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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/07/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3131 dell'anno 2023 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 30.06.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a Parte_1 C.F._1
MELITO DI PORTO SALVO (RC) il 11/11/1975), rappresentata e difesa dall'avv.
QUARTUCCIO ANTONINO, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, VIALE DELLA LIBERTA' 30/C, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_2 C.F._2
PORTO SALVO (RC) il 26/02/1968), rappresentato e difeso dall'avv. CONDEMI
ANTONIA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, VIA P. ANDILORO SVINC. AUT. N. 11, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 01/12/2023, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Condofuri (RC) il 16/01/2006;
-considerato che con decreto del 18.01.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 10.09.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 05.09.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con ordinanza del 10.09.2024 il Giudice delegato ha invitato le parti a riformulare le condizioni di separazione prevedendo un più congruo contributo al mantenimento dei figli anche in assenza di indicazione del genitore percettore dell'AUU e ha fissato all'uopo l'udienza del 29.04.2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro il 22.04.2025;
-preso atto altresì che con decreto del 30.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno 21.01.2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-considerato che il Collegio, con ordinanza ex art. 473bis.51 c. 4 c.p.c. del
19.02.2025, ha riproposto alle parti la medesima questione già rilevata dal Giudice delegato con la predetta ordinanza del 10.09.2024 invitandole, al contempo, ad integrare la documentazione prodotta, ed ha disposto la convocazione delle parti all'udienza del 09.04.2025;
-rilevato che a tale udienza sono comparsi i procuratori delle parti, i quali hanno dato atto dell'assenza delle stesse per motivi di salute;
l'avvocato di parte resistente ha altresì ha dato atto delle difficoltà riscontrate nell'invio dei documenti richiesti, riservandosi di produrli entro la prossima udienza;
il Giudice ha fissato termine ex art. 127ter c.p.c. fino al 25.06.2025, ore 10,00, onerando nuovamente il resistente a produrre tutta la documentazione richiesta.
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-preso atto della dichiarazione sottoscritta dalle parti e versata in atti con la quale le stesse hanno attestato la percezione da parte di genitore Parte_1
collocatario dei minori, dell'AUU nella misura del 100%;
- viste le integrazioni documentali richieste;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Condofuri (RC) il 16/01/2006; b) dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(27/07/2007) e (04/08/2008), entrambi minorenni;
Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
19.01.2024, il quale ha espresso il parere in data 30.01.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 01/12/2023 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Condofuri (RC), atto n. 1, parte II, serie A, anno 2006, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La IG.ra continuerà a vivere in quella che è stata sino ad oggi adibita a Pt_1
casa coniugale, sita a Condofuri (RC), in Via Mazzandrea ed ivi abiterà stabilmente insieme ai figli;
3. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento con mezzi propri;
4. La IG.ra rinuncerà temporaneamente all'assegno di mantenimento;
Pt_1 5. essi hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e non hanno nulla reciprocamente a pretendere;
In ordine ai figli ed all'adempimento degli obblighi genitoriali i coniugi convengono, altresì, che:
8. Nulla osta al regime di affidamento condiviso dei figli, per cui entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale;
9. Il IG. avrà l'obbligo di corrispondere alla IG.ra Parte_2 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, conviventi con la
[...]
madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 (€ 150,00 cadauno) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
10. Il IG. avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i minori, Parte_2 Per_1
e tenendo sempre conto delle esigenze prioritarie degli stessi: a) durante Per_2
il periodo dell'attività scolastica potrà vedere i figli nei giorni e per il tempo prestabilito preventivamente con la madre;
b) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente, tenendo sempre conto delle esigenze dei minori, oppure, in difetto, consecutivamente dal 1 al 15 agosto di ciascun anno;
c) per un periodo di tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al padre di poter trascorrere con i figli, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di
Capodanno; d) durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua
o il lunedì dell'Angelo, sempreché il predetto regime delle festività natalizie e pasquali non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi natura dei minori;
11. In ogni caso, e potranno liberamente continuare ad incontrare Per_1 Per_2
il padre secondo la propria libera scelta e comunque in maniera tale che sia garantito un continuo e proficuo rapporto padre/figli;
12. Le spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo del Tribunale di
Reggio Calabria, saranno ripartite in misura del 50% ciascuno;
13. Al fine di prevenire ovvero di limitare possibili controversie per la distinzione tra spese ordinarie, spese straordinarie e spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, le parti dichiarano di accettare e fare propria la classificazione effettuata dal Tribunale Civile di Reggio Calabria con l'approvazione del protocollo per i procedimenti in materia di famiglia divenuto efficace dal 15/04/2016.
Le presenti condizioni saranno operanti dal deposito del ricorso.”
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Condofuri (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 30.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3131 dell'anno 2023 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 30.06.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a Parte_1 C.F._1
MELITO DI PORTO SALVO (RC) il 11/11/1975), rappresentata e difesa dall'avv.
QUARTUCCIO ANTONINO, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, VIALE DELLA LIBERTA' 30/C, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_2 C.F._2
PORTO SALVO (RC) il 26/02/1968), rappresentato e difeso dall'avv. CONDEMI
ANTONIA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, VIA P. ANDILORO SVINC. AUT. N. 11, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 01/12/2023, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Condofuri (RC) il 16/01/2006;
-considerato che con decreto del 18.01.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 10.09.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 05.09.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con ordinanza del 10.09.2024 il Giudice delegato ha invitato le parti a riformulare le condizioni di separazione prevedendo un più congruo contributo al mantenimento dei figli anche in assenza di indicazione del genitore percettore dell'AUU e ha fissato all'uopo l'udienza del 29.04.2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro il 22.04.2025;
-preso atto altresì che con decreto del 30.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno 21.01.2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-considerato che il Collegio, con ordinanza ex art. 473bis.51 c. 4 c.p.c. del
19.02.2025, ha riproposto alle parti la medesima questione già rilevata dal Giudice delegato con la predetta ordinanza del 10.09.2024 invitandole, al contempo, ad integrare la documentazione prodotta, ed ha disposto la convocazione delle parti all'udienza del 09.04.2025;
-rilevato che a tale udienza sono comparsi i procuratori delle parti, i quali hanno dato atto dell'assenza delle stesse per motivi di salute;
l'avvocato di parte resistente ha altresì ha dato atto delle difficoltà riscontrate nell'invio dei documenti richiesti, riservandosi di produrli entro la prossima udienza;
il Giudice ha fissato termine ex art. 127ter c.p.c. fino al 25.06.2025, ore 10,00, onerando nuovamente il resistente a produrre tutta la documentazione richiesta.
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-preso atto della dichiarazione sottoscritta dalle parti e versata in atti con la quale le stesse hanno attestato la percezione da parte di genitore Parte_1
collocatario dei minori, dell'AUU nella misura del 100%;
- viste le integrazioni documentali richieste;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Condofuri (RC) il 16/01/2006; b) dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(27/07/2007) e (04/08/2008), entrambi minorenni;
Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
19.01.2024, il quale ha espresso il parere in data 30.01.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 01/12/2023 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Condofuri (RC), atto n. 1, parte II, serie A, anno 2006, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La IG.ra continuerà a vivere in quella che è stata sino ad oggi adibita a Pt_1
casa coniugale, sita a Condofuri (RC), in Via Mazzandrea ed ivi abiterà stabilmente insieme ai figli;
3. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento con mezzi propri;
4. La IG.ra rinuncerà temporaneamente all'assegno di mantenimento;
Pt_1 5. essi hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e non hanno nulla reciprocamente a pretendere;
In ordine ai figli ed all'adempimento degli obblighi genitoriali i coniugi convengono, altresì, che:
8. Nulla osta al regime di affidamento condiviso dei figli, per cui entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale;
9. Il IG. avrà l'obbligo di corrispondere alla IG.ra Parte_2 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, conviventi con la
[...]
madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 (€ 150,00 cadauno) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
10. Il IG. avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i minori, Parte_2 Per_1
e tenendo sempre conto delle esigenze prioritarie degli stessi: a) durante Per_2
il periodo dell'attività scolastica potrà vedere i figli nei giorni e per il tempo prestabilito preventivamente con la madre;
b) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente, tenendo sempre conto delle esigenze dei minori, oppure, in difetto, consecutivamente dal 1 al 15 agosto di ciascun anno;
c) per un periodo di tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al padre di poter trascorrere con i figli, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di
Capodanno; d) durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua
o il lunedì dell'Angelo, sempreché il predetto regime delle festività natalizie e pasquali non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi natura dei minori;
11. In ogni caso, e potranno liberamente continuare ad incontrare Per_1 Per_2
il padre secondo la propria libera scelta e comunque in maniera tale che sia garantito un continuo e proficuo rapporto padre/figli;
12. Le spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo del Tribunale di
Reggio Calabria, saranno ripartite in misura del 50% ciascuno;
13. Al fine di prevenire ovvero di limitare possibili controversie per la distinzione tra spese ordinarie, spese straordinarie e spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, le parti dichiarano di accettare e fare propria la classificazione effettuata dal Tribunale Civile di Reggio Calabria con l'approvazione del protocollo per i procedimenti in materia di famiglia divenuto efficace dal 15/04/2016.
Le presenti condizioni saranno operanti dal deposito del ricorso.”
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Condofuri (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 30.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna