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Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2024, n. 8959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8959 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 18.9.2024 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.12115\2024 del ruolo gen.lav. vertente
TRA
C.F.: rapp.to e difeso dall'avv.to L. Parte_1 C.F._1
Bolognesi in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t. rapp.to e difeso dal funzionario C. Bava
Convenuto
OGGETTO: pagamento prestazione assistenziale
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.3.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che con decreto di omologa dell'a.t.p. emesso in data 31.10.2023 era stato accertato il requisito sanitario per il riconoscimento in favore di parte ricorrente dell'indennità di accompagnamento con la decorrenza indicata, che parte ricorrente aveva inviato all' la documentazione CP_2 necessaria alla liquidazione della prestazione, che l' non CP_2 aveva provveduto alla liquidazione ha chiesto la condanna dell' a corrispondere la somma dedotta a titolo di ratei CP_2 maturati e maturandi, oltre accessori di legge e spese di giudizio.
L' si è costituito eccependo l'intervenuta liquidazione della CP_2 prestazione assistenziale e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta deducendo che l' successivamente all'instaurazione del CP_2 giudizio ed alla notifica del ricorso aveva provveduto alla liquidazione della prestazione assistenziale ed ha chiesto la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di giudizio.
Deve preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere avendo l' comunicato la liquidazione della prestazione CP_2 assistenziale, come dedotto da parte ricorrente e comprovato dalla documentazione in atti.
Le spese seguono la soccombenza virtuale essendo stata la liquidazione disposta successivamente alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere condanna l' al CP_2 pagamento delle spese di giudizio liquidata nella somma di
E.1700,00 con attribuzione.
Roma 18.9.2024 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 18.9.2024 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.12115\2024 del ruolo gen.lav. vertente
TRA
C.F.: rapp.to e difeso dall'avv.to L. Parte_1 C.F._1
Bolognesi in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t. rapp.to e difeso dal funzionario C. Bava
Convenuto
OGGETTO: pagamento prestazione assistenziale
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.3.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che con decreto di omologa dell'a.t.p. emesso in data 31.10.2023 era stato accertato il requisito sanitario per il riconoscimento in favore di parte ricorrente dell'indennità di accompagnamento con la decorrenza indicata, che parte ricorrente aveva inviato all' la documentazione CP_2 necessaria alla liquidazione della prestazione, che l' non CP_2 aveva provveduto alla liquidazione ha chiesto la condanna dell' a corrispondere la somma dedotta a titolo di ratei CP_2 maturati e maturandi, oltre accessori di legge e spese di giudizio.
L' si è costituito eccependo l'intervenuta liquidazione della CP_2 prestazione assistenziale e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta deducendo che l' successivamente all'instaurazione del CP_2 giudizio ed alla notifica del ricorso aveva provveduto alla liquidazione della prestazione assistenziale ed ha chiesto la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di giudizio.
Deve preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere avendo l' comunicato la liquidazione della prestazione CP_2 assistenziale, come dedotto da parte ricorrente e comprovato dalla documentazione in atti.
Le spese seguono la soccombenza virtuale essendo stata la liquidazione disposta successivamente alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere condanna l' al CP_2 pagamento delle spese di giudizio liquidata nella somma di
E.1700,00 con attribuzione.
Roma 18.9.2024 Il Giudice