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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/09/2025, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 4653/2024 avente ad oggetto:
Separazione giudiziale promossa da:
nato il [...] a [...] Parte_1
(VR) (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAZZI C.F._1
CINZIA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
contro
1 C.F. )08/12/1974 VERONA Controparte_1 C.F._2
(VR) con il patrocinio dell'avv. MARESCA FRANCESCO, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
All'udienza del 22.07.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione della controversia, manifestando la volontà di definire consensualmente sia il giudizio di separazione inizialmente promosso dal che il conseguente giudizio divorzile alle condizioni, rassegnate CP_2
nelle note di conclusione conformi già depositate in atti, che si riportano integralmente:
1) Dichiararsi la separazione tra i coniugi e Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verona (VR)
[...]
di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Revocarsi l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra di Controparte_1
cui al provvedimento provvisorio del 05.12.2024. La sig.ra si Controparte_1
obbliga a rilasciare, entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2025, la casa coniugale sita Verona (VR), Vicolo Campanile Filippini n. 2 (al Catasto
Fabbricati del Comune di Verona: Foglio 163, particella 318 sub 5, zona censuaria 1, cat. A/2, Classe 5, vani 11,5, piano 1-2-4, mq 244, RCE 2.286,61;
particella 318 sub 11, cat. F/5, piano 4, mq 28; particella 318 sub 12, cat. F/4,
2 piano 4; tra Vicolo Campanile Filippini n. 2 e Via Flippini n. 14); con tutti i diritti che le competono sulle aree pertinenziali e sugli spazi comuni in condominio.
La sig.ra al momento del rilascio della casa coniugale, porterà Controparte_1
con sé i propri effetti personali, ed i seguenti arredi e corredi: mobile di legno con ante in vetro (e argenteria ivi contenuta ), mobile di legno (e stoviglie ivi contenute), tavolo da pranzo in legno, sedie in legno, tavolino in ingresso,
sedie verdi in cuoio, quadri, tappeti, l'affettatrice a mano, robot da cucina, la camera da letto di , la camera da letto matrimoniale, il frigo rosso, il Per_1
lampadario del soggiorno, il letto della camera da letto adibita a b&b, il mobile del soggiorno e i divani, riconoscendo la sig.ra il diritto del Controparte_1
sig. a far data dal 01.11.2025, di riprendere il pieno ed Parte_1
esclusivo possesso dell'immobile in questione, di cui egli è unico proprietario.
3) Darsi atto che la sig.ra per tutto il periodo di occupazione Controparte_1
della casa coniugale compreso quello intercorrente tra la data di deposito del presente ricorso ed il rilascio della casa coniugale medesima, rilascio che avverrà entro il termine sopra indicato (entro il 31.10.2025), si obbliga a farsi carico direttamente ed integralmente del pagamento di tutte le utenze inerenti all'immobile (acqua, forza motrice, gas e utenza telefonica/internet, TARI),
manutenzione ordinaria eventuale. Dal momento della presa di possesso della casa coniugale da parte del sig. il 01.11.2025, egli Parte_1
3 sosterrà le spese suddette.
4) Darsi atto che i coniugi si dichiarano autosufficienti ed in grado di provvedere ciascuno, con le proprie risorse, al proprio personale mantenimento.
5) Atteso che la IA stabilirà il proprio domicilio presso la residenza Per_1
della signora , coabitando con la madre, e che la stessa sta Controparte_1
completando gli studi universitari, darsi atto che il sig. si impegna Parte_1
a continuare a corrispondere alla IA (mediante versamento diretto alla stessa, sul di lei conto corrente, entro il giorno 10 di ogni mese) l'importo di
500,00 euro mensili sino al 31.12.2025, e dunque sino al mese di dicembre
2025 compreso, e darsi atto altresì che il versamento dell'importo suddetto cesserà a partiredal mese di gennaio 2026 compreso, data determinata per agevolare nel completare gli studi universitari. Per_1
6) Darsi atto che il sig. si obbliga a rimborsare Parte_1
direttamente alla IA il 50% delle spese accessorie di cui al Protocollo Per_1
Famiglia del Tribunale di Verona del 2024, che si intende qui integralmente richiamato anche quanto alle modalità di accordo e rimborso della spesa, e ciò
con riferimento alle spese sostenute sino al 31.12.2025.
Darsi atto altresì che il sig. rimborserà alla sig.ra Parte_1 CP_1
il 50% delle spese mediche sostenute per di cui al doc. 38 agli Per_1 CP_1
atti, pari, per la di lui quota parte, ad € 373,30 entro dieci giorni dal deposito
4 delle presenti note congiunte.
8) Darsi atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
9) Spese e competenze di causa compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale.
Le parti chiedono quindi l'emissione della sentenza di separazione alle condizioni sopra riportate (ai punti da 1 a 9).
Chiedono altresì l'emissione dell'ordinanza con fissazione della prima udienza di divorzio per la comparizione personale delle parti, nel rispetto del termine di cui all'art. 3, nr. 2 lett. B) L. 898/1970, e comunque in data successiva al 01.11.2025, affinché, divenuta procedibile la domanda di divorzio, in applicazione dell'art. 473 bis. 49 ed art. 473 bis. 51 cpc, siano accolte le seguenti
CONCLUSIONI
IN ORDINE ALLE CONDIZIONI DEL DIVORZIO
già concordate tra le parti:
I) Dichiararsi, decorso il termine di Legge, ai sensi dell'art. 473 bis 51 cpc, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi ed in data 06.02.2000 a Verona Controparte_1 Parte_1
(VR), trascritto presso i registri del predetto Comune al n. 24, Parte 2, Serie
A, anno 2000, ordinando la trasmissione della sentenza a cura della
5 Cancelleria, in copia autentica, al passaggio in giudicato della stessa, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di Verona (VR).
II) Darsi atto che il sig. si impegna a continuare a corrispondere alla Parte_1
IA (mediante versamento diretto alla stessa, sul di lei conto corrente, entro il giorno 10 di ogni mese) l'importo di 500,00 euro mensili sino al 31.12.2025,
e dunque sino al mese di dicembre 2025 compreso, e darsi atto altresì che il versamento dell'importo suddetto cesserà a partire dal mese di gennaio 2026
compreso, data determinata per agevolare nel completare gli studi Per_1
universitari.
III) Darsi atto che il sig. si obbliga a rimborsare Parte_1
direttamente alla IA il 50% delle spese accessorie di cui al Protocollo Per_1
Famiglia del Tribunale di Verona del 2024, che si intende qui integralmente richiamato anche quanto alle modalità di accordo e rimborso della spesa, e ciò
con riferimento alle spese sostenute sino al 31.12.2025 e ciò entro il termine di dieci giorni dall'esibizione delle relative ricevute.
IV) Darsi atto che il sig. si obbliga a corrispondere alla Parte_1
sig.ra a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno Controparte_1
divorzile ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 8 Legge 898/1970, l'importo complessivo di € 55.000,00 (cinquantacinquemila,00=), corrisposti e da corrispondersi in base alle seguenti modalità e tempi:
6 a) euro 30.000,00 (trentamila,00//), mediante assegno circolare intestato alla signora consegnato alla stessa all'udienza del 22 luglio 2025, Controparte_1
consegna rispetto alla quale la sig.ra con la sottoscrizione del relativo CP_1
verbale udienza, ha rilasciato quietanza;
b) euro 25.000,00 (venticinquemila,00=), mediante assegno circolare intestato alla sig.ra che sarà consegnato alla stessa in sede di prima Controparte_1
udienza di divorzio, udienza da calendarizzarsi nel rispetto dei termini dilatori di Legge, ed alla condizione, espressamente pattuita tra le parti, che la sig.ra abbia nel frattempo rilasciato la casa coniugale di proprietà Controparte_1
del sig. come obbligo assunto al punto 2) delle Parte_1
condizioni sopra stabilite per la separazione dei coniugi;
nel caso in cui venga fissata udienza cartolare non in presenza delle parti, l'assegno circolare di cui sopra di € 25.000,00 verrà consegnato alla signora entro e non Controparte_1
oltre tre giorni decorrenti dal termine indicato nell'ordinanza per il deposito delle note in sostituzione di udienza ai sensi di legge.
Le parti chiedono che l'Autorità Giudiziaria dichiari equo l'importo di euro
55.000,00 (cinquantacinquemila,00=) della liquidazione una tantum ai sensi dell'art. 5 comma 8° Legge divorzio n. 898/1970. Le parti, ed i rispettivi difensori, si impegnano a collaborare fattivamente al fine di consentire la trattazione della prima udienza di divorzio quanto prima.
7 V) Darsi atto che le parti, laddove le condizioni tutte di cui al presente atto vengano puntualmente ed esattamente rispettate, si dichiarano autonome dal punto di vista economico ad ogni effetto di legge e perfettamente soddisfatte,
e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere in relazione al rapporto di coniugio ed a qualsivoglia altro pregresso rapporto economico, e quindi di null'altro avere a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo.
VI) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.
VII) Spese e compensi di causa integralmente compensati con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Il P.M. ha concluso nei seguenti termini: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato per relationem il contenuto del ricorso con il quale
[...]
a chiesto la pronuncia di separazione personale dal coniuge Parte_1
formulato ulteriori domande;
Controparte_1
richiamato per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, con la quale parte convenuta non si è opposta alla domanda di separazione personale, ma ha contestato per il resto l'avversa ricostruzione,
formulando proprie domande;
8 All'udienza del 22.07.2025 le parti personalmente confermavano la volontà
di definire consensualmente sia il giudizio di separazione che il conseguente giudizio divorzile alle condizioni rassegnate con note depositate il 18 e 21
luglio 2025; alla predetta udienza l'avv. Mazzi consegnava alla signora in conformità di quanto previsto al punto 7 delle condizioni rassegnate CP_1
assegno circolare BPM 5900506014-00 dell'importo di € 30.000 che la signora dichiarava di ricevere. CP_1
osservato che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, tenuto conto che, per quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti difensivi ed emerso all'esito della loro comparizione personale innanzi al
Giudice relatore, tra i coniugi si è verificata una situazione di intollerabilità
della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente rilevante, tale da far ritenere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale;
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni da loro pattuite non sono contrarie a norme imperative,
anche per quanto riguarda le spese di lite;
la causa va rimessa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio e decisione sulla domanda connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni pattuite tra le parti;
9 invero non si ravvisano ostacoli processuali alla possibilità che le parti, nel momento in cui addivengono ad una soluzione consensuale della loro separazione, amplino il thema decidendum alla conseguente fase divorzile estendendo ad essa la comune volontà conciliativa;
a ben vedere si è di fronte ad un ampliamento del thema dedicendum dopo il maturare delle preclusioni processuali la cui tardività le parti non hanno interesse ad eccepire e che il giudice ben può evitare di rilevare al fine di soddisfare esigenze di economia e celerità processuale fermo restando che le parti saranno tenute al pagamento del c.u. per la fase divorzile;
P.Q.M.
1 Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi alle condizioni in epigrafe indicate;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Verona (Atto n.24, Parte II, serie A) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
4) spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio l'11.09.2025
Il Presidente Rel
10 Massimo Vaccari
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 4653/2024 avente ad oggetto:
Separazione giudiziale promossa da:
nato il [...] a [...] Parte_1
(VR) (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAZZI C.F._1
CINZIA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
contro
1 C.F. )08/12/1974 VERONA Controparte_1 C.F._2
(VR) con il patrocinio dell'avv. MARESCA FRANCESCO, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
All'udienza del 22.07.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione della controversia, manifestando la volontà di definire consensualmente sia il giudizio di separazione inizialmente promosso dal che il conseguente giudizio divorzile alle condizioni, rassegnate CP_2
nelle note di conclusione conformi già depositate in atti, che si riportano integralmente:
1) Dichiararsi la separazione tra i coniugi e Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verona (VR)
[...]
di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Revocarsi l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra di Controparte_1
cui al provvedimento provvisorio del 05.12.2024. La sig.ra si Controparte_1
obbliga a rilasciare, entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2025, la casa coniugale sita Verona (VR), Vicolo Campanile Filippini n. 2 (al Catasto
Fabbricati del Comune di Verona: Foglio 163, particella 318 sub 5, zona censuaria 1, cat. A/2, Classe 5, vani 11,5, piano 1-2-4, mq 244, RCE 2.286,61;
particella 318 sub 11, cat. F/5, piano 4, mq 28; particella 318 sub 12, cat. F/4,
2 piano 4; tra Vicolo Campanile Filippini n. 2 e Via Flippini n. 14); con tutti i diritti che le competono sulle aree pertinenziali e sugli spazi comuni in condominio.
La sig.ra al momento del rilascio della casa coniugale, porterà Controparte_1
con sé i propri effetti personali, ed i seguenti arredi e corredi: mobile di legno con ante in vetro (e argenteria ivi contenuta ), mobile di legno (e stoviglie ivi contenute), tavolo da pranzo in legno, sedie in legno, tavolino in ingresso,
sedie verdi in cuoio, quadri, tappeti, l'affettatrice a mano, robot da cucina, la camera da letto di , la camera da letto matrimoniale, il frigo rosso, il Per_1
lampadario del soggiorno, il letto della camera da letto adibita a b&b, il mobile del soggiorno e i divani, riconoscendo la sig.ra il diritto del Controparte_1
sig. a far data dal 01.11.2025, di riprendere il pieno ed Parte_1
esclusivo possesso dell'immobile in questione, di cui egli è unico proprietario.
3) Darsi atto che la sig.ra per tutto il periodo di occupazione Controparte_1
della casa coniugale compreso quello intercorrente tra la data di deposito del presente ricorso ed il rilascio della casa coniugale medesima, rilascio che avverrà entro il termine sopra indicato (entro il 31.10.2025), si obbliga a farsi carico direttamente ed integralmente del pagamento di tutte le utenze inerenti all'immobile (acqua, forza motrice, gas e utenza telefonica/internet, TARI),
manutenzione ordinaria eventuale. Dal momento della presa di possesso della casa coniugale da parte del sig. il 01.11.2025, egli Parte_1
3 sosterrà le spese suddette.
4) Darsi atto che i coniugi si dichiarano autosufficienti ed in grado di provvedere ciascuno, con le proprie risorse, al proprio personale mantenimento.
5) Atteso che la IA stabilirà il proprio domicilio presso la residenza Per_1
della signora , coabitando con la madre, e che la stessa sta Controparte_1
completando gli studi universitari, darsi atto che il sig. si impegna Parte_1
a continuare a corrispondere alla IA (mediante versamento diretto alla stessa, sul di lei conto corrente, entro il giorno 10 di ogni mese) l'importo di
500,00 euro mensili sino al 31.12.2025, e dunque sino al mese di dicembre
2025 compreso, e darsi atto altresì che il versamento dell'importo suddetto cesserà a partiredal mese di gennaio 2026 compreso, data determinata per agevolare nel completare gli studi universitari. Per_1
6) Darsi atto che il sig. si obbliga a rimborsare Parte_1
direttamente alla IA il 50% delle spese accessorie di cui al Protocollo Per_1
Famiglia del Tribunale di Verona del 2024, che si intende qui integralmente richiamato anche quanto alle modalità di accordo e rimborso della spesa, e ciò
con riferimento alle spese sostenute sino al 31.12.2025.
Darsi atto altresì che il sig. rimborserà alla sig.ra Parte_1 CP_1
il 50% delle spese mediche sostenute per di cui al doc. 38 agli Per_1 CP_1
atti, pari, per la di lui quota parte, ad € 373,30 entro dieci giorni dal deposito
4 delle presenti note congiunte.
8) Darsi atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
9) Spese e competenze di causa compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale.
Le parti chiedono quindi l'emissione della sentenza di separazione alle condizioni sopra riportate (ai punti da 1 a 9).
Chiedono altresì l'emissione dell'ordinanza con fissazione della prima udienza di divorzio per la comparizione personale delle parti, nel rispetto del termine di cui all'art. 3, nr. 2 lett. B) L. 898/1970, e comunque in data successiva al 01.11.2025, affinché, divenuta procedibile la domanda di divorzio, in applicazione dell'art. 473 bis. 49 ed art. 473 bis. 51 cpc, siano accolte le seguenti
CONCLUSIONI
IN ORDINE ALLE CONDIZIONI DEL DIVORZIO
già concordate tra le parti:
I) Dichiararsi, decorso il termine di Legge, ai sensi dell'art. 473 bis 51 cpc, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi ed in data 06.02.2000 a Verona Controparte_1 Parte_1
(VR), trascritto presso i registri del predetto Comune al n. 24, Parte 2, Serie
A, anno 2000, ordinando la trasmissione della sentenza a cura della
5 Cancelleria, in copia autentica, al passaggio in giudicato della stessa, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di Verona (VR).
II) Darsi atto che il sig. si impegna a continuare a corrispondere alla Parte_1
IA (mediante versamento diretto alla stessa, sul di lei conto corrente, entro il giorno 10 di ogni mese) l'importo di 500,00 euro mensili sino al 31.12.2025,
e dunque sino al mese di dicembre 2025 compreso, e darsi atto altresì che il versamento dell'importo suddetto cesserà a partire dal mese di gennaio 2026
compreso, data determinata per agevolare nel completare gli studi Per_1
universitari.
III) Darsi atto che il sig. si obbliga a rimborsare Parte_1
direttamente alla IA il 50% delle spese accessorie di cui al Protocollo Per_1
Famiglia del Tribunale di Verona del 2024, che si intende qui integralmente richiamato anche quanto alle modalità di accordo e rimborso della spesa, e ciò
con riferimento alle spese sostenute sino al 31.12.2025 e ciò entro il termine di dieci giorni dall'esibizione delle relative ricevute.
IV) Darsi atto che il sig. si obbliga a corrispondere alla Parte_1
sig.ra a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno Controparte_1
divorzile ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 8 Legge 898/1970, l'importo complessivo di € 55.000,00 (cinquantacinquemila,00=), corrisposti e da corrispondersi in base alle seguenti modalità e tempi:
6 a) euro 30.000,00 (trentamila,00//), mediante assegno circolare intestato alla signora consegnato alla stessa all'udienza del 22 luglio 2025, Controparte_1
consegna rispetto alla quale la sig.ra con la sottoscrizione del relativo CP_1
verbale udienza, ha rilasciato quietanza;
b) euro 25.000,00 (venticinquemila,00=), mediante assegno circolare intestato alla sig.ra che sarà consegnato alla stessa in sede di prima Controparte_1
udienza di divorzio, udienza da calendarizzarsi nel rispetto dei termini dilatori di Legge, ed alla condizione, espressamente pattuita tra le parti, che la sig.ra abbia nel frattempo rilasciato la casa coniugale di proprietà Controparte_1
del sig. come obbligo assunto al punto 2) delle Parte_1
condizioni sopra stabilite per la separazione dei coniugi;
nel caso in cui venga fissata udienza cartolare non in presenza delle parti, l'assegno circolare di cui sopra di € 25.000,00 verrà consegnato alla signora entro e non Controparte_1
oltre tre giorni decorrenti dal termine indicato nell'ordinanza per il deposito delle note in sostituzione di udienza ai sensi di legge.
Le parti chiedono che l'Autorità Giudiziaria dichiari equo l'importo di euro
55.000,00 (cinquantacinquemila,00=) della liquidazione una tantum ai sensi dell'art. 5 comma 8° Legge divorzio n. 898/1970. Le parti, ed i rispettivi difensori, si impegnano a collaborare fattivamente al fine di consentire la trattazione della prima udienza di divorzio quanto prima.
7 V) Darsi atto che le parti, laddove le condizioni tutte di cui al presente atto vengano puntualmente ed esattamente rispettate, si dichiarano autonome dal punto di vista economico ad ogni effetto di legge e perfettamente soddisfatte,
e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere in relazione al rapporto di coniugio ed a qualsivoglia altro pregresso rapporto economico, e quindi di null'altro avere a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo.
VI) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.
VII) Spese e compensi di causa integralmente compensati con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Il P.M. ha concluso nei seguenti termini: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato per relationem il contenuto del ricorso con il quale
[...]
a chiesto la pronuncia di separazione personale dal coniuge Parte_1
formulato ulteriori domande;
Controparte_1
richiamato per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, con la quale parte convenuta non si è opposta alla domanda di separazione personale, ma ha contestato per il resto l'avversa ricostruzione,
formulando proprie domande;
8 All'udienza del 22.07.2025 le parti personalmente confermavano la volontà
di definire consensualmente sia il giudizio di separazione che il conseguente giudizio divorzile alle condizioni rassegnate con note depositate il 18 e 21
luglio 2025; alla predetta udienza l'avv. Mazzi consegnava alla signora in conformità di quanto previsto al punto 7 delle condizioni rassegnate CP_1
assegno circolare BPM 5900506014-00 dell'importo di € 30.000 che la signora dichiarava di ricevere. CP_1
osservato che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, tenuto conto che, per quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti difensivi ed emerso all'esito della loro comparizione personale innanzi al
Giudice relatore, tra i coniugi si è verificata una situazione di intollerabilità
della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente rilevante, tale da far ritenere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale;
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni da loro pattuite non sono contrarie a norme imperative,
anche per quanto riguarda le spese di lite;
la causa va rimessa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio e decisione sulla domanda connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni pattuite tra le parti;
9 invero non si ravvisano ostacoli processuali alla possibilità che le parti, nel momento in cui addivengono ad una soluzione consensuale della loro separazione, amplino il thema decidendum alla conseguente fase divorzile estendendo ad essa la comune volontà conciliativa;
a ben vedere si è di fronte ad un ampliamento del thema dedicendum dopo il maturare delle preclusioni processuali la cui tardività le parti non hanno interesse ad eccepire e che il giudice ben può evitare di rilevare al fine di soddisfare esigenze di economia e celerità processuale fermo restando che le parti saranno tenute al pagamento del c.u. per la fase divorzile;
P.Q.M.
1 Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi alle condizioni in epigrafe indicate;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Verona (Atto n.24, Parte II, serie A) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
4) spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio l'11.09.2025
Il Presidente Rel
10 Massimo Vaccari
11