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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/03/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 793 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
11/091979,
e
C.F. , nata ad [...] il CP_2 C.F._2
02/09/1981,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Federica DONATELLO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti insistono perchè venga pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Longare
(VI) in data 25/06/2005 con atto trascritto al n. 6, parte II, serie A, anno 2005
alle seguenti condizioni, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni:
1. Confermare l'affidamento dei figli e in via condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con i quali avranno un rapporto equilibrato e continuativo,
ricevendo da entrambi cura, educazione ed istruzione e mantenendo intensi e
SInificativi rapporti con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di natura ordinaria, procurando invece di assumere congiuntamente le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli
2. Confermare la collocazione prevalente dei figli presso la madre con residenza a Longare (VI), via Battaglione Vicenza n. 4, nella ex casa famigliare, confermando conseguentemente l'assegnazione di detta abitazione alla SI.ra . CP_2
3. In relazione al predetto immobile, meglio individuato nella visura prodotta sub doc. 4, i ricorrenti concordano sin d'ora quanto segue: al raggiungimento della maggiore età del figlio più giovane , la predetta Persona_3
abitazione, se ci sarà il consenso di entrambi i genitori, verrà venduta al prezzo
2 di mercato con conseguente ripartizione del ricavato tra i ricorrenti in base alle rispettive quote di comproprietà; al contrario, se non ci sarà il consenso di entrambi i ricorrenti alla vendita dell'abitazione, il SI. venderà alla CP_1
SI.ra , che acquisterà, la propria quota di comproprietà dell'abitazione e CP_2
relative pertinenze, pari a 1/3, al prezzo di mercato che, in caso di disaccordo tra i ricorrenti, verrà determinato mediante perizia giurata di stima a cura di un professionista scelto concordemente dalle parti ovvero, in caso di disaccordo,
nominato dal Presidente del Tribunale di Vicenza.
4. Quanto al contributo al mantenimento dei figli, confermare le seguenti condizioni:
a) tutte le spese relative ai figli di natura ordinaria – ivi comprese a titolo di esempio la mensa scolastica, l'abbigliamento, il materiale scolastico anche di cancelleria, i medicinali da banco, ecc. - verranno suddivise tra i genitori in misura pari al 50%. Il padre corrisponderà inoltre alla madre, a titolo di ulteriore concorso nel mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile, per ciascun figlio, di € 150,00 (euro centocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat famiglie e da corrispondersi mediante bonifico bancario su conto corrente indicato dalla SI.ra entro il giorno 05 di ciascun mese. CP_2
b) Le spese straordinarie, come individuate e regolamentate dal Protocollo
attualmente vigente presso il Tribunale di Vicenza, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
5. Quanto al diritto di visita del padre, egli potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità e tempistiche:
3 a) tutte le settimane: il martedì e giovedì sera, dalle ore 18,30 (allorquando il padre preleverà i figli dai nonni materni o dalla abitazione della madre) sino alla mattina seguente, allorquando il padre accompagnerà i figli a scuola;
in aggiunta a quanto appena indicato, a settimane alterne: il venerdì sera, dalle ore 18,30 (allorquando il padre preleverà i figli dai nonni materni o dalla abitazione della madre) sino al lunedì mattina, allorquando il padre accompagnerà i figli a scuola b) le vacanze scolastiche verranno suddivise tra i genitori come di seguito indicato: per quanto concerne le festività natalizie, sette giorni con ciascun genitore, alternando tra i genitori, di anno in anno, il periodo dalla mattina del
25 dicembre al mattino del 01 gennaio e il periodo dalla mattina del 01 gennaio al 06 gennaio, alternando altresì la Vigilia e il giorno di Natale;
per quanto concerne le festività pasquali, tre giorni con ciascun genitore, alternando di anno in anno la Domenica di Pasqua e il Lunedì in Albis;
ad anni alterni, le ulteriori festività infrannuali quali il 01 novembre, l'08 dicembre, il 25 aprile, il
01 maggio, il 02 giugno e il periodo di vacanza scolastica per il carnevale;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
Ulteriori e/o diversi periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli.
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
4 7. L'Assegno Unico Universale e/o comunque gli assegni famigliari verranno percepiti dalla SI.ra per l'intero. CP_2
8. I ricorrenti continueranno a pagare le rate del mutuo, indicato al punto h) del ricorso introduttivo, in misura pari al 50% ciascuno sino a sua completa estinzione
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. esprime parere favorevole
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 01/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in Longare (VI) in data 25/06/2005.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 24/05/2024
tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.pc., veniva omologata con sentenza non definitiva n. 166/2024 pubblicata in data 30/05/2024 e passata in giudicato in data 29/10/2024 a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 21/01/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
5 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 166/2024 del
30/05/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che
6 si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Longare (VI), Via Battaglione Vicenza n. 4 in favore di CP_2
quale genitore convivente con i figli minori e;
Per_1 Per_2
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità
per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Longare (VI) il 25/06/2005 alle Controparte_1 CP_2
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente
7 sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Longare (VI) al n. 6, parte
II, serie A, anno 2005;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 25.3.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 793 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
11/091979,
e
C.F. , nata ad [...] il CP_2 C.F._2
02/09/1981,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Federica DONATELLO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti insistono perchè venga pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Longare
(VI) in data 25/06/2005 con atto trascritto al n. 6, parte II, serie A, anno 2005
alle seguenti condizioni, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni:
1. Confermare l'affidamento dei figli e in via condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con i quali avranno un rapporto equilibrato e continuativo,
ricevendo da entrambi cura, educazione ed istruzione e mantenendo intensi e
SInificativi rapporti con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di natura ordinaria, procurando invece di assumere congiuntamente le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli
2. Confermare la collocazione prevalente dei figli presso la madre con residenza a Longare (VI), via Battaglione Vicenza n. 4, nella ex casa famigliare, confermando conseguentemente l'assegnazione di detta abitazione alla SI.ra . CP_2
3. In relazione al predetto immobile, meglio individuato nella visura prodotta sub doc. 4, i ricorrenti concordano sin d'ora quanto segue: al raggiungimento della maggiore età del figlio più giovane , la predetta Persona_3
abitazione, se ci sarà il consenso di entrambi i genitori, verrà venduta al prezzo
2 di mercato con conseguente ripartizione del ricavato tra i ricorrenti in base alle rispettive quote di comproprietà; al contrario, se non ci sarà il consenso di entrambi i ricorrenti alla vendita dell'abitazione, il SI. venderà alla CP_1
SI.ra , che acquisterà, la propria quota di comproprietà dell'abitazione e CP_2
relative pertinenze, pari a 1/3, al prezzo di mercato che, in caso di disaccordo tra i ricorrenti, verrà determinato mediante perizia giurata di stima a cura di un professionista scelto concordemente dalle parti ovvero, in caso di disaccordo,
nominato dal Presidente del Tribunale di Vicenza.
4. Quanto al contributo al mantenimento dei figli, confermare le seguenti condizioni:
a) tutte le spese relative ai figli di natura ordinaria – ivi comprese a titolo di esempio la mensa scolastica, l'abbigliamento, il materiale scolastico anche di cancelleria, i medicinali da banco, ecc. - verranno suddivise tra i genitori in misura pari al 50%. Il padre corrisponderà inoltre alla madre, a titolo di ulteriore concorso nel mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile, per ciascun figlio, di € 150,00 (euro centocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat famiglie e da corrispondersi mediante bonifico bancario su conto corrente indicato dalla SI.ra entro il giorno 05 di ciascun mese. CP_2
b) Le spese straordinarie, come individuate e regolamentate dal Protocollo
attualmente vigente presso il Tribunale di Vicenza, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
5. Quanto al diritto di visita del padre, egli potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità e tempistiche:
3 a) tutte le settimane: il martedì e giovedì sera, dalle ore 18,30 (allorquando il padre preleverà i figli dai nonni materni o dalla abitazione della madre) sino alla mattina seguente, allorquando il padre accompagnerà i figli a scuola;
in aggiunta a quanto appena indicato, a settimane alterne: il venerdì sera, dalle ore 18,30 (allorquando il padre preleverà i figli dai nonni materni o dalla abitazione della madre) sino al lunedì mattina, allorquando il padre accompagnerà i figli a scuola b) le vacanze scolastiche verranno suddivise tra i genitori come di seguito indicato: per quanto concerne le festività natalizie, sette giorni con ciascun genitore, alternando tra i genitori, di anno in anno, il periodo dalla mattina del
25 dicembre al mattino del 01 gennaio e il periodo dalla mattina del 01 gennaio al 06 gennaio, alternando altresì la Vigilia e il giorno di Natale;
per quanto concerne le festività pasquali, tre giorni con ciascun genitore, alternando di anno in anno la Domenica di Pasqua e il Lunedì in Albis;
ad anni alterni, le ulteriori festività infrannuali quali il 01 novembre, l'08 dicembre, il 25 aprile, il
01 maggio, il 02 giugno e il periodo di vacanza scolastica per il carnevale;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
Ulteriori e/o diversi periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli.
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
4 7. L'Assegno Unico Universale e/o comunque gli assegni famigliari verranno percepiti dalla SI.ra per l'intero. CP_2
8. I ricorrenti continueranno a pagare le rate del mutuo, indicato al punto h) del ricorso introduttivo, in misura pari al 50% ciascuno sino a sua completa estinzione
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. esprime parere favorevole
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 01/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in Longare (VI) in data 25/06/2005.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 24/05/2024
tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.pc., veniva omologata con sentenza non definitiva n. 166/2024 pubblicata in data 30/05/2024 e passata in giudicato in data 29/10/2024 a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 21/01/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
5 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 166/2024 del
30/05/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che
6 si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Longare (VI), Via Battaglione Vicenza n. 4 in favore di CP_2
quale genitore convivente con i figli minori e;
Per_1 Per_2
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità
per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Longare (VI) il 25/06/2005 alle Controparte_1 CP_2
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente
7 sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Longare (VI) al n. 6, parte
II, serie A, anno 2005;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 25.3.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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