CA
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/07/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 161/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
, nato a [...] il [...] (C.F. , già titolare Parte_1 C.F._1 della ditta individuale (P.I. ), Controparte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovan Battista Greco per mandato in atti
– parte appellante –
Contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Trapani, nella via Virgilio n. 61, presso lo studio dell'avv. Girolamo Bonfiglio, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– parte appellata –
Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 529/2921, pubblicata il 21 giugno 2021, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 299/2017, emesso il 06.04.2017 in favore di , per un Controparte_2 importo pari ad € 213.250,00, oltre spese ed accessori;
ha condannato la parte opponente
[...] al pagamento in favore dell'opposto Controparte_3 Controparte_2 della somma di € 192.500,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
ha compensato nella misura del 30% le spese dell'intero procedimento, che ha liquidato in € 8.715.00 per compensi, € 406,50 per esborsi oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta e spese ex art. 2 d.m. 55/14 nella misura del 15% e condannato la parte opponente a rimborsare alla parte opposta la restante frazione.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello contestandone l'erroneità Parte_1 sotto diversi profili.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_2 integrale della decisione impugnata. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note scritte depositate dalle parti entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025, il giorno 3 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ Motivi
Con i primi tre motivi di appello, l'appellante contesta l'errata applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio tra le parti. Secondo la sua prospettazione, poiché aveva eccepito di aver integralmente saldato il debito nei confronti del a mezzo consegna di CP_2 diversi assegni bancari, avrebbe dovuto essere il creditore-opposto a fornire la prova degli ulteriori crediti vantati nei confronti dell'opponente cui i predetti pagamenti dovevano ritenersi imputati.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante contesta la condanna al pagamento delle spese processuali.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
L'appello è infondato.
Con il ricorso monitorio ha inteso ottenere l'adempimento del credito di cui Controparte_2 alle fatture allegate al ricorso per un importo complessivo di € 213.250,00. Parte_1 proponendo opposizione avverso il d.i. n. 299/2017, emesso il 06.04.2017, nulla ha contestato in ordine al rapporto commerciale, ma ha eccepito l'esatto adempimento della propria prestazione indicando e allegando un elenco di assegni bancari.
Parte opposta ha tempestivamente contestato che gli assegni elencati fossero stati imputati al pagamento delle fatture azionate in monitorio, ed anzi ha affermato che quella parte di essi che ha materialmente consegnato a fossero riferibili ad altri rapporti intercorsi tra Pt_1 CP_2 le medesime parti del giudizio – essendovi, peraltro, un notevole scollamento temporale tra la data di alcuni pagamenti e la data di emissione delle relative fatture – o addirittura a soggetti terzi, essendo la unipersonale un soggetto giuridicamente estraneo alla Controparte_4 vicenda in esame.
L'eccezione di estinzione è stata parzialmente accolta dal giudice di primo grado, secondo cui l'opponente ha provato il pagamento di € 20.750,00, tramite assegni che recano importo compatibile e data inequivocabilmente contigua alle collegate fatture, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 192.500,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Tali essendo i fatti di causa, l'appello deve ritenersi infondato. Come noto “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Sez. Un., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). Nel caso che ci occupa, è incontestato che tra le parti vi fosse un rapporto commerciale costante e duraturo, risalente nel tempo. Parte opposta ha, pertanto, adempiuto al proprio onere probatorio. Di contro, parte appellante non ha dimostrato di aver esattamente adempiuto la propria prestazione. Trova, infatti, applicazione il principio di diritto in base al quale, in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Quando, invece, il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, quest'ultimo deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore. (Cfr. Cassazione civile, sez. II, 25/09/2023, n. 27247). In definitiva, in assenza di immediata imputazione degli assegni consegnati al creditore alle fatture azionate con il ricorso monitorio, deve ritenersi che non abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso Parte_1 incombente. L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
❖ Spese
In ossequio alle regole della soccombenza, la parte appellante deve essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellato , che si liquidano come in Controparte_2 dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M. 147/2022.
In ragione del rigetto dell'appello l'appellante deve essere condannato al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
- rigetta l'appello;
- condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_2 complessivi € 5.500,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 25 Luglio 2025.
Palermo, 29/07/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 161/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
, nato a [...] il [...] (C.F. , già titolare Parte_1 C.F._1 della ditta individuale (P.I. ), Controparte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovan Battista Greco per mandato in atti
– parte appellante –
Contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Trapani, nella via Virgilio n. 61, presso lo studio dell'avv. Girolamo Bonfiglio, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– parte appellata –
Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 529/2921, pubblicata il 21 giugno 2021, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 299/2017, emesso il 06.04.2017 in favore di , per un Controparte_2 importo pari ad € 213.250,00, oltre spese ed accessori;
ha condannato la parte opponente
[...] al pagamento in favore dell'opposto Controparte_3 Controparte_2 della somma di € 192.500,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
ha compensato nella misura del 30% le spese dell'intero procedimento, che ha liquidato in € 8.715.00 per compensi, € 406,50 per esborsi oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta e spese ex art. 2 d.m. 55/14 nella misura del 15% e condannato la parte opponente a rimborsare alla parte opposta la restante frazione.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello contestandone l'erroneità Parte_1 sotto diversi profili.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_2 integrale della decisione impugnata. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note scritte depositate dalle parti entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025, il giorno 3 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ Motivi
Con i primi tre motivi di appello, l'appellante contesta l'errata applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio tra le parti. Secondo la sua prospettazione, poiché aveva eccepito di aver integralmente saldato il debito nei confronti del a mezzo consegna di CP_2 diversi assegni bancari, avrebbe dovuto essere il creditore-opposto a fornire la prova degli ulteriori crediti vantati nei confronti dell'opponente cui i predetti pagamenti dovevano ritenersi imputati.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante contesta la condanna al pagamento delle spese processuali.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
L'appello è infondato.
Con il ricorso monitorio ha inteso ottenere l'adempimento del credito di cui Controparte_2 alle fatture allegate al ricorso per un importo complessivo di € 213.250,00. Parte_1 proponendo opposizione avverso il d.i. n. 299/2017, emesso il 06.04.2017, nulla ha contestato in ordine al rapporto commerciale, ma ha eccepito l'esatto adempimento della propria prestazione indicando e allegando un elenco di assegni bancari.
Parte opposta ha tempestivamente contestato che gli assegni elencati fossero stati imputati al pagamento delle fatture azionate in monitorio, ed anzi ha affermato che quella parte di essi che ha materialmente consegnato a fossero riferibili ad altri rapporti intercorsi tra Pt_1 CP_2 le medesime parti del giudizio – essendovi, peraltro, un notevole scollamento temporale tra la data di alcuni pagamenti e la data di emissione delle relative fatture – o addirittura a soggetti terzi, essendo la unipersonale un soggetto giuridicamente estraneo alla Controparte_4 vicenda in esame.
L'eccezione di estinzione è stata parzialmente accolta dal giudice di primo grado, secondo cui l'opponente ha provato il pagamento di € 20.750,00, tramite assegni che recano importo compatibile e data inequivocabilmente contigua alle collegate fatture, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 192.500,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Tali essendo i fatti di causa, l'appello deve ritenersi infondato. Come noto “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Sez. Un., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). Nel caso che ci occupa, è incontestato che tra le parti vi fosse un rapporto commerciale costante e duraturo, risalente nel tempo. Parte opposta ha, pertanto, adempiuto al proprio onere probatorio. Di contro, parte appellante non ha dimostrato di aver esattamente adempiuto la propria prestazione. Trova, infatti, applicazione il principio di diritto in base al quale, in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Quando, invece, il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, quest'ultimo deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore. (Cfr. Cassazione civile, sez. II, 25/09/2023, n. 27247). In definitiva, in assenza di immediata imputazione degli assegni consegnati al creditore alle fatture azionate con il ricorso monitorio, deve ritenersi che non abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso Parte_1 incombente. L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
❖ Spese
In ossequio alle regole della soccombenza, la parte appellante deve essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellato , che si liquidano come in Controparte_2 dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M. 147/2022.
In ragione del rigetto dell'appello l'appellante deve essere condannato al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
- rigetta l'appello;
- condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_2 complessivi € 5.500,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 25 Luglio 2025.
Palermo, 29/07/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo