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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 6309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6309 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – undicesima sezione civile –
La dott.ssa Maria Rosaria Scotti, in funzione di giudice unico, ha ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13012 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto:
contratto di assicurazione – indennizzo
TRA
L' Parte_1
P.I. in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] P.IVA_1
con sede in Napoli al Corso Amedeo di Savoia n. 218, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Freud n. 40, presso lo studio dell'avv.
Renato Ruocco, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE
E P.I. in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rapp.te p.t., con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Filangieri n. 21, presso lo studio dell'avv. Francesco Bocchini, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società
“ Parte_2
conveniva in giudizio la per
[...] Controparte_1
accertare l'inadempimento contrattuale della convenuta relativo all'omessa corresponsione dell'indennizzo previsto dal contratto di assicurazione stipulato tra le parti, dovuto in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, ossia il furto del proprio autoveicolo in locazione finanziaria, nonché condannare la compagnia assicurativa al risarcimento del danno quantificato in complessivi euro 26.000,00, di cui euro 11.000,00 a titolo di danno emergente, pari alla somma versata dall'attrice in favore della società di leasing in ragione della ritenuta inoperatività della polizza assicurativa, ed euro 15.000,00 a titolo di lucro cessante per la perdita di clientela e di opportunità commerciali.
premesso che: in data 24.03.2011 la società attrice che ha per oggetto la produzione e fornitura all'ingrosso e al dettaglio di pane e prodotti da forno, stipulava con la il contratto di locazione Controparte_2
finanziaria n. 7402119491 dell'autoveicolo Peugeot Expert, tg.
EF987YW, e servizi accessori per l'importo totale di euro 20.029,64;
per il tramite della concludeva con la Controparte_3
Compagnia di assicurazione convenuta il contratto n. 172592874-12 relativo al veicolo locato a copertura del rischio furto e incendio, provvedendo a versare il premio assicurativo di euro 618,00 con bonifico bancario del 21.03.2011;
in data 03.04.2014 il furgone veniva rubato da ignoti e in data
04.04.2014 l'attrice, in persona del sig. Parte_1
denunciava l'accaduto presso il comando dei Carabinieri-Stazione di
Capodimonte;
con fax del 07.04.2014, trasmetteva alla società la denuncia CP_4
di furto e, con raccomandata A/R del 16.04.2014, informava sia la che la del verificarsi dell'evento assicurato. CP_2 CP_1
In data 24.04.2014 la per conto di quest' ultima Controparte_5
comunicava l'apertura del sinistro con n. 1062014407400092/01, invitando l'assicurata a produrre in originale i documenti necessari alla corretta quantificazione dell'indennizzo; tali documenti venivano consegnati dall'attrice unitamente alle chiavi di riserva del veicolo;
la sospendeva la richiesta dei canoni di locazione;
CP_2 il 02.02.2017, Banca PSA, con raccomandata A/R indirizzata alla e per conoscenza alla Controparte_1 CP_6
Fondiaria, alla e all'IVASS, lamentava che i Controparte_7
solleciti per ottenere la valutazione del sinistro non avevano avuto un riscontro sufficientemente motivato e comunicava che, essendo mancato “il risarcimento”, avrebbe segnalato tale comportamento omissivo all'IVASS che, in data 13.03.2017, dichiarava di aver assunto provvedimenti nei confronti della Compagnia assicurativa;
in data 22.2.2017 la rifiutava la richiesta di indennizzo per CP_1
essersi maturata la prescrizione dall'occorso sinistro ed in conseguenza poiché la Banca PSA, in attesa del rimborso da parte della Compagnia assicurativa, aveva sospeso la clausola prevista dall'art 18 delle Condizioni generali di locazione finanziaria, a suo tempo sottoscritte dalla società attrice, con missiva del 02.07.2018, richiedeva a quest'ultima il pagamento delle rate ancora insolute;
in data 01.10.2018, l'attrice eseguiva il pagamento in favore della banca locatrice pari all'importo di euro 11.984,95;
contestava le avverse argomentazioni circa l'asserito compimento della prescrizione del diritto all'indennizzo, deducendo che lo svolgimento della perizia contrattuale comportava la sospensione del termine di prescrizione biennale fino a conclusione della stessa. La
infatti, avendo incaricato la della relazione CP_1 Controparte_5
peritale, aveva dato inizio al decorso di un nuovo termine di prescrizione ed, in ogni caso, non aveva comunicato all'attrice la conclusione della perizia.
Chiedeva, infine, condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali corrispondenti all'importo di euro 11.000,00 versato per i canoni di locazione dell'autoveicolo oltre la somma di euro 15.000,00,
a titolo di lucro cessante, per la perdita di clientela e di opportunità commerciali in seguito all'iscrizione nel registro dei cattivi pagatori.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“
1. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di
[...]
agli obblighi derivanti dal contratto di Controparte_8
assicurazione stipulato con dal 1945 Parte_1 [...]
Parte_1
2. Condannare al risarcimento di tutti i Controparte_8
danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da Parte_1
a seguito del furto del veicolo e del mancato indennizzo da parte
[...]
di Tale risarcimento dovrà essere quantificato in via CP_8
equitativa, considerando sia il danno emergente che il lucro cessante,
e dovrà essere comprensivo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, calcolati dalla data del sinistro fino al soddisfo, comunque per una somma non inferiore ad € 15.000,00 (Euro Quindicimila/00) considerato il pagamento diretto effettuato in favore della CE della vettura , oltre rivalutazione e interessi legali;
Controparte_2 3.Condannare al pagamento delle spese di Controparte_8
lite, con attribuzione all'Avv. Renato Ruocco già dichiaratosi antistatario.”
Si costituiva ritualmente , deducendo, in Controparte_1
primo luogo, l'intervenuta prescrizione biennale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 2952, comma 2, c.c., in quanto il sinistro si verificava in data 03.04.2014 e l'atto di citazione veniva notificato in data 17.04.2019, ben oltre il termine di due anni dal verificarsi dell'evento. Nè parte attrice aveva prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione, avendo notificato solo in data
01.02.2019 alla Compagnia convenuta l'atto di invito e diffida con contestuale invito alla negoziazione assistita.
Eccepiva la decadenza del diritto all'indennizzo derivante dal contratto assicurativo in quanto secondo l'art.
1.25 delle condizioni di assicurazione il contraente doveva denunciare il sinistro alla
Compagnia entro 5 giorni dall'accadimento dello stesso, mentre tale segnalazione rispetto alla data del sinistro occorso il 03.04.2014 era stata inoltrata in data 16.04.2014.
Deduceva, poi, la nullità dell'atto di citazione per genericità dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda ex art. 164, comma 4, c.p.c., nonchè la carenza di legittimazione attiva della società “l'Abbondanza del dal Pt_1
1945”, non sussistendo alcun obbligo di manleva in capo alla nei confronti dell'attrice. Sul punto assumeva che l'unico CP_1 soggetto legittimato ad agire in giudizio per ottenere l'indennizzo dovuto all'assicurato fosse il proprietario del bene, oggetto di polizza e non, come nel caso di specie, il mero locatario. Rimandava alla cd. clausola di appendice di vincolo di cui alle Condizioni generali di assicurazione, che stabiliva il diritto del finanziatore, ossia
[...]
ad ottenere l'indennizzo in luogo dell'utilizzatore, Controparte_2
configurandosi, nella specie, una ipotesi negoziale di collegamento tra il contratto di assicurazione e il contratto di finanziamento.
Contestava integralmente la fondatezza della domanda, priva di riscontri probatori.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto all'indennizzo;
2) in via subordinata, al mancato accoglimento della eccepita prescrizione del diritto accertare e dichiarare la decadenza del diritto all'indennizzo derivante dal contratto stipulato tra Parte_2
e la
[...] Controparte_1
3) sempre in via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
4) nel merito rigettare le avverse domande siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e non provate in alcun modo;
Con vittoria di spese diritti ed onorari.” Alla prima udienza del 21.09.2020, svoltasi in modalità cartolare, il
Giudice, rilevato che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice era idonea a definire il giudizio, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.03.2022 il Giudice con ordinanza del 20.04.2022 revocava il provvedimento del 21.09.2020 e ammetteva la prova per testi articolata dalle parti.
All'udienza del 03.11.2022 venivano escussi i testi di parte attrice e e al termine la causa veniva rinviata Parte_3 CP_9
per la precisazione delle conclusioni.
Espletata l'istruttoria, con ordinanza del 23.12.2024 la causa veniva riservata per la decisione.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla
Compagnia convenuta in ordine alla decadenza dall'indennizzo per tardività della segnalazione oltre il termine di cinque giorni dell'evento occorso all'assicurato alla Compagnia di Assicurazioni, come previsto dalle condizioni di polizza (art.
1.25 delle Condizioni generali di assicurazione, pag. 18 all. “Condizioni di assicurazione” comparsa di costituzione e risposta).
In tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza da parte dell'assicurato dell'obbligo di dare avviso del sinistro nei tempi e con le modalità pattuite non integra di per sé il requisito della volontaria omissione dell'obbligo di avviso che, a norma dell'art. 1915, comma
1, c.c., determinerebbe per l'assicurato la perdita del diritto al beneficio indennitario, fermo restando che il relativo onere probatorio,
a norma dell'art. 2697 c.c., incombe sull'assicurazione. Deve anche precisarsi che la colpa dell'assicurato avrebbe avuto rilevanza, soltanto ai fini della riduzione dell'indennità, là dove la Compagnia avesse provato il pregiudizio sofferto in conseguenza del ritardo.
Deve, parimenti, rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c., per presunta genericità nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, atteso che secondo la Suprema Corte “la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali,
l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle e, non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (cfr.
Cass, sent. 8077/2012). Dalla lettura dell'atto introduttivo non risulta alcun elemento di incertezza sia in ordine al petitum e alla causa petendi sia in ordine alle ragioni di diritto poste a fondamento della pretesa.
Dal contratto di assicurazione, prodotto in atti, emerge in particolare che l'Abbondanza del attivava presso la Pt_1 Controparte_1
la polizza n. 172592874-12 con effetto dal 21.03.2011, avente ad oggetto il veicolo concesso in leasing da e Controparte_2
in riferimento a tale titolo deve essere esaminata l'eccezione, formulata dalla convenuta, di difetto di legittimazione della
[...]
quale utilizzatrice del bene in forza della Parte_1 Pt_1
“clausola di vincolo” contenuta nel medesimo contratto. Sul punto, si considera che la polizza stipulata tra l'attrice e la Compagnia di
Assicurazione prevede, per i veicoli concessi in leasing, un'appendice di vincolo in favore del concedente-proprietario, in forza della quale l'assicuratore è tenuto, ai sensi dell'art. 1891, comma 2, c.c. a versare al proprietario del veicolo l'indennizzo da liquidarsi e quest'ultimo deve rilasciare la relativa quietanza liberatoria.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza “la clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento che estende ad ognuno gli effetti della invalidità della sopravvenuta inefficacia e della risoluzione dell'altro senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto” (cfr. Cass. n.7021/1995; Cass. n.11706/2009; più di recente Cass. n.18551/2019). Di conseguenza nel caso di furto o incendio o danneggiamento della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento in virtù dell'appendice di vincolo dell'indennizzo al finanziatore ha solo l'effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l'utilizzatore che rimane obbligato per l'eccedenza, in base all'autonomo e distinto contratto di finanziamento. Come precisato dalla Suprema corte la cd. appendice di vincolo non fa sì che il finanziatore assuma la qualità di assicurato poiché a suo favore non è stipulata l'intera polizza, ma consente a quest'ultimo di pretendere di percepire l'indennizzo in luogo dell'utilizzatore – contraente assicurato (Cass. n.20743/2004) ovviamente entro i limiti del suo credito.
Alla luce del principio di diritto richiamati non può quindi ritenersi che, per effetto della predetta clausola il contraente perda la legittimazione ad esperire le azioni derivanti dal contratto di assicurazione dallo stesso concluso. Tale clausola legittima l'assicuratore, in caso di mancata autorizzazione da parte del vincolatario, a non procedere all'erogazione dell'indennizzo in favore dell'assicurato e a provvedere invece al pagamento diretto a favore di quest'ultimo sino alla concorrenza del suo credito. Alla luce di quanto precede, l'eccezione va disattesa.
Merita, invece, accoglimento l'eccepita prescrizione del diritto all' indennizzo, sollevata dalla Compagnia convenuta, per il maturarsi del termine biennale previsto dall' art. 2952, comma 2, c.c.
Come sopravisto, l'attrice ha instaurato il presente giudizio chiedendo la condanna della al risarcimento dei danni patiti per effetto CP_1 del furto dell'autoveicolo condotto in leasing, complessivamente quantificati in euro ventiseimila. La Compagnia costituitasi contestava in primo luogo la prescrizione del diritto azionato ex art. 2952, comma
2 c.c. Risulta pacifico che il veicolo assicurato è stata derubato in data
3.04.2014 e che in data 10.04.2014 i Servizi assicurativi per conto di chiedevano alla conduttrice la trasmissione dei CP_2
documenti occorrenti perché la potesse procedere all'istruzione CP_8
della pratica e all'apertura del sinistro. In particolare, in data
24.04.2014 la specificava nel dettaglio i documenti Controparte_5
occorrenti per la quantificazione dell'indennizzo che l'attrice forniva.
La relazione peritale avviata il 24.04.2014 veniva consegnata in data
08.09.2014. Dalla lettura della perizia allegata in atti, si evince che il valore commerciale del veicolo prima del sinistro corrispondeva ad euro 8.300,00 esclusa la coibentazione. Veniva, pertanto, calcolato in aggiunta euro 1.000, Iva esclusa e detratto il 10% per lo scoperto contrattualmente previsto, il perito perveniva ad un importo, liquidabile a titolo di indennizzo, pari ad euro 8.370,00. Nella medesima relazione peritale si segnalava che pur avendo il perito comunicato l'esito del conteggio all'assicurato, quest'ultimo non aveva inviato alcuna comunicazione. Parte attrice nella prospettazione della vicenda in esame afferma di non aver ricevuto alcuna comunicazione circa l'esito della perizia dalla Compagnia assicurativa ed invoca il precedente di legittimità secondo cui la previsione della perizia contrattuale, rendendo inesigibile il diritto all'indennizzo fino alla conclusione delle operazioni peritali, sospende fino a tale momento la decorrenza del relativo termine di prescrizione ex art. 2952, secondo comma, cod. civ. (cfr. Cass., sent. n. 3961/2012).
E' evidente l'inconferenza del richiamo di tale precedente nella fattispecie che ci occupa. La relazione peritale, come attesta il documento allegato, si concludeva in data 08.09.2014 e appare inverosimile che l'attrice pur sapendo della perizia in corso, come comunicato dalla non abbia sollecitato la definizione Controparte_5 della pratica e la corresponsione dell'indennizzo. Ad ogni modo, essa non ha prodotto ulteriori atti interruttivi della prescrizione, rimanendo inerte e notificando solo in data 01.02.2019 l'atto di invito e diffida con contestuale invito alla negoziazione assistita. Il creditore cui venga eccepita la prescrizione ha l'onere di allegare e di provare il compimento dell'atto interruttivo (tra le molte, Cass. 18250/2009) mentre non incombe sul debitore l'onere di provare di non averlo ricevuto (Cass. n.5107/81).
Solo per completezza espositiva, in ordine alla asserita applicabilità della disposizione di cui all'art. 2947 c.c., si osserva che la domanda riguarda il risarcimento del danno da contratto di assicurazione e, pertanto, deve ritenersi applicabile la disposizione di cui all'art. 2952
e non quella prevista dall'art. 2947 c.c. con il relativo termine triennale, come sembra dedurre l'attrice, essendo questa fattispecie riferita ai danni da illecito extracontrattuale. Pur considerando l'interruzione del decorso del termine di prescrizione biennale e la decorrenza del nuovo termine dalla consegna della relazione peritale in data 08.09.2014, si deve ritenere che l'8.09.2016 il termine prescrizionale è decorso. D'altra parte e in conclusione, l'art. 18 delle
Condizioni Generali di Contratto di locazione finanziaria allegato prevede che “(…) l'Utilizzatore è tenuto ad effettuare le necessarie denunce alla Compagnia di Assicurazione e, quando previsto, alle
Autorità competenti, nei termini e con le modalità previste dalla polizza, assumendo ogni altra iniziativa utile ed opportuna inviandone copia al Concedente. Se l'autoveicolo dovesse andare totalmente perduto per qualsiasi causa, anche se dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto del terzo, furto o sottrazione, l'Utilizzatore è tenuto a versare al Concedente entro la scadenza del canone successivo al mese in cui si è verificato l'evento (che costituisce causa di estinzione del contratto), un importo pari al residuo corrispettivo dei canoni ed al prezzo d'opzione (…)”. Si chè il concedente proprietario, preso atto che la compagnia assicurativa non Controparte_1 liquidava il sinistro per prescrizione del diritto all'indennizzo, procedeva alla emissione delle fatture per il residuo importo ancora dovuto.
Ritenuta, dunque, maturata la prescrizione del diritto all'indennizzo, la domanda di inadempimento contrattuale da parte della Compagnia convenuta non può trovare accoglimento e conseguentemente va rigettata la domanda di risarcimento del danno, in ogni caso, del tutto sfornita di prova.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_2
ei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
1. Rigetta la domanda principale;
2. Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3. Condanna parte attrice, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della convenuta delle spese di giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di euro 6.200,00 oltre s.g., Iva
e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli il 30.05.2025
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Scotti