TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/07/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5159/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 5159/2024 promossa con ricorso congiunto depositato il 29.04.2024 da
nato a [...] il [...], cittadina italiana con Parte_1
l'avv. Sonia Lago
e
nata a [...] il [...], cittadino italiano con l'avv. Maria Controparte_1
Mondano con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusioni delle parti: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: omologarsi la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto nel luogo ove hanno fissato o intenderanno fissare la loro reciproca residenza. Il signor dà atto di essersi già Pt_1 trasferito in altra abitazione.
2) Gli arredi e corredi dell'abitazione familiare, seppur acquistati dal signor Pt_1 rimangono alla signora fatta eccezione per ciò che il marito ha già prelevato;
CP_1 ugualmente, l'automobile acquistata dal signor ed intestata alla signora Pt_1 CP_1 rimane alla stessa.
3) A titolo di concorso al mantenimento della moglie, il marito verserà la somma di euro
300,00 mensili – entro il giorno 25 di ciascun mese di riferimento mediante bonifico postale sul conto intestato alla signora IBAN: [...], a Controparte_1 partire dal mese di Maggio 2024, la quale si impegna a comunicare ogni eventuale variazione delle proprie coordinate bancarie.
4) Il signor si farà carico interamente delle spese straordinarie così come indicate e Pt_1 previste dal protocollo CNF 2017 e successivi aggiornamenti, che la figlia dovrà _1 sostenere fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, concordando con la stessa tempi e modalità di dette spese. Tra le spese straordinarie rientrano eventuali master universitari e specialistici relativi al precorso universitario-formativo che la figlia _1 vorrà intraprendere, il costo relativo al conseguimento della patente di guida e la spesa per il successivo acquisto di una autovettura. Il tutto sarà concordato tra padre e figlia.
5) Detrazioni e agevolazioni fiscali e provvidenze comunque denominate per figli a carico saranno godute dal signor Pt_1
6) I coniugi dichiarano di aver regolato tra loro ogni altro aspetto economico e patrimoniale relativo alla comunione legale e di non avere in proposito nessuna altra richiesta”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Campodarsego in data 18.10.1997, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Campodarsego al n. 000057, Parte II, Serie A dell'anno 1997.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del. del Tribunale di
Padova mediante note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 10.09.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 611/2024 pubblicata il 09.10.2024 e passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli della figlia (nata il [...]) _1 maggiorenne non economicamente autosufficiente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto. Quanto ai punti 2) e 5) delle rassegnate conclusioni, si dà atto che pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Controparte_1 comune di Campodarsego al n. 000057, Parte II, Serie A dell'anno 1997;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.06.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 5159/2024 promossa con ricorso congiunto depositato il 29.04.2024 da
nato a [...] il [...], cittadina italiana con Parte_1
l'avv. Sonia Lago
e
nata a [...] il [...], cittadino italiano con l'avv. Maria Controparte_1
Mondano con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusioni delle parti: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: omologarsi la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto nel luogo ove hanno fissato o intenderanno fissare la loro reciproca residenza. Il signor dà atto di essersi già Pt_1 trasferito in altra abitazione.
2) Gli arredi e corredi dell'abitazione familiare, seppur acquistati dal signor Pt_1 rimangono alla signora fatta eccezione per ciò che il marito ha già prelevato;
CP_1 ugualmente, l'automobile acquistata dal signor ed intestata alla signora Pt_1 CP_1 rimane alla stessa.
3) A titolo di concorso al mantenimento della moglie, il marito verserà la somma di euro
300,00 mensili – entro il giorno 25 di ciascun mese di riferimento mediante bonifico postale sul conto intestato alla signora IBAN: [...], a Controparte_1 partire dal mese di Maggio 2024, la quale si impegna a comunicare ogni eventuale variazione delle proprie coordinate bancarie.
4) Il signor si farà carico interamente delle spese straordinarie così come indicate e Pt_1 previste dal protocollo CNF 2017 e successivi aggiornamenti, che la figlia dovrà _1 sostenere fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, concordando con la stessa tempi e modalità di dette spese. Tra le spese straordinarie rientrano eventuali master universitari e specialistici relativi al precorso universitario-formativo che la figlia _1 vorrà intraprendere, il costo relativo al conseguimento della patente di guida e la spesa per il successivo acquisto di una autovettura. Il tutto sarà concordato tra padre e figlia.
5) Detrazioni e agevolazioni fiscali e provvidenze comunque denominate per figli a carico saranno godute dal signor Pt_1
6) I coniugi dichiarano di aver regolato tra loro ogni altro aspetto economico e patrimoniale relativo alla comunione legale e di non avere in proposito nessuna altra richiesta”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Campodarsego in data 18.10.1997, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Campodarsego al n. 000057, Parte II, Serie A dell'anno 1997.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del. del Tribunale di
Padova mediante note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 10.09.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 611/2024 pubblicata il 09.10.2024 e passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli della figlia (nata il [...]) _1 maggiorenne non economicamente autosufficiente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto. Quanto ai punti 2) e 5) delle rassegnate conclusioni, si dà atto che pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Controparte_1 comune di Campodarsego al n. 000057, Parte II, Serie A dell'anno 1997;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.06.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari