Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 4005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4005 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 30833/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 30833/2021
( ), rappresentata e difesa, in virtù di mandato alle liti in atti, Parte_1 CodiceFiscale_1
dagli avv.ti Francesco Maria Lino e Alessandro Clemente
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(P. IVA di Gruppo , C.F. ed iscrizione al Controparte_1 P.IVA_1
Registro delle Imprese di Roma n. ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2
rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Walter Giacomo Caturano
CONVENUTA
Oggetto: mutuo.
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 6 dicembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., rappresentava di avere Parte_1
stipulato, in data 5 aprile 2018, con un contratto di Controparte_1
finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio, per un importo di euro 9.228,27 da restituirsi in rate di importo costante pari ad € 190,00 in sessanta rate mensile con decorrenza dal
30 giugno 2018, ed estinto anticipatamente in data 31 marzo 2020, in corrispondenza della rata n.
22.
Deduceva, in particolare, la nullità, per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1346 e 1418 c.c. e per violazione di forma scritta prevista ad substantiam ex art. 1284 co. 3 c.c. e 117 TUB, della clausola relativa agli interessi in cui era stato pattuito il solo TAN senza contestuale pattuizione del regime (composto) di capitalizzazione degli interessi passivi.
Deducendo, inoltre, la violazione dell'art. 125 sexies TUB come modificato dal D.Lgs 141/2010,
l'attrice lamentava che in data 31 marzo 2020 era intervenuta l'estinzione anticipata del finanziamento senza che le fossero restituiti tutti i costi del credito, anticipatamente corrisposti e non maturati in ragione della anticipata estinzione del contratto, come previsto dalla norma citata.
Tanto esposto, adiva questo Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“- Accertare e dichiarare la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse debitore applicabile al contratto di finanziamento n. C335229 intercorso tra la sig.ra e la Parte_1 [...]
in data 05/04/2018 ai sensi e per gli effetti degli artt. 1346, 1418, 1283 e 1284 c.c. in CP_2
combinato disposto, nonché dell'art. 117 TULB commi 4, 6 e 7 anche in comb. disp. con l'art. 125 bis TULB;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità della clausola determinativa del regime finanziario dell'interesse composto applicato dalla al piano di ammortamento Controparte_2
alla francese relativo al rapporto di finanziamento n. C335229del 05/04/2018; - Accertare e dichiarare la nullità delle clausole previste agli artti. 3 e 4 del contratto di finanziamento intercorso tra la sig.ra e la per le motivazioni dedotte in premessa;
- In ogni Parte_1 Controparte_2
caso condannare la al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € Controparte_2
1.392,66, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse accertarsi in corso di giudizio, a titolo di interessi ultralegali versati in eccedenza rispetto ai tassi debitori effettivamente dovuti nella misura pari al tasso sostitutivo ex art. 117 TULB in regime finanziario dell'interesse semplice;
- In via gradata, nella denegata ipotesi del mancato accoglimento della richiesta di condanna su formulata, condannare la al pagamento in favore della ricorrente Controparte_2
dell'importo di € 163,76, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse accertarsi in corso di giudizio, indebitamente incassata dalla convenuta a titolo di costi occulti in ragione dell'unilaterale applicazione del regime finanziario dell'interesse composto in luogo di quello semplice, oltre interessi dal sorgere del diritto al soddisfo;
- Altresì e in ogni caso condannare la
[...] al pagamento dell'importo di € 152,95, ovvero di quella diversa somma maggiore o CP_2
minore che dovesse accertarsi in corso di giudizio, quale credito residuo vantato a titolo di costi accessori alla luce dell'intervenuta estinzione anticipata del finanziamento per cui è causa in data
31/03/2020 e al netto dei versamenti eseguiti dalla ricorrente, oltre interessi dal sorgere del diritto al soddisfo;
- In via gradata, nella denegata ipotesi del mancato accoglimento delle suddette istanze, accertare la natura usuraria dei tassi di interesse debitori effettivamente previsti dalla
[...]
con contratto di finanziamento n. C335229, per l'effetto trasformare il suddetto CP_2
rapporto da oneroso in gratuito ex art 1815 II co. c.c. e condannare la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente degli importi dalla stessa corrisposti a titolo di interessi debitori nella misura di € 1.247,62, ovvero in quella diversa minore o maggiore che dovesse accertarsi nel corso del giudizio”. Co Resisteva la la quale, deducendone l'infondatezza, insisteva per il rigetto della domanda.
Disposto il mutamento del rito, la causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta.
All'esito, invitate le parti a precisare le conclusioni, all'udienza del 6 dicembre 2024 questo giudice riservava la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Si osserva in diritto.
1. La domanda è solo parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
1.1. La questione relativa alle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione del regime di ammortamento c.d. "alla francese" nel contratto di mutuo, riguardanti le modalità con cui vengono composte le singole rate di rimborso e determinati gli interessi in relazione al capitale, può essere risolta alla luce dei principi espressi dalla sentenza n. 15130/2024 resa dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite in data 29 maggio 2024, da cui non vi è motivo di discostarsi.
Orbene, sotto un primo profilo, deve escludersi che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi e della modalità di ammortamento "alla francese" comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità
(parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. quando, come nella specie, il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale, cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.
Nel piano di ammortamento allegato al contratto sottoscritto dalla infatti, sono indicati in Pt_1
maniera chiara e univoca, oltre al TAN e al TAEG, anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso, con la analitica ripartizione delle quote per capitale e per interessi, così che l'attrice è stata indubbiamente posta nelle condizioni di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.
Vale appena precisare, al riguardo, che non è dubitabile che, contestualmente alla stipula del contratto, la cliente abbia ricevuto copia del piano di ammortamento posto che dal cd. documento di attestazione della trasparenza depositato dalla convenuta (doc. 4) risulta che l' abbia Pt_1
specificamente firmato per avvenuta ricezione di copia del piano di ammortamento e che Co quest'ultimo, nella copia prodotta da (doc. 3), reca la firma della parte.
Ciò posto, neppure appare condivisibile la tesi attorea secondo cui il piano di ammortamento sarebbe scarsamente comprensibile con riguardo al suo effetto di rendere il prestito maggiormente oneroso rispetto ad altri piani e, in particolare, a quelli con capitalizzazione semplice in luogo di quella composta.
Intanto, perché come correttamente osservato dalla Suprema Corte nella menzionata pronuncia,
“la doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema "composto" di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. ("I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati"), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un "prezzo" o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7)”, comunque nella specie non ravvisabile,
e poi perché “l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt.
1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023)”.
Né, a parere di chi scrive – con ciò condividendo, ancora una volta, le argomentazioni svolte sul punto dalle Sezioni Unite - la mancata indicazione nel contratto di finanziamento, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi, esplica incidenza sulla trasparenza delle condizioni contrattuali (Titolo VI del T.u.b.), determinando una violazione dell'art. 117 co. 4 t.u.b. Va escluso, infatti, che la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento "alla francese" rispetto a quello "all'italiana" costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto.
Come puntualmente osservato dalla Suprema Corte, la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento "alla francese" sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento "all'italiana" si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
Si intende dire che, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente.
D'altro canto, non appare fuori luogo osservare che non esiste nell'ordinamento un obbligo positivo a carico del finanziatore di esplicitare il regime di ammortamento nel contratto, né a livello di normativa primaria (vedi la norma generale di cui all'art. 120 co. 4 t.u.b. nonché, in tema di "credito immobiliare ai consumatori", l'art. 120-quinquies ss. e, in materia di "credito ai consumatori" l'art. 121 ss. t.u.b.) né a livello di normativa secondaria.
Un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito – che, come detto, contiene in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi – appare conforme, poi, anche alle disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, che impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più.
In definitiva, il contratto in commento, unitamente al piano di ammortamento ad esso allegato, assicurano al cliente di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi necessari per verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato.
Anche sotto tale profilo, dunque, la domanda attorea è infondata.
E del resto, anche a voler ritenere che la mancata esplicitazione nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi determini un inadempimento agli obblighi di informazione precontrattuale di cui è gravato il finanziatore, da esso non potrebbe discendere giammai l'invalidità (pure parziale) del negozio ma, al più, una responsabilità dell'istituto di credito, con conseguente obbligo risarcitorio a carico di questi, nella specie neppure allegati dall'attrice.
2. Va esaminata adesso la domanda con cui ha chiesto la restituzione di tutti i costi Parte_1
del credito, anticipatamente corrisposti e non maturati in ragione della anticipata estinzione del contratto, come previsto dall'art. 125 sexies TUB.
Essa è fondata e merita accoglimento.
Appare preliminare analizzare, in termini generali, la sussistenza del diritto del consumatore alla restituzione delle voci commissionali corrisposti all'istituto finanziatore in seguito all'estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo.
La disciplina di riferimento va rinvenuta nel Titolo VI, Capo II del d.lgs. 385/1993 (t.u.b.) e, in particolare, nel principio di equa riduzione del costo del finanziamento, riconosciuto in capo ai consumatori dalle norme del t.u.b., già prima della novella intervenuta nel 2010 che ha introdotto l'art. 125 sexies.
Infatti, già l'art. 125, comma 2, t.u.b., disponeva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore, senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione al costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Le disposizioni attuative della suddetta norma, contenute nella Delibera CICR 8 luglio 1992, all'art. 3, comma 1, prevedevano che “Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato;
tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'un per cento del capitale residuo”.
Con il decreto legislativo del 13 agosto 2010 n.141 è stato introdotto l'art. 125-sexies t.u.b. e abrogato il precedente 125, co.2.
Il nuovo 125-sexies t.u.b., ratione temporis applicabile alla fattispecie (il contratti in esame, infatti,
è stato stipulato nel 2019), testualmente dispone: “1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi
e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.
4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare
l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 5.
L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.”
Rispetto al previgente quadro normativo, dunque, la disposizione di cui all'art. 125-sexies t.u.b., appare confermativa del principio già stabilito in maniera espressa dall'ordinamento previgente. In giurisprudenza la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del mutuo aveva determinato, da un lato, la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo
(cc.dd. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del mutuante ormai priva della necessaria giustificazione causale;
dall'altro, la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. up front).
In considerazione della fondamentale distinzione tra costi a maturazione nel tempo e costi non retrocedibili, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, sono stati ritenuti di regola rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie, le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote.
Il quadro sopra delineato è mutato a seguito dell'intervento della Corte di Giustizia, con la
“sentenza Lexitor”, emessa in data 11.9.2019, in materia di rimborso dei costi legati ai finanziamenti al consumatore nel caso di estinzione anticipata.
Con la sentenza citata, la CGUE, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16 par. 1 della dir. UE 2008/48 (il consumatore “ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, tale riduzione consistente negli interessi e nei costi per la durata residua del contratto”), ha statuito che tale norma debba essere interpretata nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” a prescindere dalla distinzione tra costi upfront o recurring.
In particolare, il giudice del rinvio aveva chiesto se il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato di quest'ultimo, contemplato all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, riguardasse anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto e, ritenendo che tale articolo dovesse essere interpretato nel senso che la riduzione del costo totale del credito include i costi che non dipendono dalla durata del contratto, aveva sottoposto alla Corte di Giustizia il seguente quesito pregiudiziale: "Se la disposizione contenuta nell'articolo 16, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 3, lettera g), della direttiva
[2008/48], debba essere interpretata nel senso che il consumatore, in caso di adempimento anticipato degli obblighi che gli derivano dal contratto di credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito in questione". La Corte di Giustizia, investita della questione, ha evidenziato innanzitutto che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, letto alla luce del considerando 39 di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Il "costo totale del credito", ai sensi dell'articolo 3, lettera g), di detta direttiva è definito come l'insieme di tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione.
Secondo la Corte l'analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche dell'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 2008/48 non consentiva di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista da tale disposizione.
Tuttavia, conformemente a una consolidata giurisprudenza della Corte medesima, la stessa ha affermato che la disposizione va interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale, ma anche alla luce del contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.
Per quanto riguarda il contesto, la sentenza in esame ha avuto modo di precisare che l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, "in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito" e che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di
"riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi".
Con specifico riferimento all'obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/48, poi, esso, come ribadito da consolidata giurisprudenza della Corte, era quello di garantire un'elevata protezione del consumatore, fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione.
E proprio al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti. Deriva da quanto detto che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto. E ciò, ove si consideri che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca.
Inoltre, come osservato dalla Corte, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.
A fronte di tale intervento della Corte europea, la Banca di Italia, con comunicazione 4 dicembre
2019, ha affermato che "con riguardo ai nuovi contratti di credito ai consumatori (ivi compresi quelli di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione) in caso di rimborso anticipato dovrà essere assicurata la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. (omissis) Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti in essere, (che è quello del presente giudizio) gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi chiaramente definiti e indicati nei contratti come non rimborsabili in caso di estinzione anticipata (cc.dd. upfront) la Banca di Italia rimette al prudente apprezzamento degli intermediari la determinazione del criterio di rimborso;
dovrà in ogni caso trattarsi di un criterio proporzionale rispetto alla durata (ad esempio lineare oppure costo ammortizzato) …"
Tanto premesso, esclusa l'efficacia orizzontale della direttiva, così come interpretata dalla CGUE, si ritiene, tuttavia, che la distinzione tra effetti verticali ed effetti orizzontali delle direttive non
(correttamente) recepite non possa esonerare i giudici nazionali dall'obbligo di interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo delle direttive onde cercare di conseguire ugualmente il risultato dalle stesse perseguito e conformarsi, pertanto, all'art. 288
TFUE, relativo all'obbligo di interpretazione conforme.
In particolare, l'obbligo di interpretazione conforme rappresenta un corollario del principio di leale cooperazione e, in particolare, dell'obbligo degli stati membri di "adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione" (art. 4 par. 3 Trattato UE). Destinatari di quest'obbligo sono "tutti gli organi degli stati membri ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva [..], il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato" (cfr. Corte di Giustizia UE 10.4.1984, causa 14/83 e . Per_1 Per_2
È vero che l'obbligo di interpretazione conforme non può spingersi al punto di imporre un'interpretazione contra legem ma nel presente giudizio è evidente che tra le varie interpretazioni della norma ne esiste una compatibile, ove la direttiva prevede la riduzione "che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", mentre la norma interna si riferisce, con espressione omnicomprensiva, a una riduzione del "costo complessivo del credito".
Appena aggiungendo che al punto 26 della sentenza, la Corte di giustizia ha espressamente invitato a operare un'interpretazione coerente con gli obiettivi della direttiva, come sopra descritti, senza fermarsi ad una interpretazione letterale.
Nè, infine, può attribuirsi rilievo al fine di escludere l'applicabilità della sentenza in commento al fatto che la pronuncia sia intervenuta successivamente alla conclusione dei contratti oggetto di giudizio. Al riguardo basta osservare che le pronunce della Corte hanno effetto retroattivo (in quanto dichiarative o di interpretazione autentica) e, inoltre, è solo la Corte di Giustizia, nel rendere le proprie decisioni, a potere eventualmente determinare, in funzione del principio di certezza del diritto, in maniera più limitata gli effetti delle proprie pronunzie in maniera tale da attribuire alle stesse efficacia ex nunc.
È opportuno, inoltre, menzionare che l'art. 125-sexies è stato oggetto nel 2021 di un emendamento contenuto nella legge di conversione del D.L. Sostegni bis, il quale, pur recependo i principi della sentenza Lexitor, ne aveva limitato l'efficacia nel tempo ai soli contratti successivi all'entrata in vigore della predetta legge (25 luglio 2021).
L'art. 11-octies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, suppl. ord. n. 25, aveva stabilito, infatti, che “l'articolo 125sexies del TUB, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
E dunque, se nessun dubbio si poneva sull'interpretazione della novella nella parte in cui riteneva applicabile “le disposizioni dell'art. 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
1993” posto che, come già visto supra, la disposizione di cui all'art. 125 sexies andava interpretata alla luce della direttiva europea 2008/48, e della citata sentenza della Corte di Giustizia Europea, più problematica si poneva, invece, l'analisi della disposizione in cui riteneva applicabili “le norme secondarie” per i contratti anteriori al 25 luglio 2021.
Invero, l'estrema genericità del rinvio, operato non già a norme secondarie specificamente individuate ma, genericamente, a quelle contenute nelle “disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” rendeva impossibile, secondo alcuni commentatori della norma, un'interpretazione dell'art 125 sexies, comma 1 tub, nella sua formulazione originaria, conforme al diritto dell' Unione Europea, di talché doveva ammettersi per i contratti anteriori al 25 luglio 2021 la ripetibilità dei soli costi recurring non maturati.
Tale tesi non ha trovato adesione né in questo Tribunale né, successivamente, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art 11- octies, comma 2, del DL n 73/2021 promosso dal Tribunale di
Torino, I sez. civ., con ordinanza del 2 novembre 2021, per asserita violazione degli artt 3,11 e 117, comma 1 Cost. e dell' art 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla
CGUE nella sentenza Lexitor. In particolare, secondo l'ordinanza di rimessione alla Corte, la disposizione de quo avrebbe violato il principio dell'efficacia retroattiva delle sentenze interpretative della CGUE ed avrebbe realizzato un'irragionevole disparità di trattamento tra contratti conclusi anteriormente e successivamente al 25 luglio 2021.
La Corte Costituzionale, dirimendo ogni contrasto, si è pronunciata nella sentenza n.263 del 2022, dichiarando l'incostituzionalità dell'art 11 octies, comma 2, del DL n.73/2021 (convertito, con modificazioni, nella L n 106/2021) limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia” ovvero nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore, con riferimento ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della direttiva 2008/48/CE (d.Lgs.
n.141/2010) ma prima dell'entrata in vigore della citata L. n. 106/2021. In tale pronuncia, la Corte ha preso le mosse dagli artt. 16 e 22, paragrafo 1, della citata direttiva comunitaria, evidenziando i principi in essa contenuti: - Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento gli obblighi che gli derivano da un contratto di credito. In tal caso avrà diritto alla riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto;
- Gli Stati membri non possono introdurre nei propri ordinamenti disposizioni diverse da quelle contenute nella citata direttiva.
Secondo la Corte, nonostante il recepimento della disciplina del rimborso anticipato nell'art 125 sexies tub, a fronte della distinzione tra costi up-front e costi recurring, sono emerse nella realtà condotte abusive nella qualificazione e nell'imputazione dei costi, avallate da norme secondarie della Banca d'Italia. Prassi, questa, che si è arrestata con l'interpretazione dell'art 16 ad opera della CGUE, nella sentenza Lexitor, orientata ad un'elevata tutela del consumatore.
Premettendo ciò, la Corte Costituzionale ha così statuito che solo la Corte di Giustizia Europea può decidere sulle limitazioni nel tempo da apportare all'interpretazione che essa fornisce, sicché gli
Stati non possono modulare temporalmente gli effetti delle interpretazioni di norme comunitarie rese dalla CGUE.
Nell'art 11 octies, comma 2, del DL n.73/2021, la Corte ha ravvisato, per l'appunto, una palese limitazione di detta interpretazione, cristallizzando il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art 125 sexies, comma 1, tub in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza e così violando i vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. CP_3
Dunque, per effetto della cit. sentenza della Corte costituzionale, non può più dubitarsi del fatto che, la riduzione dei costi di un finanziamento estinti anticipatamente riguardi sia i costi up -front che recurring dei contratti stipulati anche antecedentemente al 2021.
Né si ritengono applicabili alla fattispecie in esame (relativa a finanziamento con cessione del quinto) i principi di cui alla recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 9/02/2023 C-
555/21, in quanto riferiti alla diversa fattispecie di estinzione anticipata di mutuo ipotecario al consumatore, caratterizzata dal conseguente necessario “approccio differenziato” in virtù della specificità di tali contratti (cfr. ex multis Tribunale di Napoli sentenza n. 5954/2024 del
10.06.2024).
Da ultimo è intervenuto il d.l. 104/2023 (conv. Legge n. 136 del 09/10/2023), il quale pare avere fugato ogni residuo dubbio applicativo ed interpretativo rispetto al diritto del consumatore alla riduzione proporzionale di tutti i costi del credito in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di credito personale al consumo. L'art. 27, che sostituisce il c. 2 dell'art. 11 octies del d.l. 73/2021 (giudicato parzialmente incostituzionale) oggi dispone che “All'articolo 11 -octies , comma
2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
Dalle riflessioni fin qui svolte, ne deriva che qualsiasi clausola contrattuale che imponga alla controparte consumatrice la limitazione o la negazione del diritto a un'equa riduzione del costo totale del credito è da reputarsi vessatoria, in quanto istitutiva di un ulteriore e significativo squilibrio tra diritti e obblighi nel rapporto tra professionista e consumatore, e quindi nulla (cfr.
Corte Cass sentenza n. 25977/2023 del 06.09.2023).
Ne consegue che il contratto di finanziamento in questione, nel prevedere, all'art.
4.4 delle condizioni generali di contratto, la non rimborsabilità di alcuno dei costi riconosciuti all'atto dell'erogazione – ed, in particolare la non rimborsabilità delle commissioni di istruttoria (lett. a) e delle provvigioni all'intermediario del credito (lett. b) - si espongono senz'altro alla declaratoria di nullità per vessatorietà manifesta, producendo un effetto opposto a quello di consentire “una riduzione del costo complessivo del credito” avuto di mira dal menzionato art. 125 sexies t.u.b.
Pertanto, dall'esame della documentazione contrattuale versata in atti dalle parti ed in applicazione dell'art. 125 sexies t.u.b., si ritiene che all'attrice spetti il rimborso della quota non maturata delle commissioni nella parte in cui questi non fossero ancora maturati al momento dell'estinzione anticipata dei mutui oggetto di causa.
Quanto ai criteri di calcolo del rimborso dei costi, il Tribunale ritiene corretto quello del cd. pro rata temporis, di matrice giurisprudenziale, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle voci di costo viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. ABF, Collegio di Milano, Decisione N. 2084 del 19 aprile 2013, cit.).
È da osservare infatti che il criterio pro rata temporis si atteggia come criterio più favorevole al cliente rispetto a quello della “curva degli interessi”, di cui pretende l'applicazione la banca convenuta. Sebbene la CGUE nella sentenza “Lexitor” non abbia indicato espressamente il criterio di calcolo da adottare, ciò non di meno si ritiene che in base alla ratio della disciplina, finalizzata a tutelare il consumatore (considerato contraente debole), e alla natura unitaria del costo totale, sia necessario adottare un unico criterio di calcolo senza distinguere tra le varie voci di costo.
La CGUE, invero, pur non procedendo a un'assimilazione concettuale dei costi up front e dei costi recurring, ed anzi riconoscendone in astratto la diversità, ha, ciò non di meno, valutato l'obiettiva difficoltà in concreto della loro differenziazione, addivenendo perciò, unitamente a tutte le altre considerazioni poste a base della interpretazione dell'art.16 della Direttiva, alla conclusione che i costi sopportati dal consumatore, di qualunque natura siano (a partire dagli interessi), debbano essere ridotti in proporzione alla durata residua del contratto. La Corte, attraverso la propria opzione ermeneutica dell'art.16 della Direttiva 2008/48/CE, ha chiaramente indicato la necessità che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito sia comunque basato su una regola di proporzionalità.
Anche quella parte degli interpreti che ritiene che il criterio di competenza economica (alias, pro rata temporis) non sarebbe compatibile rispetto ai costi istantanei, proprio a causa della loro diversa tipologia, non nega che esso, alla luce del mutato quadro giuridico di riferimento, è ancora il “più logico” con riguardo ai costi ricorrenti, essendo di più facile comprensione per il consumatore.
Difatti il criterio secondo la curva degli interessi non è altrettanto semplice da verificare da parte del consumatore, come quello del pro rata temporis, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi, come desumibile dal piano di ammortamento.
In definitiva, l'applicazione di un unico criterio facilita l'intellegibilità delle condizioni contrattuali in aderenza alle finalità della direttiva comunitaria, apparendo così opportuno intendere la natura unitaria del costo non solo ai fini della loro corresponsione, ma anche dei criteri di calcolo.
Ciò posto, è pacifico che l'attrice abbia versato al momento della stipula del contratto la somma complessiva di € 241,50 a titolo di spese di istruttoria e che il rapporto è stato estinto in corrispondenza della rata n. 22, quando residuavano ancora n. 38 rate.
Pertanto, l' ha diritto alla restituzione di € 152,95 (241,50/60 x 38), oltre interessi legali Pt_1
decorrenti dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
3. Tenuto conto dell'accoglimento della domanda, nei termini di cui al precedente punto 1.2., infine, non va esaminatala doglianza con cui l ha lamentato l'applicazione di interessi Pt_1 superiori al tasso soglia in quanto fatta valere solo in subordinata al mancato accoglimento delle istanze avanzate in via principale.
4. Considerata l'esistenza del contrasto formatosi nella giurisprudenza sulle questioni dirimenti, risolto solo con il pronunciamento a Sezioni Unite della Suprema Corte, intervenuto nelle more del giudizio, e dell'accoglimento solo in minima parte della domanda attorea, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 30833/2021, così provvede:
A. In accoglimento parziale delle domande attoree, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 152,95, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
B. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 18 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi