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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/09/2025, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 29/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 710 del Ruolo Generale Affari NTenziosi dell'anno 2024, cui è riunita la causa civile in grado di appello iscritta al n. 735 del Ruolo Generale Affari NTenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procure generali alle liti, dall'avv. Marco Marazza, dall'avv. Roberto Pessi e dall'avv. Francesco Giammaria, e domiciliata presso lo studio dei difensori avv.ti Pessi e Giammaria in Roma via Po n. 25/b Appellante/Appellata
E
in persona della procuratrice NTroparte_1 speciale avv. rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta Parte_2 procura in atti, dall'avv. Francesco Giammaria e dall'avv. Silvia De Santis e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via Po n. 25/b Appellata/Appellante
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[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, rappresentati e difesi, in virtù di procure in atti, dall'avv. Pier Parte_11
Luigi Panici e dall'avv. Chiara Panici e domiciliati presso lo studio dei difensori in Roma via Germanico n. 172 Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 668/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 22/01/2024 e notificata in data 22/02/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 29/05/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , , , , , NTroparte_2 NTroparte_3 NTroparte_4 NTroparte_5 CP_6
, , , , NTroparte_7 NTroparte_8 CP_9 CP_10 [...]
, , , , CP_11 NTroparte_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_16
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[...] CP_17 CP_18 NTroparte_19 NTroparte_20
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[...] CP_31 CP_32 CP_33 NTroparte_34 CP_35
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[...] NTroparte_36 NTroparte_37 CP_75 CP_40
, , , , NTroparte_41 NTroparte_42 CP_43 CP_44 NTroparte_45
, , CP_46 NTroparte_47 NTroparte_48 CP_49 CP_50
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[...] CP_51 NTroparte_52 NTroparte_53 CP_54
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[...] NTroparte_55 CP_56 CP_57 CP_58 CP_59
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[...] CP_60 CP_61 NTroparte_62 CP_63 CP_64
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[...] CP_65 Parte_3 NTroparte_76 NTroparte_77
, , , , , NTroparte_67 CP_68 CP_69 NTroparte_70 CP_71
, , , , NTroparte_72 NTroparte_73 CP_74 Parte_6 Parte_7
, , e , tutti Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 dipendenti di (d'ora in poi per brevità anche NTroparte_78 NT soltanto sino al 01/06/2022, premesso di essere stati interessati da CP_79 una operazione di trasferimento di rami di azienda ad opera della indicata TÀ in 2 favore di (d'ora in poi per brevità anche NTroparte_1 soltanto o ), e dedotta la illegittimità di tale operazione di NTroparte_1 CP_1 cessione, hanno agito in giudizio contro e CP_78 NTroparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare la
[...] illegittimità della cessione del rapporto di lavoro dei ricorrenti da
[...] lla a far data NTroparte_78 NTroparte_1 dal 01.06.2022 per inapplicabilità dell'art. 2112 c.c.; b) accertare e dichiarare la discriminazione nella cessione qui impugnata e la violazione delle percentuali di presenza di lavoratori «fragili» e/o «caregivers» ceduti ex lege 99/90, anche per violazione degli artt. 35 – 38 della Costituzione;
c) Per l'effetto:
1. dichiarare la continuità giuridica e la attuale persistenza del rapporto di lavoro dei ricorrenti con
[...]
2. ordinare alla medesima di ripristinare la concreta NTroparte_80 operatività del rapporto di lavoro con i ricorrenti nelle mansioni e nel posto di lavoro occupato sino al momento della cessione;
3. condannare la medesima
[...]
al pagamento in favore dei ricorrenti delle retribuzioni NTroparte_78 ordinarie dalla data della emananda sentenza. Con vittoria di onorari, spese forfettarie e accessori di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
1.1. Nella resistenza di e di NTroparte_78 NTroparte_1 il Tribunale di Roma ha così statuito: “- dichiara l'inefficacia, nei
[...] confronti dei ricorrenti, delle cessioni dei rami d'azienda, realizzate in data 1° giugno 2022, dalla alla TÀ e, per l'effetto, CP_78 NTroparte_1 condanna la a ripristinare il rapporto di lavoro dei ricorrenti alle proprie CP_78 dipendenze nel posto in precedenza occupato a far data dal 1° giugno 2022, con ogni conseguenza giuridica ed economica;
- condanna la e la TÀ CP_78 [...] in solido al pagamento delle spese di lite in favore dei NTroparte_1 ricorrenti, liquidate in complessivi euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre IVA e CPA, da distrarsi ai difensori antistatari”.
1.2. Premesso un ampio richiamo alla normativa vigente in materia ed agli orientamenti giurisprudenziali in tema di trasferimento di azienda e di ramo di azienda, il primo giudice ha ritenuto non sussistente nel caso di specie una cessione di rami di azienda organicamente finalizzati all'esercizio dell'attività di impresa, con autonomia funzionale di beni e strutture già esistenti al momento del trasferimento, e, quindi, non applicabile il disposto di cui all'art. 2112 c.c.: conseguentemente, inefficace l'operazione negoziale dedotta in giudizio secondo quanto disposto dall'art.1406 c.c. in tema di cessione del contratto, in quanto avvenuta senza il consenso dei lavoratori coinvolti.
1.3. In particolare, posto che la cessione aveva avuto ad oggetto sette APA - Agenzie di Produzione e Assistenza Commerciale, ossia APA Entrata in relazione, APA Strumenti di pagamento, APA Prodotti, APA Logistics, APA Flussi, APA Mutui e APA Successioni, con conseguente trasferimento di circa il 40% delle risorse umane precedentemente alle dipendenze di il giudice di prime cure ha evidenziato CP_78 che: a) la cessione ha riguardato solo alcuni reparti APA a differenza di altri, non ceduti;
b) non è stato oggetto di cessione il Reparto RN al quale fanno capo CP_78 tutte le Agenzie di Produzione e Assistenza Commerciale, e la cui attività si sostanzia NT nella fissazione delle procedure operative per tutte le APA afferenti all'attività di i reparti ceduti operano tuttora seguendo le linee gestionali via via individuate dal
3 reparto RN che non è stato oggetto di cessione e che non è mai stato CP_78 sostituito nella nuova realtà societaria di da un analogo reparto;
CP_1
c) nelle more della cessione sono stati trasferiti i vari responsabili dei rami ceduti, a nulla rilevando la pregressa richiesta degli interessati, tanto che , Persona_1 responsabile operativo del ramo ceduto Entrata in Relazione Persone Fisiche è stato trasferito nel maggio 2022, soltanto una settimana prima della cessione, mentre altri dipendenti che già lavoravano nei rami ceduti non sono stati trasferiti, per come NT emerso dalle rispettive deduzioni delle parti;
in tal modo, ha ceduto solo una parte del personale delle varie APA trasferite ma non la catena di comando che è rimasta al suo interno;
d) sono state cedute porzioni di attività e non attività intere, per come affermato dai ricorrenti e non contestato da CP_78
e) la documentazione versata in atti dalle parti ricorrenti, nonché le relative deduzioni non specificamente contestate, lasciano emergere la continua, diretta e necessaria NT interlocuzione tra i dipendenti della e quelli dei rami ceduti;
f) anche dopo la cessione continuano ad essere utilizzate presso i rami ceduti le guide operative della né quest'ultima o la CP_78 NTroparte_1 hanno dimostrato il contrario, omettendo di produrre anche un solo manuale di servizio Accenture riferito a uno qualsiasi dei rami di azienda ceduti;
g) è incontestato che i ricorrenti e gli altri dipendenti dei rami ceduti debbano necessariamente, per rendere la loro prestazione lavorativa, utilizzare gli applicativi dei sistemi informatici della operare su di essi: le Agenzie cedute svolgono CP_78 le attività cui sono preposte utilizzando gli applicativi informatici di CP_78
(anch'essi non oggetto di cessione) e i dati e le procedure operative da essa forniti, mentre la TÀ cessionaria non risulta dotata di alcuna struttura interna dedicata alla risoluzione di eventuali anomalie del funzionamento dei sistemi informatici, con la conseguenza che, in caso di malfunzionamento, interviene anche in seguito alla cessione l'assistenza tecnica afferente alla BN;
né può rilevare la circostanza affermata dalle TÀ resistenti secondo cui vengono utilizzati i cosiddetti “robot process automation”, atteso che: - a fronte della deduzione delle parti ricorrenti secondo cui la quasi totalità di essi non ha mai utilizzato tali robot nell'attività lavorativa, la controparte non ha contestato specificamente la circostanza;
- tali robot consistono in server e hardware, predisposti per definire processi automatizzati ripetitivi che operano connettendosi ai sistemi BN e, incontestatamente, senza i sistemi operativi di quest'ultima non sono in grado di funzionare;
- i software NT gestionali e infrastrutturali sono rimasti presso che ne ha conservato la proprietà;
- per quello che è dato capire dalla descrizione fornita dalla stessa CP_1 [...] tali robot realizzano operazioni di verifica ripetitiva di file, NTroparte_1 NT tuttavia sono i dipendenti Accenture ex a dover procedere a estrarre i file trovati, a effettuare le necessarie verifiche e lavorazioni, che possono essere effettuate soltanto NT tramite gli applicativi e i sistemi informatici di h) risulta documentalmente provata, oltre che pacifica tra le parti in causa, una continua interazione dei lavoratori ceduti con i dipendenti della TÀ cedente, nonché un'imprescindibile integrazione organizzativa ed una stretta interdipendenza funzionale dei rami trasferiti con la struttura rimasta nella TÀ cedente;
4 i) tutte le attività svolte da tutti i rami ceduti si svolgono esclusivamente in forza di contratti di appalto stipulati con in relazione alle attività dei reparti ceduti, CP_78 relativamente ai quali non risulta trasferita neppure la totalità del personale;
l) i rami ceduti risultano sforniti di autonomia anche relativamente alla formazione delle risorse, essendo documentalmente provato che i lavoratori ceduti sono stati invitati dalla a svolgere dei corsi di formazione tenuti dalla stessa anche a CP_78 seguito del perfezionamento della cessione;
m) nei rami ceduti non può ravvisarsi alcuna forma di autonomia, neppure sul versante economico: si tratta di attività che non producono alcun ricavo indipendente, operando esclusivamente in ausilio ai reparti della non ceduti e la cui anatomia non CP_78 appare strutturata per svolgere attività ultronee rispetto a quelle in supporto a
[...] CP_7
1.4. In definitiva, il giudice di prime cure ha ritenuto l'attività dei rami ceduti totalmente priva di autonomia funzionale, operando questi ultimi seguendo pedissequamente le linee guida organizzative determinate a livello centrale dalla banca cedente ed impiegando i sistemi applicativi informatici concessi in uso dalla stessa.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello - iscritto al R.G. n. 710/2024 -
[...] lamentando l'erroneità della gravata sentenza per NTroparte_78 violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per violazione dell'art. 2112 c.c. sotto il profilo dell'errata valutazione del requisito della preesistenza dei rami ceduti, per violazione dell'art. 2112 c.c. sotto il profilo dell'errata valutazione del requisito dell'autonomia funzionale, nonché per errata lettura delle allegazioni delle parti e delle risultanze di causa, con conseguente travisamento del fatto.
2.1. Si è costituita in giudizio chiedendo la NTroparte_1 riunione del procedimento alla causa R.G. n. 735/2024 e l'accoglimento dell'appello con riforma integrale della sentenza di primo grado.
2.2. Si sono altresì costituiti nel giudizio R.G. 710/2024 tutti i lavoratori originari ricorrenti, resistendo al gravame e chiedendone la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto.
3. Avverso la sentenza n. 668/2024 ha proposto altresì appello - iscritto al R.G. n. 735/2024 - lamentando l'erroneità della NTroparte_1 gravata sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per violazione dell'art. 2112 c.c. sotto il profilo dell'errata valutazione del requisito della preesistenza dei rami ceduti, per violazione dell'art. 2112 c.c. sotto il profilo dell'errata valutazione del requisito dell'autonomia funzionale, nonché per errata lettura delle allegazioni delle parti e delle risultanze di causa, con conseguente travisamento del fatto.
3.1. Si è costituita nel giudizio R.G. 735/2024 chiedendo la riunione del CP_78 procedimento alla causa R.G. n. 710/2024 e l'accoglimento dell'appello con riforma integrale della sentenza di primo grado.
3.2. Si sono altresì costituiti nel giudizio R.G. 735/2024 tutti i lavoratori originari ricorrenti, resistendo al gravame e chiedendone la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto.
3.3. All'odierna udienza, riunite le due cause, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo. 4. In via preliminare, si osserva che entrambe le TÀ appellanti hanno evidenziato, nei rispettivi atti, che, nelle more del giudizio, i lavoratori appellati , NTroparte_3
5 , CP_11 NTroparte_25 CP_26 CP_27 [...]
, , , , CP_36 NTroparte_67 CP_71 Parte_8 Parte_11
e hanno raggiunto un accordo transattivo con le TÀ, nell'ambito del CP_51 quale hanno rinunciato alle pretese originariamente azionate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ragion per cui nei confronti di detti appellati dovrebbe essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
inoltre in data NT 01/01/2024 avrebbe rassegnato le proprie dimissioni, anzi afferma Parte_10 che avrebbe cessato l'attività lavorativa per pensionamento in data 31/12/2023, pertanto si dovrebbe ritenere cessata la materia del contendere anche con riferimento a detto lavoratore, posto che nei confronti dello stesso non avrebbe spiegato effetti la sentenza gravata e sarebbe venuto meno l'interesse ad agire.
4.1. All'odierna udienza i procuratori di tutte le parti hanno confermato congiuntamente l'intervenuta transazione tra le due TÀ e i lavoratori indicati al superiore § 4., ragion per cui, pur non essendo prodotti in atti i verbali di conciliazione, per i lavoratori in questione - alla luce del contegno processuale ed extra processuale delle parti - va dichiarata cessata la materia del contendere con spese di lite compensate, con conseguente conforme riforma nei loro confronti della gravata decisione. Diversamente, tale statuizione non può essere pronunciata nei riguardi di
, in quanto, da un lato, le circostanze riferite dalle TÀ non risultano Parte_10 documentate, e, in ogni caso, la sentenza di primo grado ha prodotto i suoi effetti sin dal 01/06/2022, ossia in epoca antecedente all'asserito pensionamento, con conseguente permanente dell'interesse ad agire in capo al lavoratore.
4.2. Ancora in via preliminare, è infondata l'eccezione, proposta dai lavoratori appellati, di inammissibilità dei proposti appelli per difetto di specificità dei relativi motivi ex art. 434 c.p.c. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2143 del 05/02/2015; conformi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21336 del 14/09/2017, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4136 del 12/02/2019). D'altro canto, le Sezioni Unite Civili hanno avuto modo di precisare che
“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U,
6 Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018).
4.2.1. Anche tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 434 c.p.c. dal d.lgs. n. 149/2022, può affermarsi che l'appello deve contenere una critica specifica con argomentazioni congrue e pertinenti, che siano volte, in contrasto con le affermazioni del primo giudice, a smentirne la validità del percorso motivazionale.
4.2.2. Una lettura complessiva, sostanziale e non formalistica degli atti di impugnazione e delle censure mosse, smentisce l'asserita genericità degli stessi, rilevante ai sensi dell'art. 434 c.p.c., pur avendo le TÀ appellanti in parte riproposto le argomentazioni già spese in primo grado, lamentandone l'omessa valutazione, non senza peraltro comunque porre una precisa critica - in particolare con il quarto motivo
- alla decisione impugnata, che consente anche di individuare le parti impugnate della sentenza e le denunciate violazioni, e formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ed alle questioni di diritto trattate (cfr. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018).
4.3. Nel merito, entrambi gli appelli sono infondati e devono essere rigettati per le ragioni di seguito illustrate.
5. Le argomentazioni addotte dalle TÀ appellanti con i motivi di impugnazione sono sostanzialmente sovrapponibili, seguono la medesima impostazione ed affrontano in parallelo le medesime questioni, ragion per cui saranno illustrate congiuntamente.
5.1. Con il primo motivo di gravame le TÀ appellanti lamentano la violazione, ad opera del primo giudice, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2967 c.c., sostenendo, in sintesi, l'omessa valutazione di rilevanti elementi probatori che erano stati dedotti con le originarie memorie di costituzione nel giudizio di primo grado.
5.1.1. Si afferma, con argomentazioni pressoché identiche, quanto segue: i) il giudice di NT prime cure non ha considerato che e avevano tempestivamente CP_1 contestato, in modo analitico e puntuale, tutte le allegazioni e le deduzioni formulate dagli allora ricorrenti al fine di paventare la mancanza dei requisiti di preesistenza e di autonomia funzionale dei rami di azienda ceduti, formulando altresì specifiche e articolate richieste istruttorie sul punto, che il Tribunale ha ignorato;
ii) la rilevanza ed ammissibilità di tali richieste istruttorie, con particolare riferimento alla prova per testi ed all'interrogatorio formale, è confermata dalle dichiarazioni rese dai testi escussi nell'ambito degli analoghi giudizi in corso, aventi identici causa petendi e petitum rispetto al presente giudizio, e riportate nei documenti allegati al presente ricorso, dichiarazioni che confermano le puntuali e specifiche allegazioni formulate dalle TÀ tanto in relazione alla preesistenza, quanto in relazione alla autonomia funzionale dei rami d'azienda ceduti e, al contempo, dimostrano l'erroneità delle valutazioni del giudice di prime cure laddove ha attribuito rilevanza alla mancata cessione del “reparto ” e ha, al contempo, affermato la mancata Parte_12 cessione dei contratti di lavoro dei responsabili dei singoli rami ceduti, il perdurare di NT una costante interdipendenza tra i rami ceduti e le strutture la mancanza dei manuali di servizio Accenture e l'utilizzo da parte dei rami ceduti dei sistemi NT informativi e della relativa assistenza;
iii) il primo giudice non ha considerato i documenti prodotti in atti, ossia gli allegati al contratto di cessione, i contenuti del contratto d'appalto, gli allegati allo stesso e la relazione di asseverazione del ramo, ed ha altresì omesso di tenere conto della mancata contestazione ad opera dei ricorrenti
7 di alcune circostanze rilevanti ai fini della decisione: difatti, non vi è stata contestazione da parte dei lavoratori in ordine all'affermazione che, già a decorrere dal maggio 2021, all'esito della riorganizzazione, i compendi ceduti: - svolgevano specifiche e perimetrate attività caratterizzate da uno specifico ciclo produttivo e finalizzate ad uno specifico scopo produttivo;
- erano già dotate di una specifica e caratterizzante identità organizzativa, oltre che in ragione dell'attività svolta, anche in termini strutturali e di organico;
- erano già autonomi ed autosufficienti risultando in grado di garantire, mediante il proprio personale e l'organizzazione intrinseca dei singoli rami, l'erogazione dei servizi di back office bancario di rispettiva competenza;
- erano già titolari dei rapporti contrattuali con i fornitori esterni per lo svolgimento di alcune attività connesse al rispettivo ciclo produttivo;
- erano dotati di personale coerente, in termini numerici e di professionalità, con le attività svolte dai singoli rami;
inoltre, non è stato ex adverso contestato che la consolidata identità economica e organizzativa dei compendi ceduti è stata conservata immutata all'esito del trasferimento ex art. 2112 cod. civ. in quanto: - l'assetto organizzativo è rimasto immutato anche in termini strutturali e di organico;
- i rapporti contrattuali e gli applicativi sono stati ceduti;
- successivamente alla cessione dei rami, non CP_1 ha assunto alcuna iniziativa e, comunque, non ha apportato alcuna integrazione rilevante che abbia impattato sull'entità e sull'identità del ramo.
5.2. Con il secondo motivo di impugnazione (in modo più dettagliato) e CP_78
(in modo più sintetico) lamentano la violazione ad opera del primo NTroparte_1 giudice dell'art. 2112 c.c., ed, in particolare, una errata valutazione del requisito della preesistenza dei rami di azienda ceduti.
5.2.1. Si afferma, in particolare, che: i) il Tribunale ha ignorato le puntuali e specifiche allegazioni contenute nella memoria difensiva depositata in primo grado da CP_78 in cui venivano individuati: - l'originario assetto organizzativo della struttura della Direzione Produzione e Assistenza Commerciale denominata Operations e le singole articolazioni di detta struttura, ossia i sei “domini”, e le articolazioni dei singoli domini, denominate APA - Agenzia di Produzione e Assistenza Commerciale e le Unità di Produzione delle singole APA;
- il riassetto organizzativo della struttura Operations, avviato nel gennaio 2021 e concluso nel maggio 2021, che ha reso pienamente autonomi i cicli di produzione di ciascuna APA;
- la conseguente costituzione, nell'ambito del dominio EIR Operations dell' , nell'ambito del dominio CP_81
Cash Management Operations dell'APA STRUMENTI DI PAGAMENTO e dell'APA FLUSSI, nell'ambito del dominio PostSales & Logistics Operations dell'APA PRODOTTI, dell'APA LOGISTICS e dell'APA SUCCESSIONI e nell'ambito del dominio Credit Operations dell - le articolazioni e le attività delle nuove APA e gli CP_82 ambiti di competenza delle singole Unità di Produzione di ciascuna APA;
- l'imputazione alle nuove APA del personale in possesso di una specializzazione e di un know how coerente e funzionale ai nuovi ambiti di rispettiva competenza di ciascuna APA o, meglio, delle singole Unità di Produzione di ciascuna APA;
ii) nella motivazione della sentenza appellata non si ravvisa un solo accenno all'organigramma della struttura Operations in epoca antecedente al maggio 2021, alla Guida Operativa n. 54 del 15/02/2018 relativa alle attività di competenza dell' in epoca CP_82 antecedente al maggio 2021, alla Relazione sull'Autonomia Funzionale delle Unità Organizzative “ ”, “APA Strumenti di Pagamento”, “APA Flussi”, “APA CP_81 NT Prodotti”, “APA Logistics”, “APA Successioni” e “ , cedute da ad CP_82
8 Accenture;
iii) in relazione ai rami , APA STRUMENTI DI PAGAMENTO e CP_83
APA PRODOTTI, l'erroneità delle statuizioni impugnate trova conferma nella disamina delle testimonianze acquisite nel giudizio rubricato al n.r.g. 261/2023 del Tribunale di Roma;
in relazione al ramo APA FLUSSI, nella disamina delle testimonianze acquisite nel giudizio rubricato al n.r.g. 40253/2022 del Tribunale di Roma;
in relazione al ramo APA SUCCESSIONI, nella disamina delle testimonianze acquisite nel giudizio rubricato al n.r.g. 40404/2022 del Tribunale di Roma;
in relazione al ramo nella disamina delle testimonianze acquisite nel giudizio CP_82 rubricato al n.r.g. 40404/2022 del Tribunale di Roma;
iv) le risultanze documentali, unitamente alle risultanze delle testimonianze assunte nell'ambito degli analoghi giudizi, inducono necessariamente, da un lato, a riconoscere la preesistenza dell'assetto organizzativo dei singoli rami d'azienda all'epoca della cessione e, dall'altro, ad escludere che - come erroneamente affermato nella motivazione della sentenza appellata - la cessione abbia riguardato singoli “reparti”, “porzioni” di
“lavorazioni” o attività non “debitamente strutturate” al fine di fornire i servizi esternalizzati dalla stessa CP_78
5.3. Il terzo motivo degli appelli in disamina censura - ancora una volta con argomentazioni sovrapponibili se non identiche - la gravata sentenza per violazione dell'art. 2112 c.c. in ragione di una errata valutazione del requisito dell'autonomia funzionale dei rami ceduti.
5.3.1. Escludendo tutto quanto attiene all'APA c.d. SUCCESSIONI, che non è oggetto del presente giudizio in quanto nessuno dei lavoratori appellati vi appartiene, si riporta di seguito quanto sostenuto dalle TÀ appellanti: i) il primo giudice si è basato su meri elementi di contorno, senza verificare in concreto la sussistenza del requisito dell'autonomia funzionale e, quindi, la capacità dei rami di svolgere un'attività economica, senza indagare sul tipo di servizio offerto dai rami e men che meno sulla capacità degli stessi di svolgere un'attività suscettibile di valutazione economica, essendo sufficiente, al fine di considerare autonomo un ramo di azienda, l'esercizio in via continuativa di un'attività d'impresa e non anche di un intero ciclo produttivo;
ii) l'individuazione dell'autonomo ciclo produttivo e dell'autonomo scopo produttivo dei singoli rami d'azienda ceduti, la natura accessoria dei servizi di back NT office bancario resi da detti rami rispetto alle attività tipiche di la cessione di tutte le risorse funzionali al ciclo e allo scopo produttivo dei singoli rami d'azienda ceduti e la carenza di qualsivoglia integrazione di rilievo da parte del cessionario trovano tutti univoca conferma nei riscontri documentali prodotti da entrambe le TÀ resistenti in giudizio e nelle testimonianze acquisite nell'ambito dei giudizi aventi il medesimo NT oggetto;
iii) in particolare, nella memoria difensiva del primo grado, ha puntualmente individuato il ciclo e lo scopo produttivo, all'esito del riassetto organizzativo del 2001, dall' o, meglio, dalle tre Unità di Produzione di CP_81 detta APA (“Private e consulenza finanziaria”, “Individuals canale agenzia” e
“Individuals canali diretti”), e tanto ha trovato riscontro sia nella Relazione allegata in atti sia nelle dichiarazioni dei testimoni ascoltati nei richiamati giudizi analoghi, oltre che nelle specifiche allegazioni di Accenture: il ciclo produttivo della era CP_81 ed è funzionale ad uno specifico scopo produttivo, ossia i servizi di controllo della documentazione relativa alla profilazione della clientela;
iv) parimenti, sono stati individuati il ciclo e lo scopo produttivo, all'esito del riassetto organizzativo del 2001, dall'APA STRUMENTI DI PAGAMENTO o, meglio, dalle cinque Unità di Produzione di
9 detta APA (“Monetica”, “Titoli di credito”, “Cassa centralizzata”, “Portafoglio ME” e “Anticipo Fatture”), consistenti nella gestione dei sistemi di pagamento bancari, ivi compresi, a titolo esemplificativo, controlli formali, attività di data entry, validazione ed esecuzione dei pagamenti, e tanto ha trovato riscontro sia nella Relazione allegata in atti, sia nelle dichiarazioni dei testimoni ascoltati nei richiamati giudizi, oltre che nelle specifiche allegazioni di Accenture: il ciclo produttivo della APA Strumenti di Pagamento era ed è funzionale ad uno specifico scopo produttivo, ossia la gestione (ad eccezione dei bonifici) degli strumenti di pagamento bancari come assegni, carte etc. mediante una seria di attività amministrative (controlli, quadrature, pagamenti, caricamento dati, etc.); v) ancora, sono stati individuati il ciclo e lo scopo produttivo, all'esito del riassetto organizzativo del 2001, dell'APA FLUSSI o, meglio, dalle sei Unità di Produzione di detta APA (“Bonifici domestici cartacei in uscita”,
“Bonifici esteri in entrata e telematici”, “Fin.import/Antexport e bonifici internazionali in uscita”, “Flussi domestici telematici”, “Flussi internazionali marche” e “Incassi e pagamenti domestici”), consistenti nella lavorazione dei flussi di pagamento esteri (come bonifici esteri) e dei flussi di pagamento domestici (come bonifici nazionali), ivi compresi, a titolo esemplificativo, controlli formali, attività di data entry, validazione ed esecuzione dei pagamenti, e tanto ha trovato riscontro sia nella Relazione allegata in atti, sia nelle dichiarazioni dei testimoni ascoltati nei richiamati giudizi, oltre che NT nelle specifiche allegazioni di Accenture;
vi) ha altresì puntualmente individuato il ciclo produttivo dei servizi di cd. back office bancario erogati, all'esito del riassetto organizzativo, dall'APA Logistic in piena autonomia, e tanto ha trovato riscontro sia nella Relazione allegata in atti, sia nelle dichiarazioni dei testimoni ascoltati nei richiamati giudizi, oltre che nelle specifiche allegazioni di Accenture: il ciclo produttivo della APA Logistics era ed è funzionale ad uno specifico scopo produttivo, ossia i servizi di logistica, archivi e servizi generali, ivi compresi ad esempio gestione e NT smistamento corrispondenza, gestione archivi, scansione pratiche;
vii) ancora, ha puntualmente individuato il ciclo produttivo dei servizi di cd. back office bancario erogati, all'esito del riassetto organizzativo del 2021, dall'APA PRODOTTI in piena autonomia, e tanto ha trovato riscontro sia nella Relazione allegata in atti, sia nelle dichiarazioni dei testimoni ascoltati nei richiamati giudizi, oltre che nelle specifiche allegazioni di Accenture: il ciclo produttivo della APA Prodotti era ed è funzionale ad uno specifico scopo produttivo, ossia i servizi di post vendita dei prodotti bancari, NT quale ad esempio la chiusura di conti correnti;
viii) infine, ha puntualmente individuato il ciclo produttivo dei servizi amministrativi di cd. back office bancario erogati, all'esito del riassetto organizzativo del 2021, dall' o, meglio, dalle CP_82 diverse Unità di Produzione dell' in relazione alla erogazione, gestione post CP_82 stipula e alla estinzione dei mutui fondiari concessi a persone fisiche, servizi caratterizzati da una elevatissima standardizzazione, e tanto ha trovato riscontro nella documentazione in atti, nelle dichiarazioni dei testimoni ascoltati nei richiamati giudizi, oltre che nelle specifiche allegazioni di Accenture: il ciclo produttivo della ra ed è funzionale ad uno specifico scopo produttivo, ossia l'erogazione dei CP_82 servizi amministrativi di cd. back office bancario relativi alla concessione, gestione post stipula ed estinzione dei mutui fondiari a persone fisiche;
ix) sussiste, inoltre, la capacità di tutte le APA di erogare, anche in epoca successiva alla cessione del ramo d'azienda formalizzato da n data 26/5/2022, i servizi a cui sono preordinate CP_78 utilizzando il personale, la struttura e i beni oggetto di detta cessione senza alcuna
10 integrazione di rilievo da parte del cessionario e mantenendo presso il cessionario la NT stessa struttura organizzativa e operativa già in essere presso x) difatti, i responsabili delle Divisioni sono rimasti i medesimi, le sottostrutture delle Divisioni sono le stesse di quelle esistenti prima della cessione e hanno mantenuto gli stessi responsabili, con le sole eccezioni degli uffici cui responsabili sono medio tempore andati in pensione, mentre il personale assegnato alle APA coincide - salve le cessazioni intervenute dopo la cessione - con il personale assegnato alle stesse in precedenza: le uniche modifiche introdotte dal cessionario attengono al cambio di denominazione della struttura e delle sottostrutture, ed alla istituzione dell'Infusion Manager - figura che non riveste un ruolo gerarchico all'interno delle strutture delle rispettive divisioni e che ha il compito di facilitare l'integrazione aziendale del ramo ceduto nell'organizzazione del cessionario nonché di operare, unitamente ai singoli responsabili delle strutture della Divisione, quale referente dell'appalto in essere con NT
- ed alla adozione di manuali rispondenti alle specifiche esigenze operative del cessionario, redatti dal personale ceduto, tutte circostanze che hanno trovato riscontro non solo nei documenti prodotti dal cessionario quanto anche nelle dichiarazioni dei testimoni sentiti negli altri giudizi analoghi;
xi) va, inoltre, evidenziata la specifica formazione e lo specifico know how operativo del personale assegnato ai rami all'epoca della cessione del ramo d'azienda, oltre alla cessione, unitamente ai rami, dei contratti relativi ai fornitori esterni utilizzati dai rami per l'erogazione dei servizi.
5.4. Con il quarto motivo di impugnazione le TÀ appellanti lamentano un travisamento del fatto ad opera del primo giudice, oltre ad una errata lettura delle allegazioni e delle risultanze di causa.
5.4.1. Si sostiene, in dettaglio, che: i) il primo giudice ha errato nel valutare le allegazioni delle parti, giungendo a ritenere pacifici fatti che, diversamente, erano stati palesemente contestati, ed in particolare: la presenza di un asserito rapporto di NT interdipendenza tra i rami ceduti e le strutture di l'assenza di personale direttivo NT nei rami e la conseguente presenza di direttive espresse dalla l'assenza di manuali NT operativi realizzati dalla cessionaria, l'utilizzo di applicativi di e l'irrilevanza dei NT robot ceduti, l'utilizzo del reparto di assistenza tecnica da parte di ii) quanto alla NT sussistenza di un rapporto di interdipendenza, sia che avevano negato CP_1 la sussistenza di un'interdipendenza, chiarendo altresì le modalità e le ragioni delle NT interazioni tra i rami e le strutture rimaste in da ricondurre alle normali interazioni derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto stipulato con : CP_1 NT difatti, le uniche interazioni tra le strutture e i rami d'azienda ceduti - sia in epoca antecedente alla cessione, che in epoca successiva - hanno avuto ad oggetto e tuttora hanno ad oggetto solo lo “scambio” di documenti/informazioni e l'eventuale segnalazione di problematiche/irregolarità sulle pratiche da lavorare, tanto che le guide operative e le procedure lavorative sono redatte da ciascuna struttura organizzativa, l'interlocuzione con i responsabili di Accenture è prevista dal contratto di appalto e la legittimità delle interlocuzioni è determinata dalla rigida codificazione delle stesse tramite l'allegato n. 1 del contratto di appalto che disciplina modalità di svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto; d'altro canto, le prove testimoniali assunte nei giudizi analoghi hanno dimostrato che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice sulla base delle sole allegazioni dei lavoratori, non vi è e non vi è mai NT stato un rapporto di “interdipendenza” con le strutture di poiché quello che è ravvisabile nel caso di specie è un mero coordinamento funzionale tra strutture
11 preposte a diversi ed autonomi cicli produttivi, peraltro connesso al contratto di NT appalto stipulato tra e pertanto i rami NTroparte_1 ceduti sono in grado di espletare in piena autonomia le attività oggetto del servizio;
iii) quanto all'assenza di personale direttivo, il primo giudice ha errato, in primo luogo, nell'affermare che i rami ceduti continuano ad operare dopo la cessione seguendo le NT linee gestionali del reparto RN non ceduto, e ciò in quanto CP_78 aveva avuto modo di evidenziare l'estraneità della RN rispetto ai rami ceduti, trattandosi di struttura del tutto separata dalla Divisione Operations nell'ambito della quale i rami erano situati e che aveva competenze trasversali;
inoltre, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice i rami sono stati ceduti con i relativi responsabili, come chiarito entrambe le TÀ; iv) quanto all'assenza di manuali operativi predisposti dalla cessionaria, è errato affermare che la mancata produzione di tali manuali costituisce prova della inesistenza degli stessi: entrambe le TÀ avevano ampiamente contestato la deduzione dei lavoratori secondo la quale li stessi avrebbero NT continuato ad operare secondo le guide operative di o finanche secondo le direttive di essa, pertanto il Tribunale, a fronte delle contrastanti allegazioni delle parti, avrebbe dovuto procedere all'espletamento della prova testimoniale, in modo da appurare la veridicità delle allegazioni delle convenute e la esistenza dei manuali in questione, come accaduto nei richiamati analoghi giudizi;
v) quanto all'utilizzo degli NT applicativi ancora una volta il primo giudice non ha tenuto conto delle specifiche NT deduzioni difensive di che aveva evidenziato che: - gli applicativi informatici richiamati in sede di ricorso, non costituiscono beni materiali afferenti al ramo e funzionali all'esecuzione del ciclo produttivo del ramo stesso, bensì costituiscono un NTr
“ambiente” o, più semplicemente, un “archivio” tecnologico in cui riversa diverse informazioni, rese così disponibili al ramo per lo svolgimento del servizio, nonché ad altri ambiti aziendali per la fruizione del prodotto/servizio reso dal ramo stesso;
- gli applicativi costituiscono dei meri ambienti virtuali, accanto alle caselle di posta, ambienti che consentono lo scambio delle informazioni e il rilascio dei NT risultati/prodotti del servizio stesso;
- i rami interagiscono con sugli applicativi informatici grazie ad una connessione sicura mediante la quale si accede, con NT specifiche credenziali associate ad utenze individuali create da agli ambienti informatici della e, dunque, agli applicativi d'interesse, mentre successivamente, CP_78 NT una volta avuto accesso all'ambiente informatico di il ramo, in forza di specifiche richieste di assistenza, ticket ovvero e-mail, provvede a svolgere i servizi richiesti sulle informazioni e sulla documentazione messa a disposizione dalla - gli applicativi CP_78 utilizzati per lo scambio di documenti e files sono diffusamente impiegati dalle imprese di dimensioni medio/grandi per affidare a fornitori altamente specializzati, quali
, la gestione di procedure aziendali altamente standardizzate e accessorie CP_1 rispetto al cd. core business e, nel comparto bancario, i singoli Istituti possono adottare NT
“ambienti virtuali” analoghi a quelli utilizzati da con gli adattamenti funzionali alle specificità delle singole procedure aziendali, per affidare alle Divisioni di Accenture l'erogazione dei relativi servizi amministrativi di back office bancario;
- i rami ceduti si avvalevano e tuttora si avvalgono di specifiche soluzioni tecnologiche intelligenti o avanzate, anch'esse oggetto di cessione, in grado di compiere, sugli spazi NT virtuali messi a disposizione di attività totalmente automatizzate per l'esecuzione del servizio;
pertanto, tali soluzioni tecnologiche, robot e soluzioni applicative avanzate, acquisendo e trattando le informazioni e la documentazione messa a
12 NT disposizione da sugli ambienti virtuali della Banca, provvedono a compiere operazioni informatiche, in via automatizzata, in grado di consentire una più efficiente e tempestiva esecuzione del servizio proprio del ramo stesso;
- i robot ceduti unitamente ai rami erano e sono in grado di svolgere attività proprie dei rami stessi;
i robot e le soluzioni applicative oggetto di cessione sono, al contrario degli applicativi richiamati dal primo giudice, funzionali all'esecuzione del ciclo e dello scopo produttivo del ramo, che resta quello, attuato anche grazie alle automazioni apportate dalle soluzioni informatiche trasferite, di eseguire attività di back-office processando NT le informazioni messe a disposizione da e che può svolgersi a prescindere dagli NT applicativi di richiamati da controparte, che non sono in alcun modo funzionali all'esecuzione del ciclo produttivo del ramo;
qualora il giudice avesse dato corso alla prova testimoniale avrebbe appurato la piena idoneità dei robot a costituire strumento di lavoro e la non rilevanza ai fini del servizio reso dai singoli rami degli applicativi della cedente;
vi) quanto all'assistenza tecnica, il Tribunale afferma come dato di fatto che “in caso di malfunzionamento, interviene anche in seguito alla cessione l'assistenza tecnica afferente alla ”, tuttavia con la propria memoria difensiva CP_78 CP_1 aveva chiarito che solo nel periodo transitorio vi era stata una task force volta alla risoluzione delle problematiche informatiche dovute ai collegamenti dei sistemi, e che tuttavia si trattava di strumento transitorio e non più presente. 6. Alla trattazione nel merito dei riportati motivi di gravame va premessa una sintetica esposizione del quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inserisce la vicenda oggetto di causa.
6.1. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, che rappresenta - come affermato dalla Corte costituzionale con la recentissima sentenza n. 99/2025 - una estrinsecazione della libertà dell'imprenditore di adottare le scelte più appropriate nell'organizzazione dei fattori produttivi (art. 41 Cost.) e che, al contempo, impone la tutela dei diritti dei lavoratori (artt. 4 e 35 Cost.), è disciplinato dall'art. 2112 c.c., che appresta un apparato di garanzie e configurando la fattispecie come ipotesi di successione ex lege dell'imprenditore nel rapporto di lavoro (Cass. Sez. L sentenza n. 12919/2017), che soggiace a regole autonome sia rispetto all'ordinaria cessione del contratto (art. 1406 c.c.), governata dal necessario consenso del contraente ceduto, sia rispetto alle regole generalmente applicabili alla successione nei contratti nei casi di cessione d'azienda (art. 2558 c.c.).
6.2. La richiamata disciplina codicistica interagisce con la normativa del diritto dell'Unione europea, contenuta inizialmente nella direttiva 77/187/CEE del 14/02/1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, e quindi nella direttiva 98/50/CE del 29/06/1998, che modifica la predetta direttiva 77/187/CEE.
6.3. Da ultimo, la materia è stata organicamente ridefinita dalla direttiva 2001/23/CE del 12/03/2001, che, al fine di tutelare “i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti”, prevede all'art. 3, paragrafo 1, il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento.
6.4. Dunque, evidenzia la Corte costituzionale come la normativa nazionale e il diritto dell'Unione europea convergono nel delineare uno statuto omogeneo di tutele, fondato
13 sul mantenimento dei diritti del lavoratore in caso di trasferimento dell'azienda e sulla conservazione del posto di lavoro, laddove nel dettato codicistico la tutela del lavoratore è rafforzata dalla responsabilità solidale del cedente e del cessionario per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
6.5. Le direttive sopra indicate hanno dato impulso all'intervento riformatore del legislatore italiano, che ha istituito procedure di informazione e di consultazione sindacale, per le imprese che occupino più di quindici dipendenti, e ha disciplinato il trasferimento delle aziende in crisi con l'art. 47 legge n. 428/1990, ed ha modificato il quinto comma dell'art. 2112 c.c. con l'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 276/2003. 6.6. A seguito delle riportate innovazioni, che hanno altresì recepito l'elaborazione della giurisprudenza europea e di legittimità, il trasferimento d'azienda si configura come “qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda”, mentre il trasferimento di ramo di azienda - che rileva in questa sede - è da intendersi quale
“trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”, riguarda una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma, che non dev'essere creata ad hoc e in modo artificioso in occasione del trasferimento, e presuppone che il complesso ceduto sia in grado di svolgere al momento dello scorporo, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui già era destinato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.
6.7. Anche nella elaborazione giurisprudenziale di legittimità successiva alla riforma e fino ad epoca recente si è ribadito che «Ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione. L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento" (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017)» (ex multiis Cass. Sez. L, Sentenza n. 22249 del 04/08/2021 ed in epoca recentissima Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11578 del 2025).
7. Con riguardo al primo motivo di impugnazione, occorre, innanzitutto, puntualizzare che, come affermato dalla Corte di cassazione con orientamento giurisprudenziale risalente e ormai consolidato, il giudice del merito adempie all'obbligo di motivazione allorquando, pur non soffermandosi ad analizzare tutte le risultanze processuali, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, così da sorreggere la propria decisione con gli elementi di prova che reputa più pertinenti ed
14 attendibili: implicitamente, vanno considerate disattese tutte le ulteriori circostanze che, seppur non menzionate, siano logicamente incompatibili con la soluzione adottata (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3419 del 23/10/1968, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 623 del 10/03/1970 e successive). In altri termini, ciò che rileva è che il giudice fornisca adeguata spiegazione del suo convincimento, valorizzando gli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti, così contraddicendo per implicito il difforme ed incompatibile assunto delle parti, le cui argomentazioni non è tenuto a discutere dettagliatamente e singolarmente (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1024 del 07/04/1971; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 462 del 18/02/1972).
7.1. Parimenti, non può dirsi sussistente un obbligo di motivare la mancata ammissione della prova testimoniale, o in genere della prova orale: sul punto, la Suprema Corte ha, difatti, precisato che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova sussiste solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30721 del 29/11/2024; conforme Cass. Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 16214 del 17/06/2019).
7.2. Del tutto correttamente, inoltre, il giudice di primo grado ha inquadrato l'operatività del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. nell'ambito della materia oggetto di causa, evidenziando come incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c., che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall'art. 1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11247 del 31/05/2016): difatti, gravava sulle TÀ originariamente convenute ed oggi appellanti l'onere di allegare e provare l'insieme dei fatti concretanti un trasferimento di ramo d'azienda, di cui costituisce elemento costitutivo l'autonomia funzionale del ramo, ossia la sua capacità di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi, integrato dal requisito della preesistenza (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22249 del 04/08/2021).
7.3. Ne deriva, pertanto, che, a fronte dell'obbligo di dimostrare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della normativa di cui all'art. 2112 c.c. con riferimento specifico al trasferimento del ramo di azienda, il giudice di prime cure ha ritenuto non dimostrati “preesistenti rami di azienda funzionalmente organizzati e sufficientemente autonomi al momento della cessione” alla stregua di svariate risultanze processuali in virtù delle quali ha ritenuto, implicitamente, non rilevanti e non decisivi i documenti indicati dalle TÀ appellanti, come pure le richieste istruttorie relative alla prova orale: la correttezza del percorso motivazionale del primo giudice in rapporto alle complessive risultanze processuali è altra questione e sarà affrontata nei successivi paragrafi.
7.4. D'altro canto, anche l'operatività del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. deve essere puntualizzata: tale principio, difatti, opera in primo luogo nei confronti della parte convenuta, che deve, a norma dell'art. 416 c.p.c, “prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto”, con la conseguenza che, se il convenuto nulla abbia eccepito in relazione a
15 tali fatti, gli stessi devono considerarsi come pacifici (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008).
7.4.1. Il giudice di prime cure ha ritenuto non contestate talune circostanze fattuali allegate con l'originario ricorso, e dall'esame complessivo di tutte tali circostanze ne ha dedotto l'insussistenza dei requisiti di preesistenza e di autonomia dei rami ceduti: diversamente, le TÀ appellanti affermano di aver puntualmente contestato tutte le deduzioni di cui al ricorso e che, diversamente, le originarie parti ricorrenti non hanno contestato talune “circostanze decisive ai fini del decidere” allegate con le memorie di costituzione in giudizio.
8. Deve, pertanto, a questo punto procedersi ad una disamina dei contenuti allegati dalle parti, ed in primo luogo dai ricorrenti, circa le caratteristiche strutturali ed organizzative dei rami ceduti, al fine di verificare se, effettivamente, le circostanze ritenute dal primo giudice pacifiche in quanto non contestate possano ritenersi tali.
8.1. In premessa, si osserva che è circostanza pacifica tra le parti che i servizi di c.d. back office di siano affidati alla Direzione Produzione e Assistenza CP_78
Commerciale (Direzione PA), articolata sino al mese di maggio 2021 in tre strutture organizzative, denominate “Planning & Accounting NTrols”, “RN e Performance PA”, e “Operations”, ed a loro volta organizzate in sottostrutture. In particolare, la struttura organizzativa Operations era articolata in sei distinte sottostrutture, dette anche “domini”, ossia EIR Operations, Cash Management Operations, Credit Operations, Investments & Markets Operations, Post Sales & Logistics Operations, Supporto Trasversale Operations, mentre ciascuno degli indicati domini era, a sua volta, organizzato in unità organizzative denominate “Agenzie di Produzione e Assistenza Commerciale” (APA), strutturate in distinte Unità di Produzione.
8.1.1. Nel maggio 2021 ha provveduto ad una nuova organizzazione delle CP_78 proprie strutture e dei relativi domini, creando all'interno di ciascun dominio il reparto di Assistenza Commerciale, e ridefinendo le singole APA nel modo che segue:
- EIR Operations: , , NTroparte_84 NTroparte_85 [...]
; NTroparte_86 NTroparte_87
- Cash Management Operations: APA Flussi, APA Middle Office e NTrolli, APA Strumenti di Pagamento, Assistenza Commerciale Cash Management Operations;
- Post Sales & Logistics Operations: APA , APA Logistics, APA Prodotti, APA CP_88
Successioni, Assistenza Commerciale Post Sales & Logistics Operations
- Credit Operations: , (Mutui Fondiari NTroparte_89 CP_82
Individuals), APA NTroparte_90 NTroparte_91
[...]
- Investments & Markets Operations: NTroparte_92 NTroparte_93
NTroparte_94
8.1.2. Espletata la procedura ai sensi dell'art. 47 legge n. 428/1990, in data 26/05/2022 ha trasferito ad con effetti a far data dal CP_78 NTroparte_1
01/06/2022, i rami di azienda costituiti dalle APA EIR Persone Fisiche, Strumenti di NTr Pagamento, Flussi, Prodotti, Logistics, Successioni, e cui appartengono (fatta eccezione per l'APA Successioni) i lavoratori originari ricorrenti.
8.1.3. Come è evidente, e trattasi anche in tal caso di circostanza pacifica, oggetto della cessione sono stati soltanto alcune unità organizzative in cui i domini erano
16 organizzati, mentre gli altri reparti, facenti parte si ribadisce di singole strutture
NT variamente articolate, sono rimasti in capo alla cedente 8.1.4. Va, inoltre, tenuta in debita considerazione la circostanza della intervenuta stipula – congiuntamente all'operazione di trasferimento dei rami di azienda – di un contratto di appalto tra e in virtù del quale i rami ceduti hanno CP_78 CP_95
NT continuato a svolgere in favore di le medesime identiche attività che svolgevano
NT in epoca antecedente alla cessione (doc. nn. 11 e 12 allegati alla memoria .
8.2. Con riguardo alla Persone Fisiche, che si occupa in generale della verifica CP_81 dei dati della clientela e della gestione dei documenti necessari per censirla, con il ricorso di primo grado i lavoratori hanno dedotto che: i) nell'ambito del dominio EIR Operations era stata ceduta soltanto , che si occupa della gestione NTroparte_85
NT clienti persone fisiche, ma non anche , che si occupa della NTroparte_84 gestione delle persone giuridiche e aziende con alto fatturato, NTroparte_86 che si occupa della gestione, del perfezionamento del censimento e dei contratti della clientela ad alto rischio ed che si occupa della NTroparte_87
NT interlocuzione con i clienti persone fisiche e giuridiche, attività da sempre svolta anche dai ricorrenti;
con la conseguenza che la medesima attività viene svolta dai
NT dipendenti per le persone giuridiche mentre per le persone fisiche tale attività viene effettuata dai lavoratori ceduti;
ii) nello specifico, i lavoratori ceduti che appartengono a tale ramo svolgevano e svolgono le seguenti attività: A. PRIVATE – GESTIONE SMALL BUSINESS: tramite l'utilizzo del sistema operativo BN non oggetto
NT di cessione e denominato PDS-PIANO DEI SISTEMI in uso anche i dipendenti non ceduti, i ricorrenti si occupano del primo livello di verifica e autorizzazione relativa alla
NT apertura del conto corrente e al mantenimento dei rapporti bancari (es. mutuo, finanziamenti ecc.), le cui risultanze vengono poi inoltrate ai dipendenti dell'agenzia
NT tramite DVM, applicativo BN non ceduto ed in uso anche ai dipendenti
NT dell'agenzia in modo tale che gli stessi possano effettuare il secondo livello di verifica;
tale attività comprende anche lo svolgimento di integrazione e verifica
NT documentale in supporto dell'Agenzia tramite il sistema operativo;
per svolgere le suddette attività i ricorrenti ceduti non possono utilizzare il pc fornito da in quanto sono tenuti necessariamente a lavorare sul pc di proprietà di CP_1
NT
NT
si occupa altresì di fornire assistenza ai cd. consulenti (c.d. NTroparte_2
LIFE BANKERS) nelle fasi di lavorazione per la sottoscrizione delle assicurazioni eurovita-BN; B. PERFEZIONAMENTO CENSIMENTO E CONTRATTI dei clienti persone fisiche: i lavoratori si occupano di una fase dell'attività relativa al censimento e di una
NT fase relativa al perfezionamento dei contratti dei clienti in supporto dell'agenzia
NT presso la quale si reca il cliente-persona fisica per aprire il conto corrente oppure sottoscrivere procure, per aprire una la cassetta di sicurezza: essi ricevono pertanto le
NT informazioni dei clienti-persone fisiche dai dipendenti dell'agenzia tramite applicativi BN (DWM,PDS, CICS non oggetto di cessione e in uso anche ai dipendenti
NT
e tramite posta elettronica (in caso di documentazione cartacea), provvedono alla verifica ed a formulare richiesta di integrazione documentale oppure autorizzano tramite l'applicativo GA.PA – PDS Piano dei sistemi;
il censimento è indispensabile per NTr la gestione dei rapporti bancari da parte delle Agenzie (dunque per l'apertura del conto, per il mutuo, per il bancomat e carte di credit), e per svolgere tali attività i ricorrenti ceduti non possono utilizzare il pc fornito da ma sono tenuti CP_1 NT NT necessariamente a lavorare sui pc di proprietà di o sui sistemi operativi non
17 ceduti e inoltre gestiscono una casella mail alla quale scrivono direttamente i gestori
NT per sollecitare alcune lavorazioni (urgenza KYC e CUF); C. GESTIONE CLIENTI
NT (Hello Bank): tramite l'utilizzo dei sistemi operativi non NTroparte_96
NT ceduti PDS-PIANO DEI SISTEMI, CICS, AURELIA REMEDY in uso anche i dipendenti non ceduti, i lavoratori ceduti si occupano di verificare la corretta veridicità dei dati inseriti e formulare una indagine personale sul clienti al fine di completare il
NT censimento necessario per l'apertura del conto corrente la lavoratrice ceduta
NT NTr
è altresì addetta ad una lavorazione in supporto delle Agenzie CP_15
NT non cedute (occupandosi di aprire i conti correnti successivi al primo per i clienti già contrattualizzati) previo parere dei Gestori BN Direct con i quali c'è un costante scambio di interlocuzione, circostanza documentale e rilevabile dalla e mail scambiata in data 06/10/2022, dunque anche per lo svolgimento di tale attività vi è
NT un'interlocuzione continua tra i lavoratori ceduti e i dipendenti D. CLIENTI PUBBLICAMENTE ESPOSTI: attraverso l'utilizzo del sistema operativo non ceduto MY i lavoratori ceduti, come ad esempio , accedono alla casella CP_97 CP_11 NTr NT di posta elettronica di al fine di fornire supporto alle Agenzie fornendo dati sulla persona fisica e trasmettendoli all'agenzia al fine di effettuare le opportune valutazione per l'apertura del conto;
iii) non tutte le attività del reparto EIR- PERSONE
NT FISICHE sono state cedute: infatti ha provveduto a mantenere al suo interno l'attività di assistenza ME alla rete (svolta tramite l'evasione di ticket sull'applicativo BN AURELIA REMEDY BN e tramite risposta telefonica al numero
NT dedicato 111) da sempre svolte dai ricorrenti ceduti, assegnandole poco prima della cessione, ossia nel mese di giugno 2021, ad un reparto di nuova creazione denominato Commerciale non oggetto di cessione: tuttavia, nonostante CP_87
NT la suddetta attività di assistenza ME sia stata assegnata ai dipendenti
NT presso l'omonimo reparto non ceduto, ai ricorrenti è chiesto supporto nello
NT svolgimento di tali mansioni, e ciò in quanto i dipendenti non sono in grado di evadere tutte le richieste che pervengono al reparto non ceduto di Assistenza Commerciale, con la conseguenza che i ricorrenti ricevono continuamente richieste di
NT intervento tramite applicativo AURELIA REMEDY - tool BN a cui i ricorrenti
NT hanno accesso ancora oggi tramite la “macchina virtuale per la gestione dei ticket
NT aperti dai dipendenti delle agenzie per la risoluzione delle anomalie riscontrate sul perfezionamento dei contratti;
iv) il Responsabile operativo del ramo ENTRATA IN RELAZIONE, il dipendente BN ME NE, è stato trasferito proprio al momento della cessione (nel mese di maggio 2022) presso un reparto che non è stato oggetto di cessione (Reparto sito in BN Tiburtina) ed egli è, di fatto, il Parte_12
Responsabile e Performance delle PA non cedute: tale reparto, con le Parte_12 competenze dell'ex Responsabile di RELAZIONE, può dirigere le fasi di CP_98 lavorazione delle PA non cedute, che si occupano di svolgere le medesime attività delle PA cedute, e di fissare le procedure operative per le PA cedute dove lavorano i ricorrenti, anche attraverso le guide operative: tale circostanza è documentale e NT rilevabile dalla e mail del 10/10/2022 dalle quale si evince che il dipendente si occupa di supervisionare le lavorazioni del reparto ceduto. Persona_1 NT
8.2.1. Orbene, dalla lettura della memoria di costituzione di nel giudizio di primo grado, si evince che la TÀ, dopo aver precisato che l'attività di censimento della clientela è predisposta da un applicativo informatico denominato KYC che effettua controlli automatizzati, che le richieste giungono tramite ticket attraverso l'applicativo
18 informatico e che “a seguito della cessione gli standard operativi sono quelli delineati dai Manuali Accenture”, ha contestato che le lavorazioni giornaliere dei lavoratori ceduti
“sarebbero effettuate sui programmi virtuali ivi identificati”, salvo, peraltro, ricomprendere in un passaggio successivo (pagina 50 della memoria) gran parte degli applicativi indicati dagli originari ricorrenti (PDS, Remedy, DWM) tra gli applicativi
NT informatici su cui i lavoratori del ramo operano per svolgere la loro attività di back
NT office bancario “sulle informazioni e documenti messi a disposizione da (pag. 49
NT della memoria). Precisamente, ha spiegato – confermando l'utilizzo da parte dei
NT lavoratori dei rami ceduti di programmi informatici di proprietà – che “i rami
NT
“interagiscono” con sugli applicativi informatici sopra richiamati (mediante PC fisici dei rami) grazie ad una connessione sicura (rete privata virtuale) mediante la quale si
NT accede, con specifiche credenziali associate ad utenze individuali create da agli ambienti informatici della Banca e, dunque, agli applicativi d'interesse”: dunque, non
NT soltanto i lavoratori utilizzano applicativi informatici di proprietà di per svolgere la propria attività, quanto anche, per poter accedere a tali applicativi, necessitano di
NT specifiche credenziali associate ad utenze 8.2.2. Dunque, non vi è stata contestazione, in primo luogo, in ordine ai contenuti delle attività svolte dai lavoratori dei rami ceduti, oltre che sulle specifiche attività riferite ai lavoratori , e ed appare chiaro che le attività di censimento e CP_2 CP_15 CP_11 controllo documentazione che i lavoratori appellati svolgevano e svolgono altro non rappresentano che una fase di un più ampio procedimento, avviato tramite richiesta di apertura ticket e proseguito con le verifiche di secondo livello, dai lavoratori
NT dipendenti con i quali, pertanto, l'interlocuzione è necessaria, come dimostrano la mail del 06/10/2022 prodotta in atti (doc. n. 15 allegato al ricorso di primo grado), la mail del 17/05/2022 (doc. n. 19) e la mail del 24/05/2022 (doc. n. 20), le prime due
NT intercorse con un indirizzo di posta elettronica del dominio in uso ai lavoratori ceduti ) sul quale pervengono sollecitazioni, richieste di Email_1
NT chiarimenti, suggerimenti e pareri da parte dei dipendenti 8.2.3. Inoltre, è pacifico ed incontestato l'utilizzo, da parte dei lavoratori dei rami
NT ceduti, di programmi informatici necessari ed imprescindibili per poter operare e svolgere le proprie attività sulle informazioni e sui documenti messi a disposizione
NT NT sempre da oltre che di utenze (parimenti necessarie per poter accedere agli
NT NT NT
“ambienti” informatici e di caselle di posta elettronica né tantomeno ha contestato in modo specifico e puntuale l'utilizzo da parte dei lavoratori di NT NT computer di proprietà oltre che dei sistemi operativi non oggetto di cessione, essendosi limitata ad affermare genericamente che i lavoratori utilizzano i “PC fisici dei rami”.
8.2.4. Parimenti, non vi è stata contestazione in ordine al trasferimento nel maggio 2022 di , responsabile operativo del ramo ceduto, nel reparto Persona_1 NT
reparto di cui si dirà meglio oltre, nell'ambito del quale il predetto Parte_12 continua a supervisionare le lavorazioni degli addetti al reparto ceduto. Per_1
8.2.5. Pertanto, può affermarsi sin da ora che, con riferimento all' NTroparte_85 NTr
, il giudice di prime cure ha correttamente affermato che: a) ha ceduto solo
[...] parte del personale addetto all'APA e soltanto una porzione dell'attività svolta NT dall'APA, rimanendo le restanti parti di competenza dei lavoratori dipendenti b) vi è stata e vi è una continua interlocuzione tra i lavoratori addetti ai rami ceduti ed NT i dipendenti resa necessaria soprattutto dalla tipologia dell'attività posta in
19 essere, trattandosi di tasselli di una più ampia procedura che conduce ad un unico risultato (in questo caso il censimento del cliente); c) nelle more della cessione del ramo, è stato trasferito il responsabile operativo dello stesso presso un reparto non NT oggetto di trasferimento a , cosicchè “ ha ceduto solo una parte del CP_78 personale delle varie APA trasferite ma non la catena di comando che è rimasta al suo interno” (pagina 34 della sentenza); d) tutti i lavoratori, sia addetti ai rami ceduti, sia NT NT rimasti in BN, operano in ambiente informatico utilizzano pc nonché NT applicativi informatici per poter “lavorare” le informazioni ed i documenti messi NT a disposizione da 8.2.6. Su quest'ultimo punto si aggiunge – fermo restando che dei c.d. robot si dirà NT meglio oltre – che con la richiamata memoria ha dedotto per NTroparte_85 un utilizzo dei robot al fine “di estrarre in automatico dagli applicativi della Banca cliente la documentazione contrattuale riferita a determinate posizioni e, sempre in automatico, verificare i dati contenuti all'interno della documentazione confrontandoli con quelli presenti nell'applicativo di anagrafica dei clienti della Banca, effettuando, nel caso, i necessari aggiornamenti” (pag. 52 della memoria), ossia allo scopo di compiere un'attività del tutto limitata e circoscritta rispetto alle svariate attività di competenza dei lavoratori dell'APA ceduta nei singoli settori come sopra descritti.
8.3. Quanto alla che si occupa in generale NTroparte_99 della gestione delle pratiche amministrative attinenti alle procedure di erogazione dei mutui ai clienti persone fisiche, con il ricorso di primo grado i lavoratori hanno dedotto che: i) nell'ambito del Dominio Credit Operations è stata ceduta soltanto la
[...]
e non anche l' , l'APA Trade NTroparte_99 NTroparte_89 NTr Finance e Garanzie e l'APA Assistenza ME;
ii) i occupa solo di alcune NT fasi di attività relativamente al perfezionamento dei mutui quali ad es. verifiche sugli immobili, gestione minute e firma degli atti contrattuali, mentre le fasi ritenute più importanti, ad es. istruttoria, delibera provvisoria, sono svolte tutt'oggi da reparti NT NT NTr di non ceduti o comunque dalle Agenzie iii) il ramo si occupa delle lavorazioni , POST , POST SALES, SUPPORTO OPERATIVO;
iv) Parte_13 Pt_13 la lavorazione si occupa di svolgere la necessaria verifica tecnico-legale Parte_13 NT dell'immobile a garanzia ed erogazione delle somme da parte di ed ha ad oggetto le seguenti attività: - ISTRUTTORIA TECNICO LEGALE: tramite e mail o l'utilizzo dei NT NT sistemi operativi non ceduti (es. MIRO BN) in uso anche ai dipendenti i lavoratori ceduti ricevono documentazione relativa all'immobile che sono tenuti a verificare al fine di rilasciare un parere positivo o, nel caso contrario, a richiedere NT supporto o integrazione documentale all'agenzia circostanza documentale e rilevabile dall'email del 28/09/2022: al fine di rilasciare il parere positivo, i lavoratori ceduti sono tenuti tutt'oggi ad interloquire necessariamente con il reparto non ceduto
(es. con la dipendente come risulta NTroparte_100 NTroparte_101
NT documentalmente, con la DIREZIONE RISCHI con Tribe home BN (es. dipendente al fine di ricevere NTroparte_102 supporto o autorizzazioni a procedere;
- PREDISPOSIZIONE DELLA MINUTA CONTRATTUALE: i lavoratori ceduti si occupano della redazione della minuta
NT contrattuale attraverso l'utilizzo del sistema operativo non ceduto (MIRO) e, sulla
NT base delle informazioni acquisite dalle Agenzie (non cedute), successivamente la
NT inoltrano all'Agenzia che provvede a perfezionare la fase finale che consiste nella stipula dell'atto di mutuo;
- EROGAZIONE DELLE SOMME: i lavoratori ceduti ricevono
20 tramite e mail o sistema operativo BN non ceduto (MIRO) il mandato di pagamento NT inviato dalle Agenzie e provvedono ad effettuare il pagamento, ed in caso di NT anomalie i lavoratori ceduti sono tenuti a chiedere supporto alle agenzie v) la lavorazione POST IP si occupa del perfezionamento delle garanzie ipotecaria e della erogazione delle somme, ed in particolare: - EROGAZIONE DELLE SOMME E PERFEZIONAMENTO DELLE GARANZIE IPOTECARIE: i lavoratori ceduti ricevono la documentazione relativa all'immobile e l'atto di mutuo e provvedono a verificare la rispondenza agli atti definitivi, quindi chiedono supporto all'agenzia BN al fine di ottenere la necessaria documentazione e provvedono alla erogazione del mutuo;
in caso di anomalie e mancata rispondenza della documentazione agli atti definitivi i NT lavoratori ceduti chiedono supporto ai reparti non ceduti DIREZIONE LEGALE E TRIBE HOME, circostanza documentale e rilevabile dalle e-mail del 17/06/2022; - RINEGOZIAZIONE COMMERCIALE: i lavoratori ceduti ricevono da parte delle Agenzie NT e tramite e-mail informazioni e documentazione al fine di curare la rinegoziazione del mutuo, effettuano la verifica di tassi e importi e in caso di esito positivo stilano la lettera ME e la inviano all'agenzia che stipula l'atto di rinegoziazione;
qualora la verifica dia esito negativo, i lavoratori ceduti sono tenuti a contattare nuovamente NT dipendenti dell'agenzia al fine di ricevere le corrette informazioni o l'integrazione documentale, circostanza documentale e rilevabile dalle e-mail in atto del 12/09/2022; vi) fino al mese di aprile 2021 il Responsabile del ramo “Mutui” è stato il dipendente BN ME NE non interessato alla cessione: egli è stato trasferito e lavora tutt'oggi presso il reparto BN non ceduto , che NTroparte_103 si occupa della gestione di vendita di prodotti bancari alla clientela;
neanche la Responsabile delle lavorazioni MUTUI e MUTUI POST SALES, la Parte_14 dipendente , è stata interessata alla cessione, infatti poco NTroparte_102 prima della stessa la lavoratrice è stata trasferita nel reparto DIREZIONE GENERALE- TRIBE HOME che si occupa della commercializzazione del prodotto mutui, mentre le attività di cui la sig.ra era a capo sono state cedute;
vii) i lavoratori ceduti CP_102 NT svolgono esclusivamente una fase relativa al perfezionamento del mutuo e gli NT stessi hanno una necessaria interlocuzione con la agenzia (non ceduta) che si NT occupa della fase finale e con il reparto Direzione Legale per il necessario supporto, istruttoria, autorizzazioni e delibere a procedere;
viii) nonostante le guide NT operative siano scadute per le lavorazioni di tale “ramo”, la non è in CP_1 grado di rinnovarle posto che il “cervello” di tutte le APA – EP Parte_12
e che si occupa di redigere e organizzare l'attività da svolgere per ogni lavorazione
[...]
(es. perfezionamento esterno delle garanzie ipotecarie) non è stato interessato alla NTr cessione;
ix) per svolgere alcune attività il reparto tilizza un indirizzo di posta NT elettronica di proprietà di creato appositamente per ogni reparto ceduto del ramo Mutui;
x) alcune attività svolte dal reparto ANTE IP ceduto (es. erogazione delle NT somme per i clienti persone fisiche) è tuttora svolta dai dipendenti appartenenti alle varie agenzie BN relativamente ad alcune categorie particolari di clienti-persone fisiche.
8.3.1. Le descritte attività, imputate dagli originari ricorrenti alla non sono CP_82 state contestate da che nel costituirsi nel giudizio di primo grado ha CP_78 confermato che: a) svolge attività di back office successive alla CP_104 delibera creditizia, occupandosi in particolare dell'istruttoria tecnico-legale e della predisposizione della bozza del contratto di mutuo “successivamente ad una prima fase
21 interna posta in essere dalla Banca e prima della stipula del contratto finale di compravendita e di mutuo da parte della persona fisica”: in sostanza, Parte_13 verifica il corretto censimento del cliente nonché tutto quanto attiene all'immobile oggetto dell'ipoteca, vale a dire la correttezza dei dati relativi al valore ME, agli identificativi catastali, alla continuità delle trascrizioni e così via;
quindi predispone la minuta contrattuale e invia i documenti predisposti al cliente, al notaio ed al Personale della Rete Commerciale della Banca, quindi il notaio conferma la stipula e la possibilità di procedere all'erogazione della somma “in favore del cliente mediante appositi applicativi della Banca (SIF o SIRIO)”; b) IP si occupa delle CP_105 attività di back office successive alla stipula e, in particolare, delle attività volte al monitoraggio delle garanzie, al perfezionamento delle garanzie ed al censimento/aggiornamento dei dati degli immobili oggetto di garanzia;
c) MFI POST SALES si occupa delle attività di back office successive alla stipula del contratto di mutuo e, in particolare, della cancellazione delle ipoteche, della rinnovazione ipotecaria, delle restrizioni e riduzioni ipotecarie ecc.; d) NTroparte_106
si occupa di attività di supporto durante le fasi di verifica e di
[...] predisposizione della minuta contrattuale da parte dell'Unità Produttiva MFI Ante Stipula, mentre si occupa di attività di NTroparte_107 supporto all'attività di cancellazione ipotecaria svolta dall'Unità Produttiva MFI Post Sales del ramo;
e) l'attività ME e di valutazione creditizia (delibera) sono NT attività autonome in capo a che si assume il rischio di credito, mentre il ramo cura tutte le attività amministrative che non comportano natura creditizia e ME;
f) il ramo svolge la propria attività su perimetri definiti e a fronte di Input e Output predeterminati sia nel loro contenuto (tipologia di info/documentazione) che sui canali di comunicazione (ticket, PEC, apposite sezioni di applicativi), tuttavia, seppure i contenuti del servizio offerto siano predeterminati, le modalità operative sono stabilite dai responsabili di struttura;
g) i casi citati nel ricorso avversario afferiscono a casi operativi particolari non espressamente previsti e disciplinati nelle normative NT banca e quindi non recepiti nel contratto di servizio tra e ACN: nel caso in cui per la natura dell'operazione, o per le esigenze della clientela, risulti necessario predisporre uno schema contrattuale diverso rispetto a quello standard, vi deve necessariamente essere un coinvolgimento della Banca (quale cliente del ramo) per la valutazione dei potenziali rischi per la Banca stessa;
h) sussistono diverse modalità di erogazione dei mutui, tipizzate e tra loro autonome: le tipologie di erogazione gestite dal Ramo sono riportate e normate nel contratto di servizio di cui si è detto e tra queste NT non rientra la casistica “erogazione in Agenzia”, gestita da dipendenti di nelle singole filiali, prevista per assicurare ai clienti un servizio flessibile e personalizzato;
i) afferendo esclusivamente al ramo, anche i contratti con i fornitori esterni sono stati oggetto di cessione in uno con il ramo medesimo, ed in particolare: n. 4 contratti con fornitore Siaed S.p.A., n. 1 contratto Fornitore Ciscra S.p.A., n. 1contratto con Fornitore BFF Bank S.p.A., n. 1 contratto con Fornitore Italarchivi S.r.l., n. 1 contratto con Fornitore La Lucente S.p.A., n. 1 contratto con Fornitore ON Rental Services S.p.A., n. 1 contratto con Fornitore AN LL S.p.A., n. 1 contratto con Fornitore Crif Services S.p.A. e n. 39 contratti di somministrazione. NTr
8.3.2. Anche con riguardo all'APA on vi è, dunque, contestazione sui contenuti specifici delle attività di back office del ramo ceduto, né tantomeno sui processi operativi che lo contraddistinguono: appare evidente, anche in tal caso, come le attività
22 “amministrative” svolte dai lavoratori addetti al ramo non rappresentino altro che una NT fase – come ammette anche – del procedimento di erogazione del mutuo che è necessariamente unico e che, di conseguenza, impone una inevitabile interlocuzione NT tra i lavoratori del ramo ed i dipendenti per giungere al risultato finale, ossia il perfezionamento della pratica e l'erogazione del mutuo. Le connessioni ed il necessario coordinamento tra uffici, che vengono anche dimostrate documentalmente dai lavoratori, nell'ambito della fase istruttoria (doc. n. 24), nell'ambito della fase di verifica dei titoli di proprietà dell'immobile in garanzia (doc. n. 25), nell'ambito della procedura di redazione della minuta (doc. n. 26), o anche in caso di anomalie nelle procedure di surroga attiva (doc. n. 27) risultano imposte dall'essere tutti gli uffici coinvolti nel medesimo procedimento nell'ambito del quale l'uno non procede se non con il supporto dell'altro. Emblematico a tal proposito è quanto emerge dal richiamato doc. n. 27 allegato al ricorso di primo grado, trattandosi di uno scambio di mail tra
[...]
ed i lavoratori addetti al ramo ceduto, che chiedono ed ottengono supporto CP_100
NT dall'ufficio al fine di procedere con una pratica di surroga attiva in cui è necessaria
NT una re-iscrizione ipotecaria: in giudizio non ha negato tale interlocuzione, limitandosi ad affermare genericamente che i casi citati dal ricorso sarebbero particolari, così come non ha negato che vi siano alcune pratiche di mutuo gestite
NT interamente all'interno delle Agenzie senza il coinvolgimento dei lavoratori del ramo ceduto.
8.3.3. Parimenti, non vi è stata contestazione alcuna in merito all'utilizzo da parte dei
NT lavoratori del ramo dell'applicativo informatico MIRO' di proprietà e non oggetto di cessione, né tantomeno circa il mancato rinnovo ad opera di Accenture delle guide
NT operative per le lavorazioni del ramo e l'impossibilità di procedere a tale rinnovo non essendo stato oggetto di cessione il che si occupa di NTroparte_108 redigere e organizzare l'attività da svolgere per ogni lavorazione, o ancora in ordine all'utilizzo da parte dei lavoratori del ramo ceduto di un indirizzo di posta elettronica
NT di proprietà di creato appositamente per ogni reparto ceduto del ramo Mutui.
NT
8.3.4. Ancora, non ha affatto contestato che: a) nel mese di aprile 2021 il Responsabile del ramo “Mutui” NE ME è stato trasferito e lavora tutt'oggi presso il reparto BN non ceduto che si occupa della NTroparte_109 gestione di vendita di prodotti bancari alla clientela;
b) la Responsabile delle lavorazioni MUTUI e è Parte_14 Parte_15 NTroparte_102 stata trasferita poco prima della cessione nel reparto GENERALE-TRIBE CP_100
HOME che si occupa della commercializzazione del prodotto mutui, e, in virtù della propria competenza professionale, anche in seguito alla cessione la stessa ha continuato ad interloquire con i lavoratori ceduti relativamente ad alcune fasi relative
NT alla gestione dei mutui, e ciò, stando a quanto dedotto da quantomeno fino al gennaio 2022. 8.3.5. Pertanto, può affermarsi sin da ora che, con riferimento all' il giudice CP_82
NT di prime cure ha correttamente affermato che: a) ha ceduto solo una porzione della lavorazione, svolta da in integrazione inscindibile con l'attività dei CP_1
NT dipendenti di b) vi è stata e vi è una continua interlocuzione tra i lavoratori
NT addetti ai rami ceduti ed i dipendenti resa necessaria soprattutto dalla tipologia dell'attività posta in essere, trattandosi di tasselli di una più ampia procedura che conduce ad un unico risultato (in questo caso l'erogazione del mutuo); c) tutti i lavoratori, sia addetti ai rami ceduti, sia rimasti in BN, operano in ambiente
23 NT NT NT informatico utilizzano pc nonché applicativi informatici per poter NT
“lavorare” le informazioni ed i documenti messi a disposizione da d) i reparti ceduti operano tuttora seguendo le linee gestionali individuate dal Reparto
NT RN non oggetto di cessione;
e) nelle more della cessione del ramo, sono stati trasferiti i responsabili dei rami ceduti, che sono quindi rimasti all'interno della compagine aziendale di cosicchè “ ha ceduto solo una parte del CP_78 CP_78 personale delle varie APA trasferite ma non la catena di comando che è rimasta al suo interno” (pagina 34 della sentenza).
8.4. Con riguardo alla APA Strumenti di Pagamento, con l'originario ricorso è stato dedotto che: i) il ramo Strumenti di Pagamento si componeva, prima della cessione, delle seguenti lavorazioni/reparti: - CA ZA (ceduta), che si occupa
NT della gestione del caveau di (non oggetto di cessione); - IC (ceduta), che si occupa della gestione di una fase della lavorazione delle carte di credito e di debito
NT posto che le lavorazioni precedenti alla vendita sono tutt'oggi di competenza delle
NT Agenzie - TITOLI DI CREDITO (ceduta), che si occupa della gestione degli assegni
NT
- ASSISTENZA COMMERCIALE (non ceduta), che si occupa della interlocuzione NT con i clienti ii) il Responsabile operativo del Ramo Strumenti di Pagamento
[...]
è stato trasferito nelle more della cessione presso un reparto che non è stato Tes_1
NT oggetto di cessione (MOVIMENTAZIONE CONTI ed in tale reparto, con le competenze acquisite come Responsabile di Strumenti di Pagamento, può svolgere alcune fasi di lavorazione delle attività da sempre svolte dai ricorrenti ceduti ma
NT sottratte alla competenza del ramo e mantenute in iii) il Responsabile e Referente per il reparto IC del Ramo era la dipendente , che Parte_16 non è stata interessata dalla cessione ed è stata inserita nel reparto ASSISTENZA COMMERCIALE BN non ceduto: e tale reparto, con le competenze delle ex responsabile di IC, tutt'oggi svolge alcune fasi di lavorazione delle attività cedute (es. gestione solleciti frodi, dispute, ticket), circostanza documentale e rilevabile dalla documentazione in atti;
iv) il reparto CA ZA si occupa
NT della gestione del caveau di (reparto non ceduto) dove sono in giacenza banconote
NT NT e monete di attraverso il monitoraggio quotidiano del caveau e la gestione dello stesso, con la conseguenza che deve necessariamente relazionarsi per ogni fase e
NT attività con le agenzie sul territorio nazionale: le attività svolte hanno ad oggetto
NT la c.d. quadratura contabile dei Bancomat delle agenzie e dei grandi clienti ed il
NT NT supporto ai dipendenti delle agenzie, e l'interlocuzione con i reparti non
NT ceduti avviene quotidianamente, principalmente tramite mail alla casella di posta tutt'oggi in uso ai ricorrenti, ovvero anche tramite Email_2
TICKET REMEDY su portale BN non ceduto;
il reparto ceduto di cassa centralizzata si occupa, quindi, della gestione del caveau, laddove il monitoraggio della quantità del contante è solo una fase di una più ampia lavorazione che avviene presso le agenzie
NT NT e che richiede una interlocuzione tramite il sistema operativo denominato
NT ADAMKNOX, e di fornire assistenza ai dipendenti tramite e mail per le richieste di contante, per cancellare operazioni bancarie, per supporto alla contabilità automatica e intervento in caso di mancato allineamento delle informazioni contabili;
il reparto ceduto di Cassa Centralizzata, inoltre, svolge per i clienti della grande distribuzione le
NT stesse attività che i dipendenti delle agenzie svolgono per i clienti persone fisiche, ovvero in alcuni casi svolgono la stessa attività per lo stesso cliente solo in orari diversi;
NT il reparto della cassa centralizzata non è stato interamente ceduto poiché ha
24 provveduto a mantenere le seguenti attività ritenute più importanti, da sempre svolte dal reparto di cassa centralizzata e dai ricorrenti ceduti “incorporandole” poco prima della cessione, nel reparto MOVIMENTAZIONE CONTI non oggetto di cessione e
NT portando con se il Responsabile della struttura il dipendente non Tes_1 ceduto: il riferimento è alla Gestione cassette di sicurezza, alle Banconote sospette di falsità e alle Banconote macchiate;
v) il reparto IC si occupa della gestione di
NT una fase della lavorazione delle carte di credito e di debito posto che le lavorazioni
NT precedenti alla vendita sono tutt'oggi di competenza delle Agenzie infatti, per tale motivazione il reparto Monetica ceduto si deve necessariamente relazionare per fasi e
NT attività con i seguenti reparti non ceduti - UFFICIO RECLAMI BN non ceduto c.d.
NT
- - COMMERCIALE CORPORATE - CP_110 NTroparte_111
CONTROLLI CONTABILI;
- ASSISTENZA COMMERCIALE;
il reparto IC si occupa principalmente di fasi di lavorazione relative alla gestione di carte di credito, ed in particolare: - AMMINISTRAZIONE FRODI E DISPUTE: dopo una prima fase svolta NT dall'ufficio Reclami (non ceduto), la pratica viene inserita all'interno di un sistema NT operativo denominato GEREPlus che non è stato oggetto di cessione, tant'è che NT tutt'oggi lo stesso viene utilizzato dai dipendenti appartenenti ai vari reparti non ceduti per svolgere tutte le fasi delle lavorazioni dei reparti ceduti;
-
[...]
il reparto Monetica riceve tramite il sistema operativo Aurelia NTroparte_112 NT NT web di proprietà di e non oggetto di cessione, tutt'oggi in uso ai dipendenti richieste di emissione carte di credito o riemissione di bancomat (es. scaduto) e in generale si occupa dalla gestione post vendita di tali carte (es. modifica iban, aumento plafon ecc.); la medesima attività di emissione di carta di credito viene svolta dai ricorrenti ceduti per le carte di credito emesse in favore delle persone giuridiche mentre per quelle emesse in favore di persone fisiche tale attività viene effettuata dai NT NT NT dipendenti presso le agenzie inoltre, non ha ceduto l'attività – da sempre svolta dai lavoratori addetti a Monetica – relativa alla gestione ticket delle dispute frodi, assegnata al reparto non ceduto Assistenza oltre CP_87 all'attività di rimborsi assicurazione carte;
vi) il reparto TITOLI DI CREDITO si occupa NT della lavorazione di assegni emessi dai correntisti per svolgere tale attività i lavoratori ceduti debbono necessariamente interloquire per fasi e attività con i NT seguenti reparti che non sono stati oggetto di cessione: - Agenzie BN sul territorio nazionale per l'attività di incassi bonari;
- MOVIMENTAZIONE CONTI per l'attività di contabilizzazione a seguito di emissione di assegni circolari;
- ASSISTENZA COMMERCIALE;
il reparto TITOLI DI CREDITO si occupa principalmente di lavorazioni relative alla gestione degli assegni BN, ed in particolare di: - LAVORAZIONE ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI: dopo una prima fase di emissione e incasso dell'assegno da parte dell' , i ricorrenti ricevono una segnalazione di rifiuto del pagamento CP_113 da parte dell tramite il sistema operativo BN BLEND non ceduto in uso CP_113 NT anche ai dipendenti e i ricorrenti provvedono alla relativa lavorazione segnalando il mancato pagamento del titolo;
- LAVORAZIONE ASSEGNI CIRCOLARI: dopo una prima fase di emissione da parte dell' , i ricorrenti ricevono un CP_113 NT riepilogo tramite il sistema operativo BN BLEND degli assegni circolari che sono stati posti all'incasso e provvedono a controllare che siano stati regolarmente incassato;
- ATTIVITA' DI INCASSO BONARIO: i ricorrenti ricevono una richiesta di NT lavorazione c.d. ticket da parte delle Agenzie sul territorio nazionale tramite la piattaforma di proprietà di BN ticket Aurelia Remedy non ceduta e in uso ai
25 NT NT dipendenti a questo punto i ricorrenti inseriscono un modello prestampato NTr di manleva che a loro volta le Agenzie presenteranno al cliente per la
NT sottoscrizione;
successivamente le Agenzie trasmettono il documento sottoscritto nuovamente ai ricorrenti che chiudono la lavorazione con l'incasso bonario;
nel caso
NT cui venga smarrito l'assegno di altre banche, i ricorrenti inviano alle Agenzie
NT tramite e mail il modello prestampato per l'autorizzazione all'addebito del conto che i dipendenti delle Agenzie provvedono a far sottoscrivere e reinviare ai ricorrenti;
- NEGOZIAZIONE ASSEGNI ossia VERSAMENTI RIFUTATI DAGLI ATM: caso in cui il bancomat rifiuti il versamento di assegni, i ricorrenti provvedono ad effettuare il
NT versamento da remoto attraverso uno SPORTELLO VIRTUALE (tramite l'applicativo di BN non ceduto denominato BLEND), e per svolgere tale attività è
NT assolutamente indispensabile utilizzare solo ed esclusivamente il pc in uso ai dipendenti ceduti;
- CONTROLLO VERSAMENTI ASSEGNI ATM: i ricorrenti controllano la corrispondenza tra il documento cartaceo versato tramite ATM e le indicazioni inserite dal correntista;
la medesima attività di verifica della “corrispondenza
NT versamenti assegni ATM” viene effettuata dai dipendenti presenti presso le agenzie allo sportello fisico;
dunque, il risultato della lavorazione è unico e svolto nelle varie
NT fasi dai ricorrenti ceduti insieme ai dipendenti delle Agenzie presenti sul territorio nazionale non oggetto di cessione;
prima della cessione i lavoratori ceduti svolgevano altresì, per ciascuna lavorazione, anche le richieste informative in merito agli assegni
NT NT ai vari reparti attività che ha preferito non cedere insieme al reparto TITOLI DI CREDITO, infatti tale attività ed è stata invece assegnata al reparto non ceduto di Assistenza Commerciale.
8.4.1. Costituendosi nel giudizio di primo grado ha confermato che il ramo CP_78
Strumenti di Pagamento svolge “una serie di attività di back office volte ad assicurare l'erogazione di servizi di post-vendita per alcuni prodotti bancari, tra cui la gestione del contante e degli assegni, le carte (di debito, di credito e prepagate), il portafoglio ME (cambiali, RIBA, SDD) e l'anticipo fatture”, che il ramo è strutturato in distinte Unità di produzione, ossia Anticipo Fatture, Cassa Centralizzata, Monetica, Portafoglio Commerciale e Titoli di Credito, senza contestare nella sostanza la tipologia di attività svolta dalle singole unità e limitandosi a negare genericamente i “continui NT confronti con la struttura Cash Management di in quanto “l'ingaggio di Accenture NT da parte di avviene attraverso: - l'utilizzo dei workflow previsti dai tool applicativi;
- l'apertura di ticket remedy (applicativo Helpy); - la comunicazione su mail di gruppo”, mentre “la gestione delle comunicazioni via fono/mail avviene esclusivamente tra i NT responsabili delle due TÀ .
8.4.2. Non vi è stata, pertanto, alcuna contestazione in ordine alle circostanze fattuali riferite in ricorso in ordine al trasferimento, nelle more del trasferimento del ramo, del Responsabile operativo di Strumenti di Pagamento, tale , presso il reparto Tes_1 NT Movimentazione NTi non oggetto di cessione, e della Responsabile del reparto Monetica presso il reparto Assistenza Commerciale, ragion per Parte_16 cui, anche in tal caso, certamente corretta è l'affermazione del primo giudice secondo cui, nelle more della cessione del ramo, sono stati trasferiti i responsabili dei rami ceduti, che sono quindi rimasti all'interno della compagine aziendale di CP_78 cosicchè “ ha ceduto solo una parte del personale delle varie APA trasferite CP_78 ma non la catena di comando che è rimasta al suo interno” (pagina 34 della sentenza).
26 8.4.3. A ciò si aggiunga che, a fronte della analitica descrizione delle modalità di svolgimento delle attività di back office da parte dei lavoratori addetti al ramo, NT corroborata dalla produzione documentale allegata al ricorso, si è limitata ad una contestazione generica con riguardo alle implicazioni ed al coordinamento che necessariamente intervenivano ed intervengono tra i reparti ceduti ed i dipendenti NT
8.4.4. Per il ramo Strumenti di Pagamento, difatti, è ancora più evidente come le attività svolte dai lavoratori ceduti rappresentino unicamente singole fasi di procedimenti più ampi e complessi, che si compiono con il necessario apporto dei predetti lavoratori e dei dipendenti che sono rimasti in BN. Il riferimento è, in primo luogo, certamente alla gestione del , ossia al controllo e monitoraggio del contante, che si CP_114 perfeziona, innanzitutto, esclusivamente tramite il pacifico utilizzo di applicativi
NT informatici di proprietà (c.d. Adamknox), e quindi attraverso una necessaria
NT interlocuzione tra i lavoratori del ramo ed i dipendenti delle agenzie sul territorio, ai quali viene fornita assistenza dal reparto, ad esempio, per le richieste di contante ovvero per supporto alla contabilità automatica: ancora, alcune attività svolte da Cassa Centralizzata per i clienti della grande distribuzione, sono le stesse attività che i
NT dipendenti in modo quindi fungibile, svolgono per i clienti persone fisiche, mentre altre attività, in precedenza svolte da Cassa Centralizzata, sono state sottratte alla competenza di quest'ultima per essere attribuite al reparto Movimentazione NTi
NT rimasto in (gestione cassette di sicurezza, banconote sospette di falsità e macchiate, ed altro).
NT
8.4.5. La necessaria interazione con i dipendenti è ancora più evidente con riguardo al reparto Monetica: difatti, come dedotto dai lavoratori e non contestato, i lavoratori appartenenti al reparto in questione si occupano di una sola fase della
NT lavorazione delle carte di credito e di debito ossia “Amministrazione frodi e dispute”, che si inserisce più in generale nel procedimento di gestione delle carte di
NT credito rimasto attribuito alle competenze dei dipendenti addetti all'Ufficio Reclami, al Nucleo Prevenzione Frodi, al Commerciale Corporate, ai NTrolli NTabili ed all'Assistenza Commerciale, con i quali, pertanto, i lavoratori del ramo ceduto devono necessariamente confrontarsi. Tali circostanze, oltre che non contestate,
NT risultano vieppiù provate in via documentale: il reclamo proposto da un cliente
NT viene in primo luogo gestito dall'ufficio Reclami ed inserito nel sistema operativo GEREplus (doc. n. 39 allegato al ricorso), quindi la fase successiva è gestita dai lavoratori del reparto Monetica, i quali in taluni casi procedono direttamente al rimborso degli importi contestati al cliente, in altri necessitano dell'autorizzazione che
NT viene a loro data, dopo una necessaria interlocuzione, dall'ufficio Reclami reinviando la pratica sul sistema informatico GEREplus utilizzato sia dai lavoratori del
NT ramo che dai dipendenti (cfr. doc. n. 41 tra le altre mail del 15/06/2022). Le medesime considerazioni valgono per il reparto Titoli di credito, che si occupa unicamente di singole fasi di lavorazione degli assegni bancari e circolari emessi da
NT
quale ad esempio la lavorazione delle segnalazioni di rifiuto di pagamento, ovvero il versamento da remoto degli assegni rifiutati dagli ATM – il tutto utilizzando gli NT applicativi informatici non oggetto di cessione BN Blend, Aurelia Remedy – NT mentre i dipendenti delle agenzie si occupano delle fasi di emissione ed incasso dell'assegno, delle attività di contabilizzazione degli incassi bonari e di tutto quanto attiene all'Assistenza ME, ivi comprese attività che prima della cessione
27 erano svolte dal ramo, come le richieste informative in merito agli assegni. Anche per il reparto Titoli di credito vi è prova documentale della necessaria interazione tra i
NT lavoratori del ramo ed i dipendenti per la risoluzione delle singole pratiche: lo scambio di mail di cui al doc. n. 44 allegato al ricorso attesta, difatti, come i lavoratori del ramo, al fine di procedere all'addebito nel conto corrente del cliente di un assegno
NT bancario smarrito devono interloquire con i dipendenti che provvedono ad interpellare il cliente facendogli sottoscrivere una lettera di autorizzazione all'addebito, operazione cui provvede poi il Reparto Titoli di credito.
8.4.5. Dunque, può affermarsi sin da ora che, con riferimento all'APA Strumenti di
NT Pagamento, il giudice di prime cure ha correttamente affermato che: a) ha ceduto solo una porzione delle lavorazioni attinenti l'erogazione dei servizi di post-vendita per alcuni prodotti bancari, svolta da in integrazione inscindibile con CP_1
NT l'attività dei dipendenti di b) vi è stata e vi è una continua interlocuzione tra i
NT lavoratori addetti al ramo ceduto ed i dipendenti resa necessaria soprattutto dalla tipologia dell'attività posta in essere, trattandosi di tasselli di una più ampia procedura che conduce ad un unico risultato (in questo caso il monitoraggio del contante, il pagamento degli assegni, ecc.); c) tutti i lavoratori, sia addetti ai rami ceduti, sia rimasti
NT NT in BN, operano in ambiente informatico utilizzano pc nonché applicativi informatici BN per poter “lavorare” le informazioni ed i documenti messi a
NT disposizione da d) è pacifica, nonché provata in via documentale, una continua
NT interazione con i dipendenti una imprescindibile integrazione organizzativa ed una stretta interdipendenza dei reparti trasferiti con la struttura di CP_78
8.5. Con riferimento alla APA PRODOTTI, con l'originario ricorso è stato dedotto che:
NT i) il ramo PRODOTTI si occupa di supportare la ella gestione del conto corrente
NT (apertura, chiusura, portabilità, verifica della documentazione necessaria); ii) il dipendente BN AB LL che apparteneva a tale Ramo non è stato interessato alla cessione ma è stato trasferito nel reparto non ceduto, e tutt'oggi Parte_12 egli fornisce le mansioni da svolgere, assegnando le liste e le pratiche da evadere, ed in caso di problematiche riscontrate nell'evasione delle pratiche i lavoratori ceduti sono
NT a tutt'oggi tenuti a relazionarsi con il suddetto dipendente non ceduto;
iii) il ramo ceduto svolge 3 lavorazioni: - FIRME, POTERI E che si NTroparte_115 occupa dell'apertura dei conti correnti di persone giuridiche e della gestione delle procure sul conto corrente: la medesime attività (es. apertura dei conti correnti) per le
NT NT persone fisiche-clienti è tuttora svolta dai dipendenti appartenenti alle varie
NT agenzie sul territorio nazionale e non è stata oggetto di cessione;
-
[...]
(Hello Bank) che si occupa della chiusura NTroparte_116 NT dei conti on line, richieste dai clienti o imposte da - NTroparte_117 che svolge la medesima attività del reparto
[...] [...]
(Hello Bank) ma relativamente alla NTroparte_116 chiusura dei conti correnti aperti in agenzia;
iv) anche per le attività svolte da tale ramo, continua a svolgere le medesime attività per la gestione dei clienti- CP_78 persone fisiche, mentre i ricorrenti svolgono le attività in questione per i clienti CP_78 persone giuridiche;
v) le attività svolte dal Ramo necessitano di continua interazione NT con i dipendenti e soprattutto possono essere svolte solo attraverso gli NT applicativi-sistema operativi nel modo che segue: - la lavorazione attinente FIRME, POTERI E APERTURA CONTI CORRENTI si svolge tramite l'utilizzo dei sistemi NT operativi non ceduti TICKET REMEDY BN, ossia i lavoratori ceduti ricevono la
28 NT richiesta da parte dei dipendenti di aprire il conto corrente per le persone giuridiche e gli stessi provvedono, in seguito ad una attività di verifica documentale e NT in seguito all'autorizzazione ricevuta dai dipendenti del reparto Parte_17 antiriciclaggio non oggetto di cessione, all'apertura del conto corrente;
il reparto si occupa in sostanza di una sola fase del processo generale di apertura del conto, mentre NT le altre fasi sono svolte dai dipendenti non ceduti senza i quali il processo non può essere concluso;
quanto alla lavorazione Parte_18
(Hello Bank), i lavoratori ceduti ricevono un file Excel contenente le
[...] liste e le pratiche assegnate dal dipendente BN LL AB, appartenente al reparto RN e quindi si attivano provvedono a chiudere tutti i rapporti e il conto corrente;
per i lavoratori ceduti si NTroparte_117 occupano della stessa attività del reparto precedente, ossia la chiusura dei conti correnti, però relativamente a quei conti aperti in agenzia;
pertanto l'assegnazione
NT delle pratiche e delle liste dei conti da chiudere arriva loro dai dipendenti delle
NT Agenzie sul territorio e in generale dalla rete vi) per svolgere le attività di
NT ATTRIBUZIONE FIRME SU CONTO CORRENTE i lavoratori ceduti sono tenuti ad
NT utilizzare il pc di e non quello fornito da tant'è che, in caso di CP_1 anomalie di servizi, sono tenuti a contattare il reparto di assistenza informatica della
NT (e non di ACCENTURE) alla casella di posta elettronica Email_3
8.5.1. Con riguardo al ramo PRODOTTI, con l'originaria memoria di CP_78 costituzione nel giudizio di primo grado, non ha contestato la struttura e la tipologia delle attività come riferite dai lavoratori: la TÀ, difatti, ha confermato che il ramo in questione si occupa, in generale, dei servizi post-vendita di prodotti bancari, ed, in particolare, delle attività inerenti all'estinzione di un conto corrente su iniziativa della Banca o del cliente, delle attività inerenti alla lavorazione della richiesta di apertura di un conto corrente, delle attività inerenti al censimento nell'anagrafe della Banca della clientela (persone giuridiche) e dei soggetti ad essa collegati, delle attività inerenti il trasferimento di Servizi di Pagamento e delle Elaborazioni Moduli per Certificazioni di CP_ Bilancio, e che lo stesso è organizzato in tre Unità Produttive, ossia , che si occupa di Apertura NTi correnti di Unità organizzate e Aggiornamento Firme e Poteri, corporate, imprese small business, il tutto relativo a persone giuridiche, CP_116 he si occupa, appunto, di Estinzione conti correnti ordinari e speciali in euro
[...] ed in valuta estera, e che si occupa di NTroparte_119 attività di estinzione conti e prodotti intestati ai clienti su iniziativa Banca ed estinzioni su iniziativa cliente relativi al perimetro CP_78
NT
8.5.2. Anche con riguardo all'APA Prodotti, ha contestato molto genericamente ed in modo poco efficace le argomentazioni degli originari ricorrenti relative alle
NT necessarie interazioni con i dipendenti limitandosi ad evidenziare che “gli operatori del Ramo ricevono normalmente le richieste di lavorazione con due possibili
NT modalità: - Con ticket di richiesta di lavorazione, che viene inserito sugli applicativi (diversificati per ciascuna attività); - Tramite e-mail inviata a caselle di gruppo di posta elettronica di Ufficio” e che “gli operatori addetti al ramo possono eseguire in maniera
NT assolutamente autonoma le procedure oggetto di servizio e si interfacciano con solo in caso di anomalie”.
8.5.3. Non risulta, pertanto, contestata in alcun modo la circostanza dell'intervenuto trasferimento, nelle more della cessione, del dipendente LL AB dal ramo
NT Prodotti al reparto RN non ceduto, né tantomeno il fatto che tuttora il
29 predetto LL assegni ai lavoratori del ramo le mansioni da svolgere e le pratiche da evadere (cfr. anche doc. n. 45 allegato al ricorso e mail del 21/07/2022 doc. 47), il che già sarebbe sufficiente al fine di validare le conclusioni cui è giunto il primo giudice circa il parziale trasferimento dei dipendenti già addetti ai singoli rami e la “continua, diretta e necessaria interlocuzione tra i dipendenti della e quelli dei rami CP_78 ceduti”.
8.5.4. E tuttavia, oltre a quanto ora evidenziato, anche ulteriori aspetti risultano correttamente ritenuti pacifici dal Tribunale: non risulta, difatti, contestazione alcuna in ordine allo svolgimento delle medesime attività (apertura e chiusura conti correnti)
NT da parte dei dipendenti del ramo per i clienti persone giuridiche e dei dipendenti per i clienti persone fisiche, nonché circa l'attribuzione delle singole fasi di lavorazione
NT della pratica di apertura conto corrente sia ai dipendenti – che trasmettono la richiesta di apertura conto e rilasciano l'autorizzazione finale all'apertura – sia ai lavoratori del ramo ceduto, che ricevuto la richiesta tramite gli applicativi informatici
NT svolgono le attività di verifica documentale e procedono, una volta ricevuta l'autorizzazione dell'Ufficio Antiriciclaggio BN, alla effettiva apertura del conto (cfr. anche doc. 46).
8.5.5. Dunque, anche in tal caso, il giudice di prime cure ha correttamente affermato
NT che: a) ha ceduto solo una porzione delle lavorazioni attinenti la gestione delle attività di apertura e chiusura conti correnti, svolta da in integrazione CP_1
NT inscindibile con l'attività dei dipendenti di b) vi è stata e vi è una continua
NT interlocuzione tra i lavoratori addetti al ramo ceduto ed i dipendenti resa necessaria soprattutto dalla tipologia dell'attività posta in essere, trattandosi di tasselli di una più ampia procedura che conduce ad un unico risultato (in questo caso l'apertura e la chiusura del conto corrente); c) tutti i lavoratori, sia addetti ai rami
NT NT ceduti, sia rimasti in BN, operano in ambiente informatico utilizzano pc nonché applicativi informatici BN per poter “lavorare” le informazioni ed i documenti
NT messi a disposizione da d) è pacifica, nonché provata in via documentale, una
NT continua interazione con i dipendenti una imprescindibile integrazione organizzativa ed una stretta interdipendenza dei reparti trasferiti con la struttura di CP_78
8.6. Quanto al ramo LOGISTICS, con il ricorso di primo grado è stato dedotto che: i) il NTr ramo LOGISTICS si occupa della gestione dell'archivio generale della ricerca
NT documentale e della gestione della corrispondenza in entrata e in uscita: le attività del ramo ceduto sono tutt'oggi svolte sia presso la sede legale di viale Altiero Spinelli
NT NT che presso l'archivio generale (sito in TI di AR) e presso la sede di Via Aldobrandeschi, mentre solo 14 lavoratori ceduti sono stati inviati a lavorare presso l'ufficio di;
ii) il ramo LOGISTICS si componeva, al momento della cessione, CP_1 dei seguenti reparti: - , ceduto ma rimasto presso la sede BN di TI CP_120 di AR, che si occupa della gestione delle ricerche dell'archivio cartaceo e digitale (non
NT ceduto) in supporto degli uffici che necessitano di tale documentazione;
-
NT
solo parzialmente ceduto e sito presso la sede di NTroparte_121
TI di AR: la cessione ha interessato solo alcune fasi dell'attività di archivio, NT NT infatti sia l'Archivio Cartaceo che il reparto Archivio Storico non sono stati oggetto di cessione;
- ASSISTENZA COMMERCIALE, non ceduto, che si occupa di fornire supporto nella ricerca documentale e solleciti ai lavoratori ceduti;
-
[...] NT
, ceduto ma rimasto presso la sede generale di Viale Altiero NTroparte_122
30 Spinelli;
- Servizi Generali – sede Milano;
iii) il ramo LOGISTICS ha sempre avuto come NT Responsabile , dipendente non interessato alla cessione e che lavora Persona_2 NT tutt'oggi in in quanto spostato nelle more della cessione (maggio 2021) presso il reparto non ceduto di Assistenza Commerciale, reparto che aveva come Referente operativo e le cui attività prima della cessione venivano svolte dalla Persona_3
e da altri lavoratori che sono stati ceduti, mentre è stato nominato un nuovo Per_3
Responsabile, tale , il quale, anche dopo la cessione, continua ad Persona_4 inviare direttive, procedure e modalità operative che i ricorrenti ceduti appartenenti all'archivio sono tenuti ad osservare;
iv) il reparto si occupa della CP_120 gestione delle ricerche dell'archivio cartaceo e digitale, gestendo le richieste dei documenti bancari archiviati reperendoli e provvedendo all'invio degli stessi: le
NT richieste della documentazione provengono da: - Clienti ex clienti e richiedenti
NT NT terzi (es. eredi, correntisti , perlopiù via PEC tramite un indirizzo pec o
NT tramite raccomandata;
- dipendenti delle agenzie tramite la compilazione del cliente di un modulo che il dipendente inserisce in un sistema operativo proprietà di
NT denominato PDS - PIANO DEI SISTEMI – DWM, applicativo in uso sia ai dipendenti
NT NT tutt'oggi che ai ceduti ACCENTURE;
- dipendenti che appartengo al reparto NTr CRSC – call center non ceduto, che provvedono sia a reperire e fornire il documento in autonomia laddove riescono a farlo, sia, per tutte le altre tipologie di CP_12 documentazione, ad inserire la richiesta documentale che verrà poi gestita dal la ricerca documentale da parte del reparto necessita del supporto e
[...] NT dell'interlocuzione di altri reparti (che non sono stati ceduti), quali CP_88
RETAIL, che autorizza o nega l'invio della documentazione richiesta,
[...]
, che autorizza o nega l'invio quando nella richiesta documentale è indicato CP_123 un procedimento penale, quando servono NTroparte_124 documenti particolari che non sono in archivio, Ufficio FUEG BN, che fino al gennaio 2021 faceva parte dell'APA LOGISTICS ceduto ed era denominato ufficio spedizioni/apertura corriere;
quando il trova il documento lo rispedisce CP_120
NT NT all'ufficio richiedente (Agenzia) oppure al cliente tramite i servizi di Home
NT banking BN, pec sistema operativo/procedura BN DESK – DWM, procedura
NT SECURE FILE SHARING di proprietà di il ramo ceduto svolge le stesse attività di
NT ricerca e produzione documentale svolte da dipendenti in reparti BN non ceduti, quali l'UFFICIO RECLAMI BN, il reparto ACCERTAMENTI BANCARI, il reparto BN CRSC e l'Ufficio WORKOUT;
v) il reparto si occupa di varie attività, tutte CP_121
NT svolte necessariamente con interlocuzione dei reparti non ceduti, ed in particolare: - GESTIONE CONTRATTO UNICO STRUMENTI FINANZIARI (C.D. CUF): è stata ceduta solo una parte dell'attività, ossia quella relativa ad una tipologia di contratti (deposito titoli e finanziamenti) mentre l'attività relativa ai contratti OTC
NT (titoli e finanziamenti in derivati) viene tutt'oggi svolta da dipendenti dell'omonimo reparto (DERIVATI OTC) sito tutt'oggi in viale Altiero Spinelli: la parte relativa alla gestione di quei contratti che è stata oggetto di cessione viene svolta dai
NT lavoratori ceduti i quali, al pari dei dipendenti si occupano di verificare la completezza della documentazione richiesta dalle Agenzie per la ratifica di un contratto di investimento (es. procura, poteri, firme visure ecc.) ed in caso di mancanza
NT richiedono l'integrazione della documentazione all'ufficio competente;
per lo svolgimento di tale attività, peraltro, i ricorrenti sono tenuti ad osservare le direttive e
NT le procedure impartite tutt'oggi dal dipendente appartenente all'assistenza
31 NT ME , ed a confrontarsi con i dipendenti appartenenti Persona_4 all'omonimo reparto non ceduto sito in Viale A. Spinelli;
- CONSULTAZIONE
NT FASCICOLI: i lavoratori ricevono una richiesta da parte dei dipendenti e dei clienti
NT tramite sistema operativo GAFPORTAL utilizzato da tutti i dipendenti oppure via
NT mail solo da dipendenti oppure tramite il gestionale AURELIA REMEDY per i
NT clienti persone giuridiche, avente ad oggetto la richiesta di consultare il fascicolo al fine di ricercare un documento specifico (che può essere contenuto nell'archivio cartaceo o in quello digitale), quindi provvedono a comunicare l'esito della ricerca tramite lo stesso canale utilizzato per la richiesta: i ricorrenti devono necessariamente
NT seguire le procedure fissate da (governance/assistenza ME) e
NT interloquire necessariamente con il dipendente che descrive nella nota il tipo di consultazione che il ricorrente deve svolgere e che quindi deve necessariamente osservare e seguire pedissequamente;
- STANDARDIZZAZIONE FASCICOLI: i lavoratori si occupano di regolarizzare ed integrare la documentazione cartacea che proviene
NT dalle agenzie e altri uffici che non è stata correttamente processata o caricata sul
NT portale dal dipendente effettuando la corretta archiviazione tramite gli applicativi BN GAFPORTAL, PDS PIANO DEI SISTEMI;
i ricorrenti per risolvere le anomalie e/o caricare documentazione o intervenire con una modifica devono
NT interloquire direttamente con il dipendente che inviato il documento cartaceo in archivio, tramite e mail o canale telefonico;
- APERTURA CORRIERE E SCANSIONE DOCUMENTALE: dopo uno smistamento della documentazione bancaria ricevuta dalla Rete BN, i lavoratori provvedono a scansionare i documenti cartacei e li inviano ai
NT dipendenti che hanno effettuato la richiesta via e mail: tale attività deve essere
NT necessariamente svolta attraverso l'utilizzo del PC BN – NOTEBOOK e SCANNER BN;
- : tale attività è stata ceduta ma sostanzialmente continua ad essere CP_125 NTr organizzata, gestita e autorizzata dagli uffici non ceduti;
infatti, tutte le fasi di tali
NT attività sono scandite dall'archivio storico della che non è stato ceduto, mentre le
NT procedure di macero sono fissate da nella guida operativa redatte dal reparto governance BN: per svolgere tale attività i lavoratori ceduti debbono utilizzare il
NT sistema operativo GAFPORTAL in uso anche dipendenti - CHIUSURA CONTI CORRENTI: la fase finale della chiusura del conto corrente è stata oggetto di cessione ma non lo è stata tutta l'attività prodromica alla chiusura del conto che invece, rimane
NT di competenza degli uffici e delle agenzie i lavoratori ceduti si occupano della
NT prima fase relativa alla chiusura dei conti correnti, inserendo i dati dei clienti che intendono procedere alla chiusura del conto corrente in un sistema operativo di
NT proprietà , non oggetto di cessione ed in uso anche ai dipendenti CP_126 questa attività viene tutt'oggi supervisionata e gestita dalla dipendente CP_127 appartenente al reparto EP , non ceduto
[...] Parte_19 che, lavorando sul medesimo portale si occupa della seconda fase;
- CP_126
ACCETTAZIONE CONTENITORI E C-FLOW: infine, residualmente i lavoratori del ramo ceduto provvedono alla fase finale dell'archiviazione documentale bancaria proveniente dalla agenzie esclusivamente tramite portale BN GAFPORTAL non NT ceduto e tuttora in uso ai dipendenti vi) il Reparto CORRIERE GESTIONE E STAMPA svolge attività di gestione della corrispondenza cartacea: la medesima attività NT relativa alla gestione della corrispondenza telematica (PEC) non è stata ceduta da NT e viene svolta dai dipendenti addetti al EP APA LEGALE e INDAGINI;
i ricorrenti ceduti svolgevano anche mansioni di addetti alla gestione della
32 corrispondenza telematica (PEC); non tutte le attività svolte dal reparto gestione NT corriere stampa sono state cedute, infatti ha provveduto a mantenere anche Co l'attività di lavorazione (produzione codici), da sempre svolta anche dagli stessi lavoratori ceduti ed attualmente dai dipendenti e Parte_20 Parte_21
in una stanza accanto a quella ove lavorano i dipendenti ceduti;
il reparto
[...]
GESTIONE CORRIERE E STAMPA si occupa delle seguenti attività: - GESTIONE CORRISPONDENZA: i ricorrenti ceduti ricevono la documentazione bancaria dalle
NT NT Agenzie clienti e provvedono allo smistamento e alla protocollazione della stessa tramite l'utilizzo dei sistemi operativi BN non ceduti BN EXTRA SJ00, CIBER NTr DOX in uso anche ai dipendenti e provvedono poi alla consegna brevi manu dei
NT documenti ai competenti reparti non ceduti, ed i ricorrenti non possono svolgere
NT tali attività all'esterno della sede i ricorrenti ceduti si occupano solo di una fase della protocollazione, tramite l'inserimento nel sistema operativo, successivamente la fase di perfezionamento viene effettuata dall'ufficio BN competente (esempio direzione legale, direzione finanziaria, ufficio pignoramenti): per svolgere tale attività i lavoratori ceduti sono necessariamente tenuti ad interloquire con i suddetti reparti
NT NT
mentre i dipendenti anche dopo la cessione, continuano ad assegnare mansioni ai ricorrenti ceduti e a richiedere il loro supporto per i svolgere servizi extra;
NT
- EVASIONE TICKET: i lavoratori ceduti ricevono una richiesta da dipendenti sul NT portale non ceduto AURELIA REMEDY, provvedono ad effettuare le relative NT ricerche su portali non oggetto di cessione ed in uso anche ai dipendenti Pds-piano dei sistemi, Archiving e Caview, CICS BN), a seconda della tipologia del documento, e li inviano al reparto BN richiedente.
8.6.1. Anche con riferimento all'APA LOGISTICS, non ha contestato la CP_78 struttura e la tipologia delle attività come riferite dai lavoratori: la TÀ, difatti, ha confermato che il ramo in questione si occupa, in generale, di servizi alle attività di archiviazione documentazione e ricezione ed, in particolare, di attività inerenti a: - NT Lavorazione pratiche presso Archivio della Banca presso il sito di TI di AR (Unità di produzione Archivi); - Ratifica dei CUF per Aziende (NTratto Unico Finanza), attività svolta presso il sito BN di TI di AR (Unità di produzione Archivi); - Predisposizione delle attività volte al macero della documentazione, attività svolta presso il sito BN di TI di AR (Unità di produzione Archivi); - Gestione delle richieste documentali per conto della clientela, attività svolta presso il sito BN di TI di AR (Unità di produzione Focalpoint Ricerche Documenti); - Gestione NT NT della corrispondenza in entrata e uscita (sedi , attività svolta presso i siti di NT Tiburtina, Aldobrandeschi e il sito di Roma via Sciangai (Unità di produzione Gestione Corriere e Stampa); - Gestione della corrispondenza e servizi logistici svolti NT NT presso il sito di Assago Milano. ha confermato altresì che il Ramo è strutturato in quattro Unità Produttive, ossia ARCHIVI, che si occupa dei servizi inerenti alla ricezione del cartaceo per l'accettazione e la corretta archiviazione dello stesso, CP_120 che si occupa di gestire le richieste di recupero di Parte_22 documentazione bancaria (es. contabili, Estratti conto,) pervenute esclusivamente dalla clientela o loro delegati, , che si occupa delle NTroparte_122 attività connesse ai processi di lavorazione e interscambio di corrispondenze tra la rete NT
provenienti dall'interno e da vettori esterni, e le relative lavorazioni logistiche, e
, che si occupa della fornitura del servizio di lavorazione e NTroparte_129 NT interscambio di corrispondenze tra la rete provenienti dall'interno e da vettori
33 esterni). Inoltre, a confermato l'utilizzo da parte dell'ufficio ARCHIVI di una CP_78 procedura informatica della Banca (C-Flow) che gestisce la “tracciatura” dei documenti, nonché dell'applicativo GAF Portal per le richieste di consultazione di NT documentazione, come pure di caselle di posta elettronica per la restituzione della documentazione al richiedente, e che, in definitiva, le richieste di consultazione documentazione devono arrivare solo via procedura informatica o via ticket e mail a casella di gruppo per le ricerche massive.
8.6.2. E', inoltre, circostanza incontestata la mancata cessione di tutti i reparti del ramo NT e la permanenza fisica delle unità cedute all'interno degli uffici e delle sedi di dove i lavoratori oggetto della cessione continuano a lavorare nonostante non siano più NT dipendenti emblematico è il caso dei lavoratori addetti al reparto Gestione Corriere e Stampa, che si occupano di gestire la corrispondenza cartacea ma non anche NT della lavorazione pin (produzione codici), attività rimasta in ed assegnata a due NT dipendenti ( e che svolgono la propria attività in una stanza Pt_20 Parte_21 della sede di via Aldobrandeschi affianco a quelle in cui lavorano i dipendenti ceduti, ai quali viene consegnata la documentazione una volta perfezionata la lavorazione dei pin.
8.6.3. Parimenti, è evidente che le attività compiute dai predetti lavoratori non siano altro che fasi di lavorazioni e procedure più complesse, fasi svolte in parallelo dai NT dipendenti per talune diverse tipologie di clienti, e procedure che necessitano dell'intervento integrato dei lavoratori ceduti e dei dipendenti rimasti in BN per giungere al risultato finale, che, nel caso specifico, quale ad esempio la consegna al cliente di un documento reperito in archivio su richiesta del cliente medesimo o anche la consultazione di un fascicolo dall'archivio. Non vi è contestazione, ad esempio, sulla circostanza che l'invio della documentazione richiesta da parte dei lavoratori ceduti NT debba essere sottoposta in casi specifici all'autorizzazione da parte di uffici quali Legale Retail, , e FUEG BN, ovvero che NTroparte_123 NTroparte_124 per determinate tipologie di ricerche documenti sia necessaria una continua NT interlocuzione con i dipendenti come dimostra tra l'altro lo scambio di mail di cui al doc. n. 51 allegato al ricorso, o ancora che per risolvere anomalie nelle procedure di regolarizzazione e corretta archiviazione della documentazione cartacea (reparto Standardizzazione Fascicoli) i lavoratori ceduti debbano direttamente interpellare il NT dipendente che ha inviato il documento cartaceo in archivio, come dimostra lo scambio di mail di cui al doc. n. 52 allegato al ricorso. Non vi è, inoltre, contestazione sulla circostanza che il nuovo responsabile del reparto Assistenza Commerciale non ceduto, tale , continui anche dopo la cessione ad inviare direttive, Persona_4 procedure e modalità operative ai lavoratori ceduti mediante contatto diretto con i referenti di questi ultimi, come dimostra lo scambio di mail di cui al doc. n. 50 allegato al ricorso.
8.6.4. Pacifico ed incontestato è altresì l'utilizzo esclusivo di applicativi informatici NT
quali caselle di posta elettronica, anche certificata, e sistemi operativi quali PDS Piano dei Sistemi, DWM, GAFPORTAL, AURELIA REMEDY, in uso sia ai CP_126 NT dipendenti che ai dipendenti Accenture, come pure il necessario svolgimento delle attività di scansione dei documenti cartacei per il tramite di pc e scanner di proprietà NT
8.6.5. Dunque, anche con riferimento alla APA LOGISTICS, risultano corrette e NT condivisibili le affermazioni del giudice di prime cure secondo cui: a) ha ceduto
34 solo una porzione delle lavorazioni attinenti la gestione delle ricerche dei documenti in archivio, svolta da in integrazione inscindibile con l'attività dei dipendenti CP_1
NT NT di mentre la restante parte di tali lavorazioni è rimasta in b) vi è stata e vi è
NT una continua interlocuzione tra i lavoratori addetti al ramo ceduto ed i dipendenti resa necessaria soprattutto dalla tipologia dell'attività posta in essere, trattandosi di tasselli di una più ampia procedura che conduce ad un unico risultato (in questo caso la ricerca di un documento o di un fascicolo negli archivi, la consultazione o scansione di fascicoli cartacei, la gestione della corrispondenza ecc.); c) tutti i lavoratori, sia
NT addetti ai rami ceduti, sia rimasti in BN, operano in ambiente informatico
NT utilizzano pc nonché applicativi informatici BN per poter “lavorare” le
NT informazioni ed i documenti messi a disposizione da d) è pacifica, nonché provata NTr in via documentale, una continua interazione con i dipendenti una imprescindibile integrazione organizzativa ed una stretta interdipendenza dei reparti trasferiti con la struttura di CP_78
8.7. Quanto, infine, all'APA FLUSSI, che si occupa in generale della gestione degli NT incassi, dei pagamenti e delle transazioni con il ricorso di primo grado i lavoratori hanno dedotto che: i) prima della cessione, il ramo Flussi era composto da reparti che non sono stati oggetto di cessione ( ed Embargo BN, Parte_23
Movimentazione NTi BN) ed altri che, invece, sono stati ceduti, ossia Parte_24
ii) il reparto ceduto Flussi Incassi e Pagamenti si occupa delle seguenti
[...] attività: - TRANSAZIONI: il lavoratore addetto riceve via mail da un ufficio denominato BN IMPLEMENTATION CM, tabelle di codici da catalogare e inserire sul sistema
NT operativo EXTRA, in uso anche ai dipendenti e non ceduto, e effettua la relativa verifica della regolarità dei dati e del flusso sul sistema SIBES di BN non ceduto e in
NT uso ai dipendenti al fine di svolgere tale attività, il lavoratore è tenuto a seguire
NT la guida operativa rinnovata in data 28/07/2022 dal Reparto RN non ceduto;
- TRANSAZIONI BANCA D'ITALIA: sul sistema operativo EXTRA BN, in uso
NT anche ai dipendenti e non ceduto, i lavoratori ceduti ricevono una segnalazione di transazioni effettuate e provvedono a catalogare il tipo di transazione e l'importo, ed
NT anche questa lavorazione viene trasmessa con gli uffici non ceduti (es. ufficio Pignoramenti BN, ufficio cedole BN); - PROCEDURA DI RIMBORSO: il reparto Flussi Internazionali ed Embargo c.d. (non oggetto di cessione) valuta le transazioni CP_130 che possano essere oggetto di embargo, in tal caso effettua il blocco della transazione e le segnala tramite mail al lavoratore addetto al reparto ceduto che materialmente attiva la procedura di rimborso, occupandosi, pertanto, solo di una fase della lavorazione;
egli è tenuto ad utilizzare il sistema operativo Piano dei sistemi-BLEND
NT che non è stato oggetto di cessione ed anzi viene tutt'oggi utilizzato dai dipendenti
- ONERI INTERBANCARI: il lavoratore del reparto ceduto si occupa di segnalare al NT reparto Movimentazione NTi non oggetto di cessione uno squilibrio contabile tra conti e importi in modo tale che tale reparto non ceduto possa effettuare il relativo bonifico al fine di “sanare” la situazione;
- TRIBUTI E STORNI SU CONTI CORRENTI: per svolgere tali attività i lavoratori addetti devono necessariamente interloquire con le NT NT agenzie sul territorio ed utilizzare sistemi operativi in uso ai dipendenti PDS NT PIANO DEI SISTEMI e AURELIA REMEDY) tutte le volte che le agenzie hanno necessità di effettuare una variazione conto o trasferimento conto corrente (es. per accredito pensione, trasferimento conto da una banca all'altra ecc.) per fare in modo che il dipendente dell'agenzia possa materialmente effettuare la variazione;
iii) tutte le
35 suddette attività finora descritte venivano svolte dal reparto non ceduto denominato FLUSSI E EMBARGO, ragion per cui non è stato ceduto un “reparto” né tantomeno tutte le relative lavorazioni.
8.7.1. Con riguardo all'APA FLUSSI, nel costituirsi nel giudizio di primo CP_78 grado, non ha contestato in modo specifico le allegazioni dei lavoratori, né tantomeno i contenuti dei documenti allegati a dimostrazione delle interlocuzioni NT necessariamente intercorse con i dipendenti limitandosi ad affermare genericamente che si tratterebbe di limitati scambi di mail relative unicamente ai mesi NT successivi alla cessione. Quanto ai contenuti delle attività svolte dal ramo ceduto, ha puntualizzato che l'APA Flussi si occupa, in generale, della gestione dei bonifici in entrata e in uscita ed è organizzato in sei Unità di Produzione, ciascuna dedicata ad una diversa tipologia di flussi bancari, quali la NTroparte_131
, la , la
[...] NTroparte_132 NTroparte_133 la la e la
[...] NTroparte_134 NTroparte_135
NTroparte_136
8.7.2. Non risultano, diversamente, contestate le seguenti circostanze: i) alcuni reparti del ramo Flussi – quali ed Embargo e Movimentazione NTi – non Parte_23
NT hanno formato oggetto di cessione e sono rimasti in ii) le attività svolte dal lavoratore ceduto nell'ambito delle attività Transazioni sono regolate dalle
NT disposizioni della Guida Operativa rinnovata dal Reparto RN non ceduto (cfr. doc. n. 60 allegato al ricorso); iii) la procedura di rimborso relative alle transazioni bloccate in quanto possibili oggetto di embargo viene posta in essere dal lavoratore addetto al ramo ceduto ma soltanto dopo che il reparto Flussi Internazionali ed Embargo c.d. Shine provvede a blocco della transazione e la segnala al lavoratore medesimo, che, quindi, si occupa soltanto di una fase della lavorazione;
iv) il lavoratore addetto al ramo utilizza il sistema operativo Piano dei Sistemi BLEND non oggetto di
NT cessione ed utilizzato anche dai dipendenti v) di fatto, la cessione non ha NTr interessato un intero reparto né tutte le relative lavorazioni, avendo mantenuto le attività ritenute più sensibili poiché relative al monitoraggio ed alla valutazione delle transazioni estere verso paesi sotto embargo.
8.7.3. Dunque, anche in tal caso risultano corrette le affermazioni del Tribunale
NT secondo cui: a) ha ceduto solo una porzione delle lavorazioni attinenti la gestione
NT degli incassi, dei pagamenti e delle transazioni svolta da in CP_1
NT integrazione inscindibile con l'attività dei dipendenti di mentre la restante parte
NT di tali lavorazioni è rimasta in b) vi è stata e vi è una continua interlocuzione tra
NT i lavoratori addetti al ramo ceduto ed i dipendenti resa necessaria soprattutto dalla tipologia dell'attività posta in essere, trattandosi di tasselli di una più ampia procedura che conduce ad un unico risultato (in questo caso la verifica della regolarità di una transazione, il rimborso di una transazione bloccata, il risanamento di uno squilibrio contabile, il trasferimento di un conto corrente ecc.); c) tutti i lavoratori, sia
NT addetti ai rami ceduti, sia rimasti in BN, operano in ambiente informatico
NT utilizzano pc nonché applicativi informatici BN per poter “lavorare” le
NT informazioni ed i documenti messi a disposizione da d) è pacifica, nonché provata
NT in via documentale, una continua interazione con i dipendenti una imprescindibile integrazione organizzativa ed una stretta interdipendenza dei reparti trasferiti con la struttura di CP_78
36 8.8. Deve, infine, evidenziarsi come correttamente il giudice di prime cure abbia dato rilievo alla circostanza del mancato trasferimento, unitamente alle APA oggetto di causa, del “Reparto RN al quale fanno capo tutte le Agenzie di CP_78
Produzione e Assistenza Commerciale, e la cui attività si sostanzia nella fissazione delle NT procedure operative per tutte le APA afferenti all'attività di , con la conseguenza che le APA oggetto di cessione “operano tuttora seguendo le linee gestionali via via individuate dal reparto RN on è stato oggetto di cessione e che non CP_78
è mai stato sostituito nella nuova realtà societaria di Accenture da un analogo reparto”.
8.8.1. Difatti, le circostanze di fatto allegate dagli originari ricorrenti non risultano essere state contestate o comunque smentite in modo specifico ed adeguato.
8.8.2. Con il ricorso, invero, i lavoratori avevano dedotto che: i) il Reparto RN BN, che è il “cervello” di tutte le APA e si occupa di fissare le procedure operative sia per le APA rimaste in BN che per quelle cedute, non è stato oggetto di cessione;
ii) il NT reparto RN si occupa di redigere le guide operative, che descrivono NT analiticamente le procedure operative e le istruzioni per ogni lavorazione e alle NT quali i lavoratori ceduti, al pari dei dipendenti non ceduti, debbono necessariamente attenersi nello svolgimento della prestazione;
iii) alcune guide NT operative emesse dal reparto RN non ceduto siano già scadute da tempo ma non sono state rinnovate da e continuano ad essere utilizzate dai CP_1 ricorrenti.
8.8.3. Nel costituirsi nel giudizio di primo grado, non ha contestato alcuna CP_78 delle riportate circostanze di fatto, limitandosi a confermare l'esistenza della struttura organizzativa RN PA e senza smentire il mancato trasferimento ovvero le competenze della struttura in questione relative alla gestione delle modalità operative delle APA oggetto di cessione anche in epoca successiva al trasferimento, o ancora l'utilizzo delle guide operative elaborate da RN da parte dei lavoratori delle APA cedute anche dopo la cessione ad . CP_1
8.8.4. Anche tali circostanze, pertanto correttamente sono state ritenute non contestate, così come in modo condivisibile il primo giudice ha valorizzato la mancata produzione in giudizio da parte di dei manuali operativi che la TÀ, NTroparte_1 nel costituirsi in giudizio, aveva genericamente affermato di aver predisposto al fine di fornire istruzioni ai propri lavoratori sulle procedure da adottare, ma che non sono mai stati prodotti in giudizio. In altri termini, deve ritenersi certamente generica e NT apodittica la contestazione mossa da sulla circostanza che “personale CP_1 fornisca direttive a personale facente parte del ramo ceduto”, ovvero sul fatto che “il personale addetto al ramo, …, svolge la propria attività non sulla base della normativa Banca … ma sulla base di istruzioni e manuali predisposti dalla cessionaria”, o ancora sulla circostanza “secondo cui la “RN” sarebbe tutt'ora la struttura deputata a NT
“fissare le procedure operative sia per le APA rimaste in che per quelle cedute””: il mancato trasferimento della struttura RN ed il ruolo svolto dalla stessa sono circostanze pacifiche, così come l'esistenza di guide operative predisposte da tale struttura è circostanza provata anche in via documentale (doc. nn. 4, 6, 60 allegati al NT ricorso), mentre né né soprattutto hanno dimostrato l'esistenza di CP_1 analogo reparto costituito ai fini della gestione delle procedure operative delle APA cedute, ovvero l'intervenuta redazione di manuali operativi da parte di , che, CP_1 come correttamente ha evidenziato il Tribunale, non ha prodotto in giudizio “anche un
37 solo manuale di servizio riferito a uno qualsiasi dei rami di azienda ceduti, CP_1 dimostrando in tal modo la non rispondenza a verità delle avverse deduzioni sul punto”.
8.9. In definitiva, a fronte di tutte le deduzioni in fatto contenute nel ricorso – analiticamente riportate nei paragrafi che precedono sia con riferimento ai singoli rami che con riferimento al reparto RN – e rimaste non contestate ad opera delle TÀ convenute, o comunque smentite in modo generico e poco efficace, in modo condivisibile il giudice di prime cure non ha ritenuto di procedere all'istruttoria orale (prova testimoniale e interrogatorio formale), non essendo necessario alcun approfondimento istruttorio in virtù della mancata contestazione di fatti rilevanti posti alla base della domanda, fatti che, in quanto non contestati, sono stati correttamente considerati come pacifici (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008 cit.) e di per sé sufficienti ai fini dell'affermazione della carenza in capo ai rami ceduti dei requisiti di autonomia e preesistenza necessari ai fini dell'operatività della norma di cui all'art. 2112 c.c.
8.9.1. D'altro canto, le circostanze che le TÀ appellanti affermano non essere state contestate dai lavoratori nel giudizio di primo grado, come riportate nel primo motivo di appello, non attengono a dati fattuali – rispetto ai quali sussiste l'onere di contestazione – bensì esprimono piuttosto giudizi e valutazioni giuridiche di confutazione delle tesi proposte con il ricorso, o comunque trattasi di circostanze generiche comunque in evidente contrasto con quanto già affermato e quindi chiaramente smentito dai ricorrenti. Difatti, le TÀ appellanti lamentano, come sopra riportato, una mancata contestazione del fatto che i rami ceduti possedessero
“una specifica e caratterizzante identità organizzativa”, che svolgessero “specifiche e perimetrate attività caratterizzate da uno specifico ciclo produttivo e finalizzate ad uno specifico scopo produttivo”, che fossero “già autonomi ed autosufficienti risultando, infatti, in grado di garantire, mediante il proprio personale e l'organizzazione intrinseca dei singoli rami, l'erogazione dei servizi di back office bancario di rispettiva competenza”, tutte affermazioni che, tra l'altro, non sono state accompagnate da una specifica, puntuale ed analitica contestazione di tutte le rilevanti circostanze di fatto che, con riguardo alle attività delle singole APA, i lavoratori ricorrenti avevano dedotto, come illustrato nei paragrafi che precedono. 9. Muovendo ora ad una valutazione congiunta dei restanti motivi di gravame, avendo le TÀ appellanti con il secondo ed il terzo motivo riproposto sostanzialmente le argomentazioni già spese in primo grado per sostenere la sussistenza dei requisiti di preesistenza e di autonomia funzionale dei rami ceduti, proponendo le censure alla sentenza impugnata soltanto con il quarto motivo, si osserva che, in primo luogo, le parti appellanti lamentano l'erroneità dell'affermazione del primo giudice secondo cui risulterebbe provato un rapporto di interdipendenza tra le APA oggetto di cessione e NT la struttura organizzativa 9.1. Va subito puntualizzato, in premessa, che, a giudizio della Corte, la produzione dei verbali delle prove testimoniali assunte nei giudizi di primo grado che hanno avuto ad oggetto la vicenda del trasferimento dei rami di azienda oggetto anche della presente causa deve ritenersi inammissibile, con conseguente inutilizzabilità dei verbali medesimi.
9.1.1. Ciò si afferma, in primo luogo, in quanto tali verbali non riportano i capitoli di prova in ordine ai quali sono state fornite le risposte dai testimoni, né tantomeno risulta possibile alla Corte comprendere cosa esattamente in quei giudizi fosse
38 necessario dimostrare da parte delle TÀ, se vi fossero circostanze fattuali non contestate e quale in definitiva fosse la rilevanza processuale di quanto riferito dai testimoni: non è possibile, in altri termini, comprendere a quali fatti indimostrati e da dimostrare si riferiscano le risposte date dai testimoni, ossia quali fossero i punti incerti e che il giudice abbia ritenuto necessario approfondire.
9.1.2. D'altro canto, come si è illustrato ampiamente nel paragrafo 8 e ss., i contenuti delle attività dei singoli rami non sono in contestazione fra le parti nel presente giudizio, con la conseguenza che non potrebbe darsi ingresso, oltretutto in grado di appello, a circostanze che non sono state compiutamente allegate dalle parti o che comunque appaiono irrilevanti a fronte di tutto quanto dalle originarie TÀ convenute non è stato contestato. A titolo esemplificativo, fermo restando che in ogni caso non potrebbero valorizzarsi giudizi espressi dai testimoni in ordine all'autonomia operativa dei singoli rami, essendo le valutazioni rimesse esclusivamente al giudicante, se l'utilizzo da parte dei lavoratori dei rami ceduti dei computer e degli scanner BN (cfr. in particolare quanto si è detto con riguardo all'APA LOGISTICS al superiore paragrafo 8.6. e ss.) non risulta contestato nel presente giudizio, non può giungersi a smentire tale pacifico dato di fatto sulla base di quanto riferito dalla teste Tes_2 nella causa R.G. 40404/2022 Trib. Roma a proposito della mancata cessione
[...] NT dei pc 9.1.3. Per tale ragione, dunque, la produzione appare inammissibile anche perché tardiva, trattandosi di atti di formazione antecedente alla pronuncia della gravata sentenza, e che, in ogni caso, non appaiono assumere rilevanza decisiva ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., non essendo indispensabili ed idonei a decidere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11994 del 16/05/2018), e non essendo dotati di potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al c.d. thema probandum (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7883 del 20/03/2019, conforme da ultimo Cass. Sez. L, Ordinanza n. 19829 del 18/07/2024).
9.2. Sostengono, in primo luogo, le TÀ appellanti che le interazioni tra i rami e le NTr strutture rimaste in sarebbero da ricondurre alle normali interazioni derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto stipulato con , avendo esse ad CP_1 oggetto solo lo “scambio” di documenti/informazioni e l'eventuale segnalazione di problematiche/irregolarità sulle pratiche da lavorare, essendo le guide operative e le procedure lavorative redatte da ciascuna struttura organizzativa, ed essendo l'interlocuzione con i responsabili di Accenture prevista dal contratto di appalto: in altri termini, anche alla luce dei contenuti delle prove testimoniali assunte negli analoghi giudizi di primo grado, non vi sarebbe mai stato un rapporto di NT
“interdipendenza” con le strutture di bensì unicamente un mero coordinamento funzionale tra strutture preposte a diversi ed autonomi cicli produttivi.
9.2.1. Posto che, come si è detto, i richiamati verbali sono da ritenere inutilizzabili, al fine di disattendere le riportate argomentazioni è sufficiente richiamare tutto quanto si è già detto con riguardo ai singoli rami, laddove, alla stregua della non contestazione di circostanze decisive allegate dagli originari ricorrenti, si è evidenziato come l'operazione di cessione posta in essere da abbia avuto ad oggetto, come CP_78 correttamente affermato dal primo giudice, singole porzioni di più ampie procedure volte al raggiungimento di un unico risultato, diverso a seconda della funzione svolta NT dalla singola APA nel contesto della più ampia struttura organizzativa di
39 9.2.2. Tanto è emerso, a titolo esemplificativo, con riguardo alla NTroparte_85
, per le attività di censimento e di controllo documentazione svolta dai
[...] lavoratori ceduti, che altro non è che una fase di un più ampio procedimento, avviato tramite richiesta di apertura ticket e proseguito con le verifiche di secondo livello dai
NT lavoratori dipendenti con i quali, pertanto, l'interlocuzione è necessaria, come dimostrano la mail del 06/10/2022 prodotta in atti (doc. n. 15 allegato al ricorso di primo grado), la mail del 17/05/2022 (doc. n. 19) e la mail del 24/05/2022 (doc. n.
NT 20), le prime due intercorse con un indirizzo di posta elettronica del dominio in uso ai lavoratori ceduti ( ) sul quale pervengono sollecitazioni, Email_1
NT richieste di chiarimenti, suggerimenti e pareri da parte dei dipendenti 9.2.3. Parimenti, quanto all' si è visto come le attività “amministrative” svolte CP_82 dai lavoratori addetti al ramo non rappresentino altro che una fase – come ammette
NT anche – del procedimento di erogazione del mutuo che è necessariamente unico e che, di conseguenza, impone una inevitabile interlocuzione tra i lavoratori del ramo ed
NT i dipendenti per giungere al risultato finale, ossia il perfezionamento della pratica e l'erogazione del mutuo: anche in tal caso, le necessarie connessioni tra i lavoratori
NT del ramo ceduto e gli uffici sono state dimostrate anche in via documentale dai lavoratori, nell'ambito della fase istruttoria (doc. n. 24), nell'ambito della fase di verifica dei titoli di proprietà dell'immobile in garanzia (doc. n. 25), nell'ambito della procedura di redazione della minuta (doc. n. 26), o anche in caso di anomalie nelle procedure di surroga attiva (doc. n. 27), e risultano imposte dall'essere tutti gli uffici coinvolti nel medesimo procedimento nell'ambito del quale l'uno non procede se non con il supporto dell'altro.
9.2.4. Quanto all'APA Strumenti di pagamento, è emerso in modo evidente come le attività svolte dai lavoratori ceduti rappresentino unicamente singole fasi di procedimenti più ampi e complessi, che si compiono con il necessario apporto dei predetti lavoratori e dei dipendenti che sono rimasti in BN. Il riferimento è, in primo luogo, alla gestione del , ossia al controllo e monitoraggio del contante, che si CP_114 perfeziona esclusivamente tramite il pacifico utilizzo di applicativi informatici di
NT proprietà (c.d. Adamknox), e quindi attraverso una necessaria interlocuzione tra
NT i lavoratori del ramo ed i dipendenti delle agenzie sul territorio, ai quali viene fornita assistenza dal reparto, ad esempio, per le richieste di contante ovvero per
NT supporto alla contabilità automatica. Ma la necessaria interazione con i dipendenti è ancora più evidente con riguardo al reparto Monetica: difatti, come dedotto dai lavoratori e non contestato, i lavoratori appartenenti al reparto in questione si
NT occupano di una sola fase della lavorazione delle carte di credito e di debito ossia
“Amministrazione frodi e dispute”, che si inserisce più in generale nel procedimento di NT gestione delle carte di credito rimasto attribuito alle competenze dei dipendenti addetti all'Ufficio Reclami, al Nucleo Prevenzione Frodi, al Commerciale Corporate, ai NTrolli NTabili ed all'Assistenza Commerciale, con i quali, pertanto, i lavoratori del ramo ceduto devono necessariamente confrontarsi. Le medesime considerazioni valgono per il reparto Titoli di credito, che si occupa unicamente di singole fasi di NT lavorazione degli assegni bancari e circolari emessi da quale ad esempio la lavorazione delle segnalazioni di rifiuto di pagamento, ovvero il versamento da remoto NT degli assegni rifiutati dagli ATM, mentre i dipendenti delle agenzie si occupano delle fasi di emissione ed incasso dell'assegno, delle attività di contabilizzazione degli incassi bonari e di tutto quanto attiene all'Assistenza ME, ivi comprese
40 attività che prima della cessione erano svolte dal ramo, come le richieste informative in merito agli assegni.
9.2.5. Con riguardo all'APA Prodotti, è emerso lo svolgimento delle medesime attività (apertura e chiusura conti correnti) da parte dei dipendenti del ramo per i clienti NT persone giuridiche e dei dipendenti per i clienti persone fisiche, nonché l'attribuzione delle singole fasi di lavorazione della pratica di apertura conto corrente NT sia ai dipendenti – che trasmettono la richiesta di apertura conto e rilasciano l'autorizzazione finale all'apertura – sia ai lavoratori del ramo ceduto, che ricevuto la NT richiesta tramite gli applicativi informatici svolgono le attività di verifica documentale e procedono, una volta ricevuta l'autorizzazione dell'Ufficio Antiriciclaggio BN, alla effettiva apertura del conto: anche in tal caso, quindi, è evidente la necessaria interazione tra i reparti che va al di là del mero coordinamento in quanto si tratta di azioni congiunte tutte necessarie per il raggiungimento dello scopo produttivo finale.
9.2.6. Per l'APA Logistics è emersa quale circostanza pacifica la mancata cessione di tutti i reparti del ramo e la permanenza fisica delle unità cedute all'interno degli uffici NT e delle sedi di dove i lavoratori oggetto della cessione continuano a lavorare NT nonostante non siano più dipendenti come pure è risultato dimostrato che le attività compiute dai lavoratori addetti al ramo ceduto non siano altro che fasi di NT lavorazioni e procedure più complesse, fasi svolte in parallelo dai dipendenti per talune diverse tipologie di clienti, e procedure che necessitano dell'intervento NT integrato dei lavoratori ceduti e dei dipendenti rimasti in per giungere al risultato finale, quale, nel caso specifico, ad esempio la consegna al cliente di un documento reperito in archivio su richiesta del cliente medesimo o anche la consultazione di un fascicolo dall'archivio. Non vi è contestazione, ad esempio, sulla circostanza che l'invio della documentazione richiesta da parte dei lavoratori ceduti debba essere sottoposta NTr in casi specifici all'autorizzazione da parte di uffici quali Legale Retail,
[...]
, e FUEG BN, ovvero che per determinate CP_123 NTroparte_124 tipologie di ricerche documenti sia necessaria una continua interlocuzione con i NT dipendenti come dimostra tra l'altro lo scambio di mail di cui al doc. n. 51 allegato al ricorso, o ancora che per risolvere anomalie nelle procedure di regolarizzazione e corretta archiviazione della documentazione cartacea (reparto Standardizzazione NT Fascicoli) i lavoratori ceduti debbano direttamente interpellare il dipendente che ha inviato il documento cartaceo in archivio, come dimostra lo scambio di mail di cui al doc. n. 52 allegato al ricorso.
9.2.7. Quanto, infine, all'APA Flussi, è provato che alcuni reparti del ramo – quali
[...] ed Embargo e Movimentazione NTi – non abbiano formato oggetto di Parte_23 NT cessione e siano rimasti in che la cessione non abbia interessato un intero reparto NT né tutte le relative lavorazioni, avendo mantenuto le attività ritenute più sensibili poiché relative al monitoraggio ed alla valutazione delle transazioni estere verso paesi sotto embargo, come pure che la procedura di rimborso relative alle transazioni bloccate in quanto possibili oggetto di embargo viene posta in essere dal lavoratore addetto al ramo ceduto soltanto dopo che il reparto Flussi ed Embargo Parte_23
c.d. Shine provvede a blocco della transazione e la segnala al lavoratore medesimo, che, quindi, si occupa soltanto di una fase della lavorazione.
9.2.8. Resta, pertanto, confermato che le attività svolte dalle APA oggetto di trasferimento non siano altro che tasselli che si inseriscono in processi lavorativi più
41 NT ampi e che necessariamente impongono una interazione con i dipendenti che si occupano delle fasi prodromiche ovvero delle fasi successive, e ciò al fine di raggiungere il risultato finale di volta in volta individuato.
9.3. Le TÀ appellanti sostengono altresì che il primo giudice avrebbe errato nell'affermare che i rami ceduti continuano ad operare dopo la cessione seguendo le linee gestionali del reparto RN non ceduto, e ciò in quanto nella CP_78 memoria aveva avuto modo di evidenziare l'estraneità della RN CP_78 rispetto ai rami ceduti, trattandosi di struttura del tutto separata dalla Divisione Operations nell'ambito della quale i rami erano situati e che aveva competenze trasversali;
si afferma, inoltre, che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice i rami sono stati ceduti con i relativi responsabili, come chiarito con le memorie difensive, e sul punto non è stata svolta istruttoria, mentre dalle dichiarazioni dei testimoni ascoltati nei richiamati giudizi emergerebbe che la “linea di comando” è stata trasferita in uno con i rami.
9.3.1. Si è già detto della mancata contestazione da parte di in ordine alle CP_78 NT circostanze dedotte con il ricorso ed attinenti alla struttura RN ai superiori paragrafi 8.8.2. e ss. L'affermazione secondo cui “ veva avuto modo CP_78 di evidenziare l'estraneità della RN rispetto ai rami ceduti, trattandosi di struttura del tutto separata dalla Divisione Operations nell'ambito della quale i rami erano situati e che aveva competenze trasversali” non trova riscontro nella lettura della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado di laddove il reparto CP_78
RN risulta menzionato unicamente: i) al paragrafo 5.1, dove si legge “Al fine di NT assicurare e garantire tali servizi, sino al mese di maggio 2021, la Direzione PA di era articolata in tre strutture organizzative, denominate “Planning & Accounting NTrols”, “RN e Performance PA”, e “Operations”, a loro volta organizzate in sottostrutture”, senza menzionare alcunché in ordine alle competenze ed al ruolo di RN, né tantomeno contestare le deduzioni dei lavoratori;
ii) al paragrafo 75, dove si legge “La gestione delle comunicazioni via fono/mail avviene esclusivamente tra NT i responsabili delle due TÀ in particolare solo il Resp. Operations Cash
[... Management ( , la struttura dell'APA (responsabile CP_137 NTroparte_87
[...
), la RN PA (responsabili , e Per_5 CP_138 CP_139 Per_6
possono interloquire con i soli responsabili di (Infusion CP_140 Per_7 CP_1
Manager, Resp. di Divisione e di Ufficio)”: tale affermazione, tra l'altro, come si è già detto ai superiori paragrafi 8.2. e ss., è smentita recisamente dalla documentazione allegata al ricorso, ed in particolare dal doc. n. 18, da cui si evince che Persona_1
già responsabile operativo del ramo ceduto e trasferito nelle more della
[...] NT cessione nel reparto RN ha continuato a supervisionare le lavorazioni degli addetti al reparto ceduto ed a interloquire direttamente con gli stessi. Vaga e generica, d'altro canto, come già si è illustrato, era stata in primo grado la contestazione del ruolo di da parte di (cfr. capitolo 235 della memoria di Parte_12 CP_1 costituzione in giudizio).
9.3.2. Con riguardo al mancato trasferimento, unitamente alle APA, delle “linee di comando”, vero è che (cfr. capitolo 98 della memoria di primo grado) aveva CP_78 genericamente dedotto che “nessuno dei dipendenti appartenenti alla Divisione ha mutato la propria attività ed i responsabili delle singole strutture sono rimasti gli stessi”, mentre in modo più analitico (cfr. pagg. 21 e ss. della memoria di primo NTroparte_1 grado) aveva descritto la struttura organizzativa dei rami prima e dopo la cessione,
42 evidenziando come i responsabili delle singole APA cedute, prima e dopo la cessione, fossero rimasti sempre gli stessi, indicandone anche i nomi.
9.3.3. Ma il punto è un altro: il primo giudice, in modo forse sintetico, ha evidenziato le seguenti circostanze: “… si rileva che incontestatamente nelle more della cessione sono stati trasferiti i vari responsabili dei rami ceduti. A nulla rileva che ciò sia avvenuto su loro richiesta per come dedotto dalla Si rileva, peraltro che CP_78 [...] responsabile operativo del ramo ceduto Per_1 NTroparte_141
è stato trasferito nel maggio 2022, una settimana soltanto prima della
[...] cessione. Inoltre, anche altri dipendenti che lavoravano nei rami ceduti non sono stati trasferiti per come emerge dalle rispettive deduzioni delle parti. In sostanza CP_78 da un lato ha ceduto solo una parte del personale delle varie APA trasferite ma non la catena di comando che è rimasta al suo interno, dall'altro sono state cedute porzioni di attività, per come affermato dai ricorrenti e non contestato da a circostanza CP_78 incide sul requisito dell'autonomia funzionale in quanto non sono state cedute intere attività ma porzioni delle stesse (lavorazioni), svolte da NTroparte_1 in integrazione inscindibile con e non sono stati ceduti i
[...] CP_78 responsabili dei rami ceduti che sono rimasti all'interno della compagine aziendale di
. CP_78
9.3.4. Quindi, come è chiaro, il riferimento specifico era alla circostanza dello spostamento strategico dei responsabili operativi dei rami ceduti – quale era ad esempio per EIR – nel periodo immediatamente Persona_1 CP_85 antecedente all'operazione di trasferimento, senza ovviamente negare che i reparti ceduti fossero dotati di (nuovi) responsabili, nominati a seguito dello spostamento dei primi e poi evidentemente ceduti ad unitamente ai rami cui appartenevano. CP_1
9.3.5. E difatti, ciò che i lavoratori avevano dedotto con il ricorso, e che, come già ai superiori paragrafi illustrato, è rimasto incontestato era che: a) il Responsabile operativo del ramo ENTRATA IN RELAZIONE, il dipendente BN ME NE, è stato trasferito proprio al momento della cessione, ossia nel mese di maggio 2022, presso un reparto che non è stato oggetto di cessione, il Reparto sito in Parte_12
BN Tiburtina;
b) fino al mese di aprile 2021, il Responsabile del ramo MUTUI era stato NT il dipendente ME NE non interessato alla cessione, difatti egli è stato trasferito e lavora tutt'oggi presso il reparto BN non ceduto RETAIL-
[...] che si occupa della gestione di vendita di prodotti bancari alla CP_109 clientela;
c) parimenti, la Responsabile delle lavorazioni MUTUI POST IP e MUTUI POST SALES, la dipendente non è stata NTroparte_102 interessata dalla cessione, atteso che, poco prima della stessa, la lavoratrice è stata trasferita nel reparto che si occupa della NTroparte_142 commercializzazione del prodotto mutui;
d) il Responsabile operativo del Ramo NT STRUMENTI DI PAGAMENTO, il dipendente , è stato trasferito nelle Tes_1 NT more della cessione presso il reparto MOVIMENTAZIONE CONTI che non è stato oggetto di cessione;
e) il Responsabile e Referente per il reparto IC del Ramo STRUMENTI DI PAGAMENTO, la dipendente , non è stata Parte_16 interessata dalla cessione ed è stata inserita nel reparto Assistenza Commerciale BN non ceduto;
f) il dipendente BN LL AB, che apparteneva al Parte_25 NT non è stato interessato alla cessione ma è stato trasferito nel reparto RN non ceduto;
g) il ramo LOGISTICS ha sempre avuto come Responsabile , Persona_2 NT NT dipendente non interessato alla cessione, che lavora tutt'oggi in spostato
43 nelle more della cessione, ossia nel mese di maggio 2021, presso il reparto non ceduto di Assistenza Commerciale.
9.3.6. Questo è il senso del significato dell'affermazione del primo giudice, secondo cui non sarebbe stata oggetto di trasferimento la “linea di comando”: i responsabili operativi dei rami ceduti, ossia coloro che possedevano esperienza e competenze acquisite nel tempo nei relativi ambiti, sono stati sottratti alle APA destinate ad essere NT cedute e mantenuti all'interno di con la conseguenza che solo formalmente può dirsi che a seguito del trasferimento i rami ceduti abbiano mantenuto la medesima struttura organizzativa, poiché nella sostanza la “linea di comando” è stata strategicamente modificata proprio in prossimità dell'operazione di cessione.
9.4. Si afferma, ancora, con le proposte impugnazioni che, quanto all'assenza di manuali operativi predisposti dalla cessionaria, avrebbe errato il giudice di prime cure nell'affermare che la mancata produzione di tali manuali costituisce prova della inesistenza degli stessi: e ciò in quanto entrambe le TÀ avevano ampiamente contestato la deduzione dei lavoratori secondo la quale li stessi avrebbero continuato NT ad operare secondo le guide operative di o finanche secondo le direttive di essa;
dunque, il Tribunale, a fronte delle contrastanti allegazioni delle parti, avrebbe dovuto procedere all'espletamento della prova testimoniale, in modo da appurare la veridicità delle allegazioni delle convenute e la esistenza dei manuali in questione, come accaduto nei richiamati analoghi giudizi.
9.4.1. Orbene, posto che, come si è già detto, i verbali delle prove testimoniali raccolte nei giudizi analoghi sono inutilizzabili, osserva la Corte che il giudice di prime cure, sul punto specifico, ha così motivato: “a fronte della deduzione secondo cui, anche dopo la cessione, continuano ad essere utilizzati presso i rami ceduti le guide operative - manuali della né quest'ultima né la hanno CP_78 NTroparte_1 versato in atti anche un solo manuale di servizio Accenture riferito a uno qualsiasi dei rami di azienda ceduti, dimostrando in tal modo la non rispondenza a verità delle avverse deduzioni sul punto”.
9.4.2. Il Tribunale, in sostanza, ha ritenuto – correttamente – che l'unica prova valida ed efficace dell'esistenza di manuali operativi predisposti e redatti direttamente da Accenture dopo l'operazione di cessione, idonei a far sì che i lavoratori non dovessero più tenere conto e seguire le direttive già predisposte dalle Guide elaborate da fosse, semplicemente, la produzione in giudizio dei manuali in questione. Parte_12
9.4.3. Tale affermazione viene contrastata non provvedendo a produrre – seppur tardivamente – i manuali in questione, al fine di corroborare le deduzioni svolte in primo grado, bensì lamentando che il primo giudice non avrebbe disposto, in presenza di allegazioni contrastanti, la prova testimoniale sul punto.
9.4.4. La censura è, a giudizio della Corte, del tutto fallace: in primo luogo, si concorda con la valutazione del Tribunale secondo cui la mancata produzione in giudizio dei manuali non consente di ritenere veritiera l'affermazione della loro esistenza. Inoltre, se, per come meglio si dirà più avanti, i lavoratori delle APA cedute hanno continuato NT ad operare in ambiente informatico utilizzando programmi ed applicativi di NT proprietà è conseguenziale che, nell'ambito di fasi procedimentali ben individuate, dovessero necessariamente seguire le linee guida operative elaborate da CP_78 NT
9.4.5. D'altro canto, a ben vedere, nel giudizio di primo grado, mentre aveva solo genericamente dedotto che “a seguito della cessione gli standard operativi sono quelli
44 delineati dai Manuali Accenture” e che “ ha proceduto alla redazione di propri CP_1 manuali di servizio”, dopo aver affermato, in modo altrettanto generico, NTroparte_1 che “a seguito della cessione gli standard operativi sono quelli delineati dai Manuali Accenture in ragione dei livelli di servizio contrattualmente pattuiti”, ha allegato di aver proceduto alla redazione di propri “manuali di servizio”, ed in particolare che: i) la NT TÀ , prendendo le mosse dal NTratto di Outsourcing e dalle previsioni contrattuali, aveva predisposto per ogni ufficio un elenco delle attività da svolgere;
ii) per ognuna di tali attività, le persone addette alla redazione dei manuali avevano contattato i Responsabili di Divisione ed avevano individuato quale ufficio e in alcuni casi quale operatore specifico svolgeva quella determinata attività; iii) quindi, fatta questa individuazione, le persone erano state sentite una per una, in alcuni casi direttamente affiancate mentre svolgevano l'attività, ed erano state trascritte tutte le singole operazioni necessarie per lo svolgimento di ciascuna attività.
9.4.6. Appare, quindi, evidente che, al più, i c.d. manuali operativi predisposti da
– di cui si ribadisce non è stata dimostrata l'esistenza – appaiono, alla CP_1 stregua della descrizione fornitane dalla stessa TÀ, piuttosto come testi ricognitivi dei profili dei singoli dipendenti e delle competenze a loro attribuite, e non anche come vere e proprie guide operative contenenti le direttive da seguire nel compimento delle singole fasi di lavorazione. NT
9.5. Si sostiene, ancora, con gli appelli che, quanto all'utilizzo degli applicativi il primo giudice non avrebbe tenuto conto delle specifiche deduzioni difensive svolte in primo grado da secondo cui: i) gli applicativi informatici richiamati in sede CP_78 di ricorso non costituiscono beni materiali afferenti al ramo e funzionali all'esecuzione del ciclo produttivo del ramo stesso, bensì costituiscono un “ambiente” o, più NT semplicemente, un “archivio” tecnologico in cui riversa diverse informazioni, rese così disponibili al ramo per lo svolgimento del servizio, nonché ad altri ambiti aziendali per la fruizione del prodotto/servizio reso dal ramo stesso;
ii) gli applicativi costituiscono dei meri ambienti virtuali, accanto alle caselle di posta, ambienti che consentono lo scambio delle informazioni e il rilascio dei risultati/prodotti del servizio NT stesso;
iii) i rami interagiscono con sugli applicativi informatici grazie ad una connessione sicura (rete privata virtuale) mediante la quale si accede, con specifiche NT credenziali associate ad utenze individuali create da agli ambienti informatici della Banca e, dunque, agli applicativi d'interesse, mentre successivamente, una volta NT avuto accesso all'ambiente informatico di il ramo, in forza di specifiche richieste di assistenza (ticket ovvero e-mail), provvede, grazie anche a specifiche soluzioni tecnologiche intelligenti o avanzate di cui era (ed è) dotato (oggetto queste di cessione), a svolgere i servizi richiesti sulle informazioni e sulla documentazione messa a disposizione dalla Banca;
iv) i rami ceduti si avvalevano e tuttora si avvalgono di specifiche soluzioni tecnologiche intelligenti o avanzate, anch'esse oggetto di NT cessione, in grado di compiere, sugli spazi virtuali messi a disposizione di attività totalmente automatizzate per l'esecuzione del servizio;
pertanto, tali soluzioni tecnologiche, quali robot e soluzioni applicative avanzate, acquisendo e trattando le NT informazioni e la documentazione messa a disposizione da sugli ambienti virtuali della Banca, provvedono a compiere operazioni informatiche, in via automatizzata, in grado di consentire una più efficiente e tempestiva esecuzione del servizio proprio del ramo stesso;
v) i robot ceduti unitamente ai rami erano e sono in grado, di svolgere attività proprie dei rami stessi;
il Tribunale afferma, sulla base delle mere allegazioni
45 degli odierni appellati che tali robot effettuerebbero “solo limitate ed elementari operazioni di controllo”, ma diversamente i robot e le soluzioni applicative oggetto di cessione sono, al contrario degli applicativi richiamati dal primo giudice, funzionali all'esecuzione del ciclo e dello scopo produttivo del ramo, che resta quello, attuato anche grazie alle automazioni apportate dalle soluzioni informatiche trasferite, di eseguire attività di back-office processando le informazioni messe a disposizione da NT NT
attività che può svolgersi a prescindere dagli applicativi di richiamati da controparte, che non sono in alcun modo funzionali all'esecuzione del ciclo produttivo del ramo;
qualora il primo giudice avesse dato corso alla prova testimoniale avrebbe appurato la piena idoneità dei robot a costituire strumento di lavoro e la non rilevanza ai fini del servizio reso dai singoli rami degli applicativi della cedente.
9.5.1. Come già riportato al superiore paragrafo 1.3., il primo giudice sulla questione ha così argomentato: a) è incontestato che i ricorrenti e gli altri dipendenti dei rami ceduti debbano necessariamente, per rendere la loro prestazione lavorativa, utilizzare gli applicativi dei sistemi informatici della e operare su di essi: le Agenzie CP_78 cedute svolgono le attività cui sono preposte utilizzando gli applicativi informatici di e i dati e le procedure operative da essa forniti;
b) né può rilevare la CP_78 circostanza affermata dalle TÀ resistenti secondo cui vengono utilizzati i cosiddetti
“robot process automation”, atteso che: - a fronte della deduzione delle parti ricorrenti secondo cui la quasi totalità di essi non ha mai utilizzato tali robot nell'attività lavorativa la controparte non ha contestato specificamente la circostanza;
- tali robot consistono in server e hardware, predisposti per definire processi automatizzati ripetitivi che operano connettendosi ai sistemi BN e, incontestatamente, senza i sistemi operativi di quest'ultima non sono in grado di funzionare;
- i software NT gestionali e infrastrutturali sono rimasti presso che ne ha conservato la proprietà;
- per quello che è dato capire dalla descrizione fornita dalla stessa
[...] ali robot realizzano operazioni di verifica ripetitiva di file (come NTroparte_1 NT le carte bloccate), tuttavia sono i dipendenti Accenture ex a dover procedere a estrarre i file trovati, a effettuare le necessarie verifiche e lavorazioni, che possono NT essere effettuate soltanto tramite gli applicativi e i sistemi informatici di 9.5.2. Osserva la Corte, in primo luogo, che le riportate argomentazioni non risultano contrastate in modo efficace dal motivo di gravame in disamina: ciò si afferma in quanto, alla stregua di tutto quanto si è detto con riguardo al funzionamento, allo scopo produttivo, ed alle modalità operative delle APA cedute, non vi è alcun dubbio che i lavoratori addette alle stesse debbano necessariamente operare utilizzando gli NT applicativi ed i programmi informatici di proprietà che, anche a voler ammettere che costituiscano un “ambiente virtuale informatico” all'interno del quale avviene lo scambio di documenti ed informazioni finalizzato al raggiungimento del risultato finale del processo produttivo, comunque sono strumenti di lavoro imprescindibili senza i quali e al di fuori dei quali non vi è servizio reso dai lavoratori addetti ai rami ceduti.
9.5.3. Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto incontestata “la circostanza riportata nel ricorso introduttivo …, in base alla quale non sono stati ceduti una lunga serie di applicativi necessari a svolgere le attività svolte dai lavoratori all'interno dei rami ceduti” e che, pertanto, “l'attività svolta dai dipendenti interessati al trasferimento viene eseguita mediante l'utilizzo di indispensabili strumenti di lavoro informatici rimasti in capo alla cedente”.
46 9.5.4. Difatti, come si è già illustrato ai superiori paragrafi 8.2. e ss., con riguardo alla NT
è rimasto incontestato, da parte di e Accenture, NTroparte_85
NT l'utilizzo, ad opera dei lavoratori dei rami ceduti, di programmi informatici necessari ed imprescindibili per poter operare e svolgere le proprie attività sulle
NT informazioni e sui documenti messi a disposizione sempre da oltre che di utenze
NT NT (parimenti necessarie per poter accedere agli “ambienti” informatici e di
NT NT caselle di posta elettronica né tantomeno ha contestato in modo specifico e
NT puntuale l'utilizzo da parte dei lavoratori di computer di proprietà oltre che dei
NT sistemi operativi non oggetto di cessione, essendosi limitata ad affermare NTr genericamente che i lavoratori utilizzano i “PC fisici dei rami”. Quanto all'APA non vi è stata contestazione alcuna da parte delle TÀ in merito all'utilizzo da parte
NT dei lavoratori del ramo dell'applicativo informatico MIRO', di proprietà e non oggetto di cessione, ai fini, ad esempio della redazione della minuta contrattuale ovvero per ricevere il mandato di pagamento da eseguire. Anche per il ramo Strumenti di Pagamento è emerso il pacifico utilizzo, da parte dei lavoratori dell'APA, di
NT applicativi informatici di proprietà quali ad esempio Adamknox per il controllo ed il monitoraggio del contante, o anche GEREPlus per la gestione dei reclami relativi alle
NT carte di credito e debito o ancora Blend e Aurelia Remedy per la lavorazione delle segnalazioni di rifiuto di pagamento, ovvero il versamento da remoto degli assegni rifiutati dagli ATM. Quanto all'APA Prodotti, è emerso l'incontestato utilizzo del sistema operativo BN Ticket Remedy, tramite il quale i lavoratori ceduti ricevono la
NT richiesta da parte dei dipendenti di aprire il conto corrente per le persone giuridiche e gli stessi provvedono, in seguito ad una attività di verifica documentale e
NT in seguito all'autorizzazione ricevuta dai dipendenti del reparto Parte_17 antiriciclaggio non oggetto di cessione, all'apertura del conto corrente. Pacifico ed incontestato è altresì, con riguardo all'APA Logistics, l'utilizzo esclusivo di applicativi
NT informatici quali caselle di posta elettronica, anche certificata, e sistemi operativi quali PDS Piano dei Sistemi, DWM, GAFPortal, Aurelia Remedy, in uso sia CP_126
NT ai dipendenti che ai dipendenti , e ciò al fine di gestire ad esempio le CP_1 richieste di ricerche di documentazione nell'archivio, ovvero per inviare i documenti
NT al cliente o ai dipendenti che hanno fatto la richiesta, o ancora per gestire le richieste di consultazione fascicoli, come pure il necessario svolgimento delle attività
NT di scansione dei documenti cartacei per il tramite di pc e scanner di proprietà Infine, per l'APA Flussi non è stata contestata la circostanza dell'utilizzo da parte del lavoratore addetto del sistema operativo Piano dei sistemi-BLEND per operare nella procedura di rimborso delle transazioni bloccate, ovvero degli applicativi PDS Piano dei Sistemi e Aurelia Remedy in tutti i casi in cui è necessario provvedere ad effettuare,
NT su richiesta delle agenzie una variazione conto o trasferimento conto corrente per fare in modo che il dipendente dell'agenzia possa materialmente effettuare la variazione.
9.5.5. D'altro canto, va sottolineato come con la memoria di costituzione nel CP_78
NT giudizio di primo grado, aveva indicato in modo analitico gli applicativi informatici in uso ai lavoratori delle APA cedute, deducendo che: “… i rami ceduti, in forza del contratto di appalto di cui si è detto al precedente punto n. 48, svolgono le attività di
“back office” bancario (verifiche, analisi, controlli, segnalazioni, richieste, aggiornamenti, quadrature, rettifiche, contabilizzazioni, eliminazioni, smistamenti, archiviazioni, etc.) NT sulle informazioni/documenti messi a disposizione da sugli applicativi informatici
47 di seguito indicati (spesso analoghi): 1) con riferimento al ramo Anagrafe CP_82
Web, Accordi Pds, Accordi Web, Sirio, Dwm, Scheda Cliente, Feg, Sif, Cics, Miro, Pflow, Valtec, Mysdd, Successioni, Tool Sda, Tool Raccomandate, Portel, Transfert, Stadel, Tenflussi, Mutool, Geck;
Remedy, Cerved – Crif, Gaf, Cflow, Archiving, Epc, Gefi, Micra, Sici, Gedo;
2) con riferimento al ramo APA Flussi: Anagrafe Web, Accordi Pds, Accordi Web, Sirio, Dwm, Pds, Blend, Scheda Cliente, Feg, Cics, Pflow, Mysdd, Successioni, Tool Sda, Tool Raccomandate, Portel, Transfert, Stadel, Tenflussi, Mutool, Geck;
Vega, Remedy, Incassi commerciali, Gaf, Gedo, Artik;
3) con riferimento al ramo APA Strumenti di Pagamento: Anagrafe Web, Accordi Pds, Accordi Web, Sirio, Scheda Cliente, Feg, Cics, Mysdd, Successioni, Tool Sda, Tool Raccomandate, Portel, Transfert, Stadel, Tenflussi, Mutool, Geck;
Remedy, Cerved – Crif, Gaf, Cflow, Archiving, Vega, Artik, K-link, Blend, Gere, Cams, Incassi commerciali, Payament Engine, Gari 2000, Topaze, Uptown, Cassa Cambiali, Dipo, Gesin, Cai;
4) con riferimento al ramo PF: Anagrafe Web, Accordi Pds, Accordi CP_81
Web, Scheda Cliente, Cerved – Crif, KYC, Blend, Cai, Pds, Dwm, Remedy, Cflow;
5) con riferimento al ramo APA Prodotti: Anagrafe Web, Accordi Pds, Accordi Web, Scheda Cliente;
Remedy, Cerved – Crif, Gaf, Cai, Dwm, Cad;
6) con riferimento al ramo APA Successioni: Accordi Pds, Accordi Web, Sirio, Dwm, Gaf, Scheda Cliente, Pds, Feg, Sif, Mysdd, Successioni, Tool Sda, Tool Raccomandate, Portel, Transfert, Stadel, Tenflussi, Mutool, Geck;
Remedy, Archiving, Blend, Cflow;
7) con riferimento al ramo APA Logistics: Anagrafe Web, Accordi Pds, Accordi Web, Cad, Miro, Appian, Gaf, Scheda Cliente, Feg, Sif, Mysdd, Successioni, Tool Sda, Tool Raccomandate, Portel, Transfert, Stadel, Tenflussi, Mutool, Geck, Archiving, Blend, Micra, Cflow. 120. In particolare, oggi, i NT rami “interagiscono” con sugli applicativi informatici sopra richiamati (mediante PC fisici dei rami) grazie ad una connessione sicura (rete privata virtuale) mediante la NT quale si accede, con specifiche credenziali associate ad utenze individuali create da agli ambienti informatici della Banca e, dunque, agli applicativi d'interesse 120.1. Una NT volta avuto accesso all'ambiente informatico di i rami, in forza di specifiche richieste di assistenza (ticket ovvero e-mail), provvedono, grazie anche all'aiuto di specifiche soluzioni tecnologiche intelligenti o avanzate di cui erano (e sono) dotati (oggetto queste di cessione), a svolgere i servizi richiesti (verifiche, analisi, controlli, segnalazioni, richieste, aggiornamenti, quadrature, rettifiche, contabilizzazioni, eliminazioni, smistamenti, archiviazioni, etc.) sulle informazioni e sulla documentazione messa a NT disposizione dalla Banca. 120.2. Nell'ambiente informatico di i rami possono avere accesso, oltre che agli applicativi, anche a caselle di posta elettronica ordinaria (con estensione BN external) volte a consentire, in maniera protetta e sicura (evitando diffusioni incontrollate), di operare sulle informazioni e sulla documentazione messa a disposizione dalla specialmente in caso di malfunzionamento degli applicativi…”. CP_78 NTr
9.5.6. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto con il gravame, ha ammesso che tutte le attività dei lavoratori addetti alle APA oggetto di cessione non possono svolgersi se non con l'utilizzo degli applicativi informatici analiticamente riportati – finanche in numero superiore a quello indicato dai lavoratori – nella propria memoria, a prescindere dai quali non può procedersi nell'esecuzione delle singole fasi del ciclo produttivo del ramo: è la stessa TÀ appellante, difatti, che puntualizza che soltanto NT con l'accesso agli “ambienti informatici” per il tramite di una connessione sicura NT e di specifiche credenziali associate ad utenze individuali create da i lavoratori delle APA sono in grado, grazie anche all'aiuto di specifiche soluzioni tecnologiche intelligenti di cui sono dotati, di svolgere i servizi di back office richiesti.
48 9.5.7. Quanto, infine, alle funzioni e all'utilizzo dei robot, si condivide quanto affermato dal primo giudice, secondo cui i robot in questione consentono di svolgere operazioni automatizzate nell'ambito delle lavorazioni di competenza dei lavoratori dell'APA, ma che rappresentano comunque un minus rispetto alla materiale attività che viene NT compiuta dai predetti lavoratori. Come si è detto al superiore paragrafo 8.2., ha dedotto per l' un utilizzo dei c.d. robot al fine “di estrarre in NTroparte_85 automatico dagli applicativi della Banca cliente la documentazione contrattuale riferita a determinate posizioni e, sempre in automatico, verificare i dati contenuti all'interno della documentazione confrontandoli con quelli presenti nell'applicativo di anagrafica dei clienti della Banca, effettuando, nel caso, i necessari aggiornamenti” (pag. 52 della memoria di primo grado), ossia allo scopo di compiere un'attività del tutto limitata e circoscritta rispetto alle svariate attività di competenza dei lavoratori dell'APA ceduta NT nei singoli settori come sopra descritti. E comunque, come già evidenziato, ha NT spiegato come, soltanto dopo aver eseguito l'accesso all'ambiente informatico di i lavoratori addetti ai rami intervengono sulle specifiche richieste di assistenza e provvedono a svolgere i servizi richiesti (verifiche, analisi, controlli, segnalazioni, richieste, aggiornamenti, quadrature, rettifiche, contabilizzazioni, eliminazioni, smistamenti, archiviazioni, etc.) sulle informazioni e sulla documentazione messa a disposizione dalla anche tramite le “specifiche soluzioni tecnologiche intelligenti CP_78
o avanzate” in questione, il che conferma che il ricorso al supporto dei robot avviene unicamente in ausilio all'attività che viene compiuta personalmente dal singolo lavoratore. D'altro canto, , con la memoria di primo grado, ha precisato che CP_1 Con
“il robot … è lo strumento utilizzato dall'operatore e che semplifica la lavorazione Con che quest'ultimo deve eseguire” e che, soprattutto, “ può svolgere tale operazione
[individuazione delle operazioni relative a carte bloccate] manualmente, impiegando uno o più operatori, oppure può semplificare il processo utilizzando un programma apposito”, con ciò confermando l'utilizzo non esclusivo dei robot in questione rispetto NT all'apporto lavorativo dei dipendenti (cfr. pagina 21 della richiamata memoria).
9.5.8. Pertanto, i c.d. robot non sono altro che sistemi operativi finalizzati a gestire processi in modo automatizzato, ma che sicuramente operano – e non potrebbe essere diversamente – nei sistemi e negli applicativi BN in cui tutte e fasi delle lavorazioni devono svolgersi.
9.6. Sostengono, inoltre, le TÀ appellanti che, quanto all'assistenza tecnica, il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che “in caso di malfunzionamento, interviene anche in seguito alla cessione l'assistenza tecnica afferente alla ”, poiché, con la CP_78 propria memoria difensiva, aveva chiarito che solo nel periodo NTroparte_1 transitorio vi era stata una task force volta alla risoluzione delle problematiche informatiche dovute ai collegamenti dei sistemi, e che tale strumento transitorio non era più presente.
9.6.1. Invero, in merito all'assistenza tecnica, il giudice di prime cure, nel sostenere l'assenza di autonomia funzionale delle APA cedute, ha affermato che “la TÀ cessionaria non risulta dotata di alcuna struttura interna dedicata alla risoluzione di eventuali anomalie del funzionamento dei sistemi informatici, con la conseguenza che, in caso di malfunzionamento, interviene anche in seguito alla cessione l'assistenza tecnica afferente alla . Tale affermazione, come è evidente, è strettamente collegata CP_78 alla valorizzazione dell'utilizzo, anche dopo la cessione, degli applicativi informatici NT rimasti di proprietà di in sostanza, il primo giudice ha voluto sottolineare come
49 le APA trasferite ad non soltanto hanno continuato ad utilizzare, CP_1 NTr esattamente come in epoca antecedente alla cessione, i programmi per compiere le attività di loro competenza, quanto anche hanno continuato a ricevere assistenza tecnica in caso di malfunzionamento di questi stessi applicativi proprio dalla TÀ cedente. E tali argomentazioni non risultano adeguatamente ed efficacemente contrastate dal motivo di gravame.
9.6.2. D'altro canto, nel giudizio di primo grado aveva confermato che la CP_78 manutenzione degli applicativi informatici in argomento e gli interventi in caso di NT anomalie erano rimasti di competenza di e che, anzi, in caso di anomalia informatica il personale dei rami procedeva e procede ad aprire una segnalazione alla NT Funzione IT di attraverso un apposito portale. Parimenti, aveva dedotto CP_1 NT che vi era stato un intervento manutentivo di per i primi due mesi dopo la cessione, ma unicamente “al fine di consentire il progressivo trasferimento dei Robot Process Automation alla cessionaria senza incidere sulla continuità, funzionalità e integrità”, quindi esclusivamente con riferimento ai c.d. robot.
9.7. Non può, infine, attribuirsi rilievo ai fini della presente decisione alla perizia di NT parte prodotta da in relazione all'autonomia dei rami di azienda ceduti (cfr.doc. n. NT
5 allegato alla comparsa di costituzione di nel giudizio di primo grado). Trattasi, difatti, di atto privo di autonomo valore probatorio (essendo qualificabile come mera allegazione difensiva, cfr. Cass. Sez. Un. n. 13902 del 03/06/2013 e Cass. n. 16552 del
06/08/2015) e che consiste, come già evidenziato dal primo giudice, in un'analisi NT contabile-finanziaria elaborata sulla base di elementi e forniti dalla stessa inidonea in quanto tale a vanificare il contesto allegatorio e probatorio precedentemente evidenziato (fondato su circostanze non specificamente contestate e su risultanze documentali).
9.8. Pertanto, in ragione di tutto quanto sin qui esposto, deve concludersi per la infondatezza del quarto motivo delle proposte impugnazioni, non senza sottolineare che entrambi i gravami non considerano e non censurano ulteriori passaggi argomentativi sviluppati dal primo giudice per sostenere l'assenza del requisito di autonomia funzionale dei rami oggetto di cessione.
9.8.1. Il riferimento è, in primo luogo, al profilo della formazione dei dipendenti: afferma il Tribunale che le singole APA risultano sfornite di autonomia anche relativamente alla formazione delle risorse, essendo documentalmente provato (cfr. doc. n. 8 allegato al ricorso) che i lavoratori appartenenti ai rami ceduti sono stati NT invitati da a svolgere dei corsi di formazione (obbligatoria) organizzati dalla medesima TÀ anche a seguito del perfezionamento della cessione.
9.8.2. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato come “nei rami ceduti non può ravvisarsi alcuna forma di autonomia neppure sul versante economico: si tratta di attività che non producono alcun ricavo indipendente, operando esclusivamente in ausilio ai reparti della non ceduti e la cui anatomia non appare strutturata per svolgere attività CP_78 ultronee rispetto a quelle in supporto alla . Anche sul punto non vi è stata una CP_78 critica specifica da parte delle TÀ appellanti, e l'argomento non è di secondario rilievo: difatti, appare evidente come le APA cedute siano in grado di produrre un risultato utile unicamente nel contesto delle procedure operative che si svolgono in NT
di volta in volta individuato a seconda dello scopo produttivo che la si CP_78 prefigge di raggiungere ed inscindibilmente connesso con le attività svolte dai NT dipendenti Tanto può affermarsi, ad esempio, con riguardo ai lavoratori di EIR
50 Persone Fisiche che si occupano del primo livello di verifica e autorizzazione relative NT alla apertura del conto corrente laddove al secondo livello di verifica provvedono NT i dipendenti una volta ottenuti i risultati dei primi accertamenti;
oppure alle fasi di verifica sugli immobili, predisposizione minute e firma degli atti contrattuali, di cui si occupa la mentre le fasi ritenute relative all'istruttoria ovvero alla CP_82 NTr delibera provvisoria sono svolte da reparti non ceduti o comunque dalle Agenzie NT
o ancora alla lavorazione delle segnalazioni di rifiuto di pagamento di assegni bancari, affidata ai lavoratori appartenenti alla APA Strumenti di Pagamento, laddove le fasi di emissione e incasso dell'assegno restano di competenza dell , e CP_113 così via.
9.9. In definitiva, corretta e condivisibile è la conclusione cui è giunto il giudice di prime cure: “non possono ravvisarsi nella specie preesistenti rami d'azienda funzionalmente organizzati e sufficientemente autonomi al momento della cessione, trasferiti nella loro identità, dato che le attività trasferite (oggetto) non appaiono attività economicamente organizzate funzionalmente autonome, come tale valutabili prima della cessione debitamente strutturate, dotate - nel loro complesso - di tutte le competenze ed esperienze tecniche e professionali necessarie (Know how) e finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo della fornitura dei servizi esternalizzati dalla stessa
[...]
. CP_78
9.9.1. Difatti, come si è già rilevato, il trasferimento di ramo di azienda deve essere inteso, alla luce dei principi evincibili dalla normativa europea e nazionale, come il
“trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”: esso, in altri termini, riguarda una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma, che non dev'essere creata ad hoc e in modo artificioso in occasione del trasferimento, e presuppone che il complesso ceduto sia in grado di svolgere al momento dello scorporo, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui già era destinato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione. Ed è indubitabile che le APA oggetto di causa siano state sottoposte ad una riorganizzazione in prossimità dell'operazione di cessione, che ha determinato, come si è illustrato, anche lo spostamento di figure NT chiave nelle procedure di lavorazione, che ha preferito mantenere all'interno della propria struttura organizzativa.
9.9.2. Con orientamento ormai consolidato, la Suprema Corte afferma che «Ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione. L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento" (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12; Corte di
51 Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017)» (ex multiis Cass. Sez. L, Sentenza n. 22249 del 04/08/2021 ed in epoca recentissima Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11578 del 2025).
9.9.3. Quanto emerge all'esito del presente giudizio conferma la corretta applicazione dei riportati principi ad opera del primo giudice: le APA oggetto di cessione, non erano (prima della cessione) e non sono (dopo la cessione) in grado di svolgere, in NT modo autonomo rispetto alla struttura organizzativa di e senza integrazioni da parte della medesima TÀ, il servizio o la funzione cui risultavano e risultano finalizzate, e ciò sotto plurimi profili sopra ampiamente analizzati, quali la continua NT necessaria interazione con i dipendenti e le agenzie sul territorio, la necessità per i lavoratori addetti di adeguarsi alle linee gestionali ed operative dettate da un reparto NT
“centrale” di l'utilizzo di applicativi e programmi informatici di proprietà della TÀ cedente, l'incapacità di produrre un risultato utile ovvero un ricavo NT indipendente rispetto al ciclo produttivo delle singole lavorazioni e procedure la mancanza di una autonoma formazione delle proprie risorse.
10. Per quanto sin qui esposto, gli appelli proposti da e da CP_78 NTroparte_1 devono essere rigettati – con riguardo alle posizioni dei lavoratori appellati che non hanno conciliato la lite con le controparti – e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
11. Le spese del grado seguono la soccombenza con riferimento alle parti appellate che non hanno conciliato la causa, e vanno liquidate come in dispositivo.
12. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo alle TÀ appellanti delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sugli appelli: - in parziale riforma della gravata sentenza, dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con riguardo alle posizioni di
, , , , , NTroparte_3 CP_11 NTroparte_25 CP_26 CP_27
, , , , NTroparte_36 NTroparte_67 CP_71 Parte_8 Pt_11
, , spese compensate;
- rigetta gli appelli con riguardo a tutte le
[...] Parte_26 ulteriori posizioni appellate. Condanna le TÀ appellanti, in solido fra loro, al pagamento in favore delle parti appellate non conciliate delle spese di lite del grado che liquida in € 16.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte delle TÀ appellanti dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 29/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
52
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 29/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 710 del Ruolo Generale Affari NTenziosi dell'anno 2024, cui è riunita la causa civile in grado di appello iscritta al n. 735 del Ruolo Generale Affari NTenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procure generali alle liti, dall'avv. Marco Marazza, dall'avv. Roberto Pessi e dall'avv. Francesco Giammaria, e domiciliata presso lo studio dei difensori avv.ti Pessi e Giammaria in Roma via Po n. 25/b Appellante/Appellata
E
in persona della procuratrice NTroparte_1 speciale avv. rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta Parte_2 procura in atti, dall'avv. Francesco Giammaria e dall'avv. Silvia De Santis e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via Po n. 25/b Appellata/Appellante
, , , NTroparte_2 NTroparte_3 NTroparte_4 [...]
, , , , CP_5 CP_6 NTroparte_7 NTroparte_8
, , , , CP_9 CP_10 CP_11 NTroparte_12
, , , , CP_13 CP_14 CP_15 NTroparte_16
, , , CP_17 CP_18 NTroparte_19 [...]
, , , , CP_20 NTroparte_21 CP_22 NTroparte_23
, , , , NTroparte_24 NTroparte_25 CP_26 CP_27
, , , , CP_28 NTroparte_29 NTroparte_30 CP_31
1 , , , , CP_32 CP_33 NTroparte_34 CP_35
, , NTroparte_36 NTroparte_37 CP_38 CP_39 [...]
, , , CP_40 NTroparte_41 NTroparte_42 CP_43 [...]
, , , , CP_44 NTroparte_45 CP_46 NTroparte_47
, , , NTroparte_48 CP_49 NTroparte_50 CP_51
, ,
[...] NTroparte_52 NTroparte_53 NTroparte_54
, , , NTroparte_55 CP_56 CP_57 CP_58
, , , , NTroparte_59 CP_60 CP_61 NTroparte_62 Con
, , , , CP_63 CP_64 CP_65 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] CP_66 Parte_5 NTroparte_67 CP_68
, , , ,
[...] CP_69 NTroparte_70 CP_71 CP_72
, , , ,
[...] NTroparte_73 CP_74 Parte_6 Pt_7
, , , E
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, rappresentati e difesi, in virtù di procure in atti, dall'avv. Pier Parte_11
Luigi Panici e dall'avv. Chiara Panici e domiciliati presso lo studio dei difensori in Roma via Germanico n. 172 Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 668/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 22/01/2024 e notificata in data 22/02/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 29/05/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , , , , , NTroparte_2 NTroparte_3 NTroparte_4 NTroparte_5 CP_6
, , , , NTroparte_7 NTroparte_8 CP_9 CP_10 [...]
, , , , CP_11 NTroparte_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_16
, , , ,
[...] CP_17 CP_18 NTroparte_19 NTroparte_20
, , , , NTroparte_21 CP_22 NTroparte_23 NTroparte_24 CP_25
, , , , ,
[...] CP_26 CP_27 CP_28 NTroparte_29 CP_30
, , , , ,
[...] CP_31 CP_32 CP_33 NTroparte_34 CP_35
, , , , ,
[...] NTroparte_36 NTroparte_37 CP_75 CP_40
, , , , NTroparte_41 NTroparte_42 CP_43 CP_44 NTroparte_45
, , CP_46 NTroparte_47 NTroparte_48 CP_49 CP_50
, ,
[...] CP_51 NTroparte_52 NTroparte_53 CP_54
, , , ,
[...] NTroparte_55 CP_56 CP_57 CP_58 CP_59
, , , ,
[...] CP_60 CP_61 NTroparte_62 CP_63 CP_64
, , , , ,
[...] CP_65 Parte_3 NTroparte_76 NTroparte_77
, , , , , NTroparte_67 CP_68 CP_69 NTroparte_70 CP_71
, , , , NTroparte_72 NTroparte_73 CP_74 Parte_6 Parte_7
, , e , tutti Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 dipendenti di (d'ora in poi per brevità anche NTroparte_78 NT soltanto sino al 01/06/2022, premesso di essere stati interessati da CP_79 una operazione di trasferimento di rami di azienda ad opera della indicata TÀ in 2 favore di (d'ora in poi per brevità anche NTroparte_1 soltanto o ), e dedotta la illegittimità di tale operazione di NTroparte_1 CP_1 cessione, hanno agito in giudizio contro e CP_78 NTroparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare la
[...] illegittimità della cessione del rapporto di lavoro dei ricorrenti da
[...] lla a far data NTroparte_78 NTroparte_1 dal 01.06.2022 per inapplicabilità dell'art. 2112 c.c.; b) accertare e dichiarare la discriminazione nella cessione qui impugnata e la violazione delle percentuali di presenza di lavoratori «fragili» e/o «caregivers» ceduti ex lege 99/90, anche per violazione degli artt. 35 – 38 della Costituzione;
c) Per l'effetto:
1. dichiarare la continuità giuridica e la attuale persistenza del rapporto di lavoro dei ricorrenti con
[...]
2. ordinare alla medesima di ripristinare la concreta NTroparte_80 operatività del rapporto di lavoro con i ricorrenti nelle mansioni e nel posto di lavoro occupato sino al momento della cessione;
3. condannare la medesima
[...]
al pagamento in favore dei ricorrenti delle retribuzioni NTroparte_78 ordinarie dalla data della emananda sentenza. Con vittoria di onorari, spese forfettarie e accessori di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
1.1. Nella resistenza di e di NTroparte_78 NTroparte_1 il Tribunale di Roma ha così statuito: “- dichiara l'inefficacia, nei
[...] confronti dei ricorrenti, delle cessioni dei rami d'azienda, realizzate in data 1° giugno 2022, dalla alla TÀ e, per l'effetto, CP_78 NTroparte_1 condanna la a ripristinare il rapporto di lavoro dei ricorrenti alle proprie CP_78 dipendenze nel posto in precedenza occupato a far data dal 1° giugno 2022, con ogni conseguenza giuridica ed economica;
- condanna la e la TÀ CP_78 [...] in solido al pagamento delle spese di lite in favore dei NTroparte_1 ricorrenti, liquidate in complessivi euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre IVA e CPA, da distrarsi ai difensori antistatari”.
1.2. Premesso un ampio richiamo alla normativa vigente in materia ed agli orientamenti giurisprudenziali in tema di trasferimento di azienda e di ramo di azienda, il primo giudice ha ritenuto non sussistente nel caso di specie una cessione di rami di azienda organicamente finalizzati all'esercizio dell'attività di impresa, con autonomia funzionale di beni e strutture già esistenti al momento del trasferimento, e, quindi, non applicabile il disposto di cui all'art. 2112 c.c.: conseguentemente, inefficace l'operazione negoziale dedotta in giudizio secondo quanto disposto dall'art.1406 c.c. in tema di cessione del contratto, in quanto avvenuta senza il consenso dei lavoratori coinvolti.
1.3. In particolare, posto che la cessione aveva avuto ad oggetto sette APA - Agenzie di Produzione e Assistenza Commerciale, ossia APA Entrata in relazione, APA Strumenti di pagamento, APA Prodotti, APA Logistics, APA Flussi, APA Mutui e APA Successioni, con conseguente trasferimento di circa il 40% delle risorse umane precedentemente alle dipendenze di il giudice di prime cure ha evidenziato CP_78 che: a) la cessione ha riguardato solo alcuni reparti APA a differenza di altri, non ceduti;
b) non è stato oggetto di cessione il Reparto RN al quale fanno capo CP_78 tutte le Agenzie di Produzione e Assistenza Commerciale, e la cui attività si sostanzia NT nella fissazione delle procedure operative per tutte le APA afferenti all'attività di i reparti ceduti operano tuttora seguendo le linee gestionali via via individuate dal
3 reparto RN che non è stato oggetto di cessione e che non è mai stato CP_78 sostituito nella nuova realtà societaria di da un analogo reparto;
CP_1
c) nelle more della cessione sono stati trasferiti i vari responsabili dei rami ceduti, a nulla rilevando la pregressa richiesta degli interessati, tanto che , Persona_1 responsabile operativo del ramo ceduto Entrata in Relazione Persone Fisiche è stato trasferito nel maggio 2022, soltanto una settimana prima della cessione, mentre altri dipendenti che già lavoravano nei rami ceduti non sono stati trasferiti, per come NT emerso dalle rispettive deduzioni delle parti;
in tal modo, ha ceduto solo una parte del personale delle varie APA trasferite ma non la catena di comando che è rimasta al suo interno;
d) sono state cedute porzioni di attività e non attività intere, per come affermato dai ricorrenti e non contestato da CP_78
e) la documentazione versata in atti dalle parti ricorrenti, nonché le relative deduzioni non specificamente contestate, lasciano emergere la continua, diretta e necessaria NT interlocuzione tra i dipendenti della e quelli dei rami ceduti;
f) anche dopo la cessione continuano ad essere utilizzate presso i rami ceduti le guide operative della né quest'ultima o la CP_78 NTroparte_1 hanno dimostrato il contrario, omettendo di produrre anche un solo manuale di servizio Accenture riferito a uno qualsiasi dei rami di azienda ceduti;
g) è incontestato che i ricorrenti e gli altri dipendenti dei rami ceduti debbano necessariamente, per rendere la loro prestazione lavorativa, utilizzare gli applicativi dei sistemi informatici della operare su di essi: le Agenzie cedute svolgono CP_78 le attività cui sono preposte utilizzando gli applicativi informatici di CP_78
(anch'essi non oggetto di cessione) e i dati e le procedure operative da essa forniti, mentre la TÀ cessionaria non risulta dotata di alcuna struttura interna dedicata alla risoluzione di eventuali anomalie del funzionamento dei sistemi informatici, con la conseguenza che, in caso di malfunzionamento, interviene anche in seguito alla cessione l'assistenza tecnica afferente alla BN;
né può rilevare la circostanza affermata dalle TÀ resistenti secondo cui vengono utilizzati i cosiddetti “robot process automation”, atteso che: - a fronte della deduzione delle parti ricorrenti secondo cui la quasi totalità di essi non ha mai utilizzato tali robot nell'attività lavorativa, la controparte non ha contestato specificamente la circostanza;
- tali robot consistono in server e hardware, predisposti per definire processi automatizzati ripetitivi che operano connettendosi ai sistemi BN e, incontestatamente, senza i sistemi operativi di quest'ultima non sono in grado di funzionare;
- i software NT gestionali e infrastrutturali sono rimasti presso che ne ha conservato la proprietà;
- per quello che è dato capire dalla descrizione fornita dalla stessa CP_1 [...] tali robot realizzano operazioni di verifica ripetitiva di file, NTroparte_1 NT tuttavia sono i dipendenti Accenture ex a dover procedere a estrarre i file trovati, a effettuare le necessarie verifiche e lavorazioni, che possono essere effettuate soltanto NT tramite gli applicativi e i sistemi informatici di h) risulta documentalmente provata, oltre che pacifica tra le parti in causa, una continua interazione dei lavoratori ceduti con i dipendenti della TÀ cedente, nonché un'imprescindibile integrazione organizzativa ed una stretta interdipendenza funzionale dei rami trasferiti con la struttura rimasta nella TÀ cedente;
4 i) tutte le attività svolte da tutti i rami ceduti si svolgono esclusivamente in forza di contratti di appalto stipulati con in relazione alle attività dei reparti ceduti, CP_78 relativamente ai quali non risulta trasferita neppure la totalità del personale;
l) i rami ceduti risultano sforniti di autonomia anche relativamente alla formazione delle risorse, essendo documentalmente provato che i lavoratori ceduti sono stati invitati dalla a svolgere dei corsi di formazione tenuti dalla stessa anche a CP_78 seguito del perfezionamento della cessione;
m) nei rami ceduti non può ravvisarsi alcuna forma di autonomia, neppure sul versante economico: si tratta di attività che non producono alcun ricavo indipendente, operando esclusivamente in ausilio ai reparti della non ceduti e la cui anatomia non CP_78 appare strutturata per svolgere attività ultronee rispetto a quelle in supporto a
[...] CP_7
1.4. In definitiva, il giudice di prime cure ha ritenuto l'attività dei rami ceduti totalmente priva di autonomia funzionale, operando questi ultimi seguendo pedissequamente le linee guida organizzative determinate a livello centrale dalla banca cedente ed impiegando i sistemi applicativi informatici concessi in uso dalla stessa.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello - iscritto al R.G. n. 710/2024 -
[...] lamentando l'erroneità della gravata sentenza per NTroparte_78 violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per violazione dell'art. 2112 c.c. sotto il profilo dell'errata valutazione del requisito della preesistenza dei rami ceduti, per violazione dell'art. 2112 c.c. sotto il profilo dell'errata valutazione del requisito dell'autonomia funzionale, nonché per errata lettura delle allegazioni delle parti e delle risultanze di causa, con conseguente travisamento del fatto.
2.1. Si è costituita in giudizio chiedendo la NTroparte_1 riunione del procedimento alla causa R.G. n. 735/2024 e l'accoglimento dell'appello con riforma integrale della sentenza di primo grado.
2.2. Si sono altresì costituiti nel giudizio R.G. 710/2024 tutti i lavoratori originari ricorrenti, resistendo al gravame e chiedendone la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto.
3. Avverso la sentenza n. 668/2024 ha proposto altresì appello - iscritto al R.G. n. 735/2024 - lamentando l'erroneità della NTroparte_1 gravata sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per violazione dell'art. 2112 c.c. sotto il profilo dell'errata valutazione del requisito della preesistenza dei rami ceduti, per violazione dell'art. 2112 c.c. sotto il profilo dell'errata valutazione del requisito dell'autonomia funzionale, nonché per errata lettura delle allegazioni delle parti e delle risultanze di causa, con conseguente travisamento del fatto.
3.1. Si è costituita nel giudizio R.G. 735/2024 chiedendo la riunione del CP_78 procedimento alla causa R.G. n. 710/2024 e l'accoglimento dell'appello con riforma integrale della sentenza di primo grado.
3.2. Si sono altresì costituiti nel giudizio R.G. 735/2024 tutti i lavoratori originari ricorrenti, resistendo al gravame e chiedendone la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto.
3.3. All'odierna udienza, riunite le due cause, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo. 4. In via preliminare, si osserva che entrambe le TÀ appellanti hanno evidenziato, nei rispettivi atti, che, nelle more del giudizio, i lavoratori appellati , NTroparte_3
5 , CP_11 NTroparte_25 CP_26 CP_27 [...]
, , , , CP_36 NTroparte_67 CP_71 Parte_8 Parte_11
e hanno raggiunto un accordo transattivo con le TÀ, nell'ambito del CP_51 quale hanno rinunciato alle pretese originariamente azionate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ragion per cui nei confronti di detti appellati dovrebbe essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
inoltre in data NT 01/01/2024 avrebbe rassegnato le proprie dimissioni, anzi afferma Parte_10 che avrebbe cessato l'attività lavorativa per pensionamento in data 31/12/2023, pertanto si dovrebbe ritenere cessata la materia del contendere anche con riferimento a detto lavoratore, posto che nei confronti dello stesso non avrebbe spiegato effetti la sentenza gravata e sarebbe venuto meno l'interesse ad agire.
4.1. All'odierna udienza i procuratori di tutte le parti hanno confermato congiuntamente l'intervenuta transazione tra le due TÀ e i lavoratori indicati al superiore § 4., ragion per cui, pur non essendo prodotti in atti i verbali di conciliazione, per i lavoratori in questione - alla luce del contegno processuale ed extra processuale delle parti - va dichiarata cessata la materia del contendere con spese di lite compensate, con conseguente conforme riforma nei loro confronti della gravata decisione. Diversamente, tale statuizione non può essere pronunciata nei riguardi di
, in quanto, da un lato, le circostanze riferite dalle TÀ non risultano Parte_10 documentate, e, in ogni caso, la sentenza di primo grado ha prodotto i suoi effetti sin dal 01/06/2022, ossia in epoca antecedente all'asserito pensionamento, con conseguente permanente dell'interesse ad agire in capo al lavoratore.
4.2. Ancora in via preliminare, è infondata l'eccezione, proposta dai lavoratori appellati, di inammissibilità dei proposti appelli per difetto di specificità dei relativi motivi ex art. 434 c.p.c. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2143 del 05/02/2015; conformi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21336 del 14/09/2017, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4136 del 12/02/2019). D'altro canto, le Sezioni Unite Civili hanno avuto modo di precisare che
“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U,
6 Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018).
4.2.1. Anche tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 434 c.p.c. dal d.lgs. n. 149/2022, può affermarsi che l'appello deve contenere una critica specifica con argomentazioni congrue e pertinenti, che siano volte, in contrasto con le affermazioni del primo giudice, a smentirne la validità del percorso motivazionale.
4.2.2. Una lettura complessiva, sostanziale e non formalistica degli atti di impugnazione e delle censure mosse, smentisce l'asserita genericità degli stessi, rilevante ai sensi dell'art. 434 c.p.c., pur avendo le TÀ appellanti in parte riproposto le argomentazioni già spese in primo grado, lamentandone l'omessa valutazione, non senza peraltro comunque porre una precisa critica - in particolare con il quarto motivo
- alla decisione impugnata, che consente anche di individuare le parti impugnate della sentenza e le denunciate violazioni, e formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ed alle questioni di diritto trattate (cfr. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018).
4.3. Nel merito, entrambi gli appelli sono infondati e devono essere rigettati per le ragioni di seguito illustrate.
5. Le argomentazioni addotte dalle TÀ appellanti con i motivi di impugnazione sono sostanzialmente sovrapponibili, seguono la medesima impostazione ed affrontano in parallelo le medesime questioni, ragion per cui saranno illustrate congiuntamente.
5.1. Con il primo motivo di gravame le TÀ appellanti lamentano la violazione, ad opera del primo giudice, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2967 c.c., sostenendo, in sintesi, l'omessa valutazione di rilevanti elementi probatori che erano stati dedotti con le originarie memorie di costituzione nel giudizio di primo grado.
5.1.1. Si afferma, con argomentazioni pressoché identiche, quanto segue: i) il giudice di NT prime cure non ha considerato che e avevano tempestivamente CP_1 contestato, in modo analitico e puntuale, tutte le allegazioni e le deduzioni formulate dagli allora ricorrenti al fine di paventare la mancanza dei requisiti di preesistenza e di autonomia funzionale dei rami di azienda ceduti, formulando altresì specifiche e articolate richieste istruttorie sul punto, che il Tribunale ha ignorato;
ii) la rilevanza ed ammissibilità di tali richieste istruttorie, con particolare riferimento alla prova per testi ed all'interrogatorio formale, è confermata dalle dichiarazioni rese dai testi escussi nell'ambito degli analoghi giudizi in corso, aventi identici causa petendi e petitum rispetto al presente giudizio, e riportate nei documenti allegati al presente ricorso, dichiarazioni che confermano le puntuali e specifiche allegazioni formulate dalle TÀ tanto in relazione alla preesistenza, quanto in relazione alla autonomia funzionale dei rami d'azienda ceduti e, al contempo, dimostrano l'erroneità delle valutazioni del giudice di prime cure laddove ha attribuito rilevanza alla mancata cessione del “reparto ” e ha, al contempo, affermato la mancata Parte_12 cessione dei contratti di lavoro dei responsabili dei singoli rami ceduti, il perdurare di NT una costante interdipendenza tra i rami ceduti e le strutture la mancanza dei manuali di servizio Accenture e l'utilizzo da parte dei rami ceduti dei sistemi NT informativi e della relativa assistenza;
iii) il primo giudice non ha considerato i documenti prodotti in atti, ossia gli allegati al contratto di cessione, i contenuti del contratto d'appalto, gli allegati allo stesso e la relazione di asseverazione del ramo, ed ha altresì omesso di tenere conto della mancata contestazione ad opera dei ricorrenti
7 di alcune circostanze rilevanti ai fini della decisione: difatti, non vi è stata contestazione da parte dei lavoratori in ordine all'affermazione che, già a decorrere dal maggio 2021, all'esito della riorganizzazione, i compendi ceduti: - svolgevano specifiche e perimetrate attività caratterizzate da uno specifico ciclo produttivo e finalizzate ad uno specifico scopo produttivo;
- erano già dotate di una specifica e caratterizzante identità organizzativa, oltre che in ragione dell'attività svolta, anche in termini strutturali e di organico;
- erano già autonomi ed autosufficienti risultando in grado di garantire, mediante il proprio personale e l'organizzazione intrinseca dei singoli rami, l'erogazione dei servizi di back office bancario di rispettiva competenza;
- erano già titolari dei rapporti contrattuali con i fornitori esterni per lo svolgimento di alcune attività connesse al rispettivo ciclo produttivo;
- erano dotati di personale coerente, in termini numerici e di professionalità, con le attività svolte dai singoli rami;
inoltre, non è stato ex adverso contestato che la consolidata identità economica e organizzativa dei compendi ceduti è stata conservata immutata all'esito del trasferimento ex art. 2112 cod. civ. in quanto: - l'assetto organizzativo è rimasto immutato anche in termini strutturali e di organico;
- i rapporti contrattuali e gli applicativi sono stati ceduti;
- successivamente alla cessione dei rami, non CP_1 ha assunto alcuna iniziativa e, comunque, non ha apportato alcuna integrazione rilevante che abbia impattato sull'entità e sull'identità del ramo.
5.2. Con il secondo motivo di impugnazione (in modo più dettagliato) e CP_78
(in modo più sintetico) lamentano la violazione ad opera del primo NTroparte_1 giudice dell'art. 2112 c.c., ed, in particolare, una errata valutazione del requisito della preesistenza dei rami di azienda ceduti.
5.2.1. Si afferma, in particolare, che: i) il Tribunale ha ignorato le puntuali e specifiche allegazioni contenute nella memoria difensiva depositata in primo grado da CP_78 in cui venivano individuati: - l'originario assetto organizzativo della struttura della Direzione Produzione e Assistenza Commerciale denominata Operations e le singole articolazioni di detta struttura, ossia i sei “domini”, e le articolazioni dei singoli domini, denominate APA - Agenzia di Produzione e Assistenza Commerciale e le Unità di Produzione delle singole APA;
- il riassetto organizzativo della struttura Operations, avviato nel gennaio 2021 e concluso nel maggio 2021, che ha reso pienamente autonomi i cicli di produzione di ciascuna APA;
- la conseguente costituzione, nell'ambito del dominio EIR Operations dell' , nell'ambito del dominio CP_81
Cash Management Operations dell'APA STRUMENTI DI PAGAMENTO e dell'APA FLUSSI, nell'ambito del dominio PostSales & Logistics Operations dell'APA PRODOTTI, dell'APA LOGISTICS e dell'APA SUCCESSIONI e nell'ambito del dominio Credit Operations dell - le articolazioni e le attività delle nuove APA e gli CP_82 ambiti di competenza delle singole Unità di Produzione di ciascuna APA;
- l'imputazione alle nuove APA del personale in possesso di una specializzazione e di un know how coerente e funzionale ai nuovi ambiti di rispettiva competenza di ciascuna APA o, meglio, delle singole Unità di Produzione di ciascuna APA;
ii) nella motivazione della sentenza appellata non si ravvisa un solo accenno all'organigramma della struttura Operations in epoca antecedente al maggio 2021, alla Guida Operativa n. 54 del 15/02/2018 relativa alle attività di competenza dell' in epoca CP_82 antecedente al maggio 2021, alla Relazione sull'Autonomia Funzionale delle Unità Organizzative “ ”, “APA Strumenti di Pagamento”, “APA Flussi”, “APA CP_81 NT Prodotti”, “APA Logistics”, “APA Successioni” e “ , cedute da ad CP_82
8 Accenture;
iii) in relazione ai rami , APA STRUMENTI DI PAGAMENTO e CP_83
APA PRODOTTI, l'erroneità delle statuizioni impugnate trova conferma nella disamina delle testimonianze acquisite nel giudizio rubricato al n.r.g. 261/2023 del Tribunale di Roma;
in relazione al ramo APA FLUSSI, nella disamina delle testimonianze acquisite nel giudizio rubricato al n.r.g. 40253/2022 del Tribunale di Roma;
in relazione al ramo APA SUCCESSIONI, nella disamina delle testimonianze acquisite nel giudizio rubricato al n.r.g. 40404/2022 del Tribunale di Roma;
in relazione al ramo nella disamina delle testimonianze acquisite nel giudizio CP_82 rubricato al n.r.g. 40404/2022 del Tribunale di Roma;
iv) le risultanze documentali, unitamente alle risultanze delle testimonianze assunte nell'ambito degli analoghi giudizi, inducono necessariamente, da un lato, a riconoscere la preesistenza dell'assetto organizzativo dei singoli rami d'azienda all'epoca della cessione e, dall'altro, ad escludere che - come erroneamente affermato nella motivazione della sentenza appellata - la cessione abbia riguardato singoli “reparti”, “porzioni” di
“lavorazioni” o attività non “debitamente strutturate” al fine di fornire i servizi esternalizzati dalla stessa CP_78
5.3. Il terzo motivo degli appelli in disamina censura - ancora una volta con argomentazioni sovrapponibili se non identiche - la gravata sentenza per violazione dell'art. 2112 c.c. in ragione di una errata valutazione del requisito dell'autonomia funzionale dei rami ceduti.
5.3.1. Escludendo tutto quanto attiene all'APA c.d. SUCCESSIONI, che non è oggetto del presente giudizio in quanto nessuno dei lavoratori appellati vi appartiene, si riporta di seguito quanto sostenuto dalle TÀ appellanti: i) il primo giudice si è basato su meri elementi di contorno, senza verificare in concreto la sussistenza del requisito dell'autonomia funzionale e, quindi, la capacità dei rami di svolgere un'attività economica, senza indagare sul tipo di servizio offerto dai rami e men che meno sulla capacità degli stessi di svolgere un'attività suscettibile di valutazione economica, essendo sufficiente, al fine di considerare autonomo un ramo di azienda, l'esercizio in via continuativa di un'attività d'impresa e non anche di un intero ciclo produttivo;
ii) l'individuazione dell'autonomo ciclo produttivo e dell'autonomo scopo produttivo dei singoli rami d'azienda ceduti, la natura accessoria dei servizi di back NT office bancario resi da detti rami rispetto alle attività tipiche di la cessione di tutte le risorse funzionali al ciclo e allo scopo produttivo dei singoli rami d'azienda ceduti e la carenza di qualsivoglia integrazione di rilievo da parte del cessionario trovano tutti univoca conferma nei riscontri documentali prodotti da entrambe le TÀ resistenti in giudizio e nelle testimonianze acquisite nell'ambito dei giudizi aventi il medesimo NT oggetto;
iii) in particolare, nella memoria difensiva del primo grado, ha puntualmente individuato il ciclo e lo scopo produttivo, all'esito del riassetto organizzativo del 2001, dall' o, meglio, dalle tre Unità di Produzione di CP_81 detta APA (“Private e consulenza finanziaria”, “Individuals canale agenzia” e
“Individuals canali diretti”), e tanto ha trovato riscontro sia nella Relazione allegata in atti sia nelle dichiarazioni dei testimoni ascoltati nei richiamati giudizi analoghi, oltre che nelle specifiche allegazioni di Accenture: il ciclo produttivo della era CP_81 ed è funzionale ad uno specifico scopo produttivo, ossia i servizi di controllo della documentazione relativa alla profilazione della clientela;
iv) parimenti, sono stati individuati il ciclo e lo scopo produttivo, all'esito del riassetto organizzativo del 2001, dall'APA STRUMENTI DI PAGAMENTO o, meglio, dalle cinque Unità di Produzione di
9 detta APA (“Monetica”, “Titoli di credito”, “Cassa centralizzata”, “Portafoglio ME” e “Anticipo Fatture”), consistenti nella gestione dei sistemi di pagamento bancari, ivi compresi, a titolo esemplificativo, controlli formali, attività di data entry, validazione ed esecuzione dei pagamenti, e tanto ha trovato riscontro sia nella Relazione allegata in atti, sia nelle dichiarazioni dei testimoni ascoltati nei richiamati giudizi, oltre che nelle specifiche allegazioni di Accenture: il ciclo produttivo della APA Strumenti di Pagamento era ed è funzionale ad uno specifico scopo produttivo, ossia la gestione (ad eccezione dei bonifici) degli strumenti di pagamento bancari come assegni, carte etc. mediante una seria di attività amministrative (controlli, quadrature, pagamenti, caricamento dati, etc.); v) ancora, sono stati individuati il ciclo e lo scopo produttivo, all'esito del riassetto organizzativo del 2001, dell'APA FLUSSI o, meglio, dalle sei Unità di Produzione di detta APA (“Bonifici domestici cartacei in uscita”,
“Bonifici esteri in entrata e telematici”, “Fin.import/Antexport e bonifici internazionali in uscita”, “Flussi domestici telematici”, “Flussi internazionali marche” e “Incassi e pagamenti domestici”), consistenti nella lavorazione dei flussi di pagamento esteri (come bonifici esteri) e dei flussi di pagamento domestici (come bonifici nazionali), ivi compresi, a titolo esemplificativo, controlli formali, attività di data entry, validazione ed esecuzione dei pagamenti, e tanto ha trovato riscontro sia nella Relazione allegata in atti, sia nelle dichiarazioni dei testimoni ascoltati nei richiamati giudizi, oltre che NT nelle specifiche allegazioni di Accenture;
vi) ha altresì puntualmente individuato il ciclo produttivo dei servizi di cd. back office bancario erogati, all'esito del riassetto organizzativo, dall'APA Logistic in piena autonomia, e tanto ha trovato riscontro sia nella Relazione allegata in atti, sia nelle dichiarazioni dei testimoni ascoltati nei richiamati giudizi, oltre che nelle specifiche allegazioni di Accenture: il ciclo produttivo della APA Logistics era ed è funzionale ad uno specifico scopo produttivo, ossia i servizi di logistica, archivi e servizi generali, ivi compresi ad esempio gestione e NT smistamento corrispondenza, gestione archivi, scansione pratiche;
vii) ancora, ha puntualmente individuato il ciclo produttivo dei servizi di cd. back office bancario erogati, all'esito del riassetto organizzativo del 2021, dall'APA PRODOTTI in piena autonomia, e tanto ha trovato riscontro sia nella Relazione allegata in atti, sia nelle dichiarazioni dei testimoni ascoltati nei richiamati giudizi, oltre che nelle specifiche allegazioni di Accenture: il ciclo produttivo della APA Prodotti era ed è funzionale ad uno specifico scopo produttivo, ossia i servizi di post vendita dei prodotti bancari, NT quale ad esempio la chiusura di conti correnti;
viii) infine, ha puntualmente individuato il ciclo produttivo dei servizi amministrativi di cd. back office bancario erogati, all'esito del riassetto organizzativo del 2021, dall' o, meglio, dalle CP_82 diverse Unità di Produzione dell' in relazione alla erogazione, gestione post CP_82 stipula e alla estinzione dei mutui fondiari concessi a persone fisiche, servizi caratterizzati da una elevatissima standardizzazione, e tanto ha trovato riscontro nella documentazione in atti, nelle dichiarazioni dei testimoni ascoltati nei richiamati giudizi, oltre che nelle specifiche allegazioni di Accenture: il ciclo produttivo della ra ed è funzionale ad uno specifico scopo produttivo, ossia l'erogazione dei CP_82 servizi amministrativi di cd. back office bancario relativi alla concessione, gestione post stipula ed estinzione dei mutui fondiari a persone fisiche;
ix) sussiste, inoltre, la capacità di tutte le APA di erogare, anche in epoca successiva alla cessione del ramo d'azienda formalizzato da n data 26/5/2022, i servizi a cui sono preordinate CP_78 utilizzando il personale, la struttura e i beni oggetto di detta cessione senza alcuna
10 integrazione di rilievo da parte del cessionario e mantenendo presso il cessionario la NT stessa struttura organizzativa e operativa già in essere presso x) difatti, i responsabili delle Divisioni sono rimasti i medesimi, le sottostrutture delle Divisioni sono le stesse di quelle esistenti prima della cessione e hanno mantenuto gli stessi responsabili, con le sole eccezioni degli uffici cui responsabili sono medio tempore andati in pensione, mentre il personale assegnato alle APA coincide - salve le cessazioni intervenute dopo la cessione - con il personale assegnato alle stesse in precedenza: le uniche modifiche introdotte dal cessionario attengono al cambio di denominazione della struttura e delle sottostrutture, ed alla istituzione dell'Infusion Manager - figura che non riveste un ruolo gerarchico all'interno delle strutture delle rispettive divisioni e che ha il compito di facilitare l'integrazione aziendale del ramo ceduto nell'organizzazione del cessionario nonché di operare, unitamente ai singoli responsabili delle strutture della Divisione, quale referente dell'appalto in essere con NT
- ed alla adozione di manuali rispondenti alle specifiche esigenze operative del cessionario, redatti dal personale ceduto, tutte circostanze che hanno trovato riscontro non solo nei documenti prodotti dal cessionario quanto anche nelle dichiarazioni dei testimoni sentiti negli altri giudizi analoghi;
xi) va, inoltre, evidenziata la specifica formazione e lo specifico know how operativo del personale assegnato ai rami all'epoca della cessione del ramo d'azienda, oltre alla cessione, unitamente ai rami, dei contratti relativi ai fornitori esterni utilizzati dai rami per l'erogazione dei servizi.
5.4. Con il quarto motivo di impugnazione le TÀ appellanti lamentano un travisamento del fatto ad opera del primo giudice, oltre ad una errata lettura delle allegazioni e delle risultanze di causa.
5.4.1. Si sostiene, in dettaglio, che: i) il primo giudice ha errato nel valutare le allegazioni delle parti, giungendo a ritenere pacifici fatti che, diversamente, erano stati palesemente contestati, ed in particolare: la presenza di un asserito rapporto di NT interdipendenza tra i rami ceduti e le strutture di l'assenza di personale direttivo NT nei rami e la conseguente presenza di direttive espresse dalla l'assenza di manuali NT operativi realizzati dalla cessionaria, l'utilizzo di applicativi di e l'irrilevanza dei NT robot ceduti, l'utilizzo del reparto di assistenza tecnica da parte di ii) quanto alla NT sussistenza di un rapporto di interdipendenza, sia che avevano negato CP_1 la sussistenza di un'interdipendenza, chiarendo altresì le modalità e le ragioni delle NT interazioni tra i rami e le strutture rimaste in da ricondurre alle normali interazioni derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto stipulato con : CP_1 NT difatti, le uniche interazioni tra le strutture e i rami d'azienda ceduti - sia in epoca antecedente alla cessione, che in epoca successiva - hanno avuto ad oggetto e tuttora hanno ad oggetto solo lo “scambio” di documenti/informazioni e l'eventuale segnalazione di problematiche/irregolarità sulle pratiche da lavorare, tanto che le guide operative e le procedure lavorative sono redatte da ciascuna struttura organizzativa, l'interlocuzione con i responsabili di Accenture è prevista dal contratto di appalto e la legittimità delle interlocuzioni è determinata dalla rigida codificazione delle stesse tramite l'allegato n. 1 del contratto di appalto che disciplina modalità di svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto; d'altro canto, le prove testimoniali assunte nei giudizi analoghi hanno dimostrato che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice sulla base delle sole allegazioni dei lavoratori, non vi è e non vi è mai NT stato un rapporto di “interdipendenza” con le strutture di poiché quello che è ravvisabile nel caso di specie è un mero coordinamento funzionale tra strutture
11 preposte a diversi ed autonomi cicli produttivi, peraltro connesso al contratto di NT appalto stipulato tra e pertanto i rami NTroparte_1 ceduti sono in grado di espletare in piena autonomia le attività oggetto del servizio;
iii) quanto all'assenza di personale direttivo, il primo giudice ha errato, in primo luogo, nell'affermare che i rami ceduti continuano ad operare dopo la cessione seguendo le NT linee gestionali del reparto RN non ceduto, e ciò in quanto CP_78 aveva avuto modo di evidenziare l'estraneità della RN rispetto ai rami ceduti, trattandosi di struttura del tutto separata dalla Divisione Operations nell'ambito della quale i rami erano situati e che aveva competenze trasversali;
inoltre, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice i rami sono stati ceduti con i relativi responsabili, come chiarito entrambe le TÀ; iv) quanto all'assenza di manuali operativi predisposti dalla cessionaria, è errato affermare che la mancata produzione di tali manuali costituisce prova della inesistenza degli stessi: entrambe le TÀ avevano ampiamente contestato la deduzione dei lavoratori secondo la quale li stessi avrebbero NT continuato ad operare secondo le guide operative di o finanche secondo le direttive di essa, pertanto il Tribunale, a fronte delle contrastanti allegazioni delle parti, avrebbe dovuto procedere all'espletamento della prova testimoniale, in modo da appurare la veridicità delle allegazioni delle convenute e la esistenza dei manuali in questione, come accaduto nei richiamati analoghi giudizi;
v) quanto all'utilizzo degli NT applicativi ancora una volta il primo giudice non ha tenuto conto delle specifiche NT deduzioni difensive di che aveva evidenziato che: - gli applicativi informatici richiamati in sede di ricorso, non costituiscono beni materiali afferenti al ramo e funzionali all'esecuzione del ciclo produttivo del ramo stesso, bensì costituiscono un NTr
“ambiente” o, più semplicemente, un “archivio” tecnologico in cui riversa diverse informazioni, rese così disponibili al ramo per lo svolgimento del servizio, nonché ad altri ambiti aziendali per la fruizione del prodotto/servizio reso dal ramo stesso;
- gli applicativi costituiscono dei meri ambienti virtuali, accanto alle caselle di posta, ambienti che consentono lo scambio delle informazioni e il rilascio dei NT risultati/prodotti del servizio stesso;
- i rami interagiscono con sugli applicativi informatici grazie ad una connessione sicura mediante la quale si accede, con NT specifiche credenziali associate ad utenze individuali create da agli ambienti informatici della e, dunque, agli applicativi d'interesse, mentre successivamente, CP_78 NT una volta avuto accesso all'ambiente informatico di il ramo, in forza di specifiche richieste di assistenza, ticket ovvero e-mail, provvede a svolgere i servizi richiesti sulle informazioni e sulla documentazione messa a disposizione dalla - gli applicativi CP_78 utilizzati per lo scambio di documenti e files sono diffusamente impiegati dalle imprese di dimensioni medio/grandi per affidare a fornitori altamente specializzati, quali
, la gestione di procedure aziendali altamente standardizzate e accessorie CP_1 rispetto al cd. core business e, nel comparto bancario, i singoli Istituti possono adottare NT
“ambienti virtuali” analoghi a quelli utilizzati da con gli adattamenti funzionali alle specificità delle singole procedure aziendali, per affidare alle Divisioni di Accenture l'erogazione dei relativi servizi amministrativi di back office bancario;
- i rami ceduti si avvalevano e tuttora si avvalgono di specifiche soluzioni tecnologiche intelligenti o avanzate, anch'esse oggetto di cessione, in grado di compiere, sugli spazi NT virtuali messi a disposizione di attività totalmente automatizzate per l'esecuzione del servizio;
pertanto, tali soluzioni tecnologiche, robot e soluzioni applicative avanzate, acquisendo e trattando le informazioni e la documentazione messa a
12 NT disposizione da sugli ambienti virtuali della Banca, provvedono a compiere operazioni informatiche, in via automatizzata, in grado di consentire una più efficiente e tempestiva esecuzione del servizio proprio del ramo stesso;
- i robot ceduti unitamente ai rami erano e sono in grado di svolgere attività proprie dei rami stessi;
i robot e le soluzioni applicative oggetto di cessione sono, al contrario degli applicativi richiamati dal primo giudice, funzionali all'esecuzione del ciclo e dello scopo produttivo del ramo, che resta quello, attuato anche grazie alle automazioni apportate dalle soluzioni informatiche trasferite, di eseguire attività di back-office processando NT le informazioni messe a disposizione da e che può svolgersi a prescindere dagli NT applicativi di richiamati da controparte, che non sono in alcun modo funzionali all'esecuzione del ciclo produttivo del ramo;
qualora il giudice avesse dato corso alla prova testimoniale avrebbe appurato la piena idoneità dei robot a costituire strumento di lavoro e la non rilevanza ai fini del servizio reso dai singoli rami degli applicativi della cedente;
vi) quanto all'assistenza tecnica, il Tribunale afferma come dato di fatto che “in caso di malfunzionamento, interviene anche in seguito alla cessione l'assistenza tecnica afferente alla ”, tuttavia con la propria memoria difensiva CP_78 CP_1 aveva chiarito che solo nel periodo transitorio vi era stata una task force volta alla risoluzione delle problematiche informatiche dovute ai collegamenti dei sistemi, e che tuttavia si trattava di strumento transitorio e non più presente. 6. Alla trattazione nel merito dei riportati motivi di gravame va premessa una sintetica esposizione del quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inserisce la vicenda oggetto di causa.
6.1. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, che rappresenta - come affermato dalla Corte costituzionale con la recentissima sentenza n. 99/2025 - una estrinsecazione della libertà dell'imprenditore di adottare le scelte più appropriate nell'organizzazione dei fattori produttivi (art. 41 Cost.) e che, al contempo, impone la tutela dei diritti dei lavoratori (artt. 4 e 35 Cost.), è disciplinato dall'art. 2112 c.c., che appresta un apparato di garanzie e configurando la fattispecie come ipotesi di successione ex lege dell'imprenditore nel rapporto di lavoro (Cass. Sez. L sentenza n. 12919/2017), che soggiace a regole autonome sia rispetto all'ordinaria cessione del contratto (art. 1406 c.c.), governata dal necessario consenso del contraente ceduto, sia rispetto alle regole generalmente applicabili alla successione nei contratti nei casi di cessione d'azienda (art. 2558 c.c.).
6.2. La richiamata disciplina codicistica interagisce con la normativa del diritto dell'Unione europea, contenuta inizialmente nella direttiva 77/187/CEE del 14/02/1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, e quindi nella direttiva 98/50/CE del 29/06/1998, che modifica la predetta direttiva 77/187/CEE.
6.3. Da ultimo, la materia è stata organicamente ridefinita dalla direttiva 2001/23/CE del 12/03/2001, che, al fine di tutelare “i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti”, prevede all'art. 3, paragrafo 1, il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento.
6.4. Dunque, evidenzia la Corte costituzionale come la normativa nazionale e il diritto dell'Unione europea convergono nel delineare uno statuto omogeneo di tutele, fondato
13 sul mantenimento dei diritti del lavoratore in caso di trasferimento dell'azienda e sulla conservazione del posto di lavoro, laddove nel dettato codicistico la tutela del lavoratore è rafforzata dalla responsabilità solidale del cedente e del cessionario per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
6.5. Le direttive sopra indicate hanno dato impulso all'intervento riformatore del legislatore italiano, che ha istituito procedure di informazione e di consultazione sindacale, per le imprese che occupino più di quindici dipendenti, e ha disciplinato il trasferimento delle aziende in crisi con l'art. 47 legge n. 428/1990, ed ha modificato il quinto comma dell'art. 2112 c.c. con l'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 276/2003. 6.6. A seguito delle riportate innovazioni, che hanno altresì recepito l'elaborazione della giurisprudenza europea e di legittimità, il trasferimento d'azienda si configura come “qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda”, mentre il trasferimento di ramo di azienda - che rileva in questa sede - è da intendersi quale
“trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”, riguarda una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma, che non dev'essere creata ad hoc e in modo artificioso in occasione del trasferimento, e presuppone che il complesso ceduto sia in grado di svolgere al momento dello scorporo, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui già era destinato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.
6.7. Anche nella elaborazione giurisprudenziale di legittimità successiva alla riforma e fino ad epoca recente si è ribadito che «Ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione. L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento" (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017)» (ex multiis Cass. Sez. L, Sentenza n. 22249 del 04/08/2021 ed in epoca recentissima Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11578 del 2025).
7. Con riguardo al primo motivo di impugnazione, occorre, innanzitutto, puntualizzare che, come affermato dalla Corte di cassazione con orientamento giurisprudenziale risalente e ormai consolidato, il giudice del merito adempie all'obbligo di motivazione allorquando, pur non soffermandosi ad analizzare tutte le risultanze processuali, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, così da sorreggere la propria decisione con gli elementi di prova che reputa più pertinenti ed
14 attendibili: implicitamente, vanno considerate disattese tutte le ulteriori circostanze che, seppur non menzionate, siano logicamente incompatibili con la soluzione adottata (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3419 del 23/10/1968, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 623 del 10/03/1970 e successive). In altri termini, ciò che rileva è che il giudice fornisca adeguata spiegazione del suo convincimento, valorizzando gli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti, così contraddicendo per implicito il difforme ed incompatibile assunto delle parti, le cui argomentazioni non è tenuto a discutere dettagliatamente e singolarmente (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1024 del 07/04/1971; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 462 del 18/02/1972).
7.1. Parimenti, non può dirsi sussistente un obbligo di motivare la mancata ammissione della prova testimoniale, o in genere della prova orale: sul punto, la Suprema Corte ha, difatti, precisato che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova sussiste solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30721 del 29/11/2024; conforme Cass. Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 16214 del 17/06/2019).
7.2. Del tutto correttamente, inoltre, il giudice di primo grado ha inquadrato l'operatività del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. nell'ambito della materia oggetto di causa, evidenziando come incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c., che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall'art. 1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11247 del 31/05/2016): difatti, gravava sulle TÀ originariamente convenute ed oggi appellanti l'onere di allegare e provare l'insieme dei fatti concretanti un trasferimento di ramo d'azienda, di cui costituisce elemento costitutivo l'autonomia funzionale del ramo, ossia la sua capacità di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi, integrato dal requisito della preesistenza (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22249 del 04/08/2021).
7.3. Ne deriva, pertanto, che, a fronte dell'obbligo di dimostrare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della normativa di cui all'art. 2112 c.c. con riferimento specifico al trasferimento del ramo di azienda, il giudice di prime cure ha ritenuto non dimostrati “preesistenti rami di azienda funzionalmente organizzati e sufficientemente autonomi al momento della cessione” alla stregua di svariate risultanze processuali in virtù delle quali ha ritenuto, implicitamente, non rilevanti e non decisivi i documenti indicati dalle TÀ appellanti, come pure le richieste istruttorie relative alla prova orale: la correttezza del percorso motivazionale del primo giudice in rapporto alle complessive risultanze processuali è altra questione e sarà affrontata nei successivi paragrafi.
7.4. D'altro canto, anche l'operatività del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. deve essere puntualizzata: tale principio, difatti, opera in primo luogo nei confronti della parte convenuta, che deve, a norma dell'art. 416 c.p.c, “prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto”, con la conseguenza che, se il convenuto nulla abbia eccepito in relazione a
15 tali fatti, gli stessi devono considerarsi come pacifici (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008).
7.4.1. Il giudice di prime cure ha ritenuto non contestate talune circostanze fattuali allegate con l'originario ricorso, e dall'esame complessivo di tutte tali circostanze ne ha dedotto l'insussistenza dei requisiti di preesistenza e di autonomia dei rami ceduti: diversamente, le TÀ appellanti affermano di aver puntualmente contestato tutte le deduzioni di cui al ricorso e che, diversamente, le originarie parti ricorrenti non hanno contestato talune “circostanze decisive ai fini del decidere” allegate con le memorie di costituzione in giudizio.
8. Deve, pertanto, a questo punto procedersi ad una disamina dei contenuti allegati dalle parti, ed in primo luogo dai ricorrenti, circa le caratteristiche strutturali ed organizzative dei rami ceduti, al fine di verificare se, effettivamente, le circostanze ritenute dal primo giudice pacifiche in quanto non contestate possano ritenersi tali.
8.1. In premessa, si osserva che è circostanza pacifica tra le parti che i servizi di c.d. back office di siano affidati alla Direzione Produzione e Assistenza CP_78
Commerciale (Direzione PA), articolata sino al mese di maggio 2021 in tre strutture organizzative, denominate “Planning & Accounting NTrols”, “RN e Performance PA”, e “Operations”, ed a loro volta organizzate in sottostrutture. In particolare, la struttura organizzativa Operations era articolata in sei distinte sottostrutture, dette anche “domini”, ossia EIR Operations, Cash Management Operations, Credit Operations, Investments & Markets Operations, Post Sales & Logistics Operations, Supporto Trasversale Operations, mentre ciascuno degli indicati domini era, a sua volta, organizzato in unità organizzative denominate “Agenzie di Produzione e Assistenza Commerciale” (APA), strutturate in distinte Unità di Produzione.
8.1.1. Nel maggio 2021 ha provveduto ad una nuova organizzazione delle CP_78 proprie strutture e dei relativi domini, creando all'interno di ciascun dominio il reparto di Assistenza Commerciale, e ridefinendo le singole APA nel modo che segue:
- EIR Operations: , , NTroparte_84 NTroparte_85 [...]
; NTroparte_86 NTroparte_87
- Cash Management Operations: APA Flussi, APA Middle Office e NTrolli, APA Strumenti di Pagamento, Assistenza Commerciale Cash Management Operations;
- Post Sales & Logistics Operations: APA , APA Logistics, APA Prodotti, APA CP_88
Successioni, Assistenza Commerciale Post Sales & Logistics Operations
- Credit Operations: , (Mutui Fondiari NTroparte_89 CP_82
Individuals), APA NTroparte_90 NTroparte_91
[...]
- Investments & Markets Operations: NTroparte_92 NTroparte_93
NTroparte_94
8.1.2. Espletata la procedura ai sensi dell'art. 47 legge n. 428/1990, in data 26/05/2022 ha trasferito ad con effetti a far data dal CP_78 NTroparte_1
01/06/2022, i rami di azienda costituiti dalle APA EIR Persone Fisiche, Strumenti di NTr Pagamento, Flussi, Prodotti, Logistics, Successioni, e cui appartengono (fatta eccezione per l'APA Successioni) i lavoratori originari ricorrenti.
8.1.3. Come è evidente, e trattasi anche in tal caso di circostanza pacifica, oggetto della cessione sono stati soltanto alcune unità organizzative in cui i domini erano
16 organizzati, mentre gli altri reparti, facenti parte si ribadisce di singole strutture
NT variamente articolate, sono rimasti in capo alla cedente 8.1.4. Va, inoltre, tenuta in debita considerazione la circostanza della intervenuta stipula – congiuntamente all'operazione di trasferimento dei rami di azienda – di un contratto di appalto tra e in virtù del quale i rami ceduti hanno CP_78 CP_95
NT continuato a svolgere in favore di le medesime identiche attività che svolgevano
NT in epoca antecedente alla cessione (doc. nn. 11 e 12 allegati alla memoria .
8.2. Con riguardo alla Persone Fisiche, che si occupa in generale della verifica CP_81 dei dati della clientela e della gestione dei documenti necessari per censirla, con il ricorso di primo grado i lavoratori hanno dedotto che: i) nell'ambito del dominio EIR Operations era stata ceduta soltanto , che si occupa della gestione NTroparte_85
NT clienti persone fisiche, ma non anche , che si occupa della NTroparte_84 gestione delle persone giuridiche e aziende con alto fatturato, NTroparte_86 che si occupa della gestione, del perfezionamento del censimento e dei contratti della clientela ad alto rischio ed che si occupa della NTroparte_87
NT interlocuzione con i clienti persone fisiche e giuridiche, attività da sempre svolta anche dai ricorrenti;
con la conseguenza che la medesima attività viene svolta dai
NT dipendenti per le persone giuridiche mentre per le persone fisiche tale attività viene effettuata dai lavoratori ceduti;
ii) nello specifico, i lavoratori ceduti che appartengono a tale ramo svolgevano e svolgono le seguenti attività: A. PRIVATE – GESTIONE SMALL BUSINESS: tramite l'utilizzo del sistema operativo BN non oggetto
NT di cessione e denominato PDS-PIANO DEI SISTEMI in uso anche i dipendenti non ceduti, i ricorrenti si occupano del primo livello di verifica e autorizzazione relativa alla
NT apertura del conto corrente e al mantenimento dei rapporti bancari (es. mutuo, finanziamenti ecc.), le cui risultanze vengono poi inoltrate ai dipendenti dell'agenzia
NT tramite DVM, applicativo BN non ceduto ed in uso anche ai dipendenti
NT dell'agenzia in modo tale che gli stessi possano effettuare il secondo livello di verifica;
tale attività comprende anche lo svolgimento di integrazione e verifica
NT documentale in supporto dell'Agenzia tramite il sistema operativo;
per svolgere le suddette attività i ricorrenti ceduti non possono utilizzare il pc fornito da in quanto sono tenuti necessariamente a lavorare sul pc di proprietà di CP_1
NT
NT
si occupa altresì di fornire assistenza ai cd. consulenti (c.d. NTroparte_2
LIFE BANKERS) nelle fasi di lavorazione per la sottoscrizione delle assicurazioni eurovita-BN; B. PERFEZIONAMENTO CENSIMENTO E CONTRATTI dei clienti persone fisiche: i lavoratori si occupano di una fase dell'attività relativa al censimento e di una
NT fase relativa al perfezionamento dei contratti dei clienti in supporto dell'agenzia
NT presso la quale si reca il cliente-persona fisica per aprire il conto corrente oppure sottoscrivere procure, per aprire una la cassetta di sicurezza: essi ricevono pertanto le
NT informazioni dei clienti-persone fisiche dai dipendenti dell'agenzia tramite applicativi BN (DWM,PDS, CICS non oggetto di cessione e in uso anche ai dipendenti
NT
e tramite posta elettronica (in caso di documentazione cartacea), provvedono alla verifica ed a formulare richiesta di integrazione documentale oppure autorizzano tramite l'applicativo GA.PA – PDS Piano dei sistemi;
il censimento è indispensabile per NTr la gestione dei rapporti bancari da parte delle Agenzie (dunque per l'apertura del conto, per il mutuo, per il bancomat e carte di credit), e per svolgere tali attività i ricorrenti ceduti non possono utilizzare il pc fornito da ma sono tenuti CP_1 NT NT necessariamente a lavorare sui pc di proprietà di o sui sistemi operativi non
17 ceduti e inoltre gestiscono una casella mail alla quale scrivono direttamente i gestori
NT per sollecitare alcune lavorazioni (urgenza KYC e CUF); C. GESTIONE CLIENTI
NT (Hello Bank): tramite l'utilizzo dei sistemi operativi non NTroparte_96
NT ceduti PDS-PIANO DEI SISTEMI, CICS, AURELIA REMEDY in uso anche i dipendenti non ceduti, i lavoratori ceduti si occupano di verificare la corretta veridicità dei dati inseriti e formulare una indagine personale sul clienti al fine di completare il
NT censimento necessario per l'apertura del conto corrente la lavoratrice ceduta
NT NTr
è altresì addetta ad una lavorazione in supporto delle Agenzie CP_15
NT non cedute (occupandosi di aprire i conti correnti successivi al primo per i clienti già contrattualizzati) previo parere dei Gestori BN Direct con i quali c'è un costante scambio di interlocuzione, circostanza documentale e rilevabile dalla e mail scambiata in data 06/10/2022, dunque anche per lo svolgimento di tale attività vi è
NT un'interlocuzione continua tra i lavoratori ceduti e i dipendenti D. CLIENTI PUBBLICAMENTE ESPOSTI: attraverso l'utilizzo del sistema operativo non ceduto MY i lavoratori ceduti, come ad esempio , accedono alla casella CP_97 CP_11 NTr NT di posta elettronica di al fine di fornire supporto alle Agenzie fornendo dati sulla persona fisica e trasmettendoli all'agenzia al fine di effettuare le opportune valutazione per l'apertura del conto;
iii) non tutte le attività del reparto EIR- PERSONE
NT FISICHE sono state cedute: infatti ha provveduto a mantenere al suo interno l'attività di assistenza ME alla rete (svolta tramite l'evasione di ticket sull'applicativo BN AURELIA REMEDY BN e tramite risposta telefonica al numero
NT dedicato 111) da sempre svolte dai ricorrenti ceduti, assegnandole poco prima della cessione, ossia nel mese di giugno 2021, ad un reparto di nuova creazione denominato Commerciale non oggetto di cessione: tuttavia, nonostante CP_87
NT la suddetta attività di assistenza ME sia stata assegnata ai dipendenti
NT presso l'omonimo reparto non ceduto, ai ricorrenti è chiesto supporto nello
NT svolgimento di tali mansioni, e ciò in quanto i dipendenti non sono in grado di evadere tutte le richieste che pervengono al reparto non ceduto di Assistenza Commerciale, con la conseguenza che i ricorrenti ricevono continuamente richieste di
NT intervento tramite applicativo AURELIA REMEDY - tool BN a cui i ricorrenti
NT hanno accesso ancora oggi tramite la “macchina virtuale per la gestione dei ticket
NT aperti dai dipendenti delle agenzie per la risoluzione delle anomalie riscontrate sul perfezionamento dei contratti;
iv) il Responsabile operativo del ramo ENTRATA IN RELAZIONE, il dipendente BN ME NE, è stato trasferito proprio al momento della cessione (nel mese di maggio 2022) presso un reparto che non è stato oggetto di cessione (Reparto sito in BN Tiburtina) ed egli è, di fatto, il Parte_12
Responsabile e Performance delle PA non cedute: tale reparto, con le Parte_12 competenze dell'ex Responsabile di RELAZIONE, può dirigere le fasi di CP_98 lavorazione delle PA non cedute, che si occupano di svolgere le medesime attività delle PA cedute, e di fissare le procedure operative per le PA cedute dove lavorano i ricorrenti, anche attraverso le guide operative: tale circostanza è documentale e NT rilevabile dalla e mail del 10/10/2022 dalle quale si evince che il dipendente si occupa di supervisionare le lavorazioni del reparto ceduto. Persona_1 NT
8.2.1. Orbene, dalla lettura della memoria di costituzione di nel giudizio di primo grado, si evince che la TÀ, dopo aver precisato che l'attività di censimento della clientela è predisposta da un applicativo informatico denominato KYC che effettua controlli automatizzati, che le richieste giungono tramite ticket attraverso l'applicativo
18 informatico e che “a seguito della cessione gli standard operativi sono quelli delineati dai Manuali Accenture”, ha contestato che le lavorazioni giornaliere dei lavoratori ceduti
“sarebbero effettuate sui programmi virtuali ivi identificati”, salvo, peraltro, ricomprendere in un passaggio successivo (pagina 50 della memoria) gran parte degli applicativi indicati dagli originari ricorrenti (PDS, Remedy, DWM) tra gli applicativi
NT informatici su cui i lavoratori del ramo operano per svolgere la loro attività di back
NT office bancario “sulle informazioni e documenti messi a disposizione da (pag. 49
NT della memoria). Precisamente, ha spiegato – confermando l'utilizzo da parte dei
NT lavoratori dei rami ceduti di programmi informatici di proprietà – che “i rami
NT
“interagiscono” con sugli applicativi informatici sopra richiamati (mediante PC fisici dei rami) grazie ad una connessione sicura (rete privata virtuale) mediante la quale si
NT accede, con specifiche credenziali associate ad utenze individuali create da agli ambienti informatici della Banca e, dunque, agli applicativi d'interesse”: dunque, non
NT soltanto i lavoratori utilizzano applicativi informatici di proprietà di per svolgere la propria attività, quanto anche, per poter accedere a tali applicativi, necessitano di
NT specifiche credenziali associate ad utenze 8.2.2. Dunque, non vi è stata contestazione, in primo luogo, in ordine ai contenuti delle attività svolte dai lavoratori dei rami ceduti, oltre che sulle specifiche attività riferite ai lavoratori , e ed appare chiaro che le attività di censimento e CP_2 CP_15 CP_11 controllo documentazione che i lavoratori appellati svolgevano e svolgono altro non rappresentano che una fase di un più ampio procedimento, avviato tramite richiesta di apertura ticket e proseguito con le verifiche di secondo livello, dai lavoratori
NT dipendenti con i quali, pertanto, l'interlocuzione è necessaria, come dimostrano la mail del 06/10/2022 prodotta in atti (doc. n. 15 allegato al ricorso di primo grado), la mail del 17/05/2022 (doc. n. 19) e la mail del 24/05/2022 (doc. n. 20), le prime due
NT intercorse con un indirizzo di posta elettronica del dominio in uso ai lavoratori ceduti ) sul quale pervengono sollecitazioni, richieste di Email_1
NT chiarimenti, suggerimenti e pareri da parte dei dipendenti 8.2.3. Inoltre, è pacifico ed incontestato l'utilizzo, da parte dei lavoratori dei rami
NT ceduti, di programmi informatici necessari ed imprescindibili per poter operare e svolgere le proprie attività sulle informazioni e sui documenti messi a disposizione
NT NT sempre da oltre che di utenze (parimenti necessarie per poter accedere agli
NT NT NT
“ambienti” informatici e di caselle di posta elettronica né tantomeno ha contestato in modo specifico e puntuale l'utilizzo da parte dei lavoratori di NT NT computer di proprietà oltre che dei sistemi operativi non oggetto di cessione, essendosi limitata ad affermare genericamente che i lavoratori utilizzano i “PC fisici dei rami”.
8.2.4. Parimenti, non vi è stata contestazione in ordine al trasferimento nel maggio 2022 di , responsabile operativo del ramo ceduto, nel reparto Persona_1 NT
reparto di cui si dirà meglio oltre, nell'ambito del quale il predetto Parte_12 continua a supervisionare le lavorazioni degli addetti al reparto ceduto. Per_1
8.2.5. Pertanto, può affermarsi sin da ora che, con riferimento all' NTroparte_85 NTr
, il giudice di prime cure ha correttamente affermato che: a) ha ceduto solo
[...] parte del personale addetto all'APA e soltanto una porzione dell'attività svolta NT dall'APA, rimanendo le restanti parti di competenza dei lavoratori dipendenti b) vi è stata e vi è una continua interlocuzione tra i lavoratori addetti ai rami ceduti ed NT i dipendenti resa necessaria soprattutto dalla tipologia dell'attività posta in
19 essere, trattandosi di tasselli di una più ampia procedura che conduce ad un unico risultato (in questo caso il censimento del cliente); c) nelle more della cessione del ramo, è stato trasferito il responsabile operativo dello stesso presso un reparto non NT oggetto di trasferimento a , cosicchè “ ha ceduto solo una parte del CP_78 personale delle varie APA trasferite ma non la catena di comando che è rimasta al suo interno” (pagina 34 della sentenza); d) tutti i lavoratori, sia addetti ai rami ceduti, sia NT NT rimasti in BN, operano in ambiente informatico utilizzano pc nonché NT applicativi informatici per poter “lavorare” le informazioni ed i documenti messi NT a disposizione da 8.2.6. Su quest'ultimo punto si aggiunge – fermo restando che dei c.d. robot si dirà NT meglio oltre – che con la richiamata memoria ha dedotto per NTroparte_85 un utilizzo dei robot al fine “di estrarre in automatico dagli applicativi della Banca cliente la documentazione contrattuale riferita a determinate posizioni e, sempre in automatico, verificare i dati contenuti all'interno della documentazione confrontandoli con quelli presenti nell'applicativo di anagrafica dei clienti della Banca, effettuando, nel caso, i necessari aggiornamenti” (pag. 52 della memoria), ossia allo scopo di compiere un'attività del tutto limitata e circoscritta rispetto alle svariate attività di competenza dei lavoratori dell'APA ceduta nei singoli settori come sopra descritti.
8.3. Quanto alla che si occupa in generale NTroparte_99 della gestione delle pratiche amministrative attinenti alle procedure di erogazione dei mutui ai clienti persone fisiche, con il ricorso di primo grado i lavoratori hanno dedotto che: i) nell'ambito del Dominio Credit Operations è stata ceduta soltanto la
[...]
e non anche l' , l'APA Trade NTroparte_99 NTroparte_89 NTr Finance e Garanzie e l'APA Assistenza ME;
ii) i occupa solo di alcune NT fasi di attività relativamente al perfezionamento dei mutui quali ad es. verifiche sugli immobili, gestione minute e firma degli atti contrattuali, mentre le fasi ritenute più importanti, ad es. istruttoria, delibera provvisoria, sono svolte tutt'oggi da reparti NT NT NTr di non ceduti o comunque dalle Agenzie iii) il ramo si occupa delle lavorazioni , POST , POST SALES, SUPPORTO OPERATIVO;
iv) Parte_13 Pt_13 la lavorazione si occupa di svolgere la necessaria verifica tecnico-legale Parte_13 NT dell'immobile a garanzia ed erogazione delle somme da parte di ed ha ad oggetto le seguenti attività: - ISTRUTTORIA TECNICO LEGALE: tramite e mail o l'utilizzo dei NT NT sistemi operativi non ceduti (es. MIRO BN) in uso anche ai dipendenti i lavoratori ceduti ricevono documentazione relativa all'immobile che sono tenuti a verificare al fine di rilasciare un parere positivo o, nel caso contrario, a richiedere NT supporto o integrazione documentale all'agenzia circostanza documentale e rilevabile dall'email del 28/09/2022: al fine di rilasciare il parere positivo, i lavoratori ceduti sono tenuti tutt'oggi ad interloquire necessariamente con il reparto non ceduto
(es. con la dipendente come risulta NTroparte_100 NTroparte_101
NT documentalmente, con la DIREZIONE RISCHI con Tribe home BN (es. dipendente al fine di ricevere NTroparte_102 supporto o autorizzazioni a procedere;
- PREDISPOSIZIONE DELLA MINUTA CONTRATTUALE: i lavoratori ceduti si occupano della redazione della minuta
NT contrattuale attraverso l'utilizzo del sistema operativo non ceduto (MIRO) e, sulla
NT base delle informazioni acquisite dalle Agenzie (non cedute), successivamente la
NT inoltrano all'Agenzia che provvede a perfezionare la fase finale che consiste nella stipula dell'atto di mutuo;
- EROGAZIONE DELLE SOMME: i lavoratori ceduti ricevono
20 tramite e mail o sistema operativo BN non ceduto (MIRO) il mandato di pagamento NT inviato dalle Agenzie e provvedono ad effettuare il pagamento, ed in caso di NT anomalie i lavoratori ceduti sono tenuti a chiedere supporto alle agenzie v) la lavorazione POST IP si occupa del perfezionamento delle garanzie ipotecaria e della erogazione delle somme, ed in particolare: - EROGAZIONE DELLE SOMME E PERFEZIONAMENTO DELLE GARANZIE IPOTECARIE: i lavoratori ceduti ricevono la documentazione relativa all'immobile e l'atto di mutuo e provvedono a verificare la rispondenza agli atti definitivi, quindi chiedono supporto all'agenzia BN al fine di ottenere la necessaria documentazione e provvedono alla erogazione del mutuo;
in caso di anomalie e mancata rispondenza della documentazione agli atti definitivi i NT lavoratori ceduti chiedono supporto ai reparti non ceduti DIREZIONE LEGALE E TRIBE HOME, circostanza documentale e rilevabile dalle e-mail del 17/06/2022; - RINEGOZIAZIONE COMMERCIALE: i lavoratori ceduti ricevono da parte delle Agenzie NT e tramite e-mail informazioni e documentazione al fine di curare la rinegoziazione del mutuo, effettuano la verifica di tassi e importi e in caso di esito positivo stilano la lettera ME e la inviano all'agenzia che stipula l'atto di rinegoziazione;
qualora la verifica dia esito negativo, i lavoratori ceduti sono tenuti a contattare nuovamente NT dipendenti dell'agenzia al fine di ricevere le corrette informazioni o l'integrazione documentale, circostanza documentale e rilevabile dalle e-mail in atto del 12/09/2022; vi) fino al mese di aprile 2021 il Responsabile del ramo “Mutui” è stato il dipendente BN ME NE non interessato alla cessione: egli è stato trasferito e lavora tutt'oggi presso il reparto BN non ceduto , che NTroparte_103 si occupa della gestione di vendita di prodotti bancari alla clientela;
neanche la Responsabile delle lavorazioni MUTUI e MUTUI POST SALES, la Parte_14 dipendente , è stata interessata alla cessione, infatti poco NTroparte_102 prima della stessa la lavoratrice è stata trasferita nel reparto DIREZIONE GENERALE- TRIBE HOME che si occupa della commercializzazione del prodotto mutui, mentre le attività di cui la sig.ra era a capo sono state cedute;
vii) i lavoratori ceduti CP_102 NT svolgono esclusivamente una fase relativa al perfezionamento del mutuo e gli NT stessi hanno una necessaria interlocuzione con la agenzia (non ceduta) che si NT occupa della fase finale e con il reparto Direzione Legale per il necessario supporto, istruttoria, autorizzazioni e delibere a procedere;
viii) nonostante le guide NT operative siano scadute per le lavorazioni di tale “ramo”, la non è in CP_1 grado di rinnovarle posto che il “cervello” di tutte le APA – EP Parte_12
e che si occupa di redigere e organizzare l'attività da svolgere per ogni lavorazione
[...]
(es. perfezionamento esterno delle garanzie ipotecarie) non è stato interessato alla NTr cessione;
ix) per svolgere alcune attività il reparto tilizza un indirizzo di posta NT elettronica di proprietà di creato appositamente per ogni reparto ceduto del ramo Mutui;
x) alcune attività svolte dal reparto ANTE IP ceduto (es. erogazione delle NT somme per i clienti persone fisiche) è tuttora svolta dai dipendenti appartenenti alle varie agenzie BN relativamente ad alcune categorie particolari di clienti-persone fisiche.
8.3.1. Le descritte attività, imputate dagli originari ricorrenti alla non sono CP_82 state contestate da che nel costituirsi nel giudizio di primo grado ha CP_78 confermato che: a) svolge attività di back office successive alla CP_104 delibera creditizia, occupandosi in particolare dell'istruttoria tecnico-legale e della predisposizione della bozza del contratto di mutuo “successivamente ad una prima fase
21 interna posta in essere dalla Banca e prima della stipula del contratto finale di compravendita e di mutuo da parte della persona fisica”: in sostanza, Parte_13 verifica il corretto censimento del cliente nonché tutto quanto attiene all'immobile oggetto dell'ipoteca, vale a dire la correttezza dei dati relativi al valore ME, agli identificativi catastali, alla continuità delle trascrizioni e così via;
quindi predispone la minuta contrattuale e invia i documenti predisposti al cliente, al notaio ed al Personale della Rete Commerciale della Banca, quindi il notaio conferma la stipula e la possibilità di procedere all'erogazione della somma “in favore del cliente mediante appositi applicativi della Banca (SIF o SIRIO)”; b) IP si occupa delle CP_105 attività di back office successive alla stipula e, in particolare, delle attività volte al monitoraggio delle garanzie, al perfezionamento delle garanzie ed al censimento/aggiornamento dei dati degli immobili oggetto di garanzia;
c) MFI POST SALES si occupa delle attività di back office successive alla stipula del contratto di mutuo e, in particolare, della cancellazione delle ipoteche, della rinnovazione ipotecaria, delle restrizioni e riduzioni ipotecarie ecc.; d) NTroparte_106
si occupa di attività di supporto durante le fasi di verifica e di
[...] predisposizione della minuta contrattuale da parte dell'Unità Produttiva MFI Ante Stipula, mentre si occupa di attività di NTroparte_107 supporto all'attività di cancellazione ipotecaria svolta dall'Unità Produttiva MFI Post Sales del ramo;
e) l'attività ME e di valutazione creditizia (delibera) sono NT attività autonome in capo a che si assume il rischio di credito, mentre il ramo cura tutte le attività amministrative che non comportano natura creditizia e ME;
f) il ramo svolge la propria attività su perimetri definiti e a fronte di Input e Output predeterminati sia nel loro contenuto (tipologia di info/documentazione) che sui canali di comunicazione (ticket, PEC, apposite sezioni di applicativi), tuttavia, seppure i contenuti del servizio offerto siano predeterminati, le modalità operative sono stabilite dai responsabili di struttura;
g) i casi citati nel ricorso avversario afferiscono a casi operativi particolari non espressamente previsti e disciplinati nelle normative NT banca e quindi non recepiti nel contratto di servizio tra e ACN: nel caso in cui per la natura dell'operazione, o per le esigenze della clientela, risulti necessario predisporre uno schema contrattuale diverso rispetto a quello standard, vi deve necessariamente essere un coinvolgimento della Banca (quale cliente del ramo) per la valutazione dei potenziali rischi per la Banca stessa;
h) sussistono diverse modalità di erogazione dei mutui, tipizzate e tra loro autonome: le tipologie di erogazione gestite dal Ramo sono riportate e normate nel contratto di servizio di cui si è detto e tra queste NT non rientra la casistica “erogazione in Agenzia”, gestita da dipendenti di nelle singole filiali, prevista per assicurare ai clienti un servizio flessibile e personalizzato;
i) afferendo esclusivamente al ramo, anche i contratti con i fornitori esterni sono stati oggetto di cessione in uno con il ramo medesimo, ed in particolare: n. 4 contratti con fornitore Siaed S.p.A., n. 1 contratto Fornitore Ciscra S.p.A., n. 1contratto con Fornitore BFF Bank S.p.A., n. 1 contratto con Fornitore Italarchivi S.r.l., n. 1 contratto con Fornitore La Lucente S.p.A., n. 1 contratto con Fornitore ON Rental Services S.p.A., n. 1 contratto con Fornitore AN LL S.p.A., n. 1 contratto con Fornitore Crif Services S.p.A. e n. 39 contratti di somministrazione. NTr
8.3.2. Anche con riguardo all'APA on vi è, dunque, contestazione sui contenuti specifici delle attività di back office del ramo ceduto, né tantomeno sui processi operativi che lo contraddistinguono: appare evidente, anche in tal caso, come le attività
22 “amministrative” svolte dai lavoratori addetti al ramo non rappresentino altro che una NT fase – come ammette anche – del procedimento di erogazione del mutuo che è necessariamente unico e che, di conseguenza, impone una inevitabile interlocuzione NT tra i lavoratori del ramo ed i dipendenti per giungere al risultato finale, ossia il perfezionamento della pratica e l'erogazione del mutuo. Le connessioni ed il necessario coordinamento tra uffici, che vengono anche dimostrate documentalmente dai lavoratori, nell'ambito della fase istruttoria (doc. n. 24), nell'ambito della fase di verifica dei titoli di proprietà dell'immobile in garanzia (doc. n. 25), nell'ambito della procedura di redazione della minuta (doc. n. 26), o anche in caso di anomalie nelle procedure di surroga attiva (doc. n. 27) risultano imposte dall'essere tutti gli uffici coinvolti nel medesimo procedimento nell'ambito del quale l'uno non procede se non con il supporto dell'altro. Emblematico a tal proposito è quanto emerge dal richiamato doc. n. 27 allegato al ricorso di primo grado, trattandosi di uno scambio di mail tra
[...]
ed i lavoratori addetti al ramo ceduto, che chiedono ed ottengono supporto CP_100
NT dall'ufficio al fine di procedere con una pratica di surroga attiva in cui è necessaria
NT una re-iscrizione ipotecaria: in giudizio non ha negato tale interlocuzione, limitandosi ad affermare genericamente che i casi citati dal ricorso sarebbero particolari, così come non ha negato che vi siano alcune pratiche di mutuo gestite
NT interamente all'interno delle Agenzie senza il coinvolgimento dei lavoratori del ramo ceduto.
8.3.3. Parimenti, non vi è stata contestazione alcuna in merito all'utilizzo da parte dei
NT lavoratori del ramo dell'applicativo informatico MIRO' di proprietà e non oggetto di cessione, né tantomeno circa il mancato rinnovo ad opera di Accenture delle guide
NT operative per le lavorazioni del ramo e l'impossibilità di procedere a tale rinnovo non essendo stato oggetto di cessione il che si occupa di NTroparte_108 redigere e organizzare l'attività da svolgere per ogni lavorazione, o ancora in ordine all'utilizzo da parte dei lavoratori del ramo ceduto di un indirizzo di posta elettronica
NT di proprietà di creato appositamente per ogni reparto ceduto del ramo Mutui.
NT
8.3.4. Ancora, non ha affatto contestato che: a) nel mese di aprile 2021 il Responsabile del ramo “Mutui” NE ME è stato trasferito e lavora tutt'oggi presso il reparto BN non ceduto che si occupa della NTroparte_109 gestione di vendita di prodotti bancari alla clientela;
b) la Responsabile delle lavorazioni MUTUI e è Parte_14 Parte_15 NTroparte_102 stata trasferita poco prima della cessione nel reparto GENERALE-TRIBE CP_100
HOME che si occupa della commercializzazione del prodotto mutui, e, in virtù della propria competenza professionale, anche in seguito alla cessione la stessa ha continuato ad interloquire con i lavoratori ceduti relativamente ad alcune fasi relative
NT alla gestione dei mutui, e ciò, stando a quanto dedotto da quantomeno fino al gennaio 2022. 8.3.5. Pertanto, può affermarsi sin da ora che, con riferimento all' il giudice CP_82
NT di prime cure ha correttamente affermato che: a) ha ceduto solo una porzione della lavorazione, svolta da in integrazione inscindibile con l'attività dei CP_1
NT dipendenti di b) vi è stata e vi è una continua interlocuzione tra i lavoratori
NT addetti ai rami ceduti ed i dipendenti resa necessaria soprattutto dalla tipologia dell'attività posta in essere, trattandosi di tasselli di una più ampia procedura che conduce ad un unico risultato (in questo caso l'erogazione del mutuo); c) tutti i lavoratori, sia addetti ai rami ceduti, sia rimasti in BN, operano in ambiente
23 NT NT NT informatico utilizzano pc nonché applicativi informatici per poter NT
“lavorare” le informazioni ed i documenti messi a disposizione da d) i reparti ceduti operano tuttora seguendo le linee gestionali individuate dal Reparto
NT RN non oggetto di cessione;
e) nelle more della cessione del ramo, sono stati trasferiti i responsabili dei rami ceduti, che sono quindi rimasti all'interno della compagine aziendale di cosicchè “ ha ceduto solo una parte del CP_78 CP_78 personale delle varie APA trasferite ma non la catena di comando che è rimasta al suo interno” (pagina 34 della sentenza).
8.4. Con riguardo alla APA Strumenti di Pagamento, con l'originario ricorso è stato dedotto che: i) il ramo Strumenti di Pagamento si componeva, prima della cessione, delle seguenti lavorazioni/reparti: - CA ZA (ceduta), che si occupa
NT della gestione del caveau di (non oggetto di cessione); - IC (ceduta), che si occupa della gestione di una fase della lavorazione delle carte di credito e di debito
NT posto che le lavorazioni precedenti alla vendita sono tutt'oggi di competenza delle
NT Agenzie - TITOLI DI CREDITO (ceduta), che si occupa della gestione degli assegni
NT
- ASSISTENZA COMMERCIALE (non ceduta), che si occupa della interlocuzione NT con i clienti ii) il Responsabile operativo del Ramo Strumenti di Pagamento
[...]
è stato trasferito nelle more della cessione presso un reparto che non è stato Tes_1
NT oggetto di cessione (MOVIMENTAZIONE CONTI ed in tale reparto, con le competenze acquisite come Responsabile di Strumenti di Pagamento, può svolgere alcune fasi di lavorazione delle attività da sempre svolte dai ricorrenti ceduti ma
NT sottratte alla competenza del ramo e mantenute in iii) il Responsabile e Referente per il reparto IC del Ramo era la dipendente , che Parte_16 non è stata interessata dalla cessione ed è stata inserita nel reparto ASSISTENZA COMMERCIALE BN non ceduto: e tale reparto, con le competenze delle ex responsabile di IC, tutt'oggi svolge alcune fasi di lavorazione delle attività cedute (es. gestione solleciti frodi, dispute, ticket), circostanza documentale e rilevabile dalla documentazione in atti;
iv) il reparto CA ZA si occupa
NT della gestione del caveau di (reparto non ceduto) dove sono in giacenza banconote
NT NT e monete di attraverso il monitoraggio quotidiano del caveau e la gestione dello stesso, con la conseguenza che deve necessariamente relazionarsi per ogni fase e
NT attività con le agenzie sul territorio nazionale: le attività svolte hanno ad oggetto
NT la c.d. quadratura contabile dei Bancomat delle agenzie e dei grandi clienti ed il
NT NT supporto ai dipendenti delle agenzie, e l'interlocuzione con i reparti non
NT ceduti avviene quotidianamente, principalmente tramite mail alla casella di posta tutt'oggi in uso ai ricorrenti, ovvero anche tramite Email_2
TICKET REMEDY su portale BN non ceduto;
il reparto ceduto di cassa centralizzata si occupa, quindi, della gestione del caveau, laddove il monitoraggio della quantità del contante è solo una fase di una più ampia lavorazione che avviene presso le agenzie
NT NT e che richiede una interlocuzione tramite il sistema operativo denominato
NT ADAMKNOX, e di fornire assistenza ai dipendenti tramite e mail per le richieste di contante, per cancellare operazioni bancarie, per supporto alla contabilità automatica e intervento in caso di mancato allineamento delle informazioni contabili;
il reparto ceduto di Cassa Centralizzata, inoltre, svolge per i clienti della grande distribuzione le
NT stesse attività che i dipendenti delle agenzie svolgono per i clienti persone fisiche, ovvero in alcuni casi svolgono la stessa attività per lo stesso cliente solo in orari diversi;
NT il reparto della cassa centralizzata non è stato interamente ceduto poiché ha
24 provveduto a mantenere le seguenti attività ritenute più importanti, da sempre svolte dal reparto di cassa centralizzata e dai ricorrenti ceduti “incorporandole” poco prima della cessione, nel reparto MOVIMENTAZIONE CONTI non oggetto di cessione e
NT portando con se il Responsabile della struttura il dipendente non Tes_1 ceduto: il riferimento è alla Gestione cassette di sicurezza, alle Banconote sospette di falsità e alle Banconote macchiate;
v) il reparto IC si occupa della gestione di
NT una fase della lavorazione delle carte di credito e di debito posto che le lavorazioni
NT precedenti alla vendita sono tutt'oggi di competenza delle Agenzie infatti, per tale motivazione il reparto Monetica ceduto si deve necessariamente relazionare per fasi e
NT attività con i seguenti reparti non ceduti - UFFICIO RECLAMI BN non ceduto c.d.
NT
- - COMMERCIALE CORPORATE - CP_110 NTroparte_111
CONTROLLI CONTABILI;
- ASSISTENZA COMMERCIALE;
il reparto IC si occupa principalmente di fasi di lavorazione relative alla gestione di carte di credito, ed in particolare: - AMMINISTRAZIONE FRODI E DISPUTE: dopo una prima fase svolta NT dall'ufficio Reclami (non ceduto), la pratica viene inserita all'interno di un sistema NT operativo denominato GEREPlus che non è stato oggetto di cessione, tant'è che NT tutt'oggi lo stesso viene utilizzato dai dipendenti appartenenti ai vari reparti non ceduti per svolgere tutte le fasi delle lavorazioni dei reparti ceduti;
-
[...]
il reparto Monetica riceve tramite il sistema operativo Aurelia NTroparte_112 NT NT web di proprietà di e non oggetto di cessione, tutt'oggi in uso ai dipendenti richieste di emissione carte di credito o riemissione di bancomat (es. scaduto) e in generale si occupa dalla gestione post vendita di tali carte (es. modifica iban, aumento plafon ecc.); la medesima attività di emissione di carta di credito viene svolta dai ricorrenti ceduti per le carte di credito emesse in favore delle persone giuridiche mentre per quelle emesse in favore di persone fisiche tale attività viene effettuata dai NT NT NT dipendenti presso le agenzie inoltre, non ha ceduto l'attività – da sempre svolta dai lavoratori addetti a Monetica – relativa alla gestione ticket delle dispute frodi, assegnata al reparto non ceduto Assistenza oltre CP_87 all'attività di rimborsi assicurazione carte;
vi) il reparto TITOLI DI CREDITO si occupa NT della lavorazione di assegni emessi dai correntisti per svolgere tale attività i lavoratori ceduti debbono necessariamente interloquire per fasi e attività con i NT seguenti reparti che non sono stati oggetto di cessione: - Agenzie BN sul territorio nazionale per l'attività di incassi bonari;
- MOVIMENTAZIONE CONTI per l'attività di contabilizzazione a seguito di emissione di assegni circolari;
- ASSISTENZA COMMERCIALE;
il reparto TITOLI DI CREDITO si occupa principalmente di lavorazioni relative alla gestione degli assegni BN, ed in particolare di: - LAVORAZIONE ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI: dopo una prima fase di emissione e incasso dell'assegno da parte dell' , i ricorrenti ricevono una segnalazione di rifiuto del pagamento CP_113 da parte dell tramite il sistema operativo BN BLEND non ceduto in uso CP_113 NT anche ai dipendenti e i ricorrenti provvedono alla relativa lavorazione segnalando il mancato pagamento del titolo;
- LAVORAZIONE ASSEGNI CIRCOLARI: dopo una prima fase di emissione da parte dell' , i ricorrenti ricevono un CP_113 NT riepilogo tramite il sistema operativo BN BLEND degli assegni circolari che sono stati posti all'incasso e provvedono a controllare che siano stati regolarmente incassato;
- ATTIVITA' DI INCASSO BONARIO: i ricorrenti ricevono una richiesta di NT lavorazione c.d. ticket da parte delle Agenzie sul territorio nazionale tramite la piattaforma di proprietà di BN ticket Aurelia Remedy non ceduta e in uso ai
25 NT NT dipendenti a questo punto i ricorrenti inseriscono un modello prestampato NTr di manleva che a loro volta le Agenzie presenteranno al cliente per la
NT sottoscrizione;
successivamente le Agenzie trasmettono il documento sottoscritto nuovamente ai ricorrenti che chiudono la lavorazione con l'incasso bonario;
nel caso
NT cui venga smarrito l'assegno di altre banche, i ricorrenti inviano alle Agenzie
NT tramite e mail il modello prestampato per l'autorizzazione all'addebito del conto che i dipendenti delle Agenzie provvedono a far sottoscrivere e reinviare ai ricorrenti;
- NEGOZIAZIONE ASSEGNI ossia VERSAMENTI RIFUTATI DAGLI ATM: caso in cui il bancomat rifiuti il versamento di assegni, i ricorrenti provvedono ad effettuare il
NT versamento da remoto attraverso uno SPORTELLO VIRTUALE (tramite l'applicativo di BN non ceduto denominato BLEND), e per svolgere tale attività è
NT assolutamente indispensabile utilizzare solo ed esclusivamente il pc in uso ai dipendenti ceduti;
- CONTROLLO VERSAMENTI ASSEGNI ATM: i ricorrenti controllano la corrispondenza tra il documento cartaceo versato tramite ATM e le indicazioni inserite dal correntista;
la medesima attività di verifica della “corrispondenza
NT versamenti assegni ATM” viene effettuata dai dipendenti presenti presso le agenzie allo sportello fisico;
dunque, il risultato della lavorazione è unico e svolto nelle varie
NT fasi dai ricorrenti ceduti insieme ai dipendenti delle Agenzie presenti sul territorio nazionale non oggetto di cessione;
prima della cessione i lavoratori ceduti svolgevano altresì, per ciascuna lavorazione, anche le richieste informative in merito agli assegni
NT NT ai vari reparti attività che ha preferito non cedere insieme al reparto TITOLI DI CREDITO, infatti tale attività ed è stata invece assegnata al reparto non ceduto di Assistenza Commerciale.
8.4.1. Costituendosi nel giudizio di primo grado ha confermato che il ramo CP_78
Strumenti di Pagamento svolge “una serie di attività di back office volte ad assicurare l'erogazione di servizi di post-vendita per alcuni prodotti bancari, tra cui la gestione del contante e degli assegni, le carte (di debito, di credito e prepagate), il portafoglio ME (cambiali, RIBA, SDD) e l'anticipo fatture”, che il ramo è strutturato in distinte Unità di produzione, ossia Anticipo Fatture, Cassa Centralizzata, Monetica, Portafoglio Commerciale e Titoli di Credito, senza contestare nella sostanza la tipologia di attività svolta dalle singole unità e limitandosi a negare genericamente i “continui NT confronti con la struttura Cash Management di in quanto “l'ingaggio di Accenture NT da parte di avviene attraverso: - l'utilizzo dei workflow previsti dai tool applicativi;
- l'apertura di ticket remedy (applicativo Helpy); - la comunicazione su mail di gruppo”, mentre “la gestione delle comunicazioni via fono/mail avviene esclusivamente tra i NT responsabili delle due TÀ .
8.4.2. Non vi è stata, pertanto, alcuna contestazione in ordine alle circostanze fattuali riferite in ricorso in ordine al trasferimento, nelle more del trasferimento del ramo, del Responsabile operativo di Strumenti di Pagamento, tale , presso il reparto Tes_1 NT Movimentazione NTi non oggetto di cessione, e della Responsabile del reparto Monetica presso il reparto Assistenza Commerciale, ragion per Parte_16 cui, anche in tal caso, certamente corretta è l'affermazione del primo giudice secondo cui, nelle more della cessione del ramo, sono stati trasferiti i responsabili dei rami ceduti, che sono quindi rimasti all'interno della compagine aziendale di CP_78 cosicchè “ ha ceduto solo una parte del personale delle varie APA trasferite CP_78 ma non la catena di comando che è rimasta al suo interno” (pagina 34 della sentenza).
26 8.4.3. A ciò si aggiunga che, a fronte della analitica descrizione delle modalità di svolgimento delle attività di back office da parte dei lavoratori addetti al ramo, NT corroborata dalla produzione documentale allegata al ricorso, si è limitata ad una contestazione generica con riguardo alle implicazioni ed al coordinamento che necessariamente intervenivano ed intervengono tra i reparti ceduti ed i dipendenti NT
8.4.4. Per il ramo Strumenti di Pagamento, difatti, è ancora più evidente come le attività svolte dai lavoratori ceduti rappresentino unicamente singole fasi di procedimenti più ampi e complessi, che si compiono con il necessario apporto dei predetti lavoratori e dei dipendenti che sono rimasti in BN. Il riferimento è, in primo luogo, certamente alla gestione del , ossia al controllo e monitoraggio del contante, che si CP_114 perfeziona, innanzitutto, esclusivamente tramite il pacifico utilizzo di applicativi
NT informatici di proprietà (c.d. Adamknox), e quindi attraverso una necessaria
NT interlocuzione tra i lavoratori del ramo ed i dipendenti delle agenzie sul territorio, ai quali viene fornita assistenza dal reparto, ad esempio, per le richieste di contante ovvero per supporto alla contabilità automatica: ancora, alcune attività svolte da Cassa Centralizzata per i clienti della grande distribuzione, sono le stesse attività che i
NT dipendenti in modo quindi fungibile, svolgono per i clienti persone fisiche, mentre altre attività, in precedenza svolte da Cassa Centralizzata, sono state sottratte alla competenza di quest'ultima per essere attribuite al reparto Movimentazione NTi
NT rimasto in (gestione cassette di sicurezza, banconote sospette di falsità e macchiate, ed altro).
NT
8.4.5. La necessaria interazione con i dipendenti è ancora più evidente con riguardo al reparto Monetica: difatti, come dedotto dai lavoratori e non contestato, i lavoratori appartenenti al reparto in questione si occupano di una sola fase della
NT lavorazione delle carte di credito e di debito ossia “Amministrazione frodi e dispute”, che si inserisce più in generale nel procedimento di gestione delle carte di
NT credito rimasto attribuito alle competenze dei dipendenti addetti all'Ufficio Reclami, al Nucleo Prevenzione Frodi, al Commerciale Corporate, ai NTrolli NTabili ed all'Assistenza Commerciale, con i quali, pertanto, i lavoratori del ramo ceduto devono necessariamente confrontarsi. Tali circostanze, oltre che non contestate,
NT risultano vieppiù provate in via documentale: il reclamo proposto da un cliente
NT viene in primo luogo gestito dall'ufficio Reclami ed inserito nel sistema operativo GEREplus (doc. n. 39 allegato al ricorso), quindi la fase successiva è gestita dai lavoratori del reparto Monetica, i quali in taluni casi procedono direttamente al rimborso degli importi contestati al cliente, in altri necessitano dell'autorizzazione che
NT viene a loro data, dopo una necessaria interlocuzione, dall'ufficio Reclami reinviando la pratica sul sistema informatico GEREplus utilizzato sia dai lavoratori del
NT ramo che dai dipendenti (cfr. doc. n. 41 tra le altre mail del 15/06/2022). Le medesime considerazioni valgono per il reparto Titoli di credito, che si occupa unicamente di singole fasi di lavorazione degli assegni bancari e circolari emessi da
NT
quale ad esempio la lavorazione delle segnalazioni di rifiuto di pagamento, ovvero il versamento da remoto degli assegni rifiutati dagli ATM – il tutto utilizzando gli NT applicativi informatici non oggetto di cessione BN Blend, Aurelia Remedy – NT mentre i dipendenti delle agenzie si occupano delle fasi di emissione ed incasso dell'assegno, delle attività di contabilizzazione degli incassi bonari e di tutto quanto attiene all'Assistenza ME, ivi comprese attività che prima della cessione
27 erano svolte dal ramo, come le richieste informative in merito agli assegni. Anche per il reparto Titoli di credito vi è prova documentale della necessaria interazione tra i
NT lavoratori del ramo ed i dipendenti per la risoluzione delle singole pratiche: lo scambio di mail di cui al doc. n. 44 allegato al ricorso attesta, difatti, come i lavoratori del ramo, al fine di procedere all'addebito nel conto corrente del cliente di un assegno
NT bancario smarrito devono interloquire con i dipendenti che provvedono ad interpellare il cliente facendogli sottoscrivere una lettera di autorizzazione all'addebito, operazione cui provvede poi il Reparto Titoli di credito.
8.4.5. Dunque, può affermarsi sin da ora che, con riferimento all'APA Strumenti di
NT Pagamento, il giudice di prime cure ha correttamente affermato che: a) ha ceduto solo una porzione delle lavorazioni attinenti l'erogazione dei servizi di post-vendita per alcuni prodotti bancari, svolta da in integrazione inscindibile con CP_1
NT l'attività dei dipendenti di b) vi è stata e vi è una continua interlocuzione tra i
NT lavoratori addetti al ramo ceduto ed i dipendenti resa necessaria soprattutto dalla tipologia dell'attività posta in essere, trattandosi di tasselli di una più ampia procedura che conduce ad un unico risultato (in questo caso il monitoraggio del contante, il pagamento degli assegni, ecc.); c) tutti i lavoratori, sia addetti ai rami ceduti, sia rimasti
NT NT in BN, operano in ambiente informatico utilizzano pc nonché applicativi informatici BN per poter “lavorare” le informazioni ed i documenti messi a
NT disposizione da d) è pacifica, nonché provata in via documentale, una continua
NT interazione con i dipendenti una imprescindibile integrazione organizzativa ed una stretta interdipendenza dei reparti trasferiti con la struttura di CP_78
8.5. Con riferimento alla APA PRODOTTI, con l'originario ricorso è stato dedotto che:
NT i) il ramo PRODOTTI si occupa di supportare la ella gestione del conto corrente
NT (apertura, chiusura, portabilità, verifica della documentazione necessaria); ii) il dipendente BN AB LL che apparteneva a tale Ramo non è stato interessato alla cessione ma è stato trasferito nel reparto non ceduto, e tutt'oggi Parte_12 egli fornisce le mansioni da svolgere, assegnando le liste e le pratiche da evadere, ed in caso di problematiche riscontrate nell'evasione delle pratiche i lavoratori ceduti sono
NT a tutt'oggi tenuti a relazionarsi con il suddetto dipendente non ceduto;
iii) il ramo ceduto svolge 3 lavorazioni: - FIRME, POTERI E che si NTroparte_115 occupa dell'apertura dei conti correnti di persone giuridiche e della gestione delle procure sul conto corrente: la medesime attività (es. apertura dei conti correnti) per le
NT NT persone fisiche-clienti è tuttora svolta dai dipendenti appartenenti alle varie
NT agenzie sul territorio nazionale e non è stata oggetto di cessione;
-
[...]
(Hello Bank) che si occupa della chiusura NTroparte_116 NT dei conti on line, richieste dai clienti o imposte da - NTroparte_117 che svolge la medesima attività del reparto
[...] [...]
(Hello Bank) ma relativamente alla NTroparte_116 chiusura dei conti correnti aperti in agenzia;
iv) anche per le attività svolte da tale ramo, continua a svolgere le medesime attività per la gestione dei clienti- CP_78 persone fisiche, mentre i ricorrenti svolgono le attività in questione per i clienti CP_78 persone giuridiche;
v) le attività svolte dal Ramo necessitano di continua interazione NT con i dipendenti e soprattutto possono essere svolte solo attraverso gli NT applicativi-sistema operativi nel modo che segue: - la lavorazione attinente FIRME, POTERI E APERTURA CONTI CORRENTI si svolge tramite l'utilizzo dei sistemi NT operativi non ceduti TICKET REMEDY BN, ossia i lavoratori ceduti ricevono la
28 NT richiesta da parte dei dipendenti di aprire il conto corrente per le persone giuridiche e gli stessi provvedono, in seguito ad una attività di verifica documentale e NT in seguito all'autorizzazione ricevuta dai dipendenti del reparto Parte_17 antiriciclaggio non oggetto di cessione, all'apertura del conto corrente;
il reparto si occupa in sostanza di una sola fase del processo generale di apertura del conto, mentre NT le altre fasi sono svolte dai dipendenti non ceduti senza i quali il processo non può essere concluso;
quanto alla lavorazione Parte_18
(Hello Bank), i lavoratori ceduti ricevono un file Excel contenente le
[...] liste e le pratiche assegnate dal dipendente BN LL AB, appartenente al reparto RN e quindi si attivano provvedono a chiudere tutti i rapporti e il conto corrente;
per i lavoratori ceduti si NTroparte_117 occupano della stessa attività del reparto precedente, ossia la chiusura dei conti correnti, però relativamente a quei conti aperti in agenzia;
pertanto l'assegnazione
NT delle pratiche e delle liste dei conti da chiudere arriva loro dai dipendenti delle
NT Agenzie sul territorio e in generale dalla rete vi) per svolgere le attività di
NT ATTRIBUZIONE FIRME SU CONTO CORRENTE i lavoratori ceduti sono tenuti ad
NT utilizzare il pc di e non quello fornito da tant'è che, in caso di CP_1 anomalie di servizi, sono tenuti a contattare il reparto di assistenza informatica della
NT (e non di ACCENTURE) alla casella di posta elettronica Email_3
8.5.1. Con riguardo al ramo PRODOTTI, con l'originaria memoria di CP_78 costituzione nel giudizio di primo grado, non ha contestato la struttura e la tipologia delle attività come riferite dai lavoratori: la TÀ, difatti, ha confermato che il ramo in questione si occupa, in generale, dei servizi post-vendita di prodotti bancari, ed, in particolare, delle attività inerenti all'estinzione di un conto corrente su iniziativa della Banca o del cliente, delle attività inerenti alla lavorazione della richiesta di apertura di un conto corrente, delle attività inerenti al censimento nell'anagrafe della Banca della clientela (persone giuridiche) e dei soggetti ad essa collegati, delle attività inerenti il trasferimento di Servizi di Pagamento e delle Elaborazioni Moduli per Certificazioni di CP_ Bilancio, e che lo stesso è organizzato in tre Unità Produttive, ossia , che si occupa di Apertura NTi correnti di Unità organizzate e Aggiornamento Firme e Poteri, corporate, imprese small business, il tutto relativo a persone giuridiche, CP_116 he si occupa, appunto, di Estinzione conti correnti ordinari e speciali in euro
[...] ed in valuta estera, e che si occupa di NTroparte_119 attività di estinzione conti e prodotti intestati ai clienti su iniziativa Banca ed estinzioni su iniziativa cliente relativi al perimetro CP_78
NT
8.5.2. Anche con riguardo all'APA Prodotti, ha contestato molto genericamente ed in modo poco efficace le argomentazioni degli originari ricorrenti relative alle
NT necessarie interazioni con i dipendenti limitandosi ad evidenziare che “gli operatori del Ramo ricevono normalmente le richieste di lavorazione con due possibili
NT modalità: - Con ticket di richiesta di lavorazione, che viene inserito sugli applicativi (diversificati per ciascuna attività); - Tramite e-mail inviata a caselle di gruppo di posta elettronica di Ufficio” e che “gli operatori addetti al ramo possono eseguire in maniera
NT assolutamente autonoma le procedure oggetto di servizio e si interfacciano con solo in caso di anomalie”.
8.5.3. Non risulta, pertanto, contestata in alcun modo la circostanza dell'intervenuto trasferimento, nelle more della cessione, del dipendente LL AB dal ramo
NT Prodotti al reparto RN non ceduto, né tantomeno il fatto che tuttora il
29 predetto LL assegni ai lavoratori del ramo le mansioni da svolgere e le pratiche da evadere (cfr. anche doc. n. 45 allegato al ricorso e mail del 21/07/2022 doc. 47), il che già sarebbe sufficiente al fine di validare le conclusioni cui è giunto il primo giudice circa il parziale trasferimento dei dipendenti già addetti ai singoli rami e la “continua, diretta e necessaria interlocuzione tra i dipendenti della e quelli dei rami CP_78 ceduti”.
8.5.4. E tuttavia, oltre a quanto ora evidenziato, anche ulteriori aspetti risultano correttamente ritenuti pacifici dal Tribunale: non risulta, difatti, contestazione alcuna in ordine allo svolgimento delle medesime attività (apertura e chiusura conti correnti)
NT da parte dei dipendenti del ramo per i clienti persone giuridiche e dei dipendenti per i clienti persone fisiche, nonché circa l'attribuzione delle singole fasi di lavorazione
NT della pratica di apertura conto corrente sia ai dipendenti – che trasmettono la richiesta di apertura conto e rilasciano l'autorizzazione finale all'apertura – sia ai lavoratori del ramo ceduto, che ricevuto la richiesta tramite gli applicativi informatici
NT svolgono le attività di verifica documentale e procedono, una volta ricevuta l'autorizzazione dell'Ufficio Antiriciclaggio BN, alla effettiva apertura del conto (cfr. anche doc. 46).
8.5.5. Dunque, anche in tal caso, il giudice di prime cure ha correttamente affermato
NT che: a) ha ceduto solo una porzione delle lavorazioni attinenti la gestione delle attività di apertura e chiusura conti correnti, svolta da in integrazione CP_1
NT inscindibile con l'attività dei dipendenti di b) vi è stata e vi è una continua
NT interlocuzione tra i lavoratori addetti al ramo ceduto ed i dipendenti resa necessaria soprattutto dalla tipologia dell'attività posta in essere, trattandosi di tasselli di una più ampia procedura che conduce ad un unico risultato (in questo caso l'apertura e la chiusura del conto corrente); c) tutti i lavoratori, sia addetti ai rami
NT NT ceduti, sia rimasti in BN, operano in ambiente informatico utilizzano pc nonché applicativi informatici BN per poter “lavorare” le informazioni ed i documenti
NT messi a disposizione da d) è pacifica, nonché provata in via documentale, una
NT continua interazione con i dipendenti una imprescindibile integrazione organizzativa ed una stretta interdipendenza dei reparti trasferiti con la struttura di CP_78
8.6. Quanto al ramo LOGISTICS, con il ricorso di primo grado è stato dedotto che: i) il NTr ramo LOGISTICS si occupa della gestione dell'archivio generale della ricerca
NT documentale e della gestione della corrispondenza in entrata e in uscita: le attività del ramo ceduto sono tutt'oggi svolte sia presso la sede legale di viale Altiero Spinelli
NT NT che presso l'archivio generale (sito in TI di AR) e presso la sede di Via Aldobrandeschi, mentre solo 14 lavoratori ceduti sono stati inviati a lavorare presso l'ufficio di;
ii) il ramo LOGISTICS si componeva, al momento della cessione, CP_1 dei seguenti reparti: - , ceduto ma rimasto presso la sede BN di TI CP_120 di AR, che si occupa della gestione delle ricerche dell'archivio cartaceo e digitale (non
NT ceduto) in supporto degli uffici che necessitano di tale documentazione;
-
NT
solo parzialmente ceduto e sito presso la sede di NTroparte_121
TI di AR: la cessione ha interessato solo alcune fasi dell'attività di archivio, NT NT infatti sia l'Archivio Cartaceo che il reparto Archivio Storico non sono stati oggetto di cessione;
- ASSISTENZA COMMERCIALE, non ceduto, che si occupa di fornire supporto nella ricerca documentale e solleciti ai lavoratori ceduti;
-
[...] NT
, ceduto ma rimasto presso la sede generale di Viale Altiero NTroparte_122
30 Spinelli;
- Servizi Generali – sede Milano;
iii) il ramo LOGISTICS ha sempre avuto come NT Responsabile , dipendente non interessato alla cessione e che lavora Persona_2 NT tutt'oggi in in quanto spostato nelle more della cessione (maggio 2021) presso il reparto non ceduto di Assistenza Commerciale, reparto che aveva come Referente operativo e le cui attività prima della cessione venivano svolte dalla Persona_3
e da altri lavoratori che sono stati ceduti, mentre è stato nominato un nuovo Per_3
Responsabile, tale , il quale, anche dopo la cessione, continua ad Persona_4 inviare direttive, procedure e modalità operative che i ricorrenti ceduti appartenenti all'archivio sono tenuti ad osservare;
iv) il reparto si occupa della CP_120 gestione delle ricerche dell'archivio cartaceo e digitale, gestendo le richieste dei documenti bancari archiviati reperendoli e provvedendo all'invio degli stessi: le
NT richieste della documentazione provengono da: - Clienti ex clienti e richiedenti
NT NT terzi (es. eredi, correntisti , perlopiù via PEC tramite un indirizzo pec o
NT tramite raccomandata;
- dipendenti delle agenzie tramite la compilazione del cliente di un modulo che il dipendente inserisce in un sistema operativo proprietà di
NT denominato PDS - PIANO DEI SISTEMI – DWM, applicativo in uso sia ai dipendenti
NT NT tutt'oggi che ai ceduti ACCENTURE;
- dipendenti che appartengo al reparto NTr CRSC – call center non ceduto, che provvedono sia a reperire e fornire il documento in autonomia laddove riescono a farlo, sia, per tutte le altre tipologie di CP_12 documentazione, ad inserire la richiesta documentale che verrà poi gestita dal la ricerca documentale da parte del reparto necessita del supporto e
[...] NT dell'interlocuzione di altri reparti (che non sono stati ceduti), quali CP_88
RETAIL, che autorizza o nega l'invio della documentazione richiesta,
[...]
, che autorizza o nega l'invio quando nella richiesta documentale è indicato CP_123 un procedimento penale, quando servono NTroparte_124 documenti particolari che non sono in archivio, Ufficio FUEG BN, che fino al gennaio 2021 faceva parte dell'APA LOGISTICS ceduto ed era denominato ufficio spedizioni/apertura corriere;
quando il trova il documento lo rispedisce CP_120
NT NT all'ufficio richiedente (Agenzia) oppure al cliente tramite i servizi di Home
NT banking BN, pec sistema operativo/procedura BN DESK – DWM, procedura
NT SECURE FILE SHARING di proprietà di il ramo ceduto svolge le stesse attività di
NT ricerca e produzione documentale svolte da dipendenti in reparti BN non ceduti, quali l'UFFICIO RECLAMI BN, il reparto ACCERTAMENTI BANCARI, il reparto BN CRSC e l'Ufficio WORKOUT;
v) il reparto si occupa di varie attività, tutte CP_121
NT svolte necessariamente con interlocuzione dei reparti non ceduti, ed in particolare: - GESTIONE CONTRATTO UNICO STRUMENTI FINANZIARI (C.D. CUF): è stata ceduta solo una parte dell'attività, ossia quella relativa ad una tipologia di contratti (deposito titoli e finanziamenti) mentre l'attività relativa ai contratti OTC
NT (titoli e finanziamenti in derivati) viene tutt'oggi svolta da dipendenti dell'omonimo reparto (DERIVATI OTC) sito tutt'oggi in viale Altiero Spinelli: la parte relativa alla gestione di quei contratti che è stata oggetto di cessione viene svolta dai
NT lavoratori ceduti i quali, al pari dei dipendenti si occupano di verificare la completezza della documentazione richiesta dalle Agenzie per la ratifica di un contratto di investimento (es. procura, poteri, firme visure ecc.) ed in caso di mancanza
NT richiedono l'integrazione della documentazione all'ufficio competente;
per lo svolgimento di tale attività, peraltro, i ricorrenti sono tenuti ad osservare le direttive e
NT le procedure impartite tutt'oggi dal dipendente appartenente all'assistenza
31 NT ME , ed a confrontarsi con i dipendenti appartenenti Persona_4 all'omonimo reparto non ceduto sito in Viale A. Spinelli;
- CONSULTAZIONE
NT FASCICOLI: i lavoratori ricevono una richiesta da parte dei dipendenti e dei clienti
NT tramite sistema operativo GAFPORTAL utilizzato da tutti i dipendenti oppure via
NT mail solo da dipendenti oppure tramite il gestionale AURELIA REMEDY per i
NT clienti persone giuridiche, avente ad oggetto la richiesta di consultare il fascicolo al fine di ricercare un documento specifico (che può essere contenuto nell'archivio cartaceo o in quello digitale), quindi provvedono a comunicare l'esito della ricerca tramite lo stesso canale utilizzato per la richiesta: i ricorrenti devono necessariamente
NT seguire le procedure fissate da (governance/assistenza ME) e
NT interloquire necessariamente con il dipendente che descrive nella nota il tipo di consultazione che il ricorrente deve svolgere e che quindi deve necessariamente osservare e seguire pedissequamente;
- STANDARDIZZAZIONE FASCICOLI: i lavoratori si occupano di regolarizzare ed integrare la documentazione cartacea che proviene
NT dalle agenzie e altri uffici che non è stata correttamente processata o caricata sul
NT portale dal dipendente effettuando la corretta archiviazione tramite gli applicativi BN GAFPORTAL, PDS PIANO DEI SISTEMI;
i ricorrenti per risolvere le anomalie e/o caricare documentazione o intervenire con una modifica devono
NT interloquire direttamente con il dipendente che inviato il documento cartaceo in archivio, tramite e mail o canale telefonico;
- APERTURA CORRIERE E SCANSIONE DOCUMENTALE: dopo uno smistamento della documentazione bancaria ricevuta dalla Rete BN, i lavoratori provvedono a scansionare i documenti cartacei e li inviano ai
NT dipendenti che hanno effettuato la richiesta via e mail: tale attività deve essere
NT necessariamente svolta attraverso l'utilizzo del PC BN – NOTEBOOK e SCANNER BN;
- : tale attività è stata ceduta ma sostanzialmente continua ad essere CP_125 NTr organizzata, gestita e autorizzata dagli uffici non ceduti;
infatti, tutte le fasi di tali
NT attività sono scandite dall'archivio storico della che non è stato ceduto, mentre le
NT procedure di macero sono fissate da nella guida operativa redatte dal reparto governance BN: per svolgere tale attività i lavoratori ceduti debbono utilizzare il
NT sistema operativo GAFPORTAL in uso anche dipendenti - CHIUSURA CONTI CORRENTI: la fase finale della chiusura del conto corrente è stata oggetto di cessione ma non lo è stata tutta l'attività prodromica alla chiusura del conto che invece, rimane
NT di competenza degli uffici e delle agenzie i lavoratori ceduti si occupano della
NT prima fase relativa alla chiusura dei conti correnti, inserendo i dati dei clienti che intendono procedere alla chiusura del conto corrente in un sistema operativo di
NT proprietà , non oggetto di cessione ed in uso anche ai dipendenti CP_126 questa attività viene tutt'oggi supervisionata e gestita dalla dipendente CP_127 appartenente al reparto EP , non ceduto
[...] Parte_19 che, lavorando sul medesimo portale si occupa della seconda fase;
- CP_126
ACCETTAZIONE CONTENITORI E C-FLOW: infine, residualmente i lavoratori del ramo ceduto provvedono alla fase finale dell'archiviazione documentale bancaria proveniente dalla agenzie esclusivamente tramite portale BN GAFPORTAL non NT ceduto e tuttora in uso ai dipendenti vi) il Reparto CORRIERE GESTIONE E STAMPA svolge attività di gestione della corrispondenza cartacea: la medesima attività NT relativa alla gestione della corrispondenza telematica (PEC) non è stata ceduta da NT e viene svolta dai dipendenti addetti al EP APA LEGALE e INDAGINI;
i ricorrenti ceduti svolgevano anche mansioni di addetti alla gestione della
32 corrispondenza telematica (PEC); non tutte le attività svolte dal reparto gestione NT corriere stampa sono state cedute, infatti ha provveduto a mantenere anche Co l'attività di lavorazione (produzione codici), da sempre svolta anche dagli stessi lavoratori ceduti ed attualmente dai dipendenti e Parte_20 Parte_21
in una stanza accanto a quella ove lavorano i dipendenti ceduti;
il reparto
[...]
GESTIONE CORRIERE E STAMPA si occupa delle seguenti attività: - GESTIONE CORRISPONDENZA: i ricorrenti ceduti ricevono la documentazione bancaria dalle
NT NT Agenzie clienti e provvedono allo smistamento e alla protocollazione della stessa tramite l'utilizzo dei sistemi operativi BN non ceduti BN EXTRA SJ00, CIBER NTr DOX in uso anche ai dipendenti e provvedono poi alla consegna brevi manu dei
NT documenti ai competenti reparti non ceduti, ed i ricorrenti non possono svolgere
NT tali attività all'esterno della sede i ricorrenti ceduti si occupano solo di una fase della protocollazione, tramite l'inserimento nel sistema operativo, successivamente la fase di perfezionamento viene effettuata dall'ufficio BN competente (esempio direzione legale, direzione finanziaria, ufficio pignoramenti): per svolgere tale attività i lavoratori ceduti sono necessariamente tenuti ad interloquire con i suddetti reparti
NT NT
mentre i dipendenti anche dopo la cessione, continuano ad assegnare mansioni ai ricorrenti ceduti e a richiedere il loro supporto per i svolgere servizi extra;
NT
- EVASIONE TICKET: i lavoratori ceduti ricevono una richiesta da dipendenti sul NT portale non ceduto AURELIA REMEDY, provvedono ad effettuare le relative NT ricerche su portali non oggetto di cessione ed in uso anche ai dipendenti Pds-piano dei sistemi, Archiving e Caview, CICS BN), a seconda della tipologia del documento, e li inviano al reparto BN richiedente.
8.6.1. Anche con riferimento all'APA LOGISTICS, non ha contestato la CP_78 struttura e la tipologia delle attività come riferite dai lavoratori: la TÀ, difatti, ha confermato che il ramo in questione si occupa, in generale, di servizi alle attività di archiviazione documentazione e ricezione ed, in particolare, di attività inerenti a: - NT Lavorazione pratiche presso Archivio della Banca presso il sito di TI di AR (Unità di produzione Archivi); - Ratifica dei CUF per Aziende (NTratto Unico Finanza), attività svolta presso il sito BN di TI di AR (Unità di produzione Archivi); - Predisposizione delle attività volte al macero della documentazione, attività svolta presso il sito BN di TI di AR (Unità di produzione Archivi); - Gestione delle richieste documentali per conto della clientela, attività svolta presso il sito BN di TI di AR (Unità di produzione Focalpoint Ricerche Documenti); - Gestione NT NT della corrispondenza in entrata e uscita (sedi , attività svolta presso i siti di NT Tiburtina, Aldobrandeschi e il sito di Roma via Sciangai (Unità di produzione Gestione Corriere e Stampa); - Gestione della corrispondenza e servizi logistici svolti NT NT presso il sito di Assago Milano. ha confermato altresì che il Ramo è strutturato in quattro Unità Produttive, ossia ARCHIVI, che si occupa dei servizi inerenti alla ricezione del cartaceo per l'accettazione e la corretta archiviazione dello stesso, CP_120 che si occupa di gestire le richieste di recupero di Parte_22 documentazione bancaria (es. contabili, Estratti conto,) pervenute esclusivamente dalla clientela o loro delegati, , che si occupa delle NTroparte_122 attività connesse ai processi di lavorazione e interscambio di corrispondenze tra la rete NT
provenienti dall'interno e da vettori esterni, e le relative lavorazioni logistiche, e
, che si occupa della fornitura del servizio di lavorazione e NTroparte_129 NT interscambio di corrispondenze tra la rete provenienti dall'interno e da vettori
33 esterni). Inoltre, a confermato l'utilizzo da parte dell'ufficio ARCHIVI di una CP_78 procedura informatica della Banca (C-Flow) che gestisce la “tracciatura” dei documenti, nonché dell'applicativo GAF Portal per le richieste di consultazione di NT documentazione, come pure di caselle di posta elettronica per la restituzione della documentazione al richiedente, e che, in definitiva, le richieste di consultazione documentazione devono arrivare solo via procedura informatica o via ticket e mail a casella di gruppo per le ricerche massive.
8.6.2. E', inoltre, circostanza incontestata la mancata cessione di tutti i reparti del ramo NT e la permanenza fisica delle unità cedute all'interno degli uffici e delle sedi di dove i lavoratori oggetto della cessione continuano a lavorare nonostante non siano più NT dipendenti emblematico è il caso dei lavoratori addetti al reparto Gestione Corriere e Stampa, che si occupano di gestire la corrispondenza cartacea ma non anche NT della lavorazione pin (produzione codici), attività rimasta in ed assegnata a due NT dipendenti ( e che svolgono la propria attività in una stanza Pt_20 Parte_21 della sede di via Aldobrandeschi affianco a quelle in cui lavorano i dipendenti ceduti, ai quali viene consegnata la documentazione una volta perfezionata la lavorazione dei pin.
8.6.3. Parimenti, è evidente che le attività compiute dai predetti lavoratori non siano altro che fasi di lavorazioni e procedure più complesse, fasi svolte in parallelo dai NT dipendenti per talune diverse tipologie di clienti, e procedure che necessitano dell'intervento integrato dei lavoratori ceduti e dei dipendenti rimasti in BN per giungere al risultato finale, che, nel caso specifico, quale ad esempio la consegna al cliente di un documento reperito in archivio su richiesta del cliente medesimo o anche la consultazione di un fascicolo dall'archivio. Non vi è contestazione, ad esempio, sulla circostanza che l'invio della documentazione richiesta da parte dei lavoratori ceduti NT debba essere sottoposta in casi specifici all'autorizzazione da parte di uffici quali Legale Retail, , e FUEG BN, ovvero che NTroparte_123 NTroparte_124 per determinate tipologie di ricerche documenti sia necessaria una continua NT interlocuzione con i dipendenti come dimostra tra l'altro lo scambio di mail di cui al doc. n. 51 allegato al ricorso, o ancora che per risolvere anomalie nelle procedure di regolarizzazione e corretta archiviazione della documentazione cartacea (reparto Standardizzazione Fascicoli) i lavoratori ceduti debbano direttamente interpellare il NT dipendente che ha inviato il documento cartaceo in archivio, come dimostra lo scambio di mail di cui al doc. n. 52 allegato al ricorso. Non vi è, inoltre, contestazione sulla circostanza che il nuovo responsabile del reparto Assistenza Commerciale non ceduto, tale , continui anche dopo la cessione ad inviare direttive, Persona_4 procedure e modalità operative ai lavoratori ceduti mediante contatto diretto con i referenti di questi ultimi, come dimostra lo scambio di mail di cui al doc. n. 50 allegato al ricorso.
8.6.4. Pacifico ed incontestato è altresì l'utilizzo esclusivo di applicativi informatici NT
quali caselle di posta elettronica, anche certificata, e sistemi operativi quali PDS Piano dei Sistemi, DWM, GAFPORTAL, AURELIA REMEDY, in uso sia ai CP_126 NT dipendenti che ai dipendenti Accenture, come pure il necessario svolgimento delle attività di scansione dei documenti cartacei per il tramite di pc e scanner di proprietà NT
8.6.5. Dunque, anche con riferimento alla APA LOGISTICS, risultano corrette e NT condivisibili le affermazioni del giudice di prime cure secondo cui: a) ha ceduto
34 solo una porzione delle lavorazioni attinenti la gestione delle ricerche dei documenti in archivio, svolta da in integrazione inscindibile con l'attività dei dipendenti CP_1
NT NT di mentre la restante parte di tali lavorazioni è rimasta in b) vi è stata e vi è
NT una continua interlocuzione tra i lavoratori addetti al ramo ceduto ed i dipendenti resa necessaria soprattutto dalla tipologia dell'attività posta in essere, trattandosi di tasselli di una più ampia procedura che conduce ad un unico risultato (in questo caso la ricerca di un documento o di un fascicolo negli archivi, la consultazione o scansione di fascicoli cartacei, la gestione della corrispondenza ecc.); c) tutti i lavoratori, sia
NT addetti ai rami ceduti, sia rimasti in BN, operano in ambiente informatico
NT utilizzano pc nonché applicativi informatici BN per poter “lavorare” le
NT informazioni ed i documenti messi a disposizione da d) è pacifica, nonché provata NTr in via documentale, una continua interazione con i dipendenti una imprescindibile integrazione organizzativa ed una stretta interdipendenza dei reparti trasferiti con la struttura di CP_78
8.7. Quanto, infine, all'APA FLUSSI, che si occupa in generale della gestione degli NT incassi, dei pagamenti e delle transazioni con il ricorso di primo grado i lavoratori hanno dedotto che: i) prima della cessione, il ramo Flussi era composto da reparti che non sono stati oggetto di cessione ( ed Embargo BN, Parte_23
Movimentazione NTi BN) ed altri che, invece, sono stati ceduti, ossia Parte_24
ii) il reparto ceduto Flussi Incassi e Pagamenti si occupa delle seguenti
[...] attività: - TRANSAZIONI: il lavoratore addetto riceve via mail da un ufficio denominato BN IMPLEMENTATION CM, tabelle di codici da catalogare e inserire sul sistema
NT operativo EXTRA, in uso anche ai dipendenti e non ceduto, e effettua la relativa verifica della regolarità dei dati e del flusso sul sistema SIBES di BN non ceduto e in
NT uso ai dipendenti al fine di svolgere tale attività, il lavoratore è tenuto a seguire
NT la guida operativa rinnovata in data 28/07/2022 dal Reparto RN non ceduto;
- TRANSAZIONI BANCA D'ITALIA: sul sistema operativo EXTRA BN, in uso
NT anche ai dipendenti e non ceduto, i lavoratori ceduti ricevono una segnalazione di transazioni effettuate e provvedono a catalogare il tipo di transazione e l'importo, ed
NT anche questa lavorazione viene trasmessa con gli uffici non ceduti (es. ufficio Pignoramenti BN, ufficio cedole BN); - PROCEDURA DI RIMBORSO: il reparto Flussi Internazionali ed Embargo c.d. (non oggetto di cessione) valuta le transazioni CP_130 che possano essere oggetto di embargo, in tal caso effettua il blocco della transazione e le segnala tramite mail al lavoratore addetto al reparto ceduto che materialmente attiva la procedura di rimborso, occupandosi, pertanto, solo di una fase della lavorazione;
egli è tenuto ad utilizzare il sistema operativo Piano dei sistemi-BLEND
NT che non è stato oggetto di cessione ed anzi viene tutt'oggi utilizzato dai dipendenti
- ONERI INTERBANCARI: il lavoratore del reparto ceduto si occupa di segnalare al NT reparto Movimentazione NTi non oggetto di cessione uno squilibrio contabile tra conti e importi in modo tale che tale reparto non ceduto possa effettuare il relativo bonifico al fine di “sanare” la situazione;
- TRIBUTI E STORNI SU CONTI CORRENTI: per svolgere tali attività i lavoratori addetti devono necessariamente interloquire con le NT NT agenzie sul territorio ed utilizzare sistemi operativi in uso ai dipendenti PDS NT PIANO DEI SISTEMI e AURELIA REMEDY) tutte le volte che le agenzie hanno necessità di effettuare una variazione conto o trasferimento conto corrente (es. per accredito pensione, trasferimento conto da una banca all'altra ecc.) per fare in modo che il dipendente dell'agenzia possa materialmente effettuare la variazione;
iii) tutte le
35 suddette attività finora descritte venivano svolte dal reparto non ceduto denominato FLUSSI E EMBARGO, ragion per cui non è stato ceduto un “reparto” né tantomeno tutte le relative lavorazioni.
8.7.1. Con riguardo all'APA FLUSSI, nel costituirsi nel giudizio di primo CP_78 grado, non ha contestato in modo specifico le allegazioni dei lavoratori, né tantomeno i contenuti dei documenti allegati a dimostrazione delle interlocuzioni NT necessariamente intercorse con i dipendenti limitandosi ad affermare genericamente che si tratterebbe di limitati scambi di mail relative unicamente ai mesi NT successivi alla cessione. Quanto ai contenuti delle attività svolte dal ramo ceduto, ha puntualizzato che l'APA Flussi si occupa, in generale, della gestione dei bonifici in entrata e in uscita ed è organizzato in sei Unità di Produzione, ciascuna dedicata ad una diversa tipologia di flussi bancari, quali la NTroparte_131
, la , la
[...] NTroparte_132 NTroparte_133 la la e la
[...] NTroparte_134 NTroparte_135
NTroparte_136
8.7.2. Non risultano, diversamente, contestate le seguenti circostanze: i) alcuni reparti del ramo Flussi – quali ed Embargo e Movimentazione NTi – non Parte_23
NT hanno formato oggetto di cessione e sono rimasti in ii) le attività svolte dal lavoratore ceduto nell'ambito delle attività Transazioni sono regolate dalle
NT disposizioni della Guida Operativa rinnovata dal Reparto RN non ceduto (cfr. doc. n. 60 allegato al ricorso); iii) la procedura di rimborso relative alle transazioni bloccate in quanto possibili oggetto di embargo viene posta in essere dal lavoratore addetto al ramo ceduto ma soltanto dopo che il reparto Flussi Internazionali ed Embargo c.d. Shine provvede a blocco della transazione e la segnala al lavoratore medesimo, che, quindi, si occupa soltanto di una fase della lavorazione;
iv) il lavoratore addetto al ramo utilizza il sistema operativo Piano dei Sistemi BLEND non oggetto di
NT cessione ed utilizzato anche dai dipendenti v) di fatto, la cessione non ha NTr interessato un intero reparto né tutte le relative lavorazioni, avendo mantenuto le attività ritenute più sensibili poiché relative al monitoraggio ed alla valutazione delle transazioni estere verso paesi sotto embargo.
8.7.3. Dunque, anche in tal caso risultano corrette le affermazioni del Tribunale
NT secondo cui: a) ha ceduto solo una porzione delle lavorazioni attinenti la gestione
NT degli incassi, dei pagamenti e delle transazioni svolta da in CP_1
NT integrazione inscindibile con l'attività dei dipendenti di mentre la restante parte
NT di tali lavorazioni è rimasta in b) vi è stata e vi è una continua interlocuzione tra
NT i lavoratori addetti al ramo ceduto ed i dipendenti resa necessaria soprattutto dalla tipologia dell'attività posta in essere, trattandosi di tasselli di una più ampia procedura che conduce ad un unico risultato (in questo caso la verifica della regolarità di una transazione, il rimborso di una transazione bloccata, il risanamento di uno squilibrio contabile, il trasferimento di un conto corrente ecc.); c) tutti i lavoratori, sia
NT addetti ai rami ceduti, sia rimasti in BN, operano in ambiente informatico
NT utilizzano pc nonché applicativi informatici BN per poter “lavorare” le
NT informazioni ed i documenti messi a disposizione da d) è pacifica, nonché provata
NT in via documentale, una continua interazione con i dipendenti una imprescindibile integrazione organizzativa ed una stretta interdipendenza dei reparti trasferiti con la struttura di CP_78
36 8.8. Deve, infine, evidenziarsi come correttamente il giudice di prime cure abbia dato rilievo alla circostanza del mancato trasferimento, unitamente alle APA oggetto di causa, del “Reparto RN al quale fanno capo tutte le Agenzie di CP_78
Produzione e Assistenza Commerciale, e la cui attività si sostanzia nella fissazione delle NT procedure operative per tutte le APA afferenti all'attività di , con la conseguenza che le APA oggetto di cessione “operano tuttora seguendo le linee gestionali via via individuate dal reparto RN on è stato oggetto di cessione e che non CP_78
è mai stato sostituito nella nuova realtà societaria di Accenture da un analogo reparto”.
8.8.1. Difatti, le circostanze di fatto allegate dagli originari ricorrenti non risultano essere state contestate o comunque smentite in modo specifico ed adeguato.
8.8.2. Con il ricorso, invero, i lavoratori avevano dedotto che: i) il Reparto RN BN, che è il “cervello” di tutte le APA e si occupa di fissare le procedure operative sia per le APA rimaste in BN che per quelle cedute, non è stato oggetto di cessione;
ii) il NT reparto RN si occupa di redigere le guide operative, che descrivono NT analiticamente le procedure operative e le istruzioni per ogni lavorazione e alle NT quali i lavoratori ceduti, al pari dei dipendenti non ceduti, debbono necessariamente attenersi nello svolgimento della prestazione;
iii) alcune guide NT operative emesse dal reparto RN non ceduto siano già scadute da tempo ma non sono state rinnovate da e continuano ad essere utilizzate dai CP_1 ricorrenti.
8.8.3. Nel costituirsi nel giudizio di primo grado, non ha contestato alcuna CP_78 delle riportate circostanze di fatto, limitandosi a confermare l'esistenza della struttura organizzativa RN PA e senza smentire il mancato trasferimento ovvero le competenze della struttura in questione relative alla gestione delle modalità operative delle APA oggetto di cessione anche in epoca successiva al trasferimento, o ancora l'utilizzo delle guide operative elaborate da RN da parte dei lavoratori delle APA cedute anche dopo la cessione ad . CP_1
8.8.4. Anche tali circostanze, pertanto correttamente sono state ritenute non contestate, così come in modo condivisibile il primo giudice ha valorizzato la mancata produzione in giudizio da parte di dei manuali operativi che la TÀ, NTroparte_1 nel costituirsi in giudizio, aveva genericamente affermato di aver predisposto al fine di fornire istruzioni ai propri lavoratori sulle procedure da adottare, ma che non sono mai stati prodotti in giudizio. In altri termini, deve ritenersi certamente generica e NT apodittica la contestazione mossa da sulla circostanza che “personale CP_1 fornisca direttive a personale facente parte del ramo ceduto”, ovvero sul fatto che “il personale addetto al ramo, …, svolge la propria attività non sulla base della normativa Banca … ma sulla base di istruzioni e manuali predisposti dalla cessionaria”, o ancora sulla circostanza “secondo cui la “RN” sarebbe tutt'ora la struttura deputata a NT
“fissare le procedure operative sia per le APA rimaste in che per quelle cedute””: il mancato trasferimento della struttura RN ed il ruolo svolto dalla stessa sono circostanze pacifiche, così come l'esistenza di guide operative predisposte da tale struttura è circostanza provata anche in via documentale (doc. nn. 4, 6, 60 allegati al NT ricorso), mentre né né soprattutto hanno dimostrato l'esistenza di CP_1 analogo reparto costituito ai fini della gestione delle procedure operative delle APA cedute, ovvero l'intervenuta redazione di manuali operativi da parte di , che, CP_1 come correttamente ha evidenziato il Tribunale, non ha prodotto in giudizio “anche un
37 solo manuale di servizio riferito a uno qualsiasi dei rami di azienda ceduti, CP_1 dimostrando in tal modo la non rispondenza a verità delle avverse deduzioni sul punto”.
8.9. In definitiva, a fronte di tutte le deduzioni in fatto contenute nel ricorso – analiticamente riportate nei paragrafi che precedono sia con riferimento ai singoli rami che con riferimento al reparto RN – e rimaste non contestate ad opera delle TÀ convenute, o comunque smentite in modo generico e poco efficace, in modo condivisibile il giudice di prime cure non ha ritenuto di procedere all'istruttoria orale (prova testimoniale e interrogatorio formale), non essendo necessario alcun approfondimento istruttorio in virtù della mancata contestazione di fatti rilevanti posti alla base della domanda, fatti che, in quanto non contestati, sono stati correttamente considerati come pacifici (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008 cit.) e di per sé sufficienti ai fini dell'affermazione della carenza in capo ai rami ceduti dei requisiti di autonomia e preesistenza necessari ai fini dell'operatività della norma di cui all'art. 2112 c.c.
8.9.1. D'altro canto, le circostanze che le TÀ appellanti affermano non essere state contestate dai lavoratori nel giudizio di primo grado, come riportate nel primo motivo di appello, non attengono a dati fattuali – rispetto ai quali sussiste l'onere di contestazione – bensì esprimono piuttosto giudizi e valutazioni giuridiche di confutazione delle tesi proposte con il ricorso, o comunque trattasi di circostanze generiche comunque in evidente contrasto con quanto già affermato e quindi chiaramente smentito dai ricorrenti. Difatti, le TÀ appellanti lamentano, come sopra riportato, una mancata contestazione del fatto che i rami ceduti possedessero
“una specifica e caratterizzante identità organizzativa”, che svolgessero “specifiche e perimetrate attività caratterizzate da uno specifico ciclo produttivo e finalizzate ad uno specifico scopo produttivo”, che fossero “già autonomi ed autosufficienti risultando, infatti, in grado di garantire, mediante il proprio personale e l'organizzazione intrinseca dei singoli rami, l'erogazione dei servizi di back office bancario di rispettiva competenza”, tutte affermazioni che, tra l'altro, non sono state accompagnate da una specifica, puntuale ed analitica contestazione di tutte le rilevanti circostanze di fatto che, con riguardo alle attività delle singole APA, i lavoratori ricorrenti avevano dedotto, come illustrato nei paragrafi che precedono. 9. Muovendo ora ad una valutazione congiunta dei restanti motivi di gravame, avendo le TÀ appellanti con il secondo ed il terzo motivo riproposto sostanzialmente le argomentazioni già spese in primo grado per sostenere la sussistenza dei requisiti di preesistenza e di autonomia funzionale dei rami ceduti, proponendo le censure alla sentenza impugnata soltanto con il quarto motivo, si osserva che, in primo luogo, le parti appellanti lamentano l'erroneità dell'affermazione del primo giudice secondo cui risulterebbe provato un rapporto di interdipendenza tra le APA oggetto di cessione e NT la struttura organizzativa 9.1. Va subito puntualizzato, in premessa, che, a giudizio della Corte, la produzione dei verbali delle prove testimoniali assunte nei giudizi di primo grado che hanno avuto ad oggetto la vicenda del trasferimento dei rami di azienda oggetto anche della presente causa deve ritenersi inammissibile, con conseguente inutilizzabilità dei verbali medesimi.
9.1.1. Ciò si afferma, in primo luogo, in quanto tali verbali non riportano i capitoli di prova in ordine ai quali sono state fornite le risposte dai testimoni, né tantomeno risulta possibile alla Corte comprendere cosa esattamente in quei giudizi fosse
38 necessario dimostrare da parte delle TÀ, se vi fossero circostanze fattuali non contestate e quale in definitiva fosse la rilevanza processuale di quanto riferito dai testimoni: non è possibile, in altri termini, comprendere a quali fatti indimostrati e da dimostrare si riferiscano le risposte date dai testimoni, ossia quali fossero i punti incerti e che il giudice abbia ritenuto necessario approfondire.
9.1.2. D'altro canto, come si è illustrato ampiamente nel paragrafo 8 e ss., i contenuti delle attività dei singoli rami non sono in contestazione fra le parti nel presente giudizio, con la conseguenza che non potrebbe darsi ingresso, oltretutto in grado di appello, a circostanze che non sono state compiutamente allegate dalle parti o che comunque appaiono irrilevanti a fronte di tutto quanto dalle originarie TÀ convenute non è stato contestato. A titolo esemplificativo, fermo restando che in ogni caso non potrebbero valorizzarsi giudizi espressi dai testimoni in ordine all'autonomia operativa dei singoli rami, essendo le valutazioni rimesse esclusivamente al giudicante, se l'utilizzo da parte dei lavoratori dei rami ceduti dei computer e degli scanner BN (cfr. in particolare quanto si è detto con riguardo all'APA LOGISTICS al superiore paragrafo 8.6. e ss.) non risulta contestato nel presente giudizio, non può giungersi a smentire tale pacifico dato di fatto sulla base di quanto riferito dalla teste Tes_2 nella causa R.G. 40404/2022 Trib. Roma a proposito della mancata cessione
[...] NT dei pc 9.1.3. Per tale ragione, dunque, la produzione appare inammissibile anche perché tardiva, trattandosi di atti di formazione antecedente alla pronuncia della gravata sentenza, e che, in ogni caso, non appaiono assumere rilevanza decisiva ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., non essendo indispensabili ed idonei a decidere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11994 del 16/05/2018), e non essendo dotati di potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al c.d. thema probandum (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7883 del 20/03/2019, conforme da ultimo Cass. Sez. L, Ordinanza n. 19829 del 18/07/2024).
9.2. Sostengono, in primo luogo, le TÀ appellanti che le interazioni tra i rami e le NTr strutture rimaste in sarebbero da ricondurre alle normali interazioni derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto stipulato con , avendo esse ad CP_1 oggetto solo lo “scambio” di documenti/informazioni e l'eventuale segnalazione di problematiche/irregolarità sulle pratiche da lavorare, essendo le guide operative e le procedure lavorative redatte da ciascuna struttura organizzativa, ed essendo l'interlocuzione con i responsabili di Accenture prevista dal contratto di appalto: in altri termini, anche alla luce dei contenuti delle prove testimoniali assunte negli analoghi giudizi di primo grado, non vi sarebbe mai stato un rapporto di NT
“interdipendenza” con le strutture di bensì unicamente un mero coordinamento funzionale tra strutture preposte a diversi ed autonomi cicli produttivi.
9.2.1. Posto che, come si è detto, i richiamati verbali sono da ritenere inutilizzabili, al fine di disattendere le riportate argomentazioni è sufficiente richiamare tutto quanto si è già detto con riguardo ai singoli rami, laddove, alla stregua della non contestazione di circostanze decisive allegate dagli originari ricorrenti, si è evidenziato come l'operazione di cessione posta in essere da abbia avuto ad oggetto, come CP_78 correttamente affermato dal primo giudice, singole porzioni di più ampie procedure volte al raggiungimento di un unico risultato, diverso a seconda della funzione svolta NT dalla singola APA nel contesto della più ampia struttura organizzativa di
39 9.2.2. Tanto è emerso, a titolo esemplificativo, con riguardo alla NTroparte_85
, per le attività di censimento e di controllo documentazione svolta dai
[...] lavoratori ceduti, che altro non è che una fase di un più ampio procedimento, avviato tramite richiesta di apertura ticket e proseguito con le verifiche di secondo livello dai
NT lavoratori dipendenti con i quali, pertanto, l'interlocuzione è necessaria, come dimostrano la mail del 06/10/2022 prodotta in atti (doc. n. 15 allegato al ricorso di primo grado), la mail del 17/05/2022 (doc. n. 19) e la mail del 24/05/2022 (doc. n.
NT 20), le prime due intercorse con un indirizzo di posta elettronica del dominio in uso ai lavoratori ceduti ( ) sul quale pervengono sollecitazioni, Email_1
NT richieste di chiarimenti, suggerimenti e pareri da parte dei dipendenti 9.2.3. Parimenti, quanto all' si è visto come le attività “amministrative” svolte CP_82 dai lavoratori addetti al ramo non rappresentino altro che una fase – come ammette
NT anche – del procedimento di erogazione del mutuo che è necessariamente unico e che, di conseguenza, impone una inevitabile interlocuzione tra i lavoratori del ramo ed
NT i dipendenti per giungere al risultato finale, ossia il perfezionamento della pratica e l'erogazione del mutuo: anche in tal caso, le necessarie connessioni tra i lavoratori
NT del ramo ceduto e gli uffici sono state dimostrate anche in via documentale dai lavoratori, nell'ambito della fase istruttoria (doc. n. 24), nell'ambito della fase di verifica dei titoli di proprietà dell'immobile in garanzia (doc. n. 25), nell'ambito della procedura di redazione della minuta (doc. n. 26), o anche in caso di anomalie nelle procedure di surroga attiva (doc. n. 27), e risultano imposte dall'essere tutti gli uffici coinvolti nel medesimo procedimento nell'ambito del quale l'uno non procede se non con il supporto dell'altro.
9.2.4. Quanto all'APA Strumenti di pagamento, è emerso in modo evidente come le attività svolte dai lavoratori ceduti rappresentino unicamente singole fasi di procedimenti più ampi e complessi, che si compiono con il necessario apporto dei predetti lavoratori e dei dipendenti che sono rimasti in BN. Il riferimento è, in primo luogo, alla gestione del , ossia al controllo e monitoraggio del contante, che si CP_114 perfeziona esclusivamente tramite il pacifico utilizzo di applicativi informatici di
NT proprietà (c.d. Adamknox), e quindi attraverso una necessaria interlocuzione tra
NT i lavoratori del ramo ed i dipendenti delle agenzie sul territorio, ai quali viene fornita assistenza dal reparto, ad esempio, per le richieste di contante ovvero per
NT supporto alla contabilità automatica. Ma la necessaria interazione con i dipendenti è ancora più evidente con riguardo al reparto Monetica: difatti, come dedotto dai lavoratori e non contestato, i lavoratori appartenenti al reparto in questione si
NT occupano di una sola fase della lavorazione delle carte di credito e di debito ossia
“Amministrazione frodi e dispute”, che si inserisce più in generale nel procedimento di NT gestione delle carte di credito rimasto attribuito alle competenze dei dipendenti addetti all'Ufficio Reclami, al Nucleo Prevenzione Frodi, al Commerciale Corporate, ai NTrolli NTabili ed all'Assistenza Commerciale, con i quali, pertanto, i lavoratori del ramo ceduto devono necessariamente confrontarsi. Le medesime considerazioni valgono per il reparto Titoli di credito, che si occupa unicamente di singole fasi di NT lavorazione degli assegni bancari e circolari emessi da quale ad esempio la lavorazione delle segnalazioni di rifiuto di pagamento, ovvero il versamento da remoto NT degli assegni rifiutati dagli ATM, mentre i dipendenti delle agenzie si occupano delle fasi di emissione ed incasso dell'assegno, delle attività di contabilizzazione degli incassi bonari e di tutto quanto attiene all'Assistenza ME, ivi comprese
40 attività che prima della cessione erano svolte dal ramo, come le richieste informative in merito agli assegni.
9.2.5. Con riguardo all'APA Prodotti, è emerso lo svolgimento delle medesime attività (apertura e chiusura conti correnti) da parte dei dipendenti del ramo per i clienti NT persone giuridiche e dei dipendenti per i clienti persone fisiche, nonché l'attribuzione delle singole fasi di lavorazione della pratica di apertura conto corrente NT sia ai dipendenti – che trasmettono la richiesta di apertura conto e rilasciano l'autorizzazione finale all'apertura – sia ai lavoratori del ramo ceduto, che ricevuto la NT richiesta tramite gli applicativi informatici svolgono le attività di verifica documentale e procedono, una volta ricevuta l'autorizzazione dell'Ufficio Antiriciclaggio BN, alla effettiva apertura del conto: anche in tal caso, quindi, è evidente la necessaria interazione tra i reparti che va al di là del mero coordinamento in quanto si tratta di azioni congiunte tutte necessarie per il raggiungimento dello scopo produttivo finale.
9.2.6. Per l'APA Logistics è emersa quale circostanza pacifica la mancata cessione di tutti i reparti del ramo e la permanenza fisica delle unità cedute all'interno degli uffici NT e delle sedi di dove i lavoratori oggetto della cessione continuano a lavorare NT nonostante non siano più dipendenti come pure è risultato dimostrato che le attività compiute dai lavoratori addetti al ramo ceduto non siano altro che fasi di NT lavorazioni e procedure più complesse, fasi svolte in parallelo dai dipendenti per talune diverse tipologie di clienti, e procedure che necessitano dell'intervento NT integrato dei lavoratori ceduti e dei dipendenti rimasti in per giungere al risultato finale, quale, nel caso specifico, ad esempio la consegna al cliente di un documento reperito in archivio su richiesta del cliente medesimo o anche la consultazione di un fascicolo dall'archivio. Non vi è contestazione, ad esempio, sulla circostanza che l'invio della documentazione richiesta da parte dei lavoratori ceduti debba essere sottoposta NTr in casi specifici all'autorizzazione da parte di uffici quali Legale Retail,
[...]
, e FUEG BN, ovvero che per determinate CP_123 NTroparte_124 tipologie di ricerche documenti sia necessaria una continua interlocuzione con i NT dipendenti come dimostra tra l'altro lo scambio di mail di cui al doc. n. 51 allegato al ricorso, o ancora che per risolvere anomalie nelle procedure di regolarizzazione e corretta archiviazione della documentazione cartacea (reparto Standardizzazione NT Fascicoli) i lavoratori ceduti debbano direttamente interpellare il dipendente che ha inviato il documento cartaceo in archivio, come dimostra lo scambio di mail di cui al doc. n. 52 allegato al ricorso.
9.2.7. Quanto, infine, all'APA Flussi, è provato che alcuni reparti del ramo – quali
[...] ed Embargo e Movimentazione NTi – non abbiano formato oggetto di Parte_23 NT cessione e siano rimasti in che la cessione non abbia interessato un intero reparto NT né tutte le relative lavorazioni, avendo mantenuto le attività ritenute più sensibili poiché relative al monitoraggio ed alla valutazione delle transazioni estere verso paesi sotto embargo, come pure che la procedura di rimborso relative alle transazioni bloccate in quanto possibili oggetto di embargo viene posta in essere dal lavoratore addetto al ramo ceduto soltanto dopo che il reparto Flussi ed Embargo Parte_23
c.d. Shine provvede a blocco della transazione e la segnala al lavoratore medesimo, che, quindi, si occupa soltanto di una fase della lavorazione.
9.2.8. Resta, pertanto, confermato che le attività svolte dalle APA oggetto di trasferimento non siano altro che tasselli che si inseriscono in processi lavorativi più
41 NT ampi e che necessariamente impongono una interazione con i dipendenti che si occupano delle fasi prodromiche ovvero delle fasi successive, e ciò al fine di raggiungere il risultato finale di volta in volta individuato.
9.3. Le TÀ appellanti sostengono altresì che il primo giudice avrebbe errato nell'affermare che i rami ceduti continuano ad operare dopo la cessione seguendo le linee gestionali del reparto RN non ceduto, e ciò in quanto nella CP_78 memoria aveva avuto modo di evidenziare l'estraneità della RN CP_78 rispetto ai rami ceduti, trattandosi di struttura del tutto separata dalla Divisione Operations nell'ambito della quale i rami erano situati e che aveva competenze trasversali;
si afferma, inoltre, che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice i rami sono stati ceduti con i relativi responsabili, come chiarito con le memorie difensive, e sul punto non è stata svolta istruttoria, mentre dalle dichiarazioni dei testimoni ascoltati nei richiamati giudizi emergerebbe che la “linea di comando” è stata trasferita in uno con i rami.
9.3.1. Si è già detto della mancata contestazione da parte di in ordine alle CP_78 NT circostanze dedotte con il ricorso ed attinenti alla struttura RN ai superiori paragrafi 8.8.2. e ss. L'affermazione secondo cui “ veva avuto modo CP_78 di evidenziare l'estraneità della RN rispetto ai rami ceduti, trattandosi di struttura del tutto separata dalla Divisione Operations nell'ambito della quale i rami erano situati e che aveva competenze trasversali” non trova riscontro nella lettura della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado di laddove il reparto CP_78
RN risulta menzionato unicamente: i) al paragrafo 5.1, dove si legge “Al fine di NT assicurare e garantire tali servizi, sino al mese di maggio 2021, la Direzione PA di era articolata in tre strutture organizzative, denominate “Planning & Accounting NTrols”, “RN e Performance PA”, e “Operations”, a loro volta organizzate in sottostrutture”, senza menzionare alcunché in ordine alle competenze ed al ruolo di RN, né tantomeno contestare le deduzioni dei lavoratori;
ii) al paragrafo 75, dove si legge “La gestione delle comunicazioni via fono/mail avviene esclusivamente tra NT i responsabili delle due TÀ in particolare solo il Resp. Operations Cash
[... Management ( , la struttura dell'APA (responsabile CP_137 NTroparte_87
[...
), la RN PA (responsabili , e Per_5 CP_138 CP_139 Per_6
possono interloquire con i soli responsabili di (Infusion CP_140 Per_7 CP_1
Manager, Resp. di Divisione e di Ufficio)”: tale affermazione, tra l'altro, come si è già detto ai superiori paragrafi 8.2. e ss., è smentita recisamente dalla documentazione allegata al ricorso, ed in particolare dal doc. n. 18, da cui si evince che Persona_1
già responsabile operativo del ramo ceduto e trasferito nelle more della
[...] NT cessione nel reparto RN ha continuato a supervisionare le lavorazioni degli addetti al reparto ceduto ed a interloquire direttamente con gli stessi. Vaga e generica, d'altro canto, come già si è illustrato, era stata in primo grado la contestazione del ruolo di da parte di (cfr. capitolo 235 della memoria di Parte_12 CP_1 costituzione in giudizio).
9.3.2. Con riguardo al mancato trasferimento, unitamente alle APA, delle “linee di comando”, vero è che (cfr. capitolo 98 della memoria di primo grado) aveva CP_78 genericamente dedotto che “nessuno dei dipendenti appartenenti alla Divisione ha mutato la propria attività ed i responsabili delle singole strutture sono rimasti gli stessi”, mentre in modo più analitico (cfr. pagg. 21 e ss. della memoria di primo NTroparte_1 grado) aveva descritto la struttura organizzativa dei rami prima e dopo la cessione,
42 evidenziando come i responsabili delle singole APA cedute, prima e dopo la cessione, fossero rimasti sempre gli stessi, indicandone anche i nomi.
9.3.3. Ma il punto è un altro: il primo giudice, in modo forse sintetico, ha evidenziato le seguenti circostanze: “… si rileva che incontestatamente nelle more della cessione sono stati trasferiti i vari responsabili dei rami ceduti. A nulla rileva che ciò sia avvenuto su loro richiesta per come dedotto dalla Si rileva, peraltro che CP_78 [...] responsabile operativo del ramo ceduto Per_1 NTroparte_141
è stato trasferito nel maggio 2022, una settimana soltanto prima della
[...] cessione. Inoltre, anche altri dipendenti che lavoravano nei rami ceduti non sono stati trasferiti per come emerge dalle rispettive deduzioni delle parti. In sostanza CP_78 da un lato ha ceduto solo una parte del personale delle varie APA trasferite ma non la catena di comando che è rimasta al suo interno, dall'altro sono state cedute porzioni di attività, per come affermato dai ricorrenti e non contestato da a circostanza CP_78 incide sul requisito dell'autonomia funzionale in quanto non sono state cedute intere attività ma porzioni delle stesse (lavorazioni), svolte da NTroparte_1 in integrazione inscindibile con e non sono stati ceduti i
[...] CP_78 responsabili dei rami ceduti che sono rimasti all'interno della compagine aziendale di
. CP_78
9.3.4. Quindi, come è chiaro, il riferimento specifico era alla circostanza dello spostamento strategico dei responsabili operativi dei rami ceduti – quale era ad esempio per EIR – nel periodo immediatamente Persona_1 CP_85 antecedente all'operazione di trasferimento, senza ovviamente negare che i reparti ceduti fossero dotati di (nuovi) responsabili, nominati a seguito dello spostamento dei primi e poi evidentemente ceduti ad unitamente ai rami cui appartenevano. CP_1
9.3.5. E difatti, ciò che i lavoratori avevano dedotto con il ricorso, e che, come già ai superiori paragrafi illustrato, è rimasto incontestato era che: a) il Responsabile operativo del ramo ENTRATA IN RELAZIONE, il dipendente BN ME NE, è stato trasferito proprio al momento della cessione, ossia nel mese di maggio 2022, presso un reparto che non è stato oggetto di cessione, il Reparto sito in Parte_12
BN Tiburtina;
b) fino al mese di aprile 2021, il Responsabile del ramo MUTUI era stato NT il dipendente ME NE non interessato alla cessione, difatti egli è stato trasferito e lavora tutt'oggi presso il reparto BN non ceduto RETAIL-
[...] che si occupa della gestione di vendita di prodotti bancari alla CP_109 clientela;
c) parimenti, la Responsabile delle lavorazioni MUTUI POST IP e MUTUI POST SALES, la dipendente non è stata NTroparte_102 interessata dalla cessione, atteso che, poco prima della stessa, la lavoratrice è stata trasferita nel reparto che si occupa della NTroparte_142 commercializzazione del prodotto mutui;
d) il Responsabile operativo del Ramo NT STRUMENTI DI PAGAMENTO, il dipendente , è stato trasferito nelle Tes_1 NT more della cessione presso il reparto MOVIMENTAZIONE CONTI che non è stato oggetto di cessione;
e) il Responsabile e Referente per il reparto IC del Ramo STRUMENTI DI PAGAMENTO, la dipendente , non è stata Parte_16 interessata dalla cessione ed è stata inserita nel reparto Assistenza Commerciale BN non ceduto;
f) il dipendente BN LL AB, che apparteneva al Parte_25 NT non è stato interessato alla cessione ma è stato trasferito nel reparto RN non ceduto;
g) il ramo LOGISTICS ha sempre avuto come Responsabile , Persona_2 NT NT dipendente non interessato alla cessione, che lavora tutt'oggi in spostato
43 nelle more della cessione, ossia nel mese di maggio 2021, presso il reparto non ceduto di Assistenza Commerciale.
9.3.6. Questo è il senso del significato dell'affermazione del primo giudice, secondo cui non sarebbe stata oggetto di trasferimento la “linea di comando”: i responsabili operativi dei rami ceduti, ossia coloro che possedevano esperienza e competenze acquisite nel tempo nei relativi ambiti, sono stati sottratti alle APA destinate ad essere NT cedute e mantenuti all'interno di con la conseguenza che solo formalmente può dirsi che a seguito del trasferimento i rami ceduti abbiano mantenuto la medesima struttura organizzativa, poiché nella sostanza la “linea di comando” è stata strategicamente modificata proprio in prossimità dell'operazione di cessione.
9.4. Si afferma, ancora, con le proposte impugnazioni che, quanto all'assenza di manuali operativi predisposti dalla cessionaria, avrebbe errato il giudice di prime cure nell'affermare che la mancata produzione di tali manuali costituisce prova della inesistenza degli stessi: e ciò in quanto entrambe le TÀ avevano ampiamente contestato la deduzione dei lavoratori secondo la quale li stessi avrebbero continuato NT ad operare secondo le guide operative di o finanche secondo le direttive di essa;
dunque, il Tribunale, a fronte delle contrastanti allegazioni delle parti, avrebbe dovuto procedere all'espletamento della prova testimoniale, in modo da appurare la veridicità delle allegazioni delle convenute e la esistenza dei manuali in questione, come accaduto nei richiamati analoghi giudizi.
9.4.1. Orbene, posto che, come si è già detto, i verbali delle prove testimoniali raccolte nei giudizi analoghi sono inutilizzabili, osserva la Corte che il giudice di prime cure, sul punto specifico, ha così motivato: “a fronte della deduzione secondo cui, anche dopo la cessione, continuano ad essere utilizzati presso i rami ceduti le guide operative - manuali della né quest'ultima né la hanno CP_78 NTroparte_1 versato in atti anche un solo manuale di servizio Accenture riferito a uno qualsiasi dei rami di azienda ceduti, dimostrando in tal modo la non rispondenza a verità delle avverse deduzioni sul punto”.
9.4.2. Il Tribunale, in sostanza, ha ritenuto – correttamente – che l'unica prova valida ed efficace dell'esistenza di manuali operativi predisposti e redatti direttamente da Accenture dopo l'operazione di cessione, idonei a far sì che i lavoratori non dovessero più tenere conto e seguire le direttive già predisposte dalle Guide elaborate da fosse, semplicemente, la produzione in giudizio dei manuali in questione. Parte_12
9.4.3. Tale affermazione viene contrastata non provvedendo a produrre – seppur tardivamente – i manuali in questione, al fine di corroborare le deduzioni svolte in primo grado, bensì lamentando che il primo giudice non avrebbe disposto, in presenza di allegazioni contrastanti, la prova testimoniale sul punto.
9.4.4. La censura è, a giudizio della Corte, del tutto fallace: in primo luogo, si concorda con la valutazione del Tribunale secondo cui la mancata produzione in giudizio dei manuali non consente di ritenere veritiera l'affermazione della loro esistenza. Inoltre, se, per come meglio si dirà più avanti, i lavoratori delle APA cedute hanno continuato NT ad operare in ambiente informatico utilizzando programmi ed applicativi di NT proprietà è conseguenziale che, nell'ambito di fasi procedimentali ben individuate, dovessero necessariamente seguire le linee guida operative elaborate da CP_78 NT
9.4.5. D'altro canto, a ben vedere, nel giudizio di primo grado, mentre aveva solo genericamente dedotto che “a seguito della cessione gli standard operativi sono quelli
44 delineati dai Manuali Accenture” e che “ ha proceduto alla redazione di propri CP_1 manuali di servizio”, dopo aver affermato, in modo altrettanto generico, NTroparte_1 che “a seguito della cessione gli standard operativi sono quelli delineati dai Manuali Accenture in ragione dei livelli di servizio contrattualmente pattuiti”, ha allegato di aver proceduto alla redazione di propri “manuali di servizio”, ed in particolare che: i) la NT TÀ , prendendo le mosse dal NTratto di Outsourcing e dalle previsioni contrattuali, aveva predisposto per ogni ufficio un elenco delle attività da svolgere;
ii) per ognuna di tali attività, le persone addette alla redazione dei manuali avevano contattato i Responsabili di Divisione ed avevano individuato quale ufficio e in alcuni casi quale operatore specifico svolgeva quella determinata attività; iii) quindi, fatta questa individuazione, le persone erano state sentite una per una, in alcuni casi direttamente affiancate mentre svolgevano l'attività, ed erano state trascritte tutte le singole operazioni necessarie per lo svolgimento di ciascuna attività.
9.4.6. Appare, quindi, evidente che, al più, i c.d. manuali operativi predisposti da
– di cui si ribadisce non è stata dimostrata l'esistenza – appaiono, alla CP_1 stregua della descrizione fornitane dalla stessa TÀ, piuttosto come testi ricognitivi dei profili dei singoli dipendenti e delle competenze a loro attribuite, e non anche come vere e proprie guide operative contenenti le direttive da seguire nel compimento delle singole fasi di lavorazione. NT
9.5. Si sostiene, ancora, con gli appelli che, quanto all'utilizzo degli applicativi il primo giudice non avrebbe tenuto conto delle specifiche deduzioni difensive svolte in primo grado da secondo cui: i) gli applicativi informatici richiamati in sede CP_78 di ricorso non costituiscono beni materiali afferenti al ramo e funzionali all'esecuzione del ciclo produttivo del ramo stesso, bensì costituiscono un “ambiente” o, più NT semplicemente, un “archivio” tecnologico in cui riversa diverse informazioni, rese così disponibili al ramo per lo svolgimento del servizio, nonché ad altri ambiti aziendali per la fruizione del prodotto/servizio reso dal ramo stesso;
ii) gli applicativi costituiscono dei meri ambienti virtuali, accanto alle caselle di posta, ambienti che consentono lo scambio delle informazioni e il rilascio dei risultati/prodotti del servizio NT stesso;
iii) i rami interagiscono con sugli applicativi informatici grazie ad una connessione sicura (rete privata virtuale) mediante la quale si accede, con specifiche NT credenziali associate ad utenze individuali create da agli ambienti informatici della Banca e, dunque, agli applicativi d'interesse, mentre successivamente, una volta NT avuto accesso all'ambiente informatico di il ramo, in forza di specifiche richieste di assistenza (ticket ovvero e-mail), provvede, grazie anche a specifiche soluzioni tecnologiche intelligenti o avanzate di cui era (ed è) dotato (oggetto queste di cessione), a svolgere i servizi richiesti sulle informazioni e sulla documentazione messa a disposizione dalla Banca;
iv) i rami ceduti si avvalevano e tuttora si avvalgono di specifiche soluzioni tecnologiche intelligenti o avanzate, anch'esse oggetto di NT cessione, in grado di compiere, sugli spazi virtuali messi a disposizione di attività totalmente automatizzate per l'esecuzione del servizio;
pertanto, tali soluzioni tecnologiche, quali robot e soluzioni applicative avanzate, acquisendo e trattando le NT informazioni e la documentazione messa a disposizione da sugli ambienti virtuali della Banca, provvedono a compiere operazioni informatiche, in via automatizzata, in grado di consentire una più efficiente e tempestiva esecuzione del servizio proprio del ramo stesso;
v) i robot ceduti unitamente ai rami erano e sono in grado, di svolgere attività proprie dei rami stessi;
il Tribunale afferma, sulla base delle mere allegazioni
45 degli odierni appellati che tali robot effettuerebbero “solo limitate ed elementari operazioni di controllo”, ma diversamente i robot e le soluzioni applicative oggetto di cessione sono, al contrario degli applicativi richiamati dal primo giudice, funzionali all'esecuzione del ciclo e dello scopo produttivo del ramo, che resta quello, attuato anche grazie alle automazioni apportate dalle soluzioni informatiche trasferite, di eseguire attività di back-office processando le informazioni messe a disposizione da NT NT
attività che può svolgersi a prescindere dagli applicativi di richiamati da controparte, che non sono in alcun modo funzionali all'esecuzione del ciclo produttivo del ramo;
qualora il primo giudice avesse dato corso alla prova testimoniale avrebbe appurato la piena idoneità dei robot a costituire strumento di lavoro e la non rilevanza ai fini del servizio reso dai singoli rami degli applicativi della cedente.
9.5.1. Come già riportato al superiore paragrafo 1.3., il primo giudice sulla questione ha così argomentato: a) è incontestato che i ricorrenti e gli altri dipendenti dei rami ceduti debbano necessariamente, per rendere la loro prestazione lavorativa, utilizzare gli applicativi dei sistemi informatici della e operare su di essi: le Agenzie CP_78 cedute svolgono le attività cui sono preposte utilizzando gli applicativi informatici di e i dati e le procedure operative da essa forniti;
b) né può rilevare la CP_78 circostanza affermata dalle TÀ resistenti secondo cui vengono utilizzati i cosiddetti
“robot process automation”, atteso che: - a fronte della deduzione delle parti ricorrenti secondo cui la quasi totalità di essi non ha mai utilizzato tali robot nell'attività lavorativa la controparte non ha contestato specificamente la circostanza;
- tali robot consistono in server e hardware, predisposti per definire processi automatizzati ripetitivi che operano connettendosi ai sistemi BN e, incontestatamente, senza i sistemi operativi di quest'ultima non sono in grado di funzionare;
- i software NT gestionali e infrastrutturali sono rimasti presso che ne ha conservato la proprietà;
- per quello che è dato capire dalla descrizione fornita dalla stessa
[...] ali robot realizzano operazioni di verifica ripetitiva di file (come NTroparte_1 NT le carte bloccate), tuttavia sono i dipendenti Accenture ex a dover procedere a estrarre i file trovati, a effettuare le necessarie verifiche e lavorazioni, che possono NT essere effettuate soltanto tramite gli applicativi e i sistemi informatici di 9.5.2. Osserva la Corte, in primo luogo, che le riportate argomentazioni non risultano contrastate in modo efficace dal motivo di gravame in disamina: ciò si afferma in quanto, alla stregua di tutto quanto si è detto con riguardo al funzionamento, allo scopo produttivo, ed alle modalità operative delle APA cedute, non vi è alcun dubbio che i lavoratori addette alle stesse debbano necessariamente operare utilizzando gli NT applicativi ed i programmi informatici di proprietà che, anche a voler ammettere che costituiscano un “ambiente virtuale informatico” all'interno del quale avviene lo scambio di documenti ed informazioni finalizzato al raggiungimento del risultato finale del processo produttivo, comunque sono strumenti di lavoro imprescindibili senza i quali e al di fuori dei quali non vi è servizio reso dai lavoratori addetti ai rami ceduti.
9.5.3. Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto incontestata “la circostanza riportata nel ricorso introduttivo …, in base alla quale non sono stati ceduti una lunga serie di applicativi necessari a svolgere le attività svolte dai lavoratori all'interno dei rami ceduti” e che, pertanto, “l'attività svolta dai dipendenti interessati al trasferimento viene eseguita mediante l'utilizzo di indispensabili strumenti di lavoro informatici rimasti in capo alla cedente”.
46 9.5.4. Difatti, come si è già illustrato ai superiori paragrafi 8.2. e ss., con riguardo alla NT
è rimasto incontestato, da parte di e Accenture, NTroparte_85
NT l'utilizzo, ad opera dei lavoratori dei rami ceduti, di programmi informatici necessari ed imprescindibili per poter operare e svolgere le proprie attività sulle
NT informazioni e sui documenti messi a disposizione sempre da oltre che di utenze
NT NT (parimenti necessarie per poter accedere agli “ambienti” informatici e di
NT NT caselle di posta elettronica né tantomeno ha contestato in modo specifico e
NT puntuale l'utilizzo da parte dei lavoratori di computer di proprietà oltre che dei
NT sistemi operativi non oggetto di cessione, essendosi limitata ad affermare NTr genericamente che i lavoratori utilizzano i “PC fisici dei rami”. Quanto all'APA non vi è stata contestazione alcuna da parte delle TÀ in merito all'utilizzo da parte
NT dei lavoratori del ramo dell'applicativo informatico MIRO', di proprietà e non oggetto di cessione, ai fini, ad esempio della redazione della minuta contrattuale ovvero per ricevere il mandato di pagamento da eseguire. Anche per il ramo Strumenti di Pagamento è emerso il pacifico utilizzo, da parte dei lavoratori dell'APA, di
NT applicativi informatici di proprietà quali ad esempio Adamknox per il controllo ed il monitoraggio del contante, o anche GEREPlus per la gestione dei reclami relativi alle
NT carte di credito e debito o ancora Blend e Aurelia Remedy per la lavorazione delle segnalazioni di rifiuto di pagamento, ovvero il versamento da remoto degli assegni rifiutati dagli ATM. Quanto all'APA Prodotti, è emerso l'incontestato utilizzo del sistema operativo BN Ticket Remedy, tramite il quale i lavoratori ceduti ricevono la
NT richiesta da parte dei dipendenti di aprire il conto corrente per le persone giuridiche e gli stessi provvedono, in seguito ad una attività di verifica documentale e
NT in seguito all'autorizzazione ricevuta dai dipendenti del reparto Parte_17 antiriciclaggio non oggetto di cessione, all'apertura del conto corrente. Pacifico ed incontestato è altresì, con riguardo all'APA Logistics, l'utilizzo esclusivo di applicativi
NT informatici quali caselle di posta elettronica, anche certificata, e sistemi operativi quali PDS Piano dei Sistemi, DWM, GAFPortal, Aurelia Remedy, in uso sia CP_126
NT ai dipendenti che ai dipendenti , e ciò al fine di gestire ad esempio le CP_1 richieste di ricerche di documentazione nell'archivio, ovvero per inviare i documenti
NT al cliente o ai dipendenti che hanno fatto la richiesta, o ancora per gestire le richieste di consultazione fascicoli, come pure il necessario svolgimento delle attività
NT di scansione dei documenti cartacei per il tramite di pc e scanner di proprietà Infine, per l'APA Flussi non è stata contestata la circostanza dell'utilizzo da parte del lavoratore addetto del sistema operativo Piano dei sistemi-BLEND per operare nella procedura di rimborso delle transazioni bloccate, ovvero degli applicativi PDS Piano dei Sistemi e Aurelia Remedy in tutti i casi in cui è necessario provvedere ad effettuare,
NT su richiesta delle agenzie una variazione conto o trasferimento conto corrente per fare in modo che il dipendente dell'agenzia possa materialmente effettuare la variazione.
9.5.5. D'altro canto, va sottolineato come con la memoria di costituzione nel CP_78
NT giudizio di primo grado, aveva indicato in modo analitico gli applicativi informatici in uso ai lavoratori delle APA cedute, deducendo che: “… i rami ceduti, in forza del contratto di appalto di cui si è detto al precedente punto n. 48, svolgono le attività di
“back office” bancario (verifiche, analisi, controlli, segnalazioni, richieste, aggiornamenti, quadrature, rettifiche, contabilizzazioni, eliminazioni, smistamenti, archiviazioni, etc.) NT sulle informazioni/documenti messi a disposizione da sugli applicativi informatici
47 di seguito indicati (spesso analoghi): 1) con riferimento al ramo Anagrafe CP_82
Web, Accordi Pds, Accordi Web, Sirio, Dwm, Scheda Cliente, Feg, Sif, Cics, Miro, Pflow, Valtec, Mysdd, Successioni, Tool Sda, Tool Raccomandate, Portel, Transfert, Stadel, Tenflussi, Mutool, Geck;
Remedy, Cerved – Crif, Gaf, Cflow, Archiving, Epc, Gefi, Micra, Sici, Gedo;
2) con riferimento al ramo APA Flussi: Anagrafe Web, Accordi Pds, Accordi Web, Sirio, Dwm, Pds, Blend, Scheda Cliente, Feg, Cics, Pflow, Mysdd, Successioni, Tool Sda, Tool Raccomandate, Portel, Transfert, Stadel, Tenflussi, Mutool, Geck;
Vega, Remedy, Incassi commerciali, Gaf, Gedo, Artik;
3) con riferimento al ramo APA Strumenti di Pagamento: Anagrafe Web, Accordi Pds, Accordi Web, Sirio, Scheda Cliente, Feg, Cics, Mysdd, Successioni, Tool Sda, Tool Raccomandate, Portel, Transfert, Stadel, Tenflussi, Mutool, Geck;
Remedy, Cerved – Crif, Gaf, Cflow, Archiving, Vega, Artik, K-link, Blend, Gere, Cams, Incassi commerciali, Payament Engine, Gari 2000, Topaze, Uptown, Cassa Cambiali, Dipo, Gesin, Cai;
4) con riferimento al ramo PF: Anagrafe Web, Accordi Pds, Accordi CP_81
Web, Scheda Cliente, Cerved – Crif, KYC, Blend, Cai, Pds, Dwm, Remedy, Cflow;
5) con riferimento al ramo APA Prodotti: Anagrafe Web, Accordi Pds, Accordi Web, Scheda Cliente;
Remedy, Cerved – Crif, Gaf, Cai, Dwm, Cad;
6) con riferimento al ramo APA Successioni: Accordi Pds, Accordi Web, Sirio, Dwm, Gaf, Scheda Cliente, Pds, Feg, Sif, Mysdd, Successioni, Tool Sda, Tool Raccomandate, Portel, Transfert, Stadel, Tenflussi, Mutool, Geck;
Remedy, Archiving, Blend, Cflow;
7) con riferimento al ramo APA Logistics: Anagrafe Web, Accordi Pds, Accordi Web, Cad, Miro, Appian, Gaf, Scheda Cliente, Feg, Sif, Mysdd, Successioni, Tool Sda, Tool Raccomandate, Portel, Transfert, Stadel, Tenflussi, Mutool, Geck, Archiving, Blend, Micra, Cflow. 120. In particolare, oggi, i NT rami “interagiscono” con sugli applicativi informatici sopra richiamati (mediante PC fisici dei rami) grazie ad una connessione sicura (rete privata virtuale) mediante la NT quale si accede, con specifiche credenziali associate ad utenze individuali create da agli ambienti informatici della Banca e, dunque, agli applicativi d'interesse 120.1. Una NT volta avuto accesso all'ambiente informatico di i rami, in forza di specifiche richieste di assistenza (ticket ovvero e-mail), provvedono, grazie anche all'aiuto di specifiche soluzioni tecnologiche intelligenti o avanzate di cui erano (e sono) dotati (oggetto queste di cessione), a svolgere i servizi richiesti (verifiche, analisi, controlli, segnalazioni, richieste, aggiornamenti, quadrature, rettifiche, contabilizzazioni, eliminazioni, smistamenti, archiviazioni, etc.) sulle informazioni e sulla documentazione messa a NT disposizione dalla Banca. 120.2. Nell'ambiente informatico di i rami possono avere accesso, oltre che agli applicativi, anche a caselle di posta elettronica ordinaria (con estensione BN external) volte a consentire, in maniera protetta e sicura (evitando diffusioni incontrollate), di operare sulle informazioni e sulla documentazione messa a disposizione dalla specialmente in caso di malfunzionamento degli applicativi…”. CP_78 NTr
9.5.6. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto con il gravame, ha ammesso che tutte le attività dei lavoratori addetti alle APA oggetto di cessione non possono svolgersi se non con l'utilizzo degli applicativi informatici analiticamente riportati – finanche in numero superiore a quello indicato dai lavoratori – nella propria memoria, a prescindere dai quali non può procedersi nell'esecuzione delle singole fasi del ciclo produttivo del ramo: è la stessa TÀ appellante, difatti, che puntualizza che soltanto NT con l'accesso agli “ambienti informatici” per il tramite di una connessione sicura NT e di specifiche credenziali associate ad utenze individuali create da i lavoratori delle APA sono in grado, grazie anche all'aiuto di specifiche soluzioni tecnologiche intelligenti di cui sono dotati, di svolgere i servizi di back office richiesti.
48 9.5.7. Quanto, infine, alle funzioni e all'utilizzo dei robot, si condivide quanto affermato dal primo giudice, secondo cui i robot in questione consentono di svolgere operazioni automatizzate nell'ambito delle lavorazioni di competenza dei lavoratori dell'APA, ma che rappresentano comunque un minus rispetto alla materiale attività che viene NT compiuta dai predetti lavoratori. Come si è detto al superiore paragrafo 8.2., ha dedotto per l' un utilizzo dei c.d. robot al fine “di estrarre in NTroparte_85 automatico dagli applicativi della Banca cliente la documentazione contrattuale riferita a determinate posizioni e, sempre in automatico, verificare i dati contenuti all'interno della documentazione confrontandoli con quelli presenti nell'applicativo di anagrafica dei clienti della Banca, effettuando, nel caso, i necessari aggiornamenti” (pag. 52 della memoria di primo grado), ossia allo scopo di compiere un'attività del tutto limitata e circoscritta rispetto alle svariate attività di competenza dei lavoratori dell'APA ceduta NT nei singoli settori come sopra descritti. E comunque, come già evidenziato, ha NT spiegato come, soltanto dopo aver eseguito l'accesso all'ambiente informatico di i lavoratori addetti ai rami intervengono sulle specifiche richieste di assistenza e provvedono a svolgere i servizi richiesti (verifiche, analisi, controlli, segnalazioni, richieste, aggiornamenti, quadrature, rettifiche, contabilizzazioni, eliminazioni, smistamenti, archiviazioni, etc.) sulle informazioni e sulla documentazione messa a disposizione dalla anche tramite le “specifiche soluzioni tecnologiche intelligenti CP_78
o avanzate” in questione, il che conferma che il ricorso al supporto dei robot avviene unicamente in ausilio all'attività che viene compiuta personalmente dal singolo lavoratore. D'altro canto, , con la memoria di primo grado, ha precisato che CP_1 Con
“il robot … è lo strumento utilizzato dall'operatore e che semplifica la lavorazione Con che quest'ultimo deve eseguire” e che, soprattutto, “ può svolgere tale operazione
[individuazione delle operazioni relative a carte bloccate] manualmente, impiegando uno o più operatori, oppure può semplificare il processo utilizzando un programma apposito”, con ciò confermando l'utilizzo non esclusivo dei robot in questione rispetto NT all'apporto lavorativo dei dipendenti (cfr. pagina 21 della richiamata memoria).
9.5.8. Pertanto, i c.d. robot non sono altro che sistemi operativi finalizzati a gestire processi in modo automatizzato, ma che sicuramente operano – e non potrebbe essere diversamente – nei sistemi e negli applicativi BN in cui tutte e fasi delle lavorazioni devono svolgersi.
9.6. Sostengono, inoltre, le TÀ appellanti che, quanto all'assistenza tecnica, il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che “in caso di malfunzionamento, interviene anche in seguito alla cessione l'assistenza tecnica afferente alla ”, poiché, con la CP_78 propria memoria difensiva, aveva chiarito che solo nel periodo NTroparte_1 transitorio vi era stata una task force volta alla risoluzione delle problematiche informatiche dovute ai collegamenti dei sistemi, e che tale strumento transitorio non era più presente.
9.6.1. Invero, in merito all'assistenza tecnica, il giudice di prime cure, nel sostenere l'assenza di autonomia funzionale delle APA cedute, ha affermato che “la TÀ cessionaria non risulta dotata di alcuna struttura interna dedicata alla risoluzione di eventuali anomalie del funzionamento dei sistemi informatici, con la conseguenza che, in caso di malfunzionamento, interviene anche in seguito alla cessione l'assistenza tecnica afferente alla . Tale affermazione, come è evidente, è strettamente collegata CP_78 alla valorizzazione dell'utilizzo, anche dopo la cessione, degli applicativi informatici NT rimasti di proprietà di in sostanza, il primo giudice ha voluto sottolineare come
49 le APA trasferite ad non soltanto hanno continuato ad utilizzare, CP_1 NTr esattamente come in epoca antecedente alla cessione, i programmi per compiere le attività di loro competenza, quanto anche hanno continuato a ricevere assistenza tecnica in caso di malfunzionamento di questi stessi applicativi proprio dalla TÀ cedente. E tali argomentazioni non risultano adeguatamente ed efficacemente contrastate dal motivo di gravame.
9.6.2. D'altro canto, nel giudizio di primo grado aveva confermato che la CP_78 manutenzione degli applicativi informatici in argomento e gli interventi in caso di NT anomalie erano rimasti di competenza di e che, anzi, in caso di anomalia informatica il personale dei rami procedeva e procede ad aprire una segnalazione alla NT Funzione IT di attraverso un apposito portale. Parimenti, aveva dedotto CP_1 NT che vi era stato un intervento manutentivo di per i primi due mesi dopo la cessione, ma unicamente “al fine di consentire il progressivo trasferimento dei Robot Process Automation alla cessionaria senza incidere sulla continuità, funzionalità e integrità”, quindi esclusivamente con riferimento ai c.d. robot.
9.7. Non può, infine, attribuirsi rilievo ai fini della presente decisione alla perizia di NT parte prodotta da in relazione all'autonomia dei rami di azienda ceduti (cfr.doc. n. NT
5 allegato alla comparsa di costituzione di nel giudizio di primo grado). Trattasi, difatti, di atto privo di autonomo valore probatorio (essendo qualificabile come mera allegazione difensiva, cfr. Cass. Sez. Un. n. 13902 del 03/06/2013 e Cass. n. 16552 del
06/08/2015) e che consiste, come già evidenziato dal primo giudice, in un'analisi NT contabile-finanziaria elaborata sulla base di elementi e forniti dalla stessa inidonea in quanto tale a vanificare il contesto allegatorio e probatorio precedentemente evidenziato (fondato su circostanze non specificamente contestate e su risultanze documentali).
9.8. Pertanto, in ragione di tutto quanto sin qui esposto, deve concludersi per la infondatezza del quarto motivo delle proposte impugnazioni, non senza sottolineare che entrambi i gravami non considerano e non censurano ulteriori passaggi argomentativi sviluppati dal primo giudice per sostenere l'assenza del requisito di autonomia funzionale dei rami oggetto di cessione.
9.8.1. Il riferimento è, in primo luogo, al profilo della formazione dei dipendenti: afferma il Tribunale che le singole APA risultano sfornite di autonomia anche relativamente alla formazione delle risorse, essendo documentalmente provato (cfr. doc. n. 8 allegato al ricorso) che i lavoratori appartenenti ai rami ceduti sono stati NT invitati da a svolgere dei corsi di formazione (obbligatoria) organizzati dalla medesima TÀ anche a seguito del perfezionamento della cessione.
9.8.2. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato come “nei rami ceduti non può ravvisarsi alcuna forma di autonomia neppure sul versante economico: si tratta di attività che non producono alcun ricavo indipendente, operando esclusivamente in ausilio ai reparti della non ceduti e la cui anatomia non appare strutturata per svolgere attività CP_78 ultronee rispetto a quelle in supporto alla . Anche sul punto non vi è stata una CP_78 critica specifica da parte delle TÀ appellanti, e l'argomento non è di secondario rilievo: difatti, appare evidente come le APA cedute siano in grado di produrre un risultato utile unicamente nel contesto delle procedure operative che si svolgono in NT
di volta in volta individuato a seconda dello scopo produttivo che la si CP_78 prefigge di raggiungere ed inscindibilmente connesso con le attività svolte dai NT dipendenti Tanto può affermarsi, ad esempio, con riguardo ai lavoratori di EIR
50 Persone Fisiche che si occupano del primo livello di verifica e autorizzazione relative NT alla apertura del conto corrente laddove al secondo livello di verifica provvedono NT i dipendenti una volta ottenuti i risultati dei primi accertamenti;
oppure alle fasi di verifica sugli immobili, predisposizione minute e firma degli atti contrattuali, di cui si occupa la mentre le fasi ritenute relative all'istruttoria ovvero alla CP_82 NTr delibera provvisoria sono svolte da reparti non ceduti o comunque dalle Agenzie NT
o ancora alla lavorazione delle segnalazioni di rifiuto di pagamento di assegni bancari, affidata ai lavoratori appartenenti alla APA Strumenti di Pagamento, laddove le fasi di emissione e incasso dell'assegno restano di competenza dell , e CP_113 così via.
9.9. In definitiva, corretta e condivisibile è la conclusione cui è giunto il giudice di prime cure: “non possono ravvisarsi nella specie preesistenti rami d'azienda funzionalmente organizzati e sufficientemente autonomi al momento della cessione, trasferiti nella loro identità, dato che le attività trasferite (oggetto) non appaiono attività economicamente organizzate funzionalmente autonome, come tale valutabili prima della cessione debitamente strutturate, dotate - nel loro complesso - di tutte le competenze ed esperienze tecniche e professionali necessarie (Know how) e finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo della fornitura dei servizi esternalizzati dalla stessa
[...]
. CP_78
9.9.1. Difatti, come si è già rilevato, il trasferimento di ramo di azienda deve essere inteso, alla luce dei principi evincibili dalla normativa europea e nazionale, come il
“trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”: esso, in altri termini, riguarda una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma, che non dev'essere creata ad hoc e in modo artificioso in occasione del trasferimento, e presuppone che il complesso ceduto sia in grado di svolgere al momento dello scorporo, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui già era destinato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione. Ed è indubitabile che le APA oggetto di causa siano state sottoposte ad una riorganizzazione in prossimità dell'operazione di cessione, che ha determinato, come si è illustrato, anche lo spostamento di figure NT chiave nelle procedure di lavorazione, che ha preferito mantenere all'interno della propria struttura organizzativa.
9.9.2. Con orientamento ormai consolidato, la Suprema Corte afferma che «Ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione. L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento" (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12; Corte di
51 Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017)» (ex multiis Cass. Sez. L, Sentenza n. 22249 del 04/08/2021 ed in epoca recentissima Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11578 del 2025).
9.9.3. Quanto emerge all'esito del presente giudizio conferma la corretta applicazione dei riportati principi ad opera del primo giudice: le APA oggetto di cessione, non erano (prima della cessione) e non sono (dopo la cessione) in grado di svolgere, in NT modo autonomo rispetto alla struttura organizzativa di e senza integrazioni da parte della medesima TÀ, il servizio o la funzione cui risultavano e risultano finalizzate, e ciò sotto plurimi profili sopra ampiamente analizzati, quali la continua NT necessaria interazione con i dipendenti e le agenzie sul territorio, la necessità per i lavoratori addetti di adeguarsi alle linee gestionali ed operative dettate da un reparto NT
“centrale” di l'utilizzo di applicativi e programmi informatici di proprietà della TÀ cedente, l'incapacità di produrre un risultato utile ovvero un ricavo NT indipendente rispetto al ciclo produttivo delle singole lavorazioni e procedure la mancanza di una autonoma formazione delle proprie risorse.
10. Per quanto sin qui esposto, gli appelli proposti da e da CP_78 NTroparte_1 devono essere rigettati – con riguardo alle posizioni dei lavoratori appellati che non hanno conciliato la lite con le controparti – e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
11. Le spese del grado seguono la soccombenza con riferimento alle parti appellate che non hanno conciliato la causa, e vanno liquidate come in dispositivo.
12. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo alle TÀ appellanti delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sugli appelli: - in parziale riforma della gravata sentenza, dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con riguardo alle posizioni di
, , , , , NTroparte_3 CP_11 NTroparte_25 CP_26 CP_27
, , , , NTroparte_36 NTroparte_67 CP_71 Parte_8 Pt_11
, , spese compensate;
- rigetta gli appelli con riguardo a tutte le
[...] Parte_26 ulteriori posizioni appellate. Condanna le TÀ appellanti, in solido fra loro, al pagamento in favore delle parti appellate non conciliate delle spese di lite del grado che liquida in € 16.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte delle TÀ appellanti dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 29/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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