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Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/02/2024, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1494/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1494/2018 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GIUSEPPE MACCIOTTA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. MARIA CHIARA MARRAS
RESISTENTE
(C.F. ) CP_2 P.IVA_3
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22 agosto 2018 Parte_1
ha convenuto avanti l'intestato Tribunale in funzione di giudice del Lavoro e
[...] CP_1 CP_2
al fine di sentir accertare e dichiarare, previa sospensione, l'annullamento dell'avviso di addebito
[...]
n. 402 2018 00022689 35 000 recante l'importo di € 4.967.290,79 comprensivo di quota capitale, sanzioni ed interessi, notificato il 13 luglio 2018 sul presupposto dell´insussistenza di alcun obbligo a suo carico in ordine ai contributi previdenziali e sanzioni pretese dall´ . CP_1
Ha addotto l'opponente a sostegno del ricorso la violazione dell'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente per la genericità dell'avviso di addebito opposto e la conseguente violazione del diritto di difesa;
l'indeterminatezza del calcolo degli importi rivendicati da;
il mancato rispetto del termine CP_1 per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute dalla società a titolo di addizionale comunale sui diritti di imbarco e la conseguente decadenza di;
il carattere indebito delle sanzioni, delle somme CP_1 pagina 1 di 5 aggiuntive e delle somme a titolo di interessi moratori per quanto disposto all'art. 39 bis L.222/2007 e per essere state tali somme applicate retroattivamente rispetto alla L. 92/2012 entrata in vigore il 18 luglio 2012, vale a dire successivamente al momento in cui la avrebbe incassato le somme di Pt_1 cui all'avviso di addebito opposto;
la ripartizione dell'onere probatorio che vede gravare su la CP_1 dimostrazione della fondatezza delle pretese fatte valere per il tramite dell'avviso di addebito opposto, anche a prescindere dalle contestazioni formulate dalla ricorrente.
L' , regolarmente costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso, con conferma dell'avviso di CP_1 addebito opposto, mentre non si è costituita, ragion per cui se ne dichiara in questa sede CP_2 la contumacia.
Concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, la causa, documentalmente istruita e mutata più volte la persona del giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30 gennaio 2024, concessi i termini per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127ter cpc..
Si dà atto che nelle more del giudizio l'opponente ha provveduto al pagamento di quanto richiesto in conto capitale, risultati vani i rinvii concessi ai fini conciliativi.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia parzialmente fondato e vada accolto nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va preliminarmente superata l'eccezione di genericità delle motivazioni dell'avviso di addebito opposto, dal momento che, alla lettura dello stesso, è consentito apprendere gli elementi di identificazione della pretesa dell' , vale a dire la tipologia e caratteristica della pretesa creditoria CP_1 avanzata, l'indicazione degli estremi degli atti ispettivi prodromici alla richiesta, nel caso di specie regolarmente notificati, gli anni di riferimento del credito, gli importi dei crediti distinti per periodo, le somme richieste a titolo di quota capitale, sanzioni e interessi;
la sottoscrizione del responsabile CP_ dell'ufficio dell' che ha accertato l'omissione contributiva e che ha emesso l'atto.
Quanto alla tardività dell'iscrizione a ruolo del credito di cui all'accertamento ispettivo, il Tribunale osserva che l'art. 38 c. 12 D.L. 78/2010, convertito in L. 122/10, è transitoriamente intervenuto sull'art. 25, comma 1, D. Lgv. n. 46/1999, il quale prevede che gli Enti previdenziali debbano procedere all'iscrizione a ruolo dei contributi o premi non versati entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento. In caso di contributi o premi denunciati o comunicati tardivamente, tale termine decorre dalla data della loro conoscenza da parte degli Enti impositori.
L'intervento dispone la non applicazione della norma in parola, limitatamente al periodo compreso tra il 1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dall'Ente creditore successivamente alla data del 1 gennaio 2004.
Ma non solo. Come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di osservare (Cass. civ. Sez. lavoro
Ord., 29/10/2019, n. 27726) in tema di decadenza dal potere di iscrizione a ruolo dei crediti contributivi, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, la previsione di cui all'art. 38, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010 - stabilendo che le disposizioni contenute nel citato art. 25 non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio
2004 dall'ente creditore - incide anche sulle decadenze già verificatesi nell'arco temporale compreso tra il primo gennaio 2004 ed il primo gennaio 2010, avuto riguardo alla natura meramente processuale del potere di iscrizione a ruolo ed all'inesistenza di effetti estintivi dell'obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in questione. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione di merito che aveva ritenuto la decadenza dell' in ordine alla contribuzione accertata in sede ispettiva nell'anno CP_1
2007 ed iscritta a ruolo nell'anno 2008).
L'eccezione di decadenza è quindi infondata e va rigettata.
pagina 2 di 5 Passando all'esame del merito, il presupposto della contestazione sollevata è il mancato versamento della contribuzione dovuta quale incremento dell'addizionale comunale per i passeggeri in transito così come previsto dal comma 3, dell'art.
6-quater della legge 7/2005 con riferimento a tre distinti periodi in cui sono state incassate le somme a titolo di addizionale comunale.
Con tre distinti verbali ispettivi del 25.09.2013, differenti esclusivamente per il periodo a cui si riferiscono le inadempienze e precisamente dall'1.09.2009 al 31.12.2009 (inad. 501) dall'1.01.10 al
31.12.10 (inad. 502) e dall'1.01.2011 al 28.02.2011 (inad. 503), è stato accertato che nel complessivo CP_ periodo 07/09 -02/11 la non ha provveduto al versamento in favore dell' delle Pt_1 addizionali cui detto sopra, con addebito complessivo a tale titolo di € 3.558.779,00.
In diritto si osserva che l'art. 2 (Disposizioni in materia di entrate) comma 11 L. 24/12/2003, n. 350, riportante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) istituisce l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili.
L'addizionale, parti ad una determinata somma per passeggero imbarcato, è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l' CP_3 secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n.
665, per i costi sostenuti da per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la CP_3 sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il
[...]
e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri: CP_4
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime;
percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità
e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
L'art.
6-quater (Disposizioni in materia di diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili) del D.L. 31/01/2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti) prevede al comma 2 che l'addizionale comunale sui diritti di imbarco sia destinato fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e, per l'anno 2019, all'alimentazione del predetto Fondo nella misura del cinquanta per cento;
al comma 3 prevede inoltre che le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal comma 2, siano versate dai soggetti tenuti alla riscossione direttamente su una contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato, gestita dall' ( ) e intestata al Fondo speciale di cui Controparte_5 CP_1 al comma 2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede a comunicare semestralmente al
Fondo di cui al comma 2 il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali e internazionali per singolo aeroporto.
Ciò premesso sotto il profilo normativo, va ricordata la distribuzione degli oneri probatori, come insegnata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità: fra le più recenti vi è l'ordinanza della Corte di Cass. Sez. 6 - 2, n. 1921 del 24/01/2019 che ha ribadito che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei pagina 3 di 5 fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione.
È doveroso innanzitutto osservare che è incontestata la circostanza dell'incasso, da parte di Pt_1 delle somme a titolo di addizionale comunale, così come è pacifico che nessuna delle somme incassate a tale titolo, per il periodo di riferimento, sia stata riversata all' . CP_1
A riguardo, come sopra osservato, si rileva che l'onere dell'allegazione rimane a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali siano gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto, e che per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c., assumendo a riguardo rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perchè nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio (cfr. Cass. N. 1921/2019 sopra richiamata).
È in atti il verbale ispettivo da cui si evince che, al fine del conteggio degli importi, è stato ritenuto valido il prospetto fornito dalla stessa fatta salva la verifica di eventuali false esibizioni di Pt_1 scritture contabili.
Da tali elementi -mancata contestazione dell'incasso di somme da parte di nell'ammontare del Pt_1 conteggio fornito dalla stessa opponente e mancata contestazione in ordine all'omesso versamento in favore di può ritenersi dimostrata la fondatezza della pretesa creditoria di di cui all'avviso CP_1 CP_1 di addebito opposto.
Pacifico è quindi l'importo del conto capitale richiesto dall' , le cui contestazioni si rivelano CP_1 generiche e prive di effetto.
Ritiene il Tribunale che siano invece da ritenersi fondate le eccezioni di illegittimità delle somme richieste a titolo di sanzioni.
Inconferente il richiamo all'art. 39 bis della L. 222/2007 ai sensi del quale “le disposizioni in materia di addizionale comunale sui diritti d'imbarco si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria”, atteso che nel caso di specie non viene in rilievo un'obbligazione di natura obbligatoria, bensì l'applicazione di sanzione derivante dal mancato versamento di somme dovute, va tuttavia osservato che, in mancanza di espressa previsione legislativa, non pare analogicamente applicabile l'impianto sanzionatorio previsto dall'art. 166 comma 8 lett. a) L. 388/00, in quanto norma esplicitamente contenente misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare, che non riguarda il caso di specie.
In punto si rammenta che l'art. 1 L. 24/11/1981, n. 689 (Principio di legalità) sancisce espressamente che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione e che le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.
Non pare invece nella specie configurabile il mancato pagamento di contributi o premi, strettamente intesi, dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali nell'ambito del cosiddetto “lavoro in nero”, bensì la diversa ipotesi di mancato pagamento di somme destinate al Fondo Trasporto Aereo, fondo istituito con lo scopo di attuare interventi in favore di lavoratori di imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale (articolo pagina 4 di 5 20, comma 3, lettera a), decreto legislativo 148/2015, nel dettaglio finalizzati ad assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro integrativa rispetto all'ASpI/NASpI o indennità di mobilità; assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che in costanza di rapporto di lavoro subiscano processi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale;
prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all'esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'unione europea).
Quanto agli interessi di mora, si rileva del tutto ovvia la loro applicazione alla luce del mancato trasferimento ad delle somme riscosse da nei periodi oggetto di giudizio e delle regole CP_1 Pt_1 civilistiche in materia.
L'avviso di addebito risulta quindi illegittimo nella parte relativa alle sanzioni, pari, per tutto il periodo oggetto di giudizio (2009, 2010, 2011) ad € 1.344.587,18.
Si decide quindi come da dispositivo.
Le spese di lite, avuto riguardo al parziale accoglimento della domanda, vengono compensate per un terzo e poste per il resto a carico dell'opponente, liquidate come da dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (valore della causa € 4.967.290,79; valori minimi per la bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la contumacia di;
CP_2
in parziale accoglimento dell'opposizione, ridetermina il credito di di cui all'avviso di addebito n. CP_1
402 2018 00022689 35 000, notificato il 13 luglio 2018, in € 3.622.703,61 (al netto delle sanzioni, pari ad € 1.344.587,18); compensa per un terzo le spese di lite e condanna l'opponente a rimborsare ad i restanti due terzi, CP_1 che si liquidano in € 13.087,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sassari, 24/02/2024
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1494/2018 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GIUSEPPE MACCIOTTA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. MARIA CHIARA MARRAS
RESISTENTE
(C.F. ) CP_2 P.IVA_3
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22 agosto 2018 Parte_1
ha convenuto avanti l'intestato Tribunale in funzione di giudice del Lavoro e
[...] CP_1 CP_2
al fine di sentir accertare e dichiarare, previa sospensione, l'annullamento dell'avviso di addebito
[...]
n. 402 2018 00022689 35 000 recante l'importo di € 4.967.290,79 comprensivo di quota capitale, sanzioni ed interessi, notificato il 13 luglio 2018 sul presupposto dell´insussistenza di alcun obbligo a suo carico in ordine ai contributi previdenziali e sanzioni pretese dall´ . CP_1
Ha addotto l'opponente a sostegno del ricorso la violazione dell'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente per la genericità dell'avviso di addebito opposto e la conseguente violazione del diritto di difesa;
l'indeterminatezza del calcolo degli importi rivendicati da;
il mancato rispetto del termine CP_1 per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute dalla società a titolo di addizionale comunale sui diritti di imbarco e la conseguente decadenza di;
il carattere indebito delle sanzioni, delle somme CP_1 pagina 1 di 5 aggiuntive e delle somme a titolo di interessi moratori per quanto disposto all'art. 39 bis L.222/2007 e per essere state tali somme applicate retroattivamente rispetto alla L. 92/2012 entrata in vigore il 18 luglio 2012, vale a dire successivamente al momento in cui la avrebbe incassato le somme di Pt_1 cui all'avviso di addebito opposto;
la ripartizione dell'onere probatorio che vede gravare su la CP_1 dimostrazione della fondatezza delle pretese fatte valere per il tramite dell'avviso di addebito opposto, anche a prescindere dalle contestazioni formulate dalla ricorrente.
L' , regolarmente costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso, con conferma dell'avviso di CP_1 addebito opposto, mentre non si è costituita, ragion per cui se ne dichiara in questa sede CP_2 la contumacia.
Concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, la causa, documentalmente istruita e mutata più volte la persona del giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30 gennaio 2024, concessi i termini per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127ter cpc..
Si dà atto che nelle more del giudizio l'opponente ha provveduto al pagamento di quanto richiesto in conto capitale, risultati vani i rinvii concessi ai fini conciliativi.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia parzialmente fondato e vada accolto nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va preliminarmente superata l'eccezione di genericità delle motivazioni dell'avviso di addebito opposto, dal momento che, alla lettura dello stesso, è consentito apprendere gli elementi di identificazione della pretesa dell' , vale a dire la tipologia e caratteristica della pretesa creditoria CP_1 avanzata, l'indicazione degli estremi degli atti ispettivi prodromici alla richiesta, nel caso di specie regolarmente notificati, gli anni di riferimento del credito, gli importi dei crediti distinti per periodo, le somme richieste a titolo di quota capitale, sanzioni e interessi;
la sottoscrizione del responsabile CP_ dell'ufficio dell' che ha accertato l'omissione contributiva e che ha emesso l'atto.
Quanto alla tardività dell'iscrizione a ruolo del credito di cui all'accertamento ispettivo, il Tribunale osserva che l'art. 38 c. 12 D.L. 78/2010, convertito in L. 122/10, è transitoriamente intervenuto sull'art. 25, comma 1, D. Lgv. n. 46/1999, il quale prevede che gli Enti previdenziali debbano procedere all'iscrizione a ruolo dei contributi o premi non versati entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento. In caso di contributi o premi denunciati o comunicati tardivamente, tale termine decorre dalla data della loro conoscenza da parte degli Enti impositori.
L'intervento dispone la non applicazione della norma in parola, limitatamente al periodo compreso tra il 1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dall'Ente creditore successivamente alla data del 1 gennaio 2004.
Ma non solo. Come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di osservare (Cass. civ. Sez. lavoro
Ord., 29/10/2019, n. 27726) in tema di decadenza dal potere di iscrizione a ruolo dei crediti contributivi, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, la previsione di cui all'art. 38, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010 - stabilendo che le disposizioni contenute nel citato art. 25 non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio
2004 dall'ente creditore - incide anche sulle decadenze già verificatesi nell'arco temporale compreso tra il primo gennaio 2004 ed il primo gennaio 2010, avuto riguardo alla natura meramente processuale del potere di iscrizione a ruolo ed all'inesistenza di effetti estintivi dell'obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in questione. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione di merito che aveva ritenuto la decadenza dell' in ordine alla contribuzione accertata in sede ispettiva nell'anno CP_1
2007 ed iscritta a ruolo nell'anno 2008).
L'eccezione di decadenza è quindi infondata e va rigettata.
pagina 2 di 5 Passando all'esame del merito, il presupposto della contestazione sollevata è il mancato versamento della contribuzione dovuta quale incremento dell'addizionale comunale per i passeggeri in transito così come previsto dal comma 3, dell'art.
6-quater della legge 7/2005 con riferimento a tre distinti periodi in cui sono state incassate le somme a titolo di addizionale comunale.
Con tre distinti verbali ispettivi del 25.09.2013, differenti esclusivamente per il periodo a cui si riferiscono le inadempienze e precisamente dall'1.09.2009 al 31.12.2009 (inad. 501) dall'1.01.10 al
31.12.10 (inad. 502) e dall'1.01.2011 al 28.02.2011 (inad. 503), è stato accertato che nel complessivo CP_ periodo 07/09 -02/11 la non ha provveduto al versamento in favore dell' delle Pt_1 addizionali cui detto sopra, con addebito complessivo a tale titolo di € 3.558.779,00.
In diritto si osserva che l'art. 2 (Disposizioni in materia di entrate) comma 11 L. 24/12/2003, n. 350, riportante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) istituisce l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili.
L'addizionale, parti ad una determinata somma per passeggero imbarcato, è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l' CP_3 secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n.
665, per i costi sostenuti da per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la CP_3 sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il
[...]
e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri: CP_4
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime;
percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità
e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
L'art.
6-quater (Disposizioni in materia di diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili) del D.L. 31/01/2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti) prevede al comma 2 che l'addizionale comunale sui diritti di imbarco sia destinato fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e, per l'anno 2019, all'alimentazione del predetto Fondo nella misura del cinquanta per cento;
al comma 3 prevede inoltre che le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal comma 2, siano versate dai soggetti tenuti alla riscossione direttamente su una contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato, gestita dall' ( ) e intestata al Fondo speciale di cui Controparte_5 CP_1 al comma 2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede a comunicare semestralmente al
Fondo di cui al comma 2 il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali e internazionali per singolo aeroporto.
Ciò premesso sotto il profilo normativo, va ricordata la distribuzione degli oneri probatori, come insegnata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità: fra le più recenti vi è l'ordinanza della Corte di Cass. Sez. 6 - 2, n. 1921 del 24/01/2019 che ha ribadito che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei pagina 3 di 5 fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione.
È doveroso innanzitutto osservare che è incontestata la circostanza dell'incasso, da parte di Pt_1 delle somme a titolo di addizionale comunale, così come è pacifico che nessuna delle somme incassate a tale titolo, per il periodo di riferimento, sia stata riversata all' . CP_1
A riguardo, come sopra osservato, si rileva che l'onere dell'allegazione rimane a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali siano gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto, e che per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c., assumendo a riguardo rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perchè nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio (cfr. Cass. N. 1921/2019 sopra richiamata).
È in atti il verbale ispettivo da cui si evince che, al fine del conteggio degli importi, è stato ritenuto valido il prospetto fornito dalla stessa fatta salva la verifica di eventuali false esibizioni di Pt_1 scritture contabili.
Da tali elementi -mancata contestazione dell'incasso di somme da parte di nell'ammontare del Pt_1 conteggio fornito dalla stessa opponente e mancata contestazione in ordine all'omesso versamento in favore di può ritenersi dimostrata la fondatezza della pretesa creditoria di di cui all'avviso CP_1 CP_1 di addebito opposto.
Pacifico è quindi l'importo del conto capitale richiesto dall' , le cui contestazioni si rivelano CP_1 generiche e prive di effetto.
Ritiene il Tribunale che siano invece da ritenersi fondate le eccezioni di illegittimità delle somme richieste a titolo di sanzioni.
Inconferente il richiamo all'art. 39 bis della L. 222/2007 ai sensi del quale “le disposizioni in materia di addizionale comunale sui diritti d'imbarco si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria”, atteso che nel caso di specie non viene in rilievo un'obbligazione di natura obbligatoria, bensì l'applicazione di sanzione derivante dal mancato versamento di somme dovute, va tuttavia osservato che, in mancanza di espressa previsione legislativa, non pare analogicamente applicabile l'impianto sanzionatorio previsto dall'art. 166 comma 8 lett. a) L. 388/00, in quanto norma esplicitamente contenente misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare, che non riguarda il caso di specie.
In punto si rammenta che l'art. 1 L. 24/11/1981, n. 689 (Principio di legalità) sancisce espressamente che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione e che le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.
Non pare invece nella specie configurabile il mancato pagamento di contributi o premi, strettamente intesi, dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali nell'ambito del cosiddetto “lavoro in nero”, bensì la diversa ipotesi di mancato pagamento di somme destinate al Fondo Trasporto Aereo, fondo istituito con lo scopo di attuare interventi in favore di lavoratori di imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale (articolo pagina 4 di 5 20, comma 3, lettera a), decreto legislativo 148/2015, nel dettaglio finalizzati ad assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro integrativa rispetto all'ASpI/NASpI o indennità di mobilità; assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che in costanza di rapporto di lavoro subiscano processi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale;
prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all'esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'unione europea).
Quanto agli interessi di mora, si rileva del tutto ovvia la loro applicazione alla luce del mancato trasferimento ad delle somme riscosse da nei periodi oggetto di giudizio e delle regole CP_1 Pt_1 civilistiche in materia.
L'avviso di addebito risulta quindi illegittimo nella parte relativa alle sanzioni, pari, per tutto il periodo oggetto di giudizio (2009, 2010, 2011) ad € 1.344.587,18.
Si decide quindi come da dispositivo.
Le spese di lite, avuto riguardo al parziale accoglimento della domanda, vengono compensate per un terzo e poste per il resto a carico dell'opponente, liquidate come da dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (valore della causa € 4.967.290,79; valori minimi per la bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la contumacia di;
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in parziale accoglimento dell'opposizione, ridetermina il credito di di cui all'avviso di addebito n. CP_1
402 2018 00022689 35 000, notificato il 13 luglio 2018, in € 3.622.703,61 (al netto delle sanzioni, pari ad € 1.344.587,18); compensa per un terzo le spese di lite e condanna l'opponente a rimborsare ad i restanti due terzi, CP_1 che si liquidano in € 13.087,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sassari, 24/02/2024
Il giudice
Paola Irene Calastri
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