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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 19744/2025, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. GUITTI ELEONORA e c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. GUITTI ELEONORA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 01/10/2025, con cui e unitisi Parte_1 CP_1 in matrimonio a OL in data 3.5.08 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di OL al numero 5 parte I dell'anno 2008), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 3.10.25;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologazione del Tribunale di Brescia del 6.10.22;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) disporre l'affido condiviso di ed ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Persona_1 Persona_2
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presso la madre;
2) stabilire un calendario di visita che preveda la possibilità per il signor di tenere le figlie due sere la CP_1 settimana con pernottamento (con giorni da concordare in relazione agli impegni delle parti e delle minori), e a fine settimana alternati, con decorrenza dalle ore 18.00 del venerdì sera sino alle ore 21.00 della domenica con precisazione che il ritiro e la riconsegna avvenga a cura del signor In ogni caso, previo accordo tra le parti e tenuto conti delle CP_1 esigenze scolastiche e ricreative delle minori, il signor potrà vedere le figlie anche in giorni differenti da quelli CP_1 indicati nel calendario. Con riferimento alle vacanze estive ciascuna delle parti potrà trascorrere con le figlie due settimane, anche non consecutive, che ciascuna delle parti avrà cura di comunicare all'altra entro il giorno 30 di aprile. Durante le festività natalizie i genitori potranno trascorrere cin le figlie una settimana ciascuno, che comprenda ad anni alterni, il giorno di natale o quello di capodanno. Per le vacanze pasquali, ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie tre giorni che comprendano, alternativamente, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
3) In ordine al contributo al mantenimento della prole le parti concordano che il signor corrisponderà alla CP_1 signora l'importo mensile di € 500,00 per ciascuna figlia e, quindi, € 1.000,00 complessivi, con Parte_1 rivalutazione secondo gli indici Istat come per legge, che dovranno essere versati mediante bonifico bancario entro il giorno 15 del mese sul conto corrente intestato alla signora Le parti concordano, altresì che l'Assegno Unico verrà Pt_1 trattenuto al 100% dalla signora Saranno, invece, a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% Pt_1 ciascuno, le spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia.
4) A tacitazione di ogni pendenza economico-patrimoniale pendente tra le parti con riferimento alla ripartizione del prezzo derivante dalla vendita della casa familiare sita in OL (BS), via Benaco n. 22/A, nonchè in merito all'impiego di danaro proveniente dalla vendita della predetta abitazione e/o personali per i lavori di ristrutturazione della casa di esclusiva proprietà del signor sita in OL (BS), via Eridio n. 11, le parti concordano che: 4.1) il CP_1 signor continuerà a corrispondere le rate di finanziamento stipulato dalle parti con (pratica n. CP_1 Controparte_2
67803281) per l'importo di € 40.000,00 e rata mensile di € 513,21 utilizzati per ottenere l'assenso, da parte dei Credit Agricole, allo stralcio dell'ipoteca iscritta sull'immobile sito nel Comune di Comerio (VA) identificato al Foglio 5, mappale 1526, subalterni 9 e 10, così come già concordato in sede di separazione;
4.2) il signor si obbliga, CP_1 altresì, a corrispondere alla signora la somma complessiva di € 2.800,00 mediante versamento su conto corrente Pt_1 intestato alla stessa di € 1.000,00, a titolo di acconto, entro la data del 31/12/2025 e dell'importo di € 1.600,00, a titolo di saldo, entro la del 30/06/2026; 4.3) il signor si obbliga, inoltre, a corrispondere le spese legali del CP_1 presente giudizio anche per la quota parte di competenza della signora 4.4) infine il signor si obbliga a Pt_1 CP_1 richiedere ed ottenere dalla Banca del Territorio Lombardo - Credito Cooperativo Italiano di OL (BS) la liberatoria della signora dal mutuo contratto per l'acquisto da parte del signor della casa sita in Parte_1 CP_1
OL (BS) via Eridio n. 11 precisando, in ogni caso, che nell'attesa di ottenere la liberatoria, il signor dovrà CP_1 manlevare e tenere indenne la signora da ogni eventuale pagamento che quest'ultima fosse tenuta a versare alla Pt_1
BTL - Credito Cooperativo Italiano a titolo di garante/fideiussore; 4.5) rimangono a carico della signora Parte_1
i finanziamenti contratti dalle parti con le seguenti finanziarie: (stipulato in data 29 giugno
[...] Parte_2
2023 per l'acquisto di un veicolo presso Darzauto s.r.l.), Fiditalia S.p.a. e . CP_3
5) Ciascuna delle parti provvederà personalmente al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
6) Le parti si danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio per sè e per le figlie»;
(segue)
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio tra i coniugi:
e Parte_1
CP_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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