Articolo 11 della Legge 11 luglio 1952, n. 911
Articolo 10Articolo 12
Versione
10 agosto 1952
Art. 11.
Per l'inosservanza delle norme contenute nel precedente art. 4 o per la incompleta o infedele denunzia, e' applicabile una pena pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al decuplo delle somme che si sarebbero dovute denunziare, e puo' essere disposta, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, la revoca dell'autorizzazione all'emissione di assegni circolari.
Le pene pecuniarie sono comminate ai dirigenti, liquidatori, commissari, instutori o impiegati, alla cui azione od omissione debbano imputarsi le infrazioni sopra indicate: gli istituti ed aziende a cui essi appartengono ne rispondono civilmente e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili.
Entrata in vigore il 10 agosto 1952