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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/09/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1711/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1711/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] ( LO) il 16.12.1985, residente in Castiglione Parte_1 C.F._1 D'Adda, Via Del Gorgo n. 18, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Eliana Tosi del Foro di Lodi;
- ricorrente -
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2 berto delle Avv.te Maria Gabriella Deligia e Maria Antonietta Concu.
- resistente -
Dall'unione sono nati i seguenti figli:
nato il [...], Persona_1
nata l'[...]. Persona_2
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.06.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, ciò ai sensi dell'art. 155 Cod. Civ. così come modificato dalla L. 08.02.2006 n°54, con collocamento e residenza presso la madre.
2) La responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano sin d'ora alla massima collaborazione ed al consulto reciproco nell'educazione e nella crescita dei figli. A tal fine prenderanno di comune accordo le decisioni inerenti la salute, le scelte scolastiche, l'orientamento religioso ed ogni altro aspetto della vita dei minori che possa influire sulla sua formazione e crescita psico fisica, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. I genitori autorizzano sin da ora un percorso psicologico qualora i figli dovessero averne necessità, rilasciandone il consenso. Limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente. 3) La casa coniugale viene assegnata alla signora con tutto l'arredo, che la abiterà unitamente ai figli Parte_1 minori.
4)Il padre terrà con sé i figli due weekend al mese, dal venerdì dopo la scuola (dopo le ore 18) per riportarli dalla madre la domenica prima di cena (dopo le ore 18), nel rispetto dei turni lavorativi della mamma, previo accordo con la stessa la quale provvederà a comunicare i suoi turni mensili appena ne avrà disponibilità. Nei giorni infrasettimanali il padre potrà tenere con sé i figli previo accordo con la madre entro tre giorni prima della visita, al fine di meglio organizzare la loro gestione. In caso di impedimento nel rispetto degli accordi il genitore dovrà preavvisare l'altro almeno il giorno precedente.
5) I figli e trascorreranno le festività con i genitori in base al principio dell'alternanza. Il periodo Per_1 Per_2 natalizio sarà regolamentato come segue: i figli trascorreranno ad anni alterni il giorno di Natale e l'Epifania con un genitore mentre il giorno di S. Stefano e Capodanno con l'altro, e così anche per il Capodanno e l'Epifania, ciò compatibilmente con i turni dei genitori. I giorni di vacanze scolastiche saranno gestite equamente dai genitori con l'ausilio dei nonni, previo accordo di anno in anno tra i genitori da comunicarsi entro il 30 novembre di ogni anno, con l'impegno di collaborare tra loro per una gestione compatibile con i loro turni. Il giorno di Pasqua e il Lunedì di Pasqua, così per tutte le altre festività infra-annuali (ponte del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre, carnevale, etc.) saranno trascorsi sempre con riferimento al principio dell'alternanza e compatibilmente con i turni di lavoro, così anche i compleanni con il rispettivo genitore, come la festa della mamma e del papà. Vacanze estive: I figli minori trascorreranno con i genitori due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordarsi di anno in anno entro il mese di maggio, salvo diversi e migliori accordi. Tali periodi coincideranno con le ferie dei genitori. Sarà fatto obbligo ad entrambi i genitori di comunicarsi i rispettivi luoghi e periodi di vacanza.
6) I genitori avranno inoltre la facoltà di delegare i propri familiari che li potranno coadiuvare per andare a prendere o portare i figli a scuola. Nei periodi di propria spettanza i genitori dovranno rispettare gli impegni scolastici, extrascolastici e ludici dei minori, nonché assicurarsi dello svolgimento dei compiti.
7) Il padre verserà alla sig.ra la somma di € 650,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento dei figli Parte_1 oltre rivalutazione ISTAT. Inoltre, verserà mensilmente la somma pari ad € 292,50 quale rata pro quota del mutuo il cui addebito risulta sul conto corrente intestato alla signora € 147,00 della rata pro quota del Parte_1 finanziamento della Jeep in uso al sig. ma intestat a sino alla scadenza del Parte_2 Parte_1 finanziamento / luglio 2026), il 50% della at pari ad € 100,00 sino a a (dicembre 2029), oltre il 50% della babysitter fino ad un importo massimo mensile pari ad € 125,00.
8) L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra per l'importo complessivo pari ad € 389,00, Parte_1 con rinuncia espressa da parte del sig. a percep ria quota. Parte_2
9) Le spese straordinarie sono suddivise al 50% tra i genitori nelle modalità e nei termini stabilite dal Protocollo della Corte D'Appello di Milano che si allega al presente accordo. Tenuto conto che il sig. è titolare di Parte_2 polizza assicurativa con Unipol Assicurazioni Unisalute, le spese mediche dei minori saran dai genitori al netto del rimborso della suddetta polizza.
10) I genitori si scambiano reciproco assenso al rilascio del passaporto e documento di identità validi per l'espatrio anche per la figlia minore.
11) Il sig. trasferirà la propria residenza dalla casa coniugale entro luglio 2025. Parte_2
12) I genitori non presenteranno nuovi compagni/compagne ai figli fino al giugno 2026 e solo se trattasi di relazione stabile e duratura.
13) La pubblicazione delle foto sui social è consentita dai genitori solo per un numero limitato di 12 foto all'anno.
14) I genitori si impegnano a non utilizzare frasi denigratorie nei confronti l'uno dell'altro alla presenza dei minori.
15) Le somme corrisposte dalla signora in via esclusiva di €. 40.000,00 saranno riconosciute e computate Parte_1 in favore della stessa in caso di divisione o di vendita della casa coniugale a terzi o in caso di scioglimento della comunione del suddetto immobile ovvero cessione della quota di proprietà del sig. in favore della Parte_2 sig.ra Parte_1
16) Le parti provvederanno a regolamentare il trasferimento delle macchine in uso alle stesse, ovvero la Fiat 500 tg. GS961 SD sarà intestata alla signora mentre la jeep tg. FX 243 FV al sig. ; il termine del Parte_1 Parte_2 suddetto trasferimento avverrà entro 30 giorni dal trasferimento di residenza del sig. . Parte_2 17) Le spese legali sono compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 15.09.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 30.09.2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1711/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] ( LO) il 16.12.1985, residente in Castiglione Parte_1 C.F._1 D'Adda, Via Del Gorgo n. 18, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Eliana Tosi del Foro di Lodi;
- ricorrente -
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2 berto delle Avv.te Maria Gabriella Deligia e Maria Antonietta Concu.
- resistente -
Dall'unione sono nati i seguenti figli:
nato il [...], Persona_1
nata l'[...]. Persona_2
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.06.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, ciò ai sensi dell'art. 155 Cod. Civ. così come modificato dalla L. 08.02.2006 n°54, con collocamento e residenza presso la madre.
2) La responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano sin d'ora alla massima collaborazione ed al consulto reciproco nell'educazione e nella crescita dei figli. A tal fine prenderanno di comune accordo le decisioni inerenti la salute, le scelte scolastiche, l'orientamento religioso ed ogni altro aspetto della vita dei minori che possa influire sulla sua formazione e crescita psico fisica, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. I genitori autorizzano sin da ora un percorso psicologico qualora i figli dovessero averne necessità, rilasciandone il consenso. Limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente. 3) La casa coniugale viene assegnata alla signora con tutto l'arredo, che la abiterà unitamente ai figli Parte_1 minori.
4)Il padre terrà con sé i figli due weekend al mese, dal venerdì dopo la scuola (dopo le ore 18) per riportarli dalla madre la domenica prima di cena (dopo le ore 18), nel rispetto dei turni lavorativi della mamma, previo accordo con la stessa la quale provvederà a comunicare i suoi turni mensili appena ne avrà disponibilità. Nei giorni infrasettimanali il padre potrà tenere con sé i figli previo accordo con la madre entro tre giorni prima della visita, al fine di meglio organizzare la loro gestione. In caso di impedimento nel rispetto degli accordi il genitore dovrà preavvisare l'altro almeno il giorno precedente.
5) I figli e trascorreranno le festività con i genitori in base al principio dell'alternanza. Il periodo Per_1 Per_2 natalizio sarà regolamentato come segue: i figli trascorreranno ad anni alterni il giorno di Natale e l'Epifania con un genitore mentre il giorno di S. Stefano e Capodanno con l'altro, e così anche per il Capodanno e l'Epifania, ciò compatibilmente con i turni dei genitori. I giorni di vacanze scolastiche saranno gestite equamente dai genitori con l'ausilio dei nonni, previo accordo di anno in anno tra i genitori da comunicarsi entro il 30 novembre di ogni anno, con l'impegno di collaborare tra loro per una gestione compatibile con i loro turni. Il giorno di Pasqua e il Lunedì di Pasqua, così per tutte le altre festività infra-annuali (ponte del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre, carnevale, etc.) saranno trascorsi sempre con riferimento al principio dell'alternanza e compatibilmente con i turni di lavoro, così anche i compleanni con il rispettivo genitore, come la festa della mamma e del papà. Vacanze estive: I figli minori trascorreranno con i genitori due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordarsi di anno in anno entro il mese di maggio, salvo diversi e migliori accordi. Tali periodi coincideranno con le ferie dei genitori. Sarà fatto obbligo ad entrambi i genitori di comunicarsi i rispettivi luoghi e periodi di vacanza.
6) I genitori avranno inoltre la facoltà di delegare i propri familiari che li potranno coadiuvare per andare a prendere o portare i figli a scuola. Nei periodi di propria spettanza i genitori dovranno rispettare gli impegni scolastici, extrascolastici e ludici dei minori, nonché assicurarsi dello svolgimento dei compiti.
7) Il padre verserà alla sig.ra la somma di € 650,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento dei figli Parte_1 oltre rivalutazione ISTAT. Inoltre, verserà mensilmente la somma pari ad € 292,50 quale rata pro quota del mutuo il cui addebito risulta sul conto corrente intestato alla signora € 147,00 della rata pro quota del Parte_1 finanziamento della Jeep in uso al sig. ma intestat a sino alla scadenza del Parte_2 Parte_1 finanziamento / luglio 2026), il 50% della at pari ad € 100,00 sino a a (dicembre 2029), oltre il 50% della babysitter fino ad un importo massimo mensile pari ad € 125,00.
8) L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra per l'importo complessivo pari ad € 389,00, Parte_1 con rinuncia espressa da parte del sig. a percep ria quota. Parte_2
9) Le spese straordinarie sono suddivise al 50% tra i genitori nelle modalità e nei termini stabilite dal Protocollo della Corte D'Appello di Milano che si allega al presente accordo. Tenuto conto che il sig. è titolare di Parte_2 polizza assicurativa con Unipol Assicurazioni Unisalute, le spese mediche dei minori saran dai genitori al netto del rimborso della suddetta polizza.
10) I genitori si scambiano reciproco assenso al rilascio del passaporto e documento di identità validi per l'espatrio anche per la figlia minore.
11) Il sig. trasferirà la propria residenza dalla casa coniugale entro luglio 2025. Parte_2
12) I genitori non presenteranno nuovi compagni/compagne ai figli fino al giugno 2026 e solo se trattasi di relazione stabile e duratura.
13) La pubblicazione delle foto sui social è consentita dai genitori solo per un numero limitato di 12 foto all'anno.
14) I genitori si impegnano a non utilizzare frasi denigratorie nei confronti l'uno dell'altro alla presenza dei minori.
15) Le somme corrisposte dalla signora in via esclusiva di €. 40.000,00 saranno riconosciute e computate Parte_1 in favore della stessa in caso di divisione o di vendita della casa coniugale a terzi o in caso di scioglimento della comunione del suddetto immobile ovvero cessione della quota di proprietà del sig. in favore della Parte_2 sig.ra Parte_1
16) Le parti provvederanno a regolamentare il trasferimento delle macchine in uso alle stesse, ovvero la Fiat 500 tg. GS961 SD sarà intestata alla signora mentre la jeep tg. FX 243 FV al sig. ; il termine del Parte_1 Parte_2 suddetto trasferimento avverrà entro 30 giorni dal trasferimento di residenza del sig. . Parte_2 17) Le spese legali sono compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 15.09.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 30.09.2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello