Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/05/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice
Valeria Monti Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 711/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 10/02/2025
DA
rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LODI EMANUELA
E
rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MARCHINI TANIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova aaffinché Voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'ufficiale dello Stato civile competente le relative annotazioni;
1) I coniugi vivranno separati, liberi di fissare le rispettive residenze ove meglio crederanno, con obbligo di darsi tempestiva comunicazione di ogni cambiamento di indirizzo;
2) In ragione del collocamento dei figli presso la madre, la casa coniugale sita in Porto Mantovano (MN), Via Avogadro n. 32, di esclusiva proprietà del sig.
3) I beni e gli arredi ivi contenuti, di esclusiva proprietà del sig. , CP_1 resteranno in uso alla sig.ra , ad eccezione dei beni personali e Pt_1 aziendali che il sig. porterà con sé al momento del trasferimento e ad CP_1 eccezione di ulteriori beni che i coniugi individueranno di comune accordo in ragione delle rispettive necessità. La sig.ra si impegna a mantenere in Pt_1 adeguato stato manutentivo sia l'immobile che i beni che le resteranno in uso. Per la suddivisione degli oneri manutentivi ordinari e straordinari si applicheranno le normative vigenti;
4) Il sig. si trasferirà non appena avrà reperito una idonea abitazione, CP_1 provvedendo da quel momento al pagamento della somma di seguito stabilita per il mantenimento dei figli e continuando a pagare la rata di mutuo gravante sull'abitazione;
5) La SI.ra , al momento della sottoscrizione del presente Ricorso, Pt_1 provvederà al cambio di intestazione delle utenze domestiche che, a far tempo dal trasferimento del marito, verranno da lei integralmente pagate;
6) I figli minori ed verranno affidati in via Persona_1 Per_2 condivisa ad entrambi i genitori con abitazione e residenza principale presso la madre;
7) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi
Nelle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore, nel tempo in cui avrà i figli con sé, potrà esercitare separatamente la responsabilità genitoriale;
8) I figli minori potranno vedere il padre secondo le seguenti modalità:
- due pomeriggi alla settimana (coincidenti con quelli in cui il figlio Per_2 termina la scuola alle ore 16:00) fino a dopo cena;
- nel fine settimana, a settimane alterne con la madre, dal venerdì sera (ore
17.30 per il periodo invernale da ottobre a maggio e ore 18.00 per il periodo estivo da giugno a settembre) sino alle ore 19.00 della domenica con pernottamento presso la casa del padre;
- il padre potrà tenere, altresì, con sé i figli:
- durante le vacanze estive per un periodo, anche non continuativo, di giorni quindici, da concordare con la madre entro il mese di aprile di ogni anno;
- durante le festività natalizie per un periodo continuativo di giorni sette;
- durante le vacanze pasquali per un periodo continuativo di giorni tre.
- I figli trascorreranno ad anni alterni, presso ciascun genitore, i giorni di
Natale, di Pasqua e di Capodanno.
- Eventuali festività del calendario scolastico verranno equamente suddivise tra i genitori che si accorderanno all'inizio dell'anno scolastico;
- Qualsivoglia esigenza diversa o impedimento di ciascuno dei genitori e/o dei figli dovrà essere comunicata con congruo preavviso all'altro e conseguentemente concordata l'eventuale necessaria modifica al calendario;
- Nei rispettivi periodi di permanenza i genitori rispetteranno gli impegni
(scolastici, sportivi, amicali, religiosi e ricreativi) dei minori;
9) Il padre corrisponderà la somma mensile di euro 600,00 (seicento/00) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT a titolo di concorso nel mantenimento di tutti e tre i figli, somma che verrà corrisposta a mezzo
2 bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese;
10) La madre percepirà per intero l'assegno unico universale curando l'adempimento di tutte le relative pratiche;
11) Entrambi i coniugi concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie in appresso indicate che verranno suddivise come da Protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Mantova (Prot.1972/2024 U. del 28/05/2024), come di seguito specificato.
Senza necessità di previo accordo:
a) Spese Mediche:
Tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket e quindi non interamente coperte dal SSN;
Quelle, sempre su prescrizione medica, per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
Quelle, sempre su prescrizione medica per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti e indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
b) Spese Scolastiche:
Tasse di iscrizione, ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto, alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica qualora il figlio voglia proseguire negli studi;
Acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
Corredo Scolastico di inizio anno;
Spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla Scuola;
Spese per il trasporto da e per la sede di studi, anche universitaria, con mezzo pubblico;
Spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola se richiesto dall'Istituto oppure se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento (ad esempio nonni ecc.)
Spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo solo se entrambi i genitori lavorano;
Spese per la babysitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, ma solo in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
Spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o Tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola nel limite massimo di spesa di €. 500,00;
Il costo della mensa scolastica è speso ordinario e come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile: pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti il loro costo non dovrà essere diviso tra
3 i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico.
c) Spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, tasse di iscrizione ai relativi esami).
Saranno suddivise tra i genitori, secondo le modalità su indicate, ma solo se previamente concordate tra i medesimi tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo):
Spese per il tempo prolungato, pre- scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo se uno dei genitori non lavora,
- spese mediche: per cure anche dentistiche, odontoiatriche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili e urgenti, cure termali e fisioterapiche, cure e farmaci non convenzionali.
Spese per tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, per corsi di specializzazione, per gite scolastiche con pernottamento,
Spese per corsi di recupero e lezioni private, per alloggio presso la sede universitaria;
Spese per la babysitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b),
Spese per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b)e per l'acquisto del telefono cellulare
Spese per l'acquisto del motorino e/o dell'autovettura;
Spese per viaggi e vacanze;
Spese per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature.
Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni.
Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa e il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate.
In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta
12) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo.
13) Le spese di lite saranno compensate tra le parti con espressa rinuncia alla solidarietà dei rispettivi Legali. …(omissis)…”
4 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in PORTO MANTOVANO in data 09/10/2010 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 19 ,parte II, serie A, anno 2010) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti/della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTO MANTOVANO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 22.5.25
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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