CGT2
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NE US, Presidente
LI ANDREA, EL
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 145/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Viale Unita' D'Italia, 90 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 518/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1 e pubblicata il 03/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 1520004 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 869/2025 depositato il
03/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza N. 518/01/2024 pronunciata in data 3.10.2024 e depositata in data 3.12.2024 la CGT di primo grado di Chieti accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla soc. Resistente_1 Spa avverso l'avviso di liquidazione n. 2023/001/DI/000000152/0/004 della Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Chieti per l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni e interessi, di € 109.119,00 a titolo di imposta di registro sul decreto ingiuntivo rep. 189/23 Tribunale di Chieti Sez. staccata di Ortona così suddivisa: applicazione di n. 2 tasse fisse di € 200,00 ciascuna ai sensi degli artt. 8 e 40 DPR 131/86, tassa proporzionale dello 0,50% sull'importo della garanzia fideiussoria e tassa proporzionale del 3% sull'importo dell'atto ricognitivo di debito.
2. In particolare, i primi giudici hanno, da un lato, ritenuto non dovuta la tassazione dello 0,50% sulla fideiussione risultando pacifico il mancato rilascio della predetta garanzia e, dall'altro, hanno riconosciuto la legittima applicazione della doppia tassa fissa di € 200,00, stante l'incontestata sussistenza dei relativi presupposti. Infine, quanto alla tassazione con aliquota proporzionale del 3% sull'atto ricognitivo di debito, richiamando l'orientamento di Cass. SU n. 7682/2023, hanno espressamente affermato che “potendo essere qualificata la scrittura privata de qua come ricognizione di debito ed essendo stata la stessa depositata presso la Cancelleria del Giudice all'evidente fine probatorio per l'emissione del decreto ingiuntivo e, quindi, non nell'esplicazione di attività amministrativa, consegue che l'atto di ricognizione di debito non va soggetto a registrazione, siccome la sua produzione non integra gli estremi del caso d'uso”.
3. L'Agenzia delle Entrate di Chieti proponeva appello per violazione ed erronea applicazione della normativa in materia e, in particolare, dell'art. 9, parte prima Tariffa allegata al DPR 131/86 e/o dell'art. 4 seconda parte stessa Tariffa, per aver trattato l'atto sottoposto a registrazione come mera ricognizione di debito, quale atto meramente ricognitivo e privo di effetti costitutivi, nonostante il contenuto patrimoniale e la bilateralità dell'accordo indicassero che “la scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti e utilizzata nel procedimento monitorio costituisce autonoma fonte di obbligazioni e non rappresenta un atto meramente ricognitivo di precedenti accordi”. Ancora rilevava che l'atto di riconoscimento di debito, in quanto atto di natura dichiarativa, sarebbe stato comunque assoggettabile ad imposta di registro all'aliquota dell'1% ai sensi dell'art. 3 Tariffa parte I allegata al TUR. Tuttavia, nel caso di specie, trattandosi di ricognizione di debito “titolata” in cui viene indicato e richiamato il rapporto sottostante intervenuto tra le stesse parti e non precedentemente tassato, consegue, secondo l'appellante, che “la scrittura privata oggetto del presente contenzioso, anche qualora fosse qualificata come riconoscimento di debito, sarebbe ugualmente soggetta ad imposta di registro nella misura proporzionale del 3% in applicazione dell'art. 22 del TUR, non essendo stato tassato l'atto costitutivo del rapporto sottostante esplicitamente richiamato”. Pertanto, l'appellante concludeva, richiedendo, in via principale, la riforma integrale della sentenza impugnata e, in via subordinata,
l'applicazione della minore tassazione con aliquota dell'1% ex art. 3, parte I della Tariffa.
4. Con memoria di costituzione la soc. Resistente_1 Spa si costituiva nel giudizio di appello, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame per genericità dei motivi, contestando nel merito le censure mosse alla sentenza di primo grado sulla natura giuridica dell'atto di ricognizione e rilevando l'improponibilità di pretese nuove rispetto a quelle avanzate con l'avviso di liquidazione con particolare riguardo alla pretesa di applicazione dell'imposta di registro con aliquota dell'1% ai sensi dell'art 3 della
Tariffa, Parte I allegata al TUR, avanzata solo per la prima volta nell'atto introduttivo del giudizio di appello.
5. All'udienza dell'1.12.2025 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo tratteneva la causa in decisione, depositando successivamente il dispositivo e la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Vanno integralmente condivise le considerazioni espresse dai giudici di primo grado sulla natura di atto ricognitivo di debito della scrittura privata posta a base del decreto ingiuntivo ai fini dell'eventuale applicazione e quantificazione dell'imposta di registro, posto che, come espressamente affermato in sentenza, “il fulcro di tale scrittura è incentrato essenzialmente sul riconoscimento da parte della Società_2 Srl di essere debitrice della Resistente_1 Spa della somma di € 1.474.493,82 alla data del 28.2.2023” e che “le altre clausole aggiunte nella scrittura privata de qua hanno solo la funzione di disciplinare le modalità di assolvimento del debito anche attraverso la continuazione delle prestazioni da parte della Società_2 Srl…”.
Sulla base di tali presupposti appare, pertanto, corretto il richiamo al principio di diritto affermato nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, 16/3/2023 n. 7682 secondo cui “la scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia un carattere meramente ricognitivo di una situazione debitoria certa, non avendo per oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso”.
Posto che, come anche ribadito nella citata sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, l'art. 6 TUIR fa derivare il caso d'uso dal deposito dell'atto presso cancellerie giudiziarie “nell'esplicazione di attività amministrative”, nel caso di specie, l'atto di riconoscimento di debito non era soggetto a registrazione, in quanto il relativo deposito non integrava gli estremi del caso d'uso, trattandosi di scrittura privata depositata preso la Cancelleria del Giudice ad evidenti fini probatori nell'ambito di un'attività processuale contenziosa.
Deve infine ritenersi inammissibile perché formulata dall'ufficio per la prima volta solo nell'atto introduttivo del presente giudizio, la pretesa di assoggettamento all'imposta di registro con aliquota dell'1% ai sensi dell'art 3 della Tariffa, Parte I allegata al TUIR, posto che, in tal modo, viene introdotta una nuova causa petendi della pretesa impositiva in violazione dell'art. 57 D.Lvo 546/92.
La regolamentazione delle spese deve seguire il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 2.500, oltre accessori di legge
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NE US, Presidente
LI ANDREA, EL
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 145/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Viale Unita' D'Italia, 90 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 518/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1 e pubblicata il 03/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 1520004 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 869/2025 depositato il
03/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza N. 518/01/2024 pronunciata in data 3.10.2024 e depositata in data 3.12.2024 la CGT di primo grado di Chieti accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla soc. Resistente_1 Spa avverso l'avviso di liquidazione n. 2023/001/DI/000000152/0/004 della Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Chieti per l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni e interessi, di € 109.119,00 a titolo di imposta di registro sul decreto ingiuntivo rep. 189/23 Tribunale di Chieti Sez. staccata di Ortona così suddivisa: applicazione di n. 2 tasse fisse di € 200,00 ciascuna ai sensi degli artt. 8 e 40 DPR 131/86, tassa proporzionale dello 0,50% sull'importo della garanzia fideiussoria e tassa proporzionale del 3% sull'importo dell'atto ricognitivo di debito.
2. In particolare, i primi giudici hanno, da un lato, ritenuto non dovuta la tassazione dello 0,50% sulla fideiussione risultando pacifico il mancato rilascio della predetta garanzia e, dall'altro, hanno riconosciuto la legittima applicazione della doppia tassa fissa di € 200,00, stante l'incontestata sussistenza dei relativi presupposti. Infine, quanto alla tassazione con aliquota proporzionale del 3% sull'atto ricognitivo di debito, richiamando l'orientamento di Cass. SU n. 7682/2023, hanno espressamente affermato che “potendo essere qualificata la scrittura privata de qua come ricognizione di debito ed essendo stata la stessa depositata presso la Cancelleria del Giudice all'evidente fine probatorio per l'emissione del decreto ingiuntivo e, quindi, non nell'esplicazione di attività amministrativa, consegue che l'atto di ricognizione di debito non va soggetto a registrazione, siccome la sua produzione non integra gli estremi del caso d'uso”.
3. L'Agenzia delle Entrate di Chieti proponeva appello per violazione ed erronea applicazione della normativa in materia e, in particolare, dell'art. 9, parte prima Tariffa allegata al DPR 131/86 e/o dell'art. 4 seconda parte stessa Tariffa, per aver trattato l'atto sottoposto a registrazione come mera ricognizione di debito, quale atto meramente ricognitivo e privo di effetti costitutivi, nonostante il contenuto patrimoniale e la bilateralità dell'accordo indicassero che “la scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti e utilizzata nel procedimento monitorio costituisce autonoma fonte di obbligazioni e non rappresenta un atto meramente ricognitivo di precedenti accordi”. Ancora rilevava che l'atto di riconoscimento di debito, in quanto atto di natura dichiarativa, sarebbe stato comunque assoggettabile ad imposta di registro all'aliquota dell'1% ai sensi dell'art. 3 Tariffa parte I allegata al TUR. Tuttavia, nel caso di specie, trattandosi di ricognizione di debito “titolata” in cui viene indicato e richiamato il rapporto sottostante intervenuto tra le stesse parti e non precedentemente tassato, consegue, secondo l'appellante, che “la scrittura privata oggetto del presente contenzioso, anche qualora fosse qualificata come riconoscimento di debito, sarebbe ugualmente soggetta ad imposta di registro nella misura proporzionale del 3% in applicazione dell'art. 22 del TUR, non essendo stato tassato l'atto costitutivo del rapporto sottostante esplicitamente richiamato”. Pertanto, l'appellante concludeva, richiedendo, in via principale, la riforma integrale della sentenza impugnata e, in via subordinata,
l'applicazione della minore tassazione con aliquota dell'1% ex art. 3, parte I della Tariffa.
4. Con memoria di costituzione la soc. Resistente_1 Spa si costituiva nel giudizio di appello, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame per genericità dei motivi, contestando nel merito le censure mosse alla sentenza di primo grado sulla natura giuridica dell'atto di ricognizione e rilevando l'improponibilità di pretese nuove rispetto a quelle avanzate con l'avviso di liquidazione con particolare riguardo alla pretesa di applicazione dell'imposta di registro con aliquota dell'1% ai sensi dell'art 3 della
Tariffa, Parte I allegata al TUR, avanzata solo per la prima volta nell'atto introduttivo del giudizio di appello.
5. All'udienza dell'1.12.2025 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo tratteneva la causa in decisione, depositando successivamente il dispositivo e la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Vanno integralmente condivise le considerazioni espresse dai giudici di primo grado sulla natura di atto ricognitivo di debito della scrittura privata posta a base del decreto ingiuntivo ai fini dell'eventuale applicazione e quantificazione dell'imposta di registro, posto che, come espressamente affermato in sentenza, “il fulcro di tale scrittura è incentrato essenzialmente sul riconoscimento da parte della Società_2 Srl di essere debitrice della Resistente_1 Spa della somma di € 1.474.493,82 alla data del 28.2.2023” e che “le altre clausole aggiunte nella scrittura privata de qua hanno solo la funzione di disciplinare le modalità di assolvimento del debito anche attraverso la continuazione delle prestazioni da parte della Società_2 Srl…”.
Sulla base di tali presupposti appare, pertanto, corretto il richiamo al principio di diritto affermato nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, 16/3/2023 n. 7682 secondo cui “la scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia un carattere meramente ricognitivo di una situazione debitoria certa, non avendo per oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso”.
Posto che, come anche ribadito nella citata sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, l'art. 6 TUIR fa derivare il caso d'uso dal deposito dell'atto presso cancellerie giudiziarie “nell'esplicazione di attività amministrative”, nel caso di specie, l'atto di riconoscimento di debito non era soggetto a registrazione, in quanto il relativo deposito non integrava gli estremi del caso d'uso, trattandosi di scrittura privata depositata preso la Cancelleria del Giudice ad evidenti fini probatori nell'ambito di un'attività processuale contenziosa.
Deve infine ritenersi inammissibile perché formulata dall'ufficio per la prima volta solo nell'atto introduttivo del presente giudizio, la pretesa di assoggettamento all'imposta di registro con aliquota dell'1% ai sensi dell'art 3 della Tariffa, Parte I allegata al TUIR, posto che, in tal modo, viene introdotta una nuova causa petendi della pretesa impositiva in violazione dell'art. 57 D.Lvo 546/92.
La regolamentazione delle spese deve seguire il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 2.500, oltre accessori di legge