia stato impartito dalla stessa “donataria”, essendo ella titolare di delega ad operare sul conto) – sarebbe comunque nulla per difetto di forma scritta.
Per le motivazioni anzidette, risulta indebita l'appropriazione da parte di Controparte_1 della somma di euro 143.700,00 transitata, per suo stesso ordine, dal conto corrente del nonno a quello di sua titolarità.
Ne consegue il pieno diritto del sig. alla restituzione dell'importo Parte_1 anzidetto, oltre al risarcimento del danno morale, essendo certamente presumibile, in base alle nozioni di comune esperienza, la sussistenza del descritto stato di sconforto,
4 sofferenza interiore e turbamento emotivo dallo stesso provati a seguito della scoperta dei comportamenti assunti dalla nipote in proprio danno, peraltro proprio in un momento di difficoltà nella gestione dei rapporti con il figlio presso cui l'anziano ricorrente ER risulta ospite.
Si deve dare atto del fatto che il ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha ridotto il quantum della domanda restitutoria ad euro 70.000,00 (oltre interessi), “in seguito al versamento di un acconto e alla sopraggiunta remissione parziale condizionata del debito residuo”, e ha altresì chiesto al giudice di pronunciarsi limitatamente all'accertamento della sussistenza del diritto al risarcimento del danno morale subito, senza insistere, invece, per la liquidazione in via equitativa del pregiudizio come inizialmente prospettato.
Quanto al primo aspetto, nulla quaestio.
In ordine alla seconda questione, invece, preme svolgere alcune precisazioni in punto di diritto.
Benché la lettera dell'art. 278 c.p.c. preveda e disciplini espressamente solo l'ipotesi di frazionamento del medesimo giudizio in due fasi (una sull'an e una sul quantum), è consolidato l'orientamento giurisprudenziale che, superando in via interpretativa il dato normativo, considera ammissibile la proposizione da parte dell'attore della sola domanda di condanna generica, riservando il giudizio sul quantum ad un eventuale ed autonomo processo (cfr. ex multis, C. 25510/2010, C. 15686/2005…).
Inoltre, l'accertamento se la parte abbia chiesto una pronuncia soltanto di condanna generica ovvero estesa al quantum attiene all'interpretazione della domanda e si risolve in una quaestio facti sottratta al sindacato di legittimità (C. n. 4753/1999).
Infine, è ammessa la possibilità per l'attore di limitare all'an debeatur la domanda di condanna piena al risarcimento del danno anche in sede di precisazione delle conclusioni, sempre che vi sia il consenso del convenuto, espresso o anche tacito, purché quest'ultimo sia costituito (ritiene, invece che la contumacia sia sufficiente ad integrare tale consenso o comunque la sua mancanza di opposizione -C. n. 4020/1983 e n. 3225/1985- essendo il divieto di frazionamento della decisione posto esclusivamente a tutela del convenuto).
Nel caso di specie, del tutto chiaramente e legittimamente la difesa attorea ha limitato, in sede di prima udienza (confermando poi tale richiesta in sede di discussione orale), la domanda di condanna al mero accertamento della sussistenza del diritto al risarcimento del danno morale subito dal sig. . Parte_1
5 III) Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale, e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi previsti dallo scaglione di valore della causa (da 52.001,00 a 260.000,00 euro), per le fasi di studio, introduttiva (stesura ricorso, notifica ricorso e decreto, partecipazione alla prima udienza) e decisionale
(discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.). Devono, altresì, porsi a carico della resistente le spese del giudizio cautelare, liquidate anch'esse come in dispositivo secondo i valori medi previsti dal medesimo scaglione per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (non risultando, dalla lettura degli atti depositati, svolgimento di attività istruttoria neppure in fase cautelare).
P. Q. M.
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di , ogni contraria Parte_1 Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara l'indebita appropriazione di denaro commessa in data 3.5.2024 da in danno di e il conseguente diritto del secondo Controparte_1 Parte_1 non solo alla restituzione dell'importo capitale a lui sottratto, nei limiti di cui al punto successivo, ma anche al risarcimento del danno morale a lui cagionato dalla prima;
2) per l'effetto, condanna la resistente a restituire al ricorrente Controparte_1 somma richiesta di € 70.000,00 maggiorata degli Parte_2 interessi legali di mora maturati e maturandi ex art. 1219 n. 1) c.c. sulla stessa al tasso previsto dall'art. 1284 primo comma c.c. dal 3/5/2024 sino al giorno di proposizione della domanda giudiziale e al tasso previsto dall'art. 1284 quarto comma c.c. da tale giorno sino a quello dell'effettivo rimborso;
3) condanna parte resistente alla rifusione, in favore della parte Controparte_1 ricorrente , delle spese di lite, liquidate in complessivi euro Parte_1
14.849,50, di cui euro 1.192,50 per esborsi (contributi unificati e marche del giudizio cautelare e di merito) ed euro 13.657,00 per compensi professionali (nello specifico: euro 5.224,00 per giudizio cautelare ed euro 8.433,00 per giudizio di merito), oltre al
15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali ed oltre ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Udine il 21/07/2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
6
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 757/2025 R.G. promossa con ricorso depositato in data
20.03.2025
DA
– rappresentato e difeso dall'avv. DELLA ROSA Parte_1
DANILO ricorrente
CONTRO
Controparte_1 resistente contumace avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni di parte ricorrente, precisate all'udienza del 9.7.2025:
NEL MERITO: accertati l'appropriazione indebita di denaro commessa dalla nipote in Controparte_1 danno del sig. e il conseguente diritto del secondo non solo alla Parte_1 restituzione dell'importo capitale a lui sottratto ma anche al risarcimento del danno morale a lui cagionato dalla prima, in seguito al versamento di un acconto e alla sopraggiunta remissione parziale condizionata del debito residuo condannarsi la resistente a restituire al ricorrente la capital somma di € 70.000,00 maggiorata degli interessi legali di mora maturati e maturandi ex art. 1219 n. 1) c.c. sulla stessa al tasso previsto dall'art. 1284 primo comma c.c. dal 3/5/2024 (giorno dello svuotamento del nuovo c/c di ) sino al giorno di proposizione della domanda Parte_1 giudiziale e al tasso previsto dall'art. 1284 quarto comma c.c. da tale giorno sino a quello dell'effettivo rimborso, oltre alla refusione di tutte le spese processuali da liquidarsi anche per il procedimento cautelare di sequestro conservativo ante causam.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato in data 20.03.2025, il sig. ha rappresentato, in Parte_1 estrema sintesi, di essere stato raggirato dalla nipote , la quale, Controparte_1 approfittando della situazione di contingente difficoltà abitativa in cui egli versava ed avendogli prospettato, già a marzo del 2024, la possibilità di dimorare come usufruttuario vita natural durante in una casa con cortile che essa resistente intendeva comprare (sita a
Latisana in via Daniele Manin n. 77), lo avrebbe conseguentemente indotto – chiedendogli il pagamento di un corrispettivo di soli € 30.000,00 quale anticipo per il programmato acquisto dell'immobile e la conseguente concessione dell'usufrutto in suo favore- ad aprire un nuovo c/c presso l'Agenzia latisanese della Controparte_2 ed a farvi transitare, unitamente al corrispettivo in questione, i risparmi
[...] depositati nel vecchio conto corrente della filiale 50113 di BANCA INTESA SAN
PAOLO, sempre a LATISANA, per poi, infine, prelevare indebitamente da quel nuovo conto, in forza di una ampia delega ad operarvi da lui stesso rilasciatale in fiducia, il consistente importo di € 143.700,00, ben superiore, quindi, rispetto ai 30.000,00 euro all'inizio richiestigli, tanto da lasciare su quel conto -alla data del 31.12.2024- una liquidità di soli € 31,32.
Il sig. deduceva, più nello specifico, che, dopo aver atteso invano per qualche Parte_1 mese che la nipote lo convocasse davanti ad un notaio per concedergli il promesso usufrutto vitalizio contestualmente all'acquisto della casa dai terzi proprietari, egli aveva scoperto, nell'agosto 2024, che la resistente aveva già acquistato l'abitazione in data
26.7.2024 e che la stessa aveva anche, in virtù della delega concessale, fatto transitare dal conto corrente del nonno al proprio la somma anzidetta di 143.700,00 euro, ben superiore a quella che era stata inizialmente pattuita per la concessione dell'usufrutto.
A fronte di tali evidenze, l'odierno ricorrente presentava in data 6.11.2024 alla Procura presso il Tribunale di Udine una querela per il reato di truffa o appropriazione indebita aggravata;
il procedimento veniva archiviato, stante la sussistenza della causa di non punibilità per il rapporto di parentela intercorrente tra le parti (art. 649 c.p.c.).
Nondimeno, in data 8.3.2025 il sig. otteneva dal Tribunale di Udine la Parte_1 conferma del sequestro conservativo, già concessogli con decreto inaudita altera parte in data 31.1.2025, sui beni mobili ed immobili (inclusa ogni posta di credito verso banche o terzi) appartenenti alla resistente, fino alla concorrenza della somma di euro 150.000,00.
, pur ritualmente citata, non si è costituita, né nel giudizio cautelare né Controparte_1 nella presente causa di merito.
2 All'udienza del 09.07.2025 il procuratore del ricorrente ha discusso oralmente la causa, precisando le conclusioni come da foglio dd. 17.06.2025 (depositato telematicamente), e il giudice l'ha dunque trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
II) Il ricorso è fondato e come tale merita accoglimento.
Risultano, infatti, documentalmente provate tutte le circostanze allegate dal ricorrente e in particolare, per quanto rileva:
- in data 16.02.2024, appena due giorni dopo la vendita di alcuni terreni e l'emissione in suo favore di due assegni circolari per complessivi euro 113.760,00 (doc. 5: rogito notarile di compravendita dd. 14.02.2024), il sig. (si badi, già da Parte_1 anni intestatario del conto corrente n. 1000/1187 presso la filiale latisanese 50113 della ove confluivano anche i suoi ratei pensionistici e ove egli aveva Controparte_3 anche, poco tempo prima, versato l'importo di 19.000,00 ottenuto dalla vendita di altri terreni agricoli in data 30.09.2022, oltre che, durante l'anno 2021, la somma di euro
33.000,00 ottenuta dal figlio in forza di provvedimento giudiziario di condanna: docc. 2-
3) decideva improvvisamente di aprire un nuovo conto (c/c n.
IT96H02063/00000015842042) presso l'Agenzia latisanese della , Controparte_2 proprio ove anche la nipote aveva già il proprio conto corrente (doc. 6);
- nella medesima data, l'odierno ricorrente versava, nel nuovo conto corrente, i due assegni circolari per complessivi € 113.760,00 e sottoscriveva, altresì, una delega (doc.
7) mediante la quale autorizzava la nipote a gestire liberamente il conto, anche prelevandone qualsiasi importo;
- in data 11.04.2024, il sig. disponeva un accredito, dal conto corrente Parte_1
“storico” presso la Banca Intesa San Paolo ed in favore del nuovo conto corrente in
[...]
, a titolo di “trasferimento generico” (doc. 12), della somma di euro 30.000,00: CP_2 secondo quanto riferito dall'attore, egli era convinto, in verità, di trasferire la somma al conto corrente personale della nipote, a fronte della promessa concessione dell'usufrutto vitalizio in suo favore a seguito dell'acquisto della nuova casa da parte dell'odierna resistente;
- in data 03.05.2024 disponeva un ordine di bonifico (doc. 12-13), senza Controparte_1 causale, dal conto corrente del nonno sul quale aveva la delega illimitata ad operare
(T96H02063/00000015842042) al proprio conto corrente in (c/c n. Controparte_2
[...]) per la somma di euro 143.700,00;
3 - acquistava in data 26.07.2024 (doc. 15) la proprietà dell'abitazione, Controparte_1 dell'adiacente capannone e del retrostante terreno (siti in Latisana via Daniele Manin n.
77), il cui acquisto ella aveva prospettato al nonno con promessa di concessione dell'usufrutto, senza, tuttavia, mai di ciò avvisare l'odierno ricorrente e senza adempiere alla promessa che gli era stata fatta.
Ebbene, in punto di diritto, non vi sono elementi che inducano a qualificare il bonifico dd. 03.05.2024 come atto donativo del nonno in favore della nipote, dal momento che:
1) l'ordine di bonifico è stato sottoscritto dalla sig.ra e, pur essendo ella Controparte_1 delegata ad operare illimitatamente su quel conto corrente alimentato solo dalle entrate del nonno, non vi è prova che tale disposizione sia stata voluta, con animus donandi, dal nonno in favore della nipote: anzi, l'odierno ricorrente dichiara di aver scoperto solo successivamente tale accredito in favore della nipote e tale circostanza esclude, già di per sé, la causa liberale necessaria per la configurazione del contratto di donazione;
2) quanto sopra vale, a maggior ragione, con riferimento all'importo di 30.000,00 euro, che il sig. era convinto – secondo la sua stessa narrazione – di aver già Parte_1 versato alla nipote ma non già a titolo liberale, bensì come corrispettivo per la promessa concessione dell'usufrutto vitalizio sulla casa che la Controparte_1 avrebbe, di lì a poco, acquistato;
3) nel bonifico non è stata indicata alcuna causale in qualche modo riconducibile alla causa liberale sottostante l'atto dispositivo.
In ogni caso, anche a voler qualificare giuridicamente la transazione di denaro oggetto di causa come liberalità, essa – essendo astrattamente sussumibile nella categoria delle donazioni dirette, dal momento che il versamento di denaro ha determinato istantaneamente l'arricchimento della nipote ed il depauperamento del nonno senza atti dispositivi intermedi (a nulla rilevando il fatto che l'ordine di bonifico sia stato impartito dalla stessa “donataria”, essendo ella titolare di delega ad operare sul conto) – sarebbe comunque nulla per difetto di forma scritta.
Per le motivazioni anzidette, risulta indebita l'appropriazione da parte di Controparte_1 della somma di euro 143.700,00 transitata, per suo stesso ordine, dal conto corrente del nonno a quello di sua titolarità.
Ne consegue il pieno diritto del sig. alla restituzione dell'importo Parte_1 anzidetto, oltre al risarcimento del danno morale, essendo certamente presumibile, in base alle nozioni di comune esperienza, la sussistenza del descritto stato di sconforto,
4 sofferenza interiore e turbamento emotivo dallo stesso provati a seguito della scoperta dei comportamenti assunti dalla nipote in proprio danno, peraltro proprio in un momento di difficoltà nella gestione dei rapporti con il figlio presso cui l'anziano ricorrente ER risulta ospite.
Si deve dare atto del fatto che il ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha ridotto il quantum della domanda restitutoria ad euro 70.000,00 (oltre interessi), “in seguito al versamento di un acconto e alla sopraggiunta remissione parziale condizionata del debito residuo”, e ha altresì chiesto al giudice di pronunciarsi limitatamente all'accertamento della sussistenza del diritto al risarcimento del danno morale subito, senza insistere, invece, per la liquidazione in via equitativa del pregiudizio come inizialmente prospettato.
Quanto al primo aspetto, nulla quaestio.
In ordine alla seconda questione, invece, preme svolgere alcune precisazioni in punto di diritto.
Benché la lettera dell'art. 278 c.p.c. preveda e disciplini espressamente solo l'ipotesi di frazionamento del medesimo giudizio in due fasi (una sull'an e una sul quantum), è consolidato l'orientamento giurisprudenziale che, superando in via interpretativa il dato normativo, considera ammissibile la proposizione da parte dell'attore della sola domanda di condanna generica, riservando il giudizio sul quantum ad un eventuale ed autonomo processo (cfr. ex multis, C. 25510/2010, C. 15686/2005…).
Inoltre, l'accertamento se la parte abbia chiesto una pronuncia soltanto di condanna generica ovvero estesa al quantum attiene all'interpretazione della domanda e si risolve in una quaestio facti sottratta al sindacato di legittimità (C. n. 4753/1999).
Infine, è ammessa la possibilità per l'attore di limitare all'an debeatur la domanda di condanna piena al risarcimento del danno anche in sede di precisazione delle conclusioni, sempre che vi sia il consenso del convenuto, espresso o anche tacito, purché quest'ultimo sia costituito (ritiene, invece che la contumacia sia sufficiente ad integrare tale consenso o comunque la sua mancanza di opposizione -C. n. 4020/1983 e n. 3225/1985- essendo il divieto di frazionamento della decisione posto esclusivamente a tutela del convenuto).
Nel caso di specie, del tutto chiaramente e legittimamente la difesa attorea ha limitato, in sede di prima udienza (confermando poi tale richiesta in sede di discussione orale), la domanda di condanna al mero accertamento della sussistenza del diritto al risarcimento del danno morale subito dal sig. . Parte_1
5 III) Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale, e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi previsti dallo scaglione di valore della causa (da 52.001,00 a 260.000,00 euro), per le fasi di studio, introduttiva (stesura ricorso, notifica ricorso e decreto, partecipazione alla prima udienza) e decisionale
(discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.). Devono, altresì, porsi a carico della resistente le spese del giudizio cautelare, liquidate anch'esse come in dispositivo secondo i valori medi previsti dal medesimo scaglione per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (non risultando, dalla lettura degli atti depositati, svolgimento di attività istruttoria neppure in fase cautelare).
P. Q. M.
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di , ogni contraria Parte_1 Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara l'indebita appropriazione di denaro commessa in data 3.5.2024 da in danno di e il conseguente diritto del secondo Controparte_1 Parte_1 non solo alla restituzione dell'importo capitale a lui sottratto, nei limiti di cui al punto successivo, ma anche al risarcimento del danno morale a lui cagionato dalla prima;
2) per l'effetto, condanna la resistente a restituire al ricorrente Controparte_1 somma richiesta di € 70.000,00 maggiorata degli Parte_2 interessi legali di mora maturati e maturandi ex art. 1219 n. 1) c.c. sulla stessa al tasso previsto dall'art. 1284 primo comma c.c. dal 3/5/2024 sino al giorno di proposizione della domanda giudiziale e al tasso previsto dall'art. 1284 quarto comma c.c. da tale giorno sino a quello dell'effettivo rimborso;
3) condanna parte resistente alla rifusione, in favore della parte Controparte_1 ricorrente , delle spese di lite, liquidate in complessivi euro Parte_1
14.849,50, di cui euro 1.192,50 per esborsi (contributi unificati e marche del giudizio cautelare e di merito) ed euro 13.657,00 per compensi professionali (nello specifico: euro 5.224,00 per giudizio cautelare ed euro 8.433,00 per giudizio di merito), oltre al
15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali ed oltre ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Udine il 21/07/2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
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