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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/07/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 406/2024 V.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FERRAU' GIOVANNI (pec: e Email_1
dell'avv. DI PORTO ANDREA (pec: ) e Email_2 dell'avv. CAVALLARI PAOLO (pec: ) Email_3 reclamante contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. ANSELMO BARONE e dall'avv. MATTEO
GOZZI pec e Email_4
Email_5 resistente- reclamante incidentale e con l'intervento
1 del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il reclamante
Voglia la Corte d'appello di Palermo, in riforma della decisione impugnata, così provvedere:
I) in via preliminare, accertare l'inutilizzabilità delle risultanze ispettive sulla cui base è stato promosso il procedimento disciplinare;
II) nel merito, relativamente a ciascuno degli addebiti contestati: capo A): in via principale, prosciogliere il notaio in via subordinata, Pt_1 sostituire la sospensione con la censura o con una sanzione pecuniaria, per concorso apparente tra l'art. 47 legge n. 89/1913 e gli artt. 36 e 37 codice deontologico;
capo B): in via principale, prosciogliere il notaio in via subordinata, Pt_1 sostituire la sospensione con una sanzione pecuniaria, per ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 144 legge n. 89/1913; capo C): in via principale, prosciogliere il notaio in via subordinata, Pt_1 sostituire la sospensione con la censura o con una sanzione pecuniaria, per concorso apparente tra l'art. 147, lettera a) legge n. 89/1913, l'art. 14 e l'art. 31 codice deontologico;
capo D): quanto alla mancanza di documentazione inerente alle visure e alle planimetrie (§ 6.1), in via principale, prosciogliere il notaio ovvero, in Pt_1 via subordinata, sostituire la sospensione con una sanzione pecuniaria, per ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 144 legge n. 89/1913; quanto alla mancanza di sottoscrizione di un testimone nell'atto Rep. n. 81777 del 19 settembre 2023 (§
6.2), riqualificato il fatto come violazione dell'art. 51, n. 10, legge n. 89/1913, punita con la sanzione pecuniaria di cui all'art. 137, comma 2, assegnare al notaio un termine per estinguere l'infrazione mediante oblazione, ai sensi Pt_1 dell'art. 145-bis stessa legge;
capo E): sostituire la sospensione con una sanzione pecuniaria, per ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 144 legge n. 89/1913;
2 capo F): sostituire la sospensione con una sanzione pecuniaria, per ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 144 legge n. 89/1913; capo G): in via principale, prosciogliere il notaio in via subordinata, Pt_1 sostituire la sospensione con una sanzione pecuniaria, per ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 144 legge n. 89/1913 (ovvero con sanzioni pecuniarie comprese tra euro 21 ed euro 105 per ciascuna annotazione effettuata in ritardo sul registro somme e valori, ai sensi dell'art. 10 legge n. 64/1934);
III) sempre nel merito, ma in estremo subordine, ove mai ritenesse di poter confermare a carico del notaio più sospensioni connesse con addebiti elevati a suo Pt_1 carico, sollevare la questione di legittimità costituzionale illustrata al paragrafo 10;
Per il resistente e reclamante incidentale
Il , Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore – Pres., dott. , come sopra difeso, rappresentato e domiciliato, chiede a codesta Controparte_2
Ill.ma Corte d'appello di voler rigettare l'impugnazione avversaria per tutti i motivi esposti confermando la decisione emessa dalla CO.RE.DI. Sicilia in data 29 maggio 2024, depositata in cancelleria in data 24 luglio 2024, notificata il 24 settembre 2024, pronunciata all'esito del procedimento disciplinare iscritto sub R.G. n. 1/2024, e, comunque, l'irrogazione della sanzione disciplinare nella misura di complessivi n. 27 (ventisette) mesi di sospensione dall'esercizio della funzione notarile per tutte le ragioni esposte in atti, per i capi di incolpazione contenuti nella richiesta di apertura del procedimento disciplinare e per tutto quanto ampiamente esposto.
Solo in subordine – e occorrendo quale correzione di motivazione o gravame incidentale condizionato – si domanda l'applicazione della misura della destituzione ove si ritenesse illegittima l'applicazione di una sanzione superiore a un anno.
Sempre in subordine – e occorrendo quale correzione di motivazione o gravame incidentale condizionato – si domanda:
- in caso di riforma del capo di incolpazione e) (inerente i setti atti affetti da nullità) e concessione delle circostanze attenuanti, una sanzione non inferiore a € 49.000,00;
3 - in caso di riforma del capo di incolpazione g) (inerente l'erronea tenuta del conto corrente dedicato e l'omessa tenuta del registro somme e valori) e concessione delle circostanze attenuanti, una sanzione non inferiore a 3 mesi di sospensione dall'esercizio della funzione notarile per le violazioni contestate, con la sola eccezione della violazione dell'art. 45 (con riferimento alla omessa tenuta del registro somme valori e alla mancanza di un incarico scritto) per la quale si domanda, in caso di concessione delle attenuanti, l'applicazione della misura massima edittale di € 15.493,00.
- in generale, e in caso di concessione delle circostanze attenuanti, si domanda che per ciascun addebito venga applicato il massimo edittale sotto il profilo pecuniario, valutando, peraltro, in modo autonomo ciascuno degli addebiti di cui al capo di incolpazione b) (violazione dell'art. 147, lett. a), l. not.).
Con vittoria delle spese e dei compensi di lite.
Per il Procuratore Generale
Parere contrario all'accoglimento del reclamo
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con decisione emessa il 29 maggio 2024 e depositata il 24 luglio 2024, nell'ambito del procedimento disciplinare R.G. n. 1/2024, la Commissione
Amministrativa Regionale di Disciplina (Co.Re.Di.) Sicilia ha ritenuto il Notaio
responsabile di sette capi di incolpazione (identificati da 'a' a 'g') e gli Parte_1
ha inflitto la sanzione della sospensione dall'esercizio della funzione notarile per un periodo complessivo di 27 mesi.
2. Avverso la predetta decisione ha proposto reclamo il Notaio , Pt_1
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
3. In dettaglio, il Notaio ha eccepito preliminarmente l'inutilizzabilità delle risultanze ispettive condotte dal Consiglio Notarile. Ha dedotto, sul punto, che l'attività ispettiva, svolta tra settembre e dicembre 2023, non aveva una finalità correttiva ma punitiva ed è stata condotta da colleghi dello stesso distretto, che si troverebbero in una posizione non imparziale, specialmente per profili di rilevanza concorrenziale. Inoltre, i verbali ispettivi, essendo atti formati dall'organo accusatore,
4 non dovrebbero essere utilizzati come prova a suo carico.
4. Nel merito e con riferimento a ciascun capo di incolpazione ha dedotto, in sintesi:
Capo A: Violazione del Principio della Personalità della Prestazione (Art. 147, lett.
b, l. not. e artt. 36 e 37 Codice Deontologico): l'addebito è infondato perché la
Co.Re.Di. si è basata unicamente sul numero e sugli orari di sottoscrizione degli atti.
Come risulta dalla perizia tecnica giurata in atti, è dimostrata la congruità degli orari con i tempi di lettura integrale degli atti, considerato, altresì, che il lavoro è stato organizzato in fasi progressive (raccolta informazioni, predisposizione bozze, poi stipula. In subordine, ha eccepito un concorso apparente tra l'Art. 47 l. not. e gli artt.
36 e 37 del codice deontologico, sostenendo che tutelano il medesimo bene giuridico
(personalità della prestazione). Ha chiesto conclusivamente una sanzione meno afflittiva (censura o pecuniaria).
Capo B: Condotta Lesiva della Dignità e Reputazione Professionale (Art. 147, lett.
a, l. not.)
Mancanza di modulistica antiriciclaggio: sussistenza di un basso rischio antiriciclaggio per gli atti contestati e afferma di aver raccolto i documenti d'identità e i mezzi di pagamento. Ha invocato il ravvedimento operoso, avendo provveduto a far compilare e sottoscrivere i moduli antiriciclaggio per gli atti contestati.
Stipula di mutui fondiari con importi pari o superiori al prezzo di compravendita: l'ammontare del finanziamento è discrezione della banca e non causa nullità dell'atto. Sottolinea che altri notai siciliani stipulano mutui simili e che l'addebito è una duplicazione del capo C.
False dichiarazioni sull'assenza di mediatori: per gli atti contestati, le revoche degli incarichi di mediazione erano anteriori ai rogiti, o le proposte d'acquisto erano decadute, o l'acquisto era personale e non mediato.
Mancata indicazione dei mezzi di pagamento: Il Notaio ammette un'omissione per dimenticanza nell'atto Rep. n. 74366 e ha provveduto a rettificare l'atto.
Affitto di ramo d'azienda con interdittiva antimafia: l'interdittiva antimafia non influisce sugli atti tra privati e successivamente l'operazione è stata segnalata come sospetta. 5 Compensi troppo bassi: i compensi percepiti (da 140 a 351 euro) non sono irrisori e, in regime di libera concorrenza, la Co.Re.Di. non può stabilire l'ammontare degli onorari. La legge sull'equo compenso è inapplicabile alle ipotesi considerate.
Capo C: Violazione del Principio di Imparzialità (Art. 31 Codice Deontologico):
l'addebito, riguardante, la presunta canalizzazione di mutui dalla Banca PO
PU, non è fondato, anche tenuto conto che un dirigente della banca ha dichiarato l'assenza di indicazioni sul notaio, mentre un dipendente ha specificato che i mediatori indirizzano i clienti solo se non hanno già un notaio di fiducia.
Capo D: Mancanza di Diligenza (Art. 42 Codice Deontologico)
Mancanza di documentazione (visure e planimetrie): insussistenza di alcuna norma che lo obblighi a conservare tale documentazione per la tutela del cliente o della certezza dei traffici giuridici.
Mancanza di sottoscrizione di un testimone (atto Rep. n. 81777): l'atto è stato letto e sottoscritto in presenza di due testimoni, l'infrazione andrebbe riqualificata come violazione dell'Art. 51, n. 10 e Art. 137, comma 2 l. not., punibile con sanzione pecuniaria minore e oblazione.
Capo E: (Art. 28 l. not.): sussiste in effetti la nullità di 7 atti per mancata Per_1
menzione della richiesta di parere agli Enti competenti. Ha dedotto di aver provveduto alla sanatoria ripetendo gli atti e trascrivendoli, invocando il ravvedimento operoso e chiedendo una sanzione pecuniaria invece della sospensione.
Capo F: Mancanza di Repertorio Vidimato (Art. 138, lett. d, l. not.): ha ammesso di aver ricevuto atti senza repertorio vidimato per un periodo, ma di aver poi regolarizzato la situazione annotando tutti gli atti, invocando il ravvedimento operoso. Ha chiesto il riconoscimento dell'attenuante e la sostituzione con una sanzione pecuniaria.
Capo G: Irregolarità del Conto Corrente Dedicato e Registro Somme e Valori
(Artt. 1 e 45 Codice Deontologico): ha sempre avuto sufficienti giacenze sommando il conto dedicato e il conto "libero", e che tutte le somme sono state correttamente impiegate. Ha modificato le modalità di gestione del conto dedicato dal 1° maggio
6 2024, facendo versare direttamente i tributi dai clienti sul conto dedicato. Riguardo il registro somme e valori ha sostenuto di aver regolarizzato le annotazioni mancanti e ha chiesto una sanzione pecuniaria per il ritardo.
5. Infine, il reclamante ha rilevato che la sospensione complessiva di 27 mesi supererebbe il "limite annuale" previsto dalla legge notarile per tale sanzione. Ha quindi sollevato questione di legittimità costituzionale del cumulo materiale di sospensioni per violazioni non commesse nello stesso atto.
6. Con memoria depositata il 4 febbraio 2025 si è costituito il Consiglio notarile dei distretti riuniti di e che ha chiesto il rigetto del reclamo e ha CP_1 CP_1
avanzato reclamo incidentale subordinato chiedendo, qualora dovessero riconoscersi le circostanze attenuanti, l'applicazione delle sanzioni pecuniare nel massimo edittale.
7. Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
8. Tenutasi l'udienza dinanzi il Consigliere istruttore, la causa è stata rinviata dinanzi al collegio, ai sensi degli artt. 281terdecies e 275bis c.p.c., all'udienza del 2 luglio 2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127ter c.p.c.
9. Con note depositate telematicamente in data 16.6.2025 e in data 25.6.2025, le parti hanno chiesto congiuntamente “di voler valutare preferibilmente - rispetto alle conclusioni già rassegnate e che in subordine si ribadiscono - l'accoglimento della seguente domanda congiunta: in parziale riforma della decisione della COREDI Sicilia depositata in data 24 luglio 2024 nel procedimento disciplinare n. 1/2024 considerato l'impegno assunto dal Notaio a istituire una forma di Parte_1 controllo costante del rispetto dei Principi di deontologia e delle regole disciplinari nello svolgimento della propria attività notarile, in via anche disgiunta, da parte di due Notai
(anche in pensione) scelti dal Consiglio Notarile con possibilità di accesso a tutte le informazioni di cui all'art. 93bis, l. not. per il periodo di due anni e l'importanza di tale forma di controllo di immediata esecuzione in ragione delle motivazioni espresse dalla COREDI e da
Codesta Ill.ma Corte in sede cautelare;
considerato che
la sanzione pecuniaria in sostituzione attenuata della sospensione - se
7 stabilita in misura congrua rispetto alla gravità delle infrazioni come di seguito indicato – possa costituire una misura sufficiente a evidenziare il disvalore della condotta, ove accompagnata da un periodo di sospensione pari a mesi 3 per il capo a); così disporre con riferimento ai capi di incolpazione di seguito indicati: capo a) violazione non occasionale dell'art.147 lett. b) L.N. con riferimento agli artt. 36 e
37 dei principi di deontologia nonché con riferimento all'art. 47 L.N. rilevante ai sensi dell'art.138 L.N., per aver violato in modo sistematico nel mese di dicembre 2022 nonché nel corso dell'anno 2023 il principio della personalità della prestazione e ciò sia in relazione al dato globale delle stipule svolte nel corso dell'anno e nei singoli mesi, sia con specifico riferimento alle giornate di ispezione (20-21-26-27-28-29 settembre 2023; 5-6 ottobre 2023) e a quelle singolarmente esaminate (29 novembre 2022; 15-21-28 dicembre 2022 nonché 3 luglio, 5 luglio 2023, 26 luglio 2023; 7, 30 e 31 agosto 2023; 7 settembre 2023): confermare il capo di incolpazione a) con riferimento alla sola intervenuta violazione dell'art. 47 l. not. rilevante ai sensi dell'art.138, l. not. e con l'applicazione della sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per mesi 3; capo b) per avere posto in essere una condotta idonea a compromettere la sua dignità e reputazione nonché il decoro e prestigio della classe notarile ai sensi dell'art. 147, lett. a),
l.not. per le reiterate anomalie riscontrate negli atti esaminati in sede ispettiva tra i quali gli atti di mutuo fondiario con importi superiori o pari al prezzo di compravendita (tra i quali gli atti racc. 53851; racc. 53852; rep. 81893; rep. 81340; rep. 81341; rep. 81344; rep. 81345); per le attestazioni evidentemente non veritiere in merito alla assenza di mediatori (tra cui gli atti
Rep. 78903 Racc. 53693 Rep. 78909 Racc. 53699 Rep. 79063 Racc. 53835 Rep. 81874 Rep.
81350); per l'assenza sistematica dei moduli antiriciclaggio per l'identificazione delle parti in tutti i fascicoli esaminati (ad esempio in tutti gli atti dei giorni 5 luglio, 30 agosto e 31 agosto
2023 nonché 19 e 20 settembre 2023 indicati in narrativa e nei verbali ispettivi) e la mancata descrizione dei mezzi di pagamento (anche con spazi in bianco presenti a distanza di settimane dal rogito, ad esempio atto Rep. 74366 Racc. 46975); per l' atto 5 maggio 2021, rep. 73211 di affitto di azienda rogato nonostante una segnalazione interdittiva della Prefettura e il tutto con riferimento alla violazione dei compiti del Notariato di carattere pubblicistico connessi alla lotta ai fenomeni di riciclaggio, nonché al contrasto alla realizzazione di operazioni illecite e all'evasione fiscale;
si precisa che tali condotte configurano una condotta plurioffensiva e tale
8 da violare in modo non occasionale l'art. 147, lett. b), 1. not. con riferimento all'art. 14 dei
Principi di deontologia configurando una forma di concorrenza illecita realizzata anche attraverso le varie omissioni nelle visure e nelle ispezioni sotto indicate al capo d a cui si devono anche aggiungere le anomale fatturazioni di cui in narrativa e all'allegato 5: confermare il capo di incolpazione b) e, con riferimento alla intervenuta violazione dell'art. 147, lett. a, l. not. e, ai sensi dell'art. 147, lett. b l. not., dell'art. 14 dei Principi di deontologia e, previa concessione delle circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 144, l. not., applicare la sanzione pecuniaria massima edittale pari a € 15.493,00; capo c) violazione non occasionale dell'art. 147, lett. b), 1. not. con riferimento all'art. 31 dei Principi di deontologia per avere rogato, in un periodo a campione preso in esame dal 1° giugno 2023 al 20 settembre 2023, 77 mutui per la Banca PO PU e cie) su un numero totale di 137 mutui concessi dal suddetto Istituto. Bancario nel medesimo periodo (con una percentuale del 56% di tutti i mutui erogati) senza adempiere ai doveri di informazione prescritti da tale disposizione e usufruendo di una canalizzazione della clientela posta in essere dai mediatori creditizi: confermare il capo di incolpazione e, con riferimento alla intervenuta violazione, ai sensi dell'art. 147, lett. b, dell'art. 31 dei Principi di deontologia e, previa concessione delle circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 144, l. not., applicare la sanzione pecuniaria massima edittale pari a € 15.493,00; capo d) violazione non occasionale dell'art. 147, lett. b), 1. not. con riferimento all' art. 42 dei Principi di deontologia per la mancanza di diligenza nello svolgimento dell'attività notarile da ravvisarsi nell'assenza in molti dei fascicoli esaminati in sede ispettiva delle visure ipotecarie per tutti i soggetti e delle visure necessarie a consentire la copertura del ventennio antecedente la stipula;
nella mancanza di aggiornamento delle visure alla data della relazione definitiva;
per il fatto che in alcuni atti di divisione, le visure riguardassero solo il de cuius e non tutti i comproprietari;
per la dichiarazione in atti dell'acquisto della proprietà giusta titoli anteriori al ventennio senza documentazione al riguardo;
per la mancanza in relazione a vari atti delle planimetrie;
per la mancanza in uno degli atti di donazione rogato il giorno precedente l'inizio dell'ispezione della sottoscrizione di uno dei testimoni;
per il fatto che lo svincolo delle somme ricevute a titolo di deposito del prezzo avvengono senza aggiornare le ispezioni ipotecarie dopo la stipula (vizi presenti, ad esempio, negli atti rep. 81777; rep. 74366; rep. 81798; rep. 81846; rep. 81847; rep. 81855; rep. 81874; rep. 81350; rep. 81876; rep. 81883;
9 rep. 81855; rep. 80226; rep. 81337; Rep. 81340; Rep. 81350; Rep, 81357; Rep. 81359; e negli atti dei giorni 15 dicembre, 21 dicembre, 28 dicembre 2022; 5 luglio, 30 agosto e 31 agosto
2023): confermare il capo di incolpazione e. con riferimento alla intervenuta violazione, ai sensi dell'art. 147, lett. b l. not., dell'art. 42 dei Principi di deontologia e, previa concessione delle circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 144, l. not., applicare la sanzione pecuniaria massima edittale pari a € 15.493,00; capo e) nullità ex art. 28 1. not., rilevante ai sensi dell'art. 138bis, 1. not., con riferimento a: b) atto del 29 giugno 2023, Rep.81037/55554; c) atto del 24 aprile 2023, Rep.80226/54853;
f) atto del 25 luglio 2022, Rep.77496/52494; g) atto del 4 dicembre 2023, Rep.82582/56890; h) atto dell'11 aprile 2022, Rep.76377/51519; i) atto del 1° agosto 2023, Rep.81439/55903; l) atto del 30 novembre 2023, Rep.82539/56853; m) atto del 28 settembre 2023, Rep. 81888/56294;
n) atto del 24 aprile 2023, Rep. 80226/54853: confermare il capo di incolpazione e, con riferimento alla intervenuta violazione, ai sensi dell'art. 28, l. not. rilevante ai sensi dell'art. 138bis, l. not. – attesa l'inapplicabilità in sede disciplinare del cumulo giuridico - applicare, previa concessione delle circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 144, l. not., la sanzione pecuniaria edittale pari a € 6.000,00 per ciascuno dei 9 atti e così complessivamente la sanzione pecuniaria pari a € 54.000,00; capo f) violazione dell'art. 138, 1° comma, lett. d, l. not. per avere operato senza il repertorio vidimato e ciò dal 21 luglio 2023 a, quanto meno, il 20 settembre 2023 e per avere presentato all'Archivio notarile nel mese precedente l'ispezione e, verosimilmente, anche in quello di settembre una copia certificata conforme di un repertorio di cui il Notaio in realtà non disponeva con ulteriore violazione dell'art. 147, lett. a, 1. not.: confermare il capo di incolpazione e, con riferimento alla intervenuta violazione dell'art. 138, 1° comma, lett. d l. not. e dell'art. 147, l. not. e, previa concessione delle circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 144, l. not., applicare la sanzione pecuniaria massima edittale pari a € 15.493,00; capo g) violazione non occasionale ai sensi dell'art. 147, lett. b, 1. not. degli artt. 1 (atteso che gli ammanchi sul conto dedicato funzionale al rigoroso esercizio dell'attività notarile risultano contrari ai principi di indipendenza e imparzialità, nonché alla rigorosa applicazione delle prescrizioni di legge concernenti la relativa gestione e operatività) e 45 (risultando violati i principi di massima diligenza e trasparenza nella gestione delle somme affidate atteso che le stesse non risultavano neppure presenti sul conto dedicato e, per giunta, il registro somme e
10 valori non viene utilizzato se non per le somme connesse a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria) dei Principi di deontologia notarile nonché degli artt. 1, 2 e 4 (che sono stati riportati in narrativa i quali impongono la costante presenza sul conto dedicato di tutte le somme necessarie e che indicano i comportamenti che i1 Notaio deve tempestivamente attuare al fine di evitare qualunque ammanco oltre al divieto di affidamenti) dei Principi per l'adempimento della disciplina di cui ai commi 63 e seguenti dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147 atteso che, nel corso dell'ispezione è stata accertata in diversi periodi (31 ottobre
2022; 5 marzo 2023 e 27 settembre 2023) la mancanza sul conto corrente dedicato delle somme necessarie per il pagamento delle imposte degli atti rogati pur versate dai clienti e persino di una giacenza sufficiente al versamento delle somme affidate a titolo di deposito prezzo e, più in generale, perché il Notaio ha ammesso di versare le somme necessarie al Parte_1 pagamento delle imposte soltanto in occasione della registrazione degli atti e non del relativo versamento da parte dei clienti: confermare il capo di incolpazione e, in applicazione delle circostanze attenuanti, irrogare la sanzione di € 15.493,00.
10. Orbene, va rammentato che le fattispecie disciplinari previste dall'art. 147 l.n. di cui è stato incolpato il Notaio, prevedono la sospensione fino ad un anno di sospensione, tuttavia, ai sensi dell'art. 144 l.n. se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituiti l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione.
11. Nel caso di specie, il Consiglio Notarile - organo che esercita ex lege l'azione disciplinare, determinando, nell'ambito della discrezionalità assegnatagli dalla mancanza di parametri valutativi predeterminati e nei limiti minimi e massimi edittali, la qualità e quantità delle sanzioni previste dall'art. 135, L.N. a carico del singolo notaio (ex multis Cass. civ., Sez. II, 30/08/2023, n. 25458) - ha ritenuto sussistente l'attenuante generica di cui al citato art. 144 l. not.
12. In particolare, il Consiglio Notarile, con le predette note, ha ritenuto maggiormente congrue e proporzionate – in luogo della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per ciascuna violazione e considerata la disponibilità
11 al controllo per il periodo di due anni da parte di un notaio terzo - la sanzione della sospensione di tre mesi per il solo capo a) e di una sanzione pecuniaria per le altre contestazioni, e segnatamente € 15.493,00 per i capi b), c) d) f) g) e di € 54.000 (€ 6.000 per 9 atti), importi conformi alla cornice edittale di cui all'art. 138 bis c. 1 L.N., che disciplina una sanzione pecuniaria da 516,00 euro a 15.493,00 euro.
13. Il reclamante, del resto, chiedendo anch'egli l'accoglimento delle superiori conclusioni, ha sostanzialmente rinunciato ai motivi di reclamo formulati in via principale e subordinata, insistendo invece soltanto nel motivo formulato in via di estremo subordine, con il quale aveva appunto chiesto l'applicazione dell'art. 144 e
138 bis c. 1 L.N.
14. In definitiva, visti gli artt. 138 bis, 144 e 147 lett a) e b) L.N., in parziale accoglimento del ricorso, la sanzione disciplinare della sospensione per complessivi ventisette mesi, irrogata dalla COREDI con la decisione emessa il 29 maggio 2024 e depositata il 24 luglio 2024, nell'ambito del procedimento disciplinare R.G. n. 1/2024, deve essere rideterminata nei termini seguenti:
capo a) sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre;
capo b) sanzione pecuniaria di € 15.493,00
capo c) sanzione pecuniaria di € 15.493,00
capo d) sanzione pecuniaria di € 15.493,00
capo e) sanzione pecuniaria di € 54.000,00
capo f) sanzione pecuniaria di € 15.493,00
capo g) sanzione pecuniaria di € 15.493,00
15. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, lette le note dei procuratori delle parti e il parere del Procuratore Generale
- in parziale accoglimento del reclamo avverso la decisione della CO.RE.DI. del
29.5.2024 proposto dal Notaio nei confronti del Consiglio Parte_1
Notarile dei Distretti riuniti di Catania e Caltagirone ridetermina le sanzioni nei seguenti termini: capo a) sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre 12 capo b) sanzione pecuniaria di € 15.493,00
capo c) sanzione pecuniaria di € 15.493,00
capo d) sanzione pecuniaria di € 15.493,00
capo e) sanzione pecuniaria di € 54.000,00
capo f) sanzione pecuniaria di € 15.493,00
capo g) sanzione pecuniaria di € 15.493,00
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 2 luglio 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 406/2024 V.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FERRAU' GIOVANNI (pec: e Email_1
dell'avv. DI PORTO ANDREA (pec: ) e Email_2 dell'avv. CAVALLARI PAOLO (pec: ) Email_3 reclamante contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. ANSELMO BARONE e dall'avv. MATTEO
GOZZI pec e Email_4
Email_5 resistente- reclamante incidentale e con l'intervento
1 del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il reclamante
Voglia la Corte d'appello di Palermo, in riforma della decisione impugnata, così provvedere:
I) in via preliminare, accertare l'inutilizzabilità delle risultanze ispettive sulla cui base è stato promosso il procedimento disciplinare;
II) nel merito, relativamente a ciascuno degli addebiti contestati: capo A): in via principale, prosciogliere il notaio in via subordinata, Pt_1 sostituire la sospensione con la censura o con una sanzione pecuniaria, per concorso apparente tra l'art. 47 legge n. 89/1913 e gli artt. 36 e 37 codice deontologico;
capo B): in via principale, prosciogliere il notaio in via subordinata, Pt_1 sostituire la sospensione con una sanzione pecuniaria, per ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 144 legge n. 89/1913; capo C): in via principale, prosciogliere il notaio in via subordinata, Pt_1 sostituire la sospensione con la censura o con una sanzione pecuniaria, per concorso apparente tra l'art. 147, lettera a) legge n. 89/1913, l'art. 14 e l'art. 31 codice deontologico;
capo D): quanto alla mancanza di documentazione inerente alle visure e alle planimetrie (§ 6.1), in via principale, prosciogliere il notaio ovvero, in Pt_1 via subordinata, sostituire la sospensione con una sanzione pecuniaria, per ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 144 legge n. 89/1913; quanto alla mancanza di sottoscrizione di un testimone nell'atto Rep. n. 81777 del 19 settembre 2023 (§
6.2), riqualificato il fatto come violazione dell'art. 51, n. 10, legge n. 89/1913, punita con la sanzione pecuniaria di cui all'art. 137, comma 2, assegnare al notaio un termine per estinguere l'infrazione mediante oblazione, ai sensi Pt_1 dell'art. 145-bis stessa legge;
capo E): sostituire la sospensione con una sanzione pecuniaria, per ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 144 legge n. 89/1913;
2 capo F): sostituire la sospensione con una sanzione pecuniaria, per ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 144 legge n. 89/1913; capo G): in via principale, prosciogliere il notaio in via subordinata, Pt_1 sostituire la sospensione con una sanzione pecuniaria, per ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 144 legge n. 89/1913 (ovvero con sanzioni pecuniarie comprese tra euro 21 ed euro 105 per ciascuna annotazione effettuata in ritardo sul registro somme e valori, ai sensi dell'art. 10 legge n. 64/1934);
III) sempre nel merito, ma in estremo subordine, ove mai ritenesse di poter confermare a carico del notaio più sospensioni connesse con addebiti elevati a suo Pt_1 carico, sollevare la questione di legittimità costituzionale illustrata al paragrafo 10;
Per il resistente e reclamante incidentale
Il , Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore – Pres., dott. , come sopra difeso, rappresentato e domiciliato, chiede a codesta Controparte_2
Ill.ma Corte d'appello di voler rigettare l'impugnazione avversaria per tutti i motivi esposti confermando la decisione emessa dalla CO.RE.DI. Sicilia in data 29 maggio 2024, depositata in cancelleria in data 24 luglio 2024, notificata il 24 settembre 2024, pronunciata all'esito del procedimento disciplinare iscritto sub R.G. n. 1/2024, e, comunque, l'irrogazione della sanzione disciplinare nella misura di complessivi n. 27 (ventisette) mesi di sospensione dall'esercizio della funzione notarile per tutte le ragioni esposte in atti, per i capi di incolpazione contenuti nella richiesta di apertura del procedimento disciplinare e per tutto quanto ampiamente esposto.
Solo in subordine – e occorrendo quale correzione di motivazione o gravame incidentale condizionato – si domanda l'applicazione della misura della destituzione ove si ritenesse illegittima l'applicazione di una sanzione superiore a un anno.
Sempre in subordine – e occorrendo quale correzione di motivazione o gravame incidentale condizionato – si domanda:
- in caso di riforma del capo di incolpazione e) (inerente i setti atti affetti da nullità) e concessione delle circostanze attenuanti, una sanzione non inferiore a € 49.000,00;
3 - in caso di riforma del capo di incolpazione g) (inerente l'erronea tenuta del conto corrente dedicato e l'omessa tenuta del registro somme e valori) e concessione delle circostanze attenuanti, una sanzione non inferiore a 3 mesi di sospensione dall'esercizio della funzione notarile per le violazioni contestate, con la sola eccezione della violazione dell'art. 45 (con riferimento alla omessa tenuta del registro somme valori e alla mancanza di un incarico scritto) per la quale si domanda, in caso di concessione delle attenuanti, l'applicazione della misura massima edittale di € 15.493,00.
- in generale, e in caso di concessione delle circostanze attenuanti, si domanda che per ciascun addebito venga applicato il massimo edittale sotto il profilo pecuniario, valutando, peraltro, in modo autonomo ciascuno degli addebiti di cui al capo di incolpazione b) (violazione dell'art. 147, lett. a), l. not.).
Con vittoria delle spese e dei compensi di lite.
Per il Procuratore Generale
Parere contrario all'accoglimento del reclamo
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con decisione emessa il 29 maggio 2024 e depositata il 24 luglio 2024, nell'ambito del procedimento disciplinare R.G. n. 1/2024, la Commissione
Amministrativa Regionale di Disciplina (Co.Re.Di.) Sicilia ha ritenuto il Notaio
responsabile di sette capi di incolpazione (identificati da 'a' a 'g') e gli Parte_1
ha inflitto la sanzione della sospensione dall'esercizio della funzione notarile per un periodo complessivo di 27 mesi.
2. Avverso la predetta decisione ha proposto reclamo il Notaio , Pt_1
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
3. In dettaglio, il Notaio ha eccepito preliminarmente l'inutilizzabilità delle risultanze ispettive condotte dal Consiglio Notarile. Ha dedotto, sul punto, che l'attività ispettiva, svolta tra settembre e dicembre 2023, non aveva una finalità correttiva ma punitiva ed è stata condotta da colleghi dello stesso distretto, che si troverebbero in una posizione non imparziale, specialmente per profili di rilevanza concorrenziale. Inoltre, i verbali ispettivi, essendo atti formati dall'organo accusatore,
4 non dovrebbero essere utilizzati come prova a suo carico.
4. Nel merito e con riferimento a ciascun capo di incolpazione ha dedotto, in sintesi:
Capo A: Violazione del Principio della Personalità della Prestazione (Art. 147, lett.
b, l. not. e artt. 36 e 37 Codice Deontologico): l'addebito è infondato perché la
Co.Re.Di. si è basata unicamente sul numero e sugli orari di sottoscrizione degli atti.
Come risulta dalla perizia tecnica giurata in atti, è dimostrata la congruità degli orari con i tempi di lettura integrale degli atti, considerato, altresì, che il lavoro è stato organizzato in fasi progressive (raccolta informazioni, predisposizione bozze, poi stipula. In subordine, ha eccepito un concorso apparente tra l'Art. 47 l. not. e gli artt.
36 e 37 del codice deontologico, sostenendo che tutelano il medesimo bene giuridico
(personalità della prestazione). Ha chiesto conclusivamente una sanzione meno afflittiva (censura o pecuniaria).
Capo B: Condotta Lesiva della Dignità e Reputazione Professionale (Art. 147, lett.
a, l. not.)
Mancanza di modulistica antiriciclaggio: sussistenza di un basso rischio antiriciclaggio per gli atti contestati e afferma di aver raccolto i documenti d'identità e i mezzi di pagamento. Ha invocato il ravvedimento operoso, avendo provveduto a far compilare e sottoscrivere i moduli antiriciclaggio per gli atti contestati.
Stipula di mutui fondiari con importi pari o superiori al prezzo di compravendita: l'ammontare del finanziamento è discrezione della banca e non causa nullità dell'atto. Sottolinea che altri notai siciliani stipulano mutui simili e che l'addebito è una duplicazione del capo C.
False dichiarazioni sull'assenza di mediatori: per gli atti contestati, le revoche degli incarichi di mediazione erano anteriori ai rogiti, o le proposte d'acquisto erano decadute, o l'acquisto era personale e non mediato.
Mancata indicazione dei mezzi di pagamento: Il Notaio ammette un'omissione per dimenticanza nell'atto Rep. n. 74366 e ha provveduto a rettificare l'atto.
Affitto di ramo d'azienda con interdittiva antimafia: l'interdittiva antimafia non influisce sugli atti tra privati e successivamente l'operazione è stata segnalata come sospetta. 5 Compensi troppo bassi: i compensi percepiti (da 140 a 351 euro) non sono irrisori e, in regime di libera concorrenza, la Co.Re.Di. non può stabilire l'ammontare degli onorari. La legge sull'equo compenso è inapplicabile alle ipotesi considerate.
Capo C: Violazione del Principio di Imparzialità (Art. 31 Codice Deontologico):
l'addebito, riguardante, la presunta canalizzazione di mutui dalla Banca PO
PU, non è fondato, anche tenuto conto che un dirigente della banca ha dichiarato l'assenza di indicazioni sul notaio, mentre un dipendente ha specificato che i mediatori indirizzano i clienti solo se non hanno già un notaio di fiducia.
Capo D: Mancanza di Diligenza (Art. 42 Codice Deontologico)
Mancanza di documentazione (visure e planimetrie): insussistenza di alcuna norma che lo obblighi a conservare tale documentazione per la tutela del cliente o della certezza dei traffici giuridici.
Mancanza di sottoscrizione di un testimone (atto Rep. n. 81777): l'atto è stato letto e sottoscritto in presenza di due testimoni, l'infrazione andrebbe riqualificata come violazione dell'Art. 51, n. 10 e Art. 137, comma 2 l. not., punibile con sanzione pecuniaria minore e oblazione.
Capo E: (Art. 28 l. not.): sussiste in effetti la nullità di 7 atti per mancata Per_1
menzione della richiesta di parere agli Enti competenti. Ha dedotto di aver provveduto alla sanatoria ripetendo gli atti e trascrivendoli, invocando il ravvedimento operoso e chiedendo una sanzione pecuniaria invece della sospensione.
Capo F: Mancanza di Repertorio Vidimato (Art. 138, lett. d, l. not.): ha ammesso di aver ricevuto atti senza repertorio vidimato per un periodo, ma di aver poi regolarizzato la situazione annotando tutti gli atti, invocando il ravvedimento operoso. Ha chiesto il riconoscimento dell'attenuante e la sostituzione con una sanzione pecuniaria.
Capo G: Irregolarità del Conto Corrente Dedicato e Registro Somme e Valori
(Artt. 1 e 45 Codice Deontologico): ha sempre avuto sufficienti giacenze sommando il conto dedicato e il conto "libero", e che tutte le somme sono state correttamente impiegate. Ha modificato le modalità di gestione del conto dedicato dal 1° maggio
6 2024, facendo versare direttamente i tributi dai clienti sul conto dedicato. Riguardo il registro somme e valori ha sostenuto di aver regolarizzato le annotazioni mancanti e ha chiesto una sanzione pecuniaria per il ritardo.
5. Infine, il reclamante ha rilevato che la sospensione complessiva di 27 mesi supererebbe il "limite annuale" previsto dalla legge notarile per tale sanzione. Ha quindi sollevato questione di legittimità costituzionale del cumulo materiale di sospensioni per violazioni non commesse nello stesso atto.
6. Con memoria depositata il 4 febbraio 2025 si è costituito il Consiglio notarile dei distretti riuniti di e che ha chiesto il rigetto del reclamo e ha CP_1 CP_1
avanzato reclamo incidentale subordinato chiedendo, qualora dovessero riconoscersi le circostanze attenuanti, l'applicazione delle sanzioni pecuniare nel massimo edittale.
7. Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
8. Tenutasi l'udienza dinanzi il Consigliere istruttore, la causa è stata rinviata dinanzi al collegio, ai sensi degli artt. 281terdecies e 275bis c.p.c., all'udienza del 2 luglio 2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127ter c.p.c.
9. Con note depositate telematicamente in data 16.6.2025 e in data 25.6.2025, le parti hanno chiesto congiuntamente “di voler valutare preferibilmente - rispetto alle conclusioni già rassegnate e che in subordine si ribadiscono - l'accoglimento della seguente domanda congiunta: in parziale riforma della decisione della COREDI Sicilia depositata in data 24 luglio 2024 nel procedimento disciplinare n. 1/2024 considerato l'impegno assunto dal Notaio a istituire una forma di Parte_1 controllo costante del rispetto dei Principi di deontologia e delle regole disciplinari nello svolgimento della propria attività notarile, in via anche disgiunta, da parte di due Notai
(anche in pensione) scelti dal Consiglio Notarile con possibilità di accesso a tutte le informazioni di cui all'art. 93bis, l. not. per il periodo di due anni e l'importanza di tale forma di controllo di immediata esecuzione in ragione delle motivazioni espresse dalla COREDI e da
Codesta Ill.ma Corte in sede cautelare;
considerato che
la sanzione pecuniaria in sostituzione attenuata della sospensione - se
7 stabilita in misura congrua rispetto alla gravità delle infrazioni come di seguito indicato – possa costituire una misura sufficiente a evidenziare il disvalore della condotta, ove accompagnata da un periodo di sospensione pari a mesi 3 per il capo a); così disporre con riferimento ai capi di incolpazione di seguito indicati: capo a) violazione non occasionale dell'art.147 lett. b) L.N. con riferimento agli artt. 36 e
37 dei principi di deontologia nonché con riferimento all'art. 47 L.N. rilevante ai sensi dell'art.138 L.N., per aver violato in modo sistematico nel mese di dicembre 2022 nonché nel corso dell'anno 2023 il principio della personalità della prestazione e ciò sia in relazione al dato globale delle stipule svolte nel corso dell'anno e nei singoli mesi, sia con specifico riferimento alle giornate di ispezione (20-21-26-27-28-29 settembre 2023; 5-6 ottobre 2023) e a quelle singolarmente esaminate (29 novembre 2022; 15-21-28 dicembre 2022 nonché 3 luglio, 5 luglio 2023, 26 luglio 2023; 7, 30 e 31 agosto 2023; 7 settembre 2023): confermare il capo di incolpazione a) con riferimento alla sola intervenuta violazione dell'art. 47 l. not. rilevante ai sensi dell'art.138, l. not. e con l'applicazione della sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per mesi 3; capo b) per avere posto in essere una condotta idonea a compromettere la sua dignità e reputazione nonché il decoro e prestigio della classe notarile ai sensi dell'art. 147, lett. a),
l.not. per le reiterate anomalie riscontrate negli atti esaminati in sede ispettiva tra i quali gli atti di mutuo fondiario con importi superiori o pari al prezzo di compravendita (tra i quali gli atti racc. 53851; racc. 53852; rep. 81893; rep. 81340; rep. 81341; rep. 81344; rep. 81345); per le attestazioni evidentemente non veritiere in merito alla assenza di mediatori (tra cui gli atti
Rep. 78903 Racc. 53693 Rep. 78909 Racc. 53699 Rep. 79063 Racc. 53835 Rep. 81874 Rep.
81350); per l'assenza sistematica dei moduli antiriciclaggio per l'identificazione delle parti in tutti i fascicoli esaminati (ad esempio in tutti gli atti dei giorni 5 luglio, 30 agosto e 31 agosto
2023 nonché 19 e 20 settembre 2023 indicati in narrativa e nei verbali ispettivi) e la mancata descrizione dei mezzi di pagamento (anche con spazi in bianco presenti a distanza di settimane dal rogito, ad esempio atto Rep. 74366 Racc. 46975); per l' atto 5 maggio 2021, rep. 73211 di affitto di azienda rogato nonostante una segnalazione interdittiva della Prefettura e il tutto con riferimento alla violazione dei compiti del Notariato di carattere pubblicistico connessi alla lotta ai fenomeni di riciclaggio, nonché al contrasto alla realizzazione di operazioni illecite e all'evasione fiscale;
si precisa che tali condotte configurano una condotta plurioffensiva e tale
8 da violare in modo non occasionale l'art. 147, lett. b), 1. not. con riferimento all'art. 14 dei
Principi di deontologia configurando una forma di concorrenza illecita realizzata anche attraverso le varie omissioni nelle visure e nelle ispezioni sotto indicate al capo d a cui si devono anche aggiungere le anomale fatturazioni di cui in narrativa e all'allegato 5: confermare il capo di incolpazione b) e, con riferimento alla intervenuta violazione dell'art. 147, lett. a, l. not. e, ai sensi dell'art. 147, lett. b l. not., dell'art. 14 dei Principi di deontologia e, previa concessione delle circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 144, l. not., applicare la sanzione pecuniaria massima edittale pari a € 15.493,00; capo c) violazione non occasionale dell'art. 147, lett. b), 1. not. con riferimento all'art. 31 dei Principi di deontologia per avere rogato, in un periodo a campione preso in esame dal 1° giugno 2023 al 20 settembre 2023, 77 mutui per la Banca PO PU e cie) su un numero totale di 137 mutui concessi dal suddetto Istituto. Bancario nel medesimo periodo (con una percentuale del 56% di tutti i mutui erogati) senza adempiere ai doveri di informazione prescritti da tale disposizione e usufruendo di una canalizzazione della clientela posta in essere dai mediatori creditizi: confermare il capo di incolpazione e, con riferimento alla intervenuta violazione, ai sensi dell'art. 147, lett. b, dell'art. 31 dei Principi di deontologia e, previa concessione delle circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 144, l. not., applicare la sanzione pecuniaria massima edittale pari a € 15.493,00; capo d) violazione non occasionale dell'art. 147, lett. b), 1. not. con riferimento all' art. 42 dei Principi di deontologia per la mancanza di diligenza nello svolgimento dell'attività notarile da ravvisarsi nell'assenza in molti dei fascicoli esaminati in sede ispettiva delle visure ipotecarie per tutti i soggetti e delle visure necessarie a consentire la copertura del ventennio antecedente la stipula;
nella mancanza di aggiornamento delle visure alla data della relazione definitiva;
per il fatto che in alcuni atti di divisione, le visure riguardassero solo il de cuius e non tutti i comproprietari;
per la dichiarazione in atti dell'acquisto della proprietà giusta titoli anteriori al ventennio senza documentazione al riguardo;
per la mancanza in relazione a vari atti delle planimetrie;
per la mancanza in uno degli atti di donazione rogato il giorno precedente l'inizio dell'ispezione della sottoscrizione di uno dei testimoni;
per il fatto che lo svincolo delle somme ricevute a titolo di deposito del prezzo avvengono senza aggiornare le ispezioni ipotecarie dopo la stipula (vizi presenti, ad esempio, negli atti rep. 81777; rep. 74366; rep. 81798; rep. 81846; rep. 81847; rep. 81855; rep. 81874; rep. 81350; rep. 81876; rep. 81883;
9 rep. 81855; rep. 80226; rep. 81337; Rep. 81340; Rep. 81350; Rep, 81357; Rep. 81359; e negli atti dei giorni 15 dicembre, 21 dicembre, 28 dicembre 2022; 5 luglio, 30 agosto e 31 agosto
2023): confermare il capo di incolpazione e. con riferimento alla intervenuta violazione, ai sensi dell'art. 147, lett. b l. not., dell'art. 42 dei Principi di deontologia e, previa concessione delle circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 144, l. not., applicare la sanzione pecuniaria massima edittale pari a € 15.493,00; capo e) nullità ex art. 28 1. not., rilevante ai sensi dell'art. 138bis, 1. not., con riferimento a: b) atto del 29 giugno 2023, Rep.81037/55554; c) atto del 24 aprile 2023, Rep.80226/54853;
f) atto del 25 luglio 2022, Rep.77496/52494; g) atto del 4 dicembre 2023, Rep.82582/56890; h) atto dell'11 aprile 2022, Rep.76377/51519; i) atto del 1° agosto 2023, Rep.81439/55903; l) atto del 30 novembre 2023, Rep.82539/56853; m) atto del 28 settembre 2023, Rep. 81888/56294;
n) atto del 24 aprile 2023, Rep. 80226/54853: confermare il capo di incolpazione e, con riferimento alla intervenuta violazione, ai sensi dell'art. 28, l. not. rilevante ai sensi dell'art. 138bis, l. not. – attesa l'inapplicabilità in sede disciplinare del cumulo giuridico - applicare, previa concessione delle circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 144, l. not., la sanzione pecuniaria edittale pari a € 6.000,00 per ciascuno dei 9 atti e così complessivamente la sanzione pecuniaria pari a € 54.000,00; capo f) violazione dell'art. 138, 1° comma, lett. d, l. not. per avere operato senza il repertorio vidimato e ciò dal 21 luglio 2023 a, quanto meno, il 20 settembre 2023 e per avere presentato all'Archivio notarile nel mese precedente l'ispezione e, verosimilmente, anche in quello di settembre una copia certificata conforme di un repertorio di cui il Notaio in realtà non disponeva con ulteriore violazione dell'art. 147, lett. a, 1. not.: confermare il capo di incolpazione e, con riferimento alla intervenuta violazione dell'art. 138, 1° comma, lett. d l. not. e dell'art. 147, l. not. e, previa concessione delle circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 144, l. not., applicare la sanzione pecuniaria massima edittale pari a € 15.493,00; capo g) violazione non occasionale ai sensi dell'art. 147, lett. b, 1. not. degli artt. 1 (atteso che gli ammanchi sul conto dedicato funzionale al rigoroso esercizio dell'attività notarile risultano contrari ai principi di indipendenza e imparzialità, nonché alla rigorosa applicazione delle prescrizioni di legge concernenti la relativa gestione e operatività) e 45 (risultando violati i principi di massima diligenza e trasparenza nella gestione delle somme affidate atteso che le stesse non risultavano neppure presenti sul conto dedicato e, per giunta, il registro somme e
10 valori non viene utilizzato se non per le somme connesse a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria) dei Principi di deontologia notarile nonché degli artt. 1, 2 e 4 (che sono stati riportati in narrativa i quali impongono la costante presenza sul conto dedicato di tutte le somme necessarie e che indicano i comportamenti che i1 Notaio deve tempestivamente attuare al fine di evitare qualunque ammanco oltre al divieto di affidamenti) dei Principi per l'adempimento della disciplina di cui ai commi 63 e seguenti dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147 atteso che, nel corso dell'ispezione è stata accertata in diversi periodi (31 ottobre
2022; 5 marzo 2023 e 27 settembre 2023) la mancanza sul conto corrente dedicato delle somme necessarie per il pagamento delle imposte degli atti rogati pur versate dai clienti e persino di una giacenza sufficiente al versamento delle somme affidate a titolo di deposito prezzo e, più in generale, perché il Notaio ha ammesso di versare le somme necessarie al Parte_1 pagamento delle imposte soltanto in occasione della registrazione degli atti e non del relativo versamento da parte dei clienti: confermare il capo di incolpazione e, in applicazione delle circostanze attenuanti, irrogare la sanzione di € 15.493,00.
10. Orbene, va rammentato che le fattispecie disciplinari previste dall'art. 147 l.n. di cui è stato incolpato il Notaio, prevedono la sospensione fino ad un anno di sospensione, tuttavia, ai sensi dell'art. 144 l.n. se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituiti l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione.
11. Nel caso di specie, il Consiglio Notarile - organo che esercita ex lege l'azione disciplinare, determinando, nell'ambito della discrezionalità assegnatagli dalla mancanza di parametri valutativi predeterminati e nei limiti minimi e massimi edittali, la qualità e quantità delle sanzioni previste dall'art. 135, L.N. a carico del singolo notaio (ex multis Cass. civ., Sez. II, 30/08/2023, n. 25458) - ha ritenuto sussistente l'attenuante generica di cui al citato art. 144 l. not.
12. In particolare, il Consiglio Notarile, con le predette note, ha ritenuto maggiormente congrue e proporzionate – in luogo della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per ciascuna violazione e considerata la disponibilità
11 al controllo per il periodo di due anni da parte di un notaio terzo - la sanzione della sospensione di tre mesi per il solo capo a) e di una sanzione pecuniaria per le altre contestazioni, e segnatamente € 15.493,00 per i capi b), c) d) f) g) e di € 54.000 (€ 6.000 per 9 atti), importi conformi alla cornice edittale di cui all'art. 138 bis c. 1 L.N., che disciplina una sanzione pecuniaria da 516,00 euro a 15.493,00 euro.
13. Il reclamante, del resto, chiedendo anch'egli l'accoglimento delle superiori conclusioni, ha sostanzialmente rinunciato ai motivi di reclamo formulati in via principale e subordinata, insistendo invece soltanto nel motivo formulato in via di estremo subordine, con il quale aveva appunto chiesto l'applicazione dell'art. 144 e
138 bis c. 1 L.N.
14. In definitiva, visti gli artt. 138 bis, 144 e 147 lett a) e b) L.N., in parziale accoglimento del ricorso, la sanzione disciplinare della sospensione per complessivi ventisette mesi, irrogata dalla COREDI con la decisione emessa il 29 maggio 2024 e depositata il 24 luglio 2024, nell'ambito del procedimento disciplinare R.G. n. 1/2024, deve essere rideterminata nei termini seguenti:
capo a) sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre;
capo b) sanzione pecuniaria di € 15.493,00
capo c) sanzione pecuniaria di € 15.493,00
capo d) sanzione pecuniaria di € 15.493,00
capo e) sanzione pecuniaria di € 54.000,00
capo f) sanzione pecuniaria di € 15.493,00
capo g) sanzione pecuniaria di € 15.493,00
15. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, lette le note dei procuratori delle parti e il parere del Procuratore Generale
- in parziale accoglimento del reclamo avverso la decisione della CO.RE.DI. del
29.5.2024 proposto dal Notaio nei confronti del Consiglio Parte_1
Notarile dei Distretti riuniti di Catania e Caltagirone ridetermina le sanzioni nei seguenti termini: capo a) sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre 12 capo b) sanzione pecuniaria di € 15.493,00
capo c) sanzione pecuniaria di € 15.493,00
capo d) sanzione pecuniaria di € 15.493,00
capo e) sanzione pecuniaria di € 54.000,00
capo f) sanzione pecuniaria di € 15.493,00
capo g) sanzione pecuniaria di € 15.493,00
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 2 luglio 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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