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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11881 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del dr. IE NI, in funzione di Giudice Monocratico ed in grado di appello ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c e 118 disp. Att. c.p.c. Modificati dalla Legge 18.06.2009 n. 69) nella causa civile iscritta al n. 24751 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 186/2024 emessa dal Giudice di Pace di Capri trattenuta in decisione, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, nell'udienza del 19/11/2025, e vertente
TRA
(C.F. e P.I. N. ), quale impresa designata per Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, in persona della Dott.ssa quale procuratore speciale di Parte_2 Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv.Avv. Maurizio Rumolo, presso il cui studio in Napoli alla Via R.
[...]
Bracco n.45, elettivamente domicilia, come da procura alle liti in atti.
Parte_3
E
[...]
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_4 C.F._1
Moscatiello, presso il cui studio in Casagiove alla via Liguria p.co Merola n. 26 elettivamente domicilia, come da procura alle liti in atti.
-APPELLATO-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.11.2025, tenutasi con modalità cartolare, le parti si riportavano alle conclusione come rassegnate nei propri scritti difensivi, insistendo per l'integrale accoglimento di quanto ivi dedotto e domandato, chiedendo che la causa fosse introitata in decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette preliminarmente che risulta regolarmente acquisito e presente in atti il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio R.G. n. 285/2024.
pagina 1 di 6 Tanto premesso, con ricorso ex artt. 316 e 281 decies c.p.c., il sig. conveniva in Parte_4 giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Capri, quale impresa designata per il Parte_1
Fondo di Garanzia Vittime della Strada per sentirla condannare al risarcimento di tutte le lesioni personali patite dal predetto, in occasione del sinistro verificatosi in data 24 settembre 2023 alle ore
23,00 circa in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Caserta, lungo la Via Nazionale Appia, nei pressi della oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, con vittoria Parte_5 di spese e competenze professionali, oltre IVA e CPA con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, deduceva che, nel mentre Parte_4 attraversava la strada sulle apposite strisce pedonali, veniva urtato da una vettura, il cui conducente si sarebbe dato velocemente alla fuga e senza prestare il dovuto soccorso.
Costituitasi in giudizio nella qualità di FGVS, eccepiva l'infondatezza della Parte_1 domanda, contestandone sia l'an che il quantum debeatur, chiedendo in via principale, il rigetto della stessa e, solo in via gradata, dichiararsi il concorso di colpa del danneggiato ex art. 2054 c.c., con conseguente riduzione proporzionale del suo diritto risarcitorio, il tutto con vittoria delle spese e compensi di lite.
Raccolta la prova testimoniale ed espletata una CTU medico-legale, il Giudice di Pace di Capri, con sentenza n. 186/2024, pubblicata il 23.10.2023, ha dichiarato la responsabilità esclusiva del veicolo rimasto ignoto nella causazione del sinistro dedotto in causa e, per l'effetto, ha condannato la convenuta al risarcimento dei danni in favore dell' in complessivi euro 21.000,00 oltre interessi Parte_4 legali dal fatto storico fino all'effettivo soddisfo;
altresì il Giudice ha condannato
[...]
nella qualità di F.G.V..S. al pagamento delle spese di giudizio, quantificate, avuto Controparte_1 riguardo al valore effettivo della controversia ed alla complessità della stessa ai sensi del D.M. 55/2014
e successive modifiche, in € 300,00 per le spese ed € 3.500,00 per compenso professionale oltre il 15% rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c..
Infine, ha posto definitivamente a carico della quale Controparte_2 impresa designata alla gestione per conto del F.G.V.S. per la regione Campania le spese di CTU pari ad
€ 900,00 in favore dell'istante.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 nella qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, deducendo quali motivi di gravame: I) l'erronea valutazione delle risutanze probatorie da cui è derivato l'accoglimento della domanda, violazione dell' art. 116 c.p.c., II) l'erronea liquidazione del danno biologico nella pagina 2 di 6 misura determinata dalla ctu - illegittima svalutazione delle difese del consulente di parte, III) illegittimo riconoscimento del danno morale - rigetto della domanda per mancata dimostrazione dei presupposti legittimanti la richiesta, IV) errata ed eccessiva liquidazione dei compensi al difensore, mancato rispetto dei parametri previsti dal d.m. 55/2014 e d.m. 147/2022, chiedendo preliminarmente la sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado, nel merito accogliersi l'appello e, per l'effetto, condannarsi l'appellato al pagamento delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Il Giudice con ordinanza del 26.11.2024 sospendeva l'efficacia della sentenza impugnata.
Si costituiva l'appellato, chiedendo preliminarmente la revoca della sospensione concessa in assenza di legittimo contraddittorio, non sussistendone i requisiti;
sempre preliminarmente dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello; in via principale in caso di ammissibilità e/o procedibilità del gravame, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del giudizio di impugnazione con distrazione.
La causa veniva rinviata, ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c, all'udienza del 07.11.2025 e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, trattenuta in decisione nell'udienza del 19/11/2025.
§ 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità e procedibilità del gravame proposto dall'appellante.
Tale gravame è regolato dal nuovo regime disegnato dagli artt. 342 c.p.c. e seguenti - come modificati dal D.leg.vo 149/2022 . Invero, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art.163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnata ed in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata….”
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, devono essere esattamente indicate quali parti del provvedimento impugnato si intende sottoporre a riesame e, con riferimento a tali parti, devono essere esattamente indicate le modifiche richieste rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Applicando i principi esposti al caso in esame, questo giudice ritiene che l'appello in oggetto soddisfi i requisiti di specificità richiesti dalla norma sopra richiamata dal momento che, oltre ad indicare esattamente le parti della motivazione della sentenza censurata e le ragioni delle doglianze anche con riferimento alla normativa violata, propone l'esatta ricostruzione alternativa a quella adottata dal primo giudice.
pagina 3 di 6 Sempre, in via preliminare, va evidenziato che non sussistono i presupposti per la declaratoria della inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un più approfondito vaglio in sede decisionale.
Ciò posto, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte.
In ordine al primo motivo di appello, erronea valutazione delle risutanze probatorie da cui è derivato l'accoglimento della domanda, violazione dell' art. 116 c.p.c., il giudice di prime cure aveva ritenuto raggiunta la prova del sinistro, erroneamente considerando attendibili le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso.
All'uopo va precisato che la questione di violazione o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependo senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione ( ex plurimis Cass. Civ. Sentenza n.
11892/2016, sentenza n. 25027/19, sentenza n. 18092/2020; Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n.
20867).
Nella fattispecie di sinistri in cui il veicolo investitore rimane sconosciuto, la vittima, al fine di ottenere il risarcimento dal FGVS, ha un onere probatorio ben preciso, essendo tenuta a fornire un'adeguata prova in ordine all'avvenuto verificarsi del fatto, al nesso di causalità tra il sinistro e il danno subito, all'esclusiva responsabilità del veicolo non identificato, oltre che all'aver tenuto una condotta diligente allo scopo di individuare il predetto conducente. Al riguardo, la giurisprudenza è oramai pacifica nel richiedere, in queste ipotesi, l'assolvimento dell'onere probatorio da parte del danneggiato con un grado di precisione e/o di attendibilità che risulta maggiormente gravoso rispetto al normale onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.
Ciò posto, nel caso di specie, gli elementi forniti dal danneggiato a sostegno della propria domanda - consistiti nella produzione della querela sporta contro ignoti e della documentazione medica, oltre che della testimonianza del - complessivamente considerati non possono ritenersi idonei a Testimone_1 provare pienamente la dinamica del sinistro così come allegata dall'odierno appellato, soprattutto alla luce delle ambiguità riscontrate.
Invero, non assumono rilevanza dirimente né la querela sporta dal danneggiato contro ignoti, trattandosi di una dichiarazione della parte ed un elemento utile alla dimostrazione della mancata identificazione del veicolo ma non anche della dinamica del sinistro, né la documentazione medica, dalla quale emerge la prova del danno subito dall'appellato, ma non della causa dello stesso e, dunque, pagina 4 di 6 della dinamica dell'incidente. L'unico elemento da esaminare è la testimonianza resa dall'unico teste escusso. Quest'ultima risulta incongruente e contraddittoria, atteso che dalla testimonianza si evinceva che ''Arrivato a metà dell'attraversamento un auto tipo monovolume di colore scuro percorreva il nostro stesso senso di marcia, urtò sul lato sinsitro con la parte anteriore e per l'effetto Parte_4 dell'urto cadeva al suolo sul lato destro''.
Il teste si è limitato a riferire che l'auto pirata avrebbe investito il ricorrente e che lo stesso sarebbe caduto sul lato destro, senza però precisare i punti di impatto tra il veicolo ed , Parte_4 omettendo svariate circostanze relative ai fatti di causa.
Invero, pur avendo dichiarato di aver visto il veicolo non solo mentre investiva parte appellata, ma addirittura di averlo seguito con lo sguardo fino a che il veicolo pirata svoltasse in una stradina secondaria posta sulla sinistra ed avendo, inoltre, dichiarato che il luogo teatro del sinistro era ben illuminato, non ha indicato alcun particolare relativo al punto di impatto tra il veicolo e l'appellato.
E' evidente l'insufficienza probatoria in ordine alla dinamica del sinistro e al nesso causale tra l'investimento come descritto, ''colpito sul lato sinistro dalla parte anteriore del veicolo sconosciuto'', e le lesioni riportate dall'appellato esclusivamente sul lato destro, nonché la loro riconducibilità causale al sinistro.
Così come è evidente, anche alla luce delle conoscenze ordinarie, che le lesioni riportate dall'appellato alla spalla, al ginocchio e all'anca destra mal si conciliano con un presunto investimento di un pedone sul lato sinistro. Verosimilmente, difatti, a fronte di un urto con un veicolo in movimento e, presumibilmente, non a bassa velocità, il danneggiato avrebbe dovuto subire delle lesioni anche sul lato sinistro.
Alla luce di quanto sopra esposto, si può concludere affermando che le dichirazioni rese dall'unico teste escusso si sono rilevate del tutto imprecise, incoerenti e assolutamente inidonee ad essere assunte a mezzo di prova dei fatti per cui è causa, mancando ulteriori elementi di prova a sostegno.
Per tali ragioni, l'appello merita accoglimento e la sentenza di primo grado va integralmente riformata.
L'accoglimento del primo motivo di censura in ordine all'an della pretesa creditoria, esonera questo giudice dal dover esaminare gli ulteriori motivi di appello relativi al quantum della domanda attorea.
§ 2. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, tenuto conto degli esborsi documentati e dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti ( scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00), sulla base dei parametri medi per la complessità delle questioni affrontate .
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione Civ., in persona del Giudice Dott. IE NI, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 186/2024, emessa dal
Giudice di Pace di Capri, rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei Parte_4 confronti di quale impresa designata per la Regione Campania alla Parte_1 liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
1. Condanna parte appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di Parte_4
giudizio nei confronti di quale impresa designata per la Regione Campania Parte_1 alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada: spese liquidate per il primo grado di giudizio in complessivi euro 2.090,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in complessivi euro 5.077,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente le spese di CTU del primo grado di giudizio a carico del sig.
[...]
. Parte_4
Così deciso, Napoli 16.12.2025
Il Giudice
IE NI
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