Ordinanza cautelare 18 marzo 2022
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 23/03/2026, n. 5362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5362 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05362/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02122/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2122 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Petrocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Roma La Sapienza, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Piccinni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. G. Belli, 39;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento:
quanto al ricorso principale,
- del Decreto Direttoriale n.249/2021 del 02.12.2021 (prot. n. 1680), a firma della Direttrice del Dipartimento di “Architettura e Progetto”, di Approvazione degli atti (doc. n.1) della selezione per la copertura di n. 1 posto da ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a, della L. 240/2010 con regime di impegno a tempo definito presso il Dipartimento di “Architettura e Progetto” de La Sapienza Università di Roma per il Settore concorsuale 08/D1 - SSD ICAR/14;
- del punto 3 dell’art. 2 del bando “ criteri selettivi” (D.D. n. 200/2021 del 12.10.2021, prot. n. 1294), laddove stabilisce:
« Titoli preferenziali:
• Titolarità di contratti per attività di ricerca, assegni di ricerca e borse di studio;
• Attività di ricerca presso Università pubbliche e Enti Pubblici di Ricerca;
• Titolarità di incarichi di docenza presso Università italiane e straniere e Istituzioni di Formazione ufficialmente riconosciute in discipline congruenti con quelle del settore scientifico-disciplinare;
• Attività di collaborazione alla didattica, di tutorato e di didattica integrativa in discipline congruenti con quelle del settore scientifico-disciplinare;
• Attività redazionale di pubblicazioni scientifiche;
• Attività di organizzazione di convegni, seminari workshop ed eventi culturali;
• la titolarità di brevetti relativamente ai Settori concorsuali nei quali è prevista;
• Attività di partecipazione come relatore a convegni e seminari»;
- dell’art. 4, lett. p) del “Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A ”, laddove stabilisce che il bando debba contenere: « p) l’esperienza scientifica e/o tecnologica richiesta ai candidati, anche come requisito preferenziale, in relazione alla linea di ricerca su cui il ricercatore dovrà applicarsi»;
- del punto 4 dell’art. 2 del bando “ criteri selettivi” (D.D. n. 200/2021 del 12.10.2021, prot. n. 1294), laddove aggiunge come criterio di valutazione l’« Esperienza di studio sulle tematiche inerenti alle criticità/potenzialità delle aree periferiche, all'architettura del benessere e al dialogo interculturale e religioso» (doc. n.2, pp.3-4);
- dall’art. 7 del “Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A”, laddove prevede – dopo la valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica – un esame orale: «I candidati che abbiano superato la fase di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono invitati a sostenere un colloquio pubblico, in forma seminariale, presso il Dipartimento interessato, avente ad oggetto l’attività di ricerca svolta da ciascuno di essi (…) Al termine della valutazione la Commissione redige una relazione, contenente:
• la valutazione collegiale del seminario (e della prova in lingua straniera indicata nel bando);
• il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando»;
- dell’art. 5 del dando (D.D. n. 200/2021 del 12.10.2021, prot. n. 1294) laddove prevede - dopo la valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica - un esame orale: « I candidati che abbiano superato la fase di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono
invitati a sostenere un colloquio pubblico, in forma seminariale, presso il Dipartimento interessato, avente ad oggetto l’attività di ricerca svolta da ciascuno di essi (…) Al termine della valutazione la Commissione redige una relazione, contenente:
• la valutazione collegiale del seminario (e della prova in lingua straniera indicata nel bando);
• il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando»;
- dell’atto di nomina della Commissione, il D.D. n. 218/2021 del 28.10.2021, prot. n. 1435 (doc. n.4);
- degli atti della Commissione Giudicatrice, ivi compresi: il Verbale riunione preliminare n.1 del 4.11.2021 (doc. n.5) e l’ Allegato 1 al Verbale n.1 (doc. n.6), il Verbale n.2 del 22.11.2021 e gli Allegati 1, 2 e 3 al Verbale n.2 di valutazione preliminare dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche (doc. nn.7, 8, 9 e 10); il Verbale n. 3 dell’1.12.2021 sulla discussione pubblica di titoli e pubblicazioni, prova orale e individuazione del candidato idoneo (doc. n.11); la Relazione finale (doc. n.12);
- nonché di ogni altro atto presupposto, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi la delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione della proposta di chiamata della dott.ssa -OMISSIS- a ricoprire il posto messo a bando, nonché della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della suddetta proposta di chiamata, nonché, ove occorrer possa, per l’annullamento e/o declaratoria di inefficacia del contratto di lavoro se già stipulato con la candidata risultata vincitrice;
quanto al ricorso incidentale,
dei medesimi atti impugnati dal ricorrente nella parte in cui prevedono l’ammissione del ricorrente per i motivi di cui infra: 1. del Decreto Direttoriale n. 249/2021 del 2.12.2021 (prot. n. 1680) di approvazione degli atti (doc.n.1) della selezione per la copertura di n. 1 posto da ricercatore presso il Dipartimento di “Architettura e Progetto” de La Sapienza Università di Roma per il Settore concorsuale 08/D1 - SSD ICAR/14; 2. dei verbali della Commissione nella parte in cui il ricorrente è stato ammesso alla selezione e, per la precisione, i verbali nn. 1, 2 e 3 della Commissione, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso principale, quello incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero e dell’Università suindicati, nonché della controinteressata -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. CE LI e preso atto delle istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dal ricorrente principale e dalla ricorrente incidentale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto direttoriale n. 200/2021 del 12.10.2021 il direttore del Dipartimento di “Architettura e Progetto” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha indetto procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia “A”, con regime di impegno a tempo definito per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto D.ho.M.E. Domus hodiernă multarum ecclesiarum. Luoghi per la condivisione interculturale, il benessere psicofisico e il potenziamento ambientale, orientati a promuovere un percorso di innovazione tecnologica e di inclusione nelle periferie di Roma, (responsabile scientifico prof.ssa Guendalina Salimei), per il Settore concorsuale 08/D1 - Settore scientifico-disciplinare ICAR/14, presso il Dipartimento di Architettura e Progetto.
In particolare, all’art. 5 del bando: è stata prevista la necessità per la commissione giudicatrice di porre in essere “ una valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri definiti dal D.M. 243/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21/09/2011 ”; è stato specificato che la commissione, ai fini di tale valutazione comparativa, avrebbe dovuto prendere “ in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali ”, dettando criteri per la valutazione delle pubblicazioni; è stato stabilito che la commissione avrebbe dovuto altresì “ valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali ”.
All’esito la commissione avrebbe dovuto redigere “ una relazione contenente il profilo curriculare di ciascun candidato secondo le modalità prescritte nell’art. 7 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia “A” ”.
Per i candidati ammessi all’esito della valutazione preliminare l’art. 5 del bando ha poi previsto “ un colloquio pubblico, in forma seminariale, presso il Dipartimento interessato, avente ad oggetto l’attività di ricerca svolta da ciascuno di essi ”, al termine del quale la commissione avrebbe dovuto accertare attraverso un colloquio l’adeguata conoscenza della lingua straniera.
Infine, in seguito a tale attività la commissione avrebbe dovuto redigere “ una relazione, contenente: • la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando; • il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando; • l’indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la chiamata da parte del Dipartimento ”.
Hanno partecipato a tale procedura il ricorrente, -OMISSIS-, la ricorrente incidentale, -OMISSIS-, ed altri sette candidati indicati in atti.
Sulla base della valutazione dei titoli e della produzione scientifica sono stati ammessi a sostenere il colloquio il ricorrente principale, la ricorrente incidentale ed altri quattro candidati (v. verbale n. 2 del 22.11.2021).
Espletata la valutazione preliminare tutti i candidati ammessi hanno conseguito la valutazione “molto buono”.
La commissione esaminatrice ha poi posto in essere il colloquio pubblico in forma seminariale e quello in lingua straniera.
La commissione “ dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione scientifica e culturale, sul curriculum, sull’esito del colloquio in relazione agli altri requisiti stabiliti dal bando di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati ” ha quindi giudicato ottimo il profilo della ricorrente incidentale in relazione ai requisiti previsti dal bando e discreto quello del ricorrente principale, formulando un giudizio compreso tra molto buono e discreto quanto agli altri quattro candidati (v. verbale n. 3 dell’1.12.2021). La commissione ha quindi selezionato la ricorrente incidentale per il prosieguo della procedura.
2. Con il ricorso principale (notificato in data 31.1.2022 e depositato in data 28.2.2022) il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti della procedura indicati in epigrafe per i motivi come di seguito rubricati:
I) “ PUBBLICAZIONI NON PRODUCIBILI – DICHIARAZIONI NON VERITIERE DI -OMISSIS- – ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DELLA VINCITRICE - Violazione e/o errata applicazione ed interpretazione della Legge 240 del 30.12.2010, art. 24; D.M. 25 MAGGIO 2011, n. 243, art. 3; art. 3 del Decreto Direttoriale n. 200/2021 del 12.10.2021 del Dipartimento di “Architettura e progetto” de La Sapienza Università di Roma; Legge 106 del 15 aprile 2006; artt. 6 e 7 del D.P.R. 3 maggio 2006, n.252; art.5, comma 5 DPR 487/1994; artt.75 e 76 DPR 445/2000. Eccesso di potere per difetto di motivazione, manifesta contraddittorietà, illogicità, incoerenza, disparità di trattamento, errore sui presupposti di fatto, difetto di istruttoria. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza ”;
per le pubblicazioni nn. 2, 3 e 7 la -OMISSIS- non avrebbe assolto all’obbligo di deposito legale delle stesse ed avrebbe falsamente dichiarato l’avvenuto adempimento del deposito legale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze entro la data di scadenza del bando (il 27.10.2021); di conseguenza, questa andrebbe esclusa dalla procedura; più nel dettaglio, la pubblicazione n. 2 sarebbe stata legalmente depositata presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma in data 21.1.2022 e quella di Firenze in data 26.1.2022; la pubblicazione n. 3 non sarebbe stata depositata presso la Biblioteca di Roma; quella n. 7 non sarebbe stata depositata presso la Biblioteca di Roma;
per l’effetto, la -OMISSIS- avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura ed il ricorrente andrebbe dichiarato vincitore;
II) “ ESAME ORALE IN SEDE DI DISCUSSIONE FINALE / OMESSA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ”;
IIa. illegittimità dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A nella parte in cui prevede che “Al termine della valutazione la Commissione redige una relazione contenente: - la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando; - il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando”, con conseguente espunzione di tale parte dell’art. 7;
IIb. illegittimità dell’art. 5 del bando di concorso laddove recepisce in parte qua quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento di Ateneo;
ad avviso del ricorrente l’art. 24 della L. 240/2010 contemplerebbe un’unica fase valutativa e comparativa per tutti i candidati, escludendo esami scritti ed orali;
gli atti di procedura violerebbero tale disposizione, perché avrebbero sostanzialmente contemplato un concorso per titoli ed esami, il cui esito sarebbe determinato unicamente dall’esame orale condotto in sede di discussione finale; la legge avrebbe ammesso soltanto la valutazione preliminare dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati;
ancora, gli atti della procedura avrebbero violato la suddetta disposizione, non avendo previsto l’attribuzione di un punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati;
così facendo sarebbe stata altresì violata la Carta Europea dei Ricercatori (di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005) laddove prescrive “procedure di assunzione aperte, efficaci, trasparenti, favorevoli, paragonabili a livello internazionale”, Carta Europea richiamata dall’art. 24 della L. 240/2010;
inoltre, la procedura non sarebbe quella contemplata dalla legge, perché la commissione avrebbe effettuato una doppia valutazione solo per i candidati ammessi (in sede di valutazione preliminare e di discussione finale), pregiudicando la possibile comparazione fra “ammessi” e “non ammessi”, e ponendo in essere un’inversione procedimentale;
andrebbe data prevalenza alla normativa nazionale e, per l’effetto, andrebbero riformati i regolamenti universitari ed il bando in contrasto con la normativa nazionale;
pertanto, la procedura andrebbe rinnovata, affidandola ad una commissione in diversa composizione;
III) “ PROFILATURA DEL BANDO E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE / PROGRAMMA DI RICERCA EX ART.1 BANDO COME CRITERIO DI VALUTAZIONE ANZICHE’ SOLO CON FINALITA’ INFORMATIVA, INCONGRUENTE CON SSD ICAR14 ”;
IIIa. illegittimità dell’art. 4, lett. p, del Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A nella parte in cui definisce “ requisito preferenziale ” il “programma di ricerca” anziché lo specifico settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura ICAR 14 (“ l’esperienza scientifica e/o tecnologica richiesta ai candidati, anche come requisito preferenziale, in relazione alla linea di ricerca su cui il ricercatore dovrà applicarsi ”), con conseguente necessità di espungere la lett. p;
IIb. illegittimità del punto 3 “Titoli preferenziali” e del punto 4 “Esperienza scientifica richiesta” dell’art. 2 del Bando di concorso, laddove recepisce quanto disposto dall’art. 4, lett. p) del Regolamento;
IIIc. illegittimità dell’allegato n. 1 al Verbale n. 1 della commissione (del 4.11.2021), laddove riporta quanto previsto dall’art. 1 e dall’art. 2, punto 4, del Bando, prevedendo quale criterio supplementare di valutazione l’attinenza con il “programma di ricerca” (“ Esperienza scientifica richiesta: • Comprovata esperienza su attività di ricerca scientifica e di sperimentazione progettuale nel Settore Scientifico Disciplinare ICAR/14 – Composizione Architettonica e Urbana e coerente con il tema di ricerca; • Esperienza di studio sulle tematiche inerenti alle criticità/potenzialità delle aree periferiche, all'architettura del benessere e al dialogo interculturale e religioso ”);
ai sensi del comma 2 dell’art. 24 della L. 240/2010 e del comma 1 dell’art. 2 del D.M. 243/2011 la valutazione avrebbe dovuto essere svolta unicamente con riferimento al settore scientifico disciplinare oggetto della procedura (SSD ICAR/14 Cooperazione Architettonica e Urbana), nell’ottica di evitare il fenomeno dei bandi pensati e predisposti per determinati concorrenti (definiti dal ricorrente bandi sartoriali) e per garantire la par condicio tra i candidati;
il programma di ricerca indicato nel bando avrebbe soltanto finalità informativa e non potrebbe rappresentare elemento di valutazione dei concorrenti;
peraltro, tale programma di ricerca costituirebbe parziale e specifico approfondimento tematico che non comprenderebbe elementi di “innovazione tecnologica” e “potenziamento ambientale”, propri di altri ben distinti settori, in violazione dell’art. 1 del bando e del D.M. 4.10.2000;
il contenuto del settore scientifico disciplinare sarebbe rimesso ad apposito D.M. e non già alla discrezionalità del singolo Ateneo;
nel caso di specie il programma di ricerca non avrebbe rivestito soltanto una finalità informativa, bensì sarebbe stato illegittimo criterio di valutazione (come emergerebbe dagli artt. 1 e 2 del bando), determinando l’esito della procedura in discussione;
per attuare le disposizioni illegittime dell’art. 2 del bando e dell’art. 4 del regolamento e tenere conto del programma di ricerca la commissione avrebbe aggiunto un criterio supplementare non previsto dal D.M. 243/2011;
sarebbe stata violata anche la Carta Europea dei Ricercatori laddove prescrive “procedure di assunzione aperte, efficaci, trasparenti, favorevoli, paragonabili a livello internazionale”;
la ricorrente incidentale sarebbe risultata vincitrice e prevalente rispetto agli altri candidati proprio in ragione della notevole affinità del programma di ricerca con le pubblicazioni e gli studi condotti dalla stessa;
il ricorrente avrebbe avuto un profilo congruente con il SSD ICAR/14, come dimostrato dagli atti della procedura;
IV) “ PROFILATURA DEL BANDO E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE. Illegittimità del punto 3 dell’art.2 del Bando “Criteri selettivi” Illegittimità del punto 3 dell’art.2 del Bando “Criteri selettivi”, laddove indica: «Titoli preferenziali:
• Titolarità di contratti per attività di ricerca, assegni di ricerca e borse di studio;
• Attività di ricerca presso Università pubbliche e Enti Pubblici di Ricerca;
• Titolarità di incarichi di docenza presso Università italiane e straniere e Istituzioni di Formazione ufficialmente riconosciute in discipline congruenti con quelle del settore scientifico-disciplinare;
• Attività di collaborazione alla didattica, di tutorato e di didattica integrativa in discipline congruenti con quelle del settore scientifico-disciplinare [DA ESPUNGERE];
• Attività redazionale di pubblicazioni scientifiche [DA ESPUNGERE];
• Attività di organizzazione di convegni, seminari workshop ed eventi culturali [DA ESPUNGERE E SOSTITUIRE CON “RELATORE IN CONVEGNI”];
• la titolarità di brevetti relativamente ai Settori concorsuali nei quali è prevista;
• Attività di partecipazione come relatore a convegni e seminari» (doc.n. 2, pp.3-4). per violazione e/o errata applicazione ed interpretazione della Legge 240 del 30.12.2010, art. 24 (Legge Gelmini); del D.M. 25 maggio 2011, n. 243; dell’art.5 del Bando – D.D. n. 200/2021 del 12.10.2021 prot. n. 1294 (lex specialis); dell’art.7 del “Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A” (lex specialis); dei principi generali in tema di motivazione, correttezza e di imparzialità (artt. 3 e 97 della Costituzione; artt. 1 e 3, L. 241/1990 e successive modificazioni), anche in relazione ai principi generali di valutazione enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, richiamati dall’art. 24 della L. 240/2010. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, incoerenza, disparità di trattamento, travisamento dei fatti, difetto assoluto dei presupposti, insufficienza istruttoria, carenza di motivazione. Violazione della par condicio tra i candidati, illegittimità derivata e sviamento. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza ”;
il punto 3 dell’art. 2 del bando configurerebbe criteri supplementari di valutazione preliminare e come tale violerebbe l’art. 24 della L. 240/2010, il D.M. 243/2011, l’art. 5 del bando e l’art. 7 del Regolamento di Ateneo;
i titoli preferenziali sarebbero disciplinati esclusivamente dai commi 4 e 5 dell’art. 5 del D.P.R. 487/1994 ed i titoli preferenziali previsti dall’art. 2 del bando non corrisponderebbero a questi;
l’art. 24 della L. 240/2010 non contemplerebbe titoli preferenziali, rinviando per la valutazione comparativa ai “criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale” stabiliti dal DM 243/2011”; sarebbero stati introdotti titoli ulteriori e diversi da quelli indicati da tale D.M.;
proprio tali titoli avrebbero consentito alla ricorrente incidentale di risultare vincitrice del concorso;
si tratterebbe dei seguenti criteri previsti dall’art. 2 del bando:
- attività di collaborazione alla didattica, di tutorato e di didattica integrativa in discipline congruenti con quelle del settore scientifico-disciplinare;
- attività redazionale di pubblicazioni scientifiche;
- attività di organizzazione di convegni, seminari workshop ed eventi culturali;
a) non sarebbero valutabili le attività di collaborazione alla didattica, di tutorato e di didattica integrativa in discipline congruenti con quelle del settore scientifico-disciplinare;
tali attività non sarebbero valutabili perché non sarebbe determinabile l’apporto individuale del candidato, né il contributo in termini quantitativi, di monte orario, e qualitativi, per CFU comparabili e non si tratterebbe di titoli previsti dal D.M. 243/2011;
la ricorrente incidentale, a differenza del ricorrente principale, non avrebbe mai avuto la responsabilità di un corso universitario, avendo avuto soltanto incarichi di assistente alla didattica;
soltanto i peculiari criteri della presente procedura avrebbero consentito di attribuire ai due candidati lo stesso giudizio di molto buono;
b) neppure sarebbe valutabile l’attività redazionale di pubblicazioni scientifiche;
si tratterebbe di attività priva di attinenza con il SSD ICAR/14 e che non sarebbe contemplata tra i titoli previsti dal D.M. 243/2011;
c) neanche sarebbe valutabile l’attività di organizzazione di convegni, seminari workshop ed eventi culturali;
in effetti, il D.M. 243/2011 prevederebbe la valutazione esclusiva del ruolo di “relatore in convegni”, escludendo attività di “organizzazione”, che niente avrebbero a che vedere con il SSD ICAR/14, oggetto della procedura, e con apporto individuale dei candidati non determinabile e perciò non valutabile;
le attività svolte dalla ricorrente incidentale in campo letterario e di direzione artistica non avrebbero nulla a che vedere con tale settore scientifico;
soltanto i peculiari criteri della presente procedura avrebbero consentito di attribuire ai due candidati lo stesso giudizio di molto buono;
V) “ NON PRODUCIBILITÀ PUBBLICAZIONI N. 2, N.3 E N.7 DELLA DOTT.SSA -OMISSIS- E PUBBLICAZIONE N. 1 DEL -OMISSIS-/ NON VALUTABILITÀ PUBBLICAZIONI N.8 E 9 -OMISSIS-, PUBBL.4 -OMISSIS-, PUBBL. N.3, 4, E 6 -OMISSIS-– Violazione e/o errata applicazione ed interpretazione della Legge 240 del 30.12.2010, art. 24; D.M. 25 MAGGIO 2011, n. 243, art. 3; artt. 3 e 5 del Bando -Decreto Direttoriale n. 200/2021 del 12.10.2021 del Dipartimento di “Architettura e progetto” de La Sapienza Università di Roma; Legge 106 del 15 aprile 2006; artt. 6 e 7 del D.P.R. 3 maggio 2006, n.252. Criteri determinati con Verbale n.1 e l’All.n.1 del 04.11.2021. Eccesso di potere per difetto di motivazione, manifesta contraddittorietà, illogicità, incoerenza, disparità di trattamento, errore sui presupposti di fatto, difetto di istruttoria. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza ”;
a) verrebbero prima di tutto in rilievo le pubblicazioni non producibili, per le quali non sarebbe stato assolto l’obbligo di deposito congiunto presso le due biblioteche nazionali;
la controinteressata -OMISSIS- non avrebbe assolto all’obbligo di deposito legale delle pubblicazioni nn. 2, 3 e 7, dichiarando il falso affinché le stesse fossero valutate;
non sarebbe stata producibile la pubblicazione n. 1 del -OMISSIS-, perché l’art. 3 del bando avrebbe richiesto la necessaria avvenuta stampa delle pubblicazioni alla data del bando e tale pubblicazione sarebbe stata ancora in corso di pubblicazione; sarebbe quindi contrario al vero quanto ritenuto dalla commissione nel senso che tale pubblicazione avrebbe una buona diffusione nella comunità scientifica;
b) vi sarebbero poi pubblicazioni non valutabili; si tratterebbe delle pubblicazioni redatte in collaborazione con gli altri studiosi, nell’ambito delle quali non siano distinte le parti attribuite ai candidati, tenuto conto della lett. d) del comma 2 dell’art. 3 del D.M. 243/2011 che prescrive la “determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione” e dell’art. 5 del bando;
la commissione avrebbe erroneamente ritenuto di poter valutare le pubblicazioni nn. 8 e 9 della -OMISSIS-, nonostante fosse impossibile con riferimento a tali pubblicazioni determinare analiticamente l’apporto individuale della stessa, come ammesso dalla stessa commissione;
tanto si sarebbe verificato anche con riferimento alla pubblicazione n. 4 del -OMISSIS- ed alle pubblicazioni nn. 3, 4 e 6 della -OMISSIS-;
le opere collettanee potrebbero essere oggetto di valutazione soltanto laddove i contributi dei singoli autori risultino scindibili e individuabili;
la mancata valutazione di tali pubblicazioni avrebbe consentito al ricorrente di risultare vincitore della procedura;
VI) “ DIFETTO/CONTRADDITTORIETÁ MANIFESTA ASSENZA DI MOTIVAZIONE ED OMESSA/DIFFORME VALUTAZIONE ANALITICA E COMPARATIVA SU TITOLI E CURRICULUM NELLA FASE DI VALUTAZIONE PRELIMINARE per Violazione e/o errata applicazione ed interpretazione della Legge 240 del 30.12.2010, art. 24 (Legge Gelmini); del D.M. 25 MAGGIO 2011, n. 243; del Bando – D.D. n. 200/2021 del 12.10.2021 prot. n. 1294 (lex specialis); dei Criteri determinati con Verbale n.1 e l’All.n.1 del 04.11.2021; dell’art.7 del “Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A” (lex specialis); dell’art.97 della Costituzione; degli art. 1 e 3, L. 241/1990 e successive modificazioni, anche in relazione ai principi generali di valutazione enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, richiamati dall’art. 24 della L. 240/2010. Eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, incoerenza, disparità di trattamento, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza ”;
la commissione avrebbe illegittimamente omesso di formulare giudizi collegiali analitici e comparativi sui candidati, limitandosi ad un giudizio di merito ottimo, buono ecc.; non sarebbe rinvenibile ulteriore motivazione;
mancherebbe un iter logico a sostegno di tali giudizi con particolare riferimento ai criteri indicati dal comma 1 dell’art. 2 del D.M. 243/2011 ed in violazione dell’obbligo di motivato giudizio analitico di cui all’art. 24 della L. 240/2010, all’art. 2 del bando ed all’art. 7 del Regolamento di Ateneo;
la commissione non avrebbe poi applicato i criteri predeterminati per la procedura, non avendo posto in essere un confronto qualitativo e quantitativo tra le esperienze dei candidati;
per tali ragioni i giudizi assegnati ai candidati ammessi in sede di valutazione preliminare e quelli durante la discussione finale sarebbero arbitrari e privi di fondamento;
sarebbero poi stati violati i principi generali di valutazione enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, nonché il principio di trasparenza;
i giudizi sintetici sui candidati espressi dalla commissione non avrebbero alcun valore in senso comparativo e non potrebbero essere considerati né motivati, né analitici;
come già sottolineato nel terzo motivo di ricorso, la commissione avrebbe fondato l’illegittimo giudizio espresso sul ricorrente in relazione alla non piena aderenza del profilo del ricorrente a quello del programma di ricerca.
3. Si sono costituiti il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” senza svolgere difese e limitandosi al deposito di documentazione.
4. Si è costituita la controinteressata -OMISSIS-, la quale ha dedotto:
- l’inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza e per impossibilità di sostituire le proprie valutazioni al giudizio discrezionale della commissione; il ricorrente avrebbe riportato il peggior giudizio rispetto agli altri candidati, non avrebbe un profilo ed un curriculum attinente al programma di ricerca e non sarebbe in grado di superare la prova di resistenza; inoltre le censure articolate dal ricorrente sarebbero volte a censurare in modo inammissibile il merito delle valutazioni svolte dalla commissione;
- l’inammissibilità e infondatezza dei motivi di ricorso.
Oltre a difendersi rispetto al ricorso introduttivo tale controinteressata ha poi notificato in data 28.3.2022 (e depositato in pari data) ricorso incidentale con il quale ha impugnato gli stessi atti già impugnati dal ricorrente.
Più nel dettaglio, la ricorrente incidentale ha articolato i motivi come di seguito rubricati:
“ 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del bando di concorso – Illegittimità della mancata esclusione del ricorrente ”;
il ricorrente principale avrebbe violato quanto prescritto dall’art. 3 del bando; in particolare, questo avrebbe compilato il modulo B relativo alla dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei titoli e la conformità all’originale degli stessi limitandosi ad una formula generica, facendo riferimento all’elenco titoli ed al curriculum vitae , in violazione di quanto previsto dal bando, che avrebbe richiesto la necessità di indicare singolarmente ogni titolo/pubblicazione posseduti e la conformità all’originale, senza neppure seguire le formule consigliate nei moduli allegati al bando;
il ricorrente principale avrebbe violato il divieto di venire contra factum proprium , perché, da una parte, avrebbe posto in essere tale condotta nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive e, dall’altra, avrebbe contestato con uno dei motivi del ricorso principale la mancata dichiarazione sul deposito legale dei titoli; la conseguenza della violazione di tale principio dovrebbe essere l’inammissibilità del ricorso per contraddittorietà tra l’iniziativa processuale e la condotta tenuta dalla parte nel procedimento amministrativo;
“ 2. Violazione art. 5 del bando – Illegittimità dell’ammissione del ricorrente – Violazione del Decreto Ministeriale 25 maggio 2011 n. 243 ”;
il ricorrente principale avrebbe poi dovuto essere escluso per carenza del requisito di cui all’art. 5 del bando relativo alla consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato ed all’intensità e continuità temporale della stessa;
il curriculum del ricorrente dimostrerebbe l’assenza di intensità e continuità nella sua attività nell’ambito della carriera svolta, in violazione di quanto disposto dall’art. 3 del D.M. 25.5.2011, n. 243; andrebbe tenuto conto sul punto di quanto indicato alle pagg. 5 e 6 del ricorso incidentale; in definitiva, l’ammissione del ricorrente sarebbe stata illegittima;
“ 3. Illegittimità dell’art. 3 del bando nella parte in cui impone al candidato di dichiarare l’avvenuto deposito legale delle pubblicazioni riservato all’editore e non all’autore, per violazione della L. 106/2004 e del DPR 252/2006 ”;
in subordine, l’art. 3 del bando relativo all’obbligo di deposito legale sarebbe illegittimo, in quanto ai sensi della L. 106/2004 e del D.P.R. 252/2006 l’obbligo di deposito legale sarebbe a carico dell’editore e non già dell’autore; quest’ultimo non potrebbe essere penalizzato in caso di ritardi / inadempimenti dell’editore;
quindi, la ricorrente incidentale non sarebbe stata tenuta né a produrre una certificazione di pubblicazione del proprio saggio, né tantomeno ad autodichiarare l’avvenuta pubblicazione dello stesso;
le pubblicazioni nn. 2, 3 e 7 della ricorrente incidentale (contestate dal ricorrente) non sarebbero state soggette al deposito legale, trattandosi di estratti di una parte di un libro con più autori ovvero contributo e/o saggio in volume e per i quali l’art. 8 del D.P.R. 252/2006 sancirebbe l’esonero totale dal deposito legale;
inoltre per le pubblicazioni nn. 2 e 7 vi sarebbero comunque le dichiarazioni firmate dai presidenti delle case editrici nelle quali si dichiara che i volumi sono stampati in numero inferiore alle 200 copie, con conseguente esonero parziale dal deposito legale ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 252/2006.
5. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente principale per difetto del periculum in mora e condannato tale parte al pagamento delle spese della fase cautelare.
Il Consiglio di Stato ha poi respinto l’appello proposto dal ricorrente principale, evidenziando l’assenza del periculum in mora .
6. In vista dell’udienza per la trattazione del merito il ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno depositato memorie per insistere nell’accoglimento delle rispettive tesi.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13.2.2026, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Tanto premesso, va prima di tutto respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse formulata dalla -OMISSIS- in relazione al ricorso principale (v. memorie depositate da questa in vista dell’udienza di merito).
In particolare, la controinteressata ha sostenuto che: l’interesse del -OMISSIS- sarebbe venuto meno, perché la procedura concorsuale avrebbe definitivamente esaurito i suoi effetti, essendo ormai cessato il contratto, terminato il corso didattico richiamato dalla documentazione di progetto e non residuando più alcuna utilità giuridica conseguibile dal ricorrente principale per mezzo dell’accoglimento del ricorso (pure tenuto conto della natura di risorse straordinarie ed a destinazione vincolata dei fondi PON). Inoltre, la procedura selettiva in discussione non potrebbe essere in alcun modo rinnovata.
Il ricorrente ha replicato nei propri scritti a tale eccezione, perché a suo avviso l’accoglimento del ricorso caducherebbe ex tunc il contratto stipulato e comunque rimarrebbe un interesse di carattere morale in capo al ricorrente volto al riconoscimento dei titoli posseduti o al risarcimento del danno per equivalente.
Orbene, questo Tribunale ritiene che l’interesse risarcitorio manifestato dal ricorrente negli scritti conclusionali sia sufficiente ad escludere l’eccepita improcedibilità del ricorso ed a rendere necessario il vaglio di legittimità degli atti impugnati, fermo restando quanto si osserverà nel prosieguo in ordine alle sorti del contratto stipulato tra l’Università e la ricorrente incidentale, nonché in ordine alla pronuncia di accertamento dell’illegittimità e non già di annullamento da rendere da parte di questo Tribunale alla stregua delle suddette circostanze.
Va del pari respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza alla luce della natura delle censure sollevate dal ricorrente e pure tenuto debitamente conto che talune incidono sugli atti posti a monte della procedura (vale a dire il regolamento di ateneo ed il bando).
Del resto, i peculiari parametri valutativi utilizzati dalla commissione per valutare i candidati, vale a dire il ricorso a giudizi complessivi ancorati non già a specifici punteggi, bensì all’uso delle formule “discreto”, “buono”, “molto buono” ed “ottimo” (come meglio sarà illustrato allorquando sarà esaminato il secondo motivo del ricorso principale), non rendono applicabile la prova di resistenza all’odierna vicenda (pure tenuto conto della sussistenza di taluni dei vizi denunciati con il ricorso principale, come meglio si vedrà nel prosieguo).
8. Ciò posto, va respinto il ricorso incidentale relativamente ai primi due motivi di ricorso (volti ad ottenere l’esclusione del ricorrente principale), mentre il terzo motivo del ricorso incidentale (concernente quanto previsto dall’art. 3 del bando in tema obbligo di deposito legale delle pubblicazioni e non avente finalità escludente del ricorrente principale) andrà vagliato unitamente al primo motivo del ricorso principale per stretta connessione tra le relative censure.
8.1. Iniziando dal primo motivo del ricorso incidentale (relativo all’asserita necessità di indicare singolarmente ogni titolo/pubblicazione posseduti e la conformità all’originale nell’ambito della relativa dichiarazione da parte del ricorrente principale) questo non è meritevole di condivisione.
In effetti, in primo luogo, le formule esemplificative riportate nell’allegato C (intitolato “ DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 ”) non vincolavano in alcun modo i candidati all’osservanza delle stesse.
In secondo luogo, l’art. 3 del bando si è limitato a prevedere che “ I titoli che il candidato intende presentare debbono essere prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegati B e C) ”.
In terzo luogo, la dichiarazione resa dal ricorrente principale nel relativo allegato (nel senso che “ le copie allegate delle 12 pubblicazioni specificate nell'Elenco Pubblicazioni sono conformi agli originali ”) non risulta generica nella misura in cui le 12 pubblicazioni indicate sono state analiticamente elencate nel documento intitolato “elenco pubblicazioni” prodotto dal candidato unitamente alla domanda, con la conseguenza che la lettura unitaria di tali documenti non comporta alcun dubbio sulla portata della dichiarazione che il candidato ha inteso rendere.
Del resto, a ragionare diversamente sarebbe imposto ai candidati nell’ambito di concorsi pubblici uno sterile formalismo, in alcun modo imposto né dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000, né tantomeno dal bando, in nome della mera osservanza di modelli predisposti dall’amministrazione.
Non giova poi alla ricorrente incidentale l’invocazione del divieto di venire contra factum proprium , perché le condotte tenute dal ricorrente principale non contrastano con la normativa predetta e con il bando e comunque nel caso di specie anche a ritenere una contraddittorietà tra la condotta tenuta dal ricorrente principale in sede procedimentale e le censure svolte in sede di ricorso principale tanto non può comunque comportare l’inammissibilità dell’intero ricorso.
8.2. Passando al secondo motivo del ricorso incidentale (relativo all’asserita assenza dei requisiti della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato ed all’intensità e continuità temporale della stessa) neppure questo è suscettibile di recepimento.
In effetti, il comma 3 dell’art. 3 del D.M. 243/2011 si limita a prevedere che “ Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1 devono altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali ” e sostanzialmente analoga previsione è inserita al terzo comma dell’art. 5 del bando. Tale previsione non si traduce in un autentico requisito per la partecipazione al concorso, costituendo piuttosto un parametro di valutazione del candidato ai fini della valutazione preliminare dei candidati, del loro ingresso nella lista breve e della loro ammissione al colloquio pubblico.
Anche a ritenere che la censura sia stata volta a censurare la valutazione della commissione nel senso dell’ammissione del ricorrente principale nella lista breve ed al colloquio pubblico questa comunque non coglie nel segno.
In effetti, come desumibile dalla lettura dell’allegato 3 al verbale n. 2 la commissione ha valutato in modo ragionevole la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricorrente principale e l’intensità e continuità temporale della stessa (v. pagg. da 9 a 16 di tale documento). Per quanto le pubblicazioni del ricorrente principale siano concentrate negli anni 2006, 2011, 2012, 2017, 2018 e 2021 tale circostanza non dimostra autentiche soluzioni di continuità nella produzione scientifica del candidato che comunque ha avuto luogo a partire dal completamento del dottorato e fino alla presentazione della domanda per la partecipazione alla selezione in discussione.
Del resto, in alcun modo il D.M. suddetto ha imposto la necessità della presenza di almeno una pubblicazione per ciascun anno di attività del candidato e comunque in alcune annualità si registra un maggior numero di pubblicazioni (ad esempio, quattro per l’anno 2018), il che testimonia comunque l’intensità della produzione scientifica del candidato.
Infine, il ricorrente principale ha presentato un numero di pubblicazioni (12) pari a quello della ricorrente incidentale e, quindi, anche sotto questo angolo visuale le censure svolte con tale motivo si ritengono prive di pregio. Peraltro, non è privo di rilievo osservare che l’art. 24, comma 2, della L. 240/2010 alla lett. c) prevede la possibilità che il numero massimo di pubblicazioni presentabili da ciascun candidato sia fissato proprio in 12, il che evidenzia come la stessa norma primaria abbia ritenuto un tale volume di pubblicazioni in alcun modo inconsistente.
9. Sgombrato il campo dai primi due motivi del ricorso incidentale possono essere vagliati il ricorso principale ed il terzo motivo di quello incidentale.
10. Prima di procedere in tal senso è necessario esporre per chiarezza motivazionale il quadro normativo regolante la materia delle procedure del tipo di quella in discussione
La L. 240/2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) all’art. 24 (dedicato ai ricercatori a tempo determinato) dispone nella versione ratione temporis applicabile alla presente fattispecie:
al comma 1: “ Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca ”;
al comma 2: “ 2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa; possibilità di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare.
Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; l'ateneo può specificare nel bando la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di cui al decreto del Ministro adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione ”.
È stato poi emanato il D.M. previsto dall’art. 24 della L. 240/2010 al fine di individuare i criteri ed i parametri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati delle procedure di cui si discute. Si tratta del D.M. 25 maggio 2011, n. 243, il quale ha previsto quanto segue agli artt. 2 (dedicato alla valutazione dei titoli e del curriculum) e 3 (dedicato alla valutazione della produzione scientifica):
“ Art. 2
1. Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all'art. 1 effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:
a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
b) eventuale attivita' didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
c) documentata attivita' di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
d) documentata attivita' in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
e) realizzazione di attivita' progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali e' prevista;
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
g) titolarita' di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali e' prevista;
h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivita' di ricerca;
j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali e' prevista.
2. La valutazione di ciascun titolo indicato dal comma 1 e' effettuata considerando specificamente la significativita' che esso assume in ordine alla qualita' e quantita' dell'attivita' di ricerca svolta dal singolo candidato.
Art. 3
1. Le commissioni giudicatrici, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonche' saggi inseriti in opere collettanee e artt. editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
2. Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:
a) originalita', innovativita', rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale e' bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunita' scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunita' scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
3. Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1 devono altresi' valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensita' e la continuita' temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attivita' di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
4. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne e' consolidato l'uso a livello internazionale le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:
a) numero totale delle citazioni;
b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
c) «impact factor» totale;
d) «impact factor» medio per pubblicazione;
e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di IR o simili) ”.
11. Iniziando dal primo motivo e dalle censure raggruppate sotto la lettera a) del quinto motivo del ricorso (relativamente alla questione delle pubblicazioni prese in considerazione dalla commissione) l’art. 3 del bando ai commi quartultimo e terzultimo ha previsto quanto segue:
“ Per le pubblicazioni stampate in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 ovvero dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 (in vigore dal 02.09.2006).
L'assolvimento di tale obbligo deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ”.
Orbene, va prima di tutto ricordato che “ Il D.lgs. Lgt. n. 660/1945 si è limitato a modificare la L. n. 374/1939 recante “Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni”. Tuttavia, la L. n. 374/1939, nel testo modificato dal D.lgs. Lgt. n. 660/1945, è stata interamente abrogata dall’art. 8 della L. n. 106/2004 e dall’art. 46 del D.P.R. n. 252/2006. L’abrogazione è stata confermata dall’art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 ” (T.A.R. Piemonte, III Sez., 23 gennaio 2026, n. 107).
Ne consegue che non rileva il riferimento fatto dal bando al predetto D.lgs. Lgt. n. 660/1945, il quale non era più vigente alla data di indizione della procedura in discussione.
Ciò posto, va osservato che nella memoria depositata in data 13.3.2022 il ricorrente principale ha poi affermato che la ricorrente incidentale non ha depositato alcuna autocertificazione di avvenuto deposito legale delle pubblicazioni nn. 2, 3 e 7 (v. pag. 11 di tale memoria). La ricorrente incidentale ha poi del pari affermato nella memoria depositata in data 3.11.2022 che la stessa non era tenuta al deposito di una certificazione / autodichiarazione con tale oggetto.
Ne deriva che per stessa ammissione del ricorrente principale non coglie nel segno tale motivo di ricorso, non avendo la ricorrente incidentale posto in essere alcuna falsa dichiarazione.
L’ulteriore censura del ricorrente principale contenuta nella memoria del 13.3.2022 volta a sostenere che la -OMISSIS- avrebbe violato l’art. 3 del bando per non aver prodotto la certificazione / autodichiarazione richiesta, a prescindere da ogni considerazione circa la sua ammissibilità (non essendo stata veicolata mediante motivi aggiunti notificati), neppure coglie nel segno.
In effetti, i suddetti commi dell’art. 3 del bando vanno necessariamente letti in combinato disposto con il comma 2 dell’art. 5 del bando che dispone che la commissione nell’effettuare la valutazione preliminare dei candidati “ prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale ”.
Tale disposizione rispecchia quanto previsto dal comma 1 dell’art. 3 del D.M. 243/2011 (D.M. a più riprese invocato dal ricorrente) che dispone che “ Le commissioni giudicatrici, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale … ”.
Risulta quindi irrilevante la mancata produzione da parte della ricorrente incidentale della certificazione / autodichiarazione richiesta dall’art. 3 del bando, dovendo tali previsioni essere necessariamente essere interpretate alla luce dell’art. 5 del bando e del comma 1 dell’art. 3 del D.M. 243/2011. Del resto, nel caso di specie il ricorrente principale non ha in alcun modo messo in dubbio che tali pubblicazioni siano state a monte accettate per la pubblicazione.
Quanto poi alla doglianza relativa alla pubblicazione n. 1 del -OMISSIS- (contenuta alla lettera a) del quinto motivo di ricorso) valgono le medesime considerazioni, essendo stata la stessa in corso di pubblicazione all’epoca dello svolgimento della procedura e, quindi, necessariamente accettata per la pubblicazione.
Non senza sottolineare che già in passato la giurisprudenza di questo Tribunale ha evidenziato come anche laddove non si ritenga fornita da parte del candidato la prova dell’accettazione da parte dell’editore comunque “ la pubblicazione risulterebbe … valutabile in quanto la Commissione avrebbe dovuto attivare lo strumento del soccorso istruttorio, di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, venendo in rilievo una ipotesi di integrazione documentale che, oltre a non porsi in contrasto con la par condicio tra i candidati, risponde anche al principio del favor partecipationis al quale risulta improntata la tipologia di procedure di reclutamento all’esame (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 11 giugno 2021, n. 603) ” (v. sentenza n. 4993/2022 di questo Tribunale).
La lettura coordinata delle disposizioni contenute agli artt. 3 e 5 del bando, anche alla luce di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 3 del D.M. 243/2011, fa sì che vada respinto il terzo motivo del ricorso incidentale della -OMISSIS-, essendo fondate le relative censure su di un’interpretazione non corretta dell’effettiva portata del bando.
12. Passando poi alla censura contrassegnata dalla lettera b) nell’ambito del quinto motivo del ricorso principale questa è riferita alle pubblicazioni ritenute dal ricorrente non valutabili per mancata individuazione nell’ambito delle stesse delle parti da attribuire ai candidati; tale censura investe le pubblicazioni nn. 8 e 9 della ricorrente incidentale, n. 4 del -OMISSIS- e nn. 3, 4 e 6 della -OMISSIS-.
Orbene, tale rilievo non è meritevole di condivisione da parte di questo Collegio.
In effetti, in alcun modo si può ritenere che il mero carattere collettaneo delle pubblicazioni indicate dal ricorrente e le altre considerazioni dallo stesso svolte precludessero automaticamente ogni valutazione di tali pubblicazioni da parte della commissione.
Per la verità, la lettera d) del comma 2 dell’art. 3 del D.M. 243/2011 prescrive che la commissione nell’effettuazione della valutazione preliminare comparativa dei candidati rispetti il criterio della “ determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione ”, senza in alcun modo contenere una regola del tipo di quella prefigurata dal ricorrente.
Neppure una preclusione alla valutazione delle opere collettanee può essere ricavata dal comma 2 dell’art. 5 del bando (il quale ha previsto che la valutazione comparativa delle pubblicazioni avrebbe dovuto essere effettuata dalla commissione sulla base di una serie di criteri, tra cui quello della “ determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione ”). Con riferimento poi ai criteri di valutazione dei candidati indicati dalla commissione (v. l’allegato 1 al verbale n. 1) sul punto di interesse la commissione ha riproposto la stessa formulazione contenuta nel D.M. 243/2011 e nel bando, vale a dire “ determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione ”.
Orbene, per quanto sia vero che la commissione non ha stabilito ex ante criteri per stabilire il peso / l’incidenza dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione dello stesso a lavori in collaborazione nel caso di specie le censure articolate dal ricorrente sul punto sono state volte a sostenere soltanto la necessità per la commissione di non prendere in considerazione tali pubblicazioni.
Una censura di questo tipo non risulta suscettibile di accoglimento e neppure potrebbe questo Tribunale spingersi, debordando dai limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ad affermare che la commissione avrebbe dovuto rideterminare al ribasso il punteggio attribuito per ciascuna pubblicazione a più mani, non avendo il ricorrente prospettato in ricorso una doglianza di questo tipo (v. per fattispecie analoga Consiglio di Stato, VII Sez., 16 dicembre 2025, n. 9978).
13. Si può quindi passare a scrutinare il secondo motivo del ricorso principale.
In base alle previsioni contenute nell’art. 24, comma 2, lett. c) della L. 240/2010 risulta chiaramente una distinzione tra la valutazione preliminare che sfocia nell’ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli (in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità) e la successiva “ discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica ”, all’esito della quale vi è la prova orale di lingua straniera. Tale disposizione sancisce anche in modo chiaro che in seguito alla discussione pubblica vi debba essere l’attribuzione da parte della commissione “ di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa ”.
Per quanto tale disposizione escluda espressamente esami scritti / orali non c’è dubbio che debba avere luogo la discussione pubblica suddetta, vertente sui titoli e le pubblicazioni del candidato e seguita dalla prova orale “ volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera ”.
L’art. 7 dell’impugnato regolamento di ateneo per quanto di interesse in questa sede dispone ai commi 4 e 5:
“ La Commissione redige quindi una relazione contenente il profilo curriculare di ciascun candidato con: una breve valutazione collegiale del profilo, anche in relazione alla linea di ricerca e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal Bando, una valutazione della produttività scientifica ed una valutazione bibliometrica complessiva per i settori dove è prassi riconosciuta (ad es. numero complessivo pubblicazioni su banche dati internazionali, citazioni complessive, citazioni medie, indice di IR in relazione all’età accademica del candidato).
I candidati che abbiano superato la fase di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono invitati a sostenere un colloquio pubblico, in forma seminariale, presso il Dipartimento interessato; il seminario verterà sulla attività di ricerca del candidato, con possibilità di interlocuzione. Al termine del seminario segue un colloquio con la Commissione, volto ad accertare un’adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera, secondo quanto specificato nel bando ”.
Il penultimo comma dell’art. 5 del bando di concorso prevede poi che “ Al termine della valutazione la Commissione redige una relazione, contenente: • la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando; • il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando; • l’indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la chiamata da parte del Dipartimento ”.
Orbene, va prima di tutto osservato che non vi è violazione dell’art. 24 della L. 240/2010 laddove viene prevista dal regolamento di ateneo e dal bando la suddetta discussione pubblica, descrivendola come “ un colloquio pubblico, in forma seminariale, presso il Dipartimento interessato ”, avente ad oggetto l’“ attività di ricerca del candidato, con possibilità di interlocuzione ”. In effetti, si tratta di una descrizione della summenzionata discussione pubblica che non si discosta da quanto previsto dall’art. 24 della L. 240/2010.
Ciò posto, non risulta meritevole di condivisione la prospettazione della ricorrente incidentale secondo cui la presente sarebbe una procedura in deroga rispetto alle previsioni di cui all’art. 24 della L. 240/2010, giusta le previsioni contenute nel D.M. n. 1062/2021.
Basta considerare a tal proposito che: la prospettazione della ricorrente incidentale risulta scorretta già solo sotto il profilo della gerarchia delle fonti, non potendo un mero D.M. andare a derogare un atto sovraordinato, quale una norma di legge; inoltre, a smentire tale tesi è sufficiente già la stessa lettura del D.M. nella parte in cui richiama espressamente il disposto l’art. 24 della L. 240/2010, senza peraltro introdurre alcuna deroga (espressa o implicita) ai criteri fissati dal comma 2 dell’art. 24 della L. 240/2010; tanto viene confermato anche dal comma 3 dell’art. 3 del D.M. laddove viene stabilito che “ I bandi di selezione pubblica saranno emanati nel rispetto della normativa vigente ”; ulteriore conferma si ricava dalla precisazione contenuta alla lett. a) del comma 4 dell’art. 3 del D.M. laddove si legge che “ I contratti di ricerca attivati … dovranno a. riguardare aree disciplinari e tematiche (Settore Concorsuale e Settore Scientifico-Disciplinare) coerenti con le tematiche vincolate di cui ai punti a) e b) dell’art. 2 (“Azione IV.4 - Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e Azione IV.6 - Contratti di ricerca su tematiche Green”) ”; da quando precede emerge chiaramente che il D.M. n. 1062/2021 ha limitato le aree disciplinari e le tematiche oggetto dei contratti di ricerca e, quindi, a monte dei bandi di selezione pubblica, ma senza in alcun modo derogare alle prescrizioni contenute nel comma 2 dell’art. 24 della L. 240/2010; in definitiva, la straordinarietà delle procedure di cui si discute, sulla quale ha insistito la ricorrente incidentale, non si è in alcun modo tradotta nella deroga a tali prescrizioni, con conseguente superfluità anche delle considerazioni svolte dalla ricorrente incidentale in ordine a quanto indicato nel regolamento d’Ateneo; infine, quanto al richiamo al D.M. n. 737/2021 questo si limita al riparto della dotazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca.
Sgombrato il campo da tali precisazioni, le censurate previsioni del regolamento di Ateneo e del bando risultano illegittime (e, quindi, parimenti illegittimi sono i conseguenti atti della procedura) per contrasto con l’art. 24 della L. 240/2010 nella misura in cui prevedono anche la necessità di una valutazione collegiale del seminario, in tal modo trasformando lo stesso in una sorta di prova orale. In effetti, in tal modo vengono violati l’espresso divieto contenuto nell’art. 24 della L. 240/2010 e l’intenzione del legislatore, per cui la discussione dovrebbe essere volta soltanto a consentire alla commissione di meglio comprendere la portata dei titoli e della produzione scientifica di ciascun candidato anche ai fini dell’attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate.
Coglie altresì nel segno il ricorso principale laddove lamenta la mancata attribuzione di un punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati.
Come è stato sopra evidenziato il suddetto art. 24 impone in modo chiaro che in seguito alla discussione pubblica vi debba essere l’attribuzione da parte della commissione “ di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa ”.
Dalla lettura del verbale n. 3 della commissione emerge chiaramente che in seguito alle discussioni pubbliche la commissione non ha attribuito in alcun modo un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, limitandosi ad attribuire un giudizio complessivo al profilo di ciascuno dei sei candidati, con le formule “discreto”, “buono”, “molto buono” ed “ottimo”.
Si tratta di formule che non possono in alcun modo essere intese come un punteggio vero e proprio; un tale punteggio avrebbe dovuto riguardare ciascuno dei titoli ed ognuna delle pubblicazioni possedute dal singolo candidato e consentire anche di comprendere in che modo la commissione sia analiticamente pervenuta a selezione il candidato da indicare per il prosieguo della procedura ai fini della chiamata da parte del Dipartimento.
Neppure le carenze riscontrate nel verbale n. 3 possono essere superate mediante quanto indicato nell’allegato 3 al verbale n. 2 con riferimento ai giudizi sintetici relativi a ciascun candidato, esigendo espressamente il suddetto art. 24 che l’attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione avvenga dopo la discussione pubblica e non potendo, quindi, confondersi il momento della valutazione preliminare con quello dell’attribuzione dei punteggi successivamente alla discussione pubblica.
Concludendo in ordine al secondo motivo di ricorso, questo coglie nel segno per i profili suesposti.
14. Va quindi vagliato il terzo motivo del ricorso principale (relativo all’utilizzo come requisito preferenziale da parte del regolamento di ateneo, del bando e dell’allegato 1 al verbale n. 1 della commissione del programma di ricerca, anziché dello specifico settore scientifico-disciplinare).
Va ricordato che “ la procedura comparativa deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare, rilevando il settore concorsuale nel suo insieme senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso (Consiglio di Stato, Sez. VI, 24/08/2018, n.5050) ” (Consiglio di Stato, VII Sez., 6 marzo 2023, n. 2318).
In effetti, con riferimento alla procedura di cui si discute viene in rilievo la lett. a) del comma 2 dell’art. 24 della L. 240/2010, che dispone che il bando precisi il “ settore concorsuale ” e “ un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ”. A tale previsione fa seguito l’art. 2, comma 1, del D.M. 243/2011 in tema di valutazione dei titoli e del curriculum che al comma 1 dispone che la commissione debba far riferimento “ allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari ”.
“ Particolare rilevo assume … la previsione di cui all’art. 24, comma 2, lett. a) della sopra richiamata legge con la quale si stabilisce che nelle procedure di chiamata la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo può avvenire “esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico- disciplinari”; nella medesima disposizione, inoltre, si prescrive che gli atti di indizione delle procedure devono contenere “informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale”.
Le riportate previsioni sono finalizzate a scongiurare la predisposizione di bandi con i quali possa essere precostituito un profilo “ad personam”, riferito a competenze già acquisite e particolari, così da privilegiare un candidato a scapito degli altri, in assenza di una effettiva comparazione dei relativi meriti scientifici e tecnici, coerentemente con le finalità perseguite dalla legge di riforma ” (Consiglio di Stato, VII Sez., 2 marzo 2023, n. 2226).
Tanto chiarito, le censure svolte dal ricorrente principale colgono nel segno.
In effetti, il regolamento di Ateneo ed il bando hanno consentito di valorizzare in modo illegittimo l’esperienza già acquisita dai candidati nel programma di ricerca, piuttosto che limitarsi a fare riferimento al settore scientifico – disciplinare.
In particolare, vengono in rilievo: la lett. p) del comma 2 dell’art. 4 del regolamento di Ateneo che prevede che il bando di selezione indichi “ l’esperienza scientifica e/o tecnologica richiesta ai candidati, anche come requisito preferenziale, in relazione alla linea di ricerca su cui il ricercatore dovrà applicarsi ”; il punto 4 dell’art. 2 del bando laddove dispone quanto all’esperienza scientifica richiesta: “ - Comprovata esperienza su attività di ricerca scientifica e di sperimentazione progettuale nel Settore Scientifico Disciplinare ICAR/14 – Composizione Architettonica e Urbana e coerente con il tema di ricerca; - Esperienza di studio sulle tematiche inerenti alle criticità/potenzialità delle aree periferiche, all'architettura del benessere e al dialogo interculturale e religioso ”.
La commissione nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 ha poi precisato che sarebbe stata oggetto di valutazione: “ esperienza di studio, come da bando, sulle tematiche inerenti alle criticità/potenzialità delle aree periferiche, all’architettura del benessere psicofisico, al potenziamento ambientale orientato a promuovere un percorso di innovazione tecnologica e di inclusione nelle periferie di Roma e al dialogo interculturale e religioso ”.
Tali previsioni del regolamento di Ateneo e del bando, nonché i conseguenti atti della procedura che ne hanno fatto applicazione, risultano illegittime per contrasto con l’art. 24 della L. 240/2010 nella misura in cui hanno valorizzato indebitamente il programma di ricerca piuttosto che il solo settore scientifico – disciplinare indicato dal bando, vale a dire quello ICAR/14 – Composizione Architettonica e Urbana.
Del resto, risulta chiaramente dalla lettura dei verbali redatti dalla commissione che questa ha specificamente tenuto conto ai fini della valutazione dei candidati non già del solo settore scientifico – disciplinare, bensì anche dello specifico programma di ricerca.
Così, dalla lettura dei giudizi espressi in sede di valutazione preliminare emerge che la commissione ha espressamente preso in considerazione al fine di attribuire un giudizio alle pubblicazioni dei candidati il parametro della congruenza con il tema di ricerca del bando e non solo, come avrebbe dovuto, la congruenza con il settore scientifico – disciplinare, giungendo a più riprese a motivare espressamente su entrambi gli aspetti (v. all. 3 al verbale n. 2 della commissione).
15. Va quindi vagliato il quarto motivo di ricorso (relativo, in sintesi, all’intervenuta introduzione da parte del bando di inammissibili criteri supplementari di valutazione dei candidati).
Orbene, come prima di tutto ammesso dallo stesso ricorrente, quelli censurati con tale motivo di ricorso vanno propriamente intesi come criteri di valutazione dei candidati piuttosto che come titoli preferenziali operanti secondo il meccanismo di cui al comma 4 dell’art. 5 del D.P.R. 487/1994.
Tanto si desume dall’inserimento di tali titoli all’interno dell’art. 2 del bando dedicato ai criteri selettivi e dal loro meccanismo di operatività (meccanismo che non rispecchia in alcun modo quello di cui al comma 4 dell’art. 5 del D.P.R. 487/1994).
In effetti, l’art. 2 del bando dispone per quanto di interesse nella presente sede: “ La valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e parametri, coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale:
…
3. Titoli preferenziali:
• Titolarità di contratti per attività di ricerca, assegni di ricerca e borse di studio;
• Attività di ricerca presso Università pubbliche e Enti Pubblici di Ricerca;
• Titolarità di incarichi di docenza presso Università italiane e straniere e Istituzioni di Formazione ufficialmente riconosciute in discipline congruenti con quelle del settore scientifico-disciplinare;
• Attività di collaborazione alla didattica, di tutorato e di didattica integrativa in discipline congruenti con quelle del settore scientifico-disciplinare;
• Attività redazionale di pubblicazioni scientifiche;
• Attività di organizzazione di convegni, seminari workshop ed eventi culturali;
• la titolarità di brevetti relativamente ai Settori concorsuali nei quali è prevista;
• Attività di partecipazione come relatore a convegni e seminari ” .
Come si è visto sopra il ricorrente principale ha specificamente censurato le seguenti attività prese in considerazione in parte qua dal bando: di collaborazione alla didattica, di tutorato e di didattica integrativa in discipline congruenti con quelle del settore scientifico-disciplinare; redazionale di pubblicazioni scientifiche; di organizzazione di convegni, seminari workshop ed eventi culturali.
Orbene, guardando a quanto previsto dall’art. 2 del D.M. 243/2011 coglie prima di tutto nel segno la censura relativa all’inclusione tra i criteri di valutazione dei titoli e del curriculum della mera attività di organizzazione di convegni ed eventi affini. Invece, la previsione della lettera h) del comma 1 dell’art. 2 del predetto D.M. richiama esclusivamente la ben più pregante attività di “ relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali ”. Per la verità, la mera organizzazione di convegni ed eventi affini non è in alcun modo parificabile dal punto di vista scientifico all’attività di vero e proprio relatore nell’ambito di tali eventi.
Anche il rilievo accordato dal bando all’attività redazionale di pubblicazioni scientifiche finisce per porsi in contrasto con i criteri di valutazione dei titoli e del curriculum, non contemplando il comma 1 dell’art. 2 del D.M. 243/2011 un titolo di questo tipo.
Con riferimento poi alle attività di collaborazione alla didattica, di tutorato e di didattica integrativa in discipline congruenti con quelle del settore scientifico-disciplinare del pari il bando si è discostato da quanto previsto dal comma 1 dell’art. 2 del D.M. 243/2011, richiedendo questo il ben più qualificante titolo costituito dall’“ attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero ”. In tal modo il bando ha ampliato in modo eccessivo le maglie rispetto a quelle disegnate dalla normativa di rango secondario, consentendo di introdurre criteri di valutazione in alcun modo prefigurati dalla stessa ed in violazione della riserva spettante in materia al D.M., riserva sancita dalla lett. c) del comma 2 della L. 240/2010.
16. Infine, resta da esaminare il sesto motivo di ricorso (relativo all’omessa formulazione da parte della commissione di giudizi comparativi, motivati ed analitici).
Orbene, nel caso di specie per ciascun candidato è stata riportata in sede di valutazione preliminare (v. verbale n. 2 della commissione) l’elencazione dei titoli e delle pubblicazioni (v. all. 1 al verbale n. 2), l’elenco dei titoli e pubblicazioni ritenute valutabili (v. all. 2 al verbale n. 2) e, infine, un riassunto del profilo curriculare di ciascun candidato, la valutazione espressa dalla commissione per titoli e le pubblicazioni ed il giudizio sintetico sul candidato (v. all. 3 al verbale n. 2).
In particolare, per i titoli la valutazione è stata espressa dalla commissione con un giudizio sintetico mediante l’uso delle formule “discreto”, “buono”, “molto buono” ed “ottimo”.
Quanto alle pubblicazioni presentate dai candidati il giudizio sintetico è stato preceduto da dei sotto-giudizi relativi ai seguenti parametri: originalità, congruenza, rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione nella comunità scientifica e determinazione analitica dell’apporto individuale del candidato nel caso di lavori in collaborazione.
Il giudizio sintetico sul candidato è stato espresso dalla commissione all’esito dei giudizi relativi ai titoli, al dottorato di ricerca ed alle pubblicazioni.
Quanto al giudizio espresso dalla commissione all’esito della discussione pubblica e dopo un riassunto dei temi affrontati nel colloquio con ciascuno dei candidati la commissione ha motivato come segue la ritenuta prevalenza della ricorrente incidentale sugli altri candidati:
“ Terminato lo svolgimento dei colloqui seminariali, la Commissione procede in altra seduta telematica ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando.
La Commissione anzitutto rileva unanimemente che i candidati -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno mostrato buona padronanza della lingua inglese e che il candidato -OMISSIS- ha mostrato una padronanza della lingua inglese sufficiente.
Quindi la Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione scientifica e culturale, sul curriculum, sull’esito del colloquio in relazione agli altri requisiti stabiliti dal bando di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità ravvede nelle candidature dei dott.:
-OMISSIS- -OMISSIS- un profilo ottimo in relazione ai requisiti previsti dal bando;
-OMISSIS- -OMISSIS- un profilo molto buono in relazione ai requisiti del bando;
-OMISSIS- -OMISSIS-un profilo buono in relazione ai requisiti del bando;
-OMISSIS- -OMISSIS-un profilo buono in relazione ai requisiti del bando;
-OMISSIS- -OMISSIS-un profilo discreto in relazione ai requisiti del bando;
-OMISSIS- -OMISSIS- un profilo discreto in relazione ai requisiti del bando;
La Commissione unanimemente seleziona la candidata dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- per il prosieguo della procedura per la chiamata di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore scientifico-disciplinare ICAR/14 presso il Dipartimento di Architettura e Progetto della Università di Roma “La Sapienza” ” (v. verbale n. 3 della commissione).
Ciò posto, va ribadito che in base alle previsioni contenute nell’art. 24, comma 2, lett. c) della L. 240/2010 risulta chiaramente una distinzione tra la valutazione preliminare che sfocia nell’ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli (in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità) e la successiva “ discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica ”, all’esito della quale vi è la prova orale di lingua straniera. Tale disposizione sancisce anche in modo chiaro che in seguito alla discussione pubblica vi debba essere l’attribuzione da parte della commissione “ di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa ”.
L’art. 7 del regolamento di ateneo per quanto di interesse in questa sede dispone al comma 6 che dopo la discussione pubblica:
“ Al termine della valutazione la Commissione redige una relazione contenente:
- la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando;
- il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando;
- l’indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la chiamata da parte del Dipartimento ”.
Il penultimo comma dell’art. 5 del bando ripropone poi negli stessi termini la valutazione che la commissione è chiamata a porre in essere dopo la discussione pubblica.
Orbene, da quanto precede emerge quindi che in base alla normativa applicabile, al regolamento di ateneo ed al bando al termine della discussione pubblica la commissione avrebbe dovuto attribuire i punteggi per titoli e pubblicazioni, esprimere un giudizio comparativo tra i candidati ed indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.
Per quanto sia senza dubbio vero che la sufficienza ed adeguatezza della motivazione non possa essere giudicata in astratto, dovendosi piuttosto guardare al caso concreto, nel caso di specie dallo stralcio del verbale n. 3 sopra riportato prima di tutto non è evincibile l’attribuzione dei punteggi per titoli e pubblicazioni normativamente imposta.
Inoltre, anche a voler ritenere che tali punteggi vadano desunti da quelli assegnati in sede di valutazione preliminare è comunque mancato un autentico giudizio comparativo tra candidati.
Il mero utilizzo dei criteri ottimo, molto buono, buono e discreto finisce per essere del tutto insufficiente in assenza di ulteriori specificazioni e motivazioni che consentano di cogliere le autentiche differenze valutate dalla commissione tra i profili dei diversi candidati, pure tenuto conto degli altri vizi riscontrati ai paragrafi precedenti.
Ammettere che sia sufficiente il ricorso a giudizi di questo tipo significherebbe renderebbe non comprensibili dall’esterno l’iter valutativo della commissione e le ragioni di una scelta di un candidato piuttosto che degli altri.
In definitiva, anche le censure esposte nel sesto motivo del ricorso principale colgono nel segno nei sensi appena illustrati.
17. In relazione alla richiesta di annullamento e/o declaratoria di inefficacia del contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente incidentale con l’Ateneo resistente, contenuta nel ricorso principale, deve poi darsi seguito al rilievo d’ufficio svolto a verbale in sede di udienza pubblica relativamente al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul punto.
In effetti, in relazione ad una domanda di questo tipo va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto sul punto questo Collegio deve condividere e fare proprio quanto evidenziato dalla giurisprudenza per cui:
“ rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario tutti gli atti della serie negoziale successivi alla stipulazione del contratto, compresi quelli volti a disporne l'annullamento unilaterale o la caducazione automatica in conseguenza dell'illegittimità, accertata in sede giudiziale, della procedura concorsuale: il superamento di un concorso pubblico, infatti, indipendentemente dalla nomina e, a fortiori, dopo la conclusione del contratto di lavoro, consolida nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo, ragione per cui ogni atto successivo posto in essere dalla p.a. datrice di lavoro, incidendo proprio su posizioni di diritto soggettivo, sfugge alla giurisdizione amministrativa in favore di quella ordinaria (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 14/07/2015, n. 14690).
Dunque, esulando dalla giurisdizione amministrativa le dinamiche successive all’instaurazione del rapporto lavorativo, ai sensi del citato art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, ivi comprese le questioni afferenti alla sopravvenienza di cause risolutive del contratto di lavoro, automaticamente operanti, il motivo in esame va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo ” (T.A.R. Campania, V Sez., 2 novembre 2022, n. 6787).
18. Arrivando alla conclusione il ricorso principale va accolto nel senso di accertare l’illegittimità degli atti impugnati nei limiti e per le ragioni sopra illustrate, ma non anche nel senso dell’annullamento degli stessi.
In effetti, ostano all’emanazione di una pronuncia di annullamento ed alla rinnovazione della valutazione da parte di una nuova commissione le seguenti considerazioni: la procedura in discussione era prevista per la sola durata di anni tre, come chiarito dal suddetto bando; il rapporto contrattuale stipulato con la -OMISSIS- è ormai stato interamente eseguito ed è cessato in data 22.12.2024 (come comprovato dall’attestazione rilasciata dall’Università intimata e depositata da questa in data 27.11.2025); neppure l’Università risulta aver fruito della facoltà di prorogare tale incarico per altri due anni ai fini dell’esecuzione del programma di ricerca (v. art. 1 del bando); ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.M. 1062/2021 la realizzazione delle attività oggetto doveva avvenire entro e non oltre il 31.12.2023; le risorse utilizzate ai fini della stipula anche del contratto di ricerca in discussione sono quelle di cui al PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 e si tratta, come argomentato dalla -OMISSIS- nelle memorie depositate in vista dell’udienza di merito, di risorse straordinarie a destinazione vincolata.
Il ricorso principale va poi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla richiesta di annullamento e/o declaratoria di inefficacia del contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente incidentale. Infine, il ricorso incidentale va respinto.
Nella parte in cui il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione questo giudizio potrà essere riproposto dalle parti dinanzi al giudice ordinario.
Stanti i noti limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità questo Collegio non può sostituirsi all’amministrazione nella valutazione di merito dei titoli e delle pubblicazioni del ricorrente principale, della ricorrente incidentale e degli altri candidati, con conseguente impossibilità di conoscere in questa sede il punteggio che avrebbe dovuto essere attribuito per i titoli e le pubblicazioni presentate per ciascuno di questi e quale candidato avrebbe dovuto essere scelto all’esito del legittimo svolgimento della procedura se non vi fossero stati i plurimi vizi sopra evidenziati .
Nella parte in cui il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione questo giudizio potrà essere riproposto dalle parti dinanzi al giudice ordinario.
19. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Università intimata nei confronti del ricorrente principale, mentre si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle stesse nei rapporti tra il ricorrente principale e le altre parti alla luce della complessità delle questioni oggetto di causa.
Resta ferma l’efficacia della pronuncia sulle spese relative alla fase cautelare, come operata con ordinanza n. -OMISSIS- di questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe proposti:
- respinge il ricorso incidentale;
- accoglie in parte il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, accerta l’illegittimità degli atti impugnati nei limiti e nei sensi di cui in motivazione;
- dichiara inammissibile il ricorso principale nella parte relativa alla richiesta di annullamento e/o declaratoria di inefficacia del contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente incidentale per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, assegnando alle parti i termini di cui all’art. 11 c.p.a. per l’eventuale riproposizione dinanzi al giudice ordinario.
Condanna l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” al pagamento in favore del ricorrente principale delle spese di lite, che si liquidano in 1.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre al rimborso del contributo unificato, se versato.
Spese compensate nei rapporti tra il ricorrente principale e le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente principale, la ricorrente incidentale ed i controinteressati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU EN, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
CE LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE LI | AU EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.