Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/04/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7131/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il Controparte_1 C.F._1
19/02/1981, residente in [...],
e
, C.F. , nato a Santeramo in [...], il Controparte_2 C.F._2
15/03/1985, residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Nicoletta Peri (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 13/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Fonte Nuova (Roma) il 07/03/2020 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato che nulla va disposto in punto spese di lite stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi SI.ri e Controparte_1 [...]
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto CP_2
CP_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. il figlio minore rimane affidato ad entrambi i genitori in regime condiviso e vivrà Per_1
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 con la madre EG (Ge) Via Cap.Fr. Gandolfo n. 185.
3.
Considerato che
il IG. è un militare e che spesso è in missione all'estero egli – Parte_1
quando presente sul territorio italiano - potrà tenere con sé il minore tutti i fine settimana possibili dal venerdì sera alla domenica dopo pranzo.
4. Entrambi i genitori trascorreranno con in via esclusiva una settimana durante il Per_1
periodo invernale e due settimane anche non continuative durante il periodo estivo da concordare ogni anno entro il 31 maggio. Tutte le festività seguiranno il rito dell'alternanza.
5. L'assegno unico relativo al figlio minore verrà corrisposto interamente alla madre, IG.ra . Controparte_1
6. IG. verserà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 CP_1
del minore euro 200,00 mensili per le mensilità in cui lo stesso si trova in Italia, euro
400,00 mensili invece quando si trova in missione all'estero oltre al 50% delle spese straordinarie come da verbale di udienza Tribunale di Genova.
Parimenti il IG. corrisponderà alla IG.ra il 50% delle spese della Parte_1 CP_1
baby sitter di per il periodo in cui egli si trova in Italia, il 100% invece quando egli si Per_1
trova in missione all'estero.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2020, Numero 20, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 28/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3