Art. 11.
Per l'inosservanza delle norme contenute nel precedente art. 4 o per la incompleta o infedele denunzia, e' applicabile una pena pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al decuplo delle somme che si sarebbero dovute denunziare, e puo' essere disposta, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, la revoca dell'autorizzazione all'emissione di assegni circolari.
Le pene pecuniarie sono comminate ai dirigenti, liquidatori, commissari, instutori o impiegati, alla cui azione od omissione debbano imputarsi le infrazioni sopra indicate: gli istituti ed aziende a cui essi appartengono ne rispondono civilmente e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili.
Per l'inosservanza delle norme contenute nel precedente art. 4 o per la incompleta o infedele denunzia, e' applicabile una pena pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al decuplo delle somme che si sarebbero dovute denunziare, e puo' essere disposta, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, la revoca dell'autorizzazione all'emissione di assegni circolari.
Le pene pecuniarie sono comminate ai dirigenti, liquidatori, commissari, instutori o impiegati, alla cui azione od omissione debbano imputarsi le infrazioni sopra indicate: gli istituti ed aziende a cui essi appartengono ne rispondono civilmente e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili.