Decreto cautelare 22 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 12 marzo 2025
Ordinanza cautelare 15 ottobre 2025
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 29/04/2026, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00980/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00314/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 314 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l’annullamento
quanto al ricorso principale
- del provvedimento con cui la Questura di -OMISSIS- in data 27 gennaio 2025 ha disposto l’archiviazione della domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentata dalla ricorrente;
quanto al ricorso per motivi aggiunti presentato in data 27 agosto 2025
- del provvedimento adottato il 28 maggio 2025 e notificato il successivo 29 maggio 2025 con cui la Questura di -OMISSIS- ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentata dalla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. EA De OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato il provvedimento in data 27 gennaio 2025 con il quale la Questura di -OMISSIS- ha disposto l’archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale presentata dalla ricorrente medesima.
2. A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la mancata considerazione della propria situazione lavorativa e della domanda di conversione del titolo di soggiorno già presentata.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in ragione dell’intervenuto decorso del periodo massimo di soggiorno e dell’assenza di una valida domanda di conversione del titolo.
4. Questo Tribunale con l’ordinanza n. 98/2025 ha accolto la domanda cautelare sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato al fine di consentire il riesame della posizione della ricorrente.
5. In esecuzione di tale ordinanza, la Questura di -OMISSIS- in data 28 maggio 2025 ha adottato un nuovo provvedimento con il quale, senza entrando nel merito dell’istanza, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore della Questura di -OMISSIS-.
6. Avverso tale atto la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, deducendone l’illegittimità: A) per contraddittorietà, avendo l’Amministrazione sì dichiarato la propria incompetenza, ma contestualmente deciso anche nel merito; B) per violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 per mancata valutazione degli elementi sopravvenuti e, in particolare, della domanda di conversione e dell’offerta di lavoro a tempo indeterminato proposta all’interessata ; C) per violazione dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, avuto riguardo alla possibilità di conversione del permesso stagionale anche in presenza di un titolo scaduto o non ancora rilasciato.
7. Questo Tribunale con ordinanza n. 487 del 15 ottobre 2025 ha accolto la domanda cautelare proposta unitamente ai motivi aggiunti, valorizzando la presenza di elementi sopravvenuti favorevoli alla ricorrente, non adeguatamente considerati dall’Amministrazione.
8. Nelle more del giudizio, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- in data 12 novembre 2025 ha rilasciato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno e avviato la relativa procedura, poi portata a compimento, con conseguente richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato da parte della ricorrente. In particolare, dalla comunicazione del medesimo Sportello Unico in data 2 dicembre 2025 (prodotta in atti il 12 marzo 2026) emerge che la procedura di conversione, autorizzata dalla Questura di -OMISSIS-, è stata definita positivamente e che la ricorrente ha presentato più istanze di conversione, una delle quali accolta.
9. La ricorrente con memoria depositata in data 12 marzo 2026 ha rappresentato di aver ottenuto la conversione del titolo di soggiorno in permesso per lavoro subordinato e di essere in attesa del rilascio materiale del documento.
10. All’udienza pubblica del 22 aprile 2026 il difensore della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. La causa è quindi passata in decisone.
11. Il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il provvedimento originariamente impugnato, con cui è stata archiviata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, è stato superato dal successivo provvedimento adottato dall’Amministrazione in sede di riesame, con cui l’istanza è stata rigettata.
12. Quanto al ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto il provvedimento di rigetto dell’istanza, è anch’esso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Difatti, nelle more del giudizio, la ricorrente ha ottenuto la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, all’esito del procedimento incardinato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-. Tale esito favorevole risulta essere intervenuto previa autorizzazione della Questura di -OMISSIS-, come emerge dalla documentazione versata in atti.
Pertanto la sopravvenuta conversione del titolo di soggiorno vale a superare il diniego di rilascio del permesso di soggiorno stagionale, determinando il venir meno dell’interesse all’esame del ricorso per motivi aggiunti.
13. Passando alla regolazione delle spese di lite - che in applicazione della regola della soccombenza dovrebbero essere poste a carico dell’Amministrazione resistente - il OLlegio osserva che con l’ordinanza cautelare n. 487/2025 la ricorrente - previa revoca del decreto della competente Commissione del 1° settembre 2025 - è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato; l’Amministrazione resistente, quindi, dovrebbe essere condannata a rifondere le spese di lite con pagamento in favore dello Stato, in applicazione dell’art. 133 del n. 115 del 2002, secondo il quale “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato” .
Tuttavia, secondo la giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ., sez. I,26 giugno 2023, n. 18162), l’art. 133 del n. 115 del 2002 non può riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale, qual è il Ministero dell’Interno, sicché nel caso in esame nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
14. Considerato che il difensore del ricorrente ha presentato in data 12 marzo 2026 l’istanza per la liquidazione del proprio compenso, quantificandola in € 4.837,71 (spese generali, IVA e C.A. inclusi), deve procedersi nel contesto di questa sentenza anche alla liquidazione di tale compenso, con la precisazione che la presente statuizione di liquidazione assume la sostanza di decreto collegiale di liquidazione secondo quanto emerge dal combinato disposto degli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a. nonché dell’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, ed è, pertanto, separatamente opponibile ex art. 170 del citato d.P.R. n. 115 del 2002 (Consiglio di Stato, Ad. pl., 6 maggio 2024, n. 10).
14.1. Tanto premesso, il OLlegio,
- visto l’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti” , tenuto conto della “natura dell’impegno professionale”;
- visto l’art. 130 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 che, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori;
- ritenuto applicabile lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità;
- ritenuta congrua, in relazione alla natura della controversia, alla serialità delle questioni trattate dallo stesso difensore in casi analoghi ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 418/2026), all’assenza di fase istruttoria, nonché alla definizione in rito della causa e all’attività processuale svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato per il ricorso principale, come integrato da motivi aggiunti, la somma - a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio - di € -OMISSIS-, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
liquida complessivamente in favore del difensore del ricorrente la somma di € -OMISSIS- per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA dovuti come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Nulla spese.
Liquida complessivamente all’avv. Claudia Pedrini la somma di € -OMISSIS- (duemilacinquecento/00) per onorari e diritti, oltre spese generali, CPA e IVA dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Carlo ID, Presidente
EA De OL, Consigliere, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| EA De OL | Carlo ID |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.