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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/07/2025, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 68/2017 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 68/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 12.2.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA S. FRANCESCO N. 12 C/O AVV. FABIO ROSARIO
BOTTONI SALERNO, presso lo studio dell'Avv. CAVALLARO FRANCESCO (c.f.:
) e dell'Avv. D'AGOSTINO ANTONIO ( C.F._2 C.F._3
VIA GIOVANNI XXII, 67 SCAFATI, dal quale è rappresentato e difeso;
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente Parte_2 C.F._4 domiciliato in VIA GIOVANNI XXII, 67 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv.
D'AGOSTINO ANTONIO (c.f.: e dell'Avv. CAVALLARO C.F._3
FRANCESCO ( ) PIAZZA S. FRANCESCO N. 12 C/O AVV. FABIO C.F._2
ROSARIO BOTTONI SALERNO, dal quale è rappresentato e difeso;
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._5
S.TENENTE E.CIRILLO 243. 80041 BOSCOREALE, presso lo studio dell'Avv. GENTILE
ANTONIO (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._6
CONVENUTO
Pagina 1 di 6 (c.f.: , elettivamente domiciliato Controparte_2 C.F._7 in VIA GIOVANNI XXIII C.LE COSENZA 5 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv.
COSENZA GAETANO ANTONIO (c.f.: ), dal quale è rappresentato C.F._8
e difeso;
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_3 C.F._9
VIA GIOVANNI XXIII C.LE COSENZA 5 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv.
COSENZA GAETANO ANTONIO (c.f.: ), dal quale è rappresentata C.F._8
e difesa;
CONVENUTA
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_4 C.F._10 domiciliato in C.SO NAZIONALE, 6 84018 SCAFATI VIA GIOVANNI XXII, 67
SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. D'AGOSTINO ANTONIO (c.f.:
e dell'Avv. CAVALLARO FRANCESCO ( ), C.F._3 C.F._2 dal quale è rappresentato e difeso;
INTERVENTORE
Oggetto: azione simulazione assoluta, relativa, azione revocatoria e surrogatoria.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Tribunale ritiene tempestiva la riassunzione del giudizio effettuata da parte attrice in seguito alla cancellazione volontaria dall'albo da parte dell'avv. Tartarico, precedente difensore delle convenute e . Controparte_3 Controparte_2
Invero, la S.C. ha più volte ribadito che la cancellazione volontaria dell'avvocato dall'Albo rientra tra le cause di interruzione del processo;
l'interruzione del processo è automatica, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla;
giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione o la prosecuzione per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 305 del
Pagina 2 di 6 Cpc sia nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'articolo 299 del Cpc decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza sia nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto a sensi dell'articolo 300, terzo comma, del Cpc decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza (cfr. Cass. 13414/2025).
Nel caso di specie, la conoscenza dell'evento interruttivo non può essere ricollegata alla comunicazione di rinuncia al mandato depositata dall'avv. Tartarico in data 4.10.2021, perché in essa si enuncia la esistenza di circostanze che determineranno la cancellazione dall'albo, la quale alla data della comunicazione non era ancora certa.
Soltanto con la successiva attestazione della cancelleria avvenuta in data 29.6.2023, le parti hanno avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo e, pertanto, da quella data che è cominciato a decorrere il termine utile per riassumere, con conseguente tempestività del ricorso per la riassunzione del giudizio depositato da parte attrice in data 12.10.2023.
Invero, nel processo civile, qualora la parte sia costituita a mezzo di procuratore,
l'evento della morte, radiazione o sospensione (e secondo la giurisprudenza di legittimità pacifica anche la cancellazione volontaria dall'albo) di quest'ultimo produce la automatica interruzione del giudizio, con effetto immediato, senza alcuna necessità di dichiarazione o notificazione e a prescindere dalla effettiva conoscenza che del predetto evento possano avere avuto la parte o il giudice. Il termine per la riassunzione del processo interrotto, peraltro, a seguito delle sentenze n. 139 del 1967, 178, del 1970, 159 del 1971 e 36 del 1976 della Corte costituzionale, decorre non già dal momento in cui l'evento interruttivo si verifica, ma da quello in cui la parte ne abbia conoscenza legale, e, quindi, a seguito di dichiarazione, notificazione, certificazione dell'evento ovvero lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione, non essendo - per converso - sufficiente la conoscenza acquisita aliunde da una delle parti.
Pertanto, è irrilevante a tali fini l'annotazione della cancelleria relativa alla mancata consegna in data 22.5.2023 di una pec all'avv. Tartarico per cancellazione dal registro
Reginde.
Va disattesa l'eccezione sollevata dai convenuti di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e/o di negoziazione assistita, per le medesime ragioni già esplicitate dal precedente G.I. con ordinanza del 4.5.2017, alle quali si rinvia integralmente.
Pagina 3 di 6 Va, infine, rigettata la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori articolati dalle convenute e , per le motivazioni di cui all'ordinanza Controparte_2 Controparte_3 del 15.5.2018, alle quali si rinvia integralmente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio, con la differenza che, nel primo caso, l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre, nel secondo, richiede espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'altra (cfr. Cass. 2024/ 7121).
Nel caso di specie, parte attrice ha proposto, in via principale, l'azione di simulazione assoluta ed in via subordinata le azioni di simulazione relativa e revocatoria ed in estremo subordine quella di surrogatoria.
Va, quindi, esaminata l'azione principale di simulazione assoluta (cfr. art. 1414 e segg.
c.c.).
Tale fattispecie si verifica quando le parti stipulano un contratto, ma in realtà non vogliono che ne derivi alcun effetto giuridico.
Tra le parti, il contratto simulato non produce effetto, mentre i terzi che hanno subito un pregiudizio da detto contratto possono agire per fale valere tale simulazione.
Nel caso di specie, gli attori sono terzi (allegandosi creditori del simulato alienante) rispetto al contratto di compravendita immobiliare stipulato, per atto pubblico, in data
17.1.2012 tra le parti convenute.
Preliminarmente è opportuno richiamare i seguenti principi consolidati in tema di prova da parte dei terzi della simulazione assoluta di un contratto di compravendita:
"La prova della simulazione assoluta che i terzi o i creditori sono chiamati a fornire ex art. 1417 c.c. può fondarsi su elementi presuntivi che normalmente sono la regola. Infatti, ai fini dell'indagine sulla simulazione, le risultanze dell'atto pubblico non sono decisive, perché la sua efficacia probatoria riguarda la provenienza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, e non l'intrinseca verità delle dichiarazioni, né la rispondenza dei fatti alla vera intenzione delle parti. La conformità al reale interno volere di tali manifestazioni di volontà può, quindi, essere contrastata con ogni mezzo di prova nei casi contemplati dall'art. 1417 c.c., ivi compresa la prova per presunzioni";
Pagina 4 di 6 "In tema di prova della simulazione, essendo la presunzione semplice affidata alla
"prudente" valutazione del decidente ex art. 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a fondamento della presunzione e le regole d'esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge. Trattandosi, appunto, di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato" (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
101 del 08/01/2015; Sez. 3, Sentenza n. 8023 del 02/04/2009; Sez. L, Sentenza n. 15737 del
21/10/2003; Sez. L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003).
Venendo al caso di specie, in base ai principi sopra richiamati, gli attori, terzi rispetto al contratto simulato, sono ammessi a provare con ogni mezzo la relativa domanda e spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e sull'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni secondo l'id quod plerumque accidit, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Sez. 3, Sent. n. 903 del
2005).
Ciò chiarito, il Tribunale ritiene che la domanda di simulazione assoluta sia fondata e vada accolta alla stregua dei seguenti elementi presuntivi: 1) mancanza di ogni utile elemento probatorio circa l'effettivo pagamento del prezzo pattuito neppure in minima parte;
2) il legame di parentela tra le parti contraenti (zio e nipoti); 3) mancata produzione in giudizio degli originali delle cambiali in questione da parte delle convenute e Controparte_2 [...]
, cambiali che ha dichiarato di aver restituito alle stesse CP_3 Controparte_1 dopo l'avvenuto pagamento del corrispondente importo;
4) denuncia-querela sporta da
[...]
di avvenuto furto di n. 4 cambiali rilasciate in suo favore dalle nipoti. CP_1
A tal proposito il Tribunale intende aderire al seguente principio di diritto affermato dalla S.C.: Qualora l'azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti (Sez. 2, Sentenza n. 5326 del 02/03/2017, Rv. 643061 - 01, conf. Sez. 2, Ordinanza n. 15510 del 13/06/2018).
Pagina 5 di 6 Pertanto, alcuna rilevanza assume nei confronti dei terzi (attori) la dichiarazione unilaterale di cui alla quietanza rilasciata dal convenuto venditore in ordine all'avvenuto pagamento dell'importo di cui alle cambiali rilasciate dalle acquirenti all'atto della stipula del contratto.
Nel caso di specie, le convenute acquirenti non hanno fornito la prova del pagamento effettivo del prezzo, né hanno articolato mezzi di prova ammissibili al fine di dimostrare tale circostanza.
Pertanto, va dichiarata la nullità per simulazione assoluta del contratto di compravendita per cui è causa.
Quanto alle domande riconvenzionali formulate da e Controparte_2 CP_3 nei confronti dell'altro convenuto , esse vanno rigettate per
[...] Controparte_1 mancanza di elementi probatori in ordine alle circostanze del versamento del prezzo del quale si chiede la restituzione e degli esborsi sostenuti per la ristrutturazione dell'immobile oggetto di compravendita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea principale e per l'effetto dichiara la nullità per simulazione assoluta dell'atto di compravendita immobiliare datato 17/1/2012 a rogito del Notaio , repertorio n. 9372, raccolta n. 5095; Persona_1
2) Rigetta le domande riconvenzionali formulate dalle convenute;
3) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice ed interventrice che liquida in euro 581,79, per spese vive ed euro 8.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 10/07/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 68/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 12.2.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA S. FRANCESCO N. 12 C/O AVV. FABIO ROSARIO
BOTTONI SALERNO, presso lo studio dell'Avv. CAVALLARO FRANCESCO (c.f.:
) e dell'Avv. D'AGOSTINO ANTONIO ( C.F._2 C.F._3
VIA GIOVANNI XXII, 67 SCAFATI, dal quale è rappresentato e difeso;
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente Parte_2 C.F._4 domiciliato in VIA GIOVANNI XXII, 67 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv.
D'AGOSTINO ANTONIO (c.f.: e dell'Avv. CAVALLARO C.F._3
FRANCESCO ( ) PIAZZA S. FRANCESCO N. 12 C/O AVV. FABIO C.F._2
ROSARIO BOTTONI SALERNO, dal quale è rappresentato e difeso;
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._5
S.TENENTE E.CIRILLO 243. 80041 BOSCOREALE, presso lo studio dell'Avv. GENTILE
ANTONIO (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._6
CONVENUTO
Pagina 1 di 6 (c.f.: , elettivamente domiciliato Controparte_2 C.F._7 in VIA GIOVANNI XXIII C.LE COSENZA 5 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv.
COSENZA GAETANO ANTONIO (c.f.: ), dal quale è rappresentato C.F._8
e difeso;
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_3 C.F._9
VIA GIOVANNI XXIII C.LE COSENZA 5 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv.
COSENZA GAETANO ANTONIO (c.f.: ), dal quale è rappresentata C.F._8
e difesa;
CONVENUTA
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_4 C.F._10 domiciliato in C.SO NAZIONALE, 6 84018 SCAFATI VIA GIOVANNI XXII, 67
SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. D'AGOSTINO ANTONIO (c.f.:
e dell'Avv. CAVALLARO FRANCESCO ( ), C.F._3 C.F._2 dal quale è rappresentato e difeso;
INTERVENTORE
Oggetto: azione simulazione assoluta, relativa, azione revocatoria e surrogatoria.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Tribunale ritiene tempestiva la riassunzione del giudizio effettuata da parte attrice in seguito alla cancellazione volontaria dall'albo da parte dell'avv. Tartarico, precedente difensore delle convenute e . Controparte_3 Controparte_2
Invero, la S.C. ha più volte ribadito che la cancellazione volontaria dell'avvocato dall'Albo rientra tra le cause di interruzione del processo;
l'interruzione del processo è automatica, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla;
giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione o la prosecuzione per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 305 del
Pagina 2 di 6 Cpc sia nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'articolo 299 del Cpc decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza sia nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto a sensi dell'articolo 300, terzo comma, del Cpc decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza (cfr. Cass. 13414/2025).
Nel caso di specie, la conoscenza dell'evento interruttivo non può essere ricollegata alla comunicazione di rinuncia al mandato depositata dall'avv. Tartarico in data 4.10.2021, perché in essa si enuncia la esistenza di circostanze che determineranno la cancellazione dall'albo, la quale alla data della comunicazione non era ancora certa.
Soltanto con la successiva attestazione della cancelleria avvenuta in data 29.6.2023, le parti hanno avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo e, pertanto, da quella data che è cominciato a decorrere il termine utile per riassumere, con conseguente tempestività del ricorso per la riassunzione del giudizio depositato da parte attrice in data 12.10.2023.
Invero, nel processo civile, qualora la parte sia costituita a mezzo di procuratore,
l'evento della morte, radiazione o sospensione (e secondo la giurisprudenza di legittimità pacifica anche la cancellazione volontaria dall'albo) di quest'ultimo produce la automatica interruzione del giudizio, con effetto immediato, senza alcuna necessità di dichiarazione o notificazione e a prescindere dalla effettiva conoscenza che del predetto evento possano avere avuto la parte o il giudice. Il termine per la riassunzione del processo interrotto, peraltro, a seguito delle sentenze n. 139 del 1967, 178, del 1970, 159 del 1971 e 36 del 1976 della Corte costituzionale, decorre non già dal momento in cui l'evento interruttivo si verifica, ma da quello in cui la parte ne abbia conoscenza legale, e, quindi, a seguito di dichiarazione, notificazione, certificazione dell'evento ovvero lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione, non essendo - per converso - sufficiente la conoscenza acquisita aliunde da una delle parti.
Pertanto, è irrilevante a tali fini l'annotazione della cancelleria relativa alla mancata consegna in data 22.5.2023 di una pec all'avv. Tartarico per cancellazione dal registro
Reginde.
Va disattesa l'eccezione sollevata dai convenuti di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e/o di negoziazione assistita, per le medesime ragioni già esplicitate dal precedente G.I. con ordinanza del 4.5.2017, alle quali si rinvia integralmente.
Pagina 3 di 6 Va, infine, rigettata la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori articolati dalle convenute e , per le motivazioni di cui all'ordinanza Controparte_2 Controparte_3 del 15.5.2018, alle quali si rinvia integralmente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio, con la differenza che, nel primo caso, l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre, nel secondo, richiede espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'altra (cfr. Cass. 2024/ 7121).
Nel caso di specie, parte attrice ha proposto, in via principale, l'azione di simulazione assoluta ed in via subordinata le azioni di simulazione relativa e revocatoria ed in estremo subordine quella di surrogatoria.
Va, quindi, esaminata l'azione principale di simulazione assoluta (cfr. art. 1414 e segg.
c.c.).
Tale fattispecie si verifica quando le parti stipulano un contratto, ma in realtà non vogliono che ne derivi alcun effetto giuridico.
Tra le parti, il contratto simulato non produce effetto, mentre i terzi che hanno subito un pregiudizio da detto contratto possono agire per fale valere tale simulazione.
Nel caso di specie, gli attori sono terzi (allegandosi creditori del simulato alienante) rispetto al contratto di compravendita immobiliare stipulato, per atto pubblico, in data
17.1.2012 tra le parti convenute.
Preliminarmente è opportuno richiamare i seguenti principi consolidati in tema di prova da parte dei terzi della simulazione assoluta di un contratto di compravendita:
"La prova della simulazione assoluta che i terzi o i creditori sono chiamati a fornire ex art. 1417 c.c. può fondarsi su elementi presuntivi che normalmente sono la regola. Infatti, ai fini dell'indagine sulla simulazione, le risultanze dell'atto pubblico non sono decisive, perché la sua efficacia probatoria riguarda la provenienza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, e non l'intrinseca verità delle dichiarazioni, né la rispondenza dei fatti alla vera intenzione delle parti. La conformità al reale interno volere di tali manifestazioni di volontà può, quindi, essere contrastata con ogni mezzo di prova nei casi contemplati dall'art. 1417 c.c., ivi compresa la prova per presunzioni";
Pagina 4 di 6 "In tema di prova della simulazione, essendo la presunzione semplice affidata alla
"prudente" valutazione del decidente ex art. 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a fondamento della presunzione e le regole d'esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge. Trattandosi, appunto, di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato" (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
101 del 08/01/2015; Sez. 3, Sentenza n. 8023 del 02/04/2009; Sez. L, Sentenza n. 15737 del
21/10/2003; Sez. L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003).
Venendo al caso di specie, in base ai principi sopra richiamati, gli attori, terzi rispetto al contratto simulato, sono ammessi a provare con ogni mezzo la relativa domanda e spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e sull'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni secondo l'id quod plerumque accidit, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Sez. 3, Sent. n. 903 del
2005).
Ciò chiarito, il Tribunale ritiene che la domanda di simulazione assoluta sia fondata e vada accolta alla stregua dei seguenti elementi presuntivi: 1) mancanza di ogni utile elemento probatorio circa l'effettivo pagamento del prezzo pattuito neppure in minima parte;
2) il legame di parentela tra le parti contraenti (zio e nipoti); 3) mancata produzione in giudizio degli originali delle cambiali in questione da parte delle convenute e Controparte_2 [...]
, cambiali che ha dichiarato di aver restituito alle stesse CP_3 Controparte_1 dopo l'avvenuto pagamento del corrispondente importo;
4) denuncia-querela sporta da
[...]
di avvenuto furto di n. 4 cambiali rilasciate in suo favore dalle nipoti. CP_1
A tal proposito il Tribunale intende aderire al seguente principio di diritto affermato dalla S.C.: Qualora l'azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti (Sez. 2, Sentenza n. 5326 del 02/03/2017, Rv. 643061 - 01, conf. Sez. 2, Ordinanza n. 15510 del 13/06/2018).
Pagina 5 di 6 Pertanto, alcuna rilevanza assume nei confronti dei terzi (attori) la dichiarazione unilaterale di cui alla quietanza rilasciata dal convenuto venditore in ordine all'avvenuto pagamento dell'importo di cui alle cambiali rilasciate dalle acquirenti all'atto della stipula del contratto.
Nel caso di specie, le convenute acquirenti non hanno fornito la prova del pagamento effettivo del prezzo, né hanno articolato mezzi di prova ammissibili al fine di dimostrare tale circostanza.
Pertanto, va dichiarata la nullità per simulazione assoluta del contratto di compravendita per cui è causa.
Quanto alle domande riconvenzionali formulate da e Controparte_2 CP_3 nei confronti dell'altro convenuto , esse vanno rigettate per
[...] Controparte_1 mancanza di elementi probatori in ordine alle circostanze del versamento del prezzo del quale si chiede la restituzione e degli esborsi sostenuti per la ristrutturazione dell'immobile oggetto di compravendita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea principale e per l'effetto dichiara la nullità per simulazione assoluta dell'atto di compravendita immobiliare datato 17/1/2012 a rogito del Notaio , repertorio n. 9372, raccolta n. 5095; Persona_1
2) Rigetta le domande riconvenzionali formulate dalle convenute;
3) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice ed interventrice che liquida in euro 581,79, per spese vive ed euro 8.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 10/07/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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