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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/07/2025, n. 2806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2806 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, all'udienza del 10/07/2025, visto e applicato l'art. 281 sexies
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13262/2024 R.G. proposta da
(già , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guido Bergamo e Martina Montanari, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-parte opponente- contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Vincenzo Sergio, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-parte opposta-
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c..
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Si controverte di un credito di €28.453,47, oltre interessi e spese, vantato da parte opposta nei confronti di parte opponente a titolo di corrispettivo per fornitura di merce.
I.2.- Ottenuta dalla parte creditrice l'ingiunzione di pagamento (d.i. n. 2817/2024 del 18/10/2024, emesso da questo Ufficio), la parte ingiunta ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c., contestando l'avversa pretesa e invocando la revoca del decreto ingiuntivo (atto di citazione notificato il 02/12/2024).
1 TRIBUNALE DI BARI
I.3.- La parte opposta, costituendosi in giudizio, ha dato atto della transazione intervenuta tra le parti successivamente alla notifica dell'atto di opposizione e all'epoca in corso di adempimento (comparsa di risposta depositata il 28/01/2025).
II.- In data 07/07/2025, in vista della prima udienza del 10/07/2025, le parti hanno depositato le seguenti richieste congiunte:
“premesso
- che pende tra le parti in epigrafe indicate il giudizio avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2817/2024 del 18.10.2024, emesso dal Tribunale di Bari nel procedimento monitorio R.G. n. 9199/2024;
- che nelle more del giudizio è venuta meno la materia del contendere per avvenuta transazione della presente controversia;
- che, pertanto, la dichiara di rinunciare all'opposizione di cui al Parte_1 presente giudizio introdotto con l'atto di citazione del 02.12.2024 e la CP_1 dichiara di accettare la rinuncia di controparte e, a sua volta, di rinunciare al
[...] predetto decreto ingiuntivo n. 2817/2024 del 18.10.2024 (R.G. n. 9199/2024);
- che, alla luce del sopravvenuto difetto di interesse di entrambe le parti alla definizione del procedimento, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- che, per quanto riguarda le spese processuali, le stesse devono essere integralmente compensate ex art. 92, comma 3, c.p.c., essendo stata la relativa regolamentazione oggetto dell'accordo transattivo, perfezionato in sede stragiudiziale;
Tutto ciò premesso, le parti concordemente chiedono che la S.V. Ill.ma voglia:
A. preliminarmente disporre la trattazione scritta dell'udienza del 10 luglio 2025;
B. dichiarare cessata la materia del contendere del presente giudizio;
C. revocare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 2817/2024, emesso dal Tribunale di
Bari in data 18.10.2024, nel procedimento monitorio iscritto al n. 9199/2024 R.G.;
D. compensare integralmente tra le parti le spese processuali”.
Dunque, i difensori delle parti hanno congiuntamente richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è quindi pervenuta all'ud. 10/07/2025 per la discussione orale e la decisione, in considerazione del tenore delle richieste formulate (v. decr. 09/07/2025).
2 TRIBUNALE DI BARI
III.- A fronte della concorde allegazione dei procuratori costituiti circa l'intervenuta definizione bonaria della controversia in linea con il thema decidendum, il giudicante non può dunque che limitarsi a prendere atto di quanto innanzi.
Più nel dettaglio, la cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini;
la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (tra le molte, cfr.
Cass., nn. 9401/1993, 9781/1995, 5333/1996, 3075/1997).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta e ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., nn.
2038/1997 e 622/1997).
Nel caso di specie, alla stregua delle osservazioni sopra esposte, l'atto di transazione sottoscritto dalle parti, successivamente alla proposizione della domanda giudiziale,
3 TRIBUNALE DI BARI
determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti stesse, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo a queste ultime alla prosecuzione del giudizio.
Alla luce dei rilievi sopra formulati, deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite come congiuntamente richiesto dalle parti.
Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere per la transazione stragiudiziale della lite segue la revoca del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. nn.
13085/2008, 15378/2000 e 4531/2000).
IV.- Questa sentenza viene adottata ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il
02/12/2024022, da (già nei confronti di Parte_1 Parte_2
, così provvede: Controparte_1
1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
2) REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 2817/2024 del 18/10/2024 emesso da questo Ufficio;
3) COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali.
Bari, 15/07/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, all'udienza del 10/07/2025, visto e applicato l'art. 281 sexies
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13262/2024 R.G. proposta da
(già , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guido Bergamo e Martina Montanari, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-parte opponente- contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Vincenzo Sergio, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-parte opposta-
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c..
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Si controverte di un credito di €28.453,47, oltre interessi e spese, vantato da parte opposta nei confronti di parte opponente a titolo di corrispettivo per fornitura di merce.
I.2.- Ottenuta dalla parte creditrice l'ingiunzione di pagamento (d.i. n. 2817/2024 del 18/10/2024, emesso da questo Ufficio), la parte ingiunta ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c., contestando l'avversa pretesa e invocando la revoca del decreto ingiuntivo (atto di citazione notificato il 02/12/2024).
1 TRIBUNALE DI BARI
I.3.- La parte opposta, costituendosi in giudizio, ha dato atto della transazione intervenuta tra le parti successivamente alla notifica dell'atto di opposizione e all'epoca in corso di adempimento (comparsa di risposta depositata il 28/01/2025).
II.- In data 07/07/2025, in vista della prima udienza del 10/07/2025, le parti hanno depositato le seguenti richieste congiunte:
“premesso
- che pende tra le parti in epigrafe indicate il giudizio avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2817/2024 del 18.10.2024, emesso dal Tribunale di Bari nel procedimento monitorio R.G. n. 9199/2024;
- che nelle more del giudizio è venuta meno la materia del contendere per avvenuta transazione della presente controversia;
- che, pertanto, la dichiara di rinunciare all'opposizione di cui al Parte_1 presente giudizio introdotto con l'atto di citazione del 02.12.2024 e la CP_1 dichiara di accettare la rinuncia di controparte e, a sua volta, di rinunciare al
[...] predetto decreto ingiuntivo n. 2817/2024 del 18.10.2024 (R.G. n. 9199/2024);
- che, alla luce del sopravvenuto difetto di interesse di entrambe le parti alla definizione del procedimento, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- che, per quanto riguarda le spese processuali, le stesse devono essere integralmente compensate ex art. 92, comma 3, c.p.c., essendo stata la relativa regolamentazione oggetto dell'accordo transattivo, perfezionato in sede stragiudiziale;
Tutto ciò premesso, le parti concordemente chiedono che la S.V. Ill.ma voglia:
A. preliminarmente disporre la trattazione scritta dell'udienza del 10 luglio 2025;
B. dichiarare cessata la materia del contendere del presente giudizio;
C. revocare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 2817/2024, emesso dal Tribunale di
Bari in data 18.10.2024, nel procedimento monitorio iscritto al n. 9199/2024 R.G.;
D. compensare integralmente tra le parti le spese processuali”.
Dunque, i difensori delle parti hanno congiuntamente richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è quindi pervenuta all'ud. 10/07/2025 per la discussione orale e la decisione, in considerazione del tenore delle richieste formulate (v. decr. 09/07/2025).
2 TRIBUNALE DI BARI
III.- A fronte della concorde allegazione dei procuratori costituiti circa l'intervenuta definizione bonaria della controversia in linea con il thema decidendum, il giudicante non può dunque che limitarsi a prendere atto di quanto innanzi.
Più nel dettaglio, la cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini;
la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (tra le molte, cfr.
Cass., nn. 9401/1993, 9781/1995, 5333/1996, 3075/1997).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta e ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., nn.
2038/1997 e 622/1997).
Nel caso di specie, alla stregua delle osservazioni sopra esposte, l'atto di transazione sottoscritto dalle parti, successivamente alla proposizione della domanda giudiziale,
3 TRIBUNALE DI BARI
determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti stesse, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo a queste ultime alla prosecuzione del giudizio.
Alla luce dei rilievi sopra formulati, deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite come congiuntamente richiesto dalle parti.
Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere per la transazione stragiudiziale della lite segue la revoca del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. nn.
13085/2008, 15378/2000 e 4531/2000).
IV.- Questa sentenza viene adottata ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il
02/12/2024022, da (già nei confronti di Parte_1 Parte_2
, così provvede: Controparte_1
1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
2) REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 2817/2024 del 18/10/2024 emesso da questo Ufficio;
3) COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali.
Bari, 15/07/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
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