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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/09/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
Elena Merlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 1666/2022 promossa con atto di citazione notificato in data 8.3.2022 da
(C.F. Parte_1
), con l'Avv. LENISA BARBARA, giusta procura allegata C.F._1 all'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in
CONEGLIANO (TV)
- parte attrice - contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
l'Avv. BORGOBELLO MASSIMO, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in UDINE
- parte convenuta -
***
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa
l'azione ex 1669cc),
Conclusioni di parte attrice:
- per : “in via preliminare: Parte_1 Si eccepisce l'incompetenza per materia del Tribunale ordinario in merito alla domanda riconvenzionale di controparte di accertamento dell'illiceità della condotta ai sensi dell'art. 2598 cc in quanto di competenza esclusiva del Tribunale imprese, e per l'effetto disporre la separazione della predetta domanda dal presente giudizio assegnando eventuale termine per la riassunzione avanti al Tribunale imprese competente per territorio.
1 Nel merito in via principale:
-Accertata l'esistenza dei vizi e difetti lamentati dall'attrice, accertato Parte l'inadempimento di accertare che nulla è più dovuto da ad CP_1 in ragione delle verniciature per cui è causa Controparte_1 ta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma pari ad euro 200.000,00 o di quella maggiore o minore che sarà esattamente accertata in corso di causa ma comunque, non inferiore ad euro 47.251,11 (come da doc. 44 dimesso e di cui si è richiesta la rimessione in termini) a titolo di risarcimento dei danni tutti, come elencati in narrativa, subiti e subendi che perverranno in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Respingersi le domande tutte svolte da controparte in via riconvenzionale in quanto infondate in fatto ed in diritto. Spese di CTU, dell'ausiliario del CTU (laboratorio di analisi), di CTP perito
, del laboratorio Catas e Anticipazioni e Onorari di lite di ATP e della Per_1 causa di merito interamente rifusi. In via istruttoria: Insiste per l'ammissione di tutte le prove orali e nella CTU richieste in seconda memoria 183 cpc, sull'istanza di rimessione in termini per la produzione documentale dei doc. da 41 a 45 prodotti con la memoria per l'udienza a trattazione scritta 20.03.23 opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie per i motivi dedotti nella terza memoria 183 cpc e nella memoria per l'udienza a trattazione datata 20.03.23. In denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie si chiede di essere abilitati a prova contraria diretta ed indiretta con i testi indicati sella seconda e terza memoria 183 cpc. Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove di controparte.”
Conclusioni di parte convenuta:
- per : “Voglia l'Ill.mo Giudice Controparte_1 adito, contrariis rejectis, così giudicare. Nel merito, in via preliminare:
- Accertare l'intervenuta decadenza dell'attrice dalle domande di cui all'art. 1667 c.c., con riguardo a ogni vizio non denunziato entro i termini di legge, come meglio dettagliato nella prima memoria di trattazione della convenuta (p. 3-4), e per l'effetto rigettarle integralmente. Nel merito, in via principale:
- Rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice perché infondate, in fatto e in diritto, per i motivi già esposti in atti. Nel merito, in via riconvenzionale:
- Accertare l'inadempimento dell'attrice per il mancato pagamento delle fatt. 95/2020, 108/2020, 133/2020, 159/2020, 174/2020 emesse da CP_1 nei confronti di e e, per l'effetto,
[...] Parte_1 Parte_1 nnare quest'ult e 1,04 in linea capitale oltre agli interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze fino al saldo effettivo, nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs. 231/2002. Il credito, liquido ed esigibile dal 2020, attualizzato ad oggi ammonta ad € 20.425,94.
- Accertare lo storno del dipendente sig. da parte dell'attrice e Parte_2 l'illiceità di tale condotta ai sensi dell' , c.c. e, per l'effetto,
2 condannare l'attrice al risarcimento del danno causato alla convenuta, da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia. Nel merito, in via subordinata:
- Nella denegata e non voluta ipotesi che l'Ill.mo Giudice adito ritenga fondate, anche parzialmente, le domande attoree, circoscrivere la pretesa risarcitoria al solo danno che risultasse effettivamente provato e direttamente riconducibile all'opera della convenuta, da contenersi in una somma non superiore ad € 25.000,00 o nella minor somma ritenuta di giustizia, tenuto anche conto del vantaggio derivante all'attrice dallo storno del dipendente sig. , Parte_2 precedentemente impiegato presso la convenuta. In ogni caso: Con vittoria integrale di spese della fase di A.T.P. e di quella di merito, ivi comprese spese di perizia e compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oneri di legge e successive spese occorrende tutte. In via istruttoria: Ci si richiama espressamente alle istanze di integrazione della C.T.U. svolta in fase di accertamento tecnico preventivo e di prova e controprova per testi, già presentate nella seconda e terza memoria di trattazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Parte attrice chiede la condanna di parte convenuta al pagamento dell'importo di € 200.000,00, oltre IVA, o comunque non inferiore ad €
41.738,26, a titolo di risarcimento del danno. Allega, in particolare, di avere commissionato alla convenuta, a partire da settembre 2019, la verniciatura di piani di tavoli/banchi di diverse tipologie di marmo al fine di rendere detto materiale impermeabile, antimacchia e maggiormente resistente all'usura; tuttavia, a far data da febbraio 2020, i tavoli verniciati nei mesi precedenti, con il prodotto di marca , sono stati contestati dai clienti finali in quanto CP_2 la vernice applicata su di essi era ingiallita. Ulteriori contestazioni sono pervenute anche successivamente, malgrado l'utilizzo da parte della convenuta del diverso tipo di vernice ICA. L'attrice dapprima ha provveduto a sostituire i marmi ai clienti finali, rilavorati in garanzia da parte della convenuta, quindi ha ritirato dai propri magazzini tutti i tavoli verniciati dalla convenuta, riverniciandoli in proprio. L'attrice proponeva, quindi, ricorso ex artt. 696-
696bis c.p.c. per far accertare le cause di detti vizi e quantificare il danno subito, all'esito del quale il c.t.u. nominato ha individuato la causa del distacco della vernice in una non corretta esecuzione della pulizia dei supporti da verniciare da parte della convenuta, che non avrebbe rispettato il ciclo di verniciatura prescritto dalla casa produttrice delle vernici utilizzate. Chiede,
3 pertanto, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni emergenti e da lucro cessante subiti, oltre al danno all'immagine commerciale dell'attrice sia nella componente patrimoniale sia in quella non patrimoniale. Detti danni vengono quantificati nell'importo di € 41.738,26 per i costi di riverniciatura dei tavoli o di sostituzione degli stessi e di riacquisto di marmi ed imballi. Infatti, in ragione della spedizione dei tavoli verniciati in paesi molto lontani, il loro recupero ai fini della sostituzione dei marmi o del rifacimento della verniciatura sarebbe risultato antieconomico. Peraltro, l'attrice ritiene opportuno ritirare/sostituire anche i tavoli con marmi che non si sono ancora scrostati, al fine di non aggravare il proprio danno all'immagine, per un totale di 580 pezzi, rispetto ai quali viene parimenti richiesto il risarcimento del danno.
1.2 Parte convenuta chiede il rigetto delle domande attoree, nonché, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento dell'importo di €
17.160,98 per il mancato pagamento delle fatture emesse nei suoi confronti.
Chiede, inoltre, la condanna dell'attrice al risarcimento del danno cagionato dallo storno del proprio dipendente , ai sensi dell'art. 1598, n. Parte_2
3, c.c. Allega, in particolare, che le tempistiche impostele dall'attrice per le verniciature richieste le avrebbero creato problemi nell'organizzazione aziendale, trattandosi di richieste urgenti, con consegna in settimana, tanto che la convenuta sarebbe stata costretta, in alcune occasioni, a lavorare anche sabato e domenica, mentre l'attrice avrebbe distaccato alcuni membri del proprio personale presso la convenuta al fine di accelerare le lavorazioni. La carente pulizia dei supporti, individuata dal c.t.u. quale causa dei difetti di verniciatura riscontrati, sarebbe, dunque, sintomo della scarsa diligenza dell'attrice stessa nella preparazione dei materiali. La convenuta, del resto, non disporrebbe di macchinari per la carteggiatura del marmo né per misurare la carteggiatura precedentemente eseguita e il grado di umidità delle lastre, come noto alla stessa attrice, tanto che la preparazione del supporto sarebbe stata di competenza esclusiva dell'attrice. Malgrado ciò, l'attrice avrebbe spesso consegnato alla convenuta marmi ancora umidi, con richiesta di verniciatura urgente.
Eccepisce, in ogni caso, l'insussistenza di prova in ordine ai vizi riscontrati sui ripiani verniciati.
4 Deduce che, a seguito del rifiuto di ulteriori commesse da parte della convenuta, l'attrice si sarebbe dotata di macchinari idonei a verniciare in proprio i marmi, contattando quindi gli operai della convenuta e presentando loro offerte di lavoro, accettate dall'ex dipendente di Eurover Michele Bisetto, che ha rassegnato le dimissioni in data 6.11.2020. Grazie ai macchinari acquistati e al personale specializzato acquisito, l'attrice sarebbe ora in condizione di fare concorrenza a sulle lavorazioni di verniciatura, CP_1 mentre a causa del venire meno di un dipendente e dovendo farsi CP_1 carico della formazione di nuovi assunti, avrebbe visto ridurre la propria capacità produttiva, trovandosi costretta a rifiutare alcune commesse.
Evidenzia, quanto al danno lamentato da controparte, come, in base al contratto intercorso tra le parti, la committente non avesse richiesto specifici standard di qualità e non abbia sollevato alcuna riserva al momento della consegna dei manufatti;
peraltro, il danno emergente viene individuato non tanto in ragione dei costi di ripristino delle verniciature, in sé contenuti, quanto nel fatto che i manufatti compromessi si trovino in Asia o nelle
Americhe, di tal che, ai fini del loro ripristino, sarebbero necessari elevati costi di trasporto, che rendono antieconomico il ripristino stesso e più conveniente la spedizione di nuovi ripiani, circostanza, tuttavia, non imputabile alla convenuta. Senza contare che l'attrice fa riferimento a 580 tavoli verniciati in totale, dimette tabelle con riferimento a 53 tavoli contestati, di cui solo 17 risultano contrassegnati come “senza ritorno” (mentre gli altri si trovano in magazzini europei), di tal che appare irragionevole addebitare alla convenuta le spese di rifacimento di tutti i 580 tavoli.
Ancora, risulta errato addebitare alla convenuta sia i costi di verniciatura alla stessa già corrisposti sia quelli sostenuti per porre rimedio ai difetti riscontrati, posto che la richiesta di rifusione delle spese sostenute per l'eliminazione dei vizi si pone come alternativa e non cumulabile con la ripetizione dei compensi già corrisposti, pena una verniciatura gratuita.
Contesta, inoltre, la sussistenza di un lucro cessante e di un danno all'immagine, rispetto ai quali l'attrice non fornisce alcuna specificazione.
2. La causa è stata ritenuta matura per la decisione alla luce della consulenza tecnica d'ufficio già espletata nella fase dell'accertamento tecnico preventivo, come da ordinanza in data 5.6.2023 (richiamata da quella in data
5 5.1.2024). Risultano, infatti, inammissibili le istanze di prova orale avanzate da parte attrice, avendo i capitoli ad oggetto circostanze generiche (1, 3, 18), documentali (2, 5, 6, 8), non contestate (4), irrilevanti ai fini della decisione (7,
10, 11, 12, 15, 16, 17), dal contenuto valutativo (13, 14, 19) ovvero già oggetto di consulenza tecnica d'ufficio (9), mentre i capitoli di prova formulati da parte convenuta hanno prevalentemente ad oggetto circostanze irrilevanti.
2.1 Nel merito, la domanda risarcitoria attorea appare fondata nei seguenti limiti.
Il c.t.u. nominato nel procedimento ex artt. 696-696bis c.p.c. ha accertato, sulla base delle prove di laboratorio effettuate nel contraddittorio tra le parti, che “è stata proprio un'insufficiente preparazione del supporto la causa della scarsa o nulla aderenza dell'isolante e della vernice al piano di marmo, sia in termini di pulizia sia in termini di carteggiatura” (cfr. pag. 9 relazione c.t.u.). I risultati raggiunti hanno dimostrato, infatti, che la causa dei distacchi di vernice dai ripiani in marmo non risiede nei prodotti utilizzati dalla convenuta, bensì nelle lavorazioni manuali eseguite. Il c.t.u. ha, peraltro, espressamente escluso che i difetti riscontrati siano dovuti esclusivamente a urti durante le operazioni di trasporto e di montaggio.
La convenuta sostiene che la preparazione dei supporti fosse attività di competenza esclusiva dell'attrice, e che l'urgenza impostale nelle lavorazioni non le abbia consentito di rispettare i tempi di lavorazione consigliati.
Purtuttavia, è pur vero che risulta documentato come la convenuta abbia fatto presente all'attrice di non poter accettare ordini urgenti, in ragione dei tempi necessari per le lavorazioni da eseguire, sin dal 15.1.2020 (cfr. doc. 4 convenuta), e che, malgrado ciò, l'attrice abbia, per contro, continuato a richiedere la consegna dei piani lavorati con tempi di consegna molto stretti
(cfr. doc. 5 convenuta); ma è anche vero che non consta che la convenuta, malgrado detto avviso, abbia successivamente rifiutato ordini che non consentissero il rispetto di dette tempistiche.
Del resto, la circostanza che la pulizia preventiva dei marmi fosse di competenza esclusiva dell'attrice costituisce allegazione del tutto unilaterale della convenuta, non dimostrata a livello documentale, mentre i capitoli 46 e
53 formulati dalla convenuta sul punto non sono stati ammessi in quanto del tutto generici.
6 Si rammenta, a tale proposito, come la disciplina codicistica preveda che l'appaltatore assume il compimento dell'opera con gestione a proprio rischio
(art. 1655 c.c.) ed è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera (art. 1667 c.c.).
È indubbio che in capo alla committente, creditrice dell'opus, vi sia il dovere, discendente dall'art. 1206 c.c. e più in generale dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, di cooperare all'adempimento dell'appaltatore, attraverso il compimento di quelle attività necessarie affinché quest'ultimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il contratto.
Tuttavia, anche nella denegata ipotesi in cui fosse dimostrato un inadempimento della committente a tale obbligo, non discende, come pretenderebbe la convenuta, un'esenzione da responsabilità dell'appaltatore.
La convenuta, infatti, impresa esperta del settore, dovendo assicurare alla controparte un risultato tecnico conforme alle esigenze, era tenuta, per quanto possibile, ad eliminare le cause oggettivamente suscettibili di inficiare la riuscita della realizzazione dell'opera. Resasi conto di non poter eseguire i lavori a regola d'arte a causa della mancata adeguata pulizia dei supporti e delle strette tempistiche impostele, ben avrebbe potuto e dovuto rifiutare le sollecitazioni della controparte all'esecuzione delle commesse e chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento degli eventuali danni imputabili all'altra parte, oltre al pagamento dei lavori eventualmente eseguiti (cfr., ex multis, i principi espressi da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10052 del
29/04/2006: “La Corte partenopea ha fatto corretta applicazione di questo principio, con una valutazione sorretta da adeguata e congrua motivazione.
Difatti, il giudice del merito - avendo accertato che la sospensione dei lavori fu disposta, in corso d'opera, nel luglio 1993, dall'impresa, dopo che essa, fin dal marzo dello stesso anno, aveva segnalato la necessità di adeguare il progetto alla nuova normativa in materia di sicurezza degli impianti elettrici - ha ritenuto legittimo il rifiuto dell'appaltatore di ottemperare all'ordine dell'Amministrazione di eseguire l'opera secondo l'originario progetto, non più in linea con le prescrizioni imposte dalla normativa sopravvenuta, osservando che non sarebbe venuta meno la responsabilità penale e risarcitoria del per eventi lesivi CP_3 della integrità personale degli alunni a degli insegnanti, che si fossero verificati
a causa della realizzazione dell'istituto scolastico in modo difforme dalle
7 prescrizioni di legge;
e, avendo accertato che la prestazione del debitore era divenuta impossibile per la perdurante mora della stazione appaltante nel necessario intervento collaborativo, ha dichiarato la risoluzione del contratto, addebitandone la responsabilità all'Amministrazione”). Per contro, avendo, nel caso di specie, la convenuta scelto di proseguire con la commessa, non potrà che rispondere dei difetti accertati.
2.2 Quanto all'eccezione di decadenza e prescrizione dell'attrice ai sensi dell'art. 1667 c.c., l'eccezione è stata tempestivamente sollevata dalla convenuta sin dalla comparsa di risposta, senza alcuna altra specificazione.
Solo nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. la convenuta ha circostanziato l'eccezione, con riferimento alle diverse comunicazioni a mezzo e-mail di cui al doc. 3 allegato al ricorso ex artt. 696-696bis c.p.c. di controparte, lamentando che non recassero alcuna indicazione circa la data di scoperta dei vizi (che, verosimilmente, non erano visibili al momento della consegna dei ripiani dalla convenuta all'attrice) e che, in taluni casi, non ne fosse nemmeno documentata la comunicazione alla convenuta nei termini di legge. Si tratta, tuttavia, di contestazioni tardive, insuscettibili di essere prese in considerazione.
Del tutto inammissibile risulta anche la contestazione di mancata produzione degli originali di dette denunce, che risulta essere stata sollevata solo nella comparsa conclusionale della convenuta.
In ogni caso, con la memoria istruttoria l'attrice ha documentato la tempestività della maggior parte di dette contestazioni rispetto alle denunce ricevute dal suo grossista che coincidono con la sua Controparte_4 scoperta dei vizi, producendo le comunicazioni a mezzo e-mail di riferimento
(cfr. docc. 27/33 attorei), di tal che l'eccezione non appare, in ogni caso, meritevole di pregio.
Il procedimento ex artt. 696-696bis c.p.c. (avviato nel 2021) e l'odierno giudizio (avviato nel 2022) sono stati, peraltro, instaurati entro due anni dal giorno della consegna dei prodotti, avvenuta non prima del 2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1667, co. 2, c.p.c.
2.3 Quanto alla quantificazione del danno subito dall'attrice, il c.t.u. ha ritenuto congrue le voci di costo indicate nel doc. 17 allegato al ricorso ex artt.
696-696bis c.p.c., relative ai costi di imballo, di sverniciatura e ripristino della
8 stessa, per un totale di € 29.635,68 in relazione a 51 tavoli viziati, evidenziando, tuttavia, come il 95% dei tavoli si trovi all'estero, circostanza che rappresenterebbe una difficoltà insormontabile all'eliminazione dei vizi, se a dette cifre si deve aggiungere il costo del trasporto e dell'imballaggio dei piani, di tal che il loro recupero non apparirebbe conveniente e risulterebbe consigliabile l'avvio di una nuova produzione che parta dall'acquisto della materia prima e che effettui tutta la lavorazione di verniciatura ex novo.
Nell'odierno giudizio di merito l'attrice ha aggiornato l'importo inerente i costi sostenuti, indicato in complessivi € 45.195,51, come da tabella di cui al doc. 24a dimesso, con riferimento ad un totale di 66 ripiani (aggiornamento dell'importo di € 41.738,26 di cui alla tabella sub doc. 7a attoreo, relativo a 60 tavoli), aggiungendo, altresì, le voci di costo “Trasporto andata” e “trasporto ritorno” (si vedano le ultime due colonne).
In primo luogo, quanto alle contestazioni dei vizi da parte degli acquirenti dei tavoli verniciati dalla convenuta e alla loro comunicazione alla convenuta,
l'attrice allega di avere ricevuto contestazioni con riferimento a 66 ripiani in marmo (cfr. doc. 24a attoreo, aggiornamento del doc. 7a attoreo), maggiori rispetto ai 51 di cui alla tabella sub doc. 17 prodotta nel procedimento ex artt.
696-696bis c.p.c. Dette contestazioni, seppur in assenza di un analitico rinvio alle stesse nelle tabelle riepilogative elaborate, risultano per lo più documentate nel doc. 3 allegato al ricorso ex artt. 696-696bis c.p.c., oltre che nel doc. 3 allegato all'atto di citazione e nel doc. 23 attoreo, quanto a quelle pervenute successivamente. Le contestazioni provengono tutte dalla terza società grossista alla quale l'attrice cedeva i tavoli verniciati Controparte_4 ai fini della successiva rivendita ai clienti finali.
In secondo luogo, risulta, altresì, documentata la restituzione a CP_4 da parte dell'attrice di 13 piani contestati, sverniciati e riverniciati ovvero
[...] spediti ex novo in garanzia a novembre 2020 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso ex artt. 696-696bis c.p.c.), oltre a quella di ulteriori 47 piani tra dicembre 2020 e febbraio 2022 (cfr. doc. 5 attoreo), per un totale complessivo di 60 piani, coincidente con il numero di cui alla tabella citata sub doc. 7a attoreo.
È, inoltre, documentata la consegna dall'attrice alla convenuta di 37 di detti piani e la successiva restituzione all'attrice medesima tra maggio e ottobre
2020 di 33 piani con la dicitura “Reso riparato”, dicitura assente soltanto nel
9 d.d.t. n. 769/2020, relativo a 8 pezzi definiti “Reso non lavorato” (cfr. doc. 5 allegato al ricorso ex artt. 696-696bis c.p.c.).
I d.d.t. dimessi dimostrano, pertanto, come la convenuta abbia direttamente potuto constatare le condizioni della maggior parte dei piani contestati, senza che sia stata sollevata in questa sede alcuna contestazione in merito, ed abbia altresì provveduto, nella quasi totalità di detti casi, in proprio, alla loro sistemazione.
Ciò premesso, non è agevole, sulla base della copiosa documentazione prodotta da parte attrice, non accompagnata da tabelle riepilogative che consentano, pezzo per pezzo, di ricostruire il percorso fatto dai diversi piani, comprendere a quali d.d.t. si riferiscano i piani di cui alla tabella sub doc. 24a attoreo, né tanto meno i costi di imballaggio asseritamente sostenuti dall'attrice per le restituzioni di detti prodotti ai fini della loro sistemazione
(documentati dall'attrice mediante alcune fatture emesse a suo carico dalla terza riferentesi a centinaia di pezzi, anche estranei ai Parte_3 fatti per cui è causa, sub doc. 22 nel procedimento per accertamento tecnico preventivo e, quindi, sub doc. 9 attoreo) ovvero per il loro riacquisto
(documentati dall'attrice mediante alcune fatture emesse a suo carico dalla terza Ca' d'Oro s.p.a., riferentesi a centinaia di pezzi, anche estranei ai fatti per cui è causa, sub doc. 8 attoreo).
In ogni caso, considerato che la convenuta ha potuto direttamente constatare le condizioni della maggior parte dei piani contestati, che i difetti sono stati altresì accertati dal c.t.u. nel contraddittorio tra le parti, sulla base dei campioni allo stesso forniti e non contestati dalla convenuta, e che è verosimile che non sia possibile per l'attrice fornire prova dei vizi con riferimento ai tavoli acquistati da clienti finali che si trovano in luoghi molto lontani (di tal che i costi di restituzione dei piani risulterebbero addirittura superiori ai costi di ripristino), è possibile ritenere, in via presuntiva, che tutti i piani contestati presentassero le medesime problematiche accertate dall'ausiliario e che, pertanto, l'attrice abbia diritto al risarcimento del danno, imputabile alla convenuta, connesso ai costi sostenuti per porre rimedio a detti vizi.
Inoltre, atteso che il c.t.u., nell'ambito dell'accertamento disposto, aveva ritenuto congrui i costi asseritamente dall'attrice sostenuti per il riacquisto dei
10 marmi (successivamente documentati sub doc. 8 attoreo) e per l'imballaggio
(cfr. doc. 9 attoreo), oltre che per le sistemazioni, si ritiene di riconoscere all'attrice detti costi a titolo di danno emergente, per l'importo indicato nella prima colonna del doc. 24a attoreo, pari a complessivi € 23.026,45, detratto l'importo di € 2.857,15 inerente il tavolo venduto a di misura CP_5
550x160 cm, sino a pervenire all'importo di € 20.169,30.
Invero, per stessa ammissione dell'attrice (cfr. pag. 2 memoria istruttoria attorea), successiva alle puntuali contestazioni della convenuta sul punto,
l'importo di € 2.857,15 non riguarda i costi di imballaggio, bensì asseriti costi di sverniciatura di detto tavolo, che la stessa acquirente avrebbe provveduto ad effettuare in loco, riaddebitando la spesa a che l'avrebbe, Controparte_4
a propria volta, riaddebitata all'attrice; purtuttavia, da un lato, dette allegazioni sono state esposte solo nella memoria istruttoria attorea, a seguito delle contestazioni della convenuta, e risultano tardive (lo stesso importo indicato inizialmente nella tabella sub doc. 7a attoreo è stato, senza alcuna spiegazione, modificato in riduzione nella tabella sub doc. 24a attoreo); dall'altro lato, in ogni caso, il doc. 37 prodotto dall'attrice a riprova dei costi di sverniciatura asseritamente addebitatile contiene una fattura emessa nei suoi confronti dalla del tutto priva di riferimenti a quanto Controparte_4 dedotto dall'attrice, recando una causale riferentesi a fattura emessa da una società italiana Emera s.r.l. – Roma, il cui ruolo nella vicenda non è stato meglio precisato.
Al predetto importo vanno aggiunti, sempre a titolo di danno emergente, quello di € 6.045,71 (terza colonna tabella sub doc. 24a attoreo) per “costo Parte sverniciatura + vernice + imballo” e quello di € 7.927,00 (quarta colonna Parte tabella sub doc. 24a attoreo) per “costo vernice + imballo”, per un totale complessivo di € 34.142,01, in luogo del maggior importo richiesto pari ad €
45.195,51 (ovvero di quello, ancora più elevato, di € 200.000,00, come meglio precisato nel prosieguo), con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Per quanto concerne la voce di costo “vernice , per l'importo CP_1 complessivo di € 6.045,94 (seconda colonna tabella sub doc. 24a attoreo), la convenuta ne contesta l'addebitabilità a sé, non potendo l'attrice ottenere sia la rifusione dei costi sostenuti in proprio per la verniciatura sia dei costi
11 originariamente sostenuti per la verniciatura difettosa. Malgrado detta contestazione, l'attrice non ha chiarito a cosa debba essere ricondotta detta voce di spesa, che, pertanto, non può esserle riconosciuta a titolo risarcitorio.
Quanto, infine, ai costi di “trasporto andata” per complessivi € 998,86
(quinta colonna tabella sub doc. 24a attoreo) e “trasporto ritorno” per complessivi € 1.151,55 (sesta colonna tabella sub doc. 24a attoreo), si tratta di voci di costo non allegate nel procedimento ex artt. 696-696bis c.p.c. e dal c.t.u. non prese in considerazione nemmeno ai fini di un giudizio di congruità.
Si tratta, peraltro, di costi non solo non documentati, ma rispetto ai quali l'attrice non ha nemmeno chiarito a cosa si riferiscano e per quale motivo essi siano talora non indicati, talora indicati solo in un senso talora in entrambi.
L'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio integrativa rispetto a detti costi è apparsa, pertanto, del tutto esplorativa e inammissibile. La domanda risarcitoria attorea non risulta, pertanto, fondata nemmeno sotto tale profilo.
Si aggiunga che non vengono presi in considerazione gli importi richiesti a titolo risarcitorio dall'attrice nella tabella di cui al doc. 44, prodotta successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., in quanto connessi a vizi – seppur della stessa tipologia - ulteriori, tardivamente dedotti sia in relazione alla loro verificazione che alla relativa scoperta e denuncia e, pertanto, irrilevanti ai fini della decisione.
2.4 Quanto al risarcimento del maggior danno lamentato dall'attrice, quantificato nell'importo di € 200.000,00, l'attrice non specifica i conteggi effettuati per addivenire a detto importo;
dall'atto introduttivo sembrerebbe desumersi che esso coprirebbe i costi aumentati a seguito della pandemia da
Covid 19, nonché i costi di ritiro/sostituzione di tutti i tavoli afferenti alla medesima partita di verniciatura eseguita dalla convenuta, comprendente complessivi 580 pezzi, molti dei quali spediti in luoghi lontani, di tal che ne risulterebbe antieconomico il ritiro e la sistemazione, oltre al danno all'immagine, le spese legali, di c.t.u. e per la consulenza tecnica di parte, oltre che per le prove tecniche effettuate. Nei successivi atti di causa detta quantificazione sembra essere connessa al complessivo importo fatturato dall'attrice a carico del suo grossista Controparte_4
La domanda di risarcimento di detto maggior danno non risulta, pertanto, meritevole di accoglimento, sia in quanto del tutto generica, sia in quanto il
12 suo presupposto, ovvero la necessità di ritiro/sostituzione di tutti i 580 tavoli verniciati dalla convenuta non solo non è provato, ma non è nemmeno attuale, per stessa ammissione dell'attrice; senza contare che l'attrice non ha nemmeno avuto cura di allegare, con riferimento a ciascuno di detti 580 pezzi e con richiamo alla documentazione in atti, da quali documenti si ricavi il paese di spedizione dei diversi piani, spedizione cui la stessa non ha provveduto in proprio, avendovi provveduto la terza società grossista
[...]
CP_4
2.5 Quanto alla domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, volta al pagamento di fatture emesse e scadute, la stessa risulta meritevole di accoglimento per l'importo richiesto di € 15.211,04 in linea capitale, oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo, di tal che il relativo credito deve essere posto in compensazione con quello risarcitorio vantato dall'attrice, pari ad € 34.142,01.
Invero, ove le richieste attoree venissero integralmente accolte e la domanda riconvenzionale della convenuta rigettata, la committente beneficerebbe delle lavorazioni effettuate dalla convenuta a costo zero, gravando le stesse interamente su mentre - secondo i principi generali in tema espressi CP_1 dagli insegnamenti di legittimità - il risarcimento del danno per inadempienza contrattuale deve ristabilire l'equilibrio economico turbato, mettendo il creditore nella stessa situazione economica nella quale si sarebbe trovato se il fatto illecito non si fosse verificato. La compensazione del pregiudizio arrecato e la restaurazione della situazione patrimoniale del soggetto leso non possono risolversi in un vantaggio (cfr., ex multis, i principi espressi da Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 4161 del 02/03/2015 e, più recentemente, da Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 36497 del 2023).
Ai sensi dell'art. 1668, comma 2, c.c., se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto. In tal caso, in forza della operatività retroattiva della risoluzione ex art. 1458 c.c., si verifica una totale restitutio in integrum: tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi, con conseguenti obblighi restitutori.
13 Nel caso che ci occupa, si dubita della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della suddetta disposizione e, comunque, l'attrice non risulta aver mai chiesto la risoluzione del contratto, cosicché dovrà applicarsi il comma 1 dell'art. 1668 c.c., che dispone che il committente possa chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, direttamente o tramite risarcimento del danno (o, in alternativa all'azione di esatto adempimento, la riduzione del prezzo). Il diritto del committente ad ottenere l'integrale risarcimento del danno ha lo scopo di garantire allo stesso l'eadem res debita, ovvero l'effettiva corrispondenza dell'opera alla struttura e alla destinazione concordate nel contratto. Pertanto, qualora il committente, rilevata l'esistenza di vizi dell'opera, chieda il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo permane invariato.
Conclusivamente, parte convenuta deve essere condannata a corrispondere a parte attrice la differenza tra i due detti importi.
2.6 Per quanto riguarda, infine, la domanda riconvenzionale della convenuta di risarcimento del danno da concorrenza sleale per storno di dipendente, appare infondata l'eccezione attorea di competenza esclusiva del
Tribunale delle Imprese, visto che la concorrenza sleale, in base alle allegazioni della convenuta, consisterebbe in un mero storno di dipendente, di tal che la fattispecie non sembra interferire neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale che giustificano la competenza del Tribunale delle Imprese ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30, richiamato dall'art. 3 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168.
Nel merito, la domanda risulta infondata, a fronte dell'assoluta genericità delle allegazioni della convenuta sul punto;
la stessa, infatti, non ha in alcun modo illustrato la rilevanza della posizione del dipendente assunto dall'attrice nella sua impresa, non allegando nemmeno quanti dipendenti avesse, quale specifico ruolo ricoprisse il dipendente dimessosi, da quanto tempo, né per quale motivo sia stato difficile provvedere alla sua sostituzione, né quali metodi illeciti abbia utilizzato l'attrice per indurlo a passare alle sue dipendenze. Né, tanto meno, la convenuta ha quantificato il danno subito in conseguenza di detto storno, in termini di commesse rifiutate e riduzione della sua capacità produttiva, rimettendosi ad una liquidazione in via equitativa.
14 3.1 In ragione dell'accoglimento della domanda risarcitoria attorea, seppur in misura di gran lunga inferiore rispetto a quanto richiesto, con condanna della convenuta al pagamento della differenza tra quanto dovuto all'attrice a titolo risarcitorio e quanto alla stessa spettante come corrispettivo residuo, pari a circa la metà di detto importo, le spese di lite vengono compensate nella misura di 1/2 e poste a carico della convenuta per la restante misura di 1/2.
Esse vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, in considerazione del decisum (ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00) e della relativa complessità della controversia, dell'attività istruttoria svolta (limitata al deposito delle memorie ex art. 183, co.
6, c.p.c.), del numero di udienze e di atti depositati, in misura pari ai parametri medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio e introduttiva e a quelli minimi per la fase istruttoria dell'odierno procedimento (€
2.536,00/2).
La condanna viene pronunciata con riferimento alle sole prime tre fasi dell'odierno giudizio (mentre le spese della fase decisoria vengono compensate), atteso che, ai sensi dell'art. 91, co. 1, c.p.c., l'attrice ha senza giustificato motivo rifiutato la proposta conciliativa della convenuta di corresponsione all'attrice dell'importo onnicomprensivo di € 25.000,00 formulata all'udienza del 10.10.2023, importo sostanzialmente corrispondente a quello che viene riconosciuto all'attrice con la presente sentenza, considerata la compensazione tra il credito attoreo per € 34.142,01 e il credito della convenuta, da attualizzarsi in circa € 20.000,00, oltre alla rifusione delle spese per le consulenze tecniche di parte e legali riconosciuta a favore dell'attrice.
3.2 All'attrice viene altresì riconosciuta l'integrale rifusione delle spese legali del procedimento ex artt. 696-696bis c.p.c., che, malgrado gli esiti, non ha portato alla formulazione di un'offerta congrua da parte di sino CP_1 all'udienza del 10.10.2023 nel presente giudizio. Esse vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, in considerazione del valore indeterminato del procedimento e della relativa complessità della controversia, dell'attività istruttoria svolta anche per mezzo della consulenza tecnica d'ufficio espletata, del numero di
15 udienze e di atti depositati, in misura pari ai parametri medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria di detto procedimento, in misura pari all'importo richiesto di € 3.056,00.
3.3 Il compenso del c.t.u., come liquidato nel procedimento per accertamento tecnico, in ragione dell'accertamento dei vizi lamentati dall'attrice, viene definitivamente e integralmente posto a carico della convenuta.
3.4 Per i medesimi motivi, anche le spese sostenute dall'attrice per la propria consulenza tecnica di parte, come quantificate nei docc. 12 e 13 attorei, per l'importo complessivo di € 3.558,44 (€ 1.220,00 + € 1.786,08 a favore di oltre ad € 552,36 a favore di Catas s.p.a.), Controparte_6 vengono posti a carico della convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta il credito di parte attrice nei confronti della Parte_1 parte convenuta nell'importo di € Controparte_1
34.142,01, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, accerta il credito di parte convenuta Controparte_1
nei confronti di parte attrice
[...] Parte_1
nell'importo di € 15.211,04 in linea capitale, oltre
[...] interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo;
3) condanna parte convenuta a Controparte_1 corrispondere a parte attrice Parte_1
la differenza tra il maggior debito accertato a suo carico sub 1) ed il
[...] minor credito accertato a suo favore sub 2);
4) pone le spese della c.t.u., a firma del dott. , Persona_2 definitivamente a carico di parte convenuta Controparte_1
;
[...]
16 7) condanna parte convenuta Controparte_1 alla rifusione della quota di 1/2 delle spese di lite in favore di parte attrice
, che si liquidano – quanto Parte_1 alla quota di 1/2 - nell'importo di € 1.268,00 a titolo di compenso e di €
404,50 a titolo di spese, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
8) condanna parte convenuta Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite relative al procedimento ex artt. 696-696bis
c.p.c. in favore di parte attrice Parte_1
, che si liquidano nell'importo di € 3.056,00 a titolo di compenso e di
[...]
€ 286,00 a titolo di spese, oltre che dell'importo di € 3.558,44 a titolo di rifusione delle spese per la consulenza tecnica di parte.
Così deciso in Treviso, il 8 settembre 2025
Il giudice
- dott.ssa Elena Merlo -
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