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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/04/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Anna Maria Rossi Presidente
- dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
- dott. IO Miranda Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 181/2023 promossa da:
(C.F. ) con l'Avvocato MARTINELLI DAVIDE con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in LARGO MARCO GERRA N.3 42124 REGGIO EMILIA
APPELLANTE/I contro
(C.F. ) con l'Avvocato CEVENINI PIERLUIGI, Controparte_1 P.IVA_1
( ) C/O AVV PIERLUIGI CEVENINI VIA Controparte_2 C.F._2 SALETTO 54 BENTIVOGLIO;
con domicilio eletto in MERO DOMICILIATARIO - VIA SALETTO 54 BENTIVOGLIO
IZ BE, , contumaci CP_3
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi in questa sede richiamate, all'Udienza del 27 settembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28/6/2019 la sig.ra adiva il Tribunale di Parte_1
Parma per sentir condannare OB TR e quali eredi di IO nonché la CP_3 CP_3
compagnia al risarcimento del danno derivante da un sinistro stradale Controparte_1
avvenuto in data 17/6/2013. pagina 1 di 5 A fondamento della domanda deduceva che nella predetta data si trovava alla guida del proprio veicolo percorrendo, in Comune di Lesignano dè Bagni, la Via Argini Sud in direzione Lesignano – Parma
allorquando entrava in collisione con i rulli falcianti trainati da un trattore agricolo condotto e di proprietà di assicurato con Controparte_4 Controparte_1
Deduceva in atto di citazione che il predetto veicolo agricolo transitava nella corsia opposta – con direzione Parma verso Lesignano – e che aveva omesso di concederle la dovuta precedenza, di talchè il rimorchio del trattore urtava la parte laterale/frontale sinistra del veicolo da lei condotto.
Riferiva che sul posto intervenivano i Carabinieri della Stazione che redigevano la relazione di incidente ed affermava che la stessa doveva ritenersi lacunosa.
Riteneva dunque che la responsabilità dell'evento, che le aveva causato un danno biologico ed anche patrimoniale, doveva essere ascritta integralmente alla condotta di supportando tale Controparte_4
argomentazione mediante il deposito di consulenza di parte tecnico-cinematica.
Si costituiva la sola compagnia di assicurazione instando per il rigetto della domanda.
La causa veniva assunta al nr. 2978/19 del Ruolo Generale.
Nel corso dell'istruttoria si provvedeva alla nomina di CTU medico – legale.
Con Sentenza nr. 809/2022 il Tribunale di Parma respingeva la domanda ritenendo che il sinistro fosse stato causato esclusivamente da condotta della stessa attrice.
Avverso detta Sentenza proponeva appello Parte_1
Si costituiva anche in grado di appello la sola compagnia appellata instando per il rigetto dell'impugnazione.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'Udienza sopra indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
pagina 2 di 5 Con un unico articolato motivo di impugnazione l'appellante censura la Sentenza del Tribunale di
Parma ritenendo che erroneamente il Tribunale aveva respinto la domanda sulla base della ricostruzione del sinistro fornita dalla relazione dei militari intervenuti sul posto, dalla quale si evinceva che l'evento fosse stato causato dalla condotta dell'attrice.
In punto alle circostanze di fatto, deve precisarsi che i due veicoli percorrevano la medesima strada ma in opposta direzione e che l'appellante afferma che il veicolo condotto dal si era immesso sulla CP_3
Via Argini Sud dalla traversa denominata Via Martiri della Libertà svoltando a sinistra per impegnare la corsia opposta a quella percorsa dall'attrice e che, a seguito di tale manovra, il trattore era posizionato nella direzione di marcia ma il rimorchio dello stesso, in quanto agganciato al trattore, si trovava ad occupar la corsia percorsa dall'appellante.
La ricostruzione offerta dall'appellante non può però ritenersi, neanche in questo grado, provata.
Dirimente, sul punto, è la relazione dei Carabinieri della Stazione di Parma dalla quale si evince che al momento del loro intervento, eseguito nell'immediatezza del sinistro come precisamente indicato nel predetto documento, i veicoli coinvolti si trovavano nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento.
Dal grafico allegato alla relazione si evidenzia che non solo il trattore ma anche il rimorchio si trovavano completamente all'interno della corsia di percorrenza di tale mezzo e in posizione parallela al senso di marcia mentre il veicolo condotto dall'appellante si trovava nella corsia opposta a quella percorsa e dunque nella corsia che era impegnata dal mezzo agricolo.
Tale rappresentazione grafica non consente di ritenere fondata l'argomentazione dell'appellante e ciò in quanto la narrazione contenuta nell'atto di citazione presuppone che l'impatto avrebbe dovuto verificarsi nella corsia di marcia percorsa dalla sig.ra Pt_1
L'avvenuta individuazione del punto di impatto nella corsia opposta rispetto a quella percorsa dall'appellante porta ad affermare che la dinamica dell'evento dalla stessa indicata non può ritenersi provata. pagina 3 di 5 Pur volendo ritenere che il mezzo agricolo abbia continuato la propria marcia dopo l'impatto,
posizionandosi come da rilievo effettuato dai Carabinieri, deve in ogni caso considerarsi la posizione del veicolo condotto dall'appellante che, appunto, veniva riscontrata completamente all'interno della corsia opposta.
Ciò posto, deve ritenersi che non è condivisibile quanto affermato dall'appellante laddove ritiene che la ricostruzione sia errata in quanto fondata esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal in realtà, la CP_3
dinamica dell'evento deve ritenersi correttamente ricostruita dal Tribunale ma non sulla base di dette dichiarazioni quanto dal rilievo che è stato materialmente effettuato dai Carabinieri nell'immediatezza dell'evento.
Prive di rilievo appaiono inoltre le argomentazioni esposte in atto di appello in ragione delle quali si vorrebbe prospettare un diverso svolgimento dei fatti in considerazione della circostanza secondo cui il stava lavorando un terreno agricolo posto alla fine di Via Martiri della Libertà: ed infatti, la CP_3
provenienza del mezzo agricolo da tale traversa di Via Argini Sud appare irrilevante in considerazione del fatto che il punto di impatto si è verificato nella corsia di marcia del veicolo condotto dal e la CP_3
vettura dell'appellante è stata rilevata in detta corsia di marcia, opposta a quella di provenienza.
In punto alla rilevanza probatoria della relazione dei Carabinieri, non può condividersi quanto affermato dall'appellante circa il fatto che detta rilevanza non sussiste in ordine a fatti appresi da terzi e ciò in quanto nel caso di specie la dinamica dell'evento può ricostruirsi dal rilievo dei mezzi coinvolti nello stesso e non da altri elementi valutativi.
Inoltre, la consulenza tecnica di parte non fornisce elementi che consentano di dubitare della ricostruzione contemplata nella relazione dei Carabinieri posto che nella stessa sono evidenziate delle supposizioni – quale, ad esempio, la mancata indicazione delle ragioni per cui il veicolo condotto dall'appellante si trovasse nell'opposta corsia di marcia – che permettono di ritenere corretta la valutazione della dinamica come effettuata dal primo Giudice e, nello stesso tempo, rendono irrilevante pagina 4 di 5 la richiesta di consulenza tecnico-cinematica, formulata in questo grado di appello, in quanto da ritenersi esplorativa e comunque di scarsa utilità anche in ragione del tempo trascorso dall'evento.
Le suesposte ragioni consentono inoltre di rigettare la richiesta di prova orale, che peraltro ha per oggetto la relazione redatta dai Carabinieri con l'indicazione, quali testi, dei predetti.
Pertanto, deve concludersi affermando che gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria sono tali da superare la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. e dunque da consentire di affermare che l'evento dedotto in atti sia stato conseguenza di una condotta imputabile esclusivamente alla parte attrice.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite in favore della compagnia nulla per le spese in favore di OB TR e Controparte_1 CP_3
in quanto contumaci.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto da Pt_1
avverso la Sentenza del Tribunale di Parma nr. 809/22.
[...]
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellata Controparte_1
spese che liquida nella somma complessiva di € 7.200,00 oltre rimborso forfetario nonché Iva e
[...]
CNPAA come per legge.
Nulla per le spese nei confronti di OB TR e CP_3
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Il Presidente dott. Anna Maria Rossi L'estensore Avv. IO Miranda
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