TAR Roma, sez. 2T, sentenza 23/03/2026, n. 5362
TAR
Ordinanza cautelare 18 marzo 2022
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Sentenza 23 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Pubblicazioni non producibili / Dichiarazioni non veritiere della controinteressata

    Il collegio ha ritenuto irrilevante il riferimento del bando al D.lgs. Lgt. n. 660/1945 in quanto abrogato. Ha inoltre ritenuto che la controinteressata non abbia posto in essere alcuna falsa dichiarazione riguardo al deposito legale delle pubblicazioni. La mancata produzione della certificazione/autodichiarazione richiesta dall'art. 3 del bando è stata ritenuta irrilevante alla luce dell'art. 5 del bando e dell'art. 3, comma 1 del D.M. 243/2011, che richiedono solo che le pubblicazioni siano state accettate per la pubblicazione. La pubblicazione n. 1 del -OMISSIS- è stata ritenuta valutabile in quanto in corso di pubblicazione all'epoca della procedura. In ogni caso, la commissione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.

  • Accolto
    Esame orale in sede di discussione finale / Omessa attribuzione dei punteggi

    La discussione pubblica in forma seminariale è conforme all'art. 24 della L. 240/2010. Tuttavia, la commissione ha illegittimamente valutato la discussione come una prova orale, trasformandola in una fase valutativa aggiuntiva. Inoltre, la commissione non ha attribuito punteggi ai titoli e alle pubblicazioni come richiesto dall'art. 24 della L. 240/2010, limitandosi a giudizi sintetici ('ottimo', 'molto buono', ecc.), il che rende l'iter valutativo non trasparente e non analitico.

  • Accolto
    Profilatura del bando e dei criteri di valutazione / Programma di ricerca come criterio di valutazione

    Il regolamento di Ateneo e il bando hanno illegittimamente valorizzato l'esperienza nel programma di ricerca anziché basarsi esclusivamente sul settore scientifico-disciplinare (ICAR/14), come richiesto dall'art. 24 della L. 240/2010 e dal D.M. 243/2011. La commissione ha tenuto conto della congruenza con il tema di ricerca del bando, non solo con il settore scientifico-disciplinare.

  • Accolto
    Profilatura del bando e dei criteri di valutazione / Criteri supplementari di valutazione

    Il bando ha introdotto criteri di valutazione non conformi al D.M. 243/2011: l'attività di organizzazione di convegni è stata valutata anziché la sola attività di relatore; l'attività redazionale di pubblicazioni scientifiche non è contemplata dal D.M.; l'attività di collaborazione alla didattica è stata valutata anziché la più qualificata attività didattica a livello universitario.

  • Accolto
    Difetto/contraddittorietà / Mancanza di motivazione ed omessa/difforme valutazione analitica e comparativa

    La commissione ha omesso di formulare giudizi analitici e comparativi sui candidati, limitandosi a giudizi sintetici. Non vi è stata l'attribuzione di punteggi ai titoli e alle pubblicazioni, né un autentico giudizio comparativo tra i candidati, rendendo l'iter valutativo non trasparente e le valutazioni arbitrarie. Le valutazioni preliminari e quelle finali non sono sufficientemente motivate.

  • Rigettato
    Violazione art. 3 del bando - Mancata esclusione del ricorrente principale

    Le formule esemplificative nell'allegato C non erano vincolanti. L'art. 3 del bando prevedeva la possibilità di autocertificazione. La dichiarazione del ricorrente principale, letta unitamente all'elenco delle pubblicazioni, non era generica. L'invocazione del divieto di venire contra factum proprium non è fondata.

  • Rigettato
    Violazione art. 5 del bando - Illegittimità dell'ammissione del ricorrente principale

    La valutazione della consistenza, intensità e continuità della produzione scientifica rientra nei parametri di valutazione e non costituisce un requisito di ammissione. La commissione ha valutato in modo ragionevole la produzione scientifica del ricorrente principale, che ha presentato un numero di pubblicazioni pari a quello della controinteressata.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'art. 3 del bando - Obbligo di deposito legale

    Il collegio ha ritenuto irrilevante il riferimento del bando al D.lgs. Lgt. n. 660/1945 in quanto abrogato. Ha inoltre ritenuto che la controinteressata non abbia posto in essere alcuna falsa dichiarazione riguardo al deposito legale delle pubblicazioni. La mancata produzione della certificazione/autodichiarazione richiesta dall'art. 3 del bando è stata ritenuta irrilevante alla luce dell'art. 5 del bando e dell'art. 3, comma 1 del D.M. 243/2011, che richiedono solo che le pubblicazioni siano state accettate per la pubblicazione. La pubblicazione n. 1 del -OMISSIS- è stata ritenuta valutabile in quanto in corso di pubblicazione all'epoca della procedura. In ogni caso, la commissione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La giurisprudenza consolidata afferma che gli atti successivi alla stipulazione del contratto di lavoro, inclusi quelli volti a disporne l'annullamento o la caducazione, sfuggono alla giurisdizione amministrativa in favore di quella ordinaria, poiché incidono su posizioni di diritto soggettivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 23/03/2026, n. 5362
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5362
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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