CASS
Ordinanza 16 marzo 2023
Ordinanza 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 16/03/2023, n. 11189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11189 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO NZ nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11189 Anno 2023 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 10/03/2023 ritenuto che la questione di nullità della citazione dell'imputato per il giudizio di appello è del tutto generica perché nel ricorso si assume lo stato di detenzione dell'imputato, che oltre a non risultare dagli atti neppure viene in alcun modo circostanziato, né documentato;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 10 marzo 2023 Il Consi7 estensore Il Presi t
udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11189 Anno 2023 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 10/03/2023 ritenuto che la questione di nullità della citazione dell'imputato per il giudizio di appello è del tutto generica perché nel ricorso si assume lo stato di detenzione dell'imputato, che oltre a non risultare dagli atti neppure viene in alcun modo circostanziato, né documentato;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 10 marzo 2023 Il Consi7 estensore Il Presi t