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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 02/10/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 23.6.2025 ed iscritta al n. 973 del
Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Colico, Via Nazionale n. 127, int. 01
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Colico, Via Nazionale n. 127, int. 01
entrambi rappresentati e difesi dai procc. domm. avv.ti Valter NA, Luca NA e Andrea
NA del foro di Lecco ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi sito in Colico, Via
Nazionale n. 111, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 15.9.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “Voglia disciplinare l'affidamento, il collocamento e il mantenimento e, più in generale, i rapporti tra gli stessi e i figli minori secondo la loro volontà congiunta alle seguenti condizioni:
Per_ 1. I figli minori e saranno affidati ad entrambi i Genitori in via condivisa. Per_2
Le decisioni di maggiore interesse (ivi incluse quelle attinenti all'istruzione, alla salute, alle attività sportive e ricreative)
verranno assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, delle aspirazioni e dell'inclinazione naturale dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, le decisioni potranno essere assunte separatamente dai Genitori,
nel periodo di relativa spettanza. In ogni caso, i Genitori avranno l'obbligo di scambiarsi, reciprocamente e tempestivamente, le informazioni relative ai figli. I Genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e di far conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I Genitori si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. Nel rispetto del principio di bigenitorialità, ciascun genitore, quando avrà con sé il figlio, dovrà
permettere e favorire il contatto/colloquio con l'altro (quantomeno telefonicamente) e dovrà comunicare a questo eventuali programmi/accadimenti che esulino dalla quotidianità. Sempre nel rispetto del principio di bigenitorialità, i Genitori si impegnano altresì vicendevolmente a comunicarsi l'un l'altro lo stato di salute dei minori e, più in generale, ogni altro rilevante aspetto.
2. I figli minori continueranno a vivere insieme alla madre presso la casa familiare, sita in Colico (LC), via Nazionale n.
127, ove saranno anche collocati ai fini anagrafici. Tuttavia, al fine di tutelare il diritto dei minori a mantenere una significativa e piena relazione con entrambi i Genitori e il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo, il diritto di visita, sarà esercitato sulla base di una paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i Genitori secondo il seguente piano:
- durante la settimana:
dal lunedì al venerdì i minori staranno con il sig. tutti i giorni dalle ore 16:15 sino alle ore 21:00. A tale fine, se CP_2
necessario, i minori verranno ritirati, da scuola o presso l'abitazione della sig.ra dal sig. (o dai parenti di CP_1 CP_2
quest'ultimo) e verranno riaccompagnati dallo stesso sig. (o dai parenti di quest'ultimo) presso l'abitazione della CP_2
sig.ra Resta inteso che, prima delle ore 21.00, i minori ceneranno presso l'abitazione del sig. CP_1 CP_2
- weekend:
pagina 2 di 4 alternati. Nei weekend di spettanza del sig. i minori staranno presso quest'ultimo dal venerdì alle ore 16:15 sino CP_2
alla domenica sera dopo cena, quando rientreranno presso l'abitazione della sig.ra lle ore 21:00; CP_1
- durante le festività: quanto a quelle natalizie, i minori trascorreranno la giornata del Natale con un genitore e quella di S.
TE con l'altro; nelle vacanze pasquali, i minori trascorreranno la giornata di Pasqua con il genitore con cui hanno trascorso la giornata di S. TE e il lunedì dell'Angelo con il genitore con cui hanno trascorso il giorno di Natale;
nel periodo delle vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascun genitore 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Eventuali ulteriori vacanze dei minori con i genitori dovranno essere tra loro concordate.
Per_
- per le altre festività e per il giorno del compleanno di e metà giornata con ciascun genitore, salvo diverso Per_3
accordo tra questi ultimi.
3. I Genitori, anche in virtù del tempo paritetico trascorso con i figli, provvederanno direttamente e autonomamente a soddisfare le esigenze economiche (di natura ordinaria) di questi ultimi nel periodo di rispettiva spettanza, restando escluso qualsivoglia contributo al mantenimento. Per quanto riguarda le spese straordinarie, i Genitori le sosterranno nella misura del 50% ciascuno, facendo riferimento, per la relativa regolamentazione, al “Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti” in uso presso il
Tribunale di Lecco (DOC.
7 - protocollo spese straordinarie) da considerarsi parte integrante del presente ricorso.
4. I Genitori concordano che le detrazioni fiscali e/o gli assegni per il nucleo famigliare saranno di spettanza esclusiva della sig.ra CP_1
5. I Genitori, nel rispetto dei loro diritti e doveri in ambito scolastico, si scambiano sin d'ora reciproco assenso a firmare singolarmente e/o disgiuntamente - a titolo esemplificativo - le comunicazioni di ruotine quali i voti delle lezioni e delle verifiche nonché le autorizzazioni alla partecipazione ad attività ordinarie nell'ambito didattico;
in ogni caso, il genitore che apponga la firma su qualsivoglia comunicazione, avviso, autorizzazione ecc. inerente al figlio ne dovrà dare comunicazione all'altro (anche solo mediante invio di messaggio di testo o immagine del documento in questione all'utenza cellulare). Dovranno invece essere sottoscritti da entrambi i Genitori i principali documenti tra cui, a titolo esemplificativo,
le comunicazioni didattiche e disciplinari di natura non “ordinaria”, le autorizzazioni alla partecipazione alle gite scolastiche o a uscite sul territorio, alla partecipazione ad attività scolastiche non ordinarie e/o a pagamento, le pagelle anche infra-annuali e le votazioni di verifiche e prove di ingresso o fine anno. Entrambi i Genitori, ove la scuola fosse dotata di strumenti informatici di comunicazione scuola/famiglia, potranno disporre di password di accesso al portale della pagina 3 di 4 scuola e al registro elettronico del figlio. I Genitori concorderanno i soggetti da delegare all'eventuale ritiro dalla scuola del figlio ove loro non fossero disponibili e sottoscriveranno apposita delega congiuntamente. In tale ottica, i Genitori già
prestano il consenso a che i minori possano essere prelevati dalle nonne (materna e paterna), dal nonno materno e dagli zii
(materni e paterni). I Genitori avranno facoltà di partecipare congiuntamente ai colloqui “faccia a faccia” con gli insegnanti e si impegnano a darsi reciproca comunicazione delle date all'uopo fissate.
6. I Genitori prestano reciprocamente il proprio assenso al rilascio, da parte delle Autorità Amministrative o di Pubblica
Sicurezza, del passaporto o di altro documento necessario per l'espatrio dei figli, impegnandosi a sottoscrivere la relativa documentazione. A tal proposito, resta inteso che l'espatrio potrà avvenire senza specifico consenso dell'altro genitore solo ed esclusivamente per gite e/o vacanze e non anche per il trasferimento più o meno duraturo delle minori all'estero.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 23.6.2025, e , al termine della CP_1 CP_2
loro relazione more uxorio, hanno chiesto al Tribunale di regolare affidamento, collocazione, diritto di visita e contributo al mantenimento dei figli minori (nata il [...]) e (nato il [...]), Per_1 Per_2
secondo le condizioni dagli stessi concordate e sopra riportate.
Il ricorso è stato trasmesso al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale può accogliere il ricorso de plano, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473 bis.51 c.p.c., senza necessità di convocare le parti o richiedere chiarimenti, facendo proprio l'accordo intercorso tra le parti in merito alla regolamentazione dei loro rapporti. Per quanto emerge dagli atti, infatti, tale accordo non appare in contrasto con l'interesse preminente dei figli minori.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, provvede in conformità alle conclusioni congiunte sopra riportate.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di giovedì 25 settembre 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 4 di 4
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 23.6.2025 ed iscritta al n. 973 del
Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Colico, Via Nazionale n. 127, int. 01
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Colico, Via Nazionale n. 127, int. 01
entrambi rappresentati e difesi dai procc. domm. avv.ti Valter NA, Luca NA e Andrea
NA del foro di Lecco ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi sito in Colico, Via
Nazionale n. 111, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 15.9.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “Voglia disciplinare l'affidamento, il collocamento e il mantenimento e, più in generale, i rapporti tra gli stessi e i figli minori secondo la loro volontà congiunta alle seguenti condizioni:
Per_ 1. I figli minori e saranno affidati ad entrambi i Genitori in via condivisa. Per_2
Le decisioni di maggiore interesse (ivi incluse quelle attinenti all'istruzione, alla salute, alle attività sportive e ricreative)
verranno assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, delle aspirazioni e dell'inclinazione naturale dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, le decisioni potranno essere assunte separatamente dai Genitori,
nel periodo di relativa spettanza. In ogni caso, i Genitori avranno l'obbligo di scambiarsi, reciprocamente e tempestivamente, le informazioni relative ai figli. I Genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e di far conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I Genitori si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. Nel rispetto del principio di bigenitorialità, ciascun genitore, quando avrà con sé il figlio, dovrà
permettere e favorire il contatto/colloquio con l'altro (quantomeno telefonicamente) e dovrà comunicare a questo eventuali programmi/accadimenti che esulino dalla quotidianità. Sempre nel rispetto del principio di bigenitorialità, i Genitori si impegnano altresì vicendevolmente a comunicarsi l'un l'altro lo stato di salute dei minori e, più in generale, ogni altro rilevante aspetto.
2. I figli minori continueranno a vivere insieme alla madre presso la casa familiare, sita in Colico (LC), via Nazionale n.
127, ove saranno anche collocati ai fini anagrafici. Tuttavia, al fine di tutelare il diritto dei minori a mantenere una significativa e piena relazione con entrambi i Genitori e il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo, il diritto di visita, sarà esercitato sulla base di una paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i Genitori secondo il seguente piano:
- durante la settimana:
dal lunedì al venerdì i minori staranno con il sig. tutti i giorni dalle ore 16:15 sino alle ore 21:00. A tale fine, se CP_2
necessario, i minori verranno ritirati, da scuola o presso l'abitazione della sig.ra dal sig. (o dai parenti di CP_1 CP_2
quest'ultimo) e verranno riaccompagnati dallo stesso sig. (o dai parenti di quest'ultimo) presso l'abitazione della CP_2
sig.ra Resta inteso che, prima delle ore 21.00, i minori ceneranno presso l'abitazione del sig. CP_1 CP_2
- weekend:
pagina 2 di 4 alternati. Nei weekend di spettanza del sig. i minori staranno presso quest'ultimo dal venerdì alle ore 16:15 sino CP_2
alla domenica sera dopo cena, quando rientreranno presso l'abitazione della sig.ra lle ore 21:00; CP_1
- durante le festività: quanto a quelle natalizie, i minori trascorreranno la giornata del Natale con un genitore e quella di S.
TE con l'altro; nelle vacanze pasquali, i minori trascorreranno la giornata di Pasqua con il genitore con cui hanno trascorso la giornata di S. TE e il lunedì dell'Angelo con il genitore con cui hanno trascorso il giorno di Natale;
nel periodo delle vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascun genitore 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Eventuali ulteriori vacanze dei minori con i genitori dovranno essere tra loro concordate.
Per_
- per le altre festività e per il giorno del compleanno di e metà giornata con ciascun genitore, salvo diverso Per_3
accordo tra questi ultimi.
3. I Genitori, anche in virtù del tempo paritetico trascorso con i figli, provvederanno direttamente e autonomamente a soddisfare le esigenze economiche (di natura ordinaria) di questi ultimi nel periodo di rispettiva spettanza, restando escluso qualsivoglia contributo al mantenimento. Per quanto riguarda le spese straordinarie, i Genitori le sosterranno nella misura del 50% ciascuno, facendo riferimento, per la relativa regolamentazione, al “Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti” in uso presso il
Tribunale di Lecco (DOC.
7 - protocollo spese straordinarie) da considerarsi parte integrante del presente ricorso.
4. I Genitori concordano che le detrazioni fiscali e/o gli assegni per il nucleo famigliare saranno di spettanza esclusiva della sig.ra CP_1
5. I Genitori, nel rispetto dei loro diritti e doveri in ambito scolastico, si scambiano sin d'ora reciproco assenso a firmare singolarmente e/o disgiuntamente - a titolo esemplificativo - le comunicazioni di ruotine quali i voti delle lezioni e delle verifiche nonché le autorizzazioni alla partecipazione ad attività ordinarie nell'ambito didattico;
in ogni caso, il genitore che apponga la firma su qualsivoglia comunicazione, avviso, autorizzazione ecc. inerente al figlio ne dovrà dare comunicazione all'altro (anche solo mediante invio di messaggio di testo o immagine del documento in questione all'utenza cellulare). Dovranno invece essere sottoscritti da entrambi i Genitori i principali documenti tra cui, a titolo esemplificativo,
le comunicazioni didattiche e disciplinari di natura non “ordinaria”, le autorizzazioni alla partecipazione alle gite scolastiche o a uscite sul territorio, alla partecipazione ad attività scolastiche non ordinarie e/o a pagamento, le pagelle anche infra-annuali e le votazioni di verifiche e prove di ingresso o fine anno. Entrambi i Genitori, ove la scuola fosse dotata di strumenti informatici di comunicazione scuola/famiglia, potranno disporre di password di accesso al portale della pagina 3 di 4 scuola e al registro elettronico del figlio. I Genitori concorderanno i soggetti da delegare all'eventuale ritiro dalla scuola del figlio ove loro non fossero disponibili e sottoscriveranno apposita delega congiuntamente. In tale ottica, i Genitori già
prestano il consenso a che i minori possano essere prelevati dalle nonne (materna e paterna), dal nonno materno e dagli zii
(materni e paterni). I Genitori avranno facoltà di partecipare congiuntamente ai colloqui “faccia a faccia” con gli insegnanti e si impegnano a darsi reciproca comunicazione delle date all'uopo fissate.
6. I Genitori prestano reciprocamente il proprio assenso al rilascio, da parte delle Autorità Amministrative o di Pubblica
Sicurezza, del passaporto o di altro documento necessario per l'espatrio dei figli, impegnandosi a sottoscrivere la relativa documentazione. A tal proposito, resta inteso che l'espatrio potrà avvenire senza specifico consenso dell'altro genitore solo ed esclusivamente per gite e/o vacanze e non anche per il trasferimento più o meno duraturo delle minori all'estero.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 23.6.2025, e , al termine della CP_1 CP_2
loro relazione more uxorio, hanno chiesto al Tribunale di regolare affidamento, collocazione, diritto di visita e contributo al mantenimento dei figli minori (nata il [...]) e (nato il [...]), Per_1 Per_2
secondo le condizioni dagli stessi concordate e sopra riportate.
Il ricorso è stato trasmesso al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale può accogliere il ricorso de plano, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473 bis.51 c.p.c., senza necessità di convocare le parti o richiedere chiarimenti, facendo proprio l'accordo intercorso tra le parti in merito alla regolamentazione dei loro rapporti. Per quanto emerge dagli atti, infatti, tale accordo non appare in contrasto con l'interesse preminente dei figli minori.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, provvede in conformità alle conclusioni congiunte sopra riportate.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di giovedì 25 settembre 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
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